I.N.P.S.– contenzioso assistenziale – invalidita’ civili – ufficio legale distrettuale provinciale – la redazione di memorie seriali uniche indifferenziate ed abbreviate prive di qualsivoglia eccezione sui motivi amministrativi e finalizzate espressame

Redazione 17/11/05
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Come ? noto, il contenzioso assistenziale, essendo le provvidenze civili molteplici e differenziate in punto requisiti amministrativi ed in disparte i profili strettamente sanitari che – finch? la funzione accertativa non sar? devoluta all? ente pagatore – non sono ancora di competenza defensionale ?dell? Avvocatura interna all? Inps, presuppone necessariamente la redazione di memorie di costituzione in giudizio articolate a seconda della/e prestazione/i richieste da controparte nell? atto introduttivo del giudizio. Di conseguenza, superata la prima fase di transizione ovviamente a notevole complessit? in ragione anche della novit? della materia e della mole? notevole di giudizi intentati contro l? I.n.p.s. ed ancor prima ai Ministeri? del Tesoro ed Interni, correttamente i Legali ?dell? Ente hanno ?generalmente predisposto a far data dal 1998 in poi ( dal 1998 quale anno di passaggio del contenzioso e relative esecuzioni passive all? Istituto in conformit? di quanto previsto dall? art. 130 del D. leg. vo n. 112/1998 ) atti defensionali distinti a seconda della tipologia di provvidenza civile desunta dal ricorso avversario. N? potrebbe essere diversamente tenuto conto che un ricorso per indennit? ciechi parziali ventesimisti? ovvero per indennit? di frequenza non ? di certo? assimilabile ad uno per inabilit? civile od assegno mensile di assistenza od accompagnatoria. E? altrettanto noto che ? a? seconda anche della dislocazione territoriale del contenzioso assistenziale ? mutano le connotazioni sia? con riferimento ai profli quantitativi che qualitativi. Tuttavia, ? evidente che la difesa deve essere adeguata non solo? in relazione alla documentazione? da allegare alla memoria difensiva ed attinente alle eccezioni amministrative ( redditi ? incollocamento ? prestazioni pensionistiche? gi? in godimento in cumulabili e via dicendo ) ed a quelle obbligate in rito (? litispendenza ? violazione di giudicato ? lite temeraria allorquando, come di sovente avviene, trattasi del secondo, terzo, quarto, plurimo giudizio promosso ex adverso e soggettivamente e/o oggettivamente identico o connesso ai precedenti gi? instaurati nei confronti dell? Istituto ovvero dei dicasteri di cui sopra ( cosiddetta problematica dell? identit? dei giudizi pregressi ante 1998 con quelli nei confronti dell? Inps ? criticit? ad elevata verificazione? nei primi anni a decorrere dal passaggio del contenzioso e poi sminuita? con l? entrata in vigore delle misure deflative di cui alla Legge n. 326/2003 e soprattutto della imposizione del termine decadenziale entro cui impugnare il diniego in sede giudiziale? essendo stato eliminato l? iter impugnatorio in via amministrativa ) ) . ?Come parimenti se il ricorso giudiziale ? inammissibile per tardivit? per decorso del termine decadenziale di cui sopra, ? ovvio che l? eccezione vada sempre sollevata. E? chiaro anche che se il ricorso ? inammissibile per genericit? in violazione delle prescrizioni codicistiche e di quelle di cui alla L. n. 326/2003 ( artt. 42 e 44 ), la difesa dell? Inps deve sollevare la relativa eccezione. Se si verte in ipotesi di incompetenza territoriale, ? palese che non si possa omettere l? eccezione sul punto . In una materia ad altissima criticit? erariale e penale quale quella delle invalidit? civili ? atto dovuto e comportamento vincolato per un? Avvocato di un ente pubblico che non ? un libero professionista, ma prima ancora ? pubblico dipendente seppure apicale e dotato di una certa sfera di autonomia come ? giusto che sia. E quale pubblico dipendente non pu? soprassedere ad assicurare congrua difesa all? Ente datore di lavoro. Deve, peraltro, rilevarsi l? insorgenza? recente di profili? di una certa gravit? in diretta connessione alla inserzione del regolamento spese compensate che, in analogia a quanto gi? previsto per l? Avvocatura Generale dello Stato, prevede il pagamento in favore dei Legali interni degli Enti Pubblici Previdenziali ( e,quindi, anche Inps ed Inail ) di somme a titolo di onorari spese compensate. In sostanza, pi? si ottengono spese compensate e maggiori sono gli introiti. Gli onorari spese compensate ? indubbio che costituiscano una pretesa creditoria legittima. E? indubbio che l? equiparazione in tal senso alla difesa erariale era dovuta. Tutto indubbio. Salvo che ci? che pone enormi dubbi? ? che per assicurarsi maggiori proventi, ci siano uffici legali di dimensioni peraltro considerevoli dove? le finalit? positive ed encomiabili del Regolamento succitato ( finalit? che? evidentemente sono quelle di incentivare l? Avvocatura interna ad una migliore difesa dell? Ente perch? le spese compensate ? eccettuati i rari casi di condanna? di controparte per lite temeraria o per soccombenza avversaria nelle cause contributive??? – ricorrono se sussistono giusti motivi ? ergo: un Avvocato se vuole guadagnare di pi? ha tutto l? interesse ad apprestare memorie ed atti defensionali adeguati ) vengono interpretate in modo alquanto distorto e foriero di illeciti erariali e di danno pubblico ( melius: all? Inps ). Il ch? tradotto in pratica significa che dalle memorie? assistenziali di primo o di secondo grado a fronte di ?ricorsi avversari in prima istanza od in appello, diversificate per provvidenza civile ed ?? anche se non sempre ? comprensive delle eccezioni pregiudiziali e/ o preliminari? sopraccitate ? si ? passati alla cosiddetta memoria unica seriale? sintetica abbreviata. Talmente sintetica che di nessuna eccezione vi ? traccia. Talmente abbreviata che fra contumacia e costituzione siffatta ben poca differenza esiste.

E le ragioni di siffatta inversione negli oneri defensionali ? stata espressamente acclarata da quei Legali che di ci? si sono fatti promotori invocando proprio il regolamento spese compensate ? con le debite eccezioni di quegli avvocati che ben consapevoli del ruolo professionale rivestito e dei connessi doveri che ci? impone anche a difesa dell? immagine dell? Ente in giudizio ( che ? di certo –? non d? di s? una buona immagine un Istituto che? sul contenzioso assistenziale si costituisce in giudizio con? memorie ultra stringate e prive di qualsivoglia eccezione e l? Istituto? dovrebbe essere il primo ad evitare che cio? accada e che tuttora continui ad accadere) evitano costituzioni siffatte? continuando a redigere? atti articolati seppure non documentati.? A stretto rigore, pure a volere prescindere astrattamente da ogni? problematica penale ed erariale che un tale condotta comporta, ? parossistico? sostenere che la stesura di atti defensionali sintetico-abbreviati seriali unici ed indifferenziati per tipologia e causale di provvidenza assistenziale gioca in favore della statuizione giudiziale di compensazione spese di lite. Casomai ? proprio il contrario e sarebbe sufficiente leggersi la giurisprudenza civile in materia per rendersi conto della assurdit? di tali postulati. Postulati che ? a dire dei loro fautori ? sarebbero fondati sull? assunto secondo cui se l? Istituto non? controdeduce efficacemente alle avverse eccezioni quasi appalesando una sorta di acquiescenza e di tacita accettazione alla domanda di controparte, il Giudicante sar? clemente e non si pronunzier? per la condanna alle spese di lite, bens? per la loro compensazione. Ma chi mai pu? condividere una affermazione del genere? Chi mai pu? legittimamente ritenere fondata e condivisibile una condotta imperniata su omissione di atti di ufficio ? Perch? ricorre l? art. 328 c.p.. Perch? se consta che il ricorrente? era gi? attributario di prestazione invalidante incumulabile con quella da lui richiesta, se risulta che supera i limiti reddituali, se si evince che esiste incompetenza territoriale, se ? dato desumere che il ricorso ? inammissibile per tardivit?? (e si potrebbe andare avanti all? infinito ), ? ragionevole? e logico omettere di eccepire tutto questo ? Non lo ?. E? prima ancora che illogico ed irragionevole ? fonte di danno all? Inps. Se quella causa poteva vedere l? Ente non soccombente in giudizio perche? ? ad esempio ? seppure sussistendo i motivi sanitari per l? accoglimento della provvidenza? a seguito dell? espletamento di CTU medico-legale? dagli atti defensionali emerge che comunque quella provvidenza non puo? essere erogata per la sussistenza di circostanze ostative amministrative, quale Giudice si pronunzia per la condanna dell? Inps ? ?Seppure in motivazione si dar? atto della esistenza dei requisiti sanitari, si evidenzier? che in ragione del superamento limiti reddituali ovvero di altra ragione, la provvidenza non potr? essere corrisposta. I Giudici della Previdenza vanno adiuvati dalle difese pubbliche non ignorati. Iura novit curia.?? Ed a maggior ragione, se il difensore dell? Ente eccepisce fondatamente eccezioni in rito quali l? incompetenza territoriale, l? inammissibilit? della domanda ex adverso proposta, la decadenza dalla azione giudiziale, il ne bis in idem, la litis pendenza, ? radicalmente escluso che a tutto questo si possa soprassedere legittimamente. ?In un dibattito? di estrema attualit? sulla spesa previdenziale ed assistenziale, sul necessario contenimento degli oneri finanziari per le provvidenze civili in relazione alle connotazioni distorsive che affliggono il settore e sulle riforme imminenti di cui alla Legge Finanziaria 2006 in relazione al parziale accentramento all? Istituto? anche della fase sanitaria, non si vede come tali evenienze possano accadere e proliferarsi indebitamente. Sotto il profilo della responsabilit? penale si ? gi? detto: si integra il delitto di cui all? art. 328 c.p. se l? avere omesso le eccezioni summenzionate che andavano sollevate dalla difesa dell? Ente ha comportato la sua soccombenza in giudizio ( e, comunque, il reato ? ravvisabile in ogni caso perch?? si ? omesso volutamente con violazione dei propri doveri di ufficio ). Sotto il profilo erariale, di converso, si integra ipotesi di responsabilit? amministrativa ex art. 1 L. n. 20/1994 e successive modificazioni di cui alla L. n. 639/1996, nonch?? giusta Circolari Inps nn. 94/1997 e 108/1999. E ne risponde non solo l? Avvocato attributario di quella o di quelle cause cos? gestite, ma finanche il Legale Coordinatore dell? Ufficio per ? culpa in vigilando? vertendosi in fattispecie di illeciti contabili seriali. Giova rammentare che moltissime cause di invalidit? civile? potrebbero vedere l? Inps vittorioso in giudizio se solo si cambiassero le regole del gioco; se solo le verifiche sistematiche ed attente ( allo stato quantomeno sulla fase amministrativa ) si facessero e le relative risultanze si allegassero; se le memorie defensionali fossero redatte come sarebbe doveroso redigere; se l? attivit? procuratoria in udienza fosse assicurata non una tantum; se, invece, di limitarsi a compilare le parcelle per le spese compensate ci si preoccupasse anche di limitare i danni da contenzioso assistenziale che implica inevitabilmente? che i Legali interni assolvano egregiamente i propri doveri ?considerando il contenzioso di invalidit? civile avente pari dignit? e somma importanza? e non una sorta di contenzioso di serie minore, perch? ? proprio da queste cause in danno dell? Ente che si hanno conseguenze? pesantissime? in punto esborso pubblico denaro.

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