Dall’altro, dalla documentazione acquisita, e dalla stessa sentenza di annullamento, emerge come la vicenda, sotto l’aspetto giuridico, fosse di non facile soluzione, come del resto è spesso verificabile esaminando la vasta esperienza giurisprudenziale re

Lazzini Sonia 22/10/09
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Quanto alla ulteriore domanda volta alla liquidazione del danno da ritardo nel rilascio dell’abitabilità, da un lato rileva la mancanza di un ricorso contro il lamentato silenzio del Comune (la cui illegittimità non può essere incidentalmente accertato in questa sede), dall’altro va osservato che nel corso del giudizio non è emerso alcun elemento specifico comprovante la sussistenza di un apprezzabile danno ‘esistenziale’, rimasto meramente dedotto.
                
Con la sentenza in epigrafe, il TAR per la Puglia, Sede di Bari, ha condannato il Comune di Bari al pagamento in favore della parte appellata della somma di euro 25.000,00 oltre agli interessi legali ed alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00, per il risarcimento del danno “esistenziale” da quest’ultima sofferto a seguito dell’illegittima revoca della concessione edilizia n.235 del 1993, in forza della quale essa aveva già realizzato la abitazione in cui vive.
Oltre al predetto danno, l’appellato aveva richiesto il danno da ritardo nel rilascio dell’abitabilità, non ritenuto sussistente dal TAR.
La sentenza gravata ha rilevato che il provvedimento di revoca della concessione edilizia n. 235 del 1993 è stato annullato in un precedente giudizio dallo stesso TAR, con la sentenza n. 3250 del 2003, su cui si è formato il giudicato.
Col gravame in esame, il Comune di Bari ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, con la reiezione del ricorso di primo grado,, adducendo l’insussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria (danno, condotta colposa, nesso di causalità fra l’illecito ed il danno subito).
Qual è il parere del Consiglio di Stato?
 
Per le ragioni che seguono, l’appello del Comune di Bari va accolto, con la conseguente reiezione della domanda di primo grado, volta a far ritenere sussistente l’illecito del Comune
Con la sentenza appellata, il TAR per la Puglia ha condannato il Comune di Bari al risarcimento del danno arrecato all’appellato con la revoca (già annullata con la precedente sentenza n. 3250 del 2003) della precedente concessione edilizia n. 235 del 1993.
Il TAR ha ritenuto sussistente la colpa dell’amministrazione comunale, poiché la stessa sentenza n. 3250 del 2003 ha rilevato che l’atto di revoca “non ha valutato le circostanze di fatto rappresentate dal ricorrente”, “relative agli interventi edilizi sul confine realizzati dalla sig.ra *******, alla preesistenza sul confine del vecchio capannone di cui era stato mantenuto il muro perimetrale, della variante al progetto presentata dal ricorrente”.
2. Col gravame in esame, il Comune di Bari ha dedotto, tra l’altro, che non sussiste uno degli elementi costitutivi dell’illecito, cioè la colpa dell’Amministrazione.
Ritiene la Sezione che tale deduzione sia fondata e vada accolta.
La vicenda che ha indotto il Comune a revocare la concessione edilizia n.235/1993 ha dato seguito ad un contenzioso civile, che ha contrapposto l’appellato alla sig.ra ********, avente ad oggetto il rispetto della distanza dal muro di confine di costruzioni realizzate su lotti di rispettiva proprietà, posti l’uno dinanzi all’altro.
La sentenza gravata in questa sede e quella precedente di annullamento della revoca (n. 3250 del 2003) non contengono alcun specifico elemento, in base al quale possa ragionevolmente ritenersi sussistente una rimproverabilità della Amministrazione.
Da un lato, rileva il fatto che la sentenza n. 3250 del 2003 ha annullato la revoca della concessione edilizia esclusivamente per un vizio formale, relegando i riportati rilievi, nell’economia della decisione, al ruolo di considerazioni finali di portata residuale.
Dall’altro, dalla documentazione acquisita, e dalla stessa sentenza di annullamento, emerge come la vicenda, sotto l’aspetto giuridico, fosse di non facile soluzione, come del resto è spesso verificabile esaminando la vasta esperienza giurisprudenziale relativa al tema delle distanze di costruzioni realizzate su lotti confinanti.
Del resto, i chiarimenti forniti a suo tempo dall’appellato alla commissione edilizia neppure erano tali da rendere agevole la soluzione della vicenda, caratterizzata da una complessa situazione, in cui si sono trovati i confinanti: la signora ******** ha ottenuto un condono per le costruzioni da essa realizzate in prossimità del muro di confine del proprio lotto, mentre lo stesso appellato ha mutato lo stato dei luoghi con la pressocchè integrale demolizione del preesistente capannone, posto anch’esso a ridosso del muro di confine del proprio lotto.
Tale demolizione, in realtà , è stata effettuata dopo la transazione sottoscritta con la sua controparte in sede civile, per realizzare in sua vece un’abitazione, sfruttando il muro perimetrale residuo del capannone, strumentalmente non demolito.
Tutto ciò, ad avviso del Collegio, induce ad escludere la sussistenza di una colpa del Comune, sussistendo ragionevoli elementi di dubbio sulla individuazione di chi, tra i due confinanti, avesse violato le norme sulle distanze dal muro di confine nel realizzare le proprie costruzioni (risultando complessa la situazione in cui versava l’appellato, che aveva ottenuto una concessione, realizzando una costruzione diversa da quella precedente, senza considerare quanto costruito dalla vicina, che a sua volta aveva ottenuto un condono).
 
 
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 5419 del 9 settembre 2009. emessa dal Consiglio di Stato
 
 
N. 05419/2009 REG.DEC.
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sull’appello n. 4818 del 2009, proposto dal Comune di Bari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati **************** e ************, con domicilio eletto presso il signor **************** in Roma, via Flaminia N.79;
contro
Il signor *************, rappresentato e difeso dall’avv. ******************, con domicilio eletto presso il signor ************ in Roma, via L. Mantegazza 24;
per la riforma della sentenza del Tar Puglia- Bari : Sezione terza, n. 1139/2009, resa tra le parti, concernente REVOCA CONCESSIONE EDILIZIA.
 
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2009 il Consigliere ************* e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, il TAR per la Puglia, Sede di Bari, ha condannato il Comune di Bari al pagamento in favore della parte appellata della somma di euro 25.000,00 oltre agli interessi legali ed alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00, per il risarcimento del danno “esistenziale” da quest’ultima sofferto a seguito dell’illegittima revoca della concessione edilizia n.235 del 1993, in forza della quale essa aveva già realizzato la abitazione in cui vive.
Oltre al predetto danno, l’appellato aveva richiesto il danno da ritardo nel rilascio dell’abitabilità, non ritenuto sussistente dal TAR.
La sentenza gravata ha rilevato che il provvedimento di revoca della concessione edilizia n. 235 del 1993 è stato annullato in un precedente giudizio dallo stesso TAR, con la sentenza n. 3250 del 2003, su cui si è formato il giudicato.
Col gravame in esame, il Comune di Bari ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, con la reiezione del ricorso di primo grado,, adducendo l’insussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria (danno, condotta colposa, nesso di causalità fra l’illecito ed il danno subito).
L’appellato ha chiesto il rigetto del gravame, opponendovi le argomentazioni della sentenza impugnata, i cui contenuti sono stati ampliati ed ulteriormente illustrati.
Egli ha inoltre, proposto appello incidentale, dolendosi dell’incogruità dell’importo complessivo in suo favore liquidato in sentenza, e – in quest’ambito – del mancato riconoscimento del danno da ritardo nel rilascio dell’abitabilità.
Nella camera di consiglio del 30 giugno 2009, fissata per l’esame della domanda incidentale formulata dal Comune appellante, le parti sono state avvertite dal Presidente che sarebbe stata adottata sentenza in forma semplificata ex art. 26 della legge n.1034 del 1971, come integrato dall’art.9 della legge n.205 del 2000.
DIRITTO
1. Con la sentenza appellata, il TAR per la Puglia ha condannato il Comune di Bari al risarcimento del danno arrecato all’appellato con la revoca (già annullata con la precedente sentenza n. 3250 del 2003) della precedente concessione edilizia n. 235 del 1993.
Il TAR ha ritenuto sussistente la colpa dell’amministrazione comunale, poiché la stessa sentenza n. 3250 del 2003 ha rilevato che l’atto di revoca “non ha valutato le circostanze di fatto rappresentate dal ricorrente”, “relative agli interventi edilizi sul confine realizzati dalla sig.ra *******, alla preesistenza sul confine del vecchio capannone di cui era stato mantenuto il muro perimetrale, della variante al progetto presentata dal ricorrente”.
2. Col gravame in esame, il Comune di Bari ha dedotto, tra l’altro, che non sussiste uno degli elementi costitutivi dell’illecito, cioè la colpa dell’Amministrazione.
Ritiene la Sezione che tale deduzione sia fondata e vada accolta.
La vicenda che ha indotto il Comune a revocare la concessione edilizia n.235/1993 ha dato seguito ad un contenzioso civile, che ha contrapposto l’appellato alla sig.ra ********, avente ad oggetto il rispetto della distanza dal muro di confine di costruzioni realizzate su lotti di rispettiva proprietà, posti l’uno dinanzi all’altro.
La sentenza gravata in questa sede e quella precedente di annullamento della revoca (n. 3250 del 2003) non contengono alcun specifico elemento, in base al quale possa ragionevolmente ritenersi sussistente una rimproverabilità della Amministrazione.
Da un lato, rileva il fatto che la sentenza n. 3250 del 2003 ha annullato la revoca della concessione edilizia esclusivamente per un vizio formale, relegando i riportati rilievi, nell’economia della decisione, al ruolo di considerazioni finali di portata residuale.
Dall’altro, dalla documentazione acquisita, e dalla stessa sentenza di annullamento, emerge come la vicenda, sotto l’aspetto giuridico, fosse di non facile soluzione, come del resto è spesso verificabile esaminando la vasta esperienza giurisprudenziale relativa al tema delle distanze di costruzioni realizzate su lotti confinanti.
Del resto, i chiarimenti forniti a suo tempo dall’appellato alla commissione edilizia neppure erano tali da rendere agevole la soluzione della vicenda, caratterizzata da una complessa situazione, in cui si sono trovati i confinanti: la signora ******** ha ottenuto un condono per le costruzioni da essa realizzate in prossimità del muro di confine del proprio lotto, mentre lo stesso appellato ha mutato lo stato dei luoghi con la pressocchè integrale demolizione del preesistente capannone, posto anch’esso a ridosso del muro di confine del proprio lotto.
Tale demolizione, in realtà , è stata effettuata dopo la transazione sottoscritta con la sua controparte in sede civile, per realizzare in sua vece un’abitazione, sfruttando il muro perimetrale residuo del capannone, strumentalmente non demolito.
Tutto ciò, ad avviso del Collegio, induce ad escludere la sussistenza di una colpa del Comune, sussistendo ragionevoli elementi di dubbio sulla individuazione di chi, tra i due confinanti, avesse violato le norme sulle distanze dal muro di confine nel realizzare le proprie costruzioni (risultando complessa la situazione in cui versava l’appellato, che aveva ottenuto una concessione, realizzando una costruzione diversa da quella precedente, senza considerare quanto costruito dalla vicina, che a sua volta aveva ottenuto un condono).
3. Per le ragioni che precedono, l’appello del Comune di Bari va accolto, con la conseguente reiezione della domanda di primo grado, volta a far ritenere sussistente l’illecito del Comune.
Ciò comporta, l’improcedibilità dell’appello incidentale, nella parte in cui è stato proposto dall’appellato per ottenere una diversa quantificazione del danno liquidato nella sentenza impugnata.
Quanto alla ulteriore domanda volta alla liquidazione del danno da ritardo nel rilascio dell’abitabilità, da un lato rileva la mancanza di un ricorso contro il lamentato silenzio del Comune (la cui illegittimità non può essere incidentalmente accertato in questa sede), dall’altro va osservato che nel corso del giudizio non è emerso alcun elemento specifico comprovante la sussistenza di un apprezzabile danno ‘esistenziale’, rimasto meramente dedotto.

4. In conclusione, l’appello principale va accolto e quello incidentale va respinto.

In riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado va conseguentemente respinto.
Nell’andamento del processo si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV) accoglie l’appello principale n. 4818 del 2009, respinge l’appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado del giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2009 con l’intervento dei Magistrati:
**************, Presidente FF
*************, Consigliere
*************, ***********, Estensore
**************, Consigliere
**************, Consigliere
 
L’ESTENSORE           IL PRESIDENTE
Il Segretario
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Sezione

Lazzini Sonia

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