I poteri di controllo tardivo sulla SCIA

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L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA all’amministrazione competente.

L’amministrazione è tenuta ad effettuare le verifiche di cui all’articolo 19 della legge 241/1990, da esercitarsi nel termine di sessanta o trenta giorni dalla presentazione della SCIA.

Il Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. del 8 luglio 2021, n. 5208 afferma che i poteri di controllo tardivo sulla SCIA, di cui all’art. 19, comma 4, l. n. 241 del 1990, sollecitati dal terzo, sono doverosi nell’an, ferma restando la discrezionalità nel quomodo.

La segnalazione certificata di inizio attività

Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti o presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale e non sia presente alcun limite o contingente o specifici strumenti di programmazione settoriale, è sostituito da una segnalazione dell’interessato. L’unica esclusione a tale regola sussiste, laddove vi siano casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle Amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze.

La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto attiene a tutti gli stati, le qualità personali ed i fatti previsti negli artt. 46 e 27 del T.U. 445/2000, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, o dalle dichiarazioni di conformità dell’Agenzia delle imprese relative alla sussistenza dei requisiti e presupposti.

La denuncia di inizio attività non è un provvedimento amministrativo tacito, bensì un atto privato dell’avvio di un’attività, che trova legittimità nella legge.

L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA all’amministrazione competente.

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I controlli da parte dell’amministrazione

L’amministrazione è tenuta, in caso di presentazione della segnalazione certificata d’inizio attività, ad effettuare le verifiche di cui all’articolo 19 della legge 241/1990, da esercitarsi nel termine di sessanta o trenta giorni dalla presentazione della SCIA e poi entro i successivi diciotto mesi.

L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza di requisiti e di presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi della stessa. Qualora, invece, non sia necessario cessare l’attività ma sia possibile conformare la stessa alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, prescrivendo le misure necessarie. Qualora non venissero adottate tali misure entro il termine, l’attività deve essere cessata.

Nei casi di SCIA in materia edilizia il termine è ridotto a trenta giorni. Il Comune verifica, a seguito della segnalazione, l’eventuale mancanza dei requisiti esercitando il potere inibitorio entro il termine perentorio di legge. Decorso tale termine, restano impregiudicati il potere di autotutela e le attribuzioni in materia di vigilanza, prevenzione e controllo.

I poteri di controllo tardivo

La Corte costituzionale, sentenza n. 45/2019, non ha accolto la tesi secondo cui la sollecitazione del terzo avrebbe ad oggetto solo poteri inibitori, anche se presentata dopo la scadenza del termine perentorio (di cui ai commi 3 o 6-bis dell’art. 19, l. n. 241 del 1990), reputando invece che dopo tale termine il terzo possa sollecitare solo i poteri di autotutela. Alla luce di tale pronuncia, i poteri di controllo sulla SCIA, se attivati tempestivamente (entro i sessanta o trenta giorni dalla segnalazione), sono vincolati, con la conseguenza che l’interessato potrebbe chiedere anche l’accertamento della fondatezza nel merito della pretesa; se attivati invece dopo il decorso del termine ordinario (ed entro i successivi diciotto mesi), sono invece subordinati alla sussistenza delle ‘condizioni’ di cui all’art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990. La Corte non ha tuttavia precisato se sussista, in capo all’Amministrazione, l’obbligo di avvio e conclusione del procedimento di controllo tardivo sollecitato dal terzo, ferma restando la piena discrezionalità nel quomodo.

L’articolo 19 circoscrive il potere di verificare la carenza dei requisiti e dei presupposti per l’applicazione della SCIA entro un termine perentorio, di conseguenza la sollecitazione può considerarsi idonea a fondare il riconoscimento dell’obbligo di provvedere con un dispiegamento senza limiti dei poteri repressivi solo quando interviene prima della scadenza di tale termine.

Il Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. del 8 luglio 2021, n. 5208 afferma che i poteri di controllo tardivo sulla SCIA, di cui all’art. 19, comma 4, l. n. 241 del 1990, sollecitati dal terzo, sono doverosi nell’an, ferma restando la discrezionalità nel quomodo.

Motiva il Consiglio di Stato nel senso della doverosità (in deroga al consolidato orientamento secondo cui l’istanza di autotutela non è coercibile), poiché sia l’argomento letterale sia la lettura costituzionalmente orientata del disposto normativo si muovono in tal senso.

LA SCIA non costituisce un provvedimento tacito direttamente impugnabile. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire l’azione di cui all’articolo 31, commi 1,2,3 del D.lgs. 2 luglio 2010, 104. Avendo il legislatore optato per silenzio-inadempimento quale unico mezzo di tutela (‘amministrativa’) messo a disposizione del ‘terzo’, ove non sussistesse neppure l’obbligo di iniziare e concludere il procedimento di controllo tardivo con un provvedimento espresso, si finirebbe per privare l’istante di ogni tutela effettiva davanti al giudice amministrativo, in contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost. Pertanto, è necessario riconoscere, rispetto alla sollecitazione dei poteri di controllo tardivo, quanto meno l’obbligo dell’amministrazione di fornire una risposta.

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Dott.ssa Laura Facondini

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