È circostanza pacifica che il contratto sia stato eseguito: Pertanto, in accoglimento della domanda risarcitoria in esame, il Comune di Gravina di Catania è tenuto a corrispondere alla ditta ricorrente il 10% dell´ammontare dell´appalto, ridotto del ribas

Lazzini Sonia 22/10/09
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Il ricorso è fondato, e merita accoglimento, risultando documentalmente provato che la comunicazione del 18.4.2008, prot. n. 16404 – con la quale si richiedeva alla ditta odierna ricorrente di manifestare, entro 10 giorni dal ricevimento della nota stessa, la disponibilità a stipulare il contratto per l´affidamento dei lavori in questione, alle condizioni di cui all´offerta formulata in sede di gara, con avvertenza che in mancanza di riposta tempestiva si sarebbe proceduto ad interpellare la ditta che seguiva in graduatoria – è stata inviata al numero di fax  di un’altra ditta partecipante, e non già a quella dell´odierna ricorrente (si veda la nota 18.6.2007, in atti, dalla quale si evincono le rispettive utenze telefoniche)
 
Ciò vizia l´intero procedimento, in quanto la ricorrente è stata privata della possibilità di aggiudicarsi l´appalto, pur avendo una posizione migliore in graduatoria, e comporta l´illegittimità della deliberazione impugnata.
 
Il contratto è stato eseguito (circostanza pacifica). Pertanto, parte ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni, quantificati – come sopra già indicato – nella misura del 10% dell´ammontare dei lavori (255.720,82 euro), diminuito del ribasso d´asta 7,319, con accessori.
Cosa ne pensa l’adito giudice amministrativo?
 
Sussistono i presupposti per il riconoscimento dell´obbligo risarcitorio a carico del Comune resistente, atteso che non può dubitarsi del pregiudizio lamentato dalla ditta ricorrente e del nesso causale fra tale pregiudizio e l´operato dell´amministrazione, improntato a negligenza e quindi a colpa.
Pertanto, in accoglimento della domanda risarcitoria in esame, il Comune di Gravina di Catania è tenuto a corrispondere alla ditta ricorrente il 10% dell´ammontare dell´appalto, ridotto del ribasso d´asta 7,319; i competenti uffici comunali provvederanno ad effettuare i relativi calcoli.
Parte ricorrente chiede anche la corresponsione di interessi e rivalutazione.
La rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, spetta dalla notifica del ricorso introduttivo fino alla data del deposito della presente sentenza, data quest’ultima che costituisce il momento in cui, per effetto della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta (cfr.: T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 05 maggio 2008, n. 508; T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 29 giugno 2007, n. 1135).
Sulla somma rivalutata non spettano interessi legali dalla data della notifica del ricorso alla data di deposito della sentenza, che farebbero conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto nel caso di aggiudicazione a suo favore della gara (v. sentenze su richiamate, nonché ******* 22 aprile 2005, n. 276; Cons. Stato, IV, 28 aprile 2006, n. 2408).
Gli interessi legali sulle somme dovute spettano invece dalla data di deposito della presente decisione fino all’effettivo soddisfo (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 settembre 2004, n. 6302; Cons. Stato, IV, 28 aprile 2006, n. 2408 citata; Tar Catania, IV, 29 giugno 2007, n. 1135, citata).
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1530 del 21 settembre 2009, emessa dal Tar Sicilia, Catania
 
N. 01530/2009 REG.SEN.
N. 02796/2008 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2796 del 2008, proposto da:
ditta ALFA di S. Ernesto, rappresentata e difesa dall’avv. ****************, con domicilio eletto presso *********** in Catania, via V. E. Orlando, 15;
contro
Comune di Gravina di Catania, rappresentato e difeso dall’avv. **********, con domicilio eletto presso ********** in Catania, via Firenze,20;
nei confronti di
BETA Srl, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione dirigenziale n. 43 del 18.6.2008 di aggiudicazione della gara per i lavori di adeguamento alla normativa prevenzione incendi presso la scuola elementari "*************" alla controinteressata, e per il risarcimento dei danni;
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gravina di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 luglio 2009 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ditta ALFA di S. Ernesto lamenta la mancata aggiudicazione della gara per i lavori di adeguamento alla normativa sulla prevenzione degli incendi presso la scuola elementari "*************" del Comune di Gravina di Catania, lavori che in un primo tempo erano stati aggiudicati alla prima graduata ditta GAMMA di **********. Era stato stipulato il relativo contratto, e, a causa della risoluzione di questo, si era proceduto all´aggiudicazione in favore della terza graduata, BETA srl, anziché della ricorrente, seconda graduata. Il contratto è stato stipulato con la controinteressata il 19.6.2008.
Parte ricorrente, dopo aver esercitato l´accesso e constatato che l´interpello per accertare la disponibilità delle ditte ALFA e BETA srl era stato inviato a quest´ultima ditta e, per errore, al numero di fax della ditta GAMMA, ex aggiudicataria, insorge deducendo, con unico articolato motivo, violazione dell´art. 20 della legge n. 109/1994, come richiamato e integrato dalla legge regionale n. 7/2002, delle norme comunitarie sull´evidenza pubblica, dell´art. 11 decreto legislativo n. 163/2006 e dei principi di imparzialità, trasparenza, legalità e buona amministrazione, nonché eccesso di potere.
Lamenta la scelta del mezzo telefonico per la trasmissione di un atto importante nell´economia della procedura di selezione del contraente, e la mancata verifica della regolarità della comunicazione inviata alla ditta ALFA, sottolineando che i numeri telefonici della GAMMA e della ALFA erano ben noti all´amministrazione, come risulta dalla nota 19.6.2007, nella quale, di seguito all´indirizzo dei destinatari, erano indicate le rispettive utenze telefoniche. Rileva l´estrema celerità dell´azione amministrativa, in quanto il contatto con la BETA srl per accertarne la disponibilità ad eseguire i lavori era avvenuto il 2.5.2008, ed il contratto è stato stipulato già il 19.6.2008; i lavori sono stati rapidamente eseguiti.
Chiede pertanto l´annullamento della deliberazione di aggiudicazione dei lavori alla controinteressata, la dichiarazione di inefficacia del contratto, e la condanna del Comune di Gravina al risarcimento dei danni, nella misura del 10% dell´ammontare dei lavori (255.720,82 euro), diminuito del ribasso d´asta 7,319, con accessori.
Il ricorso è fondato, e merita accoglimento, risultando documentalmente provato che la comunicazione del 18.4.2008, prot. n. 16404 – con la quale si richiedeva alla ditta odierna ricorrente di manifestare, entro 10 giorni dal ricevimento della nota stessa, la disponibilità a stipulare il contratto per l´affidamento dei lavori in questione, alle condizioni di cui all´offerta formulata in sede di gara, con avvertenza che in mancanza di riposta tempestiva si sarebbe proceduto ad interpellare la ditta che seguiva in graduatoria – è stata inviata al numero di fax della ditta GAMMA, e non già a quella dell´odierna ricorrente (si veda la nota 18.6.2007, in atti, dalla quale si evincono le rispettive utenze telefoniche).
Ciò vizia l´intero procedimento, in quanto la ricorrente è stata privata della possibilità di aggiudicarsi l´appalto, pur avendo una posizione migliore in graduatoria, e comporta l´illegittimità della deliberazione impugnata.
Pertanto, il ricorso in epigrafe deve essere accolto, quanto alla parte impugnatoria, e, per l´effetto, la predetta deliberazione deve essere annullata.
Il contratto è stato eseguito (circostanza pacifica). Pertanto, parte ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni, quantificati – come sopra già indicato – nella misura del 10% dell´ammontare dei lavori (255.720,82 euro), diminuito del ribasso d´asta 7,319, con accessori.
 
Sussistono i presupposti per il riconoscimento dell´obbligo risarcitorio a carico del Comune resistente, atteso che non può dubitarsi del pregiudizio lamentato dalla ditta ricorrente e del nesso causale fra tale pregiudizio e l´operato dell´amministrazione, improntato a negligenza e quindi a colpa.
Pertanto, in accoglimento della domanda risarcitoria in esame, il Comune di Gravina di Catania è tenuto a corrispondere alla ditta ricorrente il 10% dell´ammontare dell´appalto, ridotto del ribasso d´asta 7,319; i competenti uffici comunali provvederanno ad effettuare i relativi calcoli.
Parte ricorrente chiede anche la corresponsione di interessi e rivalutazione.
La rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, spetta dalla notifica del ricorso introduttivo fino alla data del deposito della presente sentenza, data quest’ultima che costituisce il momento in cui, per effetto della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta (cfr.: T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 05 maggio 2008, n. 508; T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 29 giugno 2007, n. 1135).
Sulla somma rivalutata non spettano interessi legali dalla data della notifica del ricorso alla data di deposito della sentenza, che farebbero conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto nel caso di aggiudicazione a suo favore della gara (v. sentenze su richiamate, nonché ******* 22 aprile 2005, n. 276; Cons. Stato, IV, 28 aprile 2006, n. 2408).
Gli interessi legali sulle somme dovute spettano invece dalla data di deposito della presente decisione fino all’effettivo soddisfo (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 settembre 2004, n. 6302; Cons. Stato, IV, 28 aprile 2006, n. 2408 citata; Tar Catania, IV, 29 giugno 2007, n. 1135, citata).
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza, e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania, sezione IV – così statuisce:
– ACCOGLIE il ricorso in epigrafe, quanto alla parte impugnatoria, e, per l´effetto, annulla la deliberazione impugnata;
– ACCOGLIE la domanda risarcitoria, e, per l´effetto, CONDANNA il Comune resistente a corrispondere alla ditta ricorrente quanto precisato in motivazione a titolo di risarcimento del danno con relativi accessori, come ivi pure specificato.
– PONE le spese processuali a carico dell´amministrazione e in favore della parte ricorrente, liquidandole nella somma complessiva e forfettaria di euro tremila, oltre *** e ****** come per legge ed il rimborso spese generali nella misura del 12,50%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2009 con l’intervento dei Magistrati:
*****************, Presidente
********************, Consigliere
***************, ***********, Estensore
 
L’ESTENSORE            IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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