Danno da “vacanza rovinata” per la ritardata consegna dei bagagli da parte del vettore aereo. – Tribunale di Ragusa – Sezione distaccata di Vittoria n. 21/06 del 7.2.2006

sentenza 09/03/06
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA –
SEZIONE DISTACCATA DI VITTORIA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. ****************, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3180/03, avente ad oggetto “risarcimento danni” promossa da:
***, nato a ***, e ***, nata a ***, residenti a ***, rappresentati e difesi dagli Avv. *********** e **************, presso il cui studio in Vittoria sono elettivamente domiciliati, giusta procura a margine dell’atto di citazione.                 
Attori
contro
ALITALIA LINEEE AEREE ITALIANE S.P.A., in persona dell’Amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ****************** del Foro di Palermo e ********************* del Foro di Ragusa, elettivamente domiciliata in Ragusa presso lo studio di quest’ultimo, giusta procura a margine della comparsa di risposta.
Convenuta
All’udienza del 18.10.2005, sulle conclusioni delle parti così come precisate in atti, la causa veniva spedita a sentenza, con assegnazione dei termini di giorni sessanta per comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo posta in data 1.9.2003, *** Roberto e *** convenivano in giudizio Alitalia s.p.a., esponendo che:
         in data 3.4.2003 avevano acquistato presso l’agenzia Ippari Travel di Vittoria – convenzionata Alitalia – i biglietti aerei e quelli Costa Crociere per il loro viaggio di nozze;
         in data 28.4.2003, alle ore 6.50 si erano imbarcati sul volo Alitalia AZ 1602 in partenza da Bari con destinazione Roma-Fiumicino dove, alle ore 9.00 dello stesso giorno avrebbero dovuto proseguire per Barcellona con il volo Alitalia AZ 074;
         a Barcellona si sarebbero dovuti imbarcare sulla nave da crociera “Costa Europa”, in partenza alle ore 18.00;
         all’aeroporto di Bari, gli esponenti avevano svolto regolarmente le operazioni di imbarco, effettuando un check-in unico per Barcellona e consegnando agli operatori Alitalia due valigie, contrassegnate dai talloncini di imbarco n. 055 AZ 854111 e 055 AZ 854112;
         giunti a Barcellona, avevano inutilmente atteso l’arrivo dei loro bagagli e, chieste le spiegazioni del caso ai locali uffici “lost and found” Alitalia, avevano appreso che i bagagli erano stati smarriti ed avevano presentato regolare denuncia, ricevendo rassicurazioni su un rapido e sicuro recupero delle valigie;
         alle ore 18..00 gli attori si erano imbarcati senza alcun bagaglio sulla nave da crociera;
         solamente in data 17.5.2003, cioè 10 giorni dopo la conclusione della crociera, Alitalia aveva provveduto alla restituzione dei bagagli;
         lo smarrimento dei bagagli aveva cagionato agli attori una serie infinita e fastidiosa di disagi in quanto gli stessi, costretti ad affrontare il soggiorno a bordo della nave sprovvisti dei loro effetti personali e dei capi di abbigliamento adatti, non avevano potuto godere di tutte le occasioni e le opportunità di divertimento che rappresentano le peculiarità di una crociera (bagno in piscina, serate di gala, lezioni in palestra, spettacoli in teatro, escursioni nelle varie località);
         gli attori avevano sofferto non solo un danno di carattere materiale, in quanto erano stati costretti ad acquistare a bordo della nave alcuni beni necessari, sostenendo la spese non preventivata di € 700,00, ma anche un danno morale, quantificabile in € 10.000,00 (€ 5.000,00 per ciascun attore);
         con lettera raccomandata del 3.6.2003, avevano chiesto ad Alitalia il risarcimento di tutti i danni materiali e morali subiti, quantificati nella complessiva somma di € 10.700,00;
         con fax del 26.6.2003, Alitalia aveva ammesso le sue responsabilità ed aveva espresso rincrescimento per quanto accaduto in occasione dei voli AZ 1602 e AZ 74 del 28.4.2003, offrendosi tuttavia di risarcire gli attori nella misura del 50% delle spese sostenute nel periodo senza bagagli, per un importo di € 400,00.
Chiedevano pertanto al Tribunale di ritenere e dire Alitalia s.p.a. responsabile dei fatti di cui sopra e, di conseguenza, obbligata a risarcire agli odierni attori tutti i danni, materiali e morali, patiti; per l’effetto, condannare Alitalia s.p.a. al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di € 10.700,00, o di quella maggiore o minore che il Tribunale avrebbe ritenuto equa. Con vittoria di spese e compensi.
Iscritta la causa a ruolo, si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta, Alitalia – Linee Aeree Italiane s.p.a., esponendo che:
         la società difettava di legittimazione passiva, in quanto la gestione dei servizi di assistenza a terra ai passeggeri ed alle merci (cd. handling) è affidata, nella maggior parte degli scali – tra cui quello di Barcellona – ad imprese diverse dall’Alitalia, che non hanno nulla a che vedere con quest’ultima;
         in subordine, gli attori non avevano provato l’esistenza del contratto di trasporto, non avendo prodotto i relativi biglietti aerei, né l’ammontare del danno asseritamente subito;
         riguardo all’entità del risarcimento, la disciplina normativa e contrattuale applicabile al trasporto aereo prevede i seguenti limiti: € 15,49 per chilo di merce caricata per i voli nazionali (artt. 952 e 945 cod.nav.) e 17 Diritti speciali di prelievo (pari ad € 22,00 circa) per chilo di merce caricata per i voli internazionali (art. 22 Convenzione di Varsavia del 12.10.1929 e successive modifiche, nonché art. XVI.3.d delle Condizioni generali di trasporto internazionale);
         le Condizioni generali di trasporto internazionale rappresentavano la disciplina contrattuale del rapporto accettata dal passeggero al momento dell’acquisto del biglietto ed avevano in ogni caso efficacia di regolamento, essendo state approvate dall’autorità amministrativa (Aut. Min. Trasporti n. 312141/32.4 del 30.4.1992);
         in considerazione dei sopra menzionati limiti di responsabilità del vettore, solamente la preventiva dichiarazione di valore della merce ed il pagamento di una tariffa apposita, commisurata al valore del bene, consentiva al passeggero di ottenere l’integrale risarcimento del danno;
         i signori *** e *** non avevano fatto alcuna dichiarazione di valore del bagaglio ed il risarcimento andava pertanto contenuto nei limiti suddetti;
         il danno andava diminuito rispetto all’entità massima avuto riguardo alla fattispecie concreta, lamentando gli attori solo il ritardo nella consegna del bagaglio e non già la perdita;
         il risarcimento del danno andava poi ridotto, rispetto alle spese sostenute per l’acquisto di beni, in quanto gli stessi erano rimasti nella disponibilità dei coniugi *** anche successivamente alla restituzione dei bagagli;
         gli attori non avevano comunque provato le spese sostenute;
         andava rigettata la richiesta di risarcimento dei danni morali, non ricorrendo i presupposti per liquidare tale voce di danno;
         la somma richiesta era in ogni caso spropositata;
         comunque anche il risarcimento del danno morale non avrebbe potuto eccedere i limiti di cui alla Convenzione di Varsavia, il cui art. 24 stabilisce che “ogni azione di responsabilità, promossa per qualsiasi motivo, non può essere esercitata se non alle condizioni ed entro i limiti previsti dalla presente Convenzione”.
Chiedeva quindi al Tribunale, preliminarmente, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell’Alitalia – Linee Aeree Italiane s.p.a.; in subordine di dichiarare inammissibili e, nel merito, rigettare tutte le domande proposte dagli attori; in ulteriore subordine, di ritenere e dichiarare che il risarcimento (sia del danno patrimoniale che del danno morale) eventualmente dovuto a parte attrice, andava limitato, secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Varsavia e dalle Condizioni Generali di Trasporto Internazionale che disciplinano i rapporti tra il vettore Alitalia, i passeggeri ed i relativi bagagli, fino ad un massimo di 17 diritti speciali di prelievo (pari ad € 22,00 circa) per chilogrammo di bagaglio registrato e, considerato che i bagagli degli attori erano stati ritrovati, di limitare il risarcimento ad € 400,00, o a quella somma maggiore o minore determinata dal Tribunale nel predetto limite massimo ed in relazione al danno effettivamente subito e provato dagli attori. Con vittoria di spese e compensi.
Con memoria ex art. 183 c.p.c. depositata il 29.4.2004, gli attori contestavano il difetto di legittimazione passiva della convenuta, sostenendo che la responsabilità in ordine all’organizzazione, gestione, smistamento e custodia dei bagagli era esclusivamente del vettore, come previsto in materia di contratto di trasporto, non potendo venire in rilievo i rapporti tra l’Alitalia e le imprese di handling nei confronti del passeggero; per quanto riguarda il danno subito, lo stesso era consistito nelle spese per l’acquisto degli effetti personali per un viaggio di sette giorni, nonché nel cosiddetto “danno da vacanza rovinata”, riconosciuto dalla giurisprudenza di merito e fondato sull’art. 13 CCV n. 1084/77: si tratta del pregiudizio subito per non avere potuto godere pienamente del viaggio – che peraltro era il viaggio di nozze – come occasione di svago e di riposo, rinunciando ad alcune attrattive e servizi della crociera (bagno in piscina, teatro, serata di gala, palestra).
Con memoria di replica ex art. 183 c.p.c., Alitalia s.p.a. ribadiva la sua carenza di legittimazione passiva, contestava l’asserito riconoscimento di responsabilità di cui al fax del 26.6.2003 e, in relazione al “danno da vacanza rovinata”, rilevava che si trattava di un orientamento formatosi con riguardo ai pacchetti turistici “tutto compreso” venduti al turista dal tour operator e che tale voce di danno si fondava sugli artt. 13 e 15 della Convenzione Internazionale di Bruxelles del 23.4.1970 sui contratti di viaggio e sul D.Lgs. n.111/95, normativa non applicabile al contratto di trasporto aereo; la disciplina di quest’ultimo non contiene norme che consentano di giustificare la risarcibilità del cd. danno da vacanza rovinata, ma anzi prevede limiti ad ogni tipo di risarcimento. Peraltro l’art. 1225 c.c. limita il risarcimento al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione, mentre il danno lamentato dagli attori, oltre ad essere solo indirettamente collegato al ritardo nella consegna del bagaglio, non era prevedibile nel momento in cui è sorta l’obbligazione.
Prodotta documentazione da parte degli attori, all’udienza del 18.10.2005 precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione con l’assegnazione dei termini di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta.
Si tratta in verità di un’eccezione di difetto di titolarità passiva del rapporto, sostenendo l’Alitalia s.p.a. di non essere responsabile dei danni conseguenti alla ritardata consegna dei bagagli ai passeggeri, in quanto il servizio di assistenza a terra ai passeggeri ed alle merci (cd. handling) è affidato ad imprese diverse dalla società convenuta.
L’eccezione è infondata e va dunque rigettata.
Il contratto di trasporto aereo oggetto di causa, eseguito il 28 aprile del 2003, trova la sua disciplina nella Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, resa esecutiva in Italia con Legge 19 maggio 1932, n. 841, in parte modificata dal Protocollo dell’Aia 28 settembre 1955, reso esecutivo in Italia con Legge 3 dicembre 1962, n. 1832. L’art. 18, commi 1 e 2, dispone che il vettore risponde della perdita della merce trasportata avvenuta durante il trasporto aereo, il quale, a sua volta, comprende il periodo durante il quale la merce si trova nella custodia del vettore, in un aeroporto o a bordo di un aeromobile o in un qualsiasi luogo in caso di atterraggio fuori di un aeroporto; l’art. 19 stabilisce, poi, che il vettore risponde del danno risultante da un ritardo nel trasporto aereo di viaggiatori, bagagli e merci.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “La Convenzione non regola, dunque, il contratto di deposito a terra, perché la fase del trasporto, come da essa definita, si svolge fin quando la merce sia nella custodia ("sous la garde") del vettore aereo e si esaurisce nel momento in cui, con la stipulazione del contratto di deposito presso un terzo delle merci sbarcate, la custodia si trasferisce dal vettore al depositario. Il servizio di assistenza a terra ("handling") predisposto dalla società di gestione aeroportuale, in genere, comprende una serie di prestazioni a favore dei vettori aerei e dei passeggeri, le quali possono avere il contenuto più vario, formando oggetto di distinti rapporti giuridici obbligatori, disciplinati secondo la loro peculiare natura” (Cass., Sez. III, n. 18074 del 2003). Continua la Suprema Corte, osservando che “Per effetto della consegna delle cose trasportate dal vettore aereo all’impresa esercente il deposito, si configura un contratto di deposito in favore del terzo, che ha per oggetto l’obbligo del depositario di custodirle e restituirle al destinatario della merce. Da quest’obbligo, in caso di avaria o di perdita della merce, verificatosi nella fase del deposito, il destinatario può svolgere direttamente l’azione risarcitoria nei confronti dell’impresa esercente” (Cass. n. 18074/03; nello stesso senso Sez. III, 9.10.1997 n. 9810).
Nel caso in esame, gli attori *** e *** , in data 28.4.2003 alle ore 6.50, si sono imbarcati all’aeroporto di Bari sul volo Alitalia AZ 1602 per Roma-Fiumicino e da qui successivamente, verso le ore 9.00, hanno proseguito per Barcellona sul volo Alitalia AZ 0074; per entrambi i voli gli attori hanno effettuato un unico check-in all’aeroporto di Bari, dove hanno consegnato agli inservienti della società convenuta due bagagli, che avrebbero dovuto essere riconsegnati una volta arrivati alla destinazione finale, cioè Barcellona (cfr. fotocopie, prodotte dagli attori, della ricevuta per il passeggero dei biglietti aerei, nonché dei talloncini apposti sui bagagli). Come evincibile dalla denuncia di smarrimento in atti, all’aeroporto di Barcellona, gli attori non hanno ricevuto i bagagli che sono stati agli stessi riconsegnati solo in data 17 maggio 2003.
In un contratto di trasporto con queste modalità, si può affermare che il bagaglio doveva sempre rimanere sotto la custodia del vettore aereo, in quanto lo stesso era tenuto a riconsegnarlo ai passeggeri appena giunti a destinazione. In questo caso l’obbligazione di custodire il bagaglio è un accessorio del contratto di trasporto ed incombe sul vettore: “L’esecuzione del contratto di trasporto non si esaurisce nell’attività di trasferimento della merce da luogo e a luogo, ma comprende altresì l’adempimento delle altre obbligazioni accessorie, necessarie al raggiungimento del fine pratico prefissosi dalle parti, con la conseguenza che sussiste, a carico del vettore – il quale si trova nella detenzione delle cose trasportate – l’obbligo di conservarle e custodirle fino alla loro consegna al destinatario e la relativa responsabilità ex recepto: in particolare in tema di trasporto aereo internazionale di merci, la custodia cui il vettore provvede, dopo che la merce è giunta allo scalo, costituisce un accessorio delle obbligazioni inerenti al contratto di trasporto aereo, che viene definitivamente adempiuto con la consegna al destinatario, sicché l’azione di quest’ultimo (e dell’assicuratore in via di surrogazione) proponibile in caso di mancata consegna è soggetta alla disciplina propria del contratto di trasporto, non di quello di deposito, anche se la perdita si verifica nella fase di quella custodia finalizzata alla consegna” (Cass., Sez. III, 19.6.1993 n. 6841).
Non è invece ravvisabile – diversamente dalle fattispecie oggetto delle pronunce giurisprudenziali di cui sopra, nelle quali si è affermata la responsabilità risarcitoria delle società aeroportuali – alcun contratto di deposito stipulato tra il vettore aereo ed un’impresa di handling, in favore dei passeggeri terzi; la società convenuta non ha invero neanche dedotto di avere consegnato i bagagli ad un altro soggetto, ma ha genericamente allegato di non curare la gestione dei servizi di assistenza a terra ai passeggeri ed alle merci nella maggior parte degli scali italiani, oltre che nell’aeroporto di Barcellona.
Va dunque affermata la responsabilità dell’Alitalia s.p.a. per i danni subiti dagli attori a causa della ritardata riconsegna dei loro bagagli.
Gli attori lamentano innanzitutto il danno rappresentato dalle spese per acquistare gli indumenti e gli effetti personali occorrenti per i sette giorni trascorsi sulla nave da crociera e quantificano tale danno in € 700,00. Gli stessi, tuttavia, non hanno documentato né in alcun modo provato l’effettivo ammontare degli esborsi compiuti.
Osserva questo giudice che si può considerare comunque provata in via presuntiva l’esistenza di un danno emergente – essendo verosimile che lo *** e la *** abbiano acquistato gli effetti personali ed i capi di abbigliamento necessari per passare sette giorni sulla nave – e si può ricorrere alla valutazione equitativa del danno, ai sensi dell’art. 1226 c.c., non essendo provato il quantum dello stesso.
Nella determinazione del danno si deve tenere conto dei limiti massimi al risarcimento previsti dalla Convenzione di Varsavia sul trasporto aereo internazionale e dalle condizioni generali di trasporto aereo internazionale dell’Alitalia. In caso di bagaglio registrato – salva speciale dichiarazione di interesse alla riconsegna fatta dal mittente al momento in cui consegna il collo al vettore e mediante pagamento di una tassa suppletiva –la responsabilità del vettore per perdita, avaria o ritardo è limitata a 17 Diritti speciali di prelievo (quali definiti dal Fondo Monetario Internazionale) per chilogrammo; nel caso di mancata registrazione del peso del bagaglio nella ricevuta, si presume che il peso totale del bagaglio registrato non superi quello previsto dalla franchigia per la relativa classe di servizio (cfr. art. 22 Conv. Varsavia 12.10.1929, resa esecutiva con L. n. 841/32 e art. XVI.3.d ****. gen. contratto, prodotte da parte convenuta).
Nel caso di specie, poiché non è stato registrato il peso dei due bagagli nelle ricevute, si deve presumere che il loro peso sia quello della franchigia, cioè di 20 chilogrammi ciascuno, e, considerato il valore del D.S.P. di € 19,734, si ottiene un importo massimo risarcibile di € 789,36.
Orbene, tenuto conto della circostanza che i bagagli non sono stati distrutti o danneggiati, ma solo consegnati in ritardo e tenuto conto altresì del fatto che l’esborso per i beni acquistati dagli attori sulla nave non può essere considerato interamente come danno emergente, in quanto i beni stessi sono rimasti nella loro disponibilità, appare equo liquidare il danno in favore dello *** e della *** nella misura di € 400,00.
Non può invece trovare accoglimento, nei confronti dell’odierna convenuta, la domanda degli attori relativa al danno non patrimoniale, quantificato in € 5.000,00 per ciascuno, rappresentato dal fatto di non avere potuto godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di svago e riposo.
Si tratta del cosiddetto “danno da vacanza rovinata”, che si verifica quando, a seguito dell’inadempimento e della cattiva esecuzione del contratto da parte dell’organizzatore o del venditore di un viaggio “tutto compreso” non si realizza quel fine di piacere e di svago che spinge il consumatore ad acquistare il pacchetto turistico; quando la vacanza non corrisponde alle aspettative del turista, ingenerate dai depliant pubblicitari, dal contratto e dagli opuscoli informativi, viene leso l’interesse a godere della vacanza come occasione di benessere psicofisico.
La giurisprudenza di merito più recente, che si ritiene di condividere, ricostruisce tale figura come danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale; in particolare si riconosce il risarcimento di tale voce di danno come conseguenza dell’inadempimento da parte del venditore o dell’organizzatore delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 17.3.1995 n.111 ovvero dell’art. 13 Convenzione di Bruxelles del 23.4.1970 sui contratti di viaggio (CCV), resa esecutiva con Legge 27.12.1977 n. 1084 (cfr. Trib. Roma 19.5.2003, sul sito internet diritto.it; Trib. Roma 26.11.2003, in I Contratti 2004, 511; Trib. Roma 2.10.2003; Trib. Verbania 23.4.2002 in Giur.merito 2004, 550).
Va osservato che nel nostro ordinamento, sulla scia del diritto internazionale e comunitario, si è disciplinato il contratto di vendita di pacchetti turistici, dando così attuazione alla direttiva Cee 90/314, attraverso il D.Lgs. 111/95 le cui disposizioni si applicano, ai sensi dell’art. 1 del medesimo, ai pacchetti turistici venduti ed offerti in vendita nel territorio nazionale dall’organizzatore o dal venditore. L’art. 16 del Dlgs 111/95 prevede la responsabilità dell’organizzatore e del venditore dei pacchetti turistici per i danni diversi da quelli alla persona provocati dall’inadempimento o dall’inesatta in esecuzione delle prestazioni.
Nello stesso senso si esprime l’art. 13 della legge 1084/77 di ratifica della Convenzione di Bruxelles del 1970, dove si prevede che al viaggiatore, per il caso di inadempimento dell’organizzatore del viaggio, debba riconoscersi il risarcimento di tutti i danni, i quali vengono distinti in tre categorie: a) i danni alla persona ("personal injury"), b) i danni alla proprietà ("damage to property") e c) tutti gli altri danni ("any other damage"); basandosi su quest’ultima ampia espressione, si è ritenuto di potere comprendere nell’oggetto dell’obbligazione risarcitoria anche i pregiudizi non patrimoniali.
Un particolare rilievo ai fini del riconoscimento e della configurazione della voce di danno in questione, assume la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 12 marzo 2002, emessa nel procedimento C-168/00, relativa all’interpretazione dell’art. 5 della direttiva 90/314 (direttiva attuata in Italia con il D.Lgs. n.111/95); questa norma prevede la responsabilità dell’organizzatore e/o del venditore di circuiti vacanze “tutto compreso” per l’inadempimento e per la cattiva esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, indipendentemente dalla circostanza che tali obblighi siano stati eseguiti dagli stessi o da altri prestatori di servizi.
Rileva la Corte che l’art. 5 prescrive agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché gli organizzatori ed i venditori del contratto turistico “tutto compreso” siano responsabili verso i consumatori della buona esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto e dei danni causati dall’inadempimento.
Per quanto concerne la risarcibilità dei danni morali, il legislatore comunitario ha tenuto presente l’importanza che riveste il mancato godimento della vacanza per il consumatore che aderisce ad un pacchetto turistico affidandosi all’organizzazione altrui, prevedendo all’art. 5 n. 2 comma 4 la facoltà per gli Stati membri di consentire che l’indennizzo per i danni “diversi da quelli corporali” sia limitato in virtù del contratto.
Pertanto, la Corte ha dedotto l’implicita previsione della risarcibilità dei danni morali e alla luce delle considerazioni di cui sopra, ha risolto la questione pregiudiziale dichiarando che “L’art. 5 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, dev’essere interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio “tutto compreso””.
Alla luce di quanto detto, il danno da vacanza rovinata va configurato come un danno strettamente legato all’inesatta o mancata esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, da parte del venditore del pacchetto o dell’organizzatore del viaggio; solo questi soggetti possono essere tenuti a risarcire al consumatore-turista tale voce di danno, che trova fondamento nella normativa che disciplina la figura contrattuale in questione.
Il risarcimento del danno de quo non può invece essere richiesto nei confronti del vettore aereo, che ha concluso con gli attori un contratto di trasporto aereo regolato dalla normativa speciale di settore e rispetto al quale non trova applicazione la disciplina della CCV e del D.Lgs. n.111/95, sopra esaminata.
Il contratto in questione comporta l’obbligo per il vettore aereo di trasportare i passeggeri ed i loro bagagli da un luogo ad un altro, senza che assuma rilevanza negoziale la motivazione alla base del viaggio dell’utente (che può essere di piacere, di lavoro, di studio). Solo nel contratto stipulato ai sensi del D.Lgs. n.111/95 con il venditore del pacchetto turistico, la finalità di vacanza e di svago entra a fare parte del contenuto negoziale, costituendo elemento caratterizzante della causa del contratto e connotando l’obbligazione a carico del venditore, tenuto a garantire al consumatore la fruizione della vacanza secondo gli accordi conclusi; è proprio l’inadempimento di questa obbligazione che determina il risarcimento della voce di danno in esame.
Quest’ultimo non può invece essere posto a carico dell’odierna convenuta in conseguenza dell’inadempimento dell’obbligazione di consegna tempestiva dei bagagli ai passeggeri, trattandosi di un danno che non poteva prevedersi al tempo in cui è sorta l’obbligazione.
In materia di responsabilità  contrattuale, la prevedibilità  di cui all’art. 1225 cod. civ. costituisce uno dei criteri di determinazione dell’ambito del danno risarcibile, consistente in un giudizio di probabilità del verificarsi di un futuro danno espresso in astratto, secondo l’apprezzamento della normale diligenza del soggetto responsabile, che deve tenere peraltro conto di circostanze di fatto concretamente conosciute; a tale stregua pertanto essa attiene non già al giudizio di responsabilità bensì al danno considerato nel suo concreto ammontare, e si identifica con il criterio della regolarità  causale, che attribuisce significato giuridico alle conseguenze che possono verificarsi quando lo svolgimento causale ha andamento regolare (cfr. Cass., Sez. III 28.11.2003 n.18239).
Sul punto la Suprema Corte ha messo in luce che, quanto al contenuto del limite della prevedibilità  del danno, “il significato del criterio si rinviene nell’idea, che governa l’intera disciplina delle obbligazioni, intese come strumenti per soddisfare gli altrui interessi: l’idea, cioè, che il vincolo obbligatorio comporta l’assunzione di un sacrificio patrimoniale, da contenere nei limiti della normalità…La limitazione della responsabilità  alle conseguenze prevedibili al momento in cui è sorta l’obbligazione di adempiere si riconduce, in sintesi, alla funzione stessa della responsabilità  contrattuale, che è quella di tutelare le parti dal rischio specifico inerente alla relazione particolare instaurata tra due soggetti” (Cass., Sez. III, 11.8.2004 n. 15559).
Precisa ancora la Corte che “la prevedibilità raffigura un giudizio di probabile accadimento futuro, da commisurare all’apprezzamento dell’uomo di normale diligenza. Ciò si ricava dalla lettera della legge, che fa riferimento al danno "che poteva prevedersi" al tempo del sorgere dell’obbligazione. Del resto, la sanzione a carico dell’inadempiente ha un senso in quanto sia rapportata alla possibilità del suo apprezzamento, alla stregua del comportamento medio. Il contenuto del giudizio (di prevedibilità) attiene alla produzione del danno come conseguenza probabile dell’inadempimento, con riguardo alla comune esperienza ed in relazione alle circostanze concrete del rapporto (Cass. 5758/1993; Cass. 28/05/1983, n. 3694). La prevedibilità  non è quella del singolo contraente, ma quella astratta inerente ad una data categoria di rapporti, secondo le ordinarie regole di comportamento dei soggetti economici (Cass. 11/03/1992, n. 2910)” (Cass. n. 15559/04).
Il danno subito dagli attori per il mancato pieno godimento della vacanza sulla nave da crociera non era astrattamente prevedibile in capo alla società convenuta come conseguenza probabile dell’inadempimento dell’obbligazione di consegna tempestiva dei bagagli ai passeggeri, tenuto conto del tipo di rapporto negoziale intercorso tra le parti: si è trattato di un semplice contratto di trasporto aereo, dal quale può discendere a carico del vettore solo la responsabilità legata al rischio specifico assunto, responsabilità che si sostanzia nel risarcimento del danno immediatamente connesso all’inadempimento dell’obbligazione di portare puntualmente a destinazione il passeggero ed il bagaglio, secondo le modalità ed i limiti di importo previsti dalla normativa speciale di settore, sopra esaminata.
La finalità di turismo del viaggio ed il collegamento con la crociera sono elementi che esulano dal contratto di trasporto con Alitalia s.p.a., riguardando esclusivamente il rapporto negoziale instaurato con il venditore del pacchetto, soltanto il quale può essere tenuto al risarcimento del danno non patrimoniale ex contractu costituito dal mancato pieno godimento della vacanza.
Alla luce delle considerazioni esposte, Alitalia – Linee Aeree Italiane s.p.a. deve essere condannata a corrispondere a *** e *** la somma di € 400,00.
Sul detto importo spetta altresì agli attori la rivalutazione dal momento del fatto (maggio 2003), riconoscibile d’ufficio trattandosi di un credito di valore, precisamente di risarcimento per inadempimento contrattuale.
In considerazione della sensibile riduzione della somma richiesta a titolo di risarcimento e del comportamento della società convenuta, che aveva offerto prima del giudizio agli attori la somma di cui sopra, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c..
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 3180/03 R.G.:
1)                     condanna la società convenuta al pagamento in favore degli attori, *** e *** , della somma complessiva di € 400,00, oltre alla rivalutazione su tale importo secondo gli indici ISTAT previsti dall’art. 150 disp. att. c.p.c., dal maggio 2003 fino al passaggio in giudicato della presente sentenza;
2)                     compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Vittoria il 23 gennaio 2006.
                                                                                     Il Giudice                                        
   (**********************)

sentenza

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