Documenti curatore fallimentare: penalmente rilevanti?

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Le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare possono essere considerati documenti penalmente rilevanti? Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista: Formulario annotato del processo penale

Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 26416 del 2-04-2024

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Indice

1. La questione: relazioni e inventari curatore fallimentare: penalmente rilevanti?


La Corte di Appello di Milano confermava una decisione del Tribunale della medesima città che, a sua volta, aveva accertato la responsabilità penale dell’imputato, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta societaria di tipo patrimoniale, per la distrazione di una somma di denaro.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusato ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la prova della distrazione risulterebbe esclusivamente dalla relazione del curatore, che rinviava a documenti che mai erano stati acquisiti al fascicolo per il dibattimento. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista: Formulario annotato del processo penale

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso reputava il ricorso suesposto infondato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative della società (Sez. F, n. 49132 del 26/07/2013).

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare possono essere considerati documenti penalmente rilevanti.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di un indirizzo interpretativo secondo cui le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in qualsiasi contesto, non solo quando riguardano un’organizzazione aziendale e una realtà contabile, visto che gli accertamenti documentali e le dichiarazioni raccolte dal curatore rappresentano prove rilevanti nel processo penale per ricostruire le vicende amministrative della società.
Codesto provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di comprendere come correttamente presentare una dichiarazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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