Il demanio
Per quanto attiene al demanio gli artt. 822 e 825 del codice civile disciplina tassativamente i beni che rientrano in tale classificazione.
Sono beni del demanio il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia e le opere destinate alla difesa nazionale.
Il demanio si distingue in necessario (naturale) ed accidentale. Tali beni sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritto a favore di terzi, se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
L’Agenzia del demanio, ai sensi dell’art. 1 d.l. n. 351/2001, con i propri decreti dirigenziali, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, è chiamata a individuare e a catalorizzare i singoli beni demaniali e quei beni facenti parte del patrimonio dello Stato, siano essi disponibili o indisponibili. Per i beni del demanio naturale l’inizio della demanialità si colloca al momento della loro venuta a esistenza. Di conseguenza, assume valore meramente dichiarativo l’atto con cui la P.A. individua e classifica tale tipologia di beni.
I beni patrimoniali
Quanto ai beni patrimoniali è possibile effettuare due ordini di classificazione, possono essere beni mobili o immobili e indisponibili o disponibili.
Si definiscono indisponibili quei beni che per loro destinazione ad un servizio pubblico non possono essere alienati o comunque sottratti dal patrimonio dello Stato.
I beni patrimoniali indisponibili devono mantenere due diversi requisiti: in primo luogo, l’imposizione del vincolo della destinazione ad un servizio pubblico; in secondo luogo, l’effettivo utilizzo per quel servizio pubblico. In tal senso, la Cassazione ha ritenuto che l’appartenenza al patrimonio indisponibile di un bene vada esclusa quando il tempo che intercorre tra la destinazione ad uso pubblico del bene e l’inizio del periodo utile a fini di usucapione (oltre dieci anni) trascorre senza che sia stato posto in essere alcun atto concreto di utilizzazione del fondo a fini di pubblica utilità.
Diversamente dai beni demaniali, quelli indisponibili sono espropriabili e soggetti ad usucapione entro i limiti della loro destinazione, a condizione cioè che lo scopo pubblico risulti comunque servito dal bene così come destinato dalla p.a. Così è stato affermato in giurisprudenza per ciò che concerne l’espropriazione forzata per debiti, ritenuta ammissibile per i beni indisponibili sempre che la vendita forzata risulti compatibile con la permanenza del vincolo di destinazione pubblica.
Fanno parte del patrimonio della pubblica amministrazione anche i beni del patrimonio disponibile, il quale consiste nei beni immobili o mobili, i quali non hanno alcun vincolo di destinazione ma si distinguono dai beni di diritto privato solo perché di proprietà di un soggetto pubblico.
L’utilizzazione e la vendita dei beni patrimoniali
L’utilizzazione da parte di terzi dei beni del patrimonio indisponibile avviene mediante atti di diritto pubblico (concessioni). I beni del patrimonio disponibile della Pubblica amministrazione possono essere dati in uso a terzi tramite contratti di diritto privato (locazione, comodato).
Inoltre, i beni del patrimonio disponibile possono essere alienati.
Secondo l’art. 828 c.c. i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato non possono essere sottratti alla loro destinazione se non attraverso le modalità stabilite dalla legge che li riguarda. Detti beni, perciò, sono in astratto commerciabili, salvi gli specifici divieti recati dalle disposizioni legislative di settore, ma sono gravati da uno specifico vincolo di destinazione all’uso pubblico.
I beni del patrimonio indisponibile, per essere alienati, devono essere sottratti dal vincolo di destinazione all’uso pubblico, il quale avviene previa approvazione dell’atto dichiarativo di dismissione di natura che accerti la cessazione della destinazione a pubblico servizio.
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