E’ infatti “ius receptum” (cfr., fra le recenti, T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 23 giugno 2009 , n. 6031) che la clausola del bando che incide sui requisiti di partecipazione al concorso, ove lesiva, deve essere impugnata subito ed autonomamente, con la con

Lazzini Sonia 12/11/09
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Il ricorso, per quanto sopra esposto, è quindi inammissibile ivi inclusa la parte dello stesso recante impugnazione della decisione della commissione incaricata della decisione dell’opposizione all’esclusione disposta in sede di graduatoria provvisoria. Peraltro, giova comunque qui osservare che correttamente quest’ultima autorità ha messo in evidenza la propria impossibilità di procedere ad un annullamento o ad una disapplicazione del bando, nella parte di interesse del ricorrente, ancorchè in presenza di eventuali ragioni di illegittimità dello stesso.
Ricorso per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
-del bando di concorso generale per l’assegnazione di n.14 alloggi popolari di e.r.p. del Comune di Pietrapertosa pubblicato il 2/6/90 e in particolare della lettera f);
-del verbale n.98 del 31/1/96 della 1^ Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi pubblicato sul BURB il giorno 1/3/96;
-della graduatoria definitiva degli aspiranti all’assegnazione degli alloggi approvata il 5/2/96 con verbale n. 100 della 1^ Commissione Provinciale Alloggi pubblicato sul BURB l’1/3/96
Il ricorrente dichiara di avere partecipato al bando di concorso per l’assegnazione di 14 alloggi popolari del Comune di Pietrapertosa previa presentazione della domanda e dei documenti necessari fra cui quello attestante il possesso del requisito reddituale.
Senonchè, già all’esito della graduatoria provvisoria, lo stesso risultava escluso in quanto il reddito complessivo risultava superiore a L. 11.000.000, limite massimo stabilito dal bando. Di qui il ricorso del ********* alla commissione competente che però, con verbale n.98 del 31/1/96, rigettava il gravame e col verbale menzionato in epigrafe approvava la graduatoria definitiva.
Col presente ricorso, notificato il 2 aprile 1996 e depositato il giorno successivo, si deduce quanto segue:
Violazione di legge in riferimento a: a) delibera CIPE art. 5 del 30/3/89; b) delibera Consiglio Regionale di Basilicata n.948 del 16/1/90 pubblicata sul BURB il 16/2/90- eccesso di potere per erroneità nei presupposti- difetto di motivazione- contrasto con interesse pubblico- violazione della par condicio- travisamento- illogicità- presupposto erroneo- ingiustizia manifesta- sviamento.
Si sostiene che la clausola del bando, pubblicato il 9/6/90, richiedente, ai fini della partecipazione al concorso, un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare non superiore al limite di £. 11.000.000 è illegittima alla luce della delibera CIPE del 30/3/89 (art. 5) e della delibera di Consiglio Regionale indicata in rubrica che stabilivano l’aumento del 25% del limite massimo reddituale. Si deduce pure l’illegittimità della decisione sfavorevole del gravame amministrativo dato che il limite di reddito era stato calcolato ai sensi dell’art. 21 legge n. 457/78. nessuna disparità di trattamento sarebbe stata consumata dalla commissione che anzi avrebbe avuto l’onere di riparametrare tutti i redditi degli aspiranti agli alloggi ammettendo quanti rientravano nella fascia di redito di cui al bando incrementata del 25%.
qual è l’opinione dell’adito giudice amministrativo?
 
Il ricorso è inammissibile.
Il bando in parola, pubblicato dal Comune intimato in data 2/6/90, alla lettera f), stabilisce che la partecipazione è consentita a “chi usufruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare non superiore al limite di £. 11.000.000 calcolato ai sensi dell’art. 21 della legge n.457 del 5.8.1978 e successive modificazioni”.
Trattasi, all’evidenza, d’un precetto di chiaro e univoco significato, che scolpisce in modo inderogabile un determinato requisito di cui l’aspirante all’alloggio deve essere in possesso ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale, a pena di esclusione.
Ne consegue che, nella specie, la clausola del bando era immediatamente lesiva nei confronti del ricorrente e questi, che ha documentato un reddito superiore a quello richiesto dal bando ed è stato escluso appunto in stretta applicazione della disposizione citata, avrebbe dovuto impugnarla nel termine decadenziale di legge senza attendere l’esclusione in sede procedimentale, disposta il 16/11/95.
 
 
A cura di *************
 
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 546 del 17 ottobre 2009, emessa dal Tar Basilicata, Potenza
 
N. 00546/2009 REG.SEN.
N. 00288/1996 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 288 del 1996, proposto da:
********, ********, **********, rispettivamente moglie e figli e nella qualità di eredi di ************, rappresentati e difesi dall’avv. *************, con domicilio eletto presso *****************. in Potenza, via del Popolo, n.6;
contro
Comune di Pietrapertosa, Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi – Potenza in persona dei rispettivi rappresentanti pp. tt., n.c.;
nei confronti di
T. Domenico, n.c.;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-del bando di concorso generale per l’assegnazione di n.14 alloggi popolari di e.r.p. del Comune di Pietrapertosa pubblicato il 2/6/90 e in particolare della lettera f);
-del verbale n.98 del 31/1/96 della 1^ Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi pubblicato sul BURB il giorno 1/3/96;
-della graduatoria definitiva degli aspiranti all’assegnazione degli alloggi approvata il 5/2/96 con verbale n. 100 della 1^ Commissione Provinciale Alloggi pubblicato sul BURB l’1/3/96.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza collegiale n.210 del 17/4/96 di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;
Vista l’istanza di prosecuzione e atto di costituzione in giudizio degli eredi indicati in epigrafe dell’originario ricorrente ************ depositata il 21/11/07;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11/06/2009 il dott. ****************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO
************ dichiara di avere partecipato al bando di concorso per l’assegnazione di 14 alloggi popolari del Comune di Pietrapertosa previa presentazione della domanda e dei documenti necessari fra cui quello attestante il possesso del requisito reddituale.
Senonchè, già all’esito della graduatoria provvisoria, lo stesso risultava escluso in quanto il reddito complessivo risultava superiore a L. 11.000.000, limite massimo stabilito dal bando. Di qui il ricorso del ********* alla commissione competente che però, con verbale n.98 del 31/1/96, rigettava il gravame e col verbale menzionato in epigrafe approvava la graduatoria definitiva.
Col presente ricorso, notificato il 2 aprile 1996 e depositato il giorno successivo, si deduce quanto segue:
Violazione di legge in riferimento a: a) delibera CIPE art. 5 del 30/3/89; b) delibera Consiglio Regionale di Basilicata n.948 del 16/1/90 pubblicata sul BURB il 16/2/90- eccesso di potere per erroneità nei presupposti- difetto di motivazione- contrasto con interesse pubblico- violazione della par condicio- travisamento- illogicità- presupposto erroneo- ingiustizia manifesta- sviamento.
Si sostiene che la clausola del bando, pubblicato il 9/6/90, richiedente, ai fini della partecipazione al concorso, un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare non superiore al limite di £. 11.000.000 è illegittima alla luce della delibera CIPE del 30/3/89 (art. 5) e della delibera di Consiglio Regionale indicata in rubrica che stabilivano l’aumento del 25% del limite massimo reddituale. Si deduce pure l’illegittimità della decisione sfavorevole del gravame amministrativo dato che il limite di reddito era stato calcolato ai sensi dell’art. 21 legge n. 457/78. nessuna disparità di trattamento sarebbe stata consumata dalla commissione che anzi avrebbe avuto l’onere di riparametrare tutti i redditi degli aspiranti agli alloggi ammettendo quanti rientravano nella fascia di redito di cui al bando incrementata del 25%.
Né l’amministrazione né il controinteressato si sono costituiti.
Con ordinanza collegiale n.210/96 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Successivamente alla morte del ricorrente ********* i suoi eredi, tutti menzionati in epigrafe, hanno depositato istanza di prosecuzione del giudizio.
Alla pubblica udienza dell’11 giugno 2009 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il bando in parola, pubblicato dal Comune intimato in data 2/6/90, alla lettera f), stabilisce che la partecipazione è consentita a “chi usufruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare non superiore al limite di £. 11.000.000 calcolato ai sensi dell’art. 21 della legge n.457 del 5.8.1978 e successive modificazioni”.
Trattasi, all’evidenza, d’un precetto di chiaro e univoco significato, che scolpisce in modo inderogabile un determinato requisito di cui l’aspirante all’alloggio deve essere in possesso ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale, a pena di esclusione.
Ne consegue che, nella specie, la clausola del bando era immediatamente lesiva nei confronti del ricorrente e questi, che ha documentato un reddito superiore a quello richiesto dal bando ed è stato escluso appunto in stretta applicazione della disposizione citata, avrebbe dovuto impugnarla nel termine decadenziale di legge senza attendere l’esclusione in sede procedimentale, disposta il 16/11/95.
E’ infatti “ius receptum” (cfr., fra le recenti, T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 23 giugno 2009 , n. 6031) che la clausola del bando che incide sui requisiti di partecipazione al concorso, ove lesiva, deve essere impugnata subito ed autonomamente, con la conseguenza che risulta essere inammissibile nei casi di contestazione di clausole immediatamente lesive sia il ricorso avverso il solo provvedimento di esclusione che su tali clausole si fonda sia il gravame contro l’atto di esclusione ed il bando, ove siano decorsi i termini di impugnazione di quest’ultimo.
Il ricorso, per quanto sopra esposto, è quindi inammissibile ivi inclusa la parte dello stesso recante impugnazione della decisione della commissione incaricata della decisione dell’opposizione all’esclusione disposta in sede di graduatoria provvisoria. Peraltro, giova comunque qui osservare che correttamente quest’ultima autorità ha messo in evidenza la propria impossibilità di procedere ad un annullamento o ad una disapplicazione del bando, nella parte di interesse del ricorrente, ancorchè in presenza di eventuali ragioni di illegittimità dello stesso.
Nulla va comunque disposto per le spese stante la mancata costituzione in giudizio del Comune e del controinteressato.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 11/06/2009 con l’intervento dei Magistrati:
***************, Presidente
******************, ***********, Estensore
*********************, Consigliere
 
L’ESTENSORE             IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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