La sentenza della Corte costituzionale depositata il 27 marzo 2026 affronta un tema centrale per gli operatori del diritto dell’immigrazione: la compatibilità costituzionale della disciplina sul trattenimento nei CPR del cittadino straniero che, già sottoposto a misura finalizzata al rimpatrio, presenti domanda di protezione internazionale. Il giudizio prende le mosse dal nuovo art. 6, comma 2-bis, del d.lgs. n. 142/2015, introdotto nel 2025, che consente, in presenza di determinati presupposti, la permanenza del richiedente nel centro anche dopo la mancata convalida di un primo provvedimento di trattenimento, nelle more dell’eventuale adozione di un nuovo trattenimento “secondario”. La Corte, pur dichiarando inammissibili le questioni sollevate dalla Cassazione, non ridimensiona la portata del problema: al contrario, evidenzia la necessità di un rapido intervento legislativo, segnalando che la materia incide direttamente sul nucleo duro delle garanzie della libertà personale. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon, un testo di riferimento in materia di diritto all’immigrazione.
Indice
- 1. La questione: quando il trattenimento si prolunga dopo la mancata convalida
- 2. La scelta della Corte: stop per inammissibilità, non per infondatezza
- 3. Libertà personale e riserva di giurisdizione restano al centro
- 4. Il vero passaggio politico-istituzionale: il monito al legislatore
- 5. Quali ricadute per gli operatori
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1. La questione: quando il trattenimento si prolunga dopo la mancata convalida
Il punto critico riguarda il segmento temporale successivo alla mancata convalida del trattenimento disposto ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142/2015, cioè nell’ipotesi in cui la domanda di asilo sia ritenuta presentata solo per ritardare o impedire l’espulsione. La Cassazione ha ritenuto che la norma censurata permettesse una restrizione della libertà personale sostanzialmente “ex lege”, senza un nuovo e immediato titolo giurisdizionale o amministrativo, e dunque in possibile contrasto con l’art. 13 Cost., oltre che con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., in relazione ai parametri convenzionali e sovranazionali.
La critica, in sostanza, è netta: se il giudice non convalida un trattenimento, l’interessato dovrebbe essere liberato immediatamente. Diversamente, il rischio è quello di una “coda detentiva” non coperta da una valida riserva di giurisdizione. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon, un testo di riferimento in materia di diritto all’immigrazione.
Immigrazione, asilo e cittadinanza
Obiettivo degli autori è quello di cogliere l’articolato e spesso contraddittorio tessuto normativo del diritto dell’immigrazione.Il volume, nel commento della disciplina, dà conto degli orientamenti giurisprudenziali e delle prassi amministrative, segnalando altresì la dottrina “utile”, perché propositiva di soluzioni interpretative utilizzabili dall’operatore (giudici, avvocati, amministratori, operatori nei diversi servizi).Il quadro normativo di riferimento di questa nuova edizione è aggiornato da ultimo alla Legge n. 176/2023, di conversione del decreto immigrazione (D.L. n. 133/2023) e al D.lgs n. 152/2023, che attua la Direttiva UE/2021/1883, gli ultimi atti legislativi (ad ora) di una stagione breve ma normativamente convulsa del diritto dell’immigrazione.Paolo Morozzo della RoccaDirettore del Dipartimento di Scienze umane e sociali internazionali presso l’Università per stranieri di Perugia.
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2. La scelta della Corte: stop per inammissibilità, non per infondatezza
La Consulta non entra però nel merito della compatibilità costituzionale della norma. Il cuore della decisione sta nel difetto di rilevanza. Secondo la Corte, il giudizio principale riguardava la convalida del nuovo provvedimento di trattenimento adottato successivamente dal Questore di Bari, fondato su presupposti diversi, quali il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica e il rischio di fuga.
Non era invece oggetto diretto del giudizio la legittimità del periodo precedente, cioè quello compreso tra la mancata convalida del primo trattenimento e l’adozione del secondo. È proprio su questo lasso temporale, però, che si concentravano le censure del giudice rimettente. Da qui la conclusione: la questione è inammissibile, perché il giudizio a quo non offre la sede processuale adatta per sindacare quella specifica compressione della libertà personale.
3. Libertà personale e riserva di giurisdizione restano al centro
Sarebbe riduttivo leggere la pronuncia come una battuta d’arresto per il sindacato costituzionale. La Corte ribadisce infatti un principio fermo della propria giurisprudenza: il trattenimento dello straniero in un CPR costituisce una misura restrittiva della libertà personale e ricade pienamente nell’orbita dell’art. 13 Cost. Ciò comporta che ogni limitazione debba essere sorretta da un titolo conforme alle garanzie costituzionali, tanto sul piano formale quanto su quello temporale.
Il messaggio è chiaro per i professionisti del diritto: l’inammissibilità non equivale a una patente di legittimità della disciplina. La Corte non assolve il meccanismo normativo, ma si limita a rilevare che, in quel processo, non poteva farne oggetto di scrutinio.
4. Il vero passaggio politico-istituzionale: il monito al legislatore
Il profilo più significativo della decisione è probabilmente il monito finale. La Corte riconosce che l’obiettivo di evitare usi strumentali della domanda di protezione internazionale è legittimo, soprattutto quando siano in gioco esigenze di sicurezza pubblica o il concreto rischio di sottrazione all’espulsione. Ma aggiunge che tale obiettivo deve essere perseguito con strumenti pienamente compatibili con il diritto dell’Unione europea e, soprattutto, con le garanzie dell’art. 13 Cost.
Per questo la sentenza sollecita un intervento legislativo urgente. È un passaggio che pesa, perché segnala una frizione normativa non risolta e destinata a riproporsi in ulteriori contenziosi.
5. Quali ricadute per gli operatori
Per avvocati, magistrati e studiosi la decisione offre un’indicazione processuale rilevante: la questione della legittimità della protrazione del trattenimento potrebbe essere fatta valere in sedi diverse dal giudizio di convalida del nuovo provvedimento, anche mediante azione civile e richiesta di tutela d’urgenza. Sul piano sistematico, la sentenza conferma che il contenzioso sui CPR resta uno dei terreni più sensibili nel rapporto tra sovranità migratoria, vincoli eurounitari e garanzie costituzionali. E lascia aperta, in modo molto evidente, la questione di fondo.
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