Gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Come scongiurare il fallimento? Un metodo

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L’art. 182 bis della legge fallimentare concede la facoltà all’imprenditore in stato di crisi, non esclusi dal fallimento o dall’amministrazione straordinaria, di domandare l’omologazione di un accordo per la ristrutturazione dei debiti sulla base dei seguenti presupposti:

  • l’assenso di almeno il 60% dei creditori (tale percentuale va calcolata sull’intera massa debitoria, senza alcuna distinzione tra creditori privilegiati e creditori chirografari ovvero tra creditori muniti di titolo esecutivo e creditori che ne siano sprovvisti)
  • la relazione redatta da un professionista designato dal debitore circa la concreta attuabilità dell’accordo e sulla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori che non vi hanno aderito
  • la conferma mediante omologazione dell’accordo da parte del Tribunale
  • la pubblicazione dell’accordo del Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio che acquista efficacia  dal giorno successivo alla pubblicazione
  • ai creditori estranei all’accordo deve essere garantito l’integrale  pagamento dei crediti, nel termine di 120 giorni dall’omologazione in caso di crediti già scaduti a quella data e di 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.

Gli accordi di ristrutturazione sono caratterizzati da due fasi: quella stragiudiziale e quella giudiziale. Durante la prima fase rinegozierò con i creditori la situazione debitoria e nella seconda chiederò al Tribunale l’omologazione dell’accordo perché sia produttivo di effetti legali.

Quali sono i vantaggi se ricorro a tale procedura?

  • Dalla data di pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data, non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione, a meno che non siano stati concordati. Inoltre, è sospesa la prescrizione e  non si incorre in decadenze come accade in seguito alla presentazione del ricorso per il concordato preventivo.

Per ottenere quindi la sospensione delle azioni giudiziarie dovrò presentare domanda di omologazione dell’accordo già raggiunto con i creditori. Tuttavia potrò chiedere la suddetta sospensione anche nel corso delle trattative, se attesto che tali trattative sono in corso con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti.

Depositerò l’accordo presso l’Ufficio del Registro delle imprese nella circoscrizione in cui è stabilita la sede sociale della mia impresa o società o ditta, in via telematica e su supporto informatico.

I costi per il deposito degli accordi di ristrutturazione sono i seguenti:

 

Diritti di segreteria:

società € 90,00

imprese individuali € 18,00

 

Imposta di bollo:

società di capitali € 65,00

società di persone € 59,00

imprese individuali € 17,50

Scarica qui un fac simile di accordo di ristrutturazione

Avv. De Luca Maria Teresa

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