Come l’imputato può provare il diritto di cronaca in materia di diffamazione a mezzo stampa? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.
Indice
1. La questione: mancato riconoscimento della causa di giustificazione del diritto di cronaca
La Corte di Appello di Reggio Calabria confermava una decisione emessa nel primo grado di giudizio, dichiarativa della responsabilità penale e civile dell’imputato per il delitto di cui all’art. 595 commi 2 e 3 cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione l’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva il mancato riconoscimento della causa di giustificazione del diritto di cronaca. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in tema di diffamazione a mezzo stampa, che l’imputato che invochi il diritto di cronaca ha l’onere, in primo luogo, di provare la verità della notizia riportata (Sez. 5, n. 10964 del 11/01/2013) perché, in difetto della corrispondenza tra fatti narrati e fatti realmente accaduti, è in radice da escludersi l’operatività della causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen. (ex multis, Sez. U n. 4950 del 26/03/1983).
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3. Conclusioni: in tema di diffamazione a mezzo stampa, spetta all’imputato provare la verità della notizia per invocare il diritto di cronaca
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito come l’imputato può provare il diritto di cronaca in materia di diffamazione a mezzo stampa.
Si afferma difatti in questa pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, in caso di diffamazione a mezzo stampa, l’imputato deve dimostrare la verità della notizia per avvalersi del diritto di cronaca.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si voglia chiedere l’applicazione di questa esimente.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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