I rapporti tra la condotta partecipativa e del concorrente esterno nel reato di associazione con finalità di terrorismo di matrice jihadista 

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Abstract

L’articolo mira ad affrontare la questione della configurabilità del concorso esterno nel reato di associazione terroristica, specie di matrice jihadista. Nella prima parte, si analizzano i presupposti oggettivi e soggettivi dell’organizzazione de qua, ponendo in risalto il carattere “a rete” di tali sodalizi a differenza delle articolazioni strutturate e verticistiche dei sodalizi mafiosi. Nella seconda parte, invece, si affrontano i connotati della figura del partecipe, così da desumere, a contrario, quali spazi applicativi abbia, attualmente, la figura del concorrente esterno nel reato di cui all’art. 270 bis c.p. , posto che l’introduzione dei reati accessori previsti dagli artt. 270 ter c.p. ss. al di fuori di contesti associativi,  ha fortemente ristretto l’ambito di autonoma applicazione dell’istituto di origine pretoria..

Sommario: 1.Premessa: i connotati oggettivi e soggettivi dell’organizzazione terroristica – 2. Il partecipe: problematiche – 3. L’ammissibilità del concorso esterno e rapporti con la figura del partecipe

1.Premessa: i connotati oggettivi e soggettivi dell’organizzazione terroristica

Il confine già labile tra la condotta partecipativa e quella del concorrente esterno nel reato associativo, sbiadisce, ancor più, in presenza di organizzazioni con finalità terroristiche che, specie se connotate da una matrice islamista, appaiono assumere connotati elastici e  virtuali, ben differenti dalle strutture articolate e verticistiche proprie  delle organizzazioni mafiose ex art. 416 bis c.p. .

Tuttavia, prima di affrontare la disamina degli elementi costitutivi delle condotte sopra citate, appare opportuno comprendere quando ci si trovi dinanzi ad una organizzazione qualificabile, ex art 270 bis c.p., con finalità di eversione dell’ordine democratico o di terrorismo.

Dal punto di vista soggettivo, appare discutibile la scelta del legislatore di utilizzare la locuzione “si propongono il compimento di atti di violenza”, da cui emergerebbe il rischio di una eccessiva soggettivizzazione della fattispecie che, se interpretata alla lettera, condurrebbe all’incriminazione di soggetti membri di un’organizzazione accomunata semplicemente da una mera ideologia estremista, in assenza di una reale capacità di passare “dalle parole ai fatti”. Ciò ha spinto una parte della dottrina ad importare, in tale sede, requisiti oggettivi come quelli della “idoneità”[1] e della “direzione”, previste espressamente in fattispecie analoghe ( art.270 c.p.), ed   intese come orientamenti finalistici, atti a perseguire il risultato prefissato.

Rimanendo sul piano soggettivo, sarà necessario, pertanto, verificare la sussistenza del dolo specifico, a doppio livello: il proporsi (in termini oggettivizzati) il compimento di atti di violenza, tesi, a loro volta, al perseguimento della finalità di terrorismo odi eversione dell’ordine democratico. Tuttavia, storicamente, tale fattispecie, in assenza della specificazione del significato da attribuirsi alla finalità terroristica, ha alimentato delle interpretazioni distoniche, ora desumendosi tale finalità dall’inserimento di un gruppo paramilitare all’interno di black list governative, ora provocando censurabili valutazioni di tipo politico sociali da parte dell’interprete. Tale lacuna è stata colmata con la legge 155 del 2005 che, recependo non proprio pedissequamente, le norme internazionali sul punto, ha introdotto l’articolo 270 sexies  che, pertanto, potrà considerarsi quale norma di interpretazione autentica, in quanto volta specificare il significato della finalità terroristica richiamata dalle diverse disposizioni del codice penale e delle leggi speciali. Ciò determina la necessità di una lettura combinata degli articoli 270 bis e sexies c.p. da cui si desume un ulteriore duplice livello  del dolo terroristico: “arrecare un grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale” e perseguire, consequenzialmente, uno dei fini menzionati, ovvero intimidire la popolazione o pubblici poteri[2], costringendoli a compiere una determinata condotta, o destabilizzare/ distruggere le fondamenta istituzionali, democratiche, politiche ed economiche di un Paese o, infine, attuare una specifica finalità qualificata come terroristica da parte di norme internazionali vincolanti per l’Italia, attraverso l’utilizzo di una clausola aperta di rinvio[3].

Da tale assunto si desumono due conclusioni: il venir meno della differenza tra la finalità terroristica e quella eversiva, costituendo,  ormai, quest’ultima una species della prima nella parte in cui si fa riferimento alla “destabilizzazione” delle strutture portanti delle istituzioni democratiche; la volontà del legislatore, da una parte, di adottare un approccio flessibile tale da ricomprendere le varie manifestazioni del fenomeno terroristico internazionale, dall’altra, di oggettivizzare tale finalità, attraverso il riferimento ad espressioni quali “possono” e “grave danno” da cui emergerebbe, in conformità al principio di frammentarietà del diritto penale, la volontà di selezionare esclusivamente quelle direzioni finalistiche che siano dotate di quel substrato materiale capace di sorreggerle. Tale approccio, conforme al “diritto penale del fatto”, appare ancora più apprezzabile nell’ambito dell’elemento oggettivo proprio della struttura dell’articolo 270 bis: la dottrina maggioritaria, ha infatti criticato la tesi originaria secondo cui, ai fini della configurazione del reato ad oggetto, sia sufficiente un’organizzazione, anche rudimentale, composta da soli due soggetti che persegua dei meri propositi criminosi volti alla predisposizione generica di azioni terroristiche o alla realizzazione della violenza come metodo di lotta politica. Si riteneva, insomma, che non fosse necessaria una struttura articolata, anche per evidenti difficoltà probatorie, ma che fosse, invece,  sufficiente il  fumus di una consorteria criminale ideata per compiere azioni terroristiche, a prescindere dalla reale capacità materiale e strutturale di portarle a termine. Tale concezione era legata ad una visione del “diritto penale del nemico” di chiara origine emergenziale che, al fine di perseguire la neutralizzazione del nemico terrorista, giustificava qualsivoglia arretramento della soglia di punibilità, fino a ricomprendere delle mere manifestazione di dissenso ideologico, seppur antagoniste ai valori del vivere civile della collettività[4].

Viceversa, un diritto penale costituzionalmente orientato, non può che rigettare tale visione a favore di un approccio più conforme al principio di offensività[5] che, invece, richiede non solo la sussistenza di un’organizzazione articolata, idonea a realizzare i delitti scopo prefissati, ma anche che questa sia dotata di un grado  di effettività tale da essere in grado di attuare il programma criminoso[6]. Pertanto, per potersi parlare di un serio rischio di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, occorrono non solo un vincolo associativo continuativo e durevole, ma anche un principio di esecuzione del programma criminoso, ovvero un avviamento del sodalizio criminoso: che si passi dalle parole a fatti offensivi del bene giuridico, che, quindi,  non sarà rappresentato da un astratto concetto di  “sicurezza nazionale” (trattandosi, invece di una mera “funzione”), bensì, beni quali la vita ed i diritti fondamentali della persona, la cui lesione potrà essere tangibile, così da attuare, altresì, il principio di materialità che, come riconosciuto unanimamente, richiede la suscettibilità della lesione di essere accertata empiricamente in sede processuale. Una volta chiariti i requisiti necessari ai fini della configurazione di un’organizzazione terroristica è, ora, possibile comprendere chi e come possa essere qualificato come “partecipe” atteso che la disposizione in oggetto ne fa riferimento in modo autonomo e  residuale  rispetto alle condotte associative citate al comma 1 , da cui si desume che l’articolo 270 bis prevede una fattispecie a condotta plurima, attraverso l’individuazione dei diversi ruoli all’interno dello stesso sodalizio.

Sorvolando sulle condotte associative classiche, quali il promotore, ovvero colui che rafforza la potenzialità offensiva associativa, in qualità di iniziatore o di procuratore di adesioni altrui ed il dirigente, ovvero colui che assume le decisioni più rilevanti in merito alla vita dell’associazione ed al relativo programma criminoso, le due figure più problematiche sono quelle costituite dal finanziatore e dal partecipe. Il primo, attraverso condotte a forma libera[7], fornisce delle risorse, beni, utilità, investimenti finanziari necessari per l’attuazione del programma criminoso, anche attraverso l’intermediazione di persone giuridiche, anch’esse  sanzionabili. Alla luce della definizione fornita dall’articolo 1 del d.l.g.s. 109 del 2007, anch’essa piuttosto elastica, occorre adottare un approccio rispettoso del principio di offensività, tale da ricomprendere la sola condotta del finanziatore il cui contributo abbia  concretamente condizionato, in modo apprezzabile, l’attuazione del programma terroristico.

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  1. Il partecipe: problematiche

Ancor più problematica è la condotta del partecipe che, dalla sua collocazione autonoma all’interno del comma successivo e dalla sua diversa pena edittale, sembrerebbe rappresentare una categoria atipica e residuale rispetto ai ruoli ben definiti al comma 1. La ratio di tale previsione è quella di evitare che il giudice sia costretto ad “ingabbiare” la condotta del sodale all’interno di una categoria specifica, specie nell’ambito dell’azione terroristica, ove, invece, si assiste ad una struttura orizzontale e  virtuale che non sempre consente di distinguere specifici ruoli. Dall’altra parte, la mancata specificazione del contenuto di tale condotta, rischia di considerare intranei dei soggetti che si sono limitati ad una mera dichiarazione di disponibilità o di mera manifestazione di adesione ideologica al “credo” estremista su cui si è basata l’associazione. Per frenare tale prassi, la Corte di Cassazione con sentenza n.14503 del 2018, ha evidenziato la necessità di valutare in concreto la pericolosità della condotta e di non poter sanzionare la mera adesione all’ideologia terroristica.

Si richiede, pertanto, una verifica della consistenza materiale della condotta del partecipe, pur potendo quest’ultima concretizzarsi nelle modalità più svariate, non essendo necessaria la dimostrazione di un ruolo specifico del soggetto. Ciò che si richiede è, dunque, un rapporto biunivoco tra partecipe e l’associazione così da consentire a quest’ultima di poter contare sul primo al fine di raggiungere i propri scopi criminosi. Diversamente, per quanto concerne l’aspetto soggettivo della fattispecie, risulta necessaria la prova dell’affectio societatis, ovvero della consapevolezza e volontà di essere e far parte dell’organizzazione criminosa con il duplice dolo specifico prima  citato: la condivisione del programma criminoso di matrice terroristica e la volontà di realizzarlo. Sotto il profilo oggettivo, invece, il partecipe sarà qualificabile quale intraneo stabilmente inserito all’interno della struttura associativa, il quale, attraverso la sua condotta, fornisce un contributo serio, volontario, costante, concreto e specifico al mantenimento ed al rafforzamento del sodalizio criminoso.

Tuttavia, consapevoli di tale difficoltà probatorie, specie in  contesti terroristici, gli interpreti ritengono di poter desumere il ruolo ed i  compiti cui è vincolato il partecipe da una serie di condotte sintomatiche, quali il coinvolgimento nella preparazione o esecuzione dei reati fine o nell’attività strumentale alla conservazione dell’associazione, attraverso un supporto logistico, sistematico , concretamente apprezzabile ed eziologicamente collegato alla “causa associativa”, e non dalla mera adesione ideologica alla comune matrice islamista, che può eventualmente rappresentare un mero indizio che andrebbe corroborato da ben più solidi elementi probatori. Si desume, pertanto, che si tratta di una figura dei contorni duttili, dinamici che può fornire anche i contributi più differenti purché accomunati dai connotati prima  descritti: una figura diversa dal fiancheggiatore che, invece, si limita ad agevolare, in modo episodico, perlopiù i singoli associati;  dal  connivente, che si limita ad un atteggiamento passivo, privo di contributi causali, e come tale non sanzionabile penalmente; infine, dalla mera messa a disposizione, che, invece, rappresenta una attività neutra che può coincidere, tanto con la figura del concorrente esterno, tanto con quella del partecipe, ma solo se, in concreto, si sia estrinsecata in un’attività dinamica, funzionale e stabilmente collegata al sodalizio, così da rafforzarlo.

Approfondisci:”Concorso eventuale dell’extraneus”

  1. L’ammissibilità del concorso esterno e rapporti con la figura del partecipe

Diversamente, si parla di concorso esterno, in presenza di soggetti estranei al sodalizio criminoso  che, tuttavia, intrattengono rapporti di collaborazione con l’organizzazione, così da contribuire alla sua conservazione ed al suo rafforzamento. Tale concorso eventuale, di pura matrice pretoria, fu costruito dalla Corte di Cassazione, ormai decenni or sono, al fine di sanzionare quei soggetti, perlopiù colletti bianchi, ovvero politici  e professionisti, che pur non essendo inquadrabili tra le  fila delle associazioni mafiose, fornivano degli occasionali contributi, dall’esterno. Siccome la giurisprudenza non ha precluso, ma, anzi, ha ammesso l’applicabilità nei confronti dell’art.270 bis della fattispecie sorta in relazione alla diversa organizzazione di stampo mafioso, è quindi possibile importarne i suoi requisiti ma anche i relativi aspetti problematici. Invero, la genesi giurisprudenziale  di tale fattispecie si poneva in contrasto con il principio di legalità, in particolare con il paradigma della determinatezza di una norma incriminatrice al punto che la Corte Edu, nel caso Contrada, ha chiarito che tale fattispecie ha assunto una veste conforme al principio di determinatezza e quindi di prevedibilità solo a partire dal 1994, a fronte di una compiuta descrizione della fattispecie da parte della giurisprudenza, con il consequenziale divieto di applicazione retroattiva di essa a fatti commessi fino al 1988.

Da tale opera di importazione, ne deriva che, dal punto di vista soggettivo, risulta necessario la sussistenza del dolo diretto da parte della estraneo,  sia in relazione al singolo reato fine, sia al contributo causale alla conservazione del sodalizio. È quindi necessario che sia consapevole dei metodi,  del fine dell’organizzazione e della efficacia causale della sua condotta rispetto al rafforzamento del sodalizio terroristico. In termini oggettivi è, dunque, necessario che il suo contributo possegga un’efficacia causale indispensabile ai fini del rafforzamento del sodalizio, potenziandolo dal punto di vista oggettivo-organizzativo, alla luce di una valutazione in concreto ed ex post, dovendosi, quindi, rigettare quegli indirizzi che analizzano tale requisito dal punto di vista psicologico, così da ritenere integrato il concorso esterno in presenza di un mero accordo, ritenuto, secondo i fautori di questa tesi ormai superata, già di per sé sufficiente a rafforzare il prestigio e la credibilità del sodalizio criminoso. Si desume che il  discrimen tra tale figura e quella del partecipe è di tipo qualitativo: quest’ultimo richiede infatti un rapporto organico con il sodalizio criminoso, in modo stabile e  permanente; il primo, pur essendo privo dell’affectio societatis, ed essendo esterno al sodalizio, deve fornire dei contributi agevolativi che, seppur occasionali, non sistematici e tali da richiedere singole determinazioni, devono anch’essi possedere un’efficacia causale oggettiva per la vita del sodalizio terroristico[8].

Tuttavia, tali coordinate ermeneutiche, difficilmente, saranno applicabili all’organizzazione terroristica di stampo islamista, in quanto, a differenza dei clan mafiosi, le organizzazioni terroristiche di stampo jihadista non possiedono una struttura verticistica, centralizzata in cui la distribuzione dei ruoli appare ben  chiara. A conferma di ciò, le uniche ipotesi in cui la giurisprudenza ha ammesso la configurabilità del concorso esterno anche nel reato di organizzazione terroristica, fanno riferimento al terrorismo di matrice politica (le nuove B. R.)  e non islamista. Le organizzazioni terroristiche di matrice jihadista  presentano, infatti, una certa elasticità, un rapporto orizzontale, una discreta internazionalità ed un uso strumentale del Web al punto da configurarsi quali organizzazioni “a rete” costituite da una serie di singole cellule sparse sul territorio nazionale, spesso collegate ad una cellula madre con sede all’estero, direttamente coinvolta in attività terroristica. A tal proposito, appare necessario adottare un approccio globale, che tenga conto della pluralità di cellule nazionali e non, al fine di verificare se vi sia un collegamento organico tale da integrare la condotta descritta dall’art. 270 bis c.3, oppure, in via residuale, il concorso esterno.

Trattasi di una valutazione che il giudice dovrà effettuare, verificando, in concreto,  l’esistenza di una pluralità di cellule ed, in seguito, la sussistenza di un comune obiettivo criminoso estrinsecato sotto forma di contributi stabili, organici e costanti ad opera di membri della” cellula italiana” a favore della cellula estera. Pertanto, solo ove sarà possibile dimostrare la consapevolezza dei membri “italiani” dell’efficacia causale del proprio operato a favore dell’attività terroristiche svolte all’estero, la presenza di contatti stabili, la realizzazione di concrete attività attuative o preparatorie delle azioni terroristiche estere, potrà configurarsi la condotta partecipativa all’unitaria organizzazione terroristica internazionale[9]. In subordine, e quindi solo ove non sia possibile dimostrare tali condizioni, il giudice, potrà verificare la sussistenza di un concorso eventuale nell’organizzazione estera sulla base degli elementi prima descritti[10].

Ne deriva che, la portata applicativa, piuttosto ampia, della condotta partecipativa all’organizzazione terroristica, così come descritta dal legislatore ed interpretata dalla giurisprudenza, e, dall’altra parte,  la  predisposizione legislativa di reati accessori previsti dagli artt. 270 ter e ss c.p. , volti a sanzionare condotte terroristiche poste in essere  da parte di soggetti che, pur non essendo associati, realizzino delle condotte di supporto all’associazione terroristica, producono un effetto  fortemente impeditivo di un’autonoma e concreta applicazione ( fermo restando  l’applicabilità astratta) del concorso esterno nei  sodalizi terroristici di matrice islamista.[11]

BIBLIOGRAFIA:

BAUCCIO, L’accertamento del fatto reato di terrorismo internazionale. Aspetti teorici e pratici, cit., 53 ss.

CERQUA, La nozione di condotte con finalità di terrorismo, in Terrorismo internazionale e diritto penale, cit., p. 74.

GIANNITI , Terrorismo internazionale ed associazione terroristica, cit., p.57 ss

GROSSO, Le fattispecie associative: problemi dommatici e di politica criminale, cit., p. 419

PELLISSERO ( a cura  di), Reati contro la Personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico, cit., p. 188- 193

SPATARO, Le forme di manifestazione del terrorismo, in Terrorismo internazionale e diritto penale, cit., p. 152

STEA, L’offensività europea come criterio di proporzione dell’opzione penale, 2013, p.928

VALSECCHI, La definizione di terrorismo internazionale dopo l’introduzione del nuovo art, 270 sexies, cit., p. 1109 ss

VIGAN0’, Il contrasto al terrorismo, in Terrorismo internazionale e diritto penale, cit., p.136 ss.

Note

[1] CERQUA, La nozione di condotte con finalità di terrorismo, in Terrorismo internazionale e diritto penale, cit., p. 74.

[2] Per approfondimenti: BAUCCIO, L’accertamento del fatto reato di terrorismo internazionale. Aspetti teorici e pratici, cit., 53 ss.

[3] Per approfondimenti: VALSECCHI, La definizione di terrorismo internazionale dopo l’introduzione del nuovo art, 270 sexies, cit., p. 1109 ss. Sul punto anche Cass. pen. 11 ottobre 2006, in Cass.pen., 2007, p. 160

[4][4] Cfr, VIGAN0’, Il contrasto al terrorismo, in Terrorismo internazionale e diritto penale, cit., p.136 ss.

[5] Cfr. STEA, L’offensività europea come criterio di proporzione dell’opzione penale, 2013, p.928

[6] GIANNITI e PISANO, Terrorismo internazionale ed associazione terroristica, cit., p.52 ss.

[7] GIANNITI e PISANO, Terrorismo internazionale ed associazione terroristica, cit., p.57 ss

[8] Cfr GROSSO, Le fattispecie associative: problemi dommatici e di politica criminale, cit., p. 419.

[9] PELLISSERO ( a cura  di), Reati contro la Personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico, cit., p. 188.

[10] Cfr. SPATARO, Le forme di manifestazione del terrorismo, in Terrorismo internazionale e diritto penale, cit., p. 152

[11] Cfr. PELLISSERO ( a cura di ), Reati contro la Personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico, cit., 193.

Francesco Vacca

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