DIRETTIVA 2004/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi
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CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE
Decreto Legislativo in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
Testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 marzo
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Articolo 1 – Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui ai paragrafi da 2 a 15.
8. I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi » designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi.
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Art. 3 – (Definizioni)
19. I termini <<imprenditore>>, <<fornitore>> e <<prestatore di servizi>> designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.
20. Il termine <<raggruppamento temporaneo>> designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.
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