Per il sistema di scelta, riferito all’offerta economicamente più vantaggiosa, il Codice degli Appalti pubblici riduce fortemente la discrezionalità della Commissione aggiudicatrice nella specificazione dei criteri, escludendo ogni facoltà della medesima di integrare il bando, in quanto deve essere quest’ultimo a prevedere e specificare eventuali sotto-criteri di valutazione.
Per il sistema di scelta, riferito all’offerta economicamente più vantaggiosa, il Codice degli Appalti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, v. in particolare l’art. 83) riduce fortemente la discrezionalità della Commissione aggiudicatrice nella specificazione dei criteri, escludendo ogni facoltà della medesima di integrare il bando, in quanto deve essere quest’ultimo a prevedere e specificare eventuali sotto-criteri di valutazione.
Può, invece, ritenersi ammesso che la medesima Commissione fissi la metodologia di attribuzione dei punteggi, per rendere più trasparente il proprio apprezzamento, a garanzia della par condicio dei concorrenti, Allo stesso tempo, la mancata fissazione dei criteri motivazionali non inficia l’operato della medesima Commissione, ove quest’ultima fornisca comunque un’argomentata motivazione circa i giudizi formulati.
A norma del citato art. 83, pertanto, le decisioni della predetta Commissione appaiono illegittime quando risultino seguiti criteri, almeno in parte, non definiti nel bando di gara, con conseguente possibile sussistenza di elementi che, se fossero stati noti, come previsto, prima della redazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare la preparazione delle stesse.
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