Il termine di prescrizione per il risarcimento dei danni dovuti ad emotrasfusione decorre dalla proposizione della domanda di indennizzo ex Legge 210/1992. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
Indice
1. I fatti: i danni da emotrasfusione
Una signora conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Palermo un ospedale locale, chiedendo il risarcimento dei danni subiti (quantificati in oltre 1.200.000 € ) per aver contratto l’HCV a seguito di un’emotrasfusione cui la stessa si era sottoposta nel marzo del 1977. L’attrice sosteneva che nel 1995 le era stata diagnosticata l’epatite HCV, in occasione di un ulteriore ricovero presso l’ospedale, e che nel 2010 detta patologia era stata confermata a seguito degli appositi esami diagnostici che aveva effettuato. L’attrice sosteneva inoltre che, in considerazione di ciò, nel settembre del 2010, avendo presa piena conoscenza della patologia di cui era affetta, presentava apposita richiesta di indennizzo ai sensi della legge 210/1992 e che, con successivo verbale del novembre 2010, la commissione medica appositamente costituita aveva accolto l’istanza di indennizzo di cui sopra, ritenendo l’esistenza del nesso causale tra la trasfusione cui si era sottoposta la paziente e la malattia lamentata.
La struttura sanitaria convenuta si costituiva in giudizio eccependo, per quanto qui di interesse, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte della paziente e chiedeva la chiamata in causa del ministero della salute al fine di farsi allevare nel caso di eventuale condanna.
Il giudice autorizzava la chiamata in causa del suddetto terzo, il quale si costituiva in giudizio aderendo alla eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte dell’attrice ed evidenziando che, nei suoi confronti, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, la prescrizione era maturata dopo cinque anni dalla conoscenza della malattia da parte della paziente. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
La quarta edizione del volume esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari rappresentati, in particolare, dalla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e dal decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici. Il tutto avuto riguardo all’apporto che, nel corso di questi ultimi anni, la giurisprudenza ha offerto nella quotidianità delle questioni trattate nelle aule di giustizia. L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chances, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando. A chiusura dell’Opera, un interessante capitolo è dedicato al danno erariale nel comparto sanitario. Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista, studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato numerosissimi contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi.
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2. Le valutazioni del Tribunale
Nell’esaminare l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta e dal terzo chiamato, il giudice ha evidenziato come la richiesta risarcitoria della parte attrice è rivolta alla struttura sanitaria presso la quale la stessa ha subito le emotrasfusioni nel 1977 e pertanto correttamente detta azione deve qualificarsi come avente carattere contrattuale.
Infatti, con l’azione proposta, la parte attrice ha fatto valere l’inosservanza, da parte della struttura sanitaria, degli obblighi sulla medesima gravante nell’adempimento delle prestazioni dovute a seguito dell’instaurazione del rapporto contrattuale con il paziente: in particolare, per la violazione degli obblighi di prevenzione e controllo sul sangue richiesti dalla normativa vigente nel momento in cui è stata praticata la trasfusione.
Invece, secondo il giudice, la possibile responsabilità del ministero della salute ha carattere extracontrattuale. Infatti, l’inadempimento eventualmente imputabile al ministero della salute per i danni da infezione da patologie epatiche contratte da soggetti emotrasfusi si sostanzia nella omessa vigilanza da parte della suddetta amministrazione sulla sostanza ematica e sugli emoderivati utilizzati per la trasfusione.
Le due suddette forme di responsabilità della struttura sanitaria che ha effettuato la trasfusione e del ministero della salute sono fra di loro in rapporto di possibile concorrenza e non invece di reciproca esclusione.
Pertanto, l’eccezione di prescrizione deve essere valutata con riferimento ad entrambe le ipotesi di responsabilità.
Per quanto riguarda la responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria è fissato dalla legge in 10 anni. Tale termine decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto piena consapevolezza della causa della patologia dell’HCV che gli è stata diagnosticata. In altri termini, la prescrizione inizia a decorrere soltanto dal momento in cui la vittima può avere consapevolezza di quale sia la causa per cui ha contratto la patologia e quindi dal momento in cui può essere consapevole del nesso di causalità tra la malattia e l’emotrasfusione cui è stata sottoposta.
Detto termine di prescrizione decorre dal momento in cui la malattia viene percepita dalla vittima come un danno ingiusto e quindi come dipendente dal comportamento posto in essere o comunque da quando la vittima avrebbe potuto avere detta percezione. Invece, non rileva il momento in cui la malattia si manifesta all’esterno.
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3. La decisione del Tribunale
Nel caso di specie, il tribunale di Palermo ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla struttura sanitaria convenuta, rigettando la domanda risarcitoria con cui l’attrice aveva fatto valere la responsabilità contrattuale della predetta convenuta.
In particolare, secondo il giudice, nel caso in cui il danneggiato abbia presentato una domanda per ottenere l’indennità di cui alla legge 210/1992 a causa della contrazione della HCV dovuta ad un’emotrasfusione, il momento in cui il danneggiato ha preso o comunque avrebbe potuto prendere consapevolezza che la patologia e dipesa dalla condotta posta in essere dai sanitari che gli hanno praticato l’emotrasfusione deve farsi coincidere con la data in cui detto danneggiato ha presentato la suddetta domanda di indennizzo e non invece con il momento in cui egli ha ricevuto la comunicazione della responso da parte della commissione medica ospedaliera.
Infatti, è la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l’esistenza in capo all’interessato di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia nonché della sua dipendenza dalla emotrasfusione cui è stato sottoposto. Naturalmente, ciò non esclude la possibilità di collocare conoscenza del nesso causale tra la malattia e l’emotrasfusione in un momento precedente, in considerazione delle eventuali informazioni possesso danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Parte attrice aveva presentato la domanda di indennizzo nel settembre del 2010 e pertanto, poiché l’atto di citazione con cui ha per la prima volta chiesto alla convenuta di risarcimento dei danni subiti per l’emotrasfusione è stato notificato nel novembre del 2020, il giudice ha ritenuto prescritta l’azione risarcitoria e conseguentemente ha rigettato la domanda attorea, condannando quest’ultima al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta quantificate (secondo i valori minimi del decreto ministeriale, ma tenuto conto del valore della controversia superiore ad 1 milione di euro) nell’importo di euro 10.180.
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