Dopo gli Enti pubblici economici (ordinanza n. 19667/03 del 22 dicembre 2003 ) e le aziende municipalizzate (ordinanza n.3351 del 19 febbraio 2004), ecco la decisione della Corte di Cassazione, Sezione Unite Civili, riguardo alla giurisdizione della Cort

Lazzini Sonia 05/11/05
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Stante il rapporto di servizio che si instaura fra ente pubblico territoriale e la societ? di diritto privato, fermo il carattere pubblico del servizio,? sono sufficienti i criteri tradizionali per decidere in maniera affermativa l?assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilit? per danno erariale dell?attivit? per la quale la Societ? ? stata costituita (gestione, nell?ambito del servizio pubblico dei mercati ortofrutticoli, quello relativo agli strumenti e ai locali di frigerazione)

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Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con la decisione numero 3899 del 26 febbraio 2004 sancisco che :

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?Poich? non pu? certamente negarsi tra la societ? di diritto privato, (partecipata in maniera quasi totalitaria dal Comune) e l?ente territoriale si fosse stabilito un rapporto di servizio, ravvisabile ogni qual volta si instauri una relazione (non organica ma) funzionale caratterizzata dall?inserimento del soggetto esterno nell?iter procedimentale dell?ente pubblico come compartecipe dell?attivit? a fini pubblici di quest?ultimo?

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ne consegue quindi:

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Rapporto di servizio che, per costante giurisprudenza, implica l?assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilit? per danno erariale, non rilevando in contrario la natura privatistica dell?ente affidatario e/o dello strumento contrattuale con il quale si ? costituito ed attuato il rapporto in questione (ex plurimis, Cass. Ord. 22 gennaio 2002, n. 715).

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di Sonia LAZZINI

  • allegato

Lazzini Sonia

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