Disposizioni in materia di immigrazione introdotte dal d.l. Cura Italia

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 Possono accedere all’accoglienza per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati i titolari di permesso di soggiorno per vittime di violenza o grave sfruttamento, i titolari di permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica, i titolari di permesso di soggiorno per condizioni di salute di eccezionale gravità, i titolari di permesso di soggiorno per vittime di particolare sfruttamento lavorativo, i titolari di permesso di soggiorno per calamità ed i titolari di permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile.

L’articolo 86 bis del d.l. Cura Italia, convertito in legge, reca alcune disposizioni relative all’accoglienza degli immigrati in relazione alle esigenze collegate allo stato di emergenza epidemiologica.

La prosecuzione dei progetti in corso

L’art 86 bis prevede che “In considerazione della situazione straordinaria derivante dallo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al 31 dicembre 2020, gli enti locali titolari di progetti di accoglienza nell’ambito del sistema di protezione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2019, le cui attività sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, e di progetti in scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020, che hanno presentato domanda di proroga ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 18 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2019, sono autorizzati alla prosecuzione dei progetti in essere alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea ed a condizione che non sussistano eventuali ragioni di revoca, accertate ai sensi del citato decreto del Ministro dell’interno 18 novembre 2019 e nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, di cui all’articolo 1-septies del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989.”

Pertanto, vengono prorogati al 31 dicembre 2020 i progetti degli enti locali in scadenza il 30 giugno nell’ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) ed i progetti in scadenza al 31 dicembre 2019 e che sono già stati autorizzati fino al 30 giugno 2020.

Gli enti locali, in considerazione dello stato di emergenza, sono autorizzati alla prosecuzione dei progetti di accoglienza in essere.

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La possibilità di permanere in accoglienza per contenere la diffusione del Covid-19

L’art 86 bis prevede inoltre che “Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, in relazione alle correlate straordinarie esigenze, possono rimanere in accoglienza nelle strutture del sistema di protezione di cui al comma 1 del presente articolo e in quelle di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i soggetti di cui all’articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, i titolari di protezione internazionale o umanitaria, i richiedenti protezione internazionale, nonché i minori stranieri non accompagnati anche oltre il compimento della maggiore età, per i quali sono venute meno le condizioni di permanenza nelle medesime strutture, previste dalle disposizioni vigenti.”

Viene, pertanto, introdotta la possibilità che gli stranieri rimangano fino alla fine dello stato di emergenza nei centri di accoglienza in cui sono ospitati.

Si prevede poi che nelle strutture SIPROIMI possano essere ospitati anche i richiedenti protezione internazionale ed i titolari di protezione umanitaria sottoposti al periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva “Le strutture del sistema di protezione di cui al comma 1, eventualmente disponibili, possono essere utilizzate dalle prefetture, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sentiti il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente e l’ente locale titolare del progetto di accoglienza, ai fini dell’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione umanitaria, sottoposti alle misure di quarantena di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Le medesime strutture, ove disponibili, possono essere utilizzate dagli enti locali titolari del progetto di accoglienza fino al ter- mine dello stato di emergenza, previa autorizzazione del Ministero del- – 62 – l’interno, che indica altresì le condizioni di utilizzo e restituzione, per l’accoglienza di persone in stato di necessità, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato”.

Le facoltà dei Prefetti conferite al fine di assicurare la tempestiva adozione di misure di contenimento del COVID-19

Infine, viene data facoltà ai Prefetti di modificare i contratti in essere per lavori, servizi e forniture per assicurare la tempestiva adozione delle misure di contenimento del COVID -19. In particolare, si prevede che “Al solo fine di assicurare la tempestiva adozione di misure dirette al contenimento della diffusione del COVID-19, le prefetture-uffici territoriali del Governo sono autorizzate a provvedere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, alla modifica dei contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari, per i centri e le strutture di cui agli articoli 11 e 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e di cui all’articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”

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Dott.ssa Laura Facondini

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