Giudice di Pace di Corigliano Calabro, sentenza n 603 del 13.10.05

sentenza 09/02/06
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INCONGRUITA? DEL DECRETO PREFETTIZIO

ESONERATIVO DALL?OBBLIGO DI MANCATA CONTESTAZIONE IMMEDIATA

DELLE VIOLAZIONI A NORME DEL CODICE DELLA STRADA

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Giudice di Pace del Mandamento di Corigliano Calabro

Sentenza numero 603 del 13 ottobre 2005

significativo estratto

Estensore Tocci

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Il decreto prefettizio esonerativo dall?obbligo di mancata contestazione immediata delle violazioni a norme del Codice della Strada, se privo di adeguata motivazione, viola l?obbligo motivazionale sancito dalla legge 04 agosto 2002 numero 168 e pu? essere quindi disapplicato ai sensi dell?articolo 5 dell?Allegato ?E? della legge 20 marzo 1865 numero 2248.

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In virt? di tale disapplicazione, la mancata contestazione immediata delle violazioni in questione ? illegittima e vizia il relativo verbale.

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI CORIGLIANO CALABRO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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Il Giudice di Pace del Mandamento di Corigliano Calabro, nella persona dell?avv. ***************, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 357/2005 R.G.A.C., vertente

TRA

G. M., rappresentato e difeso dall?avvocato ************ del Foro di Rossano

OPPONENTE

E

Amministrazione Comunale di Corigliano Calabro, in persona del Sindaco pro tempore legale rappresentante, difeso giusta delega in atti dal Comandante della Polizia Municipale, signor ***************

OPPOSTA

AVENTE AD OGGETTO

Opposizione a sanzione amministrativa irrogata dalla Polizia Municipale di Corigliano Calabro a mezzo del verbale di contestazione numero XXXXX in data 22 marzo 2005

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in Cancelleria add? 06 maggio 2005, G. M. proponeva opposizione al verbale di accertamento di cui in epigrafe, con cui gli si contestava la violazione dell?articolo 142, comma nono, del Codice della Strada per eccesso di velocit?.

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Deduceva il ricorrente la mancata contestazione immediata dell?illecito rilevato.

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Il Giudicante disponeva la comparizione delle parti e ordinava a parte opposta il deposito degli atti relativi al verbale impugnato.

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Si costituiva l?Amministrazione Comunale di Corigliano Calabro, ottemperando all?ordinanza di deposito atti del Giudicante e produceva il Decreto del Prefetto della provincia di Cosenza numero 46/2003 il cui disposto sosteneva essere giustificativo della mancata contestazione immediata dell?infrazione di cui al verbale opposto.

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All?udienza del 05 ottobre 2005, presenti le parti e previa discussione, il Giudicante, ritenendo la causa sufficientemente istruita, tratteneva a sentenza con pubblica ed immediata lettura del dispositivo.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso ? fondato e pertanto merita accoglimento.

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La contestazione immediata delle violazioni amministrative ha un rilievo essenziale ai fini della correttezza del procedimento sanzionatorio e la sua omissione rende illegittimi tutti gli atti del medesimo (Cass. Civ. 4010/2000).

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Detto principio ? stato ribadito dalla Suprema Regolatrice con sentenza numero 8837 del 28 aprile 2005, la quale statuisce altres? come la carenza di conoscenza dei motivi per i quali non sia stato possibile fermare il veicolo del ricorrente possa rappresentare elemento di nullit? del verbale di contestazione impugnato.

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Il Decreto Prefettizio richiamato da parte opposta, che pure consentirebbe la mancata contestazione immediata delle infrazioni rilevate dagli organi di polizia stradale sulla strada statale numero 106 ?Jonica?, risulta oltremodo carente di elementi motivazionali e privo di una congrua istruttoria ma, anzi, corredato di formule generiche ed apodittiche.

Nel Decreto Prefettizio de quo, l?arteria viaria in questione, nella parte in cui l?attuale opponente avrebbe commesso la violazione contestata a mezzo dell?impugnato verbale, ? stata classificata come strada di tipo ?C? ex articolo 2 del Codice della Strada.

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Classificazione, questa, che ? erronea atteso che l?arteria viaria in questione, nella parte in cui l?attuale opponente avrebbe commesso la violazione contestata a mezzo dell?impugnato verbale, si presenta ad unica carreggiata con una sola corsia per senso di marcia e senza banchina e con marciapiedi pavimentati.

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Pertanto, il Decreto Prefettizio di cui si discetta ? illegittimo ai sensi della legge numero 168 del 2002 e pertanto va disapplicato, ai sensi dell?articolo 5 dell?Allegato ?E? della legge numero 2248 del 1865, con efficacia della disapplicazione limitata al presente giudizio.

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?omissis?

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P. Q. M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Corigliano Calabro, nella persona dell?avv. ***************,

  • accoglie il ricorso e per l?effetto annulla l?opposto verbale;

  • condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore del procuratore antistatario dell?opponente in complessivi Euro?(omissis)?

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Cos? deciso in Corigliano Calabro add? 05 ottobre 2005 e depositata in Cancelleria add? 13 ottobre 2005

sentenza

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