Decreto liberalizzazioni (D.L. 1/2012): scompare per il professionista l’obbligo del preventivo scritto

Redazione 26/01/12
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Anna Costagliola

Sulla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2012, n. 19 è stato pubblicato il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», che contiene alcune novità rispetto anche all’ultima bozza diffusa.

In particolare, nell’ambito delle disposizioni relative alle professioni regolamentate, l’art. 9, co. 3, del decreto legge citato (cd. Decreto liberalizzazioni) elimina l’obbligo del preventivo scritto per il professionista. La precedente bozza del decreto, si ricorda, prevedeva agli effetti della trasparenza  un vero e proprio obbligo, a carico del professionista, di redigere un preventivo scritto per la prestazione richiesta, pena l’applicazione di una sanzione disciplinare (vedi, sul punto, l’articolo pubblicato su questo sito).

L’attuale formulazione dell’art. 9, co. 3, stabilisce che il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve inoltre indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso, la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Scompare, dunque, l’obbligo incondizionato di dover pattuire sempre e comunque per iscritto il compenso, prevedendosi semplicemente l’obbligo di rendere noto al cliente il preventivo, ma in forma scritta solo nel caso in cui questa sia stata specificamente richiesta. L’inottemperanza che integra gli estremi dell’illecito disciplinare è allora quella che si configura in caso di omissione di questo più blando obbligo ovvero, in ipotesi di richiesta di preventivo scritto, in caso di rifiuto del professionista a fornirlo.

Nessuna novità, invece, sul versante delle tariffe, che rimangono abrogate. Solo in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Nei rapporti tra privati, anche solo un riferimento a tali parametri da parte del professionista rende nullo il contratto stipulato con il cliente.

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