Equa riparazione per eccessiva durata del procedimento (commento a Corte d’Appello di Campobasso 14 febbraio 2006 n. 13)

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Con il decreto n. 13/06 la Corte d’Appello di Campobasso consolida la giurisprudenza europea in tema di equa riparazione per l’eccessiva durata del procedimento.
La peculiarità della decisione in esame riposa nel riconoscimento, da parte del Consiglio, che nella “normalità dei casi” la prova del danno non patrimoniale è insita nella violazione. Pur continuando a non ravvisare il danno in re ipsa, la decisione in oggetto è da considerarsi innovativa, in quanto riconosce l’onere della prova contraria.
Nei casi come quello di specie, affinché non scaturisca l’obbligo al risarcimento, è necessario provare che il danno non patrimoniale non si sia verificato. Di conseguenza, dalla risoluzione in oggetto, può evincersi che in tutti quei casi in cui si verifica la violazione di un diritto costituzionalmente rilevante, il danno non patrimoniale è da considerarsi provato per il fatto stesso della violazione e solo la prova contraria esonera il responsabile dall’obbligo della riparazione.
La quantificazione del risarcimento, inoltre, si adegua pienamente agli standards e precedenti giurisprudenziali della CEDU, ravvisando un’equa riparazione nella dazione di € 1.000 per ogni anno di ritardo, minando così la tendenza di alcune Corti italiane a calcolare arbitrariamente il valore monetario della violazione.
Altra caratteristica di rilievo della decisione è la considerazione che la materia giuslavoristica del caso concreto sia da considerarsi una condizione di particolare spessore per la liquidazione. La Corte, infatti, nel computo degli anni di ritardo del giudizio a quo, prende in considerazione la circostanza che lo stesso presenta una certa complessità e riconosce un ritardo di 7 anni, 7 mesi e 16 giorni dei complessivi 10 anni e 7 mesi di durata del processo in primo grado. La Corte, dunque, pur riscontrandone la complessità, ha riconosciuto che il processo del lavoro in oggetto dovesse avere una durata non superiore a 3 anni.
Tale decisione abbraccia l’ipotesi che l’equa durata di un processo del lavoro, rispondendo a principi di immediatezza e di massima concentrazione degli atti, debba ritenersi inferiore a quella calcolata dalla giurisprudenza europea per il primo grado dei procedimenti ordinari (3 anni).
Avv. Elena Santarelli
 
 
 
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
DECRETO 14 febbraio 2006 n. 13
 
(Presidente: Dott. Mario Iapaolo; Condigliere rel.: Dott.Vincenzo Di Giacomo;
Consigliere; Dott. Clotilde Parise)
 
Nel procedimento civile n. 146/05 RG/VG pendente tra X (ricorrente) ed il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore dello Stato italiano (resistente):
                esaminati gli atti, ascoltate le parti e sentito il Consigliere relatore;
                rilevato che, col ricorso ex art. 2 L. n. 89/2001 depositato in data 1°/12/2005, la parte istante ha chiesto che, previo accertamento d’inadempienza dello Stato italiano agli obblighi assunti in virtù della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (spec. Art. 6), la parte resistente venisse condannata al risarcimento/equa riparazione del danno sofferto da essa parte istante, oltre le spese della presente fase.
In sostanza, quest’ultima deduce di avere depositato in data 28/6/1995 un ricorso dinanzi al Pretore di Chieti quale Giudice del Lavoro nei confronti della ditta Alfa, ricorso avente ad oggetto l riconoscimento delle mansioni effettivamente svolte durante il rapporto lavorativo con la società convenuta, di fatto superiori a quelle previste dal contratto di formazione e lavoro stipulato tra le parti, con conseguente condanna della ditta Alfa al pagamento in proprio favore delle somme corrispondenti alle prestazioni effettivamente svolte, per euro 22.368,00;
costituitasi la parte convenuta, avevano luogo una serie di udienze per l’acquisizione di materiale istruttorio nonché di rinvii d’ufficio (peraltro di durata superiore a quella di legge), tanto che la causa risultava tuttora pendente in I grado. Il dedotto ritardo viene ritenuto dalla odierna parte istante del tutto ingiustificato, per cui la stessa ha chiesti un risarcimento/equa riparazione del danno non patrimoniale pari alla somma di euro 8.000,00 o quella ritenuta di giustizia, oltre accessori e spese della presente fase;
                rilevato, altresì, che l’Avvocatura dello Stato, costituitasi per conto della parte resistente, ha tra l’altro eccepito che il ritardo imputabile all’Amministrazione ammonterebbe a poco più di cinque anni, sicché dovrebbe riconoscersi un’equa riparazione del danno non patrimoniale non eccedente la somma di euro 5.300,00;
                considerato che, effettivamente, nella fattispecie il processo ha avuto una durata non ragionevole, come giustamente lamentato dal ricorrente, non apparendo giustificabile una così lunga durata della causa, pari fino ad oggi ad anni 10, mesi 7 e giorni 17; ritardo dipeso da una serie di problemi organizzativi di carattere generale, ai quali lo Stato italiano avrebbe dovuto far fronte ed invece non ha fatto fronte con la dovuta tempestività ed efficacia. La pratica in questione, sebbene complessa ( in considerazione dell’attività istruttoria compiuta, essendo stati tra l’altro escussi ben 13 testimoni), avrebbe potuto difatti essere trattata, a tutto voler concedere (ove lo Stato italiano si fosse attrezzato per tempo nelle forme e coi mezzi dovuti), in anni tre in primo grado, considerato che trattasi da un lato di causa del lavoro (caratterizzata da esigenze di maggiore celerità rispetto al rito ordinario) e dall’altro lato di causa come ripetesi complessa, sicché il ritardo irragionevole è stato fino ad oggi non minore di 7 anni, 7 mesi e giorni 16;
                considerato che, nel merito, le motivazioni addotte all’Avvocatura dello Stato non sono idonee a giustificare il ritardo in questione, del resto ammesso dalla stessa resistente (sia pure erroneamente in minor misura);
                ritenuto che, quanto al danno non patrimoniale, da ultimo le ss. uu. della S.C., pur continuando a tenere distinto il danno evento dal danno-conseguenza e quindi escludendo che il danno possa ritenersi insito nella violazione, hanno però aggiunto che nella “normalità dei casi” è la prova del danno (non patrimoniale) ad essere insita nella violazione (cfr. es. Cass. 27/11-26/1/04, n. 1339), la cui quantificazione deve correlarsi agli standards e precedenti giurisprudenziali della CEDU (Cass., 27/11-26/1/04, n. 1340). Né nel caso di cui è processo esiste una prova contraria in ordine alla lamentata causazione di un danno non patrimoniale, danno che, considerato il cennato periodo di ritardo e tutte le altre circostanze del caso concreto (compresa quella che vertesi in materia giuslavoristica), va dunque equitativamente liquidato all’attualità (quindi inclusa già la valutazione monetaria) in favore del ricorrente in complessivi euro 7.750,00 (oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo), come dallo stesso richiesto;
                ritenuto che il ricorso debba essere conseguentemente accolto, nei sensi anzidetti, condannandosi il Ministero alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate come da dispositivo;
                visti gli articoli di legge;
 
P.Q.M.
 
In accoglimento del ricorso, condanna il Ministero della Giustizia a corrispondere a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale in favore del ricorrente la somma di euro 7.750, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo; condanna il Ministero alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente in complessivi euro 1.000,00 di cui euro 750,00 per onorario, oltre Iva, CAP e spese generali come per legge.
Campobasso, 14/2/2006
 
IL PRESIDENTE
(Dott. Mario Iapaolo)
 
IL CONSIGLIERE EST.
(Dott. Vincenzo Di Giacomo)

Santarelli Elena

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