Il beneficio della gratuità della concessione edilizia può essere concesso anche ad un soggetto non pubblico, ma per conto di un ente pubblico, come nella figura della concessione di opera pubblica o in altre analoghe figure organizzatorie ovvero nel caso

Lazzini Sonia 15/10/09
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L’esenzione dai contributi presuppone che l’opera sia di pubblico interesse e sia realizzata da un ente pubblico, mentre non compete alle opere eseguite da soggetti privati, quale che sia la rilevanza sociale dell’attività da essi esercitata nella (o con la) opera edilizia alla quale la concessione edilizia si riferisce così, ad esempio, é stato escluso che la realizzazione di un edificio scolastico da parte di un privato possa fruire dell’esenzione dal contributo urbanistico. Nè può operare la seconda ipotesi di esenzione, in quanto le opere di urbanizzazione sono unicamente quelle che, in carenza di intervento del privato, dovrebbero essere realizzate all’amministrazione comunale. Anzi, di norma tali opere sono realizzate dal soggetto pubblico; solo in alternativa, ove un soggetto privato s’impegni ad eseguirle, questi non viene gravato dal pagamento del relativo contributo concessorio.
 
Ricorso per ottenere l’annullamento del provvedimento a firma del Direttore dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Milano P.G. 795768/2008 del 13.10.2008 con cui è stato richiesto il versamento della maggior somma di € 94593,16 a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, per la DIA presentata in data 5.8.2004
II) con motivi aggiunti del 5.2.2009
per l’annullamento
del provvedimento del Comune di Milano – settore contabilità dell’8.1.2009 prot. 7957722/08 con cui è stato ingiunto alla ricorrente di versare l’importo nel termine di trenta giorni;
III) con motivi aggiunti del 14.5.2009
per la condanna alla restituzione alla ******à ricorrente della somma di € 94.593,16 versata in relazione alla DIA 5.8.2004;
in via subordinata per la restituzione della somma di € 75.016,56, corrispondente al costo di costruzione, con riconoscimento degli interessi legali dalla data di proposizione della domanda di restituzione al saldo;
previo annullamento
della nota del Dirigente del Servizio Edilizi maggiori del Comune di Milano del 18.3.2009 PG 215160/2009 con cui è stato comunicato alla ******à ricorrente che “è necessario provvedere al versamento della somma” richiesta dal Settore Contabilità con comunicazione emessa in data 8.1.2009.
La Casa di Cura privata del Policlinico SPA impugna i provvedimenti con cui l’Amministrazione Comunale di Milano ha richiesto il pagamento degli oneri per le opere di ristrutturazione di un immobile, per cambiare la destinazione da struttura di ricovero a struttura di riabilitazione.
Sostiene parte ricorrente l’illegittimità della richiesta, in quanto avrebbe dovuto trovare applicazione l’esenzione di cui all’art 17 comma e lett. C) del DPR 380/2001, (già prevista nell’art 9, lettera f), della legge n. 10/77) che esclude il versamento del contributo concessorio nelle due distinte ipotesi: a) in caso di realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale da parte degli enti istituzionalmente competenti; b) in caso di opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici.
Cosa ne pensa l’adito giudice amministrativo?
 
Come ha ben chiarito la giurisprudenza, ai fini dell’esenzione dal pagamento del contributo di costruzione occorre il concorso di due presupposti, e cioè l’ascrivibilità del manufatto oggetto di concessione edilizia alla categoria delle opere pubbliche o di interesse generale (nel senso che deve trattarsi di impianti o attrezzature che, quantunque non destinati direttamente a scopi dell’amministrazione, siano idonei a soddisfare bisogni della collettività anche se realizzati e gestiti da privati) e l’esecuzione delle opere da parte di enti istituzionalmente competenti, vale a dire da parte di soggetti cui sia demandata in via istituzionale la realizzazione di opere di interesse generale
La corretta interpretazione dell’ambito di applicazione della norma è proprio stata data in una recente decisione dei Giudici di palazzo Spada, in cui si afferma che “L’esenzione dal pagamento dei contributi di costruzione, prevista dall’art. 9 comma 1, lett. f), l. 28 gennaio 1977 n. 10, spetta solo con riferimento alle opere realizzate per il raggiungimento delle finalità istituzionali di una pubblica amministrazione e che pertanto, anche se eseguite da un soggetto privato in regime di concessione o altro istituto analogo, sono destinate a pervenire nel patrimonio dell’amministrazione stessa; di conseguenza, se invece una società, anche se costituita da un ente pubblico per il conseguimento di sue finalità, realizza una struttura al fine di utilizzarla nell’ambito della sua attività d’impresa, viene a mancare la stessa ratio della concessone dell’esenzione, che è quella di evitare una contribuzione a carico di un’opera destinata a soddisfare esclusivamente interessi generali.
La struttura in oggetto, destinata a riabilitazione, è stata accreditata con delibera di Giunta Regionale di 4.8.2005, quindi non era in regime di accreditamento al momento della presentazione della domanda, ma solo successivamente, mentre erano in corso i lavori, finalizzati proprio a detto accreditamento.
Anche dopo l’accreditamento la struttura continua però ad erogare prestazioni in regime privatistico e solo parte dell’attività si svolge in regime di convenzionamento
Si consideri altresì la connotazione soggettiva della società proprietaria e gerente della medesima struttura, che rimane, a tutti gli effetti, una società di diritto privato.
Pertanto, sotto il profilo in esame, deve escludersi che la ricorrente, chiamata a gestire la struttura di cui trattasi, assuma la veste di concessionaria di un pubblico servizio, alla quale possa applicarsi l’ipotesi di esenzione prevista nella prima parte della disposizione.
 
Merita di essere segnalata la sentenza numero 4672 del  17 settembre 2009, emessa dal Tar Lombardia, Milano ed in particolar modo il seguente passaggio:
 
Merita invece accoglimento la domanda subordinata di restituzione della somma versata a titolo di costo di costruzione.
Trova infatti applicazione la disposizione di cui all’art 19 comma 1 (prima art 10 L.10/77), che assoggetta le opere edilizie destinate all’esercizio dell’impresa a trattamenti contributivi differenziati a seconda che si tratti di opere edilizie destinate ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi (per le quali il pagamento del costo di costruzione resta interamente escluso), ovvero di opere edilizie destinate ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi (per le quali è previsto il pagamento per una quota non superiore al 10% del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del Consiglio comunale).
La giurisprudenza ha ritenuto applicabile la riduzione del contributo nel caso di concessioni relative a strutture sanitarie, (T.A.R. Abruzzo L’Aquila, 24 maggio 2006 , n. 383) , precisando che l’attività imprenditoriale diretta alla prestazione di servizi sanitari è a pieno titolo un’attività industriale, giusta la definizione di "attività industriale" che si ricava dall’art. 2195 c.c. (Consiglio Stato , sez. V, 16 gennaio 1992 , n. 46).
Anche nel caso in esame quindi si deve riconoscere il diritto alla riduzione del contributo per le opere realizzate dalla casa di cura ricorrente, indipendentemente dalla questione dell’accreditamento, ma in base alla tipologia di attività svolta, cioè industriale finalizzata alla erogazione di servizi.
A seguito dell’accoglimento della domanda, il Comune dovrà quindi procedere a ricalcolare le somme dovute, tenendo conto della nuova qualificazione, procedendo quindi alla restituzione della eventuale maggior somma versata, su cui calcolare gli interessi legali, dalla domanda ( il 6.5.2009, cioè la data di notifica del ricorso contenente per la prima volta la domanda di restituzione del solo costo di costruzione) fino al saldo.
Conclusivamente il ricorso principale e i motivi aggiunti del 5.2.2009 vanno respinti.
 
A cura di *************
 
 
N. 04672/2009 REG.SEN.
N. 02895/2008 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2895 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Casa di Cura Privata del Policlinico Spa, rappresentata e difesa dagli avv. ************ e **********, con domicilio eletto presso ********** in Milano, via Hoepli, 3;
contro
Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. *******************************, *****************, ****************, domiciliata per legge in Milano, via della Guastalla, 8;
I) con il ricorso principale:
per l’annullamento
del provvedimento a firma del Direttore dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Milano P.G. 795768/2008 del 13.10.2008 con cui è stato richiesto il versamento della maggior somma di € 94593,16 a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, per la DIA presentata in data 5.8.2004;
II) con motivi aggiunti del 5.2.2009
per l’annullamento
del provvedimento del Comune di Milano – settore contabilità dell’8.1.2009 prot. 7957722/08 con cui è stato ingiunto alla ricorrente di versare l’importo nel termine di trenta giorni;
III) con motivi aggiunti del 14.5.2009
per la condanna alla restituzione alla ******à ricorrente della somma di € 94.593,16 versata in relazione alla DIA 5.8.2004;
in via subordinata per la restituzione della somma di € 75.016,56, corrispondente al costo di costruzione, con riconoscimento degli interessi legali dalla data di proposizione della domanda di restituzione al saldo;
previo annullamento
della nota del Dirigente del Servizio Edilizi maggiori del Comune di Milano del 18.3.2009 PG 215160/2009 con cui è stato comunicato alla ******à ricorrente che “è necessario provvedere al versamento della somma” richiesta dal Settore Contabilità con comunicazione emessa in data 8.1.2009.
 
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Uditi ai preliminari della pubblica udienza del giorno 1/7/2009, relatore il Primo referendario dott.ssa ************, l’Avv. ********* in sostituzione dell’Avv. ****** e all’udienza pubblica l’Avv. **********;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO
La Casa di Cura Privata Policlinico ha presentato in data 5.8.2004 una DIA per l’esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia consistenti nelle demolizione e ricostruzione del fabbricato esistente, con il mantenimento della sagoma e del volume.
Ha sostenuto fin dal momento della presentazione della DIA che l’intervento non fosse oneroso, pur allegando i conteggi degli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione.
Infatti in data 6.8.2004 (cioè il giorno successivo alla presentazione della DIA) la stessa ha inoltrato la domanda alla Regione ai sensi dell’art 15 comma 15 L.R. 31/97 per la verifica di compatibilità con la programmazione regionale del progetto di trasformazione della Casa di Cura da struttura di ricovero a struttura di riabilitazione, con ampliamento di 75 posti letto.
L’istanza veniva accolta dalla Regione Lombardia e in data 24.3.2005 veniva richiesta l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento, entrambi rilasciati con delibera n. 501 del 4.8.2005.
A conclusione dei lavori il Comune ha richiesto il versamento della somma di € 94.593,16 entro trenta giorni dalla notifica, così suddivisi:
€ 11.665,18 per oneri di urbanizzazione primaria;
€ 7.911,42 per oneri di urbanizzazione secondaria;
€ 75.016,56 per contributo commisurato al costo di costruzione.
Sostiene infatti l’Amministrazione Comunale che trattandosi di struttura sanitaria privata il debito si configura all’atto della formazione del titolo e quindi il contributo di costruzione è dovuto poiché l’accreditamento a struttura sanitaria pubblica è avvenuto solo successivamente all’esecuzione delle opere edilizie.
Avverso l’atto in epigrafe, parte ricorrente nel ricorso principale articola i seguenti motivi di illegittimità:
1) violazione per mancata applicazione dell’art 17 comma 3 lett. c) DPR 380/2001; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e per difetto di istruttoria: l’intervento deve ritenersi gratuito, in quanto i lavori realizzati erano finalizzati proprio all’accreditamento, ottenuto prima della fine lavori;
2) violazione degli artt. 24 e 25 DPR 380/2001; eccesso di potere per sviamento: l’Amministrazione ha illegittimamente negato l’abitabilità, subordinando il suo rilascio al pagamento degli oneri;
3) eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per arbitrarietà. Violazione dell’art 42 L.R. 12/2005, essendo la richiesta di contributo pervenuta dopo quattro anni dalla presentazione della DIA.
Si costituiva in giudizio il Comune di Milano, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con motivi aggiunti del 5.2. 2009 la società ricorrente ha gravato il provvedimento a firma del Responsabile del Settore contabilità dell’8.1.2009 prot. 7957722/08 con cui è stato ingiunto il veramento dell’importo de quo nel termine di trenta giorni dal ricevimento.
La domanda cautelare veniva respinta con ordinanza n. 231 del 18 Febbraio 2009 per assenza del periculum.
Con motivi aggiunti del 14 Maggio 2009 la ricorrente ha chiesto la condanna del Comune alla restituzione della somma di € 94.593,16 e, in via subordinate, la restituzione della somma di € 75.016,56, corrispondente al costo di costruzione, con riconoscimento degli interessi legali dalla data di proposizione della domanda di restituzione al saldo, previo annullamento della nota del Dirigente del Servizio Edilizi maggiori del Comune di Milano del 18.3.2009 PG 215160/2009 con cui è stato sollecitato il pagamento della somma richiesta dal Settore Contabilità.
Sostiene parte ricorrente il diritto alla restituzione della somma versata, in quanto l’intervento dovrebbe essere qualificato come esente ex art 17 comma 3 lett. C) DPR 380/2001. In via subordinata chiede la restituzione della somma versata a titolo di costo di costruzione, ai sensi dell’art 19 DPR 380/2001, trattandosi di opera destinate ad attività industriali dirette alla prestazione di servizi.
In entrambi i motivi aggiunti si costituiva il Comune di Milano, chiedendone il rigetto.
In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato nuove memorie.
Alla pubblica udienza dell’1 luglio 2009 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
La Casa di Cura privata del Policlinico SPA impugna i provvedimenti con cui l’Amministrazione Comunale di Milano ha richiesto il pagamento degli oneri per le opere di ristrutturazione di un immobile, per cambiare la destinazione da struttura di ricovero a struttura di riabilitazione.
Sostiene parte ricorrente l’illegittimità della richiesta, in quanto avrebbe dovuto trovare applicazione l’esenzione di cui all’art 17 comma e lett. C) del DPR 380/2001, (già prevista nell’art 9, lettera f), della legge n. 10/77) che esclude il versamento del contributo concessorio nelle due distinte ipotesi: a) in caso di realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale da parte degli enti istituzionalmente competenti; b) in caso di opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici.
Come ha ben chiarito la giurisprudenza, ai fini dell’esenzione dal pagamento del contributo di costruzione occorre il concorso di due presupposti, e cioè l’ascrivibilità del manufatto oggetto di concessione edilizia alla categoria delle opere pubbliche o di interesse generale (nel senso che deve trattarsi di impianti o attrezzature che, quantunque non destinati direttamente a scopi dell’amministrazione, siano idonei a soddisfare bisogni della collettività anche se realizzati e gestiti da privati) e l’esecuzione delle opere da parte di enti istituzionalmente competenti, vale a dire da parte di soggetti cui sia demandata in via istituzionale la realizzazione di opere di interesse generale (T.A.R. Toscana, III, 19.2.1999 n. 17; T.A.R. Lombardia, Brescia, 18.3.1999 n. 217).
Il beneficio della gratuità della concessione edilizia può essere concesso anche ad un soggetto non pubblico, ma per conto di un ente pubblico, come nella figura della concessione di opera pubblica o in altre analoghe figure organizzatorie (T.A.R. Piemonte, I, 17.12.1998 n. 746; Cons. St., V, 7.9.1995 n. 1280), ovvero nel caso di un ente istituzionalmente competente, cioè destinato, finalizzato e creato per il perseguimento di interessi generali, ricollegati a determinati bisogni della collettività o di determinati gruppi sociali (T.A.R. Toscana, III, n. 17/99, citata).
L’esenzione dai contributi presuppone che l’opera sia di pubblico interesse e sia realizzata da un ente pubblico, mentre non compete alle opere eseguite da soggetti privati, quale che sia la rilevanza sociale dell’attività da essi esercitata nella (o con la) opera edilizia alla quale la concessione edilizia si riferisce (T.A.R. Toscana, citata); così, ad esempio, é stato escluso che la realizzazione di un edificio scolastico da parte di un privato possa fruire dell’esenzione dal contributo urbanistico (T.A.R. Lombardia, Brescia, 20.6.2000 n. 554).
La corretta interpretazione dell’ambito di applicazione della norma è proprio stata data in una recente decisione dei Giudici di palazzo Spada, in cui si afferma che “L’esenzione dal pagamento dei contributi di costruzione, prevista dall’art. 9 comma 1, lett. f), l. 28 gennaio 1977 n. 10, spetta solo con riferimento alle opere realizzate per il raggiungimento delle finalità istituzionali di una pubblica amministrazione e che pertanto, anche se eseguite da un soggetto privato in regime di concessione o altro istituto analogo, sono destinate a pervenire nel patrimonio dell’amministrazione stessa; di conseguenza, se invece una società, anche se costituita da un ente pubblico per il conseguimento di sue finalità, realizza una struttura al fine di utilizzarla nell’ambito della sua attività d’impresa, viene a mancare la stessa ratio della concessone dell’esenzione, che è quella di evitare una contribuzione a carico di un’opera destinata a soddisfare esclusivamente interessi generali.”(Consiglio Stato , sez. V, 02 ottobre 2008 , n. 4761).
La struttura in oggetto, destinata a riabilitazione, è stata accreditata con delibera di Giunta Regionale di 4.8.2005, quindi non era in regime di accreditamento al momento della presentazione della domanda, ma solo successivamente, mentre erano in corso i lavori, finalizzati proprio a detto accreditamento.
Anche dopo l’accreditamento la struttura continua però ad erogare prestazioni in regime privatistico e solo parte dell’attività si svolge in regime di convenzionamento.
Si consideri altresì la connotazione soggettiva della società proprietaria e gerente della medesima struttura, che rimane, a tutti gli effetti, una società di diritto privato.
Pertanto, sotto il profilo in esame, deve escludersi che la ricorrente, chiamata a gestire la struttura di cui trattasi, assuma la veste di concessionaria di un pubblico servizio, alla quale possa applicarsi l’ipotesi di esenzione prevista nella prima parte della disposizione.
Nè può operare la seconda ipotesi di esenzione, in quanto le opere di urbanizzazione sono unicamente quelle che, in carenza di intervento del privato, dovrebbero essere realizzate all’amministrazione comunale.
Anzi, di norma tali opere sono realizzate dal soggetto pubblico; solo in alternativa, ove un soggetto privato s’impegni ad eseguirle, questi non viene gravato dal pagamento del relativo contributo concessorio.
Il primo motivo va quindi respinto.
Nel secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli art. 24 e 25 DPR 380/2001 in quanto la determinazione dell’Amministrazione di subordinare il rilascio della agibilità al pagamento degli oneri sarebbe illegittima.
La agibilità è certamente rivolta al controllo delle condizioni di sicurezza, ma presuppone anche che il procedimento edilizio sia completo e quindi che l’obbligazione patrimoniale del pagamento degli oneri sia stata adempiuta.
L’assenza di questa condizione, come nel caso di specie, giustifica il rigetto della domanda.
Il motivo va quindi respinto.
Stessa sorte anche per la terza censura, relativa alla violazione dei termini, dal momento che si è resa necessaria una complessa istruttoria.
Il ricorso principale va quindi respinto.
A ciò consegue anche il rigetto dei primi motivi aggiunti proposti avverso un atto conseguenziale, censurato per illegittimità derivata.
Vanno invece esaminate le domande introdotte con i secondi motivi aggiunti.
Con la domanda principale viene chiesta la restituzione dell’intera somma versata: alla luce di quanto sopra dedotto la domanda va respinta.
Merita invece accoglimento la domanda subordinata di restituzione della somma versata a titolo di costo di costruzione.
Trova infatti applicazione la disposizione di cui all’art 19 comma 1 (prima art 10 L.10/77), che assoggetta le opere edilizie destinate all’esercizio dell’impresa a trattamenti contributivi differenziati a seconda che si tratti di opere edilizie destinate ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi (per le quali il pagamento del costo di costruzione resta interamente escluso), ovvero di opere edilizie destinate ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi (per le quali è previsto il pagamento per una quota non superiore al 10% del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del Consiglio comunale).
La giurisprudenza ha ritenuto applicabile la riduzione del contributo nel caso di concessioni relative a strutture sanitarie, (T.A.R. Abruzzo L’Aquila, 24 maggio 2006 , n. 383) , precisando che l’attività imprenditoriale diretta alla prestazione di servizi sanitari è a pieno titolo un’attività industriale, giusta la definizione di "attività industriale" che si ricava dall’art. 2195 c.c. (Consiglio Stato , sez. V, 16 gennaio 1992 , n. 46).
Anche nel caso in esame quindi si deve riconoscere il diritto alla riduzione del contributo per le opere realizzate dalla casa di cura ricorrente, indipendentemente dalla questione dell’accreditamento, ma in base alla tipologia di attività svolta, cioè industriale finalizzata alla erogazione di servizi.
A seguito dell’accoglimento della domanda, il Comune dovrà quindi procedere a ricalcolare le somme dovute, tenendo conto della nuova qualificazione, procedendo quindi alla restituzione della eventuale maggior somma versata, su cui calcolare gli interessi legali, dalla domanda ( il 6.5.2009, cioè la data di notifica del ricorso contenente per la prima volta la domanda di restituzione del solo costo di costruzione) fino al saldo.
Conclusivamente il ricorso principale e i motivi aggiunti del 5.2.2009 vanno respinti.
La domanda principale di restituzione introdotta con i motive aggiunti del 14.5.2009 va respinta, mentre va accolta la domanda subordinata.
Le spese di giudizio possono essere compensate, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, definitivamente pronunciando:
respinge il ricorso principale e i motivi aggiunti del 5.2.2009;
respinge in parte i motivi aggiunti del 14.5.2009 e accoglie la domanda in via subordinata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 01/07/2009 con l’intervento dei Magistrati:
************, Presidente
************, Primo Referendario, Estensore
***************, Referendario
L’ESTENSORE         IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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