E’ illegittima la cartella di pagamento relativa alla iscrizione a ruolo di una multa non pagata, se l’ente impositore non dimostra l’avvenuta notifica del verbale entro 150 gg dalla commessa infrazione ai sensi dell’art. 201 CdS

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E’ questo il principio con cui il GdP di Lecce ha annullato con la sentenza in commento una cartella esattoriale relativa ad un verbale elevato dai VV.UU. di Lecce e mai notificato al ricorrente.
In particolare, per il GdP ha rilevato come dall’esame della documentazione versata in atti da parte ricorrente si desume che l’emissione e la notifica del prodromo verbale di accertamento è avvenuto in spregio degli artt. 12 del Cds e degli artt. 137 e segg. cpc..
Infatti, ha proseguito il Giudicante, dalla documentazione versata in atti si evince che la originaria sanzione amministrativa non è stata mai notificata,con la conseguente illegittimità dell’emissione della cartella e nullità e l’inefficacia di tutti gli atti successivi e consequenziali alla notificadella medesima opposta cartella.
Per il Giudice adito “le regole fondamentali per la notifica del verbale di accertamento e contestazione sono essenzialmente quelle previste cx artt. 201 cds, 385 e 386 Reg. Esce, che allo stato risultano non rispettate. Ne consegue che nella fattispecie in esame la pretesa avanzata dall’Ente impositore è viziata ab origine, in quanto nel verbale inglobato nella opposta cartella esattoriale manca la prova della sua avvenuta notifica”.
Ha infine concluso il Giudice, quando trattasi di violazione al codice della strada è fatto obbligo all’organo accertatore notificare bene ed in maniera conforme alla legge gli estremi della violazione al presunto contravventore (ivicompresa l’individuazione del soggetto notificatore), qualora non sia stato possibile contestarla immediatamente e, poiché, agli atti manca la certezza attestante l’avviso di deposito di ogni atto notificato e depositato presso la casa Comunale di residenza della parte ricorrente, si deduce che nessuna notifica sia mai avvenuta in maniera regolare.
 
A cura di
Avv. ****************
 
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
IL GIUDICE DI PACE DI LECCE
 
Avv. ****************** ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l’oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all’udienza del 26.03.2008, promossa da: Maggio Olimpia, rapp.ta e difesa dall’Avv. ***********;
ricorrente
Contro: Comune di Lecce, con la P.M. del Comune di Lecce;
resistente
E: Sobarit spa, con il suo A.D. e rappresentante legale P.T.;
resistente
 
All’udienza del 26.03.2008 la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite.
 
Svolgimento del processo
 
Con ricorso al Giudice di Pace di Lecce, depositato in Cancelleria in data 26.10.2007, parte ricorrente proponeva opposizione avverso cartella esattoriale di pagamento ed il relativo ruolo n. 059 200700261842 16000, riferente alla sanzione amministrativa elevata dalla Polizia Municipale di Lecce e notificata alla parte ricorrente oltre 150 giorni. Con l’odierna opposizione parte ricorrente allega l’illegittimità del citato ruolo per la violazione della legittimità dell’obbligo di notifica del verbale inglobato nella cartella esattoriale opposta per violazione dell’art. 201 cds.. Estinzione dell’obbligazione di pagare. Violazione dell’art. 17, comma I, lett. C) dpr n. 602/1973, per tardività della iscrizione a ruolo esattoriale.
Parte ricorrente concludeva per una dichiarazione di nullità del ruolo opposto e della relativa cartella esattoriale, con vittoria di spese e competenze di lite.
Preliminarmente questo Giudice provvedeva, con proprio decreto, a fissare innanzi a sé l’udienza di comparizione delle parti, ordinando al Comune di Lecce ed alla società Sobarit spa di adempiere agli incumbenti di cui all’art. 23 legge 689/81.
Si costituiva il Comune di Lecce, depositando fascicolo contenente documentazione varia, ivi comprese le originarie sanzioni di cui all’odierna impugnazione e, nel merito, contestava le sollevate eccezioni di parte ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso. Si costituiva altresì la società Sobarit spa, che sosteneva la legittimità del proprio ruolo.
La causa, essendo tutta cartolare, all’udienza del 26.03.08, dopo la precisazione delle conclusioni, veniva delibata come da dispositivo allegato. letto in pubblica udienza.
 
Motivi della decisione
 
Rilevata la tempestività dell’opposizione proposta in data 26.10.2007,avverso la cartella esattoriale di pagamento in atti, incorporante n. i verbali mai notificato, questo Giudice accoglie l’opposizione medesima essendoilricorso fondato.
Và subito rilevato come dall’esame della documentazione versata in atti da parte ricorrente si desume che l’emissione e la notifica del prodromo verbale di accertamento è avvenuto in spregio degli artt. 12 del cds e degli artt. 137 e segg. cpc.. Infatti, dalla documentazione versata in atti si evince che la originaria sanzione amministrativa non è stata mai notificata. Da ciò scaturisce l’illegittimità dell’emissione della cartella e, di conseguenza, la nullità e l’inefficacia di tutti gli atti successivi e consequenziali alla notifica della medesima opposta cartella.
Le regole fondamentali per la notifica del verbale di accertamento e contestazione sono essenzialmente quelle previste cx artt. 201 cds, 385 e 386 Reg. Esce, che allo stato risultano non rispettate.
Ne consegue che nella fattispecie in esame la pretesa avanzata dall’Ente impositore è viziata ab origine, in quanto nel verbale inglobato nella opposta cartella esattoriale manca la prova della sua avvenuta notifica.
In conclusione, quando trattasi di violazione al codice della strada è fatto obbligo all’organo accertatore notificare bene ed in maniera conforme alla legge gli estremi della violazione al presunto contravventore (ivicompresa l’individuazione del soggetto notificatore), qualora non sia stato possibile contestarla immediatamente e, poiché, agli atti manca la certezza attestante l’avviso di deposito di ogni atto notificato e depositato presso la casa Comunale di residenza della parte ricorrente, si deduce che nessuna notifica sia mai avvenuta in maniera regolare.
In conclusione, questo Giudice accoglie il ricorso per tutti i motivi esplicitati in premessa. Restando assorbita ogni altra deduzione, eccezione e conclusione.
Si può procedere alla compensazione delle spese di lite fra le di data la particolarità della materia trattata.
P.Q.M.
 
Giudice di Pace di Lecce definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Maggio Olimpia in opposizione alla cartella esattoriale n. 059 007 00261842 16 in atti, così provvede: accoglie l’opposizione e, per effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Così deciso in Lecce il 26.03.08

Matranga Alfredo

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