E’ corretto affermare che poiché ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. n. 445/00, le richieste sostitutive di notorietà devono essere presentate unitamente a copia fotostatica di un documento del sottoscrittore, che costituisce elemento di perfezionamento dell

Lazzini Sonia 24/04/08
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L’art. 77 bis del d.p.r. n. 445/00 ha esteso le certificazioni in materia di documentazione amministrativa alle procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche e quindi le condizioni di cui alle lett. b) e c) del I co. dell’art. 75 del d.p.r. n. 554/00 possono essere dimostrate avvalendosi delle norme in materia di documentazione.: le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 554/99 e 77 bis del d.p.r. n. 445/00 rientrano tra quelle sostitutive di certificazioni di cui all’art. 46 (lett. aa) e bb)), a cui non si applicano le previsioni di cui all’art. 38 del d.p.r. n. 445/00
 
 
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 891 del 4 marzo 2008 emessa dal Consiglio di Stato
 
< Sostiene l’appellante che la ditta controinteressata avrebbe dovu-to essere esclusa dalla selezione per non aver ottemperato alle di-sposizioni della “lex specialis”, in quanto due dei tre direttori tecnici non avrebbero prodotto una valida dichiarazione sostituti-va, non avendo allegato, alle loro dichiarazioni, i documenti di riconoscimento, che non sono stati prodotti neanche dai soci del-la società aggiudicataria.
 
Si rileva, in particolare, che ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. n. 445/00, le richieste sostitutive di notorietà devono essere presen-tate unitamente a copia fotostatica di un documento del sotto-scrittore, che costituisce elemento di perfezionamento dell’atto, in mancanza del quale la dichiarazione sostitutiva deve ritenersi inesistente.
 
La censura, con riferimento alla fattispecie in esame, è infondata.
 
L’art. 77 bis del d.p.r. n. 445/00 ha esteso le certificazioni in ma-teria di documentazione amministrativa alle procedure di aggiu-dicazione e affidamento di opere pubbliche e quindi le condizioni di cui alle lett. b) e c) del I co. dell’art. 75 del d.p.r. n. 554/00 possono essere dimostrate avvalendosi delle norme in materia di documentazione.
Sostiene l’appellante che, ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. n. 445/00, la mancanza di copia del documento comporta la violazione di tale norma.
Ritiene, invece, il collegio, in adesione a quanto affermato dal giudice di primo grado, che le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 554/99 e 77 bis del d.p.r. n. 445/00 rientrano tra quelle sostitutive di certificazioni di cui all’art. 46 (lett. aa) e bb)), a cui non si applicano le previsioni di cui all’art. 38 cit.>
 
 
A cura di *************
 
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 891 del 4 marzo 2008 emessa dal Consiglio di Stato
 
REPUBBLICA ITALIANA.               N.891/08 REG. DEC.
                         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO        N.6630 REG. RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione            ANNO: 2005
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 6630/2005 del 02/08/2005, proposto dalla ALFA COSTRUZIONI DI V. FELICE E C. S.N.C. rap.C.
rappresentata e difesa dall’ Avv.ssa ************** e l’ Avv. **************** con domicilio eletto in Roma, Viale America n. 11 presso l’avv. *************** ;
contro
il COMUNE DI SOVERATO rappresentato e difeso dall’ Avv. *************** con domicilio eletto in Roma , Via Leonardo ******, 16 presso l’avv. ***************;
e nei confronti
della soc. BETA COSTRUZIONI S.A.S. DI ************ & C. rappresentata e difesa dall’ Avv. **************** con domicilio eletto in Roma , Via Ovidio 10 presso presso lo studio ***************; 
per la riforma
della sentenza del TAR CALABRIA – CATANZARO : SEZ. I n. 1179/2005 , resa tra le parti, concernente AGGIUD.APPALTO LAVORI RECUPERO AREA REALIZZAZ. PARCO E ECOMUSEO MARINO-RIS.DANNO ;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del COMUNE DI SOVERATO e della BETA COSTRUZIONI S.A.S. DI ************ & C.
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 17 ottobre 2006, relatore il Consigliere ************; Uditi, altresì, gli avvocati ********** per delega ************ e ********;
FATTO
La ALFA. costruzioni ha impugnato le aggiudicazioni provvisoria e definitiva, in favore dell’impresa BETA costruzioni, in ordine alla gara per lavori di recupero e realizzazione di un parco e di un museo marino.
Sostiene la stessa l’illegittimità della procedura per violazione dell’art. 75 del d.p.r. n. 554/99 e dell’art. 38 del d.p.r. n. 445/00, in quanto solo uno dei tre direttori tecnici della ditta controinteressata avrebbero allegato, alla dichiarazione sostitutiva di notorietà, la copia dei documenti di identità, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del d.p.r. n. 445/00.
Da ciò la ritenuta violazione dell’art. 15 lett. a) del bando, dell’art. 1.3, comma 7 del disciplinare, nonché dell’art. 21, co. 1, lett. b) della L. n. 109/94, l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto che avrebbero dovuto comportare l’esclusione, dalla gara, della ditta controinteressata.
Avverso la reiezione del ricorso in primo grado, la soc ALFA. ha riproposto, in appello, i motivi di censura già enunciati in primo grado.
Le controparti intimate, costituitesi in giudizio, ne hanno sostenuto l’infondatezza.
DIRITTO
Sostiene l’appellante che la ditta controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla selezione per non aver ottemperato alle disposizioni della “lex specialis”, in quanto due dei tre direttori tecnici non avrebbero prodotto una valida dichiarazione sostitutiva, non avendo allegato, alle loro dichiarazioni, i documenti di riconoscimento, che non sono stati prodotti neanche dai soci della società aggiudicataria.
Si rileva, in particolare, che ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. n. 445/00, le richieste sostitutive di notorietà devono essere presentate unitamente a copia fotostatica di un documento del sottoscrittore, che costituisce elemento di perfezionamento dell’atto, in mancanza del quale la dichiarazione sostitutiva deve ritenersi inesistente.
La censura, con riferimento alla fattispecie in esame, è infondata.
L’art. 77 bis del d.p.r. n. 445/00 ha esteso le certificazioni in materia di documentazione amministrativa alle procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche e quindi le condizioni di cui alle lett. b) e c) del I co. dell’art. 75 del d.p.r. n. 554/00 possono essere dimostrate avvalendosi delle norme in materia di documentazione.
Sostiene l’appellante che, ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. n. 445/00, la mancanza di copia del documento comporta la violazione di tale norma.
Ritiene, invece, il collegio, in adesione a quanto affermato dal giudice di primo grado, che le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 554/99 e 77 bis del d.p.r. n. 445/00 rientrano tra quelle sostitutive di certificazioni di cui all’art. 46 (lett. aa) e bb)), a cui non si applicano le previsioni di cui all’art. 38 cit.
Da ciò, l’infondatezza della censura.
L’ulteriore motivo, relativo alla mancata presentazione delle dichiarazioni sostitutive da parte dei soci della società aggiudicataria deve, invece, ritenersi inammissibile in quanto non dedottonell’atto introduttivo del giudizio ( p. 7 del ricorso di primo grado – fascicolo depositato il 30 dicembre 2004 presso la Segreteria del TAR ) e nei motivi aggiunti ( atto 7 febbraio 2005 ).
Nella sentenza appellata ( p. 10-11 ), invero, è riesaminata la censura relativa ai soci, in coerenza con quanto dedotto sia nell’atto introduttivo del giudizio, sia in quello espressivo dei motivi aggiunti.
Nel primo di tali atti ( p. 7-8 )si fa riferimento al difetto della  afotocopia dei documenti di identità dei “direttori tecnici (e dei soci)”; nel secondo degli atti citati (p. 7-8) è ribadita tale specifica censura.
Con la sentenza suindicata la censura è respinta sul presupposto dell’inestendibilità alle dichiarazioni sostitutive della norma impositiva dell’onere di allegazione delle fotocopie relative ai documenti di identificazione.
La specifica censura concernente il difetto di presentazione “delle dichiarazioni dei soci” (p. 10 appello in esame) è priva di corrispondenza con quanto dedotto con il ricorso di primo grado e con l’atto espressivo dei motivi aggiunti.
Sia l’uno sia l’altro, giusta quanto precisato, riguardano l’assenza delle fotocopie, alle quali si è fatto cenno.
 Non è dedotta l’assenza di dichiarazioni sostitutive relative ad un gruppo di soci.
Tale censura è formulata nell’atto d’appello ed è quindi inammissibile, in quanto difforme rispetto al principio del contraddittorio in un processo, qual è quello attuale, che si svolge in due gradi.
La conclusione suesposta non potrebbe essere superata per il fatto che la citata censura sarebbe stata formulata nell’atto 24 febbraio 2005 ( Note di udienza ).
Infatti tale atto è irriducibile a motivo aggiunto, in quanto non notificato all’amministrazione resistente e alla controparte, ciò a prescindere da qualunque considerazione sulla tempestività della censura.
L’appello, pertanto, va respinto, perché infondato.
Le spese del giudizio sono poste a carico della parte soccombente, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6630/2005 meglio specificato in epigrafe, respinge l’appello e la correlata domanda di risarcimento; pone le spese del giudizio, per complessivi € 3000,00 (tremila//00) a carico della società appellante, a favore delle parti appellate ( 1500,00 ciascuna ).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 Ottobre 2006 con l’intervento dei Sigg.ri:
Pres. ******** ******** 
Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani
Cons. Cesare ******** 
Cons. Marco ******
Cons. Adolfo Metro Est.
 
L’ESTENSORE                               IL PRESIDENTE
      f.to ************                               f.to *****************
 
IL SEGRETARIO
f.to *******************
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 04/03/08
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 
IL DIRIGENTE
f.to **************
 

Lazzini Sonia

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