Gli ordinamenti delle autonomie locali – Le Regioni

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L’articolo 114 della Costituzione disciplina le autonomie locali, disponendo che La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

L’ordinamento repubblicano risulta composto da una pluralità di soggetti pubblici.

L’assetto repubblicano è stato fortemente modificato dalle riforme costituzionali intervenute tra il 1999 e il 2001. Tali norme costituiscono la conclusione di un percorso di cambiamento che deriva dall’approvazione della legge 59/1997 c.d. Bassanini 1, che prevedeva il riordino dell’organizzazione statale e del sistema regionale.

La riforma del Titolo V della Costituzione ha segnato la fine del principio del parallelismo tra funzione legislativa e funzione amministrativa. In particolare, l’articolo 118 comma 1 Costituzione disciplina il principio di derivazione europea della sussidiarietà orizzontale in senso verticale, in conformità del quale le funzioni amministrative sono attribuite primariamente dall’ordinamento all’ente di livello più prossimo al cittadino, ovvero ai Comuni, salvo che per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Il principio di sussidiarietà riguarda le relazioni organizzative tra amministrazioni al fine di assicurare una corretta attribuzione di funzioni. Adeguatezza significa capacità di un determinato livello di governo di occuparsi dei problemi di volta in volta sottesi alle competenze di cui trattasi. Le due dinamiche, quella della sussidiarietà e quella dell’adeguatezza, sono destinate a funzionare in sinergia.

Nella presente elaborazione si delineano i caratteri delle Regioni.

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La revisione degli Enti locali

Il manuale si conferma guida insostituibile al corretto svolgimento dell’attività di revisione dei bilanci, dei rendiconti e della regolarità contabile e amministrativa dell’Ente locale. È inoltre un efficace testo per l’attività di “formazione continua” dei Revisori degli Enti locali.  La competenza e la buona esperienza professionale degli Autori avvalorano sia lo svolgimento degli argomenti, sia le soluzioni ai tanti dubbi che assillano i Revisori. Il libro è scritto da commercialisti ed è rivolto a commercialisti che vogliono aggiornarsi o prepararsi per assumere l’incarico professionale di Revisore degli Enti locali. La trattazione è svolta in una dimensione tecnica, pratica, professionale. Il gruppo di Autori è formato da commercialisti e revisori esperti; ma, poiché sulla funzione di revisione convergono anche altre professionalità, sono stati raccolti contributi di un Magistrato della Corte dei Conti e di esperti dirigenti di Enti locali. Gli Autori appartengono a Ordini di commercialisti di diverse sedi, al fine di esprimere professionalità delle varie realtà territoriali italiane.   Marcella Mulazzani (a cura di)Già Ordinario di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche presso la Facoltà di Economia dell’Università di Firenze. Ha svolto docenza e coordinamento scientifico in Master universitari di Economia delle amministrazioni pubbliche di vari Atenei. Ha fatto parte del Comitato scientifico di Dottorati di ricerca dell’Università di Firenze e di Siena per la sezione delle aziende pubbliche. Da anni coordina corsi di alta formazione su temi di contabilità pubblica, di revisione degli Enti locali e delle aziende sanitarie pubbliche per commercialisti e dirigenti pubblici.

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Le Regioni

Le quindici Regioni a statuto ordinario e le cinque Regioni a statuto speciale costituiscono lo Stato regionale, caratterizzato dalle diverse autonomie.

Ogni regione gode di autonomia normativa.

Lo statuto delle regioni speciali è una legge costituzionale. Lo statuto delle regioni ordinarie è invece approvato dal Consiglio regionale con maggioranza assoluta dei componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non inferiore a due mesi.

Con la riforma del Titolo V la potestà legislativa è attribuita allo Stato ed alle Regioni, secondo i criteri fissati dall’articolo 117 Costituzione.

Allo Stato spetta la potestà legislativa esclusiva nelle materie espressamente previste dal comma 2 dell’articolo 117. Inoltre, allo Stato ed alle Regioni spetta una potestà legislativa definita concorrente in talune altre materie definite dal comma 3 dell’articolo 117, in conformità del quale nell’ambito di tali materie lo Stato definisce i caratteri ed i principi generali, mentre alle Regioni spetta la legislazione di dettaglio e l’integrazione dei suddetti principi statali. Alle Regioni spetta, infine, la potestà legislativa residuale in ogni altra materia non espressamente specificata tra le materie rientranti nelle potestà legislativa esclusiva e concorrente.

Infine, l’articolo 119 della Costituzione riconosce autonomia finanziaria sia di entrata che di spesa delle Regioni.

Sono organi di governo della Regione il Consiglio regionale, la Giunta ed il Presidente Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo. La Giunta può definirsi organo esecutivo vertice della funzione amministrativa, il Presidente è colui che rappresenta la Regione, dirige la politica della giunta e detiene insieme al Consiglio funzione di indirizzo politico.

I rapporti tra le Regioni e lo Stato

I rapporti tra lo Stato e le Regioni hanno luogo nel sistema delle conferenze.

La Conferenza Stato-Regioni ha trovato disciplina a seguito del sistema delineato dalla Legge Bassanini.

La Conferenza Stato-Regioni è composta da tutti i Presidenti delle Regioni e delle province a statuto speciale e si pone come scopo istituzionale la partecipazione di tali soggetti in tutti i processi decisionali di interesse regionale.

Nel sistema delle conferenze rientrano anche la Conferenza Stato-Città e autonomie locali laddove vi siano questioni di interesse locale e la Conferenza unificata, la quale unisce in un tavolo la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

I rapporti tra le Regioni e l’Unione europea

Per analizzare i rapporti tra le Regioni e l’Unione europea occorre distinguere due fasi: la fase discendente e la fase ascendente.

Per quanto attiene alla fase discendente, le Regioni danno immediata attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza, avendo diritto-dovere di partecipare all’attuazione degli atti dell’Unione europea nelle materie di propria competenza. Tale partecipazione avviene nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge statale, salvo l’esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

Per quanto attiene alla fase ascendente, le Regioni partecipano alla formazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea concorrendo direttamente e indirettamente. Attraverso la fase ascendente diretta le Regioni concorrono alla formazione degli atti normativi europei e partecipano nell’ambito delle delegazioni del Governo alle attività del Consiglio dell’Unione Europea, dei gruppi di lavoro e della Commissione. Attraverso la fase ascendente indiretta le istituzioni italiane partecipano al fine di definire la posizione italiana in Europa.

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Dott.ssa Laura Facondini

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