I principali soggetti della disciplina anticorruzione

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La legge anticorruzione individua i soggetti e gli organi aventi l’incarico di svolgere la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruttela all’interno delle pubbliche amministrazioni.

Possiamo individuare due profili di soggetti, il profilo centrale e il profilo locale. Il primo profilo da analizzare è quello riguardante la governance nazionale in materia ed è composto da tre soggetti, quali l’Autorità nazionale anticorruzione, Il Dipartimento della funzione pubblica e la Scuola nazionale dell’amministrazione.

Autorità nazionale anticorruzione

In primo luogo, l’Autorità nazionale anticorruzione, alla quale la legge anticorruzione conferisce funzioni importanti che spaziano dall’adozione del Piano nazionale anticorruzione alla collaborazione con i paritetici organismi stranieri. Inoltre, analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto, nonché esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo e, inoltre, sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione[1].

 

il Dipartimento della funzione pubblica

In secondo luogo, il Dipartimento della funzione pubblica a cui spettano funzioni prettamente di programmazione, coordinamento e promozione di norme e metodologie comuni per la prevenzione e il contrasto della corruzione, nonché definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione[2].

 

la Scuola nazionale dell’amministrazione

In terzo luogo, la Scuola nazionale dell’amministrazione è oggi il principale soggetto deputato alla formazione pubblica statale dei dipendenti civili dello Stato[3]. La SNA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell’etica pubblica e della legalità[4].

L’organo di indirizzo politico

Sotto il profilo di ogni singola pubblica amministrazione, invece, in primo luogo possiamo citare l’organo di indirizzo politico che, tra le varie competenze, ha anche quella di individuare, di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)[5]. Inoltre, definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché adotta entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPTC) su proposta dell’RPCT[6].

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

L’altro soggetto che agisce a livello locale è proprio il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che, oltre alla funzione sopracitata, svolge numerosi compiti. Innanzitutto, in seguito alla Riforma Madia, l’RPCT rappresenta una figura unica sia per la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. L’RPCT segnala le eventuali disfunzioni in materia di trasparenza e anticorruzione all’organo di indirizzo politico e all’organismo indipendente di valutazione[7]. Prevede, inoltre, le misure di prevenzione specifiche che si applicano al contesto dell’amministrazione in cui opera, nonché vigila sull’applicazione e il rispetto del Piano triennale da parte dei soggetti destinatari. Inoltre, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è una figura strategica che, data la delicatezza del ruolo, viene salvaguardata da eventuali misure discriminatorie, difatti anche il semplice provvedimento di revoca dell’incarico deve essere adeguatamente motivato e comunicato all’Anac. Sotto il profilo della responsabilità, data l’importanza delle funzioni che è chiamato a svolgere, l’RPCT risponde personalmente sia sul piano dirigenziale[8] che sul piano disciplinare, oltre che per danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, nel caso in cui all’interno dell’amministrazione vi sia un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, a meno che lo stesso non dimostri che abbia fatto di tutto per proporre all’organo di indirizzo politico il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro i termini previsti dalla normativa, vigilando anche sulla sua osservanza e sul suo funzionamento[9].

L’Organismo indipendente di valutazione

Infine, un altro organo fondamentale nella strategia di prevenzione del rischio corruttivo di profilo locale è senz’altro l’Organismo indipendente di valutazione che ha il compito di verificare la coerenza degli obiettivi descritti nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e, inoltre, che gli stessi obiettivi siano tenuti conto anche nei documenti aventi ad oggetto la misurazione e la valutazione della performance dei dipendenti[10].

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Note

[1] Articolo 1, comma 2, della legge del 6 novembre 2012, n. 190.

[2] Articolo 1, comma 4, della legge del 6 novembre 2012, n. 190.

[3] Battini S., Lostorto V., Il ruolo della formazione nella politica di prevenzione della corruzione, www.sna.gov.it, 2019.

[4] Articolo 1, comma 11, della legge del 6 novembre 2012, n. 190.

[5] La figura del responsabile della corruzione è stata interessata dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo del 25 maggio del 2016, n. 97 che ha unificato in capo ad un solo soggetto l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e ne ha rafforzato il ruolo.

[6] Locoratolo B., Pedaci A., Trasparenza e Anticorruzione nelle Pubbliche Amministrazioni, Napoli, Edizione Simone, 2018.

[7] Articolo 1, comma 4, della legge del 6 novembre 2012, n. 190.

[8] Ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.

[9] Articolo 1, comma 11, della legge del 6 novembre 2012, n. 190.

[10] Articolo 1, comma 8-bis, della legge del 6 novembre 2012, n. 190.

Armando Pellegrino

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