Giudice di Pace di Cosenza sentenza n. 286 del 24.1.06

sentenza 09/02/06
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NULLITA’ DELLA CARTELLA ESATTORIALE PRIVA DELL’INDICAZIONE

DELLE MODALITA’ E DEI TERMINI DI IMPUGNATIVA GIURISDIZIONALE

Art. 3, comma quarto, legge 07/08/1990 n. 241

?

Art. 7 legge 27/12/2000 n. 212

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza, nella persona del dottore ************, ha pronunciato la seguente

?

SENTENZA

?

nella causa civile iscritta al numero 922/2005 R.G.A.C., vertente

?

TRA

********, rappresentato e difeso dall?avvocato p. *********** del Foro di Cosenza ed ivi elettivamente domiciliato nello studio dello stesso

ATTORE

E

Amministrazione Comunale di Perugia, in persona del Sindaco pro tempore legale rappresentante, difeso dagli avvocati **************** del Foro di Perugia e ******************* del Foro di Cosenza

CONVENUTA

NONCHE’

E. TR. S.p.A., concessionaria per il servizio di riscossione patrimoniale e tributaria nella provincia di Cosenza, in persona del Presidente pro tempore legale rappresentante

CONVENUTA CONTUMACE

AVENTE AD OGGETTO

Opposizione all’esecuzione previo annullamento di cartella esattoriale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente depositato add? 24 marzo 2005, ******** si opponeva all’esecuzione intrapresa nei suoi confronti dall’Amministrazione Comunale di Perugia a mezzo di *****. S.p.A. in relazione alla sanzione amministrativa di Euro 865,71 (ottocentosessantacinque/71) irrogata dalla Polizia Municipale della stessa citt? con verbale n. XXXXX del XXXXX.

Previamente chiedeva l’attore di annullare la cartella esattoriale spiccata all’uopo da *****. S.p.A. per mancata indicazione dell’Autorit? Giudiziaria da adire in via oppositiva.

Si costituiva l’Amministrazione Comunale di Perugia, rilevando preliminarmente il difetto di competenza dell’adita Giustizia in favore del Giudice di Pace del Mandamento di Perugia, luogo in cui era stata commessa l’infrazione dante titolo alla sanzione amministrativa messa ad esecuzione.

All’udienza dell’11 novembre 2005, il Giudicante tratteneva in decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve premettersi che l’attore denunzia vizi propri della cartella (in particolare, mancata indicazione dei termini e delle modalit? nonch? dell’Autorit? di impugnativa giurisdizionale) e non solleva alcuna doglianza in ordine al provvedimento sanzionatorio presupponente la medesima.

Il che limita a priori il campo d’indagine, escludendo la necessit? dell’analisi in ordine alla ricorrenza o meno della competenza territoriale del Giudice adito.

Operata siffatta precisazione, giova affermare che la domanda possa trovare accoglimento sull’assorbente eccezione di nullit? della cartella esattoriale, rimanendo impregiudicato il diritto dell’Amministrazione Comunale di Perugia di esigere il pagamento della sanzione amministrativa azionata.

Invero, gi? la Corte Costituzionale – con la nota sentenza n. 311 del 15 luglio 1994 – aveva ritenuto senz’altro applicabili anche ai procedimenti speciali (qual ? quello di opposizione all’esecuzione) le disposizioni della legge 07 agosto 1990 n. 241 relative all’obbligo di indicare nell’atto amministrativo modalit? e termini di impugnativa (art. 3, comma quarto).

Disposizioni, quelle test? menzionate, ribadite in modo tassativo dall’art. 7 della legge n. 212/2000 meglio nota come "Statuto del Contribuente".

La cartella esattoriale con cui l’Amministrazione Comunale di Perugia ha azionato, a mezzo di *****. S.p.A., la sanzione amministrativa di cui al verbale della Polizia Municipale di Perugia n. XXXXX del XXXXX ? dunque nulla.

Assorbito ogni altro motivo di doglianza.

Spese a carico di *****. S.p.A., compensate tra ******** e Amministrazione Comunale di Perugia.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza, nella persona del dottor ************, definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda attorea:

???????? annulla la cartella esattoriale E. TR. S.p.A. n. XXXXX;

???????? dichiara impregiudicato il diritto dell’Amministrazione Comunale di Perugia di esigere il pagamento della sanzione amministrativa azionata a mezzo della medesima cartella;

???????? condanna *****. S.p.A. alle spese del presente giudizio, liquidate nella misura di Euro…(omissis)…in favore del procuratore antistatario dell’attore;

???????? compensa le spese tra l’attore e l’Amministrazione Comunale di Perugia.

Cos? deciso in Cosenza add? 18 gennaio 2006.

Depositata in Cancelleria add? 24 gennaio 2006.

Il Giudice di Pace (dott. ************)

sentenza

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