Delitto tentato

sentenza 12/07/07
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La circostanza aggravante di cui all’art. 7 legge 575/1965 deve applicarsi anche alle ipotesi di delitto tentato.
Il p.m. ha il potere, nel giudizio abbreviato, successivamente ad una integrazione probatoria operata, alternativamente, o ai sensi dell’art. 438 co. 5 o dell’art. 441 co. 5 c.p.p., di modificare l’imputazione utilizzando le prove già in atti e dunque senza alcun vincolo di “dipendenza funzionale” rispetto alle menzionate integrazioni istruttorie.
 
1)     Applicabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 7 legge 575/1965 alle ipotesi di delitto tentato
Il giudicante, dopo aver analizzato le due contrastanti pronunce della Suprema Corte sulla questione di diritto menzionata (Cass. Sez. II, 15 marzo 1985, tesi negativa; Cass. 17 febbraio 2000, n. 809 tesi positiva in ordine all’applicazione “estensiva”), ha optato per l’orientamento giurisprudenziale più recente (ritenendo pertanto applicabile la detta circostanza aggravante ad effetto speciale anche alle ipotesi di delitto tentato) sulla base di una analitica ricostruzione ermeneutica della norma in questione che, partendo dalla dimostrazione della non univocità del dato letterale della medesima, ha valorizzato – in puntuale applicazione delle regole esegetiche dettate dall’art. 12 preleggi – la effettiva intentio legis ad essa sottesa, ricostruita attraverso una accurata disamina dei lavori preparatori;  
 
2)     Modificazione dell’imputazione nel rito abbreviato a seguito di integrazioni probatorie d’ufficio: sussistenza o meno di un nesso di funzionalità tra l’integrazione probatoria e la nuova contestazione (art. 441 co. 5)
Il giudicante, in una materia sostanzialmente inesplorata dalla giurisprudenza della Corte di Legittimità (a parte un obiter dictum di contenuto analogo rinvenibile nella sentenza Cass. 9 giugno 2005, n. 23466), ha ritenuto la possibilità per il p.m., nell’ambito di procedimento con rito abbreviato e successivamente ad una integrazione probatoria disposta dal giudice ex art. 441 co. 5 c.p.p., di modificare l’imputazione utilizzando dati probatori già acquisiti al fascicolo prima delle disposte integrazioni officiose e, dunque, senza alcun vincolo di “dipendenza funzionale” rispetto a queste ultime.
A tale risultato interpretativo il Tribunale è giunto tanto ed in primo luogo sulla base di argomentazioni di tipo letterale, quanto attraverso la evidenziazione di dati di coerenza sistematica rinvenibili nel nuovo assetto normativo del “giudizio abbreviato” delineato dalla novella 16 dicembre 1999, n. 499 (c.d. “legge *******”).
 
 


                                      TRIBUNALE DI Marsala             
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice per le indagini preliminari dott. ************* ha pronunziato in Camera di Consiglio la seguente
 
SENTENZA
 
 
…Omissis…
 
Vanno poi operate alcune considerazioni in diritto alle quali questo giudice si è attenuto nella decisione in ordine alla fattispecie delittuosa oggetto del presente procedimento.
Com’è noto, il fondamento politico-criminale della punibilità del tentativo è costituito dalla esigenza di prevenire la esposizione a pericolo dei beni giuridicamente protetti (teoria c.d. oggettiva).
Sotto tale profilo, ossia dal punto di vista della incidenza sugli interessi penalmente tutelati, consumazione e tentativo riflettono rispettivamente la lesione effettiva e la lesione potenziale del bene oggetto di protezione: ed è il minore grado di aggressione al bene che giustifica, nella logica di un diritto penale del fatto, la minore severità del trattamento penale del tentativo.
Considerato dal punto di vista strutturale, il tentativo è al contrario un delitto perfetto perché rappresenta tutti gli elementi necessari per l’esistenza di un reato (fatto tipico, antigiuridicità, colpevolezza) sicchè, sul piano normativo, il delitto tentato costituisce un titolo autonomo di reato, caratterizzato da un profilo offensivo ad esso proprio, pur conservando lo stesso nomen juris della figura delittuosa (consumata) cui di volta in volta si riferisce.
In questo senso, la configurazione del tentativo come illecito autonomo nasce dall’incontro e combinazione di due norme: la norma incriminatrice di parte speciale, che eleva a reato un determinato fatto e l’art. 56 c.p. che, disciplinando i requisiti del tentativo punibile, svolge una funzione estensiva perché consente appunto, di reprimere penalmente fatti che non pervengono alla soglia della consumazione.
La ricostruzione della struttura oggettiva del tentativo, così come delineata dall’art. 56 c.p., poggia tutta sulla determinazione del significato da attribuire all’espressione “atti idonei diretti in modo non equivoco alla commissione di un delitto”.
I due requisiti dell’idoneità e della direzione non equivoca (o univocità) degli atti, vanno, per esigenze analitiche, esaminati separatamente.
Il primo dei requisiti menzionati, normativamente indirizzato alla qualificazione degli atti, e non, come nel codice previgente, a quella del mezzo utilizzato, ha certamente una connotazione oggettiva, anche se non sempre, specie in passato, si è assistito negli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza ad una piena convergenza sul suo contenuto.
Si concorda oggi nel ritenere, tanto in dottrina che in giurisprudenza, superata la prospettiva dogmatica volta alla identificazione tout court del requisito in questione con quello di efficienza causale, che il parametro di accertamento dell’idoneità consiste in un giudizio ex ante e in concreto (criterio della c.d. prognosi postuma): il giudice, cioè, collocandosi idealmente nella stessa posizione dell’agente all’inizio dell’attività criminosa, deve accertare – alla stregua di una valutazione operata in base a conoscenze dell’uomo medio, eventualmente arricchite delle maggiori conoscenze dell’agente concreto – se gli atti erano in grado, tenuto conto delle concrete circostanze del caso, e secondo una connotazione propria del giudizio di “probabilità” più che di quello di mera “non impossibilità”, di sfociare nella commissione del reato (cfr. in tal senso: Cass. penale, sez. I, 2 ottobre 1997, n. 1365, fattispecie in cui il tentativo di omicidio è stato ravvisato – con motivazione ritenuta dalla S.C. immune da censura – in considerazione della potenza dell’arma usata, dello sparo quasi a bruciapelo e della direzione del colpo verso la parte vitale; cfr. pure Cass. sez. V, 13 maggio 1998, n. 9365; Cass. 1 ottobre 1981; propende, invece, per un giudizio ex ante formulato “in astratto” Cass., 22 febbraio 1980).
Quanto al requisito della univocità degli atti va evidenziato come lo stesso sia ormai valutato, tanto dalla dottrina che dalla giurisprudenza prevalenti, – operando una mediazione tra la concezione c.d. soggettiva, volta ad individuarvi l’esigenza, ispirata al c.d criterio di prova, che in sede processuale fosse raggiunta la prova del proposito criminoso, desumibile, oltre che dall’atto in sé considerato anche aliunde, e la concezione c.d. oggettiva, in essa ravvisante una caratteristica oggettiva della condotta che, in base al c.d criterio di essenza, apparirebbe in sé idonea a rappresentare il proposito criminoso dell’agente – siano ormai orientate a valutare tale requisito, tenendo in considerazione sia il c.d. criterio di essenza che il c.d criterio di prova, come caratteristica oggettiva dell’azione senza però con ciò escludere che la prova del fine delittuoso possa essere desunta in qualsiasi modo, facendo applicazione dei consueti canoni probatori in tema di elemento soggettivo del reato (cfr. per tutte: Cass. penale, sez. I, 22 ottobre 1991; Cass. pen. Sez. I, 30 aprile 1988, n. 5252).
Se indubbiamente le peculiarità strutturali del tentativo emergono soprattutto sul piano dell’elemento oggettivo del reato, tendendosi, quanto all’elemento soggettivo, ad equiparare il dolo del tentativo al dolo della consumazione, va tuttavia osservato come di recente, dottrina e giurisprudenza prevalenti, abbiano concordemente escluso la compatibilità tra delitto tentato e dolo eventuale dal momento che non può ritenersi “diretta in modo non equivoco” alla commissione di un delitto la volontà di chi, perseguendo intenzionalmente un fine diverso, si rappresenti soltanto come possibile il verificarsi di una conseguenza accessoria costituente reato (cfr. per tutte: Cass. pen. Sez. I, 27 gennaio 1996, n. 832; Cass. pen. Sez. I, 14 gennaio 2000, n. 385).
Al contrario, è stata affermata la compatibilità del delitto tentato, oltre che colo dolo diretto, anche col dolo alternativo, poiché la sostanziale equivalenza dell’uno e dell’altro evento, che l’agente si rappresenta indifferentemente, entrambi come eziologicamente collegabili alla sua condotta e alla sua cosciente volontà, comporta che questa forma di dolo è diretta, atteso che ciascuno degli eventi è ugualmente voluto dal reo (cfr. per tutte: Cass. pen. Sez. I, 14 gennaio 2000, n. 385).               
E’ poi appena il caso di ricordare come, in base alla costante ricostruzione ermeneutica della Suprema Corte, si ha dolo diretto, in cui è prevalente l’aspetto della c.d. rappresentazione, allorché l’evento non costituisca l’obiettivo della condotta ma l’agente lo preveda e lo accetti come risultato certo o altamente probabile di quella condotta (cfr. per tutte: Cass. sez. un. 12 aprile 1996, n. 3571), sia ha dolo eventuale allorquando l’agente accetti il rischio della verificazione dell’evento, visto, nella sua rappresentazione psichica, come una delle possibili conseguenza della condotta (cfr. per tutte: oltre a Cass. sez. un. Cit.; Cass. sez. I, 29 marzo 1996, n. 3277) e si ha, infine, dolo alternativo quando il soggetto agente prevede e vuole alternativamente, con scelta sostanzialmente equipollente, l’uno o l’altro evento e risponde per quello effettivamente realizzato (cfr. per tutte: Cass. sez. un. 25 marzo 1992, n. 3428).
Il delitto di estorsione si realizza in tutti i suoi elementi costitutivi nel momento e nel luogo in cui si verificano l’ingiusto profitto e il danno patrimoniale (anche se per alcuni attimi e sotto la percezione diretta delle forze dell’ordine debitamente appostate) (cfr. Cass. 15 gennaio 1990, n. 273).
La costrizione, che deve seguire alla violenza o minaccia, attiene all’evento del reato, mentre l’ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore evento, sicchè si ha solo tentativo nel caso in cui la violenza o la minaccia non raggiungono il risultato di costringere una persona al facere ingiunto (cfr. Cass. 18 novembre 2005, n. 44319).
Ai fini della configurabilità del reato, inoltre, sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, potendo questa essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purchè comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo. La connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l’elemento strutturale del delitto di estorsione vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell’agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l’ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, valutata come persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione del soggetto passivo (cfr. per tutte: Cass. 16 giugno 2004, n. 37526, Cass. 26 gennaio 1999, n. 3298).
Il reato di estorsione è inoltre a dolo generico, in quanto il procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno non rappresenta soltanto lo scopo in vista del quale il colpevole si determina al comportamento criminoso, ma un elemento della fattispecie oggettiva (cfr. Cass. 17 marzo 2004, n. 18380).
Colui che assume poi veste di intermediario tra gli estorsori e la vittima, anche se per incarico di quest’ultima, non risponde di concorso nel reato solo se agisce nell’esclusivo interesse della stessa vittima e per motivi di solidarietà umana, altrimenti la sua opera contribuisce alla pressione morale ed alla coazione psicologica nei confronti della vittima e quindi conferisce un suo apporto causativo all’evento (cfr. Cass. 16 febbraio 1995, n. 5845).
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante delle più persone riunite nell’estorsione, non è necessaria la simultanea presenza fisica di più persone nel luogo e nel momento della consumazione del delitto, ma è sufficiente che la condotta estorsiva venga posta in essere da una pluralità di soggetti agenti in concorso e che il carattere solidale dell’azione costrittiva sia percepito dal soggetto, il quale, cioè, si renda conto che più persone si sono coalizzate ai suoi danni (cfr. Cass. Sez. III 12 agosto 1987; Cass. 5 settembre 1984; Cass. Sez. I 5 agosto 1984).    
Ciò premesso, pare di poter affermare, alla luce dell’esame degli atti acquisiti nelle forme proprie del rito alternativo di cui agli artt. 438 e ss. c.p.p., che siano emersi sufficienti elementi di prova per l’affermazione delle penale responsabilità penale degli odierni imputati per i fatti ed essi rispettivamente ascritti in epigrafe, eccezion fatta per…………………..
…..omissis….
Orbene, ritiene questo giudice che tale ultimo dato valutativo (rifiuto dell’imputato di sottoporsi saggio fonico) costituisca argomento di prova decisivo (nel caso dell’imputazione di cui al capo a), a fortiori, anche per l’ulteriore grave elemento indiziario di cui si dirà di qui a poco) ad integrare il quadro di gravità indiziaria fin qui delineato per far ritenere nel complesso raggiunto un quadro di gravità, precisione e concordanza dei medesimi indizi, necessario nell’ottica della formulazione di un giudizio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.
E ciò tanto più ove si rifletta sul fatto che l’imputato ha mantenuto tale immotivato atteggiamento di diniego anche a fronte delle specifiche considerazioni operate dai periti in ordine al fatto che il saggio fonico appariva necessario, in ragione della “scarsa qualità del segnale acustico di confronto costituito dalle telefonate del ***”, al fine di giungere a risultati conclusivi dell’indagine tecnica connotati da un maggior grado di certezza scientifica.
Ed invero, sul punto, va rilevato come, in base alla costante giurisprudenza della Corte di Legittimità, si è affermato il principio secondo cui il rifiuto opposto dall’imputato ad una richiesta di accertamento non invasivo e non comportante atti di disposizione della propria sfera corporale, ai fini dello svolgimento di operazioni peritali, quando non sia motivato da ragioni esplicitate e giustificate, può essere liberamente apprezzato dal giudice quale elemento di prova valutabile ai fini della ricostruzione del fatto (anche in qualità di riscontro individualizzante nella chiamata di correità) (cfr. per tutte: Cass. 8 luglio 2004, n. 44624; Cass. 2 novembre 1998, n. 1472).
La Suprema Corte ha fissato tale principio analizzando una prospettazione difensiva di segno contrario, basata sulle argomentazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 9 luglio 1996, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 13 Cost., l’art. 224 c.p.p., comma 2, nella parte in cui consente che il giudice disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell’indagato o dell’imputato o di terzi, finalizzate all’esecuzione di una perizia, ed in particolare il prelievo ematico coattivo, senza determinare la tipologia delle misure esperibili e senza precisare i casi e i modi in cui esse possono essere adottate : ed invero il Supremo Collegio ha rilevato che la menzionata declaratoria di illegittimità costituzionale della citata norma procedurale rende effettivamente inutilizzabile il risultato di una prova conseguita in contrasto con il rispetto della libertà personale dell’imputato, ma che quando il rifiuto dell’interessato verta su mere attività esterne (nel caso analizzato si trattava di “un prelievo pilifero, ossia un’operazione per nulla invasiva, del tutto indolore e possibile senza interventi di estranei sul corpo” dell’interessato) lo stesso non può dirsi motivato da ragioni inerenti all’invasione della propria sfera corporale e quindi alla violazione della propria libertà personale ed, essendo allora sorretto esclusivamente da argomenti pretestuosi, può essere valutato dal giudice quale argomento di convincimento (cfr. per tutte: Cass. 8 luglio 2004, n. 44624; Cass. 2 novembre 1998, n. 1472).
Pare che i menzionati principi possano a fortiori applicarsi all’ipotesi oggetto del presente procedimento atteso che, da un lato, la sottoposizione ad un saggio fonico può senz’altro essere valutata come concernente una “mera attività esterna”, assolutamente non invasiva, indolore e non suscettibile di determinare interventi di estranei nella sfera di disponibilità del corpo dell’interessato e, come tale, ontologicamente inidonea a determinare una apprezzabile compressione della libertà personale del medesimo e che, d’altra parte, in mancanza di specifiche e adeguate motivazioni (l’imputato ha comunicato per il tramite del proprio c.t. l’intenzione di non sottoporsi   tout court al disposto saggio fonico) il rifiuto opposto dal *** al menzionato incombente debba ritenersi assolutamente pretestuoso ben potendo essere conseguentemente utilizzato quale argomento di prova a carico dell’imputato.
….omissis….      
 
 
Né può dubitarsi che la predetta condotta si sia connotata come in sé idonea a rappresentare il proposito criminoso dell’agente di costringere la persona offesa a consegnare la somma di denaro richiesta (criterio di essenza) – in particolare estrinsecandosi nella pratica di un’azione di minaccia telefonica reiterata contornata da ulteriori condotte di chiara portata intimidatoria (reiterata richiesta della somma di euro 10.000; prospettazione di danni estesi, oltre che all’attività commerciale, anche all’abitazione della persona offesa; disegno di croci sulle saracinesche d’ingresso; deposito di contenitore con liquido infiammabile) da apparire suscettibile, su un piano oggettivo, di incidere sulla capacità di autodeterminazione del soggetto passivo – ed inoltre di integrare, nei dettagli del suo manifestarsi così come prima descritti (criterio di prova) – condotta reiterata (le telefonate di minaccia hanno anche “indirizzato” la persona offesa verso soggetto designato dagli stessi estorsori quale “intermediario” della trattativa estorsiva; nei momenti cruciali della stessa sono stati osservati significativi contatti tra quest’ultimo e il ***) posta in essere consapevolmente nei confronti di soggetto che in base all’id quod plerumque accidit doveva trovarsi in uno stato di grande prostrazione psicologica e morale, in ragione delle pressanti e reiterate richieste estorsive ricevute col mezzo del telefono – , la univoca direzione della volontà dell’agente all’attuazione della condotta estorsiva indicata in imputazione.
Né dubbi possono sussistere in ordine alla sussistenza di dati sintomatici idonei a rappresentare l’emergere di un elemento soggettivo connotato secondo le forme, compatibili, a differenza del dolo eventuale, con la struttura oggettiva del delitto tentato, del dolo diretto o del dolo alternativo.
Ed invero le caratteristiche oggettive della condotta e delle sue conseguenze, già descritte per evidenziare l’esistenza del requisito dell’univocità, unitamente alla analizzata notevole valenza significativa degli ulteriori dati sintomatici prima evidenziati dall’esame della condotta di minaccia, appaiono sufficienti a dimostrare la direzione teleologica della volontà dell’agente verso la lesione del bene giuridicamente tutelato dalla norma incriminatrice, e pertanto idonea ad integrare l’elemento strutturale del reato di tentata estorsione.
Tutti i menzionati elementi conducono a ritenere con tranquillizzante certezza che l’agente concreto (*** ) potesse effettivamente rappresentarsi, come conseguenza certa o altamente probabile (dolo diretto) della propria azione, la consegna della somma di denaro (con ingiusto vantaggio proprio e dei propri correi e con corrispondente danno patrimoniale per il **) proprio come conseguenza della condotta minacciosa posta in essere, o potesse vedere quest’ultimo evento come alternativamente ipotizzabile in termini di alta probabilità (dolo alternativo) con quello rappresentato dalla mancata consegna per cause accidentali.
Né dubbi possono sussistere in ordina alla configurabilità, nel caso in questione, della circostanza aggravante delle più persone riunite nell’estorsione (combinato disposto artt. 629 co. 2 e 628 co. 3 c.p.) atteso che, sulla base degli elementi di prova fin qui analizzati, non solo è emersa, su un piano oggettivo, la partecipazione al delitto in questione di una pluralità di soggetti (tra cui gli odierni imputati), ma è altresì rimasta acclarata la chiara percezione da parte della persona offesa *** – il quale oltre a denunciare i rapporti intrattenuti con l’”intermediario” ** ha inoltre dichiarato di aver individuato almeno le voci di due diversi soggetti autori delle menzionate telefonate di contenuto estorsivo (cfr. verbale sit persona offesa in data 18.12.2004) – della circostanza del carattere solidale dell’azione costrittiva rendendosi effettivamente conto che più persone, nella circostanza in questione, si erano coalizzate ai suoi danni (cfr. verbale sit persona offesa in data 18.12.2004; ulteriori elementi di prova fin qui analizzati).
Resta da chiarire un aspetto del quadro probatorio oggetto d’analisi al fine di evidenziare che lo stesso, di cui si dirà tra poco, lungi dall’indebolire il quadro probatorio gravante sull’imputato ***, appare viceversa assolutamente ininfluente sullo stesso risultando pienamente compatibile con l’assunto accusatorio.
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Orbene, ritiene questo giudice che tale ultimo dato valutativo (rifiuto dell’imputato di sottoporsi saggio fonico) costituisca argomento di prova decisivo ad integrare il quadro di gravità indiziaria fin qui delineato per far ritenere nel complesso raggiunto un quadro di gravità, precisione e concordanza dei medesimi indizi, necessario nell’ottica della formulazione di un giudizio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.
E ciò tanto più ove si rifletta sul fatto che l’imputato ha mantenuto tale immotivato atteggiamento di diniego anche a fronte delle specifiche considerazioni operate dai periti in ordine al fatto che il saggio fonico appariva necessario, in ragione della “scarsa qualità del segnale acustico di confronto costituito dalle telefonate del ***”, al fine di giungere a risultati conclusivi dell’indagine tecnica connotati da un maggior grado di certezza scientifica.
Ed invero, sul punto, non possono che ribadirsi i principi elaborati dalla costante giurisprudenza della Corte di Legittimità, già richiamati in precedenza, in base ai quali il rifiuto opposto dall’imputato ad una richiesta di accertamento non invasivo e non comportante atti di disposizione della propria sfera corporale, ai fini dello svolgimento di operazioni peritali, quando non sia motivato da ragioni esplicitate e giustificate, può essere liberamente apprezzato dal giudice quale elemento di prova valutabile ai fini della ricostruzione del fatto (anche in qualità di riscontro individualizzante nella chiamata di correità) (cfr. per tutte: Cass. 8 luglio 2004, n. 44624; Cass. 2 novembre 1998, n. 1472), con l’ulteriore che gli stessi possano senza dubbio applicarsi all’ipotesi oggetto del presente procedimento atteso che, da un lato, la sottoposizione ad un saggio fonico può senz’altro essere valutata come concernente una “mera attività esterna”, assolutamente non invasiva, indolore e non suscettibile di determinare interventi di estranei nella sfera di disponibilità del corpo dell’interessato e, come tale, ontologicamente inidonea a determinare una apprezzabile compressione della libertà personale del medesimo e che, d’altra parte, in mancanza di specifiche e adeguate motivazioni (l’imputato ha comunicato per il tramite del proprio c.t. l’intenzione di non sottoporsi   tout court al disposto saggio fonico) il rifiuto opposto dal *** al menzionato incombente debba ritenersi assolutamente pretestuoso ben potendo essere conseguentemente utilizzato quale argomento di prova a carico dell’imputato.
Alla stregua di tali emergenze, pertanto, indubbio appare il coinvolgimento nella tentata estorsione in esame dell’imputato ***, resosi con certezza autore di una delle telefonate estorsive.
Non v’è dubbio che la descritta condotta debba essere considerata idonea, sulla base di un giudizio ex ante e in concreto (criterio della c.d. prognosi postuma), tenuto conto delle concrete circostanze del caso (la persona offesa si trovava, in base all’id quod plerumque accidit, in condizioni di inevitabile prostrazione psicologica e morale in ragione delle pressanti richieste estorsive ricevute, con minaccia, col mezzo del telefono), ad indurre la persona offesa, con buon margine di probabilità, a fronte della minaccia posta in atto, a consegnare la somma di denaro richiesta e che il mancato verificarsi di tale circostanza (consegna denaro che avrebbe designato il momento di consumazione del delitto di estorsione tentata indicato in imputazione) debba nel caso di specie ascriversi esclusivamente alla tempestività di intervento degli organi inquirenti, i quali già da tempo avevano attivato i propri sforzi investigativi a seguito della denuncia della persona offesa.
Né può dubitarsi che la predetta condotta si sia connotata come in sé idonea a rappresentare il proposito criminoso dell’agente di costringere la persona offesa a consegnare la somma di denaro richiesta (criterio di essenza) – in particolare estrinsecandosi nella pratica di un’azione di minaccia telefonica reiterata contornata da ulteriori condotte di chiara portata intimidatoria (reiterata richiesta della somma di euro 5.000; prospettazione di danni estesi, oltre che all’attività commerciale, anche all’abitazione della persona offesa; deposito di contenitore con liquido infiammabile) da apparire suscettibile, su un piano oggettivo, di incidere sulla capacità di autodeterminazione del soggetto passivo – ed inoltre di integrare, nei dettagli del suo manifestarsi così come prima descritti (criterio di prova) – condotta reiterata (le telefonate di minaccia hanno seguito un iter di crescente gravità del male prospettato giungendo anche alla prefigurazione intimidatoria di danni anche all’abitazione privata della persona offesa) posta in essere consapevolmente nei confronti di soggetto che in base all’id quod plerumque accidit doveva trovarsi in uno stato di grande prostrazione psicologica e morale, in ragione delle pressanti e reiterate richieste estorsive ricevute col mezzo del telefono – , la univoca direzione della volontà dell’agente all’attuazione della condotta estorsiva indicata in imputazione.
Né dubbi possono sussistere in ordine alla sussistenza di dati sintomatici idonei a rappresentare l’emergere di un elemento soggettivo connotato secondo le forme, compatibili, a differenza del dolo eventuale, con la struttura oggettiva del delitto tentato, del dolo diretto o del dolo alternativo.
Ed invero le caratteristiche oggettive della condotta e delle sue conseguenze, già descritte per evidenziare l’esistenza del requisito dell’univocità, unitamente alla analizzata notevole valenza significativa degli ulteriori dati sintomatici prima evidenziati dall’esame della condotta di minaccia, appaiono sufficienti a dimostrare la direzione teleologica della volontà dell’agente verso la lesione del bene giuridicamente tutelato dalla norma incriminatrice, e pertanto idonea ad integrare l’elemento strutturale del reato di tentata estorsione.
Tutti i menzionati elementi conducono a ritenere con tranquillizzante certezza che l’agente concreto (***) potesse effettivamente rappresentarsi, come conseguenza certa o altamente probabile (dolo diretto) della propria azione, la consegna della somma di denaro (con ingiusto vantaggio proprio e dei propri correi e con corrispondente danno patrimoniale per l’**) proprio come conseguenza della condotta minacciosa posta in essere, o potesse vedere quest’ultimo evento come alternativamente ipotizzabile in termini di alta probabilità (dolo alternativo) con quello rappresentato dalla mancata consegna per cause accidentali.
Né dubbi possono sussistere in ordina alla configurabilità, nel caso in questione, della circostanza aggravante delle più persone riunite nell’estorsione (combinato disposto artt. 629 co. 2 e 628 co. 3 c.p.) atteso che, sulla base degli elementi di prova fin qui analizzati, non solo è emersa, su un piano oggettivo, la partecipazione al delitto in questione di una pluralità di soggetti (tra cui l’odierno imputato *** ), ma è altresì rimasta acclarata la chiara percezione da parte della persona offesa ** della circostanza del carattere solidale dell’azione costrittiva rendendosi effettivamente conto che più persone, nella circostanza in questione, si erano coalizzate ai suoi danni
 
….omissis….      
 
 
 L’applicabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 7 legge 575 del 1965 alle ipotesi di delitto tentato.
La norma in questione prevede che “le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli …629… del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà…se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione” (comma 1).
Nella formulazione originaria la norma menzionata prevedeva un semplice “aumento” di pena (da risultare pertanto sottratto alla categoria delle c.d. “aggravanti ad effetto speciale”) unicamente per “i delitti preveduti negli articoli 378, 379, 416 e 435 del codice penale” e l’attuale formulazione si è cristallizzata in seguito a due interventi di modifica operati dal Legislatore dapprima con l’art. 18 della legge 13 settembre 1982 n. 646 (“disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423, 10 febbraio 1962 n. 57 e 31 maggio 1965 n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia”) – col quale l’aggravante “ordinaria” prima menzionata fu estesa anche ai delitti previsti negli articoli “336, 338, 353…416 bis, 424…575, 605, 610, 611, 612, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637 e 638 del codice penale” – e, successivamente, con l’art. 6 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (recante “provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’amministrazione” convertito, con modifiche, nella legge 12 luglio 1991 n. 203) con cui, oltre a prevedersi l’aumento di pena nei termini attualmente vigenti (“le pene…sono aumentate da un terzo alla metà”), così strutturandosi una circostanza aggravante “ad effetto speciale”, fu inoltre esteso l’ambito di applicazione della norma anche ai delitti “previsti dagli articoli…628…640 bis, 648 bis, 648 ter del codice penale”.  
In base alla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione la circostanza aggravante ad effetto speciale in questione deve trovare applicazione anche nel caso in cui taluno dei delitti indicati nella norma menzionata rimangano allo stadio di tentativo (cfr. Cass. 17 febbraio 2000, n. 809).
Sulla specifica questione, oltre a quello appena menzionato, è rinvenibile un unico, quanto risalente, precedente nella giurisprudenza di legittimità, con cui si era statuito che “l’analitica previsione normativa dei reati cui l’aggravante in parola è applicabile contempla esclusivamente la figura del reato consumato, senza possibilità di estensione al tentativo, che costituisce una figura autonoma di reato a se stante, caratterizzata da una propria oggettività e da una propria struttura” (cfr. Cass. Sez. II, 15 marzo 1985).
Nella sentenza n. 809 del 2000 la Suprema Corte ha affrontato di nuovo la questione interpretativa in parola reputando di non poter condividere la linea interpretativa adottata nella precedente sentenza atteso che – ferma restando “l’autonomia del tentativo rispetto al reato consumato…principio oramai consolidato in dottrina e in giurisprudenza” apparendo il “delitto tentato già un reato perfetto, presentando tutti gli elementi necessari e sufficienti per l’esistenza di un reato ed una condotta che ha già manifestato compiutamente tutta la propria carica di disvalore” – non deve ritenersi che “quando la legge richiama, per determinati effetti, la fattispecie, per così dire, principale, senza riferimento alla consumazione e/o al tentativo, la disposizione attenga sempre e soltanto al reato consumato” (cfr. Cass. 17 febbraio 2000, n. 809).
La Corte richiama un risalente precedente (sent. Sez. II del 6 maggio 1965, n. 636) in base al quale “pur essendo il reato tentato una figura criminosa autonoma, quando la legge faccia riferimento, senza alcuna distinzione o limitazione, all’ipotesi tipica, deve considerarsi in questa ricompresa la minore ipotesi del tentativo” e precisa che dall’angolo visuale degli interessi penalmente tutelati (c.d. bene giuridico protetto dalla norma penale) “consumazione e tentativo riflettono rispettivamente la lesione effettiva e la lesione potenziale dello stesso bene oggetto di protezione” e che inoltre “il dolo del tentativo è il dolo della consumazione così come si presentano identiche le modalità di esecuzione del delitto” (cfr. Cass. 17 febbraio 2000, n. 809).
La Corte puntualizza comunque che nell’ipotesi in cui il dato letterale si limiti ad evocare tout court il delitto senza alcun riferimento alla consumazione o al tentativo non possa adottarsi una linea interpretativa univoca e generalizzata dovendosi semmai in ciascun caso “collaudare…l’interpretazione della norma, ricercando di volta in volta l’intenzione del legislatore, identificandone la ‘ratio’ onde stabilire se in essa sia compresa o meno l’ipotesi del tentativo” (cfr. Cass. 17 febbraio 2000, n. 809).             
Proprio “nell’ottica della necessità di indagare caso per caso l’intenzione del legislatore e di individuare la ‘ratio’ della norma, vien fatto di osservare” prosegue il Giudice di Legittimità “che questa nel caso in esame è di facile individuazione” trovando ragione l’inasprimento di pena previsto dalla norma in esame “nell’avvertita necessità di contrastare in maniera decisiva, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, il reprimendo atteggiamento di coloro che, colpiti da provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione, non indugiano a commettere reati di particolare natura (tra i quali quello di estorsione)” e che dovendosi “un siffatto atteggiamento…riscontra(re) indiscutibilmente anche nel tentativo di tali delitti…la ‘ratio’ della norma induce a ritenere che l’aggravante riguardi anche il tentativo, restando in tal modo salvo il principio di legalità”  (cfr. Cass. 17 febbraio 2000, n. 809).
D’altra parte la predetta esegesi sarebbe “conforme al principio generale di diritto per il quale ineriscono al tentativo tutte le circostanze che, come quella di cui si discute, attenendo ad una particolare qualificazione dell’agente, riguardano elementi preesistenti o concomitanti all’esecuzione del reato” per cui “conclusivamente, deve ritenersi che la circostanza aggravante prevista dall’art. 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575 per i reati in detta disposizione contemplati è configurabile anche nel caso di reato rimasto allo stadio di tentativo” (cfr. Cass. 17 febbraio 2000, n. 809).
Non v’è dubbio che tale opzione ermeneutica del Supremo Collegio debba ritenersi preferibile a quella più risalente elaborata dalla stessa Corte di Legittimità attesa la sua maggiore rispondenza ai corretti criteri di interpretazione della norma penale rinvenibili nel nostro ordinamento giuridico agli artt. 12 e 14 delle “disposizioni sulla legge in generale”.
L’interpretazione estensiva costituisce il risultato di una operazione logica volta ad individuare, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 12 e 14 delle preleggi (il secondo dei quali contiene unicamente il divieto dell’interpretazione analogica in materia penale e di “leggi eccezionali”), il reale significato e la portata effettiva di una disposizione di legge, per determinarne l’ambito di operatività anche oltre il limite apparente segnato dalla sua formulazione testuale, quando le espressioni adoperate possono essere intese in varie accezioni o appaiono comunque inadeguate ad esprimere la volontà del legislatore in relazione alla “ratio” della norma (minus dixit quam voluit).
Per concorde opinione della dottrina e della giurisprudenza, anche in presenza di disposizioni penali o eccezionali l’interprete è tenuto a ricercare, pur senza superarlo arbitrariamente, l’esatto valore semantico della formula legislativa al fine di stabilire se la regula juris debba essere “estesa” (o, più esattamente, dichiarata applicabile), secondo l’intenzione del legislatore, a casi che pur non risultando espressamente considerati nel testo della norma, debbono ritenersi in esso implicitamente compresi e disciplinati.
In tal modo, come ha rilevato autorevole dottrina, l’interpretazione estensiva “nulla aggiunge al contenuto ed alla portata di della norma giuridica, limitandosi ad esplicitare ciò che in essa è implicito” e la massima “ubi lex voluit dixit ubi non dixit noluit” vale per escludere dal sistema penale l’interpretazione analogica – fondata sul principio della “similitudine di rapporti” – e non già quella estensiva che si fonda su un principio di “necessità logica” (una siffatta ricostruzione è rinvenibile in Cass. Sez. un. Civili 9 marzo 1990, n. 1919, Cass. 26 agosto 2005, n. 17396; in materia penale se ne trova sistematica applicazione, oltre che nella sentenza prima citata, anche in Cass. 15 febbraio 2003; Cass. Sez. V 8 febbraio 2000; Cass. 9 luglio 1996 n. 8699; Cass. Sez. V 2 aprile 1986; Cass. Sez. V 8 gennaio 1980).  
D’altra parte l’art. 14 delle preleggi si limita soltanto a disporre – come già evidenziato in precedenza – che le leggi penali e quelle eccezionali, o che derogano ad altre leggi, non sono suscettibili di interpretazione analogica supponendo che i criteri ermeneutici siano già conosciuti dall’interprete perché enunciati nel precedente articolo 12.
Di siffatta ricostruzione danno certezza gli stessi lavori preparatori dell’art. 14, là dove la relazione del Guardasigilli (n. 4) lascia comprendere inequivocabilmente che i concetti di interpretazione analogica ed estensiva sono già stati acquisiti cognitivamente in una norma precedente: “poiché la norma (inizialmente art. 4 ed oggi art. 12) non riguarda l’interpretazione estensiva ho ritenuto più appropriato chiarire che le leggi formanti eccezioni a regole generali non si applicano anziché non si estendono, e sempre al fine di ottenere maggiore chiarezza, ho sostituito considerati ad espressi, potendo quest’ultima parola far pensare che si debba aver riguardo solamente ai casi menzionati espressamente”.
La relazione al re, parimenti, (n. 4) dà la certezza che il concetto di interpretazione analogica sia stato anch’esso acquisito al codice: “d’altro canto le leggi che restringono il contenuto e l’esercizio dei diritti subiettivi sono necessariamente leggi eccezionali, in quanto si contrappongono alle leggi generali che determinano il contenuto e l’esercizio dei diritti, e quindi non possono applicarsi analogicamente, secondo il principio già enunciato nell’art. 4”.
Consegue pertanto che la norma che indica quali siano le regole ermeneutiche a disposizione dell’interprete vada individuata nell’art. 12 delle preleggi.
La relazione della commissione parlamentare, a sua volta, (pag. 728) che seguì quella della commissione reale, fu ancora più puntuale in tema d’ermeneutica legislativa, perché pose in evidenza la differenza tra il primo ed il secondo comma dell’art. 12 evidenziando il senso relativamente costrittivo del primo precetto, rispetto alla maggiore discrezionalità che il secondo accordava al giudice per i casi non disciplinati: “la prima norma guida e frena l’interpretazione, stabilendo ciò che deve farsi in base alla lettera della legge e all’intenzione del legislatore, l’altra dà, invece, una certa libertà all’interprete”.
“La commissione, pertanto…non ha creduto che si possa precisare, come qualche commissario avrebbe voluto, cosa debba prevalere nell’interpretazione di una norma nel caso di contrasto tra la lettera e lo spirito di essa, ed ha ritenuto che la soluzione della questione debba essere lasciata alla dottrina” mentre solo se il magistrato riconosce che nella formulazione di una legge vi è un errore “non può dare prevalenza allo spirito della disposizione”.
Risulta confermato, quindi, dall’autorità stessa del legislatore, che quel che deve prevalere in caso di norma incerta o lacunosa è la ratio legis , considerata secondo lo spirito che anima il provvedimento legislativo, “il dictamen praticum che con esso si vuole conseguire, la disciplina che si vuole introdurre in vista di un ampliamento della sfera dei diritti dei cittadini ovvero della restrizione di questi in funzione di un maggior bene comune” (cfr. in materia le illuminanti quanto dotte sentenze della Suprema Corte del 25 ottobre 1989, n. 4373 e del 24 luglio 1990 n. 7494).
Ciò posto, non può che evidenziarsi, come effettivamente la norma in questione (art. 7 legge 575/1965), così come autorevolmente evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema Corte cui questo giudice ha ritenuto in questa sede di dover aderire, non possa valutarsi come avente “contenuto univoco” sul piano dell’esegesi letterale, apparendo conseguentemente necessario, in base ai principi fin qui esposti, ricercare con estrema attenzione l’effettiva intenzione del Legislatore per giungere ad una sua corretta applicazione.
Tale conclusione appare indubitabile ove si rifletta già sugli argomenti di tipo sistematico brillantemente evidenziati dalla Suprema Corte – come già evidenziato sopra: assimilazione di delitto tentato e consumato dall’angolo visuale del bene giuridico protetto (di cui il primo realizza la lesione potenziale ed il secondo quella effettiva); equiparazione delle due strutture di reato sotto il profilo dell’elemento soggettivo; assimilazione delle stesse figure sotto il profilo delle circostanze “preesistenti” all’azione (perché afferenti ad una determinata qualità soggettiva dell’agente) (cfr. Cass. 17 febbraio 2000, n. 809) – che pure devono in questa sede condividersi integralmente (pur con le puntualizzazioni imposte, in ordine alla incompatibilità del dolo eventuale con la struttura del delitto tentato, dalla citata giurisprudenza della Suprema Corte; cfr. per tutte: Cass. pen. Sez. I, 27 gennaio 1996, n. 832; Cass. pen. Sez. I, 14 gennaio 2000, n. 385).
Ma, soprattutto, la menzionata ricostruzione ermeneutica, appare indiscutibile ove si rifletta innanzitutto sull’analisi del puro dato letterale. 
Sotto tale angolo visuale, certamente prioritario nell’ottica di una corretta esegesi della norma, va evidenziata la non univocità dell’espressione “le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli …629… del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà…” atteso che proprio a quelle stesse pene rimanda la norma generale concernente il delitto tentato ai fini di delineare, con apposite diminuzioni rispetto alle stesse, l’ambito edittale di volta in volta riferibile a ciascuna ipotesi delittuosa “tentata” (art. 56 co. 2 c.p.: “Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni se la pena stabilita è l’ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto diminuita da un terzo a due terzi”).
Va inoltre rilevato, pure sul piano della esegesi letterale, che il nomen juris “delitti” nel menzionato contesto normativo non può ritenersi univocamente significativo del riferimento certo al solo “delitto consumato”.
Va infatti a tal proposito evidenziato come in tutta la sistematica codicistica del nostro ordinamento penale, sostanziale e processuale, – con l’unica eccezione dell’art. 56 c.p. nel cui contesto al nomen juris “delitto” è tout court contrapposto quello di “delitto tentato” – allorché il Legislatore ha voluto estendere determinati effetti giuridici tanto alla fattispecie del delitto consumato che a quella del delitto tentato si è spesso preoccupato di utilizzare l’univoca formula “delitto, consumato o tentato”, (e non altra connotata dalla contrapposizione dei termini “delitto” e “delitto tentato”) evidentemente perchè ben conscio che il mero riferimento al termine “delitto” (in mancanza della specificazione “consumato”) non sarebbe stato idoneo a richiamare con certezza la sola ipotesi del “delitto consumato” (sul punto può analizzarsi la formulazione degli articoli 157 c.p., 158 c.p., 211 bis c.p., 230 disp. att. c.p.p., 4 c.p.p., 33 bis c.p.p., 51 c.p.p., 278 c.p.p., 280 c.p.p., 343 c.p.p., 380 c.p.p., 381 c.p.p., 407 c.p.p.).
E tale esegesi trova conferma nella stessa sistematica codicistica ove solo si osservi come, in base alla costante giurisprudenza di legittimità rinvenibile in materia, appare indiscusso che il nomen juris “delitto/i” ricorrente in un gran numero di norme – alcune statuenti anche l’applicazione di effetti giuridici negativi – sia riferibile tanto alle ipotesi di “delitto consumato” che a quelle di “delitto tentato” (cfr. in particolare la formulazione degli articoli art. 17 c.p., 19 c.p., 24 c.p., 31 c.p., 32 bis c.p., 32 quater c.p., 36 c.p., 39 c.p., 61 c.p., 99 c.p., 112 c.p., 168 c.p., 177 c.p., 322 ter c.p., 378 c.p., 266 c.p.p., 274 c.p.p., 280 c.p.p., 287 c.p.p., 303 c.p.p. e la giurisprudenza di legittimità rinvenibile in materia).
Va da sé allora che, in applicazione dei rigorosi criteri ermeneutici prima menzionati, a fronte della “non univocità” del dato letterale della norma oggetto di esame (“le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli …629… del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà…”), debba legittimamente ricercarsi l’effettiva ratio legis – chiaramente rinvenibile nei lavori preparatori della legge n. 575/1965 e nei successivi provvedimenti legislativi di modifica – dovendo individuarsi la stessa proprio nelle esigenze di “rafforzata difesa sociale” da apprestare nei confronti di una serie di delitti e contravvenzioni di particolare natura, in quanto costituenti all’evidenza tipici “strumenti” utilizzati della c.d. “criminalità organizzata” per diffondere e radicare il proprio potere sul territorio.
Ed una tale rafforzata esigenza di tutela del fondamentale bene giuridico dell’”ordine pubblico e della sicurezza pubblica” (titolo V del libro II del codice penale cui sono non a caso riconducibili i delitti di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p. costituenti il “nucleo di riferimento” della circostanza aggravante prevista dalla norma oggetto di esame) minacciato dal “dilagare del crimine organizzato” appare talmente rilevante nell’ispirare nel caso in questione la c.d. “intenzione del Legislatore” dall’indurre lo stesso alla previsione di un aumento della pena edittale (oltre il consueto limite di un terzo dopo la novella del 1991) per taluni reati (proprio per il loro evidente nesso di strumentalità con la diffusione del c.d. “crimine organizzato”) a prescindere dal fatto che il soggetto che in concreto li commetta possa ritenersi penalmente perseguibile per la sua effettiva appartenenza alle forme organizzative in cui si esplica la stessa criminalità organizzata (classiche ipotesi di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p.).
Nella menzionata prospettiva infatti il Legislatore ritiene sufficiente che l’agente rivesta la specifica qualifica soggettiva , – in quanto costituente particolare indice sintomatico della sua pericolosità-  rappresentata dall’essere stato “sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione …e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione”.
Non possono pertanto sul punto che condividersi le conclusioni operate dalla Suprema Corte nella citata sentenza del 2000, dovendo inevitabilmente concludersi che una volta definita nei termini sopra esposti la ratio legis della normativa in questione (rafforzata tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica avverso il dilagare del c.d. “crimine organizzato” fino a penalizzare, in varie forme, le manifestazioni “sintomatiche” della sua esplicazione; correlativa compressione dei diritti individuali nell’ottica della fondamentale salvaguardia del bene comune) deve con certezza escludersi che nella menzionata previsione della circostanza aggravante in parola non rientrino anche le ipotesi di “delitto tentato” attesa la loro idoneità – nella menzionata ottica di “rafforzata tutela sociale” – a costituire un concreto pericolo per il bene giuridico protetto (ordine e sicurezza pubblica).  
La menzionata “intentio legis”, nei termini appena indicati, della legge 575/65 e dei successivi interventi legislativi di modifica è d’altra parte, innanzitutto, rinvenibile nelle definizioni contenute nelle rispettive epigrafi generali che ne hanno sancito il varo legislativo (legge 31 maggio 1965 n. 575 recante “Disposizioni contro la mafia”; legge 13 settembre 1982 n. 646 “disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423, 10 febbraio 1962 n. 57 e 31 maggio 1965 n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia”; D.L. 13 maggio 1991, n. 152 “provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’amministrazione” convertito, con modifiche, nella legge 12 luglio 1991 n. 203).
La stessa “ratio legis”, nei contenuti testè delineati, è inoltre chiaramente rinvenibile nei lavori preparatori della legge 575/1965 e dei successivi interventi legislativi di modifica.
Quanto alla legge 575/1965 vanno evidenziati gli aspetti salienti della discussione svoltasi presso le “Commissioni riunite Interni (II) e Giustizia (IV)” della Camera dei Deputati (cui il disegno di legge era stato trasmesso in data 21 maggio 1965 “in sede legislativa” dopo l’approvazione del Senato in data 11 febbraio 1965) nella definitiva seduta del 25 maggio 1965, conclusasi con l’approvazione del testo di legge a larghissima maggioranza (47 voti favorevoli e 2 contrari) (cfr. resoconto stenografico della relativa seduta).
Notevole importanza in tale contesto deve riconoscersi alle valutazioni del Presidente in ordine all’esistenza “di una commissione che sta discutendo da anni il problema della mafia” (n.d.r. Commissione parlamentare d’inchiesta sulla mafia, istituita nel dicembre 1962 con la legge n. 1720), al fatto che il provvedimento di legge era stato “presentato dal Governo al Senato il 19 settembre 1963…orma quasi due anni addietro”, alla necessità di rapportarsi adeguatamente col problema costituito dalla “caratteristica tipica del processo ‘mafioso’ che è l’assoluzione per insufficienza di prove” e di superare i dubbi di costituzionalità avanzati da alcuni parlamentari in ordine al disegno di legge per “mettere in mano alla magistratura un mezzo di lavoro e di difesa” e di sottolineare “la gravità e l’urgenza di questo nostro compito” (cfr. resoconto stenografico della relativa seduta, pagg. 9 e ss.).
Del pari significative sono state le concordi valutazioni dei due relatori delle “Commissioni riunite” in ordine alle “ragioni di carattere generale per cui tutti convengono di dover chiedere alle Commissioni riunite l’approvazione del documento sic et simpliciter , perché è un fatto politico che serve a dimostrare che gli organi dello Stato italiano sono i primi a sconfessare questo grave fenomeno” (cfr. resoconto stenografico della relativa seduta, pagg. 13 e ss.).
Assai rilevanti, con specifico riferimento alla norma in questione (art. 7 legge 575/1965), sono poi le osservazioni di uno dei componenti delle predette Commissioni riunite in ordine al fatto che comunque tali norme tengano in debito conto anche i diritti dell’imputato garantiti dall’art. 27 della Costituzione rilevandosi che “quando si passa alle norme che…riguardano la libertà personale, la legge si premura di collocare premesse obiettive, che stabiliscano un dato di base sul quale poi in relazione al maggior allarme sociale la pena sia portata a un determinato livello” con la precisazione che “…l’articolo 6, l’articolo 7 e l’articolo 9…sono tutte accompagnate da una definizione già data, ossia che si tratti di persona già sottoposta a provvedimento definitivo, a definitiva misura di prevenzione” (cfr. resoconto stenografico della relativa seduta, pagg. 11 e ss.).
Lo stesso componente conclude significativamente nel senso di ritenere che il disegno di legge in esame “che indubbiamente deve far fronte a pesanti necessità che non possono essere procrastinate nella loro considerazione e nel porre lo strumento di legge adatto per la difesa della nostra vita sociale, non sia sprovvisto degli elementi attinenti alla prova, degli elementi obiettivi dai quali poi la misura della sanzione prende il grado, prende il peso voluto e richiesto dall’allarme sociale (cfr. resoconto stenografico della relativa seduta, pagg. 11 e ss.).
Quanto alla legge 646/1982 – varata il 13 settembre 1982 nel clima di grande allarme sociale destato dall’omicidio in Palermo, in data 3 settembre 1982, del generale ************, Prefetto di Palermo – vanno evidenziati gli aspetti salienti della discussione svoltasi presso le “Commissioni riunite Interni (II) e Giustizia (IV)” della Camera dei Deputati (cui il disegno di legge – presentato il 31 marzo 1980 su iniziativa parlamentare – era stato trasmesso in data 4 febbraio 1982 “in sede legislativa” dopo l’approvazione del Senato) nella definitiva seduta del 7 settembre 1982, conclusasi con l’approvazione del testo di legge a larghissima maggioranza (57 voti favorevoli e 3 contrari) (cfr. resoconto stenografico della relativa seduta).
In questa sede i relatori hanno ribadito la necessità (“in una situazione particolare come quella che stiamo vivendo”) di modificare e migliorare gli strumenti di contrasto al fenomeno della c.d. criminalizzata presenti nel nostro sistema giuridico ed in tale contesto la convergenza delle opinioni di tutti i componenti della Commissioni riunite, in ordine alla modifica apportata alla norma oggetto di esame (art. 7 legge 575/1965) dalla novella (art. 18 della legge 13 settembre 1982 n. 646), è stata attestata dalla mancata presentazione di qualsivoglia emendamento rispetto al testo originario del disegno di legge (cfr. resoconto stenografico della relativa seduta, pagg. 55 e ss.; 78 e ss.).
Analoghe considerazioni vanno poi svolte con riferimento alle modifiche apportate alla norma oggetto di esame dall’art. 6 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modifiche, nella legge 12 luglio 1991 n. 203, atteso che, da un lato, le modifiche in sede di “conversione” non hanno riguardato in alcun modo la norma menzionata e che inoltre nella seduta conclusiva tenutasi presso la Camera dei Deputati in data 10 luglio 1991 – alla quale il testo di legge, elaborato su iniziativa governativa, era giunto dopo l’approvazione al Senato in data 20 giugno 1991 ai fini della conversione in legge – il relatore ha ribadito che nel suo complesso il testo avrebbe costituito “un valido strumento per la lotta alla criminalità organizzata” (cfr. resoconto stenografico della relativa seduta, pagg. 85390).
Insomma, va ribadita conclusivamente, per tutte le considerazioni diffusamente esposte, la validità dell’orientamento della Suprema Corte in base al quale deve ritenersi che la circostanza aggravante prevista dall’art. 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575 per i reati in detta disposizione contemplati “è configurabile anche nel caso di reato rimasto allo stadio di tentativo” (cfr. Cass. 17 febbraio 2000, n. 809).
Dagli atti acquisiti al presente procedimento è inoltre emersa pacificamente la prova della configurabilità in capo agli odierni imputati della circostanza aggravante menzionata.
Ed invero, con riferimento al ***, è emerso che lo stesso, fino a pochissimo tempo prima della commissione dei fatti per cui è processo (commessi tra l’agosto del 2004 ed il gennaio del 2005), risultava essere stato sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza speciale atteso che la stessa – inizialmente disposta con decreto n. 29/97 rmp del Tribunale di Trapani emesso in data 21 aprile 1998, divenuto irrevocabile in data 15 aprile 1999, per la durata di anni uno e mesi sei (con periodo di applicazione effettiva dal 26 novembre 2001 e periodo di cessazione previsto, dopo vari periodi di interruzione, per la data del 5 febbraio 2004) (cfr. cnr Norm CC di *** del 7 giugno 2005, fogli 307 e ss.; verbale di sottoposizione in data 26 novembre 2001 agli atti, fogli 307 e ss.; decreto Tribunale di Trapani in data 27 maggio 2003, n. 45/2003 rmp, fogli 307 e ss.; certificato penale in atti) – era stata prorogata per il termine di mesi sei dal Tribunale di Trapani con decreto in data 27 maggio 2003, n. 45/2003 rmp, e la sua esecuzione sarebbe dunque cessata per la data del 5 agosto 2004 (cfr. decreto Tribunale di Trapani in data 27 maggio 2003, n. 45/2003 rmp, fogli 307 e ss.).
….omissis….      
 
Va pertanto applicata agli odierni imputati la circostanza aggravante in questione in ordine ai fatti di reato per cui è processo.
Il problema delle nuove contestazioni nel giudizio abbreviato. La ritualità della contestazione dell’aggravante di cui all’art. 7 legge 575/1965 nel presente procedimento.
Vanno operate alcune precisazioni in ordine alla ritualità della contestazione dell’aggravante di cui all’art. 7 legge 575/1965 effettuata dal p.m. all’udienza del 13 febbraio 2007, già oggetto di una precedente proposizione all’udienza del 28 novembre 2006 e di una prognosi inizialmente negativa operata nell’ordinanza resa da questo giudice in data 5 dicembre 2006.
In base al disposto letterale dell’art. 441 co. 1 c.p.p. nel giudizio abbreviato si osservano in quanto applicabili le disposizioni previste per l’udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423 del codice di rito e l’applicabilità di tale ultima norma, relativa alla modificazione dell’imputazione effettuata dal pm nell’udienza preliminare, resta salva, in base al disposto dell’art. 441 co. 5 seconda parte c.p.p. e dell’art. 438 co. 5 ultima parte c.p.p., solo nell’ipotesi, disciplinata expressis verbis da tali ultime norme rispettivamente al comma 5 prima parte ed al comma 5 seconda parte, nelle quali il giudice, nell’ordine rispettivo, ritenendo di non poter decidere allo stato degli atti, assuma anche d’ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione ovvero, valutando l’integrazione probatoria richiesta dalla difesa come necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, ammetta il rito così come richiesto dall’imputato.
Va da sé allora che nel procedimento in questione, caratterizzato dall’emissione in data 5 dicembre 2006 di una ordinanza in cui il giudice, ritenendo di non poter decidere allo stato degli atti, ha disposto d’ufficio l’acquisizione degli elementi necessari ai fini della decisione (nella specie: perizia fonica), debba inevitabilmente riconoscersi alla Pubblica Accusa il potere di modificare l’imputazione nel senso delineato alla menzionata udienza del 13 febbraio 2007.
Non può poi accogliersi in siffatto contesto la tesi delle difese degli imputati concernente l’asserita irritualità di tale contestazione fondata sulla mancanza di un “nesso di consequenzialità” tra l’integrazione ufficiosa disposta dal giudice ex art. 441 co. 5 c.p.p. (perizia fonica) e la contestazione in questione concernente all’evidenza delle circostanze di cui era prova in atti già prima dell’effettuazione della medesima integrazione.
Sul punto il testo dell’art. 441 c.p.p., alla luce di una esegesi letterale, appare univoco: “Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l’udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423”(1°comma) (n.d.r.: quest’ultima concernente proprio la “modificazione dell’imputazione”)…Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d’ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso l’applicabilità dell’art. 423” (5° comma).
Il significato di tale disposizione insomma appare chiaro: posto che nel giudizio abbreviato vale, quale regola generale per l’ipotesi in cui lo stesso si decida “allo stato degli atti”, il principio della cristallizzazione dell’ipotesi accusatoria (divieto di applicazione dell’art. 423 c.p.p.), allorché il materiale probatorio si ampli con nuove acquisizioni (art. 438 co. 5 e 441 co. 5 c.p.p.) “resta salva…l’applicabilità dell’art. 423”.
Appare chiaro come a fronte di un siffatto riferimento “generalizzato” alla concreta “applicazione” di una norma (art. 423 appunto), contenuto nel disposto dell’art. 441 co. 5 c.p.p., non possano individuarsi dei limiti al contenuto della medesima norma (disciplinante il potere di nuova contestazione del p.m. nell’udienza preliminare) che il dato letterale in questione non pone in alcun modo, dovendosi semmai tener conto, puramente e semplicemente, dell’applicazione tout court dell’art. 423 c.p.p. così come delineatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte.
Ed invero, in base alla costante esegesi della Corte di Legittimità, l’art. 423 comma 1 c.p., nel prevedere la modificabilità dell’imputazione mediante contestazione suppletiva, allorché “nel corso dell’udienza”, il fatto “risulta” diverso da come è descritto nell’imputazione originaria, “ovvero emerge un reato connesso a norma dell’art. 12 comma 1, lett. b), e una circostanza aggravante”, non postula affatto che l’elemento assunto a base della modifica sia venuto a conoscenza del pubblico ministero solo nel corso dell’udienza, dovendosi in realtà intendere l’espressione adottata dal legislatore in senso più ampio, comprensivo, quindi, anche dell’eventualità che l’elemento in questione sia già stato acquisito nel corso delle indagini preliminari, ma non sia stato ancora, per qualsivoglia ragione, valutato nelle sue implicazioni sulla formulazione dell’imputazione.
Tale ricostruzione appare confermata, oltre che dalla lettera della norma, anche dalla formulazione della direttiva di cui l’art. 423, comma 1, c.p.p., costituisce attuazione (art. 2, punto 52, della legge delega 16 febbraio 1987 n. 81), la quale, nel punto, che qui interessa, prevede semplicemente il potere del pubblico ministero “nell’udienza preliminare”, di modificare l’imputazione e procedere a nuove contestazioni , potere non soggetto a particolari limitazioni o condizioni.
Tale ricostruzione ermeneutica inoltre non violerebbe i diritti della difesa perché, proprio nell’ipotesi di contestazione in base ad elementi già acquisiti, la difesa in realtà non subirebbe alcun pregiudizio, essendo stata già messa in condizioni di conoscere e valutare i suddetti elementi – anche sotto il profilo della loro idoneità a propiziare “incrementi” dell’imputazione esposta nella richiesta di rinvio a giudizio – a seguito del deposito effettuato ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p. (cfr. in proposito: Cass. 4 dicembre 1997, n. 1506; Cass. 14 novembre 1995, n. 11993; Cass. 19 ottobre 1993, n. 9443; Cass. 2 giugno 1994, n. 1890).
La menzionata ricostruzione interpretativa dei poteri del pm di procedere a nuove contestazioni è stata d’altra parte avallata dalla Suprema Corte anche con specifico riferimento al giudizio abbreviato (art. 441 c.p.p.) con una pronuncia in base alla quale – nello statuire che la facoltà garantita all’imputato dall’art. 441 bis c.p.p., a fronte delle contestazioni previste dall’art. 423 comma 1 c.p.p., di chiedere che il processo prosegua con il rito ordinario, non possa essere riconosciuta allo stesso imputato allorché le nuove contestazioni non derivino da nuove emergenze, ma riguardino fatti o circostanze già in atti e quindi noti all’imputato quando ebbe ad avanzare la richiesta di rito abbreviato – si è affermata in modo pacifico proprio la possibilità per il p.m. di ricorrere, nei casi previsti dal codice di rito (artt. 438 co. 5, 441 co. 5 cpp), allo strumento procedurale di cui all’art. 423 co. 1 c.p.p. in tutta la sua ampiezza (e cioè anche sulla base di fatti o circostanze già in atti) senza alcun vincolo di subordinazione “funzionale” rispetto a nuove acquisizioni probatorie (cfr. in tal senso: Cass. 9 giugno 2005, n. 23466).
La predetta ricostruzione interpretativa risponde inoltre ad evidenti ragioni di carattere logico-sistematico.
Va infatti evidenziato come le citate disposizioni di cui agli artt. 438 co. 5 e 441 co. 5 c.p.p. – concernenti le menzionate attività istruttorie integrative ed i conseguenti richiami all’applicabilità dell’art. 423 c.p.p. – sono state introdotte nel contesto di un più ampio intervento legislativo di modifica del “rito abbreviato” posto in essere dal Legislatore con la legge 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. legge Carotti).    
Con tale intervento normativo – che secondo autorevole dottrina trova il suo fondamento teorico nella constatazione del fallimento del “rito abbreviato” rispetto alla cui scelta avevano operato in senso disincentivante tanto la subordinazione dell’accesso al rito al consenso del pubblico ministero che l’immodificabilità del quadro probatorio offerto alla valutazione del giudice – il legislatore ha scelto la strada di eliminare tanto il consenso del Pubblico Ministero quanto la preliminare valutazione del giudice quali presupposti per l’ammissione al rito sommario (o non condizionato), superando tout court tutte le problematiche relative alle ragioni giustificatrici del dissenso della parte pubblica, ed ha inoltre previsto un meccanismo di integrazione probatoria azionabile sia dall’imputato (art. 438 co. 5 c.p.p.) che dal giudice (art. 441 co. 5 c.p.p.).
Appare chiaro come le predette modifiche legislative, ispirate dall’esigenza di incentivare il ricorso al rito alternativo in questione, abbiano determinato un notevole ridimensionamento della sua natura di giudizio “allo stato degli atti” al punto che la stessa Corte Costituzionale ha espressamente escluso che si debba parlare di irragionevolezza del giudizio abbreviato anche nel caso in cui, a seguito dell’esercizio del potere previsto dal quinto comma dell’art. 441 c.p.p., si debba dar luogo ad un supplemento istruttorio particolarmente complesso,e ciò in quanto “il nuovo giudizio abbreviato va posto a raffronto con l’ordinario giudizio dibattimentale, e non con il rito esclusivamente e rigorosamente limitato allo stato degli atti previsto dalla precedente disciplina” (cfr. Corte Costituzionale, 7 maggio 2001 n. 115).
Appare allora assolutamente coerente, in tale nuovo assetto strutturale del rito alternativo in questione, il sistema “a sviluppo alternativo” ideato dal Legislatore della riforma: a) fino a quando il processo permane “allo stato degli atti” (perché l’imputato ha avanzato richiesta non condizionata e nel contempo il giudice non ha ritenuto necessarie integrazioni istruttorie ai fini della decisione) resta garantita all’imputato l’immodificabilità dell’imputazione sancita dall’art. 441 co. 1 (divieto di applicazione dell’art. 423 c.p.p.); b) allorquando tale natura di giudizio “allo stato degli atti” sia originariamente (richiesta condizionata avanzata dall’imputato accolta) o successivamente (integrazione officiosa del giudice ex art. 441 co. 5 c.p.p.) venuta meno, non possono che applicarsi le regole generali che regolano il potere della Pubblica Accusa in ordine alla possibilità di modificare l’imputazione (nei limiti legislativamente determinati dagli artt. 423 c.p.p. e 516 e ss. c.p.p.) mediante l’utilizzazione di tutti gli elementi di fatto emersi in precedenza (cfr. in tal senso per il dibattimento, da ultimo, Cass. 30 novembre 2006, n. 40249, in base alla quale “il p.m. può procedere alla modifica dell’imputazione, con contestazione suppletiva in dibattimento, anche prima che si sia dato inizio all’istruzione ed utilizzando gli elementi di fatto emersi in precedenza”).
Una siffatta ricostruzione appare inoltre convalidata dalla successiva modifica legislativa (art. 2 decreto legge n. 82 del 2000, convertito con modificazioni nella legge n. 144 del 2000) statuente l’introduzione nel codice di rito dell’art. 441 bis che, nell’ottica della salvaguardia dei diritti di difesa dell’imputato, prevede la possibilità che l’imputato possa chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie a seguito di nuove contestazioni mosse dal Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 423, comma 1, del medesimo codice di rito.       
Per tutti i motivi appena esposti deve pertanto ritenersi che la Pubblica Accusa abbia ritualmente operato la modifica dell’imputazione in questione, contestando agli odierni imputati la circostanza aggravante di cui all’art. 7 legge 575/1965 successivamente al provvedimento di integrazione istruttoria adottato dal giudice ai sensi dell’art. 441 co. 5 c.p.p.
Va inoltre precisato come nell’occasione menzionata siano stati pienamente garantiti agli imputati i conseguenti diritti di difesa atteso che in tale sede è stata data la possibilità alle difese di esercitare la scelta di cui all’art. 441 bis (richiesta di termine nell’ottica della eventuale richiesta di rito ordinario) e che le stesse difese nell’occasione hanno espressis verbis dichiarato di non aver nulla da osservare con riferimento alla facoltà in questione omettendo di chiedere al giudice l’assegnazione del termine previsto al comma terzo della menzionata norma procedurale (dichiarando nel contempo di riservare alla discussione finale le proprie osservazioni in ordine alla modifica dell’imputazione operata dalla Pubblica Accusa) (cfr. verbale udienza del 13 febbraio 2007).
Commisurazione delle pene. Misure di sicurezza.
Quanto al *** va innanzitutto osservato come stante l’evidente unitarietà del disegno criminoso, i reati a lui ascritti vanno riuniti per il vincolo della continuazione.
In considerazione della sussistenza a carico di entrambi gli imputati di molteplici ed anche specifici precedenti penali, non possono concedersi agli stessi le circostanze attenuanti generiche.
Avuto riguardo ai criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p., pertanto (considerata la gravità dei fatti, desumibile ai fini in esame dall’utilizzazione di strumenti di sicura capacità intimidatoria quali le telefonate anonime operate in un oggettivo contesto di fatto, posto in essere certamente da soggetti concorrenti, connotato nel complesso da una altissima potenzialità intimidatoria – deposito di liquido infiammabile; messaggi scritti contenenti l’in*** a “cercarsi un amico”; molteplicità delle telefonate di contenuto estorsivo; minacce di danneggiamenti alle abitazioni private delle persone offese – , oltre che dalla elevata capacità a delinquere degli imputati, quale si desume dalla pervicacia mostrata nel perseguimento del proprio proposito criminoso e dai precedenti penali a loro carico), computata la diminuente del rito prescelto, si stima equo condannare il *** alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 1.800,00 di multa (p.b. per il delitto di tentata estorsione aggravata ex art. 628 co. III c.p. più grave sub a) = anni 5 e mesi 3 di reclusione ed euro 1.500 di multa; aumentata di un terzo ex art. 7 legge 575/1965 = anni 7 di reclusione ed euro 2.000 di multa; aumentata ex art. 81 cpv. c.p. per il delitto di cui al capo c) = anni 7 e mesi 6 di reclusione ed euro 2.700 di multa; diminuita per il rito alla pena come sopra quantificata) e l’*** alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.200 di multa (p.b. per il delitto di tentata estorsione aggravata ex art. 628 co. III c.p. = anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.400 di multa; aumentata di un terzo ex art. 7 legge 575/1965 = anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.800 di multa; diminuita per il rito alla pena come sopra quantificata).
Va evidenziato come la maggiore gravità dei fatti ascritti al *** (a tal fine non può sottacersi che la posizione dello stesso appare caratterizzata dal coinvolgimento in due episodi estortivi e dallo svolgimento nel predetto contesto di condotte di minaccia ed intimidazione, operate con lo strumento telefonico, dirette in via immediata nei confronti delle persone offese coinvolte e come tali connotate, su un piano oggettivo, da una maggiore aggressività rispetto al bene giuridico protetto e, sul piano soggettivo, da una maggiore intensità del dolo) rispetto a quello ascritto all’*** (coinvolto in un episodio estortivo col ruolo più “sfumato” di “mediatore” invero connotato su un piano oggettivo, da una minore aggressività rispetto al bene giuridico protetto e, sul piano soggettivo, da una intensità del dolo meno rilevante) giustificano, ai fini del computo della pena inflitta al predetto ***, l’adozione di una pena base superiore a quella del coimputato.
Alla condanna segue, ex art. 29 c.p., l’interdizione dei predetti imputati dai pubblici uffici, rispettivamente, in via perpetua per il *** e per la durata di anni cinque per l’***.
Visto l’art. 32 co. 2 c.p., l’imputato *** *** va dichiarato legalmente interdetto per tutta la durata della pena principale inflitta.
In applicazione del combinato disposto degli artt. 7 co. 3 legge 31 maggio 1965 n. 575, 205, 211 e 216 c.p., ad entrambi gli imputati deve aggiungersi la misura di sicurezza detentiva dell’assegnazione ad una casa di lavoro per la durata minima di anni uno, da eseguirsi dopo che la pena sia scontata o sia altrimenti estinta.
In applicazione dell’art. 1 legge 31 luglio 2006, n. 231 deve dichiararsi, già nella presente fase di merito – alla luce dell’assenza di titoli esecutivi rispetto ai quali debba essere operato il cumulo a mente del disposto del comma 2 dell’art. 174 c.p. (secondo il quale “nel concorso di più reati, l’indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene”; norma cha ha lo scopo di impedire il superamento dei limiti di legge mediante reiterazione o moltiplicazione del condono e si riferisce soltanto al cumulo delle pene condonabili; cfr. Cass. Sez. I, 8 ottobre 1992) – parzialmente condonata nella misura di anni tre di reclusione la pena principale detentiva inflitta all’imputato *** *** *** nonché interamente condonata la pena pecuniaria inflitta al medesimo imputato (c.d. “indulto improprio”).
Analoghe valutazioni non possono in questa fase di merito operarsi per l’imputato *** *** a cui carico risultano titoli esecutivi che proprio a mente del disposto dell’art. 174 comma 2 c.p. rendono necessaria la previa effettuazione del cumulo delle pene, riservandosi, in questa sede, al giudice dell’esecuzione l’applicazione dell’istituto dell’indulto regolato ex art. 672 e ss. c.p.p. (c.d. “indulto proprio”).
A mente del disposto dell’art. 300 co. 3 e 4 c.p.p. deve poi dichiararsi l’inefficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari in atto applicata all’imputato *** *** *** (detenuto dalla data dell’8 novembre 2005) e si deve ordinare l’immediata liberazione del predetto imputato se non detenuto per altra causa.
Va poi accolta nei limiti che seguono la domanda risarcitoria proposta dalla parte civile costituita “Associazione Antiracket di *** Onlus”, in persona del legale rappresentante pro tempore.
Va rilevato come nel caso di specie sussistono i requisiti di legge per l’ammissione di detta costituzione atteso che l’associazione in parola, costituitasi in epoca anteriore ai fatti per cui si procede, persegue a mente del proprio statuto, largamente richiamato nell’atto di costituzione, tra gli altri scopi, quello di tutelare i soggetti danneggiati da attività estortive, prevenire il fenomeno delle estorsioni e favorire tutte le iniziative dirette alla prevenzione ed alla lotta di tale fenomeno criminoso. Tale scopo è pertanto indubbiamente assunto dall’associazione in parola quale diritto assoluto ed essenziale dell’ente, a causa dell’immedesimazione tra l’associazione stessa e tale interesse perseguito. Conseguentemente, ogni attentato a tale interesse costituisce una lesione del diritto di personalità dell’ente che in esso di identifica, lesione che può essere tutelata in questa sede attraverso lo strumento dell’azione civile risarcitoria del danno non patrimoniale subito.
Quanto alla necessità del consenso della persona offesa dal reato, pur non ignorandosi un orientamento giurisprudenziale – invero isolato – che l’ha ritenuto sussistente, questo giudice ritiene di doversene discostare, osservando che tale requisito non è dalla legge richiesto ai fini della costituzione di parte civile dell’ente esponenziale, quanto piuttosto ai diversi fini dell’intervento dello stesso ai sensi dell’art. 91 c.p.p., nel diverso ruolo previsto da tale normativa, ossia per la prevista possibilità dell’ente di intervenire nel processo, senza costituirsi parte civile, per l’esercizio di tutte le altre facoltà riservate alla persona offesa non costituita parte civile.
Convivono infatti nell’attuale sistema processuale due vie di accesso al processo per le formazioni sociali rappresentative di interessi super individuali offesi dal reato: la costituzione di parte civile, e l’istituto di nuova creazione normativa disciplinato dall’art. 91 c.p.p. Ciascuna delle due strade alternativamente percorribili, impone il possesso di requisiti legittimanti l’accesso, requisiti tra loro non confondibili stante l’assoluta autonoma sistematica, strutturale e funzionale dei diversi istituti.
Va quindi rilevato, conclusivamente, che l’associazione in parola possiede, per quanto si è sopra rilevato in ordine ai suoi scopi statutari, i requisiti legittimanti la sua costituzione di parte civile, non richiedendosi all’uopo alcun consenso della persona offesa dal reato.
Ciò posto, va rilevato che i fatti di reato posti in essere dagli odierni imputati sono suscettibili, per i motivi prima esposti e per il loro carattere di marcata aggressività rispetto al bene giuridico oggetto di protezione, di determinare un danno apprezzabile del diritto di personalità dell’ente che si identifica con la finalità di tutelare i soggetti danneggiati da attività estortive, prevenire il fenomeno delle estorsioni e favorire tutte le iniziative dirette alla prevenzione ed alla lotta di tale fenomeno criminoso, dovendosi liquidare tale danno, sulla base di criteri equitativi, nella misura di euro 10.000 equitativamente ragguagliata alla data della presente sentenza.
La difficoltà delle questioni, in fatto e in diritto, oggetto di trattazione, giustifica ai sensi del disposto dell’art. 544 comma 3 c.p.p., la fissazione del termine di giorni 90 per il deposito della motivazione della sentenza.
In applicazione del disposto dell’art. 304 lett. c) bis c.p.p., deve disporsi la sospensione nei confronti dell’imputato *** *** dei termini di durata massima della custodia cautelare durante la pendenza del predetto termine fissato ex art. 544 co. 3 c.p.p.
P.Q.M.
 
…omissis…
 
Marsala, 15 marzo 2007
Il Giudice
Dott. *************
 
 
 

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