(il diritto al controllo e alla sovranità sui propri dati personali). Ogni interazione online genera una traccia digitale e il dato è diventato un asset strategico e la vera moneta di scambio dell’economia digitale. Per gli operatori del diritto e le aziende digitali, comprendere la profondità di questa trasformazione, in ottica di compliance e responsabilità, è cruciale. L’analisi rigorosa delle normative UE, in primis il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR – Regolamento UE 2016/679), diventa il pilastro per affrontare il conflitto endemico tra l’esigenza di profilazione economica e il fondamentale diritto del cittadino all’anonimato e alla riservatezza.
Indice
1. Il dato personale come valore economico
Nel mercato globale, la raccolta, l’analisi e la cessione dei dati personali sensibili costituiscono la base per modelli di business ad altissimo valore aggiunto. Questa capitalizzazione del dato espone l’individuo a rischi notevoli, soprattutto quando le informazioni sono trasferite oltre i confini dell’Unione Europea.
Il GDPR risponde a questa sfida elevando la protezione del dato a principio cardine, imponendo il principio di minimizzazione (Art. 5(1)(c)) e il consenso esplicito per le categorie speciali di dati. Un esempio lampante di questa dinamica transnazionale si riscontra nel settore del turismo medico, dove la riservatezza e la sicurezza della comunicazione assumono una valenza critica. Nel caso specifico delle richieste per il trapianto capelli Turchia, la trasmissione del fascicolo clinico del paziente, comprensivo di anamnesi, foto e referti, rappresenta un trasferimento di dati biometrici e sanitari che deve essere gestito con il massimo rigore.
2. La sfida dell’anonimato e la normativa UE
Per un giurista o un compliance officer, il diritto all’anonimato online è un tema sfuggente. Il GDPR introduce il concetto di pseudonimizzazione come misura di sicurezza, ma chiarisce che il dato pseudonimizzato rimane dato personale se può essere ricondotto, anche indirettamente, a un individuo (Considerando 26). L’anonimizzazione vera, che rende il dato irrevocabilmente non identificabile, non rientra nel perimetro di applicazione del GDPR.
L’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea hanno costantemente ribadito che la continua evoluzione delle tecniche di profiling e data mining rende la vera anonimizzazione un obiettivo tecnico arduo. La responsabilità del titolare del trattamento, pertanto, è massima: deve dimostrare non solo che le misure di sicurezza sono adeguate (Art. 32), ma che la base giuridica per il trattamento è sempre solida, specialmente per i trasferimenti internazionali (Capo V del GDPR).
3. Caso studio: il turismo transnazionale e i dati sensibili
Quando un paziente italiano si rivolge a una clinica in Turchia (Paese che non beneficia di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea), il trasferimento dei dati sensibili non può avvenire sulla base delle clausole contrattuali standard (SCCs) senza un’analisi di impatto (Transfer Impact Assessment – TIA) che valuti la normativa locale del Paese terzo, come stabilito dalla sentenza Schrems II della CGUE.
In questo contesto, la clinica estera opera come Titolare del Trattamento. L’eccellenza in termini di compliance richiede che il soggetto dimostri la massima diligenza e adotti misure di sicurezza tecnica e organizzativa estreme. A tal riguardo, cliniche di fama internazionale, come quella dal Dr. Serkan Aygin, implementano protocolli che garantiscono che l’invio dei dati (inclusa la documentazione medica) avvenga tramite canali cifrati, con limitazione dell’accesso al solo personale medico strettamente necessario e previa acquisizione del consenso esplicito, specifico e revocabile del paziente.
4. I diritti del cittadino
Per il cittadino, la tutela si concretizza attraverso l’esercizio dei diritti fondamentali sanciti dagli Articoli da 15 a 22 del GDPR. Questi diritti costituiscono gli strumenti di autodeterminazione informativa:
1. Diritto di Accesso (Art. 15): Il diritto di sapere se e come i propri dati sono trattati, e di ottenerne copia. 2. Diritto di Rettifica (Art. 16): Essenziale nel settore sanitario, dove l’accuratezza del dato clinico è vitale.
3. Diritto alla Cancellazione (Diritto all’Oblio – Art. 17): ad esempio, per i pazienti che hanno concluso il trattamento e desiderano limitare la permanenza del loro fascicolo medico nei sistemi informativi.
4. Diritto alla Portabilità dei Dati (Art. 20): Permette di spostare il proprio set di dati da un Titolare all’altro, aumentando la libertà di scelta e concorrenza.
5. Conclusioni
La digitalizzazione, pur portando enormi vantaggi economici, impone una vigilanza costante sul diritto fondamentale alla riservatezza e all’anonimato
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