Decreto semplificazioni: la scelta tra sindaco o collegio è rimessa alla società che ha l’obbligo di nomina solo in alcuni casi

Redazione 01/02/12
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Anna Costagliola

La prima bozza del decreto semplificazioni recava un’interpretazione autentica del novellato art. 2477 c.c. in materia di controllo interno delle S.r.l. con l’intento di definire i contorni delle questioni aperte a seguito della modifica della norma ad opera della L. 183/2011 (Legge di stabilità 2012). Al riguardo, infatti, pionieri prima il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (CNDCEC), poi il Consiglio nazionale del notariato (CNN), sono stati da subito sollevati forti dubbi circa la sostituzione della struttura pluripersonale dell’organo di controllo con quella, più snella, del sindaco unico, eventualmente anche con funzioni di revisione. La originaria versione del decreto sulle semplificazioni aveva, pertanto, tentato di porre rimedio alla situazione di caos interpretativo generata dal nuovo art. 2477 c.c., precisando che la norma dovesse essere interpretata nel senso della inderogabile presenza nelle S.r.l. di un unico sindaco o revisore, in sostanza di un organismo unico deputato al controllo e alla revisione in tali società (si veda l’articolo su questo stesso sito). Tale approccio interpretativo non ha tuttavia trovato il riscontro delle categorie interessate, segnatamente del CNDCEC, che hanno invece inteso il riferimento alle disposizioni della S.p.a. per le S.r.l. nel senso della estensione anche con riguardo a tali società della previsione circa la obbligatoria designazione del collegio sindacale pluripersonale nelle ipotesi in cui la s.r.l. avesse superato i previsti parametri quantitativi (ricavi e patrimonio netto superiori ad un milione di euro).

Il testo successivamente diffuso del decreto in oggetto, in attesa della imminente firma del Capo dello Stato e della successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, reca una nuova interpretazione dell’art. 2477 c.c., il quale andrebbe letto nel senso che «l’atto costitutivo deve prevedere obbligatoriamente la nomina di un organo di controllo, anche se monocratico, esclusivamente allorché ricorrano le condizioni di cui ai commi secondo e terzo del medesimo articolo 2477». Alla stregua della nuova interpretazione si individua l’obbligo di adozione di una forma di controllo di legalità nella S.r.l., che sia affidata a un sindaco o a un collegio, a scelta della società, ma solo nei casi previsti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo, ossia in tutti quei casi in cui la S.r.l. è tenuta a redigere il bilancio consolidato, ovvero quando controlla un’altra società obbligata alla revisione legale dei conti, ovvero quando si superano, per due esercizi consecutivi, i limiti fissati dall’art. 2435bis c.c., in riferimento alla redazione del bilancio in forma abbreviata. Se lo statuto non dispone diversamente, la scelta di base è rappresentata dal sindaco unico.

Per tutte le altre S.r.l., ovvero quelle non tenute alla nomina dell’organo di controllo, resta dubbio se continueranno ad esistere controllori, se potranno liberamente scegliere tra organo monocratico o organo collegiale o se dovranno optare per il sindaco unico.

Modifiche si attendono anche sul versante delle S.p.a., prevedendosi la possibilità di nominare un sindaco unico se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Viene, pertanto a mutare, rispetto a quanto previsto dalla L. 183/2011, il discrimine per l’obbligo del collegio sindacale nelle S.p.a., fissato da quella legge al superamento della soglia di 1 milione di euro di ricavi o di patrimonio netto. La possibilità di nominare un sindaco unico dovrebbe, invece, rimanere riservata alle sole società che redigono il bilancio in forma abbreviata.

 

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