Cosa deve verificare il giudice penale prima di disporre l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.
Indice
- 1. La questione: mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: il giudice penale deve bilanciare l’espulsione dello straniero con il suo diritto alla vita privata e familiare, considerando anche la sicurezza sociale e la capacità a delinquere, anche se i familiari non sono cittadini italiani
1. La questione: mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.
Il Tribunale di sorveglianza di Ancona – investito da una opposizione formulata ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – confermava un anteriore decreto del Magistrato di sorveglianza, che aveva ordinato l’espulsione dallo Stato di uno straniero a titolo di sanzione alternativa alla detenzione.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il condannato, per il tramite del suo legale, il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte reputava il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui il giudice penale italiano, nel disporre l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, quale che ne sia la base legale, debba sempre verificare che l’allontanamento non comporti una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, procedendo all’esame comparativo della condizione dell’interessato al riguardo, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall’art. 133 cod. pen., tra cui la sua capacità a delinquere, in una prospettiva di bilanciamento tra l’interesse generale alla sicurezza sociale e l’interesse del singolo alla protezione della sua sfera domestica, pur nel caso in cui gli altri componenti del nucleo non siano cittadini italiani (Sez. 4, n. 50379 del 25/11/2014, specificamente riferita all’espulsione quale misura di sicurezza; in termini, Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017; Sez. 3, n. 10749 del 07/02/2023).
Difatti, per la Corte di legittimità, il giudice di merito aveva fatto una corretta applicazione di tale principio di diritto (unitamente ad altri richiamati sempre nel provvedimento qui in commento).
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3. Conclusioni: il giudice penale deve bilanciare l’espulsione dello straniero con il suo diritto alla vita privata e familiare, considerando anche la sicurezza sociale e la capacità a delinquere, anche se i familiari non sono cittadini italiani
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito cosa deve verificare il giudice penale prima di disporre l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che il giudice penale deve verificare che l’espulsione dello straniero non violi il diritto alla vita privata e familiare, bilanciando tale diritto con l’interesse alla sicurezza sociale, considerando anche la capacità a delinquere e la situazione familiare, anche se i familiari non sono cittadini italiani.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la legittimità di siffatta espulsione.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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