Danno erariale: l’obbligazione di chi ha agito con dolo ha natura restitutoria e deve essere considerata principale rispetto all’obbligazione secondaria da far gravare sul corresponsabile a titolo di colpa grave, obbligazione che ha pertanto natura risarc

Lazzini Sonia 30/03/06
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Sussistenza del danno patrimoniale per rimborso spese di trasporto illecitamente liquidate ad un amministratore (assessore regionale) un vantaggio ottenuto mediante una condotta antigiuridica che si è formata per avere egli dichiarato l’uso di un’autovettura privata mentre non aveva il diritto di dichiararlo per via della contestale assegnazione di un automezzo regionale..
 
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Calabria, con la sentenza numero 206 del 10 febbraio 2006 si occupa di :
 
Responsabilità per danno erariale dell’amministratore regionale:
 
<La condotta illecita cui il Collegio fa riferimento si è concretizzata nelle dichiarazioni rese al dirigente del Settore Economico del Consiglio regionale e precisamente quella sottoscritta il 18 settembre 2001 riguardante l’uso di una autovettura Alfa Romeo 166 a benzina e quella del 12 novembre 2001 con la quale il convenuto denuncia l’uso della Jaguar XJ8 3.2.
 
Si tratta, con tutta evidenza, di dichiarazioni che l’interessato non poteva rendere, stante la disponibilità di un automezzo regionale a lui evidentemente assegnato in via continuativa e se tuttavia ciò è avvenuto, non può che essere spiegato con il doloso fine di conseguire un vantaggio economico che altrimenti non gli sarebbe spettato.
 
Circa l’esistenza dell’elemento soggettivo del dolo in capo al convenuto, non pare al Collegio che si possa seriamente dubitare ove si tenga conto della sua funzione assessorile svolta all’interno dell’amministrazione regionale, un mandato che lo poneva ai vertici dell’apparato amministrativo e gestionale e che verosimilmente lo metteva nella condizione di conoscere il divieto di corresponsione dell’indennità in questione all’amministratore assegnatario di un’autovettura di servizio>
 
Responsabilità del dirigente del Settore Economico e Finanziario del Consiglio regionale:
 
< A questo punto va presa in esame la posizione del D., ovviamente limitatamente al solo periodo settembre 2001 – novembre 2001.
 
Costui, come più volte è stato evidenziato, ricopriva il ruolo dirigente del Settore Economico e Finanziario del Consiglio regionale e in questa veste ha disposto la liquidazione delle indennità illegittimamente percepite dall’ex assessore.
 
Il convenuto si è difeso sostenendo di avere agito correttamente in quanto nessun controllo era legittimato a fare sulle dichiarazioni rese dal B., prospettando addirittura come impensabile che “un dirigente regionale medio” potesse mettere in “discussione la veridicità di dichiarazioni verosimili sottoscritte sotto la propria responsabilità civile e penale da un assessore regionale”, per cui anche il “più prudente dei dirigenti avrebbe, di fronte a tali dichiarazioni proceduto alla liquidazione delle spettanze” 
Ciò precisato e per quanto di seguito esposto, il Collegio ritiene che siffatta difesa non sia meritevole di accoglimento.
 
Si è già detto che essendo assegnatario di un autista e di un’autovettura regionale, all’ex assessore B. non poteva spettare alcuna indennità accessoria, conseguentemente ciò che il dirigente regionale avrebbe dovuto fare era non tanto il controllo sulla veridicità della dichiarazioni rese dall’amministratore in riferimento alla proprietà degli automezzi privati denunciati o sul fatto se questi usasse realmente prima l’Alfa Romeo 166 e successivamente la Jauguar JX8 3.2 per recarsi alle sedute del Consiglio regionale, ma doveva curarsi di verificare se fosse eventualmente esistita la causa impeditiva alla liquidazione dei rimborsi.
 
Il dott. D. avrebbe dovuto in sostanza accertarsi se all’ex assessore B. fosse stato assegnato un autista dipendente e un’autovettura di servizio, ciò per l’incontestabile ragione che, come più volte evidenziato, le disposizioni legislative ed amministrative disciplinanti la materia, che egli aveva il preciso obbligo di osservare e di fare osservare mediante una puntuale istruttoria tecnica degli adempimenti di sua competenza, escludevano in tal caso il diritto all’indennità.
 
La sua condotta si è caratterizzata di inescusabile negligenza soprattutto ove si consideri che i modelli utilizzati dal B. per rendere le dichiarazioni del 18 settembre 2001 e del 12 novembre 2001 sono stati predisposti dallo stesso convenuto, il quale si è preoccupato di prevedere le situazioni e i presupposti contemplati dalla normativa regionale, ma non quello relativo all’eventuale assegnazione di una macchina di servizio e già che se ciò fosse avvenuto, nessun rimprovero sarebbe stato possibile rivolgere al D..
 
Ovviamente il Collegio non intende affermare che l’accertamento in questione avrebbe potuto essere effettuato solo con l’apposita previsione negativa sul modello di dichiarazione, essendo evidente che il dirigente regionale avrebbe comunque osservato l’obbligo di servizio in questione se avesse proceduto aliunde al riscontro di sua competenza, magari effettuando l’accertamento presso la Presidenza della Giunta regionale, oppure direttamente presso il responsabile dell’autoparco di proprietà della Regione Calabria.
 
Tutto ciò non è stato fatto dal dott. D. e tale sua condotta omissiva non può che essere considerata foriera del danno erariale in questione.>
 
 
Di indubbio interesse appare inoltre la definizione fornita dall’adito giudice in merito ai requisiti della “colpa grave”:
 
< Quanto all’elemento soggettivo, ritiene il Collegio che la condotta del dirigente sia stata senz’altro connotata da colpa grave.
 
Sul punto va detto che la giurisprudenza contabile ha statuito (Corte conti, SS.RR. 10 giugno 1997 n. 56/A) che tale colpa consiste nella evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio o di regole di condotta che siano ex ante ravvisabili e riconoscibili per dovere professionale d’ ufficio, e che, in assenza di oggettive ed eccezionali difficoltà, si concretizzano nell’inosservanza di quel minimo di diligenza imposto dalle circostanze del caso concreto ovvero in una evidente imperizia o in un irrazionale imprudenza; con la citata pronuncia, le Sezioni Riunite hanno altresì chiarito che non ogni condotta in ipotesi censurabile può integrare gli estremi della colpa grave, ma solo quella connotata da precisi elementi qualificanti, che – in mancanza di un criterio generale – vanno accertati di volta in volta dal giudice in relazione alle caratteristiche del fatto, all’atteggiamento soggettivo dell’autore, nonché al rapporto tra tale atteggiamento e l’ evento dannoso>
 
A cura di Sonia Lazzini
 
Sentenza n. 206/2006 del 10 febbraio 2006 – Sezione giurisdizionale Calabria – Regione – Danno patrimoniale per rimborso spese di trasporto illecitamente liquidate ad un amministratore (assessore regionale) – Sussistenza 
* A cura dell’Ufficio Stampa
SEZIONE GIRISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Presidente: D. Oriani – Relatore: D. Guzzi   
 
FATTO
 
 
 
La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, con atto depositato il 15 aprile 2004 ha citato in giudizio B.P. e D. Francescantonio, il primo in ragione della carica e del servizio di assessore presso la Giunta regionale per la Calabria e il secondo nella sua qualità di Dirigente del Settore Gestione Economica Risorse Umane del Consiglio regionale, per sentirli condannare al risarcimento del danno erariale di euro 145.911,78 in favore della Regione Calabria.
 
Nella ricostruzione del fatto, il Requirente ha evidenziato che nel periodo settembre 2001 – aprile 2003, il D. ha corrisposto al sig. B. il rimborso delle spese sostenute per l’utilizzo della propria autovettura ai fini dello svolgimento delle funzioni connesse alla carica di assessore regionale.
 
Ciò è avvenuto con cadenza mensile, tranne che per il mese di marzo 2002 a causa di un errore della procedura automatizzata che avrebbe appunto impedito la liquidazione del rimborso.
 
Sulla base delle indagini e della documentazione acquisita dal Nucleo di Polizia Tributaria all’uopo delegato, il Requirente ha accertato che gli importi corrisposti al B. sono stati precisamente pari ad euro 7.549,46 mensili per il periodo 1 settembre 2001 – 17 novembre 2001, euro 8.961,56 mensili sino al mese di marzo 2003 ed euro 11.160,00 nel mese di aprile dello stesso anno.
 
L’ex assessore regionale ha quindi percepito l’importo di 22.648,38 euro per il periodo settembre, ottobre e novembre 2001, mentre fino al mese di aprile 2003 (con l’esclusione del mese di marzo 2002) i rimborsi attribuiti sono stati pari ad euro 123.263,40 e così per complessivi 145.911,78 euro.
 
Tale ultimo importo, secondo la Procura regionale costituirebbe il valore del danno erariale da porre a carico dei convenuti nella misura dell’80% per il B. e del restante 20% per il D..
 
Nei confronti del primo, in particolare, l’Organo requirente muove l’accusa di avere richiesto ed ottenuto il rimborso delle spese per l’utilizzo di un’autovettura che non era di sua proprietà, ma di cui ne aveva la mera disponibilità. Al riguardo l’accusa sostiene che il B. ha utilizzato nel periodo suindicato un automezzo modello Jaguar di proprietà della sig.ra R., che a sua volta ha dichiarato di averla consegnata al convenuto a titolo di prestito amichevole. Tutto ciò, però, risulterebbe in palese contrasto con quanto previsto dall’art. 2 ter della legge regionale n. 7 del 2001 e dalle delibere n. 79 del 22 maggio 2001 e n. 176 del 15 ottobre 2001, con le quali l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha dato appunto esecuzione a detta normativa regionale, stabilendo infatti che nel caso in cui l’amministratore si avvalga di mezzo proprio per l’espletamento delle funzioni connesse al mandato elettorale, il rimborso è consentito a condizione che si tratti di autovettura di proprietà.
 
Tale requisito invece non ricorreva riguardo ai rimborsi ottenuti dal B., che nel periodo settembre 2001 – novembre 2001 aveva anche a disposizione un’autovettura di servizio di proprietà dell’ente, circostanza che il Procuratore regionale ha accertato grazie alle dichiarazioni rese dall’autista assegnato all’ex assessore regionale, sig. E. S., il chè, secondo gli artt. 4, comma 3 e 11, comma 2, della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, farebbe venire meno il diritto al rimborso delle spese sostenute per l’impiego di altra autovettura.
 
Oltre a ciò, secondo la Procura regionale non c’è dubbio che la responsabilità del B. discenda dall’avere percepito i rimborsi dichiarando il falso riguardo alla proprietà dell’automezzo impiegato e cioè la “Jaguar JX8 3.2”, che invece era di proprietà della sig.ra R..
 
Le false dichiarazioni sono state rese proprio al D., che però, nella qualità di responsabile del procedimento amministrativo finalizzato al rimborso, avrebbe dovuto controllare e riscontrare la veridicità di quanto andava dichiarando il B.. Il Dirigente regionale, ben consapevole del fatto che i rimborsi erano possibili solo nel caso di impiego di un automezzo di proprietà, avrebbe dovuto rifiutare la liquidazione una volta resosi conto che le dichiarazioni rese dal B. erano incomplete e non veritiere; d’altra parte, egli stesso ha dichiarato di avere invitato l’amministratore a completare le dichiarazioni proprio sul punto riguardante la proprietà dell’automezzo, a dimostrazione, secondo il Procuratore, di come il D. fosse tenuto ad effettuare controlli circa il fondamento delle dichiarazioni rese dai richiedenti i rimborsi per spese di viaggio.
 
Nei confronti di entrambi i convenuti il Requirente non ha dubbi ad affermare che ricorra l’elemento soggettivo richiesto per affermare la responsabilità amministrativa. In particolare il B. avrebbe agito con dolo e colpa grave in violazione di specifiche disposizioni di legge e degli obblighi di servizio, che pure aveva il dovere di osservare nella sua qualità di amministratore regionale. Lo stesso dicasi per il D., la cui condotta viene in particolare considerata inficiata da colpa grave per essersi tradotta in una grave inosservanza di             quel complesso di doveri ed obblighi di comportamento strettamente connessi alla qualità di dirigente pubblico.
 
Ai convenuti è stato ritualmente notificato l’invito a dedurre emesso ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.l. n. 453 del 15/11/1993, convertito con legge n. 19 del 14 gennaio 1994.
 
Entrambi hanno dedotto alle accuse nel termine loro assegnato e mentre il D. non ha chiesto di essere sentito personalmente, il B. ha fatto espressa domanda in tal senso, ma il 7 aprile 2004, giorno fissato per l’audizione, non si è però presentato in Procura pur essendo stato all’uopo convocato.
 
L’ex assessore regionale si è però costituito in giudizio con il ministero dell’avv. F. Scalzi.
 
Con una memoria depositata il 5 gennaio 2005, il difensore ha asserito che la responsabilità erariale non sussiste e non è nemmeno ipotizzabile in quanto:
 
–          in relazione ai rimborsi in questione, non avendo il B. agito in qualità di amministratore, ma avendo ricevuto un pagamento da cui discende un rapporto di credito – debito, se si vuole contestare la dovutezza o la esistenza del credito, il rimedio non potrebbe che essere quello della ripetizione di indebito da parte della Regione e non l’azione di responsabilità da parte della Procura regionale presso il giudice contabile;
 
–          la contestazione è infondata in diritto in quanto la legge non richiede un titolo di proprietà per l’autovettura utilizzata ma solo la sua riferibilità giuridica a chi la usa;
 
–          l’accusa è inoltre infondata in fatto, in quanto il B. è proprietario dell’autovettura, non avendo alcuna rilevanza l’intestazione risultante dal pubblico registro ove si tenga conto che essa ha solo valore di pubblicità e non è costitutiva del diritto che esiste indipendentemente dalla intestazione e dalla volturazione della vettura;
 
–          non esiste la colpa grave, in quanto il convenuto ha agito in perfetta buona fede, ritenendo di avvalersi della propria autovettura;
 
–          non rileva il danno erariale, giacchè è evidente che il B., grazie all’opzione esercitata di avvalersi dell’automezzo proprio, ha addirittura fatto risparmiare la Regione che ha così potuto evitare i maggiori oneri connessi all’impiego di un automezzo istituzionale e di un autista e conseguentemente, se non si fossero rimborsate le spese, la pubblica amministrazione avrebbe goduto di un ingiustificato arricchimento;
 
–          la citazione è infine carente di un adeguato sostegno probatorio, in quanto non possono ritenersi prova le dichiarazioni raccolte durante la fase delle indagini ma senza alcun contraddittorio da vanti ad un giudice terzo.
 
In conclusione, l’avv. Scalzi ha chiesto che la domanda attrice venga dichiarata inammissibile o rigettata con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese.
 
Il D. si è costituito con il patrocinio degli avv.ti G. Morabito e F. Mortelliti, la cui memoria è stata depositata il 5 gennaio 2005.
 
I difensori hanno sostenuto l’infondatezza dell’asserita responsabilità erariale a carico del loro assistito in quanto:
 
–          la condotta del D. non può ritenersi connotata dall’elemento soggettivo della colpa grave. Sul punto i difensori si sono soffermati sul dato normativo e sulle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza intervenute per disciplinare la materia, svolgendo separate considerazioni in relazione alle due dichiarazioni rese dal B. in sede di richiesta di rimborso ed evidenziando che sia procedendo ai rimborsi sulla scorta della prima dichiarazione resa il 18 settembre 2001 sotto l’egida della deliberazione n. 79/2001, sia con la seconda, del 12 novembre 2001, quando era ormai vigente la legge regionale n. 7/2001 e la deliberazione n. 176/2001, il D. ha agito sempre in maniera corretta, trasparente ed in perfetta osservanza della disciplina vigente, in quanto le dichiarazioni dell’amministratore erano complete e anche veritiere alla luce della successiva deliberazione n. 256/2003 con la quale l’Ufficio di Presidenza ha fornito un’interpretazione autentica della deliberazione n. 176/2001, che a sua volta richiedeva che l’autovettura impiegata fosse di proprietà dell’amministratore, facendo così venire meno, e con effetto retroattivo, il requisito in questione;
 
–          i difensori hanno inoltre dedotto l’inammissibilità dei verbali dell’interrogatorio reso l’11 settembre 2003, in quanto il D., senza sapere che si stava indagando sul suo conto e credendo invece di collaborare con la giustizia, ha reso dichiarazioni che poi sono state utilizzate a sostegno dell’imputazione risarcitoria, ma senza alcuna garanzia di difesa e di contraddittorio e dunque in palese violazione dei principi costituzionali sul cosiddetto giusto processo.
 
In conclusione, i legali hanno chiesto, in via principale, che il loro assistito venga estromesso dal giudizio o che venga rigettata integralmente la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, assolvendolo da ogni addebito, con consequenziale statuizione; in via subordinata, i difensori hanno chiesto che il D. venga ammesso al beneficio della preventiva escussione del responsabile principale.
 
Il processo è stato dibattuto all’udienza del 25 gennaio 2055, in esito alla quale la Sezione ha adottato un’ordinanza istruttoria, la n. 51/2005, per accertare se nel periodo successivo al 19 novembre 2001 il convenuto B. avesse avuto la disponibilità di un autista e di un’autovettura di proprietà della Regione Calabria.
 
In esecuzione di detta ordinanza, con nota del 5 maggio 2005, la Procura regionale ha depositato la relazione di servizio del Comandante del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria, con la quale si fa presente che l’ex assessore B., per tutta la durata del suo mandato ha avuto a disposizione in qualità di autista il dipendente regionale S. E., il quale ha svolto le sue mansioni utilizzando un’autovettura regionale fino al 17 novembre 2001, ed un’autovettura privata messa a disposizione dello stesso assessore a partire da tale data.
 
Con la stessa nota si evidenzia altresì che il S. ha utilizzato in svariate occasioni anche un automezzo di sua proprietà.
 
Nel corso dell’odierno dibattimento è intervenuto l’avv. F. Scalzi, il quale ha innanzi tutto eccepito l’inammissibilità e, in ogni caso, l’inutilizzabilità degli atti acquisiti a seguito del supplemento di istruttoria disposto dal Collegio.
 
Al riguardo, oltre ad evidenziare che solamente quest’oggi ha avuto notizia di quanto depositato dalla Procura regionale in esecuzione della suddetta ordinanza, il legale ha in particolare contestato l’utilizzabilità nel presente procedimento delle dichiarazioni dell’autista S., in quanto acquisite dai militari della Guardia di Finanza in assenza di contraddittorio con le parti interessate. Quanto all’impianto accusatorio contenuto nell’atto di citazione, l’avv. Scalzi ha ribadito le difese opposte con la sua comparsa di costituzione. In rito, il legale ha infatti insistito sul difetto di giurisdizione del giudice contabile in una vertenza la cui causa petendi è costituita da una indebita corresponsione di indennità, per cui nei confronti del B. si sarebbe al più potuta esperire un’ordinaria azione di ripetizione di indebito, rientrante però nella competenza del giudice ordinario. Nel merito, dopo aver evidenziato che ai fini del rimborso delle indennità in questione non era richiesta la proprietà dell’autovettura utilizzata e che le delibere adottate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale non possono trovare applicazione nei confronti del suo assistito in quanto assessore e non consigliere regionale, l’avv. Scalzi ha distinto la vicenda in due diversi periodi. Riguardo al primo, che va fino al novembre 2001, non vi sarebbe alcun dubbio sull’infondatezza della domanda attrice, in quanto la contestazione mossa non fa riferimento alla illegittima dazione di soldi pubblici, ma alla mancata declaratoria dal diritto di percepire le indennità, per il cui recupero, come già evidenziato, si potrebbe configurare l’azione di ripetizione di indebito, ma non quella risarcitoria per responsabilità erariale. Conseguentemente, una pronuncia favorevole alle tesi dell’accusa, ad avviso del difensore sarebbe senz’altro inficiata dal vizio di ultra petizione. Nel secondo periodo, che va fino all’aprile 2003, la domanda è da ritenersi parimenti infondata, in quanto ruota intorno alla mancata proprietà dell’automezzo, asserita dalla Procura regionale ma smentita dal difensore che a tal fine chiede l’ammissione di una prova per testi da individuarsi nei sigg.ri T. G. e S. E.. In conclusione, ferma restando l’eccezione per difetto di giurisdizione e quella connessa all’inutilizzabilità della documentazione istruttoria acquisita dalla Guardia di Finanza, l’avv. Scalzi ha chiesto per l’assessore B. l’assoluzione dalle accuse che gli sono state mosse e, in via subordinata, l’ammissione della prova testimoniale nei termini suddetti.
 
L’avv. F. Mortelliti ha ribadito l’assoluta mancanza di colpa grave nella condotta del dirigente D., il quale, una volta raccolte le dichiarazioni rese dal B., non avrebbe avuto certo la possibilità di effettuare un riscontro sulla veridicità di quanto dichiarato dall’interessato, che per giunta ricopriva un incarico amministrativo di assessore regionale, per cui a quel punto egli non poteva fare altro che procedere alla liquidazione delle indennità. Il legale ha quindi concluso con la richiesta di assoluzione del dirigente D..
 
Il dott. Natale Longo, Pubblico Ministero d’udienza, si è opposto alle difese formulate dai legali dei convenuti, contestandone le argomentazioni svolte sia in rito che nel merito della vicenda oggetto di causa.
 
Riguardo alle eccezioni pregiudiziali sollevate dall’avv. Scalzi, il dott. Longo ha infatti definito infondato il difetto di giurisdizione, in quanto in realtà si versa in una fattispecie di danno erariale e non di ripetizione di indebito, mentre in relazione all’invocata inutilizzabilità delle prove acquisite dal Nucleo della Guardia di Finanza per delega della Procura regionale, il Pubblico Ministero ha evidenziato che ai sensi dell’art. 351 del c.p.p. perfino nel processo penale non è necessario il contraddittorio nell’espletamento dell’attività di indagine; nel merito, il dott. Longo si è soffermato sulla condotta dei convenuti di cui ha ribadito la grave omissione del D., il quale con colpa grave e contravvenendo agli obblighi di servizio che gli derivavano dalla sua qualifica dirigenziale ha infatti omesso di controllare e riscontrare le dichiarazione rese dal B.; e per quanto concerne quest’ultimo, secondo il rappresentante della Procura regionale la sua posizione risulterebbe particolarmente compromessa per la evidente volontà con la quale l’amministratore ha cercato di trarre un profitto economico dalla carica rivestita, un profitto ottenuto con dichiarazioni non rispondenti al vero e che lo hanno messo in condizione di percepire una indennità che altrimenti non gli sarebbe stata corrisposta per l’evidente mancanza dei presupposti necessari alla sua liquidazione.
 
Considerato in
 
 
 
D I R I T T O
 
 
I. Il Collegio deve anzitutto esaminare le questioni pregiudiziali che i difensori dei convenuti hanno posto con le rispettive comparse di costituzione e ribadito nel corso dell’odierno dibattimento.
 
I.1 L’avv. F Scalzi ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa magistratura contabile in relazione ai fatti di causa.
 
Secondo il difensore, infatti, il pregiudizio patrimoniale subito dalla Regione Calabria, in quanto costituito dalla corresponsione all’ex assessore B. di indennità, la cui liquidazione è stata però disposta dal dirigente D., più che ad una fattispecie di danno erariale sarebbe invece da ricondurre ad un indebito pagamento, ossia ad una situazione giuridica che, correttamente inquadrata nella categoria civilistica dell’indebito disciplinato dall’ art. 2033 del c.c., esulerebbe dagli ambiti di competenza che la legge e la giurisprudenza regolatrice della Corte di Cassazione hanno delineato per questa magistratura contabile.
 
In concreto, dunque, l’azione esercitata a carico del B. con l’odierna citazione, non potendo essere considerata risarcitoria di un danno erariale in quanto ascrivibile nella sostanza alla categoria dell’azione di ripetizione per indebito oggettivo, dovrebbe essere considerata ab origine improponibile da parte del Procuratore regionale e come tale inammissibile od in ogni caso non rientrante nella competenza del giudice contabile.
 
Sul punto, ritiene il Collegio di dover richiamare la propria giurisprudenza e segnatamente le argomentazioni svolte con la sentenza n. 996 del 21 dicembre 2004.
 
Con tale pronuncia, resa dalla Sezione su una fattispecie di danno per spese di missione illecitamente liquidate ad un amministratore locale, si ebbe a chiarire che la soluzione da dare a siffatta questione pregiudiziale non poteva prescindere da una approfondita analisi della causa petendi e del petitum sostanziale (Corte Cassazione a Sez. Unite, sent. n. 10189 del 15-10-1998), in quanto ciò che deve avere rilevanza nei casi di specie è appunto la situazione giuridica obiettiva tesa al ripristino dell’interesse leso (bene della vita – petitum sostanziale) denunciata con la domanda attrice in conseguenza di un fatto dannoso causato da comportamenti che si assumono essere stati contrari ad obblighi di servizio e connotati dal dolo o dalla colpa grave (causa petendi).
 
Conseguentemente, per poter valutare la competenza ratione materiae di questa Corte, ad avviso del Collegio si dovrà necessariamente accertare se i soggetti coinvolti nel fatto che ci occupa si siano resi autori di condotte antigiuridiche fonte di danno erariale, ma ciò sarà possibile solo dopo avere preliminarmente illustrato i riferimenti normativi e disciplinari costituenti i parametri di legittimità delle condotte da tenersi nei casi di specie, indagato il merito dei comportamenti di quanti hanno avuto parte della vicenda ed infine valutato, oltre che l’esistenza del nesso di causalità tra le condotte e il pregiudizio patrimoniale, se i comportamenti presi in considerazione si connotino anche per la presenza dall’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.
 
I.2 Riservando dunque al prosieguo della trattazione la definitiva soluzione da dare all’eccezione di difetto di giurisdizione, occorre a questo punto occuparsi dell’altre questioni preliminari cui hanno fatto riferimento sia l’avv. Scalzi sia gli avv.ti Morabito e Mortelliti e cioè l’inammissibilità ai fini probatori della documentazione istruttoria acquisita dai militari della Guardia di Finanza su delega della Procura regionale. Secondo i deducenti, il vizio discenderebbe dal fatto che gli atti in questione (l’avv. Scalzi ha in particolare fatto riferimento alla documentazione – verbale del 21 aprile 2005 e nota del 28 aprile 2005 del Nucleo di Polizia Tributaria della G.d.F – depositata dalla Procura regionale il 9 maggio 2005 in esecuzione dell’ordinanza n. 51/2005 emessa da questa Sezione; mentre gli avv.ti Morabito e Mortelliti hanno contestato l’ammissibilità del verbale di “interrogatorio” – così definito dai legali a pag. 14 della comparsa di costituzione – dell’11 settembre 2003 del dott. D.) sono stati acquisiti senza la garanzia di un valido contraddittorio con la difesa dei presunti responsabili e quindi in palese violazione delle regole sul giusto processo.
 
Sul punto ritiene il Collegio che le dichiarazioni da soggetti terzi, raccolte dal Procuratore regionale nel corso dell’istruttoria predibattimentale di sua competenza (secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 6 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19), costituiscano prova nel corso del successivo giudizio, salvo che il giudice valuti la necessità di doversi dare luogo all’assunzione di una prova testimoniale, ovviamente da esperirsi con l’osservanza delle forme e delle garanzie, prima tra tutte quella del contraddittorio, previste dalla disciplina codicistica.
 
Conseguentemente è da ritenersi infondata la tesi secondo cui il D. avrebbe dovuto essere assistito da un difensore – ciò è quanto nella sostanza eccepito dai legali Morabito e Mortelliti – in occasione delle risposte da lui rese l’11 settembre 2003 ai militari della Guardia di Finanza.
 
A questo riguardo è sufficiente osservare che l’attività istruttoria in quel momento svolta su delega della Procura regionale era semplicemente finalizzata ad avere contezza dei fatti, così da consentire all’Organo inquirente di procedere alle successive valutazioni di sua esclusiva competenza in ordine ad eventuali responsabilità risarcitorie, di talchè, intende evidenziare il Collegio, in quella fase non poteva evidentemente essere postulata alcuna ipotesi di responsabilità a carico del D. per cui non ha ragion d’essere l’affermazione difensiva secondo la quale il dirigente “credeva di collaborare con la giustizia per ciò che riguarda la posizione di un terzo soggetto, senza sapere che si stava indagando sul suo conto”.
 
In realtà la Procura regionale stava acquisendo gli elementi oggettivi e soggettivi occorrenti alla eventuale formulazione di una ipotesi accusatoria da concretizzare in un invito a dedurre, che è stato sì notificato al D., ma senza con ciò poter sostenere che nella fase precedente, quella appunto dell’istruttoria, fosse già configurata la sua responsabilità, quasi a voler adombrare l’idea che la richiesta di rispondere ad alcune domande rivoltagli dai militari della G.d F. fosse finalizzata al solo scopo di corroborare una quadro accusatorio già delineato nei suoi confronti.
 
A ciò aggiungasi che nel processo contabile la presenza del legale non è richiesta nemmeno nella fase successiva all’invito a dedurre, in cui, infatti, il presunto responsabile può svolgere personalmente le proprie difese mediante le controdeduzioni alle accuse rivoltegli con l’invito e anche con l’eventuale audizione personale, senza che perciò si possa configurare una violazione dei parametri costituzionali in tema di diritto alla difesa in giudizio (ex plurimis Corte Costituzionale ordinanza n. 1 del 10 gennaio 2001 con la quale è stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 – Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti – convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione).
 
II. A questo punto si può esaminare il merito della controversia anche con l’obiettivo di sciogliere la riserva poc’anzi formulata in relazione alla questione di giurisdizione sollevata dall’avv. F. Scalzi.
 
 II.1 A questo proposito, ad avviso del Collegio è opportuno fare alcune precisazioni di massima in relazione alle condizioni ed ai presupposti legittimanti la liquidazione delle indennità per rimborso spese di trasporto, così da fornire una risposta alle opposte tesi promosse sul punto dalle parti in causa.
 
La prima fa riferimento al fatto se sia o meno occorrente il titolo di proprietà dell’automezzo impiegato dall’amministratore regionale per conseguire il diritto al rimborso.
 
A questo riguardo va anzitutto osservato che la materia è disciplinata in via amministrativa in forza della disposizione contenuta nell’art. 2 ter, comma 3 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, norma che ha infatti autorizzato l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale a “disciplinare contenuti, limiti e modalità di corresponsione delle indennità accessorie (diarie, missioni e rimborso spese) spettanti ai consiglieri regionali”.
 
Facendo uso di tale prerogativa, il suddetto Ufficio di Presidenza è intervenuto con due deliberazioni, entrambe rilevanti in relazione al thema decidendum in quanto hanno prodotto effetti durante il periodo in cui il convenuto B. ha svolto le sue funzioni di assessore regionale.
 
Con la prima deliberazione, adottata con il 9 maggio 2001 con il n. 79, si è affermato il diritto del consigliere regionale alla corresponsione di “un rimborso per spese di trasporto per venti accessi mensili calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza del consigliere e la sede del Consiglio………..per il costo chilometrico medio di esercizio, percorrenza annua 15.000 chilometri, sulla base delle tabelle aggiornate periodicamente dall’Automobile Club d’Italia e del modello di autovettura dichiarata da ogni consigliere; per i consiglieri residenti fuori regione si assume come riferimento la distanza di 300 chilometri”.
 
Detta delibera, che peraltro dettava disciplina anche per le missioni sul territorio nazionale e all’estero dei consiglieri comunali, ha spiegato i suoi effetti sino al 15 ottobre 2001 quando, infatti, l’Ufficio di Presidenza decideva di revocarla con la delibera n. 176 in pari data.
 
Con quest’ultimo provvedimento, la materia dei rimborsi spettanti ai consiglieri regionali veniva regolamentata mediante l’aggiunta alla precedente disciplina di un ulteriore parametro di calcolo e cioè che “il rimborso è rapportato ad una autovettura di cilindrata fino ad un massimo di 2500 c.c. benzina o diesel”; inoltre, con la stessa deliberazione veniva stabilito che “l’aggiornamento dei parametri sarà effettuato semestralmente, ciascun consigliere dovrà autocertificare il modello, la cilindrata, il tipo di alimentazione, ed il numero di targa dell’autovettura in proprietà” e che il “consigliere regionale che ha a disposizione un’autovettura di servizio ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 non ha diritto al rimborso per spese di trasporto”, impedimento alla liquidazione che, a ben guardare, sebbene non fosse stato previsto dalla citata deliberazione n. 79/2001, era in realtà operante giacchè previsto da una disposizione legislativa (legge regionale n. 3/1996) che di certo non era venuta meno in forza dell’attribuzione all’Ufficio di Presidenza della potestà di disciplinare in via amministrativa la materia.
 
Quanto sin qui osservato porta a ritenere che l’indennità in questione non fosse dovuta se all’amministratore regionale fosse stata assegnata una autovettura di servizio guidata da un autista dipendente; che, in mancanza di un automezzo di servizio, l’indennità fosse invece dovuta, semprechè fosse utilizzato un automezzo privato; che l’importo dell’indennità fosse da calcolare sulla base del costo chilometrico fissato dalle tariffe ACI, tenuto conto sia della distanza chilometrica all’uopo prevista, sia della cilindrata dell’automezzo impiegato, fino ad un massimo di 2500 c.c.; che a tal fine l’amministratore interessato al rimborso avesse l’onere di dichiarare il modello ed evidentemente la cilindrata dell’autovettura in proprietà.
 
Da ciò e per il fatto che il B. non avesse la proprietà dell’autovettura modello Jaguar XJ8, la Procura regionale ha tratto motivo per dedurre, da un lato, l’illiceità della condotta dell’ex assessore che, dichiarando l’uso di detto automezzo, agiva con la precipua volontà e quindi con dolo al solo scopo di indurre i competenti uffici alla liquidazione di una indennità altrimenti non dovuta; dall’altro, l’Organo requirente ha tratto spunto per contestare al D. la sua partecipazione dal danno cagionato anche per la sua condotta omissiva, connotata dall’elemento soggettivo della colpa grave, per non aver controllato la veridicità di quanto dichiarato dall’amministratore.
 
Del resto non v’è chi non veda come, in disparte ogni considerazione sulla deliberazione n. 265 del 4 dicembre 2003 (trattasi di un provvedimento con il quale l’Ufficio di Presidenza fornisce una sorta di interpretazione autentica dei propri precedenti deliberati, spiegando che il diritto al rimborso prescinde dalla proprietà dell’autovettura impiegata dal consigliere regionale) dalle citate deliberazioni adottate con il n. 79/2001 e il n. 176/2001 e, prima ancora, dalle leggi regionali n. 3/1996 e n. 11 del 3 ottobre 1997, l’intendimento fosse quello di corrispondere all’amministratore regionale una indennità chilometrica a mò di rimborso delle spese di accesso alla sede del Consiglio regionale e conseguentemente, essendo quella la ratio della disciplina, non si può che convenire sul fatto che quando si usa un’autovettura che non sia di proprietà dell’amministrazione una spesa la si sostiene sempre e comunque, a prescindere cioè dalla circostanza se colui che usa detto automezzo ne sia o meno proprietario.
 
Per cui, ad avviso del Collegio non può essere questo il titolo fondante l’asserita responsabilità dell’amministratore che peraltro, a ben guardare, con la dichiarazione resa al dott. D. il 12 novembre 2001 (quella relativa alla Jaguar XJ8), ma anche con quella sottoscritta il 18 settembre 2001 (per l’Alfa Romeo 166 benzina) non ha certo dichiarato di essere proprietario degli automezzi, limitandosi a denunciarne l’uso per come previsto dalla deliberazione n. 79/2001 (impropriamente citata anche sulla dichiarazione del 12 novembre 2001, giacchè ormai revocata).
 
E conseguentemente non si può imputare al D. un mancato controllo circa la proprietà delle autovetture che l’amministratore andava dichiarando.
 
Di contro, ad avviso del Collegio il presupposto fondante la responsabilità risarcitoria di entrambi i convenuti è costituito dal fatto che l’amministratore era assegnatario di un autista e conseguentemente di un’autovettura di servizio, col chè si può senz’altro dire che nei suoi confronti vigeva l’impedimento previsto dall’art. 11 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, norma che, come già evidenziato, è stata poi espressamente richiamata dalla deliberazione n. 176/2001 dell’Ufficio di Presidenza.
 
Ma prima di affrontare nel dettaglio gli elementi costitutivi della responsabilità dei convenuti, ritiene il Collegio di doversi occupare della tesi proposta dall’avv. Scalzi secondo la quale la disciplina sui rimborsi, in quanto riguardante solo i consiglieri regionali, non può trovare applicazione nei confronti del proprio assistito che consigliere non era.
 
Conseguentemente, secondo il legale una pronuncia di condanna sarebbe da considerare ultra petita.
 
La tesi, invero sottilmente coerente con l’argomentazione difensiva di base sostenuta dall’avv. Scalzi secondo il quale nel caso di specie non ricorre una ipotesi di danno erariale ma semmai una fattispecie di indebito oggettivo, muove evidentemente dalla considerazione del tenore letterale della disciplina legislativa ed amministrativa sin qui considerata in cui, in effetti, il riferimento è sempre ai consiglieri regionali e tuttavia, ritiene il Collegio che siffatta difesa sia comunque da respingere.
 
A questo riguardo è sufficiente considerare che in virtù del ruolo di assessore ricoperto in seno all’amministrazione regionale, il B. era senz’altro legittimato a partecipare alle sedute del Consiglio regionale, dovendo quindi recarsi presso la sede di tale consesso onde espletare il mandato rappresentativo conferitogli in seno all’esecutivo della Regione Calabria.
 
Va da sè, dunque, che nei suoi confronti dovesse trovare applicazione la disciplina sui rimborsi al pari di qualsiasi altro componente del Consiglio e a sostenerne gli oneri non poteva che essere l’amministrazione finanziaria del Consiglio regionale stesso, giacchè ai lavori di quest’ultimo aveva il diritto-dovere di assistere il B. recandosi a Reggio Calabria.
 
Rimane dunque da chiarire in che termini deve essere configurata la responsabilità degli odierni convenuti, atteso che, come già evidenziato, in forza della disciplina derivante dall’art. 11 della legge regionale n. 3/1996 e dalle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 79/2001 e 176/2001, all’amministratore regionale che abbia in uso un automezzo regionale condotto da un autista parimenti dipendente, non spetta l’indennità in questione.
 
A tal proposito è da condividere l’impostazione configurata dall’avv. Scalzi in riferimento ai due diversi periodi in cui si articola la vicenda che ci occupa, dato che, come si avrà modo di notare nel prosieguo, radicalmente differenti sono le situazioni da trattare con conseguenti diversi effetti sul piano sostanziale e ai fini della decisione da adottare in merito alla domanda attrice.
 
Come già evidenziato, il primo periodo è quello compreso tra il settembre 2001, quando il convenuto B. ha assunto il mandato di assessore regionale, e il novembre 2001, quando il dipendente S. non ha più svolto le mansioni di autista al suo servizio.
 
Dagli atti del processo emerge la prova documentale (fogli di macchina dell’autovettura di servizio Alfa 166 tg. BG XXX) che l’ex assessore B. ha utilizzato continuativamente dall’1 settembre 2001 al 19 novembre 2001 un automezzo di proprietà dell’amministrazione regionale guidato dal sig. S. E., per cui l’amministratore non aveva diritto alcuno alla liquidazione dell’indennità accessoria e se ciò è avvenuto mediante la corresponsione dell’importo di euro 22.648,38, lo si deve ricondurre alla sua condotta chiaramente finalizzata a lucrare ingenti somme mensili a carico del bilancio regionale.
 
La condotta illecita cui il Collegio fa riferimento si è concretizzata nelle dichiarazioni rese al dirigente del Settore Economico del Consiglio regionale e precisamente quella sottoscritta il 18 settembre 2001 riguardante l’uso di una autovettura Alfa Romeo 166 a benzina e quella del 12 novembre 2001 con la quale il convenuto denuncia l’uso della Jaguar XJ8 3.2.
 
Si tratta, con tutta evidenza, di dichiarazioni che l’interessato non poteva rendere, stante la disponibilità di un automezzo regionale a lui evidentemente assegnato in via continuativa e se tuttavia ciò è avvenuto, non può che essere spiegato con il doloso fine di conseguire un vantaggio economico che altrimenti non gli sarebbe spettato.
 
Circa l’esistenza dell’elemento soggettivo del dolo in capo al convenuto, non pare al Collegio che si possa seriamente dubitare ove si tenga conto della sua funzione assessorile svolta all’interno dell’amministrazione regionale, un mandato che lo poneva ai vertici dell’apparato amministrativo e gestionale e che verosimilmente lo metteva nella condizione di conoscere il divieto di corresponsione dell’indennità in questione all’amministratore assegnatario di un’autovettura di servizio.
 
II.3 A questo punto e per quanto sin qui osservato nel merito della condotta tenuta dall’ex assessore B. anche se limitatamente al primo periodo, risulta evidente che nel caso di specie il Collegio non sia chiamato a decidere su un’azione di ripetizione di indebito o su una actio de in rem verso, ma è tenuto ad accertare il fondamento giuridico di un’azione per responsabilità amministrativa per il risarcimento di un danno erariale.
 
La valutazione dell’antigiuridicità del comportamento osservato consente quindi di risolvere la questione riguardante il difetto di giurisdizione, per la cui soluzione è stata infatti avvertita la necessità di cogliere la causa petendi e il petitum sostanziale dell’odierna controversia onde evitare che la decisione da assumere in parte qua fosse indotta dal solo petitum processuale, ossia dalla situazione giuridica riconducibile alla mera prospettazione accusatoria emergente dall’atto di citazione.
 
Dall’analisi dei fatti e delle condotte emerge, infatti, che la posizione dell’ex assessore non possa ricondursi a quella del semplice accipiens di somme non dovute, con o senza depauperamento dell’ente pagatore, ma a quella di colui che “ha procurato a se stesso un ingiusto profitto e alla Regione Calabria un ingiusto danno di natura patrimoniale durante il periodo nel quale era in servizio come assessore regionale abusando della propria carica …..” (pag. 11 dell’atto di citazione), un vantaggio evidentemente ottenuto mediante una condotta antigiuridica che si è formata per avere egli dichiarato l’uso di un’autovettura privata mentre non aveva il diritto di dichiararlo per via della contestale assegnazione di un automezzo regionale.
 
A diversa soluzione si deve invece pervenire per il periodo successivo che va dal novembre 2001 all’aprile 2003, quando il sig. B. ebbe a rassegnare le dimissioni dalla carica di assessore regionale.
 
Ciò in quanto, nonostante il supplemento istruttorio disposto da questa Sezione con l’ordinanza n. 51/2005, non è stata raggiunta la prova nè che il S. fosse ancora l’autista in via continuativa dell’ex assessore, nè che a quest’ultimo fosse ancora assegnata l’autovettura regionale.
 
Per vero, va detto che dalla documentazione acquisita in esecuzione della suddetta ordinanza (verbale del 21 aprile 2005 e nota del 28 aprile 2005 del Nucleo di Polizia Tributaria della G.d.F), emerge che per il periodo successivo al novembre 2001 l’assessore non ha avuto a disposizione un’autovettura regionale e che il sig. S. in più di un’occasione ha svolto le mansioni di autista, ma ha utilizzato un automezzo privato messogli a disposizione dallo stesso B. e “svariate volte anche la propria autovettura” (nota del 28 aprile 2005 a forma del Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria)
 
In conseguenza di ciò, tenuto conto di quanto sin qui osservato e in disparte ogni considerazione sul fatto che un dipendente pubblico sia stato impiegato dall’assessore per la guida un automezzo privato – circostanza questa che meriterebbe di essere approfondita da chi di competenza per gli evidenti profili di danno erariale eventualmente derivanti dall’impiego di un autista regionale con modalità quanto meno extra ordinem – , il Collegio non ritiene accoglibile la domanda attrice in parte qua, che pertanto deve essere respinta limitatamente alla richiesta risarcitoria di euro 123.263,40 (pari alle indennità corrisposte al B. dal dicembre 2001 all’aprile 2003).
 
A questo punto va presa in esame la posizione del D., ovviamente limitatamente al solo periodo settembre 2001 – novembre 2001.
 
Costui, come più volte è stato evidenziato, ricopriva il ruolo dirigente del Settore Economico e Finanziario del Consiglio regionale e in questa veste ha disposto la liquidazione delle indennità illegittimamente percepite dall’ex assessore.
 
Il convenuto si è difeso sostenendo di avere agito correttamente in quanto nessun controllo era legittimato a fare sulle dichiarazioni rese dal B., prospettando addirittura come impensabile che “un dirigente regionale medio” potesse mettere in “discussione la veridicità di dichiarazioni verosimili sottoscritte sotto la propria responsabilità civile e penale da un assessore regionale”, per cui anche il “più prudente dei dirigenti avrebbe, di fronte a tali dichiarazioni proceduto alla liquidazione delle spettanze” (pag. 12 della comparsa di costituzione in giudizio a firma degli avv.ti G. Morabito e F. Mortelliti).
 
Ciò precisato e per quanto di seguito esposto, il Collegio ritiene che siffatta difesa non sia meritevole di accoglimento.
 
Si è già detto che essendo assegnatario di un autista e di un’autovettura regionale, all’ex assessore B. non poteva spettare alcuna indennità accessoria, conseguentemente ciò che il dirigente regionale avrebbe dovuto fare era non tanto il controllo sulla veridicità della dichiarazioni rese dall’amministratore in riferimento alla proprietà degli automezzi privati denunciati o sul fatto se questi usasse realmente prima l’Alfa Romeo 166 e successivamente la Jauguar JX8 3.2 per recarsi alle sedute del Consiglio regionale, ma doveva curarsi di verificare se fosse eventualmente esistita la causa impeditiva alla liquidazione dei rimborsi.
 
Il dott. D. avrebbe dovuto in sostanza accertarsi se all’ex assessore B. fosse stato assegnato un autista dipendente e un’autovettura di servizio, ciò per l’incontestabile ragione che, come più volte evidenziato, le disposizioni legislative ed amministrative disciplinanti la materia, che egli aveva il preciso obbligo di osservare e di fare osservare mediante una puntuale istruttoria tecnica degli adempimenti di sua competenza, escludevano in tal caso il diritto all’indennità.
 
La sua condotta si è caratterizzata di inescusabile negligenza soprattutto ove si consideri che i modelli utilizzati dal B. per rendere le dichiarazioni del 18 settembre 2001 e del 12 novembre 2001 sono stati predisposti dallo stesso convenuto, il quale si è preoccupato di prevedere le situazioni e i presupposti contemplati dalla normativa regionale, ma non quello relativo all’eventuale assegnazione di una macchina di servizio e già che se ciò fosse avvenuto, nessun rimprovero sarebbe stato possibile rivolgere al D..
 
Ovviamente il Collegio non intende affermare che l’accertamento in questione avrebbe potuto essere effettuato solo con l’apposita previsione negativa sul modello di dichiarazione, essendo evidente che il dirigente regionale avrebbe comunque osservato l’obbligo di servizio in questione se avesse proceduto aliunde al riscontro di sua competenza, magari effettuando l’accertamento presso la Presidenza della Giunta regionale, oppure direttamente presso il responsabile dell’autoparco di proprietà della Regione Calabria.
 
Tutto ciò non è stato fatto dal dott. D. e tale sua condotta omissiva non può che essere considerata foriera del danno erariale in questione.
 
Quanto all’elemento soggettivo, ritiene il Collegio che la condotta del dirigente sia stata senz’altro connotata da colpa grave.
 
Sul punto va detto che la giurisprudenza contabile ha statuito (Corte conti, SS.RR. 10 giugno 1997 n. 56/A) che tale colpa consiste nella evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio o di regole di condotta che siano ex ante ravvisabili e riconoscibili per dovere professionale d’ ufficio, e che, in assenza di oggettive ed eccezionali difficoltà, si concretizzano nell’inosservanza di quel minimo di diligenza imposto dalle circostanze del caso concreto ovvero in una evidente imperizia o in un irrazionale imprudenza; con la citata pronuncia, le Sezioni Riunite hanno altresì chiarito che non ogni condotta in ipotesi censurabile può integrare gli estremi della colpa grave, ma solo quella connotata da precisi elementi qualificanti, che – in mancanza di un criterio generale – vanno accertati di volta in volta dal giudice in relazione alle caratteristiche del fatto, all’atteggiamento soggettivo dell’autore, nonché al rapporto tra tale atteggiamento e l’ evento dannoso.
 
Tali principi, nell’applicazione fatta dai giudici di merito, hanno contribuito a far assumere diverse accezioni qualificanti all’elemento in parola e tra queste è opportuno ricordare, in quanto esaustivamente espressive del significato che ad avviso del Collegio occorre dare alla colpa grave affinchè sia elevata ad elemento essenziale della responsabilità amministrativa, quella che l’identifica con “un’intensa negligenza” (Corte conti, Sez. I Centr. 16 marzo 2000 n. 83/A) o, ancora più significativamente, quella che riconduce la colpa grave a “un’inescusabile negligenza e una antigiuridicità evidente” (Sez. I Centr. 27 gennaio 2003 n. 32).
 
Ciò posto, non pare che vi possano essere dubbi sulla gravità della colpa che ha contraddistinto il comportamento del D. per come delineato dal Collegio quale causa del danno erariale di euro 22.648,38, nè si può condividere la difesa del convenuto quando ha ritenuto di sostenere che a fronte di una dichiarazione resa da un assessore regionale, un “dirigente medio” non avrebbe potuto far altro che liquidare le indennità. Sul punto è sufficiente osservare che un dirigente non può non essere consapevole delle responsabilità che gli derivano dalla titolarità delle funzioni gestionali che la legge gli ha attribuito in via esclusiva, soprattutto dopo che il principio della separazione tra la sfera delle competenze cosiddette programmatiche, proprie degli organi elettivi, e quelle gestionali ed esecutive attribuite ai dirigenti è ormai entrato a far parte del nostro ordinamento pubblicistico, per cui la configurazione di un atteggiamento deferente dettato da una sorta di timore reverenziale nei confronti dell’amministratore non può seriamente costituire una esimente della responsabilità e se tale atteggiamento dovesse realmente albergare nell’animo di questo o quel dirigente è segno evidente che l’interessato non è in grado di svolgere le proprie funzioni in modo consono alle aspettative che il sistema ha riposto in lui.
 
La coesistenza sotto il profilo eziologico di due differenti condotte, una qualificata alla stregua del dolo e l’altro caratterizzata dall’elemento psicologico della colpa grave, impone una diversa gradazione dell’imputazione risarcitoria in capo ai due soggetti ritenuti responsabili.
 
A questo riguardo, il Collegio non ritiene di doversi discostare dalla condivisibile soluzione che alla questione è stata data dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 4/QM/99 del 19 gennaio 1999.
 
Sul punto, infatti, l’autorevole Collegio ha stabilito che nell’ipotesi di concorso colposo con atti di dolosa appropriazione è giuridicamente impossibile l’applicazione di un qualsiasi criterio di ripartizione, in quanto determinerebbe o una stridente violazione di elementari esigenze di giustizia addossando una parte del danno, prodotto da colui che si è appropriato di pubblico denaro, a chi è da ritenere corresponsabile a titolo colposo, ovvero un ingiustificato arricchimento dell’erario.
 
Ragion per cui l’obbligazione di chi ha agito con dolo ha natura restitutoria e deve essere considerata principale rispetto all’obbligazione secondaria da far gravare sul corresponsabile a titolo di colpa grave, obbligazione che ha pertanto natura risarcitoria e carattere sussidiario rispetto a quella principale.
 
A fronte di siffatta differenziazione sta l’obbligo del creditore erario di seguire un ordine di escussione imposto proprio dalla relazione esistente tra le due obbligazioni, ordine che impone al creditore di esigere l’esecuzione della sentenza prima nei confronti del debitore principale, mentre nei confronti del debitore sussidiario, l’esecuzione può essere effettuata, nei limiti dell’importo oggetto di condanna, solo subordinatamente al tentativo infruttuoso di realizzare il credito erariale
 
In conclusione, entrambi i convenuti vanno condannati al risarcimento del danno erariale di euro 22.648,38, il cui risarimento dovrà avvenire in via principale a cura del sig. B.P. e in via sussidiaria e nei limiti dell’infruttuosa escussione effettuata a carico del primo debitore, da parte del convenuto D. F..
 
Il danno come sopra quantificato dovrà essere maggiorato in conformità a quanto di seguito statuito.
 
 
 
P . Q. M
La Sezione, definitivamente pronunciando
 
CONDANNA B.P. e D. F. a risarcire alla Regione Calabria il danno di euro22.648,38 (diconsi euro ventiduemilaseicentoquarantotto e trentotto centesimi), stabilendo che l’esecuzione della presente sentenza sia effettuata con principale escussione nei confronti di B.P. e in via sussidiaria e nei limiti dell’infruttuosa esecuzione disposta in via principale, a carico di D. F..
Tali importi dovranno inoltre essere maggiorati sulla base della svalutazione monetaria rilevata dall’indice ISTAT nel periodo compreso tra la data della domanda giudiziale e quella della pubblicazione della presente sentenza e successivamente aumentato degli interessi legali da tale ultima data fino al pieno ed effettivo soddisfo.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di giudizio che sino alla pubblicazione della presente sentenza si liquidano in  ….
 
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
 
Così deciso nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2005.
Depositata il 10/FEB/2006

Lazzini Sonia

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