Costituisce principio giurisprudenziale pacifico che, a seguito dell’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione di una gara, l’Amministrazione non sempre deve rinnovare la gara ab initio

Lazzini Sonia 30/12/10
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Dovendo tenere conto del principio della conservazione delle attività legittimamente espletate

Nel caso di specie, avuto riguardo ai criteri stabiliti dal giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. n. 3358 del 2007, la rinnovazione della fasi della gara doveva riguardare esclusivamente, come detto, la motivazione posta a supporto di alcuni elementi di valutazione e la verifica di congruità dell’offerta della Controinteressata.

L’appellante ha richiamato numerose pronunce giurisdizionali relative al generale potere di autotutela dell’Amministrazione proprio con riferimento alle gare di appalto, ma si tratta di un principio che non è applicabile al caso di specie.

In tal senso, va posto in evidenza che l’Amministrazione, con la delibera del Direttore generale del 21 gennaio 2008, n. 34, aveva limitato espressamente la “… riapertura delle operazioni di gara … all’assolvimento degli adempimenti di competenza che si rendono necessari ai fini di garantire l’ottemperanza alla decisione emessa dal T.A.R. Sicilia – Palermo con sentenza n. 3358/07 …”.

Non poteva, quindi, l’Amministrazione travalicare il mandato ricevuto dall’Amministrazione

 

A cura di *************

 

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 1361 del 4 novembre 2010 pronunciata dal Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

 

 

N. 1361/10  ******** 

N.    1477    ******** 

 

ANNO  2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

     Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente

d e c i s i o n e

sul ricorso in appello n. 1477/2009, proposto dal

 

CONSORZIO STABILE RICORRENTE,

in proprio e nella qualità di impresa capogruppo del costituendo R.T.I. con la RICORRENTE DUE s.r.l. e la ditta RICORRENTE TRE *******, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti *********** e ***************** ed elettivamente domiciliato, in Palermo, via Francesco Paolo Di Blasi n. 16, presso lo studio del secondo;

c o n t r o

il CONSORZIO FRA CONTROINTERESSATA CONTROINTERESSATA, sia in proprio che nella qualità di capogruppo della costituenda A.T.I. con CONTROINTERESSATA DUE s.r.l. – CONTROINTERESSATA TRE s.r.l. – ******;

e nei confronti

dell’azienda Unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

dell’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia – sede di Palermo (Sezione prima) – n. 1277 del 13 luglio 2009.

     Visto il ricorso, con i relativi allegati;

     Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio fra Controinteressata – CONTROINTERESSATA in proprio e n.q.;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti tutti del giudizio;

     Relatore, alla pubblica udienza del 16 marzo 2010, il Consigliere ************;

     Uditi, altresì, l’avv. ************, su delega degli avv.ti ******** e *************, per l’appellante e l’avv. ************, su delega dell’***************, per il consorzio appellato;

     Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O    e    D I R I T T O

1)- In data 17 febbraio 2006, l’Azienda Unità sanitaria locale 1 di Agrigento indiceva una gara, da svolgersi con le procedure dell’appalto integrato, per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento a norma del Presidio ospedaliero S. Giacomo D’Altopasso in Licata.

     A seguito della gara, risultava economicamente più vantaggiosa l’offerta presentata dal Consorzio Controinteressata – Controinteressata in favore del quale veniva effettuata l’aggiudicazione.

     Il Consorzio Stabile Ricorrente proponeva ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, n. 3358 del 2007.

     La Commissione riapriva le operazioni di gara e, al termine, aggiudicava nuovamente la gara al Raggruppamento Controinteressata.

     Il Raggruppamento Ricorrente impugnava l’aggiudicazione e gli altri atti adottati dall’Amministrazione.

     Con sentenza n. 3358 del 2007, il T.A.R. accoglieva in parte il ricorso, relativamente ai seguenti aspetti: a) “… vizio di difetto di motivazione rispetto all’attribuzione ai concorrenti dei punteggi relativi agli elementi di valutazione T1 e, segnatamente, ai sub elementi T1.2. e T1.3 …”; 2) “… mancata rinnovazione della verifica di congruità dell’offerta ritenuta più vantaggiosa”.

     In data 15 febbraio 2008, la Commissione riapriva le operazioni di gara e aggiudicava l’appalto al Raggruppamento Ricorrente.

     Il Raggruppamento Controinteressata adiva nuovamente il T.A.R. che, con sentenza n. 1277 del 13 luglio 2009, accoglieva il ricorso.

2)- Detto giudice, richiamata la precedente sentenza n. 3358/2007, osservava che la Commissione di gara doveva limitare il proprio intervento agli specifici limiti delle operazioni di gara non annullati con la summenzionata sentenza.

     A suo avviso, trovava applicazione la giurisprudenza amministrativa, invocata dalla parte ricorrente a sostegno della propria tesi, secondo cui “in sede di rinnovazione delle operazioni di gara per l’affidamento di un appalto pubblico a seguito di decisione giurisdizionale di annullamento, il concorrente può insorgere muovendo contestazioni all’operato della commissione di gara limitatamente al caso in cui si lamentino illegittimità concernenti le parti del procedimento concorsuale espressamente rinnovate” (T.A.R. Abruzzo 971/06; T.A.R. Campania 268/05; T.A.R. Palermo, Sez. II, n. 2263/1999, confermata da questo C.G.A., con decisione 115/2001).

    Nel caso in esame, come specificato dal T.A.R,. tutta la documentazione a corredo dell’offerta era stata già ampiamente scrutinata dalla Commissione che, in sede di rinnovazione degli atti di gara era tenuta solo ed esclusivamente a motivare l’attribuzione dei punteggi e a verificare la congruità dell’offerta della Controinteressata.

3)- Avverso la summenzionata sentenza ha proposto appello il Consorzio Stabile Ricorrente.

     A suo avviso, anche ammettendo che, come eccepito dalla Controinteressata nel proprio ricorso e come evidenziato in motivazione dal giudice di prime cure, essa fosse da ritenere ormai decaduta dalla possibilità di eccepire nuovi motivi di esclusione dell’impresa aggiudicataria, non può in alcun modo essere negato che in capo alla Commissione di gara, una volta accertate eventuali irregolarità nelle offerte, permaneva sempre e comunque inalterato il potere/dovere di disporre in autotutela l’annullamento di quegli atti che apparivano irregolari.

     Andando, poi, a esaminare in concreto l’offerta formulata dalla Controinteressata, l’appellante osservava che tale offerta presentava molteplici elementi di inaffidabilità, inattendibilità e contraddittorietà che rendevano inevitabile l’esclusione dell’offerente.

     Resiste al ricorso l’appellata Controinteressata.

4)- L’appello è infondato.

     Costituisce principio giurisprudenziale pacifico che, a seguito dell’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione di una gara, l’Amministrazione non sempre deve rinnovare la gara ab initio, dovendo tenere conto del principio della conservazione delle attività legittimamente espletate (cfr. C.d.S., Sez. VI, 11 dicembre 1998, n. 1668).

     Nel caso di specie, avuto riguardo ai criteri stabiliti dal giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. n. 3358 del 2007, la rinnovazione della fasi della gara doveva riguardare esclusivamente, come detto, la motivazione posta a supporto di alcuni elementi di valutazione e la verifica di congruità dell’offerta della Controinteressata.

     L’appellante ha richiamato numerose pronunce giurisdizionali relative al generale potere di autotutela dell’Amministrazione proprio con riferimento alle gare di appalto, ma si tratta di un principio che non è applicabile al caso di specie.

     In tal senso, va posto in evidenza che l’Amministrazione, con la delibera del Direttore generale del 21 gennaio 2008, n. 34, aveva limitato espressamente la “… riapertura delle operazioni di gara … all’assolvimento degli adempimenti di competenza che si rendono necessari ai fini di garantire l’ottemperanza alla decisione emessa dal T.A.R. Sicilia – Palermo con sentenza n. 3358/07 …”.

     Non poteva, quindi, l’Amministrazione travalicare il mandato ricevuto dall’Amministrazione.

5)- In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza appellata.

      Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

    La spese e gli onorari del giudizio sono posti a carico del Consorzio appellante e sono liquidati a favore del Consorzio appellato nella misura indicata in dispositivo.

P. Q. M.

     Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello indicato in epigrafe.

     Condanna l’appellante Consorzio Stabile Ricorrente al pagamento a favore del Consorzio fra Controinteressata CONTROINTERESSATA delle spese, competenze e onorari del giudizio che liquida complessivamente in € 4.000 (quattromila).

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

     Così deciso in Palermo il 16 marzo 2010, dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunito, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: *****************, Presidente, ********************, ************, estensore, **************, ************, componenti.

F.to: *****************, Presidente

F.to: ************, Estensore

F.to: **************, **********

 

Depositata in segreteria

il  04 novembre 2010

 

Lazzini Sonia

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