Forze armate: trasferimento d’autorità o a domanda? (Cons. Stato n. 3383/2012)

 

Massima

Il discrimine tra trasferimento d’autorità (o d’ufficio) e trasferimento a domanda del personale militare deve cogliersi nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi tra interesse pubblico ed interesse personale del dipendente (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 29/04/2011, n. 572); per cui, nel primo caso, il trasferimento è reputato indispensabile per realizzare l’interesse pubblico, mentre nel secondo è solo riconosciuto compatibile con le esigenze amministrative.

 

 

1. Premessa

E’ indiscusso in causa che il tema principale della questione è rappresentato dalla qualificazione giuridica del trasferimento disposto nei confronti dei ricorrenti; se trasferimento “d’autorità ” o ” a domanda”. In particolare, il tema riguarda i trasferimenti presso la Direzione Investigativa Antimafia nei vari Centri operativi del Paese, avvenuti previo gradimento degli interessati.

Precisato che nella fattispecie non rileva l’aspetto, evidenziato dall’Amministrazione appellante,concernente il tipo di mansioni svolte dai ricorrenti nella nuova sede di servizio, posto che la D.I.A. costituisce certamente una speciale struttura di nuova istituzione con compiti di potenziamento nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata, caratterizzati dallo svolgimento coordinato dell’attività investigativa, la Sezione ritiene che l’appello debba essere respinto.

In tale prospettiva, deve essere, invero, richiamato l’orientamento già espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6405 del 2008, anticipato dall’ordinanza cautelare di rigetto n. 764/2005, emessa a seguito di esame dell’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza qui impugnata, con il quale, in fattispecie identica, è stato ribadito che i trasferimenti di unità di personale versi i centri operativi della D.I.A, hanno natura di trasferimenti d’autorità a nulla rilevando la dichiarazione di gradimento espressa dal personale interessato.

 


2. Discrimine tra trasferimento d’autorità e trasferimento a domanda

L’art. 1, comma 1, della L. 100/1987 riconosce il diritto al trattamento economico in questione in considerazione dei disagi che il cambiamento di sede cagiona al personale trasferito, collega il riconoscimento dell’indennità stessa al fatto che il trasferimento avvenga “d’autorità”, con esclusione, quindi, dei trasferimenti a domanda.

In particolare, il discrimine tra il trasferimento d’ufficio ed il trasferimento a domanda rilevante ai fini della percezione delle indennità correlate al trasferimento d’autorità non va ricercato nella presenza o meno di una manifestazione di volontà dell’interessato o nell’esistenza o meno di un interesse pubblico al trasferimento, dovendosi cogliere, piuttosto, nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi fra l’interesse pubblico e l’interesse personale del dipendente, per cui nel caso di trasferimento d’autorità lo spostamento del dipendente è reputato indispensabile ed ineludibile per realizzare l’interesse pubblico, mentre nel caso di trasferimento a domanda la nuova collocazione del dipendente, funzionale al soddisfacimento diretto del suo personale interesse, è solo riconosciuta compatibile con le esigenze dell’Amministrazione (T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. I, 07/04/2011, n. 223).

 


3. Trattamento economico ed indennità di trasferimento

La L. 10 marzo 1987, n. 100 contiene le “norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare”. L’art. 1 dispone, al comma uno, che ” a decorrere dal 1° gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, trasferito d’autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall’art. 13 della L. 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall’art. 6 della L. 19 febbraio 1981, n. 27″. La successiva L. 29 marzo 2001, n. 86 reca le “disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia”.

L’art. 1 stabilisce che al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, competa una speciale indennità mensile di trasferimento, “pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi”.

Come noto, la suddetta indennità, di cui alla L. 100/1987, spetta qualora il soggetto, con provvedimento emesso nell’interesse dell’Amministrazione (e, quindi, d’autorità) venga trasferito ad altra sede di servizio sita in un Comune diverso da quello di provenienza.

La giurisprudenza è costante nell’affermare che il tratto differenziale dell’istituto del trasferimento d’autorità rispetto a quello disposto a domanda va ricercato nel rilievo che il primo viene disposto per il perseguimento di esigenze di natura pubblicistica, cioè per il soddisfacimento di necessità operative, organiche ed addestrative dei reparti e degli uffici; mentre il trasferimento a domanda appare riservato a quelli che intendono far valere esigenze personali e, in quest’ultima ipotesi, l’interesse dell’Amministrazione si pone come limite di compatibilità all’accoglimento delle domande (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1705/2006; n. 4973/2005; n. 4896/2002; n. 324/2001).

In linea generale, i requisiti per poter accedere allo speciale emolumento di cui alla ex L. 100/1987 (ora disciplinato dall’art. 1 della L. 86/2001, con alcune modificazioni) sono: a) adozione di un provvedimento di trasferimento del pubblico dipendente, cioè la modificazione della sede di servizio dove egli espleta le proprie ordinarie mansioni; b) natura autoritaria di tale provvedimento, disposto motu proprio dall’Amministrazione; c) anteriorità del termine di quattro anni di permanenza nella sede di servizio (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 2004, n. 1867).

 

 

Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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