Il  comma  2  Art.  80  TU  309/1990

 

  1. Le origini del testo normativo in esame

Nel contesto delle “ aggravanti specifiche “, il comma 2 Art. 80 TU 309/1990 dispone che “se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’ art. 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l’ aggravante di cui alla lettera e) del comma 1 “. Come intuibile e come precisato dal Legislatore stesso nei Lavori Preparatori, la ratio del comma 2 Art. 80 TU 309/1990 si fonda sulla prevenzione di un potenziale ed ingente danno alla salute collettiva.

Tale richiamo implicito al comma 1 Art. 32 Cost., diviene ancor più precettivo nel caso in cui l’ “ ingente quantità “ riguarda “ sostanze stupefacenti o psicotrope adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva “ ( lett. e comma 1 Art. 80 TU 309/1990, espressamente menzionata nel cpv. 2 comma 2 Art. 80 TU 309/1990 ). L’ aggravante del notevole quantitativo non è semplice sotto il profilo delle qualificazioni giurisprudenziali, pur se questa nozione, almeno di primo acchito, è facilmente intuibile anche a livello della pubblica opinione, tant’ è che la L. 241/2006 aveva democraticamente escluso l’ accesso all’ indulto per la fattispecie p. e p. dal comma 2 Art. 80 TU 309/1990, che commina, soprattutto nel cpv. 2, sanzioni detentive oltremodo severe, specialmente in considerazione delle pene statuite nei commi 1, 1bis, 2, 2bis ( abrogato ) e 3 Art. 73 TU 309/1990. Si tratta di dati de jure condito tra i più severi nell’ intera Unione Europea e ciò manifesta, pertanto e pur tra mille errori quotidiani, la grande e lodevole severità proibizionistica adoperata dal Parlamento italiano in tema di lotta e repressione del narcotraffico negli Anni Duemila.

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  1. Le trascorse interpretazioni giurisprudenziali del comma 2 Art. 80 TU 309/1990

Cass., sez. pen. IV, 22 maggio 1997, n. 7204 definisce ingente ex comma 2 Art. 80 TU 309/1990 “ un quantitativo di sostanza stupefacente che sia idoneo al consumo di un numero elevato di fruitori, con la conseguente saturazione di una rilevante porzione del mercato clandestino”. Naturalmente, pur se non espressamente, Cass., sez. pen. IV, 22 maggio 1997, n. 7204 sottintende la tutela del diritto alla salute dei tossicomani, cronici od occasionali, ex comma 1 Art. 32 Cost. . In modo simile, Cass., sez. pen. VI, 9 maggio 1996, n. 8287 propone al Magistrato di merito di valutare, congiuntamente, almeno quattro variabili fattuali, ovverosia: le condizioni concrete di “ saturazione “ del mercato delle droghe, l’ area geografica nella quale tale commercio è saturo, il rapporto materiale tra domanda ed offerta e, infine, il periodo di saturazione della compravendita di una determinata droga in un’ altrettanto determinata zona. Analoghe sono le indicazioni esegetiche espresse da Cass., sez. pen. VI, 6 marzo 1998, n. 2868, che, unitamente a Cass., sez. pen.  VI, 24 settembre 1998, n. 10722 contestualizza geograficamente e merceologicamente il comma 2 Art. 80 TU 309/1990, nel senso che “ la quantità ingente della sostanza psicoattiva va rapportata

  1. all’ area di mercato
  2. ad un determinato momento storico
  3. e ad un determinato periodo di tempo che sarà necessario, per quel mercato, per assorbire o esaurire quell’ ingente quantità destinata allo spaccio [ … ]

è quindi considerata ingente una quantità idonea a saturare una vasta area di mercato per un apprezzabile periodo di tempo “. Come si può notare, Cass., sez. pen. VI, 6 marzo 1998, n. 2868 e, dopo pochi mesi, Cass., sez. pen. VI, 24 settembre 1998, n. 10722 vincolano la precettività del comma 2 Art. 80 TU 309/1990 ad almeno tre criteri-guida: quello quantitativo-materiale, quello cronologico-temporale e quello geografico-spaziale. In altre parole, sono adempiuti gli estremi dell’ aggravante di cui al comma 2 Art. 80 TU 309/1990 se la quantità dello stupefacente è oggettivamente ingente e tale da poter soddisfare i tossicodipendenti di una zona territoriale nel corso di un non breve periodo di tempo.

Verso la fine degli Anni Novanta del Novecento, la nozione di “ mercato saturo “ venne abbandonata e, quindi, oggi è ormai un lontano ricordo la ratio quantitativo-geografico-temporale enunziata, per la prima volta, in Cass., sez. pen. VI, 9 maggio 1996, n. 8287. In effetti, il lemma “mercato” mal si conforma al contesto, completamente illegale, della detenzione di stupefacenti per fini di spaccio. Non si tratta, del resto, di un normale sistema IS / LM connotato da cicli e variabili misurabili alla luce del comma 2 Art. 80 TU 309/1990. Inoltre, il “ mercato “ delle sostanze d’ abuso offre un panorama commerciale che, in uno Stato vasto come l’ Italia, varia da zona a zona per causa di fattori non sistematicamente prevedibili.

Basti pensare, a tal proposito, alla necessità di applicare il comma 2 Art. 80 TU 309/1990 ad eventi improvvisi e pressoché ingestibili come i rave partys notturni. Tutto ciò premesso, Cass., SS.UU., n. 17/2000 ha dato avvio ad una nuova ermeneutica ri-fondata sul comma 1 Art. 32 Cost., in tanto in quanto “ l’ aggravante in questione [ ex comma 2 Art. 80 TU 309/1990 ] ricorre ogni volta che il quantitativo di sostanza stupefacente [ … ] sia tale da rappresentare un pericolo effettivo per la salute pubblica e sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un numero rilevante di tossicodipendenti [ … ] secondo l’ apprezzamento del giudice di merito, che, vivendo la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera, è in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza [ del comma 2 Art. 80 TU 309/1990 ] “.

Come si può agevolmente notare, il Precedente contenuto in Cass., SS.UU., n. 17/2000 risulta, per fortuna, marcatamente proibizionista e, soprattutto ed anzitutto, con i lemmi “ pericolo effettivo per la salute pubblica “, esso s’ innesta nel tessuto precettivo del comma 1 Art. 80 TU 309/1990, il quale tutela i minorenni ed i / le tossicomani maggiormente uncinati e, quindi, maggiormente esposti alle overdoses eventualmente provocate da un “ ingente quantitativo “ anti-salutista e tristemente degradante. Ovverosia, Cass., SS.UU., n. 17/2000, nel nome del comma 1 Art. 32 Cost., si dimostra consapevole degli acuti danni psico-fisici causati dalla presenza sul territorio di un flusso abbondante di sostanze stupefacenti e psicotrope. In altre parole, Cass., SS.UU., n. 17/2000 tende alla massimizzazione dell’ astinenza, che diviene impraticabile o, comuqnue, difficile allorquando un determinato territorio, in un determinato arco temporale, diviene vittima di “ ingenti quantitativi “ di droghe facilmente acquistabili ed altrettanto facilmente spacciabili.

Parimenti, tre anni dopo Cass., SS.UU., n. 17/2000, anche Cass., sez. pen. IV, n. 44518/2013, applica l’ aggravante di cui al comma 2 Art. 80 TU 309/1990 “ quando la sostanza stupefacente è potenzialmente in grado di raggiungere [ rectius: danneggiare, ndr ] un grande numero di consumatori [ e ] la quantità della sostanza stupefacente è, oggettivamente, di notevole quantità, ovvero superi, con accento di eccezionalità, la quantità usualmente trattata in transazioni di questo genere “. Pure Cass., sez. pe. IV, 9 ottobre 2003, n. 45427 insiste, visto il comma 1 Art. 32 Cost., nell’ assoluta ed emergenziale necessità di “ reprimere più severamente fatti di accresciuto pericolo per la salute pubblica “. Analogamente, Cass., sez. pen. IV, 18 giugno 2009, n. 36585 ribadisce l’ indispensabilità del comma 2 Art. 80 TU 309/1990 se “ è molto elevato il numero di tossicofili a cui un determinato quantitativo di droga è potenzialmente destinato [ poiché ] ciò che conta è il numero di fruitori finali e non l’ area dove essi insistono “.

Infatti, l’ ingente quantità prescinde dalla zona, satura o non satura che sia, anche in Cass., sez. pen. IV, 21 giugno 2006, n. 30075, Cass., sez. pen. IV, 28 settembre 2004, n. 47891 e Cass., sez. pen. IV, 15 maggio 2007, n. 43372. Nella Giurisprudenza di legittimità inaugurata da Cass., SS.UU., n. 17/2000, il comma 2 Art. 80 TU 309/1990 è applicato in maniera abbastanza automatica qualora sussista l’ aggravante di un notevole quantitativo, senza la necessità di esaminare l’ incontro tra domanda ed offerta in una determinata zona ed in un determinato periodo temporale. Ciò che conta è tendere all’ azzeramento della disponibilità materiale di sostanze illecite ( Cass., sez. pen. IV, 27 novembre 2003, n. 12186 nonché Cass., sez. pen. IV, 2 dicembre 2003, n. 11510 ). Forse, Cass., sez. pen. IV, 9 ottobre 2003, n. 45427, nei lemmi “ pericolo per la salute pubblica “ ha inteso ricordare, in forma implicita, che, anche nel mondo torbido delle tossicodipendenze, “ la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell’ individuo e interesse della collettività “ ( comma 1 cpv. 1 Art. 32 Cost. . Cfr. con Art. 19 schwBetmG ).

  1. La Giurisprudenza degli Anni Duemila sul comma 2 Art. 80 TU 309/1990

Non pochi interpreti, nell’ ultima decina d’ anni, hanno lamentato l’ esistenza di margini esegetici troppo indeterminati con afferenza al comma 2 Art. 80 TU 309/1990. Sembra eccessivamente lato e generico fondare i lemmi legislativi “ quantità ingenti “ sulla base di non meglio pre-determinati “ pericoli per la salute pubblica “. In definitiva, molti Dottrinari hanno rilevato, da un lato, l’ intangibilità suprema del comma 1 Art. 32 Cost., ma anche, dall’ altro lato, la cogenza altrettanto basilare degli Artt. 24 e 111 Cost. nel caso della contestazione dell’ aggravante contemplata nel comma 2 Art. 80 TU 309/1990.

La difesa del reo e la proporzionalità della pena debbono rimanere fermamente tutelate anche nelle fattispecie penali più socialmente ripugnanti e gravi. Sicché, Cass., sez. pen. VI, 26 marzo 2010, n. 20119 ha introdotto criteri matematico-ponderali nella qualificazione dell’ attributo “ ingente “, in tanto in quanto “ la nozione di quantità ingente esprime semanticamente un significato oggettivo e tale significato consiste nel valore ponderale, ed in particolare nel numero di dosi aventi effetto stupefacente [ … ]. Attraverso i dati della comune esperienza [ medico-tossicologica, ndr ], conoscibili e valutabili, è necessario individuare dei limiti ponderali al di sotto dei quali la quantità di stupefacenti non può essere definita come una quantità ingente “. Più precisamente, Cass., sez. pen. VI, 25 maggio 2011, n. 27128, Cass, sez. pen. VI, 21 giugno 2011, n. 34382 e Cass., sez. pen. VI, 14 gennaio 2011, n. 12404 hanno posto i seguenti limiti algebrici:

  1. +/- di 2 Kg. di eroina / cocaina di media purezza
  2. +/- di 50 Kg. di marjuana / haschisch di media purezza
  3. +/- di 2 Kg. di droghe “ pesanti “ di media purezza
  4. +/- di 50 Kg. di droghe “ leggere “ ( leggere ? ) di media purezza

Cass., sez. pen. VI, 26 marzo 2010, n. 20119 e le tre Sentenze correlate del 2011 hanno “matematicizzato” il comma 2 Art. 80 TU 309/1990. anche se rimane l’ incognita nebulosa del grado di purezza. Certamente, un limite numerico aiuta a soddisfare la ratio kelseniana della certezza del Diritto, ma chi scrive contesta il presupposto iniziale della distinzione tra sostanze pesanti e presunte sostanze “ leggere “. V’ è, infatti, da domandarsi, con onestà culturale ed a-politica, se il micidiale THC possa veramente essere qualificato alla stregua di un principio attivo “leggero “

Sempre nel corso del biennio 2010-2011, la IV Sezione della Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il limite ponderale dei 2 Kg per l’ eroina e la cocaina  e quello dei 50 Kg per l’ haschisch e la marjuana. P.e., Cass., sez. pen. IV, 3 giugno 2010, n. 24571 non ha applicato il comma 2 Art. 80 TU 309/1990 pur essendo in presenza di un sequestro di ben 3 Kg di eroina, per un totale di oltre 9.200 dosi. Analogamente, Cass., sez. pen. III, 18 marzo 2011, n. 16447, che afferiva a 2,4 Kg di cocaina per un totale di 15.800 dosi singole, ha reputato applicabile il regime normativo del “ fatto aggravato “ a causa non del superamento del limite quantitativo, bensì in ragione dell’ elevata purezza della cocaina sequestrata.

Tale tematica dell’ eccesiva purezza, a prescindere dal dato ponderale, è stata affrontata anche da Cass., sez. pen. III, 14 luglio 2011, n. 30237 nonché da Cass., sez. pen. III, 13 luglio 2011, n. 35144. In particolar modo, Cass., sez. pen. IV, 12 luglio 2011. n. 33314, nelle Motivazioni, rigetta le soglie dei 2 Kg per le droghe dure e dei 50 Kg per le droghe leggere, “ poiché il Legislatore ha riservato al Giudicante il potere di considerare un fatto aggravato o attenuato in relazione agli innumerevoli, e mai pre-determinabili, casi della vita “. Analogamente, il comma 2 Art. 80 TU 309/1990 è stato sganciato dai limiti ponderali anche in Cass., sez. pen. V, 14 luglio 2011, n. 36362, Cass., sez. pen.  IV, 1 febbraio 2011, n. 9927 e Cass., sez. pen. IV,  29 settembre 2011, n. 38794. In effetti, come insegna la Tossicologia forense, lo spaccio di uno stupefacente troppo puro e, quindi, fisiologicamente pericoloso per gli assuntori, è sempre e ontologicamente grave, senza bisogno di ricorrere alla ratio dell’ ingente o non ingente quantitativo p. e p. dal comma 2 Art. 80 TU 309/1990. D’ altronde, la lett. e) comma 1 Art. 80 TU 309/1990 parla di “ sostanze [ … ] adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva “”. Oppure ancora, la lett. f) comma 1 Art. 80 TU 309/1990 prescinde dal criterio della quantità “ se l’ offerta o la cessione è finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di una persona tossicodipendente “.

Dunque, il comma 2 Art. 80 TU 309/1990 non costituisce una regola universale, tale da prevalere sulle altre aggravanti contemplate dal comma 1 Art. 80 TU 309/1990. L’ attacco interpretativo più pesante al criterio ponderale dei 2 Kg e dei 50 Kg è stato sferrato da Cass., sez. pen. IV, 1 febbraio 2011, n. 9927. Questa Sentenza, preceduta, otto mesi prima, dall’ assai simile Cass., sez. pen. IV, 3 giugno 2010, n. 24571, asserisce, non senza una sottile polemica, che “ non è consentito al Giudice, nel silenzio del Legislatore, fissare predeterminati limiti quantitativi minimi, al fine di ritenere configurabile la circostanza aggravante [ di cui al comma 2 Art. 80 TU 309/1990 ], in quanto questa operazione risulta di esclusiva pertinenza del Legislatore, il quale, però, non si è mai espresso sul punto “. A parere di chi redige, il criterio ponderale, come nel caso degli Artt. 19 e seguenti schwBetmG, aiuta molto l’ operatore giuridico, in tanto in quanto ripristina una decente certezza del Diritto.

Probabilmente, tuttavia, il tallone d’ Achille della ratio del peso è costituito dall’ ulteriore, e non meno importante, aspetto della purezza della sostanza illecita. Inoltre, esistono fattispecie nelle quali il profilo quantitativo non conta per nulla, come “ nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore “ ( lett. a comma1 Art. 80 TU 309/1990 ). Parimenti, i limiti ponderali sono insignificanti o, perlomeno, non decisivi “ se l’ offerta o la cessione è effettuata all’ interno o in prossimità di scuole di ogni ordine  e grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione di tossicodipendenti “ ( lett. g comma 1 Art. 80 TU 309/1990 ). In buona sostanza, bisogna rifuggire  da un’ ipertrofia applicativa del comma 2 Art. 80 TU 309/1990, che non rappresenta l’ unica o la più importante delle aggravanti contenute nel TU 309/1990.

Sul punto:”Il concetto di “quantità” nel T.U. 309/1990″

Per il vero, verso la metà del 2011, la VI Sezione della Corte di Cassazione ha auto-ridotto il campo precettivo della quantità materiale, giacché “ le soglie indicate [ 2 Kg per le droghe pesanti e 50 Kg per le droghe leggere ] non sono da intendere quali valori assoluti o immutabili, rappresentando essi, invero, semplici parametri indicativi, tratti dalla casistica apprezzata dalla Corte di legittimità ( Cass., sez. pen. VI, 19 maggio 2011, n. 31351 ). In effetti, come già evidenziato, il criterio della purezza può, a volte, superare, per importanza, quello dell’ ingente o della meno ingente quantità. Similmente, Cass., sez. pen. IV, n. 9927/2011 ha contestualizzato e relativizzato il comma 2 Art. 80 TU 309/1990, perché “ è ovvio che le quantità da considerare ingenti sono così definite caso per caso, in relazione ad una specifica realtà temporale e territoriale del mercato degli stupefacenti, ma è vero anche, per un altro verso, che tali parametri possono essere ritenuti, dal Giudice di merito, non aderenti al caso di specie, purché venga fornita una specifica indicazione dei criteri di riferimento cui il Giudice ha inteso aderire “. Il pensiero di chi scrive corre, a tal proposito, ai quantitativi non ingenti, eppur egualmente gravi, di eroina tagliata male e spacciata, nei mesi estivi, nelle periferie metropolitane semi-deserte. Ovverosia, le aggravanti, nel Diritto Penale, non corrispondono, sempre e comunque, a criteri numerico-quantitativi. Viceversa, sarebbero prive di senso le lett. a)-g) comma 1 Art. 80 TU 309/1990. Anzi, Cass., sez. pen. IV, n. 9927/2011 ha espressamente auto-limitato i criteri ponderali dei 2 Kg e dei 50 Kg in tanto in quanto “ il compito della Giurisprudenza è anche quello di rendere concrete, calandole nella realtà fenomenica, previsioni legislative astratte o indeterminate e questo attraverso il richiamo al Diritto vivente, che si manifesta nell’ interpretazione giurisprudenziale “. Sempre Cass., sez. pen. IV, n. 9927/2011 commenta il lemma “ quantità “ nel comma 2 Art. 80 TU 309/1990 riducendo la potenza ermeneutica dei limiti ponderali, poiché “ i parametri utilizzati dalla Giurisporudenza [ non sono assoluti, ma ] consentono di dare alla norma [ del comma 2 Art. 80 TU 309/1990 ] una concretezza che vale ad escludere il rischio di genericità “. In effetti, l’ aggravante della purezza prevale in Cass., sez. pen. IV, 11 marzo 2004, n. 11510, ove la quantità di cocaina era esigua, ma pericolosamente e dannosamente pura al 44 %. Oppure ancora, Cass., sez. pen. IV, 1 febbraio 2011, n. 9927 reputa aggravata la detenzione per fini di spaccio di soli 10 Kg di haschisch destinata a minorenni. Addirittura, Cass., sez. pen. VI, 19 ottobre 2004, n. 7254 non ha applicato il comma 2 Art. 80 TU 309/1990 a ben 2.500 Kg di cannabis con scarso tenore drogante. Eguale trattamento sanzionatorio è stato adottato, in Cass., sez. pen. VI, 15 novembre 2001, n. 42897, nei confronti di un sequestro di 8.762 Kg di haschisch di pessima qualità.

La Sezione IV della Corte Suprema di Cassazione reputava ormai eccessiva la discrasia tra, da un lato, i limiti ponderali di 2 Kg. e 50 Kg. e, dall’ altro lato, l’ apprezzamento del grado di purezza a prescindere dal peso della sostanza sequestrata. Ormai, specialmente nei casi dell’ eroina e della cocaina, la Giurisprudenza di legittimità era divenuta controversa e non proporzionata, soprattutto a fronte di ambigui e complessi casi-limite, come Cass., sez. pen. IV, 13 marzo 2004, n. 12186, Cass., sez. pen. IV, 11 marzo 2004, n. 11510, nonché Cass., sez. pen. VI, 21 settembre 2011, n. 35572. Sicché, rilevati gli insormontabili dubbi esegetici, Cass., sez. pen. IV, Ordinanza 11 ottobre 2011, n. 38748 rimise alle Sezioni Unite il quesito “ se, per il riconoscimento della circostanza speciale dell’ ingente quantità [ ex comma 2 Art. 80 TU 309/1990 ] di sostanze stupefacenti, si debba fare ricorso al criterio quantitativo con individuazione dei limiti ponderali minimi per ciascun tipo di sostanza, ovvero se si debba avere riguardo ad altri indici, che, al di là di soglie quantitative prefissate, valorizzino il grado di pericolo per la salute pubblica [ ex comma 1 Art. 32 Cost. ] derivante dallo smercio di un elevato quantitativo, e la potenzialità di soddisfare i numerosi consumatori per l’ alto numero di dosi [ troppo pure ] ricavabili “.

La risposta di Cass., SS.UU., 20 settembre 2012, n. 36258 ha dichiarato basilare il criterio del peso, ma, nel caso di incertezze qualificatorie, il Magistrato del merito è tenuto ad impiegare anche la seconda ratio della purezza e, quindi, del tenore drogante del principio attivo. Più dettagliatamente e testualmente, Cass. SS.UU., 20 settembre 2012, n. 36258 ha asserito che “ l’ aggravante di cui all’ art. 80 comma 2 DPR 309/90 non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2000 volte il valore massimo espresso in milligrammi [ e ] determinato, per ogni sostanza, nella tabella allegata al DM 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del Giudice del merito, quando tale quantità sia superata. In particolare, [ … ] può sussistere l’ aggravante di cui all’ art. 80 comma 2 DPR 309/90 allorquando il reato abbia ad oggetto sostanze stupefacenti in misura superiore alle 2000 dosi giornaliere [ … ]. Siffatto criterio, però, rivela soltanto l’ offensività in astratto della condotta, comportando così che è, in ogni caso, rimessa alla discrezionalità del Giudice di merito la verifica, in concreto, della sussistenza dell’ aggravante dell’ ingente quantità, anche quando siano superate le 2000 dosi giornaliere “.

Analogamente, Cass., sez. pen. IV, 17 marzo 2013, n. 10618 e, più ancora, Cass., sez. pen. IV, 20 ottobre 2014, n. 43771 mettono al centro “ la valutazione in concreto del Giudice di merito “, cui spetta, sempre e comunque, di contestualizzare la singola fattispecie, giudicando se, come e quando il criterio del limite ponderale debba o non debba essere sostituito dalla regola della valutazione tossicologica della purezza. Nessun caso è uguale ad un altro e, per conseguenza, la Magistratura di merito non può attenersi a regole rigide e quasi matematiche nell’ applicazione del comma 2 Art. 80 TU 309/1990. Volgarizzando, la Corte di Cassazione, nel triennio 2012-2014, ha negato la figura astratta e bizzarra di un Magistrato che funge da calcolatrice elettronica. Comunque, Cass., SS.UU., 20 settembre 2012, n. 36258 ha utilizzato, almeno per il profilo quantitativo, il DL n. 272/2005, ai sensi del quale il limite della quantità massima detenibile non aggravata si ottiene moltiplicando per 5 la dose media giornaliera (dmg ). Pertanto, i valori sono:

  1. per la cocaina, 150 mg di dmg X 5 = 750 mg
  2. per l’ eroina, 50 mg di dmg X 5 = 250 mg
  3. per la cannabis, 200 mg di dmg X 5 = 1.000 mg

Ognimmodo, va fermamente ribadito che, in Cass., SS.UU., 20 settembre 2012, n. 36258, la quantità massima detenibile cessa di non essere aggravata ex comma 2 Art. 80 TU 309/1990 qualora il grado di purezza della sostanza sia pericolosamente elevato dal punto di vista della tutela della salute della collettività e/o dei tossicomani. Tale discrezionalità inviolabile del Magistrato di merito ha recato, per esempio, tra il 2011 ed il 2012, a reputare “ non ingenti “ dosi medie giornaliere di 767 grammi di cocaina scarsamente pura, mentre 106 grammi soltanto di eroina molto pura sono stati considerati “ quantità ingente “ ex comma 2 Art. 80 TU 309/1990. Lo stesso vale per l’ haschisch, caso per caso, e per la marjuana, poiché sono stati qualificati “ ingenti “ pochi grammi con un elevato tenore di THC, in tanto in quanto i limiti ponderali non vanno mai algebricamente ipostatizzati. Per il vero, dopo la celebre e basilare Sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale, il criterio della dmg è stato giurisprudenzialmente rivisitato e modificato a causa del ripristino, nelle tabelle del TU 309/1990, della pur opinabile dicotomia tra droghe pesanti e presunte droghe “leggere “. In effetti, alcuni Precedenti di legittimità, negli ultimi mesi, hanno implicitamente accusato il Legislatore di aver giuridificato in maniera troppo lacunosa la distinzione tra le sostanze “ dure “ e la cannabis. Dunque, è probabile una novellazione, de jure condito, degli indici numerici della dmg, ma ciò non toglie precettività alla ratio, decisiva e spesso fondamentale, della più o meno elevata purezza dello stupefacente detenuto per fini di spaccio.

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Dott. Andrea Baiguera Altieri

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