Diritto di famiglia: novità della riforma Cartabia

Lorena Papini 23/05/23
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Riportiamo un estratto dal volume edito da Maggioli Editore “Come cambia il Diritto di Famiglia dopo la Riforma Cartabia”, di Francesca Sassano e Lorenzo Cristilli.

Indice

1. La Commissione Luiso


La Commissione Luiso aveva evidenziato:
“Nell’ambito della revisione delle disposizioni in materia di procedimenti civili e minorili appare opportuno dettare un criterio di delega per rimettere al legislatore delegato una completa analisi dei procedimenti di volontaria giurisdizione, attribuiti alla competenza del tribunale ordinario e per i minorenni, prevedendo che quelli privi di collegamento con l’esercizio di attività giurisdizionale possano essere trasferiti alle amministrazioni interessate ovvero ai notai, che nella loro qualità di pubblici ufficiali potranno assicurare piena tutela degli interessi. La misura avrà sicuro effetto deflattivo del numero di procedimenti pendenti, analogamente a quanto già accaduto con altre disposizioni adottate nel passato (cfr. per tutte la legge 24 novembre 2000, n. 340, che ha delegato al notaio il controllo omologatorio e la responsabilità dell’iscrizione degli atti societari nel Registro delle imprese). Nella materia della volontaria giurisdizione, in numerosi procedimenti sono attribuiti al giudice compiti di controllo ovvero gestione di interessi che potrebbero essere svolti dalla Pubblica Amministrazione o da pubblici ufficiali, in quanta l’eventuale vaglio giurisdizionale per la tutela dei diritti, eventualmente incisi, sarebbe comunque assicurato nella fase successiva all’adozione del provvedimento, con apposito ricorso giurisdizionale, che sarebbe pertanto solo eventuale. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, potrebbero essere attribuite ai notai funzioni connesse alla gestione della eredità giacente (per esempio la nomina di tutore, protutore), ovvero le autorizzazioni ad negotia o a stare in giudizio. Potrebbero essere altresì devolute alcune delle funzioni oggi attribuite al giudice tutelare, quando prive di contenute decisorio. Alle competenti amministrazioni potrebbero essere devoluti molti dei controlli oggi attribuiti al giudice, per esempio sulla iscrizione, integrazione o correzione degli atti dello stato civile. L’effetto deflattivo sarebbe sicuramente rilevante, senza compromissione della tutela degli utenti attribuita ad amministrazioni specializzate ovvero ai notai, che svolgerebbero funzioni di pubblici ufficiali, quali essi sono”


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2. La riforma e i suoi interventi


Nell’attuale vigente sistema, la parcellizzazione dei procedimenti in materia di volontaria giurisdizione era evidente maggiormente nelle materie affidate alla vendita e agli altri atti di disposizione dei beni dei minori degli interdetti e degli inabilitati (artt. 732-734 c.p.c.) a quelle relative all’apertura della successione (artt. 747 e ss. c.p.c.). Con la Riforma Cartabia è stata prevista una serie di interventi volti a trasferire alle amministrazioni interessate, ai notai e ad altri professionisti dotati di specifiche competenze, alcune delle funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, individuando altresì gli specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di funzioni. In particolare, si è attribuita ai notai (7) la competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione, individuando tra i settori oggetto di possibili autorizzazioni quello della stipula di atti pubblici e scritture private autenticate nelle quali intervenga un minore o un soggetto beneficiario di misure di protezione (interdetto, inabilitato o beneficiario della misura di sostegno). A tal fine il notaio potrà farsi assistere anche da consulenti ed assumere informazioni senza formalità presso il coniuge, parenti di terzo grado e affini entro il secondo. Inoltre, il provvedimento autorizzatorio reso dal notaio dovrà essere comunicato alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente a trattare il rilascio dell’autorizzazione. Si osserva, da ultimo, che la norma non esclude la competenza giurisdizionale in ordine al rilascio dell’autorizzazione perché di fatto l’intento è quello di creare un doppio binario a cui l’interessato liberalmente potrà aderire. Sono altresì devolute ai notai (8) competenze in materie diverse dall’autorizzazione, e precisamente con la modifica all’articolo 56 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, si attribuisce al notaio individuato per la stipula dell’atto la competenza di nominare l’interprete per il non udente – che non sappia leggere – alternativamente al presidente del tribunale.
Sempre in materie diverse dall’autorizzazione (9 ), si novella l’articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, attribuendo al notaio una competenza concorrente a quella del presidente del tribunale in materia di riabilitazione del debitore protestato, mentre si prevede (10) che la materia di opposizione al diniego di riabilitazione di cui all’articolo 17, comma 3, della legge 108/1996 ovvero al decreto o all’atto di riabilitazione ai sensi del comma 4 del medesimo articolo è disciplinata dal rito del lavoro, laddove non diversamente disposto. Viene individuato (11) un altro settore di trasferimento di competenza ovvero quello in materia di adempimenti relativi agli atti di stato civile, apportando modificazioni agli articoli 95, 98, 99 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, al fine di realizzare obiettivi di semplificazione. Sono stati realizzati interventi modificativi(12) anche su alcune norme della legge 1° dicembre 1970, n. 898, indicando misure di contingentamento delle procedure di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo anche la possibilità di riunione delle procedure e la possibilità delle parti di concludere un accordo sulla legge applicabile (art. 1, comma 23, lettere bb) e cc) legge delega) e anche sulla disciplina dei procedimenti per la tutela e l’affidamento dei minori(13) prevista dal codice civile e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, prevedendo specifiche cause di incompatibilità all’assunzione dell’incarico di consulente tecnico d’ufficio allo svolgimento delle funzioni di assistente sociale nei procedimenti che riguardano l’affidamento dei minori, nonché il divieto di affidamento dei minori a persone o strutture legate al giudice, al CTU e all’assistente sociale che hanno espletato le loro funzioni nel corso del procedimento in cui si decide dell’affidamento stesso (art. 1, comma 23, lettera gg) legge delega). Le restanti disposizioni, infine, riguardano la questione di svolgimento delle udienze e l’adozione da parte del giudice di provvedimenti a tutela del minore, qualora vi sia concreto e attuale pericolo per la sicurezza, l’interesse e la salute psicofisica del medesimo. Di particolare rilievo l’introduzione del nuovo articolo 5-bis (legge 184/1983) in materia di affidamento al servizio sociale, con il quale si prevede di riordinare e creare un raccordo fra la disciplina dell’adozione di cui alla legge 184/1983 e l’introduzione di una disciplina autonoma dell’affidamento al servizio sociale.
Parimenti si apportano modificazioni alle leggi speciali in materia di persone, minorenni e famiglie, tese a riorganizzare e trasporre in una nuova ed uniforme disciplina tutta una serie di disposizioni. Si interviene sull’articolo 6-bis del r.d. 20 luglio 1934, n. 1404, al fine di evitare il conflitto di interesse fra le strutture di accoglienza e giudice anche onorario minorile che ha disposto l’inserimento del minore in comunità. In particolare, con le modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218 si dà attuazione all’articolo 1, comma 23, lettera cc) della legge delega, prevedendo – nei procedimenti di separazione personale e di scioglimento del matrimonio – il dies ad quem entro cui le parti possono stipulare un accordo sulla legge applicabile, termine che viene fatto coincidere con la prima udienza, anziché con l’udienza di precisazione delle conclusioni. Dalla scelta della legge applicabile, infatti, possono discendere conseguenze importanti riguardo alla disciplina processuale, in particolare riguardo agli oneri di allegazione e a quelli probatori e, pertanto, appare congruo anticipare la scelta delle parti sin dall’inizio del procedimento. La disposizione ha natura procedurale e realizza effetti positivi in termini di economia procedurale sullo svolgimento della causa e su eventuali altre pendenze alla stessa collegate, non determinando, comunque, oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. L’intervento modificativo sulla legge 4 aprile 2001, n. 154 in tema di misure contro la violenza nelle relazioni familiari e sulla legge 20 maggio 2016, n. 76, disciplinante il procedimento di scioglimento dell’unione civile, disposto in attuazione del principio contenuto nell’art. 1, comma 23, lett. a), ultima parte, propone un allineamento processuale in linea con l’introduzione del rito unitario per le persone, per i minorenni e le famiglie che meglio distribuisca i carichi di lavoro tra le autorità giudiziarie interessate, mediante le necessarie abrogazioni e coordinazioni con le nuove disposizioni. Di rilievo è l’intervento sul decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in attuazione di principi inseriti alla lettera dd) del comma 23, con il quale sono dettate previsioni riguardo la disciplina della nomina, anche d’ufficio e dei poteri del curatore speciale del minore per il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, in adeguamento alle disposizioni sovranazionali. Al riguardo si prevede, inoltre, la possibilità di nomina di un tutore del minore, anche d’ufficio, nel corso e all’esito dei procedimenti di cui alla lettera a) e in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile. Da ultimo, con le modifiche operate sulla legge 10 dicembre 2012, n. 219 si interviene sulle disposizioni a garanzia dei diritti dei figli in tema di alimenti e mantenimento, con interventi abrogativi, diretti a coordinare un insieme di procedimenti in materia di persone, famiglia e minori, riordinando le discipline in un unico rito.

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FORMATO CARTACEO

Come cambia il Diritto di Famiglia dopo la Riforma Cartabia

La Riforma Cartabia ha inciso in modo profondo sul diritto di famiglia, avendo come obiettivo l’accelerazione dei tempi della giustizia. Il presente volume, aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), come successivamente modificato dalla Legge di Bilancio 2023 e dal Decreto Milleproroghe, ha la finalità di analizzare tutti i punti toccati dalla riforma, per offrire al professionista uno strumento pratico per orientarsi tra le novità introdotte dalle nuove disposizioni:il Rito unico per le persone, i minorenni e le famiglie, il ruolo rafforzato del Curatore speciale, la necessità di riordino delle competenze e l’organizzazione del nuovo Tribunale, i nuovi procedimenti in tema di responsabilità genitoriale, tutti interventi che hanno “ridisegnato” il processo delle relazioni familiari.Il volume è corredato da Schemi sulle principali novità e Tavole di raffronto della normativa ante e post riforma.Francesca SassanoAvvocato, è stata cultrice di diritto processuale penale presso l’Università degli studi di Bari. Ha svolto incarichi di docenza in numerosi corsi di formazione ed è legale accreditato presso enti pubblici e istituti di credito. Ha pubblicato: “La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia”; “Fiabe scritte da Giuristi”; “Il gratuito patrocinio”; “Le trattative prefallimentari”; “La tutela dell’incapace e l’amministrazione di sostegno”; “La tutela dei diritti della personalità”; “Manuale pratico per la protezione dell’incapace”; “Manuale pratico dell’esecuzione mobiliare e immobiliare”; “Manuale pratico delle notificazioni”; “Manuale pratico dell’amministrazione di sostegno”; “Notifiche telematiche. Problemi e soluzioni”; “La Riforma Cartabia della giustizia civile”.Lorenzo CristilliPsicologo, criminologo, iscritto all’albo dei CTU del Tribunale di Potenza, è autore di diverse pubblicazioni, ha dedicato nel corso di questi anni attenzione e studio anche alle tematiche relative alla Legge n. 38 del 2010 sia attraverso produzioni monografiche che in progetti della Fondazione Isal.

Francesca Sassano, Lorenzo Cristilli | Maggioli Editore 2023

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