I diritti di obbligazione, definizione e caratteri

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Nel rapporto di obbligazione esistono due soggetti distinti:
Il creditore, o soggetto attivo, cioè colui che esercita la pretesa ad una determinata prestazione.
Il debitore, o soggetto passivo, cioè colui che è tenuto ad effettuarla.

C’è poi l’oggetto dell’obbligazione, che è la prestazione dovuta dal debitore al creditore. I soggetti possono essere sia dal lato attivo sia passivo più di uno. I soggetti sono  di solito determinati quando si costituisce l’obbligazione, tuttavia possono essere indeterminati, purché siano sicuri gli elementi per determinarli.

La prestazione dovuta, cioè il comportamento che il debitore deve tenere per fare conseguire un’utilità al creditore, può consistere in un fare, non fare e in un dare, ad esempio dare un consenso, fare un’azione, non fare concorrenza, e deve avere carattere patrimoniale, cioè deve essere suscettibile di valutazione economica, deve consistere o nel pagamento di una somma di denaro o di un altro comportamento del debitore, che sia traducibile in una somma di denaro.

Non è necessario che sia di carattere patrimoniale anche l’interesse del creditore alla prestazione, che può essere un interesse economico o patrimoniale, ma anche non patrimoniale. Il patrimonio è l’insieme dei diritti patrimoniali, reali o d’obbligazione, che appartengono a una stessa persona, i diritti di una persona, esclusi quelli della personalità e di famiglia.

La Prestazione di dare, è la consegna di un bene o pagamento di una somma di denaro (es. prestazione di restituzione) e può dare luogo:
Obbligazione di genere, consegna di una cosa determinata solo nel genere (es. una determinata somma di denaro).
Obbligazione di specie, consegna di una cosa determinata nell’identità (es. quel terreno).

La Prestazione di fare può dare luogo:
Obbligazione di mezzi, quando il debitore è obbligato a svolgere a favore del creditore una determnata attività, senza garantire il risultato che da questa il creditore si attende.
Obbligazione di risultato, il debitore è obbligato anche a realizzare il risultato.

La Prestazione di non fare:
Non fare concorrenza.
Non trattare affari con una det. persona o in una det. zona.

Fuori da questa tripartizione vi è l’obbligazione di contrattare, cioè concludere un contratto.
Il codice civile parla anche del dovere di correttezza imponendo al debitore e al creditore il dovere di comportarsi in modo da non ledere l’interesse altrui fuori dai limiti della legittima tutela dell’interesse proprio.

Un’applicazione specifica è il dovere d’informazione, informare su eventuali pericoli, e  si fonda sul principio di solidarietà sociale, imponendo al soggetto dell’obbligazione un dovere reciproco di collaborazione.

In un rapporto obbligatorio possono esserci più creditori di uno stesso debitore e più debitori di uno stesso creditore. In questo caso l’obbligazione può essere:

Obbligazione solidale, l’obbligazione può essere solidale dal lato
Attivo: ciascuno dei creditori di uno stesso debitore può rivolgersi a questo x esigere l’intera prestazione con la conseguenza che l’adempimento conseguito da uno dei creditori libera il debitore dall’obbligazione nei confronti di tutti i creditori.
Passivo: ciascuno dei debitori del medesimo creditore può essere costretto da questo ad eseguire l’intera prestazione, con la conseguenza di liberare dall’obbligazione anche gli altri debitori.
I vincoli legati tra loro dalla solidarietà si riferiscono ad una sola prestazione.
Il concreditore che ha riscosso dovrà corrispondere agli altri la parte della prestazione di loro spettanza mentre il condebitore che ha adempiuto avrà azione di regresso verso gli altri x ottenere da essi il rimborso della parte da ciascuno dovuta. Se un debitore è insolvente la perdita si ripartisce fra tutti gli altri.

L’Obbligazione parziaria:
Quando ciascuno dei creditori di un medesimo debitore può esigere da questo solo la sua parte della prestazione (Attiva).

Quando ciascuno dei debitori di un medesimo creditore può essere costretto a pagare solo la sua parte, onde il creditore, x ottenere l’intero dovrà agire nei confronti di tutti (Passiva).

Quando sono più debitori vige l’Obbligazione solidale, quella parziale è l’eccezione valevole solo se la legge o le parti l’abbiano espressamente prevista.

Quando sono più creditori il rapporto fra regola e eccezione è invertito.
Principio del favore x il creditore: la solidarietà passiva giova al creditore, il quale è esonerato dal rischio d’insolvenza dei singoli condebitori e può esigere l’intero da quello fra i condebitori che appaia più solvibile; mentre la parziarietà attiva permette a ciascun concreditore di realizzare dirett. quanto sia di sua spettanza.

Un’eccezione si ha per le obbligazioni indivisibili, cioè quelle nelle quali la prestazione consiste nella consegna di una cosa indivisibile, in questo caso la prestazione sarà necessariamente solidale. L’Obbligazione può  avere per oggetto due o più prestazioni, in alternativa tra loro, e la facoltà di scelta spetta al debitore.

Le fonti delle obbligazioni sono gli atti o fatti dai quali l’obbligazione trae origine.
La fonte può essere:
Contratto: fonte volontaria. L’obbligazione sorge con il concorso della volontà del debitore. Il contratto ha perciò duplice funzione:
 strumento per la circolazione dei diritti, la proprietà del bene passa dalle parti per effetto del consenso.

La fonte di diritto alle altrui prestazioni personali.
Ilfatto illecito: fonte non volontaria, sorge come conseguenza del compimento del fatto illecito.
Ogni altro atto o fatto idoneo a produrla secondo l’ordinamento (es. promessa al pubblico).

 

L’istituto dell’obbligazione risale al diritto romano, il termine deriva dal latino obligatio, a sua volta riconducibile alla preposizione ob (verso) e al verbo ligare (legare).

È ancora menzionata la definizione contenuta nel Corpus Iuris Civilis di Giustiniano, secondo la quale:

“Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura” (l’obbligazione è un vincolo giuridico, in forza del quale si può costringere taluno all’adempimento di una prestazione, secondo le leggi del nostro Stato). Il termine latino vinculum evidenzia il legame che si crea nel rapporto tra due o più soggetti, l’espressione veniva utilizzata per indicare una legatura fatta con la corda per avvolgere un oggetto.

 

Secondo Gaio tre erano le fonti delle obbligazioni, ossia gli atti o fatti giuridici idonei, secondo l’ordinamento, a costituire il rapporto giuridico obbligatorio: contratto, illecito civile e gli altri fatti previsti dalla legge (“obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex maleficio aut proprio quondam iure ex varii causarum figuris”).

A questa tripartizione le Institutiones di Giustiniano sostituirono la quadripartizione tra contratto, quasi contratto, delitto (nel senso di illecito civile) e quasi delitto.

 

Recepito nel Code Napoléon del 1804 e successivamente dai codici civili dei paesi di civil law, tra i quali quelli italiani del 1865 e del 1942, l’istituto dell’obbligazione era disciplinato essenzialmente come modo di trasferimento della proprietà. Successivamente, in seguito allo sviluppo industriale, divenuto causa prima della mobilizzazione della ricchezza, l’obbligazione emerse nella sua nuova configurazione di mezzo preferenziale per l’esplicazione dell’attività economica.

 

A differenza dei sistemi giuridici di civil law, dove il concetto di obbligazione ha un ruolo molto importante, quelli di common law non ne hanno mai fatto uso (il termine inglese obligation indica, genericamente l’obbligo).

 

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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