Decreto Milleproroghe: novità in materia di diritto del lavoro

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Nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2011, n. 302, è stato pubblicato il decreto legge del 29 dicembre 2011, n. 216, con cui sono stati prorogati alcuni termini previsti da disposizioni legislative.

Prima di elencare gli articoli di riferimento per quanto riguarda la materia che qui ci interessa appare opportuno dire che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’articolo 1 della legge 27  dicembre  2006 n.  296,  e  successive  modificazioni e all’articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012 

 

Per quanto concerne, quindi, la materia del diritto del lavoro possiamo elencare le seguenti novità e proroghe, ossia:

–            Articolo 1: la possibilità per le amministrazioni statali, ivi compreso il personale del comparto sicurezza, le agenzie e gli enti pubblici non economici, nonché gli enti di ricerca, di poter effettuare le assunzioni autorizzate (1) fino alla data del 31 dicembre 2012;

–            Articolo 6: per tutto l’anno 2012 è stata  prorogata la possibilità di prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, ivi compresi gli enti locali; nel limite massimo di Euro 3.000,00 (2) da parte dei percettori di prestazioni integrative del salario oppure di sostegno al reddito (3);

–            Articolo 8: prevista la proroga dei termini in materia di trattamenti di sostegno al reddito per i prestatori di lavoro sospesi, per gli apprendisti e per i collaboratori coordinati e continuativi;

–            Articolo 16: prevista la proroga fino alla data del 31 dicembre 2012 (4) della possibilità per i medici di svolgere la libera professione intramuraria al di fuori delle strutture pubbliche (5);

–            Articolo 31: prevista la proroga per l’assunzione del personale universitario.

 

Ancora il sopra menzionato milleproroghe ha disposto la proroga, appunto, per quanto concerne la materia degli investimenti degli enti previdenziali nella Regione Abruzzo.

A tal riguardo occorre precisare che al fine di assicurare una maggiore rapidità ed efficacia al programma di ricostruzione in tale regione, gli enti previdenziali proseguono, per tutto l’anno 2012, gli investimenti previsti ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 14, comma terzo, del decreto legge del 28 aprile 2009, n. 39 (6); da realizzare anche in forma diretta (7).

Con il provvedimento in commento sono stati, altresì, prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento (8) i comandi del personale appartenente a Poste Italiane SPA, che non sia stato ancora inquadrato (9) nei ruoli delle Amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando oppure presso le Amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (10) all’articolo 1, comma 2.

 

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(1) Oppure che siano  in corso di autorizzazione.
(2) Per anno solare.
(3) Per tutto l’anno 2012 sarà possibile effettuare lavoro occasionale accessorio nell’ambito: – di qualsiasi attività e settore produttivo da parte di lavoratori titolari di un contratto a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale; – di qualsiasi attività e settore produttivo, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da parte di: • percettori di prestazioni di integrazione del salario; • percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili).
(4) Proroga di un anno.
(5) Il decreto in commento, inoltre, ha posticipato all’anno 2014 il termine per le Regioni al fine del completamento del programma di realizzazione di strutture sanitarie ad hoc per l’attività libero professionale intramurariale. Rimane in vigore sino al 2014 la possibilità per i medici del Servizio sanitario nazionale di esercitare la libera professione fuori delle strutture di appartenenza, ossia nei propri studi professionali o in strutture non accreditate con il Ssn.
(6) Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
(7) Nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base verifiche di  compatibilità con  i  saldi strutturali di finanza pubblica di cui all’articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio 2010, n. 122.
(8) In ogni caso non oltre la data del  31 dicembre 2012.
(9) Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3, comma 112,  della  legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(10) E successive modifiche e integrazioni; e ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto. 

 

Manuela Rinaldi 
Avvocato foro Avezzano Aq, Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale; Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla  Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli 

Rinaldi Manuela

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