Il bando di concorso non può essere modificato dopo l’avvio delle fasi concorsuali

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La procedura di un concorso non può essere modificata dopo il suo avvio.

È questo il principio di diritto desumibile dall’Ordinanza 10/05/2021 n. 2692, con cui il Tar Lazio, Sez. I bis di Roma, ha sospeso l’efficacia della graduatoria del Concorso per Allievi Marescialli della Marina Militare.

Questi i fatti.

La ricorrente, militare in servizio della Marina, ha partecipato al concorso indetto dal Ministero della Difesa per l’ammissione al 23° Corso biennale di 156 Allievi Marescialli della Marina.

La procedura di concorso, per come disciplinata dalla Bando inditivo, prevedeva dapprima la valutazione dei titoli di merito, cui seguiva una prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive, l’accertamento dell’idoneità psico–fisica e attitudinale e infine una prova di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie.

Avviate le fasi concorsuali e valutati i titoli di merito, il Ministero, con apposito decreto, interveniva sul Bando di concorso, eliminando dal computo del punteggio finale per la graduatoria di merito il punteggio conseguito nella prova per l’assegnazione delle professionalità sanitarie.

La ricorrente adiva il Tar Lazio impugnando la graduatoria finale e contestando, in particolare, la legittimità della procedura di concorso per eccesso di potere nella parte in cui il Ministero aveva modificando il criterio per il calcolo del punteggio finale dopo l’avvio del concorso e dopo la valutazione dei titoli di merito, inficiando l’imparzialità della procedura.

I Giudici Amministrativi, pronunciandosi con l’Ordinanza in commento, hanno sospeso cautelarmente l’efficacia della graduatoria finale e di tutti gli atti di concorso, ritenendo possibile la fondatezza delle censure mosse dalla ricorrente con riferimento alle modifiche apportate al concorso dopo l’avvio dello stesso.

L’ordinanza in commento, seppur limitata alla sola fase cautelare, riveste particolare importanza perché consolida il filone giurisprudenziale espresso pochi mesi prima dal TAR Lazio con la sentenza 22/06/20 n. 6850, con cui i Giudici capitolini avevano ritenuto che “disciplina dei pubblici concorsi non può essere modificata allorquando il concorso sia già in itinere”.

L’Ordinanza n. 2692, consolida l’orientamento giurisprudenziale espresso dal Tar al fine di tutelare i principi di trasparenza e imparzialità dei pubblici concorsi.

 

Sentenza collegata

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Avv. Fina Francesco

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