Guardia di Finanza: sulla perdita del grado per rimozione (Cons. Stato n. 1452/2012)

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Massima

In tema di sanzioni per gli appartenenti alla guardia di finanza: è illegittima la sanzione della perdita del grado per rimozione inflitta al finanziere che abbia consumato, episodicamente, sostanze stupefacenti.

Tale comportamento si deve, invece, ricondurre alla violazione del giuramento nonché alla contrarietà con le finalità del corpo. 

 

 

Nella decisione in commento i giudici della quarta sezione del Consiglio di Stato hanno stabilito che non è illogica e neppure irragionevole la scelta di irrogare una sanzione destitutoria al finanziere che abbia fatto uso di sostanze stupefacenti, tenendo conto, anzitutto, che l’appartenenza ad un corpo, istituzionalmente volto al contrasto dello spaccio ed alla diffusione degli stupefacenti (1), impone di valutare la condotta ascritta all’appellante con la dovuta serietà (2).

Nella sentenza che qui si commenta, il TAR Lazio, nella sezione II aveva accolto un ricorso proposto avverso il provvedimento con cui il Comando Generale della Guardia di Finanza (3) aveva disposto la sanzione della perdita del grado per rimozione.

Il TAR aveva ritenuto la sanzione impugnata illegittima in quanto non adeguatamente motivata, nonché irragionevole e sproporzionata, considerando, soprattutto il carattere occasionale dell’uso e la spontanea ammissione da parte del militare ricorrente, e anche i precedenti favorevoli di carriera.

L’amministrazione proponeva appello a tale decisione, insistendo per l’annullamento della sentenza di primo grado, previa sospensione della esecutività.

Secondo quanto precisato dai giudici nella sentenza del 15 marzo 2012 n. 1452, non può ritenersi che la gravità del comportamento del finanziere debba (oppure possa) influire sulla misura della sanzione nella stessa contemplata; ciò perché la sanzione della perdita del grado è unica ed indivisibile (4).

Non può ritenersi illegittima poiché affetta da un difetto di proporzionalità e ragionevolezza, quella sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione inflitta al militare appartenente alla guardia di finanza che abbia fatto uso di sostanze stupefacenti.

Il comportamento adottato dal finanziere può semmai ricondursi alla violazione del giuramento e alla contrarietà con le finalità del corpo di appartenenza (5).

Ancora per quanto concerne il profilo procedimentale, la giurisprudenza ha precisato che l’articolo 75 della legge del 31 luglio del 1954, n. 599 (6) prevede la possibilità che l’organo competente alla adozione delle sanzioni disciplinari può discostarsi dal giudizio della commissione disciplinare non solamente in senso più favorevole all’incolpato, bensì, sia pur solo nei casi di peculiare gravità, anche a sfavore dello stesso.

Con la sentenza del 5 marzo 2009, n. 62 i giudici della Corte Costituzionale hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato articolo limitatamente alle parole “e, soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore”.

Nel caso concreto il militare ricorrente era condannato ad una pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione, in seguito ad una sentenza patteggiata per detenzione di sostanze stupefacenti, e sottoposto ad un procedimento disciplinare, nonostante il parere favorevole alla conservazione del grado, espresso dalla Commissione di disciplina.

Il Direttore generale irrogava la sanzione della perdita del grado.

Considerando la nuova formulazione del sopra menzionato articolo 75, l’organo ministeriale competente non può rivedere in senso peggiorativo il giudizio della Commissione che, nel caso concreto, si era appunto espressa nel senso di ritenere meritevole di conservare il grado (7).

 

 

Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti; già Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla  Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”

 

 

 

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(1) Ex multis cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza 16 febbraio 2010, n. 2927 e Cons. Stato, sez. VI, sentenze 18 novembre 2011, n. 9096 e n. 6099.
(2) Ciò rimanendo incontestata la discrezionalità (ampia) connotante le valutazioni dell’amministrazione in relazione alla sanzione disciplinare da infliggere a fronte delle accertate condotte.
(3) In relazione al possesso di sostanze stupefacenti; tale situazione era stata accertata nei confronti del militare e non contestato.
(4) Non essendo suscettibile, infatti, di essere regolata tra un minimo ed un massimo entro cui all’amministrazione spetti l’esercizio del potere sanzionatorio.
(5) Per un approfondimento cfr. Proietti R., L’uso di stupefacenti può costare i galloni, in http://www.ipsoa.it/cnf/documenti/1076296.asp?linkparam=1
(6) Stato dei sottufficiali dell’Esercito, dell’Aeronautica e della Marina.
(7) Cfr. Cons. St., sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 89. D. Ponte, Legittimo rimuovere il militare delle fiamme gialle che ha fatto uso saltuario di sostanze stupefacenti, in Guida Dir., 2012, 14, 95.

Sentenza collegata

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