Fusione societaria: accisa gas naturale ed energia elettrica

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L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM), Direzione Accise – Energie e Alcoli, con la nota dello scorso 2 gennaio ’23 Prot.: 909/RU, ha fornito delle delucidazioni generali in materia di esecuzione di adempimenti dichiarativi, riguardanti l’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica, da espletare in caso di fusione per incorporazione tra società che svolgono attività di vendita al consumatore finale.
>>>Leggi la nota 909/RU<<<

Indice

1. La normativa di riferimento (art. 2504-bis cod. civ.)

La disciplina di riferimento della fusione è riconducibile all’art. 2504-bis c.c. (Effetti della fusione). Quest’ultima norma, testualmente, dispone che: “La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
La fusione ha effetto quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.
Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell’articolo 2501 ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.
Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell’articolo 2426, ad avviamento. Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all’articolo 2501 sexies. Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.
La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.”

2. Disciplina generale

L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM), Direzione Accise – Energie e Alcoli, con la nota del 2 gennaio c.m. n. 909, ha chiarito che l’attività compiuta dalla società incorporata precedentemente alla stipulazione dell’atto di fusione deve essere mantenuta distinta da quella della società incorporante. Una volta pervenuta la stipula dell’atto di fusione l’azienda incorporante incorporante succede all’azienda incorporata nella fatturazione ai consumatori finali, continuando di fatto l’attività di fornitura assumendo la correlata obbligazione tributaria. Pertanto, la società incorporata dovrà mediante propria dichiarazione annuale dovrà produrre i dati inerenti l’attività esperita sino alla data della fusione. La finalità è quella di consentire la definizione delle posizioni contabili facenti capo alla medesima società incorporata dando seguito agli adempimenti correlati alla cessazione dell’attività di vendita ai consumatori finali. A tal proposito, le deleghe inerenti la società incorporata producono i propri effetti anche in funzione della presentazione della dichiarazione riguardante l’anno in cui è avvenuta la fusione, salvo che nel medesimo atto non sia stato disposto un termine diverso, in tale scenario è necessario provvedere al rinnovo della delega. Con la finalità di definire le posizioni contabili gravanti sulla società incorporata, il conguaglio, a debito, da quest’ultima, eventualmente, dovuto dovrà essere erogato nelle inerenti contabilità tenute dagli Uffici delle dogane competenti fino alla data della fusione.
Sulla scorta delle normative di settore vigenti, le società esercenti la vendita di gas naturale o energia elettrica ai fruitori finali coinvolte nella stipula di atti di fusione sono tenute alla agli Uffici delle dogane territorialmente competenti. Giova ricordare che la competenza territoriale è determinata dalla sede legale.
Dato che in virtù dell’art. 2504-bis c.c., tutti i rapporti, quindi attivi e passivi, gravanti sulla società incorporata sono da ricondurre alla società incorporante, quest’ultima sarà chiamata a rispondere delle difformità adducibili all’operato compiuto dalla società incorporata precedentemente la fusione, eventualmente riscontrate dagli Uffici competenti.
Sicché giunti alle conclusioni, con riferimento all’ipotesi della fusione societaria mediante incorporazione, si sottolinea che le suddette modalità descritte possono trovare applicazione anche in merito al caso della fusione d’unione (o fusione in senso stretto), che si realizza qualora due o più società si estinguono, fondendosi costituendo una nuova società.

Avvocato Rosario Bello

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