Gli oneri concessori erano stati calcolati in relazione a 13 concessioni edilizie rilasciate tra il 1992 e il 1993 per la costruzione di alloggi residenziali. La ricorrente aveva chiesto e ottenuto il pagamento rateizzato prestando fideiussione bancaria p

Lazzini Sonia 08/10/09
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Il dovere di diligenza a carico del privato non è attenuato dalla presenza della fideiussione, la quale non ha la finalità di agevolare l’adempimento ma costituisce una garanzia personale prestata unicamente nell’interesse dell’amministrazione.
L’elemento che in astratto potrebbe avere maggiore rilievo a favore della ricorrente è il fatto che nella vicenda in esame il Comune ha mantenuto un comportamento passivo attendendo il pagamento senza escutere il fideiussore e senza effettuare formali solleciti nei confronti del debitore principale dopo la scadenza dei termini fissati nelle concessioni. Occorre tuttavia sottolineare che altra giurisprudenza (v. CS Sez. V 11 novembre 2005 n. 6345) considera l’obbligo di collaborazione ex art. 1227 cc. estraneo all’ambito sanzionatorio e dunque non vincolante per l’amministrazione. In questa diversa prospettiva la diligenza è richiesta al privato, il quale è tenuto a estinguere spontaneamente le obbligazioni assunte senza potersi giovare dell’inerzia dell’amministrazione. L’affidamento del privato non potrebbe d’altra parte derivare dalla mera inerzia dell’ente pubblico ma solo da un eventuale comportamento positivo di quest’ultimo tale da configurare una qualche responsabilità da contatto.
Ricorso per l’annullamento
          del provvedimento del sindaco prot. n. 6469 del 28 giugno 1994, con il quale è stata inflitta la sanzione pecuniaria ex art. 3 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 per il ritardato pagamento della seconda rata degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione;
qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?
 
La tesi della ricorrente non appare condivisibile. Per effettuare un pagamento a favore di un ente pubblico non è necessaria alcuna reversale di incasso predisposta dagli uffici. In base al principio contenuto ancora nell’art. 197 comma 2 del RD 12 febbraio 1911 n. 297 (in seguito nuovamente codificato nell’art. 24 comma 4 del Dlgs. 25 febbraio 1995 n. 77 e ora nell’art. 180 comma 4 del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267) il tesoriere deve accettare la riscossione di ogni somma versata in favore dell’ente, anche senza la preventiva emissione di un ordinativo di incasso (è poi compito del tesoriere dare immediata comunicazione all’ente dell’avvenuto pagamento richiedendo la conferma o la regolarizzazione). Questa procedura poteva essere seguita anche nel caso in esame, a maggior ragione se si considera che per una corretta imputazione delle somme versate sarebbe stato sufficiente far inserire nella contabile bancaria gli estremi delle concessioni edilizie nelle quali gli importi erano già stati liquidati e scadenzati.
La mancata predisposizione in via anticipata delle reversali di incasso da parte degli uffici comunali non costituisce quindi rifiuto illegittimo di ricevere il pagamento ai sensi degli art. 1206-1207 cc. Neppure la risposta (verbale) negativa del funzionario della banca incaricata del servizio di tesoreria configura un simile rifiuto o un ostacolo insuperabile all’adempimento. Si osserva che per determinare la mora del creditore la ricorrente aveva l’onere di effettuare l’offerta in forma reale secondo le procedure civilistiche (art. 1209 cc.). Per documentare l’atteggiamento ostruzionistico del tesoriere la ricorrente doveva invece quantomeno provocare una risposta scritta con una data certa. Nel caso in esame, poiché i contatti sono rimasti informali e verbali, non è possibile accertare né il tenore della risposta del tesoriere né il momento in cui la ricorrente si è attivata per pagare il saldo degli oneri concessori.
Non mancano in giurisprudenza pronunce che ritengono l’inerzia o il ritardo dell’amministrazione contrari sia all’obbligo di correttezza ex art. 1175 cc. sia all’obbligo incombente sul creditore di limitare le conseguenze del danno ex art. 1227 cc. (v. TAR Napoli Sez. II 21 maggio 2008 n. 4856). In questa prospettiva il potere sanzionatorio ex art. 3 della legge 47/1985 sarebbe limitato alla sola maggiorazione pari al 20% (ossia quella riferita all’ipotesi del ritardo lieve contenuto nel termine di 120 giorni) mentre diventerebbero inapplicabili le maggiorazioni del 50% e del 100% relative ai ritardi maggiori (nei quali si presume un concorso dell’ente pubblico)
La natura sanzionatoria delle misure ex art. 3 della legge 47/1985 impone che l’ente pubblico stabilisca in modo chiaro le obbligazioni del privato e che quest’ultimo sia messo in condizione di adempiere. Non è necessario invece che il privato sia sollecitato ad adempiere o agevolato in altro modo. Pertanto se il rapporto con l’amministrazione è trasparente e il privato è puntualmente informato delle scadenze delle rate degli oneri concessori non servono ulteriori atti di impulso diretti a provocare l’adempimento. Parimenti non è necessaria la preventiva escussione del fideiussore, a meno che un obbligo in questo senso non sia stato espressamente assunto dall’amministrazione. Nel caso in esame la fideiussione non aveva questa clausola e le scadenze erano esattamente indicate fin dall’inizio nelle concessioni edilizie. Inoltre non è stato dimostrato alcun collegamento tra le varie concessioni da cui si possa desumere che gli interventi edilizi costituivano un’operazione unitaria in grado di unificare e posporre anche le scadenze degli oneri concessori. Infine sotto il profilo della possibilità di effettuare i pagamenti si è già visto sopra ai punti 5 e 6 che la mancata emissione delle reversali di incasso non poteva costituire né un ostacolo né un’esimente.
 
A cura di *************
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1688 dell’ 11 settembre 2009, emessa dal Tar Lombardia, Brescia
 
 
N. 01688/2009 REG.SEN.
N. 01316/1994 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia
Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1316 del 1994, proposto da:
DITTA ALFA MARIO ED **********, rappresentata e difesa dall’avv. ***********************, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR in Brescia, via Malta 12;
contro
COMUNE DI MARMIROLO, rappresentato e difeso dall’avv. *************, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR in Brescia, via Malta 12;
per l’annullamento
– del provvedimento del sindaco prot. n. 6469 del 28 giugno 1994, con il quale è stata inflitta la sanzione pecuniaria ex art. 3 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 per il ritardato pagamento della seconda rata degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione;
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Marmirolo;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 maggio 2009 il dott. ************;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
1. Il sindaco del Comune di Marmirolo con provvedimento del 28 giugno 1994 ha inflitto alla ricorrente società ALFA Mario ed ****** snc la sanzione pecuniaria ex art. 3 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (v. ora l’art. 42 del DPR 6 giugno 2001 n. 380) per il ritardato pagamento della seconda rata degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione (oneri concessori). Le penali sono determinate nella somma di lire 29.684.769 per gli oneri di urbanizzazione e in lire 24.247.420 per il contributo sul costo di costruzione.
2. Gli oneri concessori erano stati calcolati in relazione a 13 concessioni edilizie rilasciate tra il 1992 e il 1993 per la costruzione di alloggi residenziali. La ricorrente aveva chiesto e ottenuto il pagamento rateizzato prestando fideiussione bancaria per un importo corrispondente a quello oggetto di rateizzazione (ossia il 50% del totale). In base al regolamento comunale la seconda e ultima rata degli oneri di urbanizzazione doveva essere corrisposta entro la fine dei lavori e comunque entro 3 anni dal rilascio della concessione edilizia, mentre il contributo sul costo di costruzione doveva essere versato entro 60 giorni dalla fine dei lavori e in ogni caso entro la scadenza massima prevista nella concessione. Queste scadenze erano indicate sui prospetti allegati alle singole concessioni edilizie.
3. La ricorrente ha ultimato i lavori tra il 29 maggio 1993 e il 14 aprile 1994 senza tuttavia effettuare il tempestivo pagamento del saldo degli oneri concessori. Al riguardo la ricorrente afferma di aver chiesto più volte inutilmente all’Ufficio Tecnico l’emissione delle reversali di incasso. Dopo un altrettanto inutile tentativo con un funzionario della banca incaricata del servizio di tesoreria la ricorrente con lettera del 23 aprile 1994 ha chiesto le reversali direttamente al sindaco, specificando di avere interesse al pagamento immediato per limitare la maturazione degli interessi e per ottenere lo svincolo delle fideiussioni prestate. Il sindaco mediante nota del 18 maggio 1994 ha trasmesso i moduli per il pagamento preannunciando però la sanzione ex art. 3 della legge 47/1985, poi inflitta con il provvedimento del 28 giugno 1994.
4. Contro la sanzione la ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 7 ottobre 1994 e depositato il 17 ottobre 1994. Le plurime censure possono essere sintetizzate nel vizio di violazione dell’art. 3 della legge 47/1985 e degli art. 1206-1207 cc., in quanto il mancato pagamento nei termini sarebbe la conseguenza della mora del creditore o comunque della negligenza del tesoriere. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
5. La tesi della ricorrente non appare condivisibile. Per effettuare un pagamento a favore di un ente pubblico non è necessaria alcuna reversale di incasso predisposta dagli uffici. In base al principio contenuto ancora nell’art. 197 comma 2 del RD 12 febbraio 1911 n. 297 (in seguito nuovamente codificato nell’art. 24 comma 4 del Dlgs. 25 febbraio 1995 n. 77 e ora nell’art. 180 comma 4 del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267) il tesoriere deve accettare la riscossione di ogni somma versata in favore dell’ente, anche senza la preventiva emissione di un ordinativo di incasso (è poi compito del tesoriere dare immediata comunicazione all’ente dell’avvenuto pagamento richiedendo la conferma o la regolarizzazione). Questa procedura poteva essere seguita anche nel caso in esame, a maggior ragione se si considera che per una corretta imputazione delle somme versate sarebbe stato sufficiente far inserire nella contabile bancaria gli estremi delle concessioni edilizie nelle quali gli importi erano già stati liquidati e scadenzati.
6. La mancata predisposizione in via anticipata delle reversali di incasso da parte degli uffici comunali non costituisce quindi rifiuto illegittimo di ricevere il pagamento ai sensi degli art. 1206-1207 cc. Neppure la risposta (verbale) negativa del funzionario della banca incaricata del servizio di tesoreria configura un simile rifiuto o un ostacolo insuperabile all’adempimento. Si osserva che per determinare la mora del creditore la ricorrente aveva l’onere di effettuare l’offerta in forma reale secondo le procedure civilistiche (art. 1209 cc.). Per documentare l’atteggiamento ostruzionistico del tesoriere la ricorrente doveva invece quantomeno provocare una risposta scritta con una data certa. Nel caso in esame, poiché i contatti sono rimasti informali e verbali, non è possibile accertare né il tenore della risposta del tesoriere né il momento in cui la ricorrente si è attivata per pagare il saldo degli oneri concessori.
7. L’elemento che in astratto potrebbe avere maggiore rilievo a favore della ricorrente è il fatto che nella vicenda in esame il Comune ha mantenuto un comportamento passivo attendendo il pagamento senza escutere il fideiussore e senza effettuare formali solleciti nei confronti del debitore principale dopo la scadenza dei termini fissati nelle concessioni. Non mancano in giurisprudenza pronunce che ritengono l’inerzia o il ritardo dell’amministrazione contrari sia all’obbligo di correttezza ex art. 1175 cc. sia all’obbligo incombente sul creditore di limitare le conseguenze del danno ex art. 1227 cc. (v. TAR Napoli Sez. II 21 maggio 2008 n. 4856). In questa prospettiva il potere sanzionatorio ex art. 3 della legge 47/1985 sarebbe limitato alla sola maggiorazione pari al 20% (ossia quella riferita all’ipotesi del ritardo lieve contenuto nel termine di 120 giorni) mentre diventerebbero inapplicabili le maggiorazioni del 50% e del 100% relative ai ritardi maggiori (nei quali si presume un concorso dell’ente pubblico). Per fare un raffronto con la situazione della ricorrente si evidenzia che nella vicenda in esame, su 13 concessioni edilizie, relativamente agli oneri di urbanizzazione è stata applicata in due casi la maggiorazione del 20%, in sei casi la maggiorazione del 50%, e in cinque casi la maggiorazione del 100%, mentre per quanto riguarda il contributo sul costo di costruzione è stata applicata in sette casi la maggiorazione del 20%, in quattro casi la maggiorazione del 50%, in un caso la maggiorazione del 100%, e in un caso non è stata applicata alcuna sanzione. Dunque anche nell’ipotesi di maggior favore per la ricorrente non potrebbero essere evitate le sanzioni calcolate nella misura del 20% dell’importo versato in ritardo.
8. Occorre tuttavia sottolineare che altra giurisprudenza (v. CS Sez. V 11 novembre 2005 n. 6345) considera l’obbligo di collaborazione ex art. 1227 cc. estraneo all’ambito sanzionatorio e dunque non vincolante per l’amministrazione. In questa diversa prospettiva la diligenza è richiesta al privato, il quale è tenuto a estinguere spontaneamente le obbligazioni assunte senza potersi giovare dell’inerzia dell’amministrazione. L’affidamento del privato non potrebbe d’altra parte derivare dalla mera inerzia dell’ente pubblico ma solo da un eventuale comportamento positivo di quest’ultimo tale da configurare una qualche responsabilità da contatto. Il dovere di diligenza a carico del privato non è attenuato dalla presenza della fideiussione, la quale non ha la finalità di agevolare l’adempimento ma costituisce una garanzia personale prestata unicamente nell’interesse dell’amministrazione.
9. L’impostazione preferibile appare quella descritta sopra al punto 8, sia pure con il temperamento dell’esigibilità in concreto della prestazione. La natura sanzionatoria delle misure ex art. 3 della legge 47/1985 impone che l’ente pubblico stabilisca in modo chiaro le obbligazioni del privato e che quest’ultimo sia messo in condizione di adempiere. Non è necessario invece che il privato sia sollecitato ad adempiere o agevolato in altro modo. Pertanto se il rapporto con l’amministrazione è trasparente e il privato è puntualmente informato delle scadenze delle rate degli oneri concessori non servono ulteriori atti di impulso diretti a provocare l’adempimento. Parimenti non è necessaria la preventiva escussione del fideiussore, a meno che un obbligo in questo senso non sia stato espressamente assunto dall’amministrazione. Nel caso in esame la fideiussione non aveva questa clausola e le scadenze erano esattamente indicate fin dall’inizio nelle concessioni edilizie. Inoltre non è stato dimostrato alcun collegamento tra le varie concessioni da cui si possa desumere che gli interventi edilizi costituivano un’operazione unitaria in grado di unificare e posporre anche le scadenze degli oneri concessori. Infine sotto il profilo della possibilità di effettuare i pagamenti si è già visto sopra ai punti 5 e 6 che la mancata emissione delle reversali di incasso non poteva costituire né un ostacolo né un’esimente.
10. Il ricorso deve quindi essere respinto. La complessità di alcune questioni consente l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia, Sezione I, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2009 con l’intervento dei Magistrati:
********************, Presidente
*************, Consigliere
************, Primo Referendario, Estensore
 
L’ESTENSORE              IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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