Danno erariale (per complessivi € 2.570,79) da indebito utilizzo di una linea telefonica di un Comune per effettuare conversazioni telefoniche (dirette a servizi telefonici a pagamento aventi prefisso “166) per finalità diverse da quelle istituzionali: l

Lazzini Sonia 30/03/06
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La Corte dei Conti della Sicilia con la sentenza numero 264 del 20 gennaio 2006, in tema di valore legale di una confessione resa dall’imputato al proprio funzionario e in presenza di alcuni testimoni, ci insegna che:
 
<La confessione stragiudiziale così resa, quindi, una volta provata (con qualsiasi mezzo), ha il medesimo valore di prova legale della confessione giudiziale, ed è dotata di efficacia vincolante sia nei confronti della parte che l’ha resa (alla quale non è riconosciuta alcuna facoltà di prova contraria), sia nei confronti del giudice, che, a sua volta, non può valutare liberamente la prova, nè accertare diversamente il fatto confessato
 
Poiché non può certamente revocarsi in dubbio che, nella fattispecie, il funzionario incaricato dell’attività di indagine in sede amministrativa rappresentasse “pleno jure” l’amministrazione danneggiata, anche per l’indiscussa sussistenza del rapporto organico e di servizio intercorrente tra il primo e la seconda, ne consegue che le dichiarazioni di ammissione di responsabilità a lui rese dal convenuto – e provate in questa sede dal P.M. attraverso la produzione in giudizio delle testimonianze rese all’autorità di P.G. dagli altri soggetti presenti in quella sede – fanno piena prova contro di lui, senza che questo Giudice possa altrimenti determinare il proprio convincimento mediante il ricorso ad ulteriori strumenti probatori>
 
Appare inoltre importante sottolineare come, nella fattispecie in esame, il giudice adito non ha inteso di poter applicare il potere riduttivo:
 
< Trattandosi di comportamento palesemente doloso, in cosciente e volontaria violazione degli obblighi di correttezza e lealtà nel confronti della P.A., per il conseguimento di finalità personali, peraltro connotate da particolare censurabilità etica, non sussiste alcun margine di apprezzamento per un possibile esercizio dell’invocato potere riduttivo, al quale, peraltro, il P.M. ha dichiarato di opporsi.>
 
 
A cura di Sonia Lazzini
 
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
ha pronunciato la seguente
 
             S E N T E N Z A 264 / 2006
 
nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n.39223 del registro di segreteria promosso ad istanza del Pubblico Ministero nei confronti di **** Giovanni, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Cosentino ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Palermo, via Siracusa n.38.
 
Visto l’atto introduttivo del giudizio depositato il 19 maggio 2005.
 
Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.
 
Uditi alla pubblica udienza del 22 novembre 2005 il relatore Consigliere Pino Zingale ed il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Salvatore Chiazzese. Non rappresentato il convenuto.
 
F A T T O
Il dirigente del Settore servizi demografici del Comune di Palermo, con nota prot. n. 32/DIR del 19 febbraio 2002, denunciava all’Ufficio del P.M. presso questa Corte un danno erariale, quantificato in € 2.570,79, a seguito dell’indebito utilizzo dell’utenza telefonica 0916517274, intestata alla medesima amministrazione ed installata presso la postazione decentrata “Palazzo Reale – Monte di Pietà”, per effettuare conversazioni telefoniche per finalità diverse da quelle istituzionali.
 
Dalla documentazione trasmessa in allegato, infatti, risultavano effettuate un certo numero di chiamate, relative al periodo dal 3 dicembre 1999 al 31 marzo 2000, dirette a servizi telefonici a pagamento aventi prefisso “166” e, quindi, non riconducibili in alcun modo ai compiti svolti dall’Ufficio comunale.
 
Con informativa dell’8 settembre 2004, la Procura della Repubblica di Palermo comunicava alla Procura presso questa Corte l’avvio del procedimento penale nei confronti del dipendente comunale **** Giovanni, ed inviava, nel contempo, copia della richiesta di rinvio a giudizio con la relativa documentazione probatoria, dalla quale era possibile rilevare che l’odierno convenuto, assegnato alla postazione decentrata “Palazzo Reale – Monte di Pietà”, e sempre presente in servizio al momento in cui risultavano effettuate tutte le telefonate verso il prefisso 166, avrebbe ammesso di essere stato l’autore di parte delle chiamate per collegarsi ai servizi telefonici a pagamento.
 
Con invito a dedurre del 3 gennaio 2005, notificato il 26 gennaio 2005, il P.M. contestava al **** un danno erariale per complessivi € 2.570,79.
 
Il convenuto, per il tramite dell’avv. Fabio Cosentino, controdeduceva chiedendo l’archiviazione della contestazione.
 
Le argomentazioni difensive prospettate, però, non sono state ritenute idonee, dal P.M., a superare l’addebito e, pertanto, veniva emesso atto di citazione in giudizio del presunto responsabile.
 
Osserva il P.M. che la responsabilità dell’odierno convenuto troverebbe fondamento, in primo luogo, nell’ammissione dello stesso **** di aver effettuato alcune telefonate alle linee “166”, dichiarazione resa in presenza del superiore gerarchico Zarcone Angelo e di altri dipendenti della postazione decentrata “Palazzo Reale – Monte di Pietà”.
 
Infatti, il ****, convocato dal responsabile dell’Ufficio incaricato di svolgere le indagini dopo la rilevazione della fatturazione delle chiamate non riconducibili alle esigenze di servizio, avrebbe ammesso di aver utilizzato, in qualche occasione, l’utenza telefonica intestata all’Amministrazione per finalità diverse da quelle istituzionali.
 
La confessione del convenuto risulterebbe avvenuta alle presenza dei colleghi Comito Roberto, Li Greci Bartolo, Macaluso Salvatore e Agusta Giuseppe, i quali, concordemente, in sede di accertamenti di Polizia giudiziaria, avrebbero confermato il contenuto dell’ammissione di responsabilità resa dal **** al funzionario preposto all’Ufficio comunale ove il medesimo prestava servizio.
 
Osserva il P.M. che, in base al combinato disposto di cui agli artt. 2733 e 2735 c.c., il riconoscimento di un fatto dal quale derivano conseguenze svantaggiose per il dichiarante, anche se avvenuto fuori dal giudizio, costituirebbe confessione con efficacia di prova piena a carico del dichiarante stesso e questo stesso principio risulterebbe affermato dalla costante giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale la confessione stragiudiziale fatta alla parte o ad un suo rappresentante, una volta provata, ha il medesimo valore probatorio della confessione giudiziale.
 
Nella fattispecie, il funzionario preposto all’Ufficio comunale, in quanto soggetto agente nell’interesse dell’Amministrazione, andrebbe considerato, ai fini dell’applicazione dell’art. 2735 c.c., come rappresentante del destinatario della confessione.
 
In ogni caso, secondo il P.M., l’ammissione di responsabilità da parte del **** andrebbe valutata anche in relazione ad altri elementi indiziari di significativa rilevanza per l’evidente univocità e concordanza, come quello per cui risulterebbe che tutte le telefonate verso il “166” siano state effettuate solo ed esclusivamente nei giorni in cui il convenuto era presente in ufficio.
 
In aggiunta all’ammissione di colpevolezza, questa circostanza andrebbe considerata come elemento di particolare rilevanza, utile, comunque, a confermare la riconducibilità al dipendente **** di tutte le telefonate oggetto di contestazione.
 
Si è costituito in giudizio il convenuto, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Cosentino, con memoria depositata il 31 ottobre 2005, dichiarandosi estraneo ai fatti per i quali è causa e contestando la valenza probatoria, ai fini processuali, delle dichiarazioni rese in sede di indagine amministrativa, nonché la violazione dell’art.5 del D.Lgs. n.165/2001 e dell’art. 24 del CCNL Enti Locali, ed ha invocato, in via residuale, l’esercizio del potere riduttivo.
 
Alla pubblica udienza del 22 novembre 2005, non rappresentato il convenuto, il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Salvatore Chiazzese, ha confermato la richiesta di condanna.
 
D I R I T T O
L’odierno convenuto è stato citato in giudizio dal P.M. in quanto ritenuto responsabile di avere effettuato una serie di telefonate a numeri con prefisso “166” (e, quindi, per finalità non di ufficio), nel periodo compreso tra il mese di dicembre 1999 e di marzo 2000, determinando una spesa per l’erario di € 2.570,79, costituente danno erariale.
Di tali fatti il **** ha ammesso la propria (parziale) responsabilità innanzi al dott. Angelo Zarcone, funzionario del Comune di Palermo incaricato dell’indagine amministrativa, alla presenza di alcuni suoi colleghi e, precisamente, Salvatore Macaluso, Roberto Comito, Bartolo Li Greci e Giuseppe Augusta, i quali hanno confermato la predetta dichiarazione di responsabilità del **** in occasione delle sommarie informazioni rese all’ufficiale di p.g. il 9 ottobre 2003.
Orbene, la confessione stragiudiziale resa alla parte o a chi la rappresenta fa piena prova contro colui che l’ha fatta, così come quella giudiziale (art. 2733 e 2735 c.c.), rendendo persino inammissibile la prova testimoniale diretta a contrastare le risultanze della confessione (Cass. civ., sez. lavoro, 20/03/2001, n.3975).
La confessione stragiudiziale così resa, quindi, una volta provata (con qualsiasi mezzo), ha il medesimo valore di prova legale della confessione giudiziale, ed è dotata di efficacia vincolante sia nei confronti della parte che l’ha resa (alla quale non è riconosciuta alcuna facoltà di prova contraria), sia nei confronti del giudice, che, a sua volta, non può valutare liberamente la prova, nè accertare diversamente il fatto confessato (Cass. civ., sez. III, 10/08/2000, n.10581).
Poiché non può certamente revocarsi in dubbio che, nella fattispecie, il funzionario incaricato dell’attività di indagine in sede amministrativa rappresentasse “pleno jure” l’amministrazione danneggiata, anche per l’indiscussa sussistenza del rapporto organico e di servizio intercorrente tra il primo e la seconda, ne consegue che le dichiarazioni di ammissione di responsabilità a lui rese dal **** – e provate in questa sede dal P.M. attraverso la produzione in giudizio delle testimonianze rese all’autorità di P.G. dagli altri soggetti presenti in quella sede – fanno piena prova contro di lui, senza che questo Giudice possa altrimenti determinare il proprio convincimento mediante il ricorso ad ulteriori strumenti probatori.
Nessun rilievo assume, poi, come di tutta evidenza, la lamentata violazione, nell’assunzione della predetta dichiarazione, dell’art.5 del D.Lgs. n.165/2001 e dell’art. 24 del CCNL Enti Locali, che sono norme riguardanti la regolarità del procedimento disciplinare, inconferenti, però, al fine di valutare l’efficacia della dichiarazione medesima – che in sé non necessita di alcuna forma sacramentale o particolare procedura – nell’ambito del presente giudizio.
Tutte le testimonianze riversate in atti, tuttavia, sono univoche nel riferire di una solo parziale affermazione di responsabilità da parte del ****, peraltro non determinata nel quantum.
Soccorre, però, sotto tale profilo, un ulteriore elemento indiziario, in verità assai grave e conducente, relativo alla circostanza che le telefonate incriminate hanno avuto luogo, come dimostrato dal tabulato in atti, solo ed esclusivamente, quando il **** era in servizio, mentre nessuna telefonata è dato riscontrare tutte le volte in cui il predetto, per svariati motivi, risultava assente dall’ufficio.
Circostanza che da sola non assumerebbe, certo, alcuna valenza probatoria, ma che associata all’ammissione (sia pure parziale) di colpevolezza del ****, assurge a vera e propria prova della sua responsabilità per tutte le telefonate effettuate, secondo un criterio di logica consequenzialità.
Il ****, pertanto, deve essere dichiarato responsabile dei fatti a lui addebitati con l’atto di citazione.
Trattandosi di comportamento palesemente doloso, in cosciente e volontaria violazione degli obblighi di correttezza e lealtà nel confronti della P.A., per il conseguimento di finalità personali, peraltro connotate da particolare censurabilità etica, non sussiste alcun margine di apprezzamento per un possibile esercizio dell’invocato potere riduttivo, al quale, peraltro, il P.M. ha dichiarato di opporsi.
Alla condanna per la sorte capitale segue quella per rivalutazione monetaria ed interessi legali, nei termini di legge.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
 
P. Q. M.
 
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, dichiara il convenuto **** Giovanni responsabile dei fatti a lui ascritti e per l’effetto lo condanna al pagamento in favore del Comune di Palermo della somma di € 2.570,79 (duemilacinquecentosettanta/79), oltre rivalutazione monetaria della medesima, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT, dalla data del suo effettivo esborso da parte della P.A. sino alla pubblicazione della presente sentenza ed agli interessi legali sulle somme così rivalutate da quest’ultima data sino al soddisfo.
 
Condanna, altresì, il predetto convenuto al pagamento in favore dello Stato delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessive € 99,66 ( euro novantanove/66).
 
Ordina che, ai sensi dell’art.24 del R.D. 12 agosto 1933, n.1038, copia della presente sentenza sia trasmessa dalla segreteria in forma esecutiva all’ufficio del Pubblico Ministero, affinché quest’ultimo ne curi l’inoltro alle Amministrazioni interessate per l’esecuzione in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 24 giugno 1998, n.260.
 
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 22 novembre 2005.
Depositata in segreteria nei modi di legge – Palermo, 20 gennaio 2006

Lazzini Sonia

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