E’ illegittimo l’avvio del procedimento amministrativo diretto all’emissione di un provvedimento di incameramento della cauzione: il ricorso avverso tale atto merita accoglimento in quanto dalla documentazione esibita dall’amministrazione non risulta che

Lazzini Sonia 12/11/09
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Medesime considerazioni vanno svolte nei confronti delle richieste formulate dall’Agenzia delle Entrate, cosicché può affermarsi che agli atti del giudizio manca qualsiasi accertamento definitivo delle presunte violazioni commesse da parte ricorrente.
Ricorso per l’annullamento
del decreto del Prefetto della Provincia di Caserta del 13 dicembre 2004, n. 6189/16°/Area 1 bis con il quale è stato disposto l’incameramento a favore dell’Erario dello stato della somma di € 4.648,11 (quattromilaseicentoquarantotto/11), corrispondente al 10% della cauzione versata dalla ricorrente a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all’esercizio dell’ufficio e dell’osservanza delle condizioni imposte dalla licenza.
Cosa ne pensa l’adito giudice amministrativo?
Si assume in atto introduttivo di giudizio che con atto dell’8.11.2004 l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta comunicava a parte ricorrente l’avvio del procedimento amministrativo diretto all’emissione di un provvedimento di incameramento della cauzione per i seguenti motivi:
<<La Direzione Provinciale del Lavoro di Caserta … riscontrava, a carico della società ricorrente, le sottoindicate irregolarità:
– a. 3 e 4 del dlgs 66/2003 per aver fatto eseguire ai dipendenti inorganico e soci lavoratori, nel periodo da marzo 2003 ad agosto 2004, lavoro straordinario oltre il limite legale contrattuale previsto;
– a. 4 dlgs 66/2003 per non aver informato la Direzione Provinciale del Lavoro di aver fatto eseguire ai lavoratori dipendenti lavoro straordinario superiore alle 48 ore settimanali;
– a. 1 e 3 della legge 22.02.1934, n. 370, modificati dall’a. del dlgs 66/2003 per non aver concesso, per il periodo da marzo 2003 ad agosto 2004, ai lavoratori, il riposo settimanale di 24 ore consecutive;
– omissione della dichiarazione modello 770/2003.
Parte ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto nessun verbale di accertamento da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, né dall’Agenzia delle Entrate in merito alle violazioni ad essa contestate. (…).
Per quanto riguarda l’omissione della dichiarazione (dei redditi) modello 770/2003, (…) l’Agenzia delle Entrate di Caserta invitava la società ricorrente a presentare documentazione per l’anno 2002 tra cui il modello 770/2003 (redditi 2002), che è stato presentato nei termini prescritti dall’invito.
La censura, per come formulata, denuncia la violazione del diritto di difesa per fatti che costituiscono il presupposto dell’atto impugnato.
La censura merita accoglimento in quanto dalla documentazione esibita dall’amministrazione non risulta che la Direzione Provinciale del Lavoro di Caserta abbia mai notificato alcunché alla società ricorrente. Né l’amministrazione resistente ha provato, nel corso del giudizio, che quelle contestazioni abbiano avuto alcun seguito.
 
 
A cura di*************i
 
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 5549 del 14 ottobre 2009, emessa dal Tar Campania, Napoli
 
N. 05549/2009 REG.SEN.
N. 01887/2005 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1887 del 2005, proposto da:
Cooperativa ALFA s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. *************** e *****************, con domicilio eletto in Napoli, via F. Blundo, n. 54;
contro
Ministero dell’Interno (Ufficio Territoriale del Governo di Caserta), rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la cui sede domicilia ex lege in Napoli alla via Diaz, n. 11;
per l’annullamento
del decreto del Prefetto della Provincia di Caserta del 13 dicembre 2004, n. 6189/16°/Area 1 bis con il quale è stato disposto l’incameramento a favore dell’Erario dello stato della somma di € 4.648,11 (quattromilaseicentoquarantotto/11), corrispondente al 10% della cauzione versata dall’Istituto “ALFA società cooperativa a r.l.” a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all’esercizio dell’ufficio e dell’osservanza delle condizioni imposte dalla licenza.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 04/06/2009 il dott. ************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO
Si assume in atto introduttivo di giudizio che con atto dell’8.11.2004 l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta comunicava a parte ricorrente l’avvio del procedimento amministrativo diretto all’emissione di un provvedimento di incameramento della cauzione per i seguenti motivi:
<<La Direzione Provinciale del Lavoro di Caserta … riscontrava, a carico della società ricorrente, le sottoindicate irregolarità:
– a. 3 e 4 del dlgs 66/2003 per aver fatto eseguire ai dipendenti inorganico e soci lavoratori, nel periodo da marzo 2003 ad agosto 2004, lavoro straordinario oltre il limite legale contrattuale previsto;
– a. 4 dlgs 66/2003 per non aver informato la Direzione Provinciale del Lavoro di aver fatto eseguire ai lavoratori dipendenti lavoro straordinario superiore alle 48 ore settimanali;
– a. 1 e 3 della legge 22.02.1934, n. 370, modificati dall’a. del dlgs 66/2003 per non aver concesso, per il periodo da marzo 2003 ad agosto 2004, ai lavoratori, il riposo settimanale di 24 ore consecutive;
– omissione della dichiarazione modello 770/2003.
Con il ricorso in trattazione la società ricorrente ha dedotto la violazione della legge 241/1990 e dell’articolo 97 della Costituzione nonché eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza.
L’Amministrazione dell’Interno si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
DIRITTO
Parte ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto nessun verbale di accertamento da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, né dall’Agenzia delle Entrate in merito alle violazioni ad essa contestate. (…).
Per quanto riguarda l’omissione della dichiarazione (dei redditi) modello 770/2003, (…) l’Agenzia delle Entrate di Caserta invitava la società ricorrente a presentare documentazione per l’anno 2002 tra cui il modello 770/2003 (redditi 2002), che è stato presentato nei termini prescritti dall’invito.
La censura, per come formulata, denuncia la violazione del diritto di difesa per fatti che costituiscono il presupposto dell’atto impugnato.
La censura merita accoglimento in quanto dalla documentazione esibita dall’amministrazione non risulta che la Direzione Provinciale del Lavoro di Caserta abbia mai notificato alcunché alla società ricorrente. Né l’amministrazione resistente ha provato, nel corso del giudizio, che quelle contestazioni abbiano avuto alcun seguito.
Medesime considerazioni vanno svolte nei confronti delle richieste formulate dall’Agenzia delle Entrate, cosicché può affermarsi che agli atti del giudizio manca qualsiasi accertamento definitivo delle presunte violazioni commesse da parte ricorrente.
Tanto è sufficiente per l’accoglimento del ricorso.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quinta, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento indicato in epigrafe.
Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 4 giugno 2009 e 16 luglio 2009 con l’intervento dei Magistrati:
***************, Presidente
**************, ***********, Estensore
*****************, Consigliere
 
L’ESTENSORE         IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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