Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale Lazio Sentenza n. 3008/2005 del 30 dicembre 2005 -– Responsabilità per mala gestio di società incaricata della gestione dei parcheggi a pagamento.

Lazzini Sonia 23/03/06
Scarica PDF Stampa
L’emarginata, lunghissima sentenza, merita di essere segnalata anche per le seguenti considerazioni in tema di servizi pubblici locali:
 
< 1.4. Un ultimo accenno va fatto, in linea generale, alle diverse forme di gestione dei servizi pubblici locali, così come disegnate dall’art. 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e, in particolare, al modello societario a prevalente capitale pubblico, utilizzato nella fattispecie oggetto dell’odierno giudizio.
 
Come autorevolmente affermato dalla giurisprudenza, la scelta di tale modulo – alternativo alle altre forme di gestione previste dalla medesima norma (in economia, a mezzo di concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione) e conseguente ad una valutazione di opportunità sul coinvolgimento di soggetti diversi dall’Ente locale nell’esercizio del servizio pubblico – non esclude la gestione diretta dell’ente locale, dal momento che esso continua a svolgere un ruolo determinante.
 
La gestione di un servizio pubblico locale a mezzo di società a prevalente capitale pubblico suppone, pertanto, "la determinazione dell’Ente di non estraniarsi dall’attività di gestione" anche quando, in conformità con quanto previsto dall’art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, l’Ente locale decida di costituire società per azioni senza il vincolo della proprietà maggioritaria (Cass. civ., SS.UU., 6 maggio 1995, n. 4989, 4990, 4992).
 
Se, dunque, la giurisprudenza della Cassazione ha interpretato l’art. 22, comma 3, della legge n. 142/90 cit. (esercizio a mezzo di s.p.a. a capitale pubblico) come "gestione diretta" del servizio pubblico da parte dell’Ente locale, la società per azioni, in tale ipotesi, costituisce un "organo indiretto" dell’Amministrazione, deputato al servizio pubblico (Cass. civ. SS.UU. 29 dicembre 1990, n. 12221).
 
Consegue a tale inquadramento giuridico, non solo che l’affidamento dello svolgimento del servizio pubblico alla s.p.a da parte dell’Ente locale è un "affidamento diretto", che può prescindere dalla necessità di procedure concorsuali in quanto, appunto, collegato al modulo della gestione diretta, ma anche che il rapporto tra Ente locale e società per azioni si svolge "nell’ambito di un modulo essenzialmente pubblicistico" (Consiglio di Stato, Sez. II, 28 febbraio 1996, n. 366) .
 
Qualora, peraltro, la società per azioni affidataria dell’Ente locale (il quale mantiene la gestione diretta del servizio a mezzo di detta società, organo indiretto dell’Amministrazione) intenda non espletare direttamente il servizio affidatole, bensì affidarlo a sua volta (ove ciò le sia consentito) a terzi, essa è obbligata, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 157 del 1995, ad applicare le procedure in materia di appalti pubblici di servizi, stabilite dalla Direttiva 92/50 CEE, a meno che le attività subaffidate non siano di carattere accessorio, strumentale, di natura squisitamente specialistica, in ogni caso "tali da far venire meno il principio della gestione diretta su cui si fonda – come si è detto – la possibilità di affidamento del servizio" alla società. (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 366/96 cit.).
 
E’ utile, in tal senso, ancora precisare la differenza tra affidamento di un "servizio pubblico" ad una società per azioni a capitale misto ai sensi dell’art. 22, comma 3, della legge n. 142/90 e dell’art. 12, comma 1, della legge n. 498/92 – reso a terzi (cittadini-utenti) ed il cui corrispettivo sia in tutto o in parte a carico degli utenti, e l’"appalto-servizi"- la cui concessione deve essere affidata a seguito di gara pubblica – reso a favore dell’Ente aggiudicatore (o del suo organo indiretto), che ne corrisponde il controvalore economico (in termini, T.A.R. Puglia, 23 aprile 1998, n. 367).
 
La distinzione non è di poco conto, se si considera che la gestione di servizi pubblici può essere affidata direttamente a società per azioni miste solo se il servizio può qualificarsi pubblico e che, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, per essere qualificato come "pubblico" un servizio deve essere reso alla collettività con la previsione di un corrispettivo a carico, in tutto o in parte, degli utenti (proposta 91/C/260 presentata dalla Commissione al Consiglio delle Comunità europee in data 28 agosto 1991, in G.U.C.E. 25 settembre 1991, C 250/4; previsione del corrispettivo della tariffa per assicurare l’equilibrio economico-finanziario della connessa gestione, di cui all’art. 12, comma 4, della legge n.498/92 ); e che, in particolare, il servizio pubblico locale deve avere per oggetto "la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali" (art. 22 legge n. 142/90).
 
Diversamente, se il servizio non è svolto per soddisfare direttamente gli interessi della collettività locale, ma risponde ad esigenze collegate solo in via indiretta e mediata a quegli interessi, il suo affidamento è soggetto alla disciplina di matrice comunitaria ed alle regole di evidenza pubblica.>
 
A cura di *************
 
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
 
Presidente: *************** – Relatore: ************
 
 
 
SENTENZA
 
 
 
nel giudizio di conto iscritto al n. 053120 e nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 055138/R del registro di Segreteria – riuniti in rito con ordinanza del 21 febbraio 2002 – il primo nei confronti della OMISSIS – -, (d’ora in poi OMISSIS per brevità), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Amministratore Delegato dott. R.B., e il secondo nei confronti: 1) della medesima OMISSIS S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., 2) della OMISSIS – s.r.l., (d’ora in poi OMISSIS per brevità), in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t. ing. M.V., 3) del dott. T.W. e 4) della dott.ssa ****, tutti rispettivamente difesi e domiciliati come di seguito indicato:
 
– OMISSIS rappresentata e difesa dagli ******************** e *************** ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Giuseppe Mercalli n. 13, in virtù di procure per atto del Notaio ************** di Roma, rep n. 75851 depositata in data 22 novembre 2001 (per quanto concerne il giudizio di responsabilità) e n. 76521 conferita in data 14 gennaio 2002 e depositata in data 16 gennaio 2002 (per quanto concerne il giudizio di conto, dopo la rinuncia dell’Avv. ***************);
 
– OMISSIS, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ************ e ***************************** ed elettivamente domiciliata, dal 1° marzo 2005, presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via G. Paisiello n. 53, in virtù di procura per atto del Notaio ********************* di Roma, rep. n. 37537 depositata in data 1° marzo 2005;
 
– Dott. T.W., rappresentato e difeso dagli ***************************, ************************** e ****************** ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli ultimi due in Roma, viale G. Mazzini n. 11, giusta mandato a margine dell’atto di costituzione;
 
– Dott.ssa S.S., rappresentata e difesa dagli *********************** e *********** ed elettivamente domiciliata – dal 26 gennaio 2005, dopo il decesso dell’Avv. **************** – presso il loro studio in Roma, via Baldo degli ****** n. 71, giusta mandato a margine dell’atto di costituzione.
 
Preso atto delle precedenti udienze dell’11 gennaio 2000, del 25 maggio 2000, del 9 novembre 2000, dell’11 maggio 2001, del 21 febbraio 2002, del 9 maggio 2002 e del 27 settembre 2002.
 
Viste le relazioni in data 31 marzo 2000 e 8 luglio 2004 del Magistrato relatore.
 
Uditi alla pubblica udienza del giorno 24 marzo 2005, proseguita il giorno 11 aprile 2005 – con l’assistenza del Segretario sig. ********** – il relatore, Consigliere dott. *******************, i rappresentanti del Pubblico Ministero in persona del V.P.G. dott. ************* e del V.P.G. dott. ******************, nonchè – all’udienza del 24 marzo 2005 – i difensori dei convenuti, ***************************, ****************, ************* e *****************, delegato dall’Avv. *********** e, l’11 aprile 2005, gli Avv.ti ************, *************, ***************, ****************, ******************** e ******************.
 
Visti gli atti e i documenti tutti della causa.
 
 
 
F A T T O
 
 
 
1. IL GIUDIZIO PER RESA DI CONTO. IL GIUDIZIO DI CONTO.
 
1.1.Il giudizio per resa di conto n. 053120 è stato promosso dal Procuratore regionale nei confronti della OMISSIS, ai sensi degli artt. 39 del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, 44 e 45 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 e 74 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 (ove è prevista tale iniziativa da parte del Procuratore Generale quando un contabile tenuto a rendere il conto relativo alla gestione di pubblico denaro ne ritardi la presentazione), al fine di provocare l’emissione del decreto da parte di questa Sezione, con la prescrizione di un termine per la presentazione dei conti concernenti la gestione della sosta a pagamento degli autoveicoli sul suolo del Comune di Roma negli anni 1996, 1997 e 1998.
 
La Procura regionale ha infatti ravvisato nella OMISSIS la qualità di “agente contabile”, con il conseguente obbligo della resa del conto, derivante dalla titolarità della gestione di detta attività (e dal conseguente maneggio di danaro ‘pubblico’, in quanto di pertinenza del Comune) affidata dal Comune di Roma alla medesima società con delibera della Giunta Comunale n. 1622 in data 21 maggio 1996.
 
1.2.Questa Sezione, condividendo le argomentazioni poste a base della richiesta della Procura, ha emesso il “decreto per resa di conto” in data 11 gennaio 2000, assegnando alla predetta società il termine di gg. 30 per la presentazione dei conti in questione.
 
A seguito di detto decreto la società ha prodotto, in data 11 febbraio 2000, una relazione corredata da documentazione varia, tra cui i cosiddetti “report di gestione” relativi agli anni 1996, 1997 e 1998, vale a dire esposizioni contabili per la rendicontazione alla OMISSIS della gestione della sosta predisposte dalla OMISSIS, società di proprietà dell’ OMISSIS – – (d’ora in poi OMISSIS, per brevità) divenuta agente “fiduciario” della OMISSIS con funzioni operative, a seguito di convenzione – originariamente stipulata tra OMISSIS(-) e OMISSIS in data 8 gennaio 1996 – poi stipulata tra OMISSIS e OMISSIS in data 5 febbraio 1997, nonché il bilancio di esercizio della OMISSIS al 31/12/1997, con allegata relazione della società di revisione e il rendiconto economico per gli anni 1997 e 1998, comunicato a suo tempo dalla OMISSIS al Comune di Roma.
 
Nella suddetta relazione la OMISSIS ha, tra l’altro, evidenziato che i ricavi derivanti ad essa OMISSIS dalla gestione sosta rappresentavano una quota parte del totale dei ricavi, di spettanza della società operativa OMISSIS ai sensi della Convenzione precedentemente sottoscritta tra OMISSIS e OMISSIS in data 8 gennaio 1996 (e della successiva convenzione tra OMISSIS e OMISSIS del 5 febbraio 1997), e che la relativa documentazione, custodita presso la OMISSIS, era indisponibile in quanto era stata oggetto di sequestro da parte della Procura regionale di questa Corte, nell’ambito del coevo giudizio di responsabilità, instaurato dalla Procura nei confronti della OMISSIS e della OMISSIS, nonché nei confronti di amministratori comunali, per l’ipotizzato danno erariale connesso alla medesima gestione della sosta.
 
1.3.Con relazione depositata in data 31 marzo 2000, ai sensi degli artt. 27 e seguenti del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038 (Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti) il magistrato relatore sui conti ha concluso che la documentazione contabile prodotta non rispecchiava le caratteristiche del conto giudiziale (oggetto della pronuncia di questa Corte) in quanto, oltre a mancare della documentazione giustificativa delle spese, esponeva somme incassate che non rispecchiavano il totale delle somme riscosse, direttamente o indirettamente, dalla OMISSIS, che era e doveva essere considerata unica responsabile della gestione suddetta in quanto titolare dell’affidamento della gestione così come deliberato dal Comune di Roma con delibera G.M. n. 1622 del 21 maggio 1996.
 
Preso atto di tali risultanze e rilievi, la Sezione, con ordinanza n. 00283 del 25 maggio 2000, tenuto conto – da un lato – delle difficoltà operative presumibilmente incontrate dalla società privata OMISSIS nella redazione di rendiconti secondo il modello previsto dagli artt. 616 e segg. del R.D. 23 maggio 1924, n.. 827, nonché nella esposizione di dati contabili complessivi, vale a dire riferiti anche alla gestione operativa da parte della OMISSIS, nel frattempo incaricata, ma considerato, d’altra parte, l’obbligo, risultante comunque in capo alla OMISSIS medesima, di rendere il conto della propria gestione, in quanto titolare della relativa attività nell’interesse del Comune di Roma (ancorchè si fosse avvalsa, per finalità operative, di altre società affidatarie del medesimo servizio), ha rinnovato, nei confronti della OMISSIS, l’ordine di depositare i conti relativi alla gestione del servizio sosta a pagamento per gli esercizi 1996, 1997, 1998, specificando che gli stessi dovevano contenere l’esatta esposizione degli introiti lordi del servizio (anche se riscossi e incamerati dalla OMISSIS o da altre società operative da essa a sua volta incaricate) e dei costi di gestione, con dimostrazione della utilizzazione delle rimanenze attive, e che ad essi dovevano essere allegati il dettaglio della documentazione giustificativa e i testi dello Statuto e dell’atto costitutivo delle altre società operative intervenute nella gestione.
 
Con la medesima ordinanza la Sezione ha autorizzato la Procura al deposito della documentazione contabile della OMISSIS, nel frattempo oggetto di sequestro da parte della Procura medesima; ha quindi ordinato all’OMISSIS il deposito dell’atto costitutivo della OMISSIS e, al Comune di Roma, il deposito dei piani di investimento degli utili, che alla sua approvazione dovevano essere sottoposti annualmente da parte della OMISSIS, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del Disciplinare per l’affidamento all’OMISSIS del servizio di gestione della sosta, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 3673 del 1995, nonché i rendiconti annuali della gestione presentati ad esso Comune dalla OMISSIS
 
1.4.            Contestualmente alla documentazione inviata a seguito di detta ordinanza del 26 maggio 2000, comprendente n. 35 faldoni di allegati, la OMISSIS ha prodotto, in data 27 luglio 2000, copia del ricorso per regolamento di giurisdizione, depositato presso la Corte di Cassazione per contestare la giurisdizione di questa Corte in relazione alla natura privata della OMISSIS e, nel ribadire l’impossibilità di ottemperare alla redazione dei conti richiesti a causa della indisponibilità della documentazione contabile completa, posta sotto sequestro dalla Procura regionale di questa Corte, ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Cassazione, ai sensi dell’art. 367 del codice di procedura civile.
 
1.5.Con ordinanza n. 0750/2000 in data 9 novembre 2000 questa Sezione ha delibato la manifesta infondatezza della contestazione della giurisdizione di questa Corte, sotto entrambi i profili rilevati dalla OMISSIS (vale a dire la natura privatistica della società e la natura di ‘corrispettivo’ attribuita ai proventi costituiti dalle somme pagate dai cittadini per la sosta), in quanto ha sostanzialmente chiarito: 1) che gli agenti contabili sottoposti alla giurisdizione di questa Corte non sono necessariamente dipendenti pubblici, ma possono essere anche soggetti estranei all’Amministrazione, e tanto persone fisiche quanto persone giuridiche (come, ad es., gli istituti bancari che svolgono funzioni di tesoreria di ente pubblico); 2) che, inoltre, elemento fondamentale per radicare la giurisdizione di questa Corte era la natura pubblica dei proventi dei parcheggi e che tale natura andava individuata nella “titolarità” degli stessi proventi in capo al Comune di Roma (nella specie, infatti, l’appartenenza di dette somme al Comune è riconosciuta espressamente dall’art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il testo del Nuovo Codice della strada) oltre che nella finalità di pubblico interesse, insita nell’attività di gestione della sosta tariffata su strada.
 
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12367/2001 dell’ottobre 2001, accogliendo e richiamando le motivazioni espresse nell’ordinanza di questa Sezione, come sopra specificate, ha dichiarato sussistente la giurisdizione di questa Corte nei confronti della OMISSIS, relativamente al giudizio di conto in questione.
 
1.6.Con successiva ordinanza n. 0463/01/R dell’11 maggio 2001la Sezione, preso atto di tutta la documentazione depositata dalla Procura, dalla OMISSIS, dalla OMISSIS e dal Comune di Roma, ha ritenuto infondate le doglianze difensive della OMISSIS circa l’esiguità del termine precedentemente assegnato per il deposito dei conti, in quanto la nuova udienza – successiva all’ordinanza che aveva disposto il deposito dei conti – era intervenuta 270 giorni dopo che la Procura aveva depositato presso la Segreteria di questa Sezione la documentazione contabile della OMISSIS, poi sottoposta a sequestro, e, comunque, dopo 150 giorni dal formale dissequestro della stessa, consentendo, di fatto, un ampliamento del termine originariamente assegnato.
 
Ha quindi preso atto della persistente omissione della resa dei conti giudiziali, nelle modalità più volte precisate, ed ha dispostola compilazione dei conti, ai sensi dell’art. 46 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, a spese della OMISSIS inadempiente, nominando una apposita Commissione per la ricostruzione della contabilità relativa alla gestione della sosta a pagamento per gli anni 1996-1997-1998; ha nel contempo assegnato a detta Commissione il termine di gg. 150 per l’espletamento di tali incombenti.
 
Detto termine è stato poi prorogato, a richiesta della Commissione, fino al 12 dicembre 2001.
 
A tale data la Commissione ha depositato i conti giudiziali relativi agli anni 1996-1997-1998, oltre ad una relazione conclusiva.
 
Con tale deposito risulta concluso il procedimento “per resa di conto” ed è iniziato il giudizio di conto, disciplinato dagli artt. 27 e seguenti del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi a questa Corte, approvato con R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, e dagli artt. 44 e seguenti del Testo Unico approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214.
 
Con decreto n. 1/2002/R del 9 maggio 2002, questa Sezione ha liquidato il compenso spettante alla Commissione nominata per la compilazione d’ufficio dei conti in questione, la cui spesa era già stata posta a carico della OMISSIS inadempiente con l’ordinanza n. 0463/2001 sopra citata.
 
Con ordinanza n. 788/2002/R del 27 settembre 2002 la Sezione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla OMISSIS, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 319 del 1980, in opposizione al decreto di liquidazione del compenso n. 1/2002/R predetto.
 
2. IL GIUDIZIO DI RESPONSABILITA’. RIUNIONE COL GIUDIZIO DI CONTO. VICENDE PROCESSUALI.
 
2.1.            Contestualmente alla promozione del giudizio di conto, mediante invito a dedurre notificato in data 30/10/2000, la Procura regionale, deducendo che il comportamento mantenuto non solo dalla OMISSIS ma anche dalla OMISSIS, nella gestione del servizio di sosta regolamentata a tariffa su aree comunali scoperte, aveva comportato per il Comune di Roma “maggiori e ingiustificati costi per oltre dieci miliardi” di lire, ha invitato le medesime società a presentare atti e documenti a propria difesa.
 
Con atto di citazione del 16/03/2001, notificato in data 30/03/2001, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha chiesto la condanna delle due società al risarcimento del presunto danno arrecato al Comune di Roma e quantificato in £. 5.092.011.075 per ciascuna società, oltre interessi e spese di giustizia.
 
Con atto integrativo di citazione, notificato il 16/11/2001 e il 28/11/2001, la Procura regionale ha citato anche il dott. T.W. e la dott.ssa ****, quali Amministratori comunali all’epoca dei fatti contestati, per la loro condanna, in favore del Comune di Roma, al risarcimento della somma di £. 500.000.000, da ripartire in parti uguali tra i due convenuti, oltre interessi e spese di giustizia.
 
2.2.Con ordinanza in data 21 febbraio 2002 la Sezione, respinta l’istanza di sospensione del giudizio di responsabilità n. 55138, avanzata dai difensori della OMISSIS per pendenza di altro ricorso per regolamento di giurisdizione proposto innanzi alla Corte di Cassazione – questa volta con riferimento al giudizio di responsabilità – e disposta la riunione del giudizio di conto con quello di responsabilità, ha rinviato ogni ulteriore pronuncia alla nuova udienza che sarebbe stata fissata per la decisione sui conti compilati d’ufficio da parte della Commissione incaricata, dopo l’esame di essi da parte del magistrato relatore.
 
Con atto conclusionale del 14/12/2003 il Procuratore ******** presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto la declaratoria di sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti anche nel giudizio di responsabilità n. 55138, con riferimento alla OMISSIS, alla OMISSIS e agli Amministratori T.W. e S.S. “atteso che:
 
alla riconosciuta (dalla sentenza delle S.U. n. 12367/2001 prima richiamata) qualità di agente contabile della OMISSIS fondata sul <vincolo pubblicistico di destinazione delle somme derivanti dall’uso differenziato di beni pubblici comunali> derivante espressamente dalla previsione di cui all’art. 7, comma settimo, del codice della strada, non può non derivare una responsabilità amministrativa-contabile per la cattiva gestione e per il conseguente danno arrecato (non alla società ma) al Comune quale ente esponenziale della collettività destinataria delle opere da realizzare con le dette somme (“installazione, costruzione e gestione dei parcheggi…”);
 
non altrimenti potrebbe spiegarsi l’obbligo di rendere il conto se si escludesse la possibilità di far valere eventuali connesse responsabilità;
 
le S.U. della Corte, del resto, con la sentenza n. 1236 del 2001, hanno espressamente riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti anche nei confronti delle persone giuridiche che assumono la veste di agente contabile (…) per gli atti inerenti alla gestione di denaro pubblico;
 
ritenuto, in particolare, che non può essere condiviso l’argomento fondato sulla asserita distinzione tra giudizio di resa di conto e giudizio di responsabilità che dovrebbe desumersi dall’affermazione contenuta nella parte finale della sentenza n. 12367/2001 ove si è ritenuto non pertinente il richiamo (operato in sede di ricorso) “ai principi affermati dalle Sezioni Unite in tema di responsabilità degli amministratori degli enti pubblici economici, trattandosi di ipotesi di competenza giurisdizionale avente ambito e presupposti del tutto distinti da quella contabile”; nella fattispecie in esame, infatti, non viene in discussione il rapporto tra amministratore dell’ente e l’ente medesimo (con eventuale responsabilità da far valere davanti al giudice ordinario del primo nei confronti di quest’ultimo), ma il rapporto tra l’ente e il Ccomune per cattiva gestione del denaro di pertinenza del Comune medesimo;
 
ritenuto che la giurisdizione della Corte dei conti va affermata nei confronti della OMISSIS; contrariamente a quanto sostenuto in sede di ricorso, anche questa società, infatti, in quanto incaricata della gestione operativa dei parcheggi, ha riscosso i proventi della sosta e, quindi, somme di pertinenza del Comune ed è evidente che, se le somme da destinare alle finalità indicate nell’art. 7 del codice della strada sono quelle risultanti dalla differenza tra le entrate e i costi (i c.d.”utili”), non è contestabile che, in ipotesi, una cattiva gestione, accrescendo oltre misura i costi, abbia potuto incidere sull’entità delle somme da destinare alla ricordata pubblica finalità;
 
ritenuto, infine, che la prospettata mancata vigilanza sulla gestione di un servizio i cui proventi erano di pertinenza del Comune può giustificare la giurisdizione della Corte dei conti anche nei confronti dell’Assessore comunale alle politiche della mobilità e del dirigente del competente dipartimento comunale;”
 
2.3. Con ordinanza a verbale del 9 maggio 2002, questa Sezione ha rigettato l’ulteriore istanza di sospensione, presentata questa volta dalla OMISSIS, in relazione al predetto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione presentato nell’ambito del giudizio di responsabilità n. 55138.
 
Riuniti i ricorsi per regolamento di giurisdizione della OMISSIS e della OMISSIS le Sezioni Unite della Cassazione, con ordinanza n. 12192/2004, hanno dichiarato, anche con riferimento al giudizio di responsabilità, la sussistenza della giurisdizione di questa Corte, condividendo in toto sia le argomentazioni poste a base dell’ordinanza di questa Corte del 28/02/2002 che quelle contenute nell’atto conclusionale del Procuratore ******** presso la Cassazione, come sopra riferite.
 
3. CONTENUTO DELLA RELAZIONE SUI CONTI.
 
3.1. PREMESSE.
 
In data 8 luglio 2004 è stata depositata dal relatore la relazione prevista dagli artt. 29 e 30 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi a questa Corte, avente ad oggetto i conti compilati d’ufficio dalla Commissione incaricata.
 
Premesse alcune considerazioni sulle caratteristiche dell’affidamento dell’attività di gestione della sosta da parte del Comune di Roma, attraverso il riferimento alle fonti normative e contrattuali che disciplinano detta gestione, individuata la documentazione di riferimento e precisati i criteri di determinazione dei ricavi e dei costi ai sensi della Convenzione stipulata in data 8 gennaio 1996 tra OMISSIS ed OMISSIS, ove è successivamente subentrata, al posto dell’OMISSIS, la OMISSIS, la relazione prende in esame le risultanze contabili emerse dalla ricostruzione della gestione in questione per gli anni 1996, 1997 e 1998.
 
a)    In particolare, quanto alla pertinenza comunale, e quindi pubblica, delle somme riscosse a titolo di sosta, nonché al vincolo di destinazione delle stesse, viene evidenziato che la fonte normativa è costituita dall’art. 7, comma 7, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il testo del Nuovo Codice della strada, come affermato anche dalla Suprema Corte, secondo cui “I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti a opere di viabilità”.
 
b) Viene inoltre citata la direttiva 92/50/CEE, per la sua rilevanza in materia di qualificazione del carattere di diritto pubblico – ancorchè con personalità giuridica privata – degli organismi istituiti e finanziati in modo maggioritario dallo Stato o dagli enti pubblici, al fine di soddisfare bisogni di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale (la OMISSIS, infatti, è una S.p.A. con partecipazione maggioritaria del Comune di Roma, all’epoca dell’inizio della gestione addirittura unico azionista della società).
 
Secondo la direttiva CEE:
 
“Per organismo di diritto pubblico si intende qualsiasi organismo:
 
– istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale avente carattere non industriale o commerciale
 
– avente personalità giuridica e
 
– la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico”.
 
c)    Nelle premesse della relazione viene ancora evidenziato che il rapporto tra enti locali azionisti di maggioranza e tra le società da essi partecipate è stata delineata dall’art. 22, comma 3, lett. e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, , come integrato dall’art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
 
Tale disciplina ha consentito ai comuni ed alle province di gestire i “servizi pubblici” <a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati>.
 
Viene al riguardo precisato che la norma delinea una “gestione diretta” del servizio pubblico per mezzo di una società per azioni, nell’ambito di un modulo essenzialmente pubblicistico, e che l’interpretazione dell’art. 22 cit. quale “gestione diretta” del servizio pubblico è stata confermata dalla giurisprudenza della Cassazione (tra le altre, S.U., 6 maggio 1995, n. 4990), così come la stessa Cassazione ha definito “organo indiretto” dell’Amministrazione la società per azioni deputata alla gestione del servizio pubblico (S.U., 29 dicembre 1990, n. 12221).
 
d)    Si osserva ancora che, se dal modulo organizzatorio della “gestione diretta”, di cui alla predetta disposizione, discende l’esclusione della necessità di procedimenti concorsuali di affidamento alla s.p.a. da parte dell’Amministrazione comunale, non ostando a ciò la disciplina comunitaria, posto che questa deve essere applicata solo quando la prestazione di servizi si fondi su contratti di appalto (cfr. VII “Considerando” premesso alla Direttiva 92/50); dovrebbe, peraltro, ritenersi sussistente l’obbligo per la s.p.a. di applicare le procedure in materia di appalti pubblici di servizi, stabilite dalla Direttiva 92/50/CEE, allorchè intenda non espletare il servizio direttamente, ma affidarlo (ove ciò le sia consentito) a terzi; sempre che non si tratti di attività accessorie, strumentali, di natura squisitamente specialistica o simili, che non siano tali da far venir meno il principio della “gestione diretta” su cui si fonda la possibilità di affidamento del servizio da parte dell’ente locale.
 
La disamina che precede, di cui ai punti da a) a d), è stata effettuata nelle premesse della relazione sui conti, quale presupposto delle “osservazioni” che sono state poi esplicitate, a fondamento delle proposte e delle conclusioni della relazione stessa sulle risultanze della ricostruzione contabile, in particolare quanto alla contestazione della veridicità o legittimità (secondo l’originaria delibera di affidamento, o secondo Convenzione o, più in generale, secondo i principi contabili sottesi ad ogni gestione di pubblico danaro) dei costi sopportati dalla gestione in questione, che hanno ristretto il margine degli ‘utili’ societari a destinazione vincolata, soprattutto a causa delle spese sostenute per pagare ditte, società o cooperative commissionate o affidatarie, di volta in volta, di vari prodotti o servizi connessi con detta gestione, secondo modalità parzialmente o completamente difformi dai criteri disciplinanti la gestione della sosta.
 
3.2.FONTI NORMATIVE AMMINISTRATIVE E CONTRATTUALI.
 
Le fonti che delineano la disciplina e le caratteristiche dell’affidamento da parte del Comune di Roma, nonchè il vincolo di destinazione degli introiti derivanti dal servizio di gestione della sosta a tariffa e dei parcheggi pubblici a pagamento, sono costituite da:
 
– Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 7, comma 7;
 
– Delibera della Giunta Comunale n. 3673 del 1° dicembre 1995 e annesso “Disciplinare”;
 
– Convenzione OMISSIS/OMISSIS (poi OMISSIS/OMISSIS) dell’8 gennaio 1996[1];
 
– Delibera della Giunta Comunale n. 1622 del 21 maggio 1996;
 
– Convenzione OMISSIS/OMISSIS del 5 febbraio 1997;
 
Atto integrativo alla convenzione OMISSIS/OMISSIS in data 19 dicembre 1997 prot. n. 001559.
 
In particolare:
 
– l’art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 285/92, recante norme per il nuovo codice della strada, dispone che “I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti a opere di viabilità”;
 
– con deliberazione n. 3673/95 e annesso Disciplinare, la Giunta Comunale del Comune di Roma ha, tra l’altro:
 
a. definito gli interventi anticipatori del PUT (Piano Urbano Trasporti) : realizzazione di 35.000 posti auto e l’introito di circa 200 miliardi da destinare alla riqualificazione ambientale e alla mobilità urbana (pag. 2 premesse Delibera);
 
b. definito le linee guida dell’attività di regolazione e gestione della sosta, tra cui quella di consentire all’Amministrazione Comunale il costante controllo della qualità dei servizi e dell’andamento dei costi (pag. 3 premesse Delibera);
 
c. affermato che la gestione della tariffazione della sosta su strada e dei parcheggi pubblici a pagamento deve considerarsi “svolgimento di un servizio pubblico locale” (pag. 3 premesse Delibera);
 
d. ritenuto che “la scelta più coerente, efficace ed economicamente più conveniente” fosse l’affidamento della gestione suddetta all’ OMISSIS, quale “ente strumentale dell’Amministrazione Comunale”, che “operando secondo specifiche direttive e sotto la sorveglianza del Comune, realizzi gli obiettivi dallo stesso predeterminati e utilizzi, in un ciclo virtuoso, i proventi del servizio in investimenti per migliorare la mobilità ed il traffico” (pag. 3 premesse Delibera) e che l’OMISSIS avrebbe svolto tale servizio a norma dell’art. 22 comma 3 lett. c) della legge 8 giugno 1990, n. 142 (pag. 5 Delibera);
 
e. stabilito che il Comune è “titolare dei compiti…di vigilanza e controllo, anche economico, del servizio (pag. 4 premesse Delibera);
 
f. stabilito che l’OMISSIS avrebbe dovuto dotarsi di un’apposita struttura, addetta esclusivamente alla gestione dei parcheggi, che avrebbe tenuto una contabilità separata e avrebbe predisposto, in via preventiva, il piano economico-finanziario e, alla fine di ogni anno di esercizio, il rendiconto economico della gestione (pag. 4 premesse Delibera);
 
g. stabilito che i proventi del servizio sarebbero stati destinati esclusivamente al miglioramento, installazione, costruzione dei parcheggi, ad interventi per il potenziamento del trasporto pubblico,…, nonché al miglioramento della mobilità urbana (pag. 4 premesse Delibera);
 
h. stabilito che tra le prestazioni inerenti il servizio da parte dell’OMISSIS, vi era la predisposizione del piano economico-finanziario complessivo “che pervenga ad un equilibrio costi-ricavi” e la tenuta di una dettagliata contabilità amministrativa tale da consentire al Comune un controllo dei ricavi realizzati e delle spese sostenute (art. 2 del Disciplinare);
 
i. stabilito che l’OMISSIS avrebbe dovuto provvedere con propria organizzazione alla esecuzione di tutte le prestazioni relative al sistema di esazione (art. 4 Disciplinare, ultimi due commi);
 
l. stabilito che l’OMISSIS avrebbe dovuto svolgere il servizio con proprio personale o facendo ricorso a terzi subcontraenti (con riferimento al servizio di controllo) (art. 7 Disciplinare);
 
m. stabilito che l’OMISSIS avrebbe dovuto costituire, al proprio interno, una struttura specificamente addetta alla gestione dei parcheggi, che alla fine di ogni anno di servizio avrebbe dovuto presentare il rendiconto economico di tale gestione, nonché che i proventi del servizio sarebbero stati di spettanza dell’Azienda (art. 12, comma 1 e 2, del Discipl.); che questa avrebbe dovuto predisporre un piano economico-finanziario con la previsione dei costi necessari per l’espletamento di tutte le prestazioni di cui al punto 2 (attuazione del sistema di tariffazione; redazione di progetti di riorganizzazione della sosta; esazione delle tariffe; realizzazione di campagne di informazione; vigilanza e controllo dell’uso corretto delle attrezzature, nonché rispetto della disciplina adottata, in perfetta sincronia con la Polizia Municipale; tenuta della dettagliata contabilità amministrativa; studio e progettazione di sistemi di monitoraggio sullo stato di occupazione dei parcheggi e raccolta dati) (art. 12, comma 3, del Disciplinare);
 
n. stabilito che l’OMISSIS avrebbe dovuto investire l’intero ammontare degli utili derivanti dalla convenzione secondo un piano di investimenti redatto annualmente e sottoposto preventivamente e obbligatoriamente all’approvazione del Comune di Roma, da inviarsi formalmente entro il 30 settembre di ogni anno, prorogabile di ulteriori 30 gg.; in caso di inottemperanza, l’Azienda sarebbe incorsa nella decadenza di cui all’art. 17 e gli utili del servizio non pianificati e non investiti sarebbero stati versati al Comune di Roma, entro 30 gg. dalla notifica della decadenza (art. 12, comma 3, del Disciplinare);
 
 o. fatto divieto all’OMISSIS di cedere a terzi la concessione, sotto pena di immediata revoca della stessa e risarcimento di ogni danno e spesa; il subaffidamento a terzi delle attività operative, oggetto del disciplinare, sarebbe dovuto avvenire nel rispetto della vigente normativa (Art. 16 del Discipl.);
 
– con la convenzione stipulata l’8 gennaio 1996, dopo appena un mese dalla suddetta delibera di G.C. n. 3673, che aveva affidato all’OMISSIS il servizio, l’OMISSIS medesima ha affidato il servizio di gestione della sosta, con parcheggi su strada a pagamento – come si è visto affidatole dal Comune di Roma con la delibera n. 3673/95 – all’(OMISSIS), ente pubblico non avente scopo di lucro (art. 1 – Oggetto della Convenzione).   
 
Risulta che gli articoli da 1 a 12 di detta convenzione ripetono pressochè pedissequamente i contenuti della deliberazione G.C. n. 3673, semplicemente sostituendo il soggetto “Comune” con il soggetto“OMISSIS” e quest’ultimo con il soggetto “OMISSIS”: con la conseguenza che, ad esempio, l’attività di controllo sui ricavi realizzati ed i costi sostenuti, prima attribuita al Comune con l’art. 2, punto 8, della del. n. 3673, viene ora attribuita all’OMISSIS (art. 2, punto 8, della convenzione 8/1/96) e, soprattutto, che i proventi del servizio, di spettanza dell’Azienda comunale secondo l’art. 12 del Disciplinare del dicembre 1995, vengono introitati dall’OMISSIS secondo l’art. 12 della Convenzione OMISSIS/OMISSIS
 
In ciò il relatore ha evidenziato – al di là della terminologia usata – una sostanziale cessione della concessione da parte dell’OMISSIS all’OMISSIS, espressamente vietata dall’art. 16 del Disciplinare allegato alla delibera n. 3673, andando le previsioni della Convenzione ben oltre il semplice subaffidamento di “attività operative”, consentito dallo stesso art. 16 Disc.
 
Peraltro, la valutazione di tale specifico fatto, che andrebbe a postulare l’illegittimità della convenzione OMISSIS/OMISSIS laddove impegna un terzo (OMISSIS) per attività affidatale dal Comune, che costituisce svolgimento di un servizio pubblico locale, viene nella relazione rinviata all’ambito della cognizione del giudizio di responsabilità, riunito con quello di conto.
 
Quanto ai rimanenti articolati della Convenzione, il loro contenuto, in relazione ai rapporti di dare/avere tra OMISSIS e OMISSIS (e poi tra OMISSIS e OMISSIS) sono esposti nei successivi punti, ove viene considerato degno di nota il fatto che dall’art. 12 della Convenzione sparisce quel vincolo di destinazione degli introiti (investimento per il miglioramento, l’installazione la costruzione e la gestione dei parcheggi in superficie, sopraelevati e sotterranei) espressamente previsto dal corrispondente art.12 della delibera n. 3673, oltre che, primariamente, dall’art. 7, co. 7, del D.Lgs. n. 285/92; esso restava, comunque, obbligo vigente a carico dell’OMISSIS, oltre che per la fonte normativa primaria che l’aveva prevista, anche in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nel secondo comma dell’art. 1 della Convenzione (“Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, l’affidamento è regolato dal disciplinare allegato alla delibera della Giunta Comunale n. 3673 dell’1/12/95”);
 
– con la delibera n. 1622 del 21 maggio 1996, la Giunta Comunale ha revocato, tra l’altro, l’affidamento disposto in favore dell’OMISSIS con la delibera n. 3673 dell’1 dicembre 1995, ed ha affidato alla OMISSIS (alle stesse norme e condizioni dei precedenti affidamenti) il servizio di gestione della sosta, prima concesso all’OMISSIS.; ha disposto inoltre che OMISSIS e OMISSIS, sentito il Comune di Roma, avrebbero dovuto concordare un piano operativo per disciplinare il trasferimento delle funzioni connesse ai servizi in questione e per disciplinare il subentro della OMISSIS nei rapporti attivi e passivi eventualmente costituiti dall’OMISSIS (come la Convenzione dell’8 gennaio 1996);
 
 – con la Convenzione stipulata in data 5 febbraio 1997 tra OMISSIS e OMISSIS:
 
a. l’OMISSIS ha affidato a OMISSIS l’espletamento di tutte le attività di carattere operativo relative al servizio di gestione della sosta e dei parcheggi pubblici a pagamento;
 
b. nel prendere atto del divieto di cessione a terzi e di subappalto, contenuto nella convenzione OMISSIS/OMISSIS dell’8/1/1996, l’art. 2 della Convenzione ha previsto peraltro che la OMISSIS, pur potendo avvalersi di altre strutture societarie appartenenti al gruppo OMISSIS per la prestazione di servizi specialistici di carattere specifico non convenientemente eseguibili in economia, si sarebbe impegnata ad espletare il servizio unicamente attraverso la propria organizzazione operativa, garantendone l’idoneità agli scopi prefissati;
 
c. l’OMISSIS ha, altresì, riconosciuto a OMISSIS (art. 4, penultimo comma) il diritto di acquisire tutta la tecnologia, i prodotti ed i supporti necessari per la più efficiente gestione del servizio, dalle controllate OMISSIS e OMISSIS.
 
d. l’art. 5 ha previsto, anche in questo caso, la predisposizione di un piano economico-finanziario preventivo, questa volta da parte di OMISSIS, dal quale sarebbe dovuta emergere l’analitica previsione dei costi e degli introiti. Il medesimo articolo ha previsto, poi, che “tutti i costi e i ricavi derivanti dalla gestione del servizio saranno, rispettivamente, sostenuti ed acquisiti in proprio da OMISSIS e, per tale motivo, dovranno essere documentati, fatturati e contabilizzati a nome di OMISSIS ed imputati al conto economico della sua gestione”;
 
e. è’ previsto, inoltre, che come “corrispettivo dei propri servizi di coordinamento ed assistenza, OMISSIS avrà diritto a percepire un compenso annuo pari al 50% (cinquanta per cento) della quota residua spettante all’affidatario del servizio a norma dell’art. 12, comma 5-c), della citata convenzione OMISSIS – OMISSIS . (art. 6);
 
f. sono stati espressamente richiamati, ai fini dell’assunzione da parte di OMISSIS di tutti gli oneri a suo tempo posti a carico dell’OMISSIS nella convenzione OMISSIS – OMISSIS, gli artt. 18 (Risoluzione della convenzione) e 19 (Penali speciali) della predetta convenzione 08/01/96, come pure la previsione che, in caso di risoluzione del contratto, l’OMISSIS avrebbe assunto in proprio la gestione del servizio.
 
Con la suddetta convenzione è stato così investito della gestione un ulteriore soggetto (OMISSIS), divenuto titolare di tutti i diritti e obblighi derivanti all’OMISSIS dalla precedente convenzione stipulata tra OMISSIS e OMISSIS; tale trasferimento è stato, peraltro, espressamente autorizzato dalla OMISSIS – ai sensi dell’art. 1, comma 3 e 12, comma 1, della convenzione 8 gennaio 1996 – con nota pervenuta all’OMISSIS in data 12 dicembre 1996.
 
E’ altresì degno di nota che la previsione dell’acconto del 50% per l’affidatario, prima posto a carico dell’OMISSIS e a favore dell’OMISSIS (art. 12, u.c. della Convenzione 8/1/96), ora viene automaticamente destinato a favore dell’OMISSIS. ponendolo a carico di OMISSIS (art. 6 Convenzione 5/2/97);
 
– con atto integrativo alla convenzione OMISSIS/OMISSIS in data 19 dicembre 1997 è stato stabilito che l’OMISSIS avrebbe provveduto alla gestione operativa sperimentale e temporanea del parcheggio di interscambio ubicato nelle adiacenze della Stazione Magliana della Linea B della Metropolitana di Roma, “nel rispetto delle direttive della OMISSIS” (art. 3.1), “con oneri a carico della gestione della sosta” (art. 3.6); l’OMISSIS avrebbe provveduto “all’incasso delle tariffe di sosta ed alla loro consuntivazione (…) con procedure amministrative a proprio carico”(art. 3.7); sarebbe dovuta essere inoltre “garantita la distribuzione di mezzi di pagamento del tipo prepagato, quali le tessere chip a scalare di importo “Roma per Te” (art. 3.8).
 
L’atto integrativo ha definito anche gli oneri a carico della OMISSIS: consegna del parcheggio in stato di perfetta efficienza (art. 4.1); fornitura all’OMISSIS di tutti i permessi e licenze necessari all’espletamento del servizio (art. 4.2); garanzia della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di esazione e degli impianti tecnologici, nonché della struttura immobiliare affidata (art. 4.3); attivazione di una polizza assicurativa “All Risck” a copertura dei danni alle persone o alle cose derivanti dal funzionamento e/o utilizzo della struttura affidata (art. 4.4).
 
Il regolamento economico ha stabilito che “la contabilizzazione degli incassi è data dai resoconti dei registratori automatici di pagamento integrati nel sistema di esazione del parcheggio” (art. 7.1); che i costi sarebbero stati “calcolati su base consuntiva” e quantificati “sulla base delle regole di reporting in vigore, in forza della convenzione OMISSIS-OMISSIS” (art. 7.2); che i costi e ricavi della gestione avrebbero concorso “alla determinazione del margine operativo di gestione e degli importi di cui al punto 5 dell’art. 12 – Proventi del servizio – di cui alla Convenzione OMISSIS – OMISSIS”.
 
3.3.CRITERI CONTABILI E RAPPORTI ECONOMICI TRA OMISSIS E OMISSIS.
 
Quanto ai criteri di determinazione dei ricavi e dei costi, con effetti sui rapporti economici tra OMISSIS e OMISSIS, nelle premesse della relazione sui conti si precisa che i rapporti economici di dare/avere tra la OMISSIS e la OMISSIS, nel triennio 1996/1998, risultavano regolati dalla Convenzione stipulata in data 8 gennaio 1996 tra OMISSIS e OMISSIS cui è successivamente subentrata, al posto dell’OMISSIS, la OMISSIS
 
I punti rilevanti di detta Convenzione sono rappresentati dai seguenti articoli:
 
– art. 12, punto 1: stabilisce che “L’OMISSIS dovrà costituire un’apposita struttura specificamente addetta alla gestione dei parcheggi, ed alla fine di ogni anno di servizio dovrà presentare il rendiconto economico di tale gestione. I proventi del servizio vengono introitati da OMISSIS”;
 
– art. 12, punto 2 : stabilisce che “OMISSIS dovrà predisporre un piano economico finanziario che preveda i costi necessari per l’espletamento di tutte le prestazioni di cui all’art. 2 della presente convenzione”;
 
– art. 12, punto 3 : stabilisce gli elementi che compongono la contabilizzazione degli incassi, vale a dire: resoconti stampati su carta forniti dai parcometri; numero delle schede e carte elettroniche vendute o giacenti presso i punti vendita finali, moltiplicato per il valore nominale delle stesse; numero dei voucher cartacei venduti o giacenti presso i punti vendita finali moltiplicato per il loro valore nominale; penali di cui all’art. 6, ultimo comma (ai sensi dell’art. 1382 c.c., in caso di mancata esposizione del titolo attestante il pagamento della sosta, l’utente avrebbe dovuto corrispondere una somma pari all’importo corrispondente alla tariffa giornaliera; nel casi di scadenza del titolo, l’utente avrebbe dovuto corrispondere una somma pari al doppio dell’importo dovuto per l’applicazione corretta della tariffa);
 
– art. 12, punto 4 : stabilisce i parametri di quantificazione dei costi, mediante la previsione dell’importo unitario – per quanto riguarda l’acquisizione, l’installazione e la manutenzione delle attrezzature – moltiplicato per il numero delle stesse e mediante il costo unitario del personale addetto alla gestione e controllo della sosta, all’informazione e alla distribuzione dei prepagati cartacei ed elettronici, in £/annue per persona, moltiplicato per il numero degli addetti; inclusione delle spese relative a progettazione e studio, autorizzate preventivamente dall’OMISSIS, e quelle di amministrazione e generali di gestione, assicurazione, acquisto tessere e schede, ecc, come risultanti da appositi resoconti; le spese sostenute direttamente dall’OMISSIS relative al servizio di commercializzazione e supervisione di cui agli artt. 5, comma 2 e 7, comma 6; tutte le altre spese, soggette a specifica approvazione da parte dell’OMISSIS, come risultanti dai piani economico-finanziari; i costi unitari sarebbero stati concordati congiuntamente da OMISSIS e OMISSIS dopo la stipula della convenzione (ultimo comma punto 4);
 
– art. 12, punto 5: stabilisce la ripartizione degli incassi, prevedendo che “Tutti gli importi incassati di cui al precedente punto 3 verranno trattenuti dall’OMISSIS, detratti i costi di gestione sostenuti direttamente dall’OMISSIS di cui al precedente punto 4 comma e), fino alla copertura dei costi di fornitura dei servizi prestati. La parte residua: a) quanto al 3% dell’intero incasso, al netto d’I.V.A., sarà attribuita all’OMISSIS come rimborso per costi documentati sostenuti dalla struttura aziendale addetta alla sosta; b) quanto al 2% dell’intero incasso, al netto d’IVA, sarà attribuita all’OMISSIS come rimborso forfettario di spese generali; c) quanto al rimanente, esso sarà attribuito per l’80% all’OMISSIS 
 
Qualora gli importi trattenuti, relativi alle spese sostenute dall’OMISSIS di cui al precedente punto 4, non fossero sufficienti alla copertura dei costi dell’OMISSIS, nulla sarà dovuto da OMISSIS per la quota mancante.
 
Sulla base dei piani annuali economico-finanziari di gestione delle singole aree, redatti su base prudenziale, l’OMISSIS verserà ad OMISSIS, su base semestrale, un acconto del 50% di quanto previsto dal presente articolo, provvedendo al successivo saldo consuntivo al termine dell’esercizio annuale”.
 
A tale disciplina contrattuale va inoltre aggiunta quella contenuta nell’atto integrativo sottoscritto tra OMISSIS e OMISSIS il 19 dicembre 1997 per quanto attiene alla gestione operativa del parcheggio di interscambio della Magliana. Detto atto, come sopra richiamato, ha stabilito che l’OMISSIS avrebbe provveduto all’incasso delle tariffe di tale parcheggio e alla loro consuntivazione, mentre gli oneri sarebbero stati posti “a carico della gestione della sosta”; i costi, del resto, sarebbero stati calcolati su base consuntiva e avrebbero concorso, insieme con i ricavi, alla determinazione del margine operativo e degli importi di cui al punto 5 dell’art. 12 della convenzione OMISSIS-OMISSIS dell’8 gennaio 1996.
 
3.4.            DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
 
Per la predisposizione dei conti da parte della Commissione è stata presa a riferimento la seguente documentazione:
 
– report di gestione degli anni 1996, 1997 e 1998 predisposti dalla OMISSIS ;
 
– fatture di acquisto e di vendita;
 
– prospetti riepilogativi dei costi diretti, indiretti, di struttura e degli ammortamenti;
 
– prospetti di ripartizione delle spese tra i vari centri di costo;
 
– atti deliberativi della Giunta Comunale di Roma riferibili alla gestione della sosta;
 
– convenzione 8 gennaio 1996 tra OMISSIS e OMISSIS per l’affidamento temporaneo del servizio di gestione sperimentale della sosta tariffata;
 
– convenzione 5 febbraio 1997 tra OMISSIS e OMISSIS per l’affidamento della gestione della sosta a pagamento a decorrere dall’8 gennaio 1996;
 
– richiesta della OMISSIS alla OMISSIS. per la fornitura di servizi di supporto per l’organizzazione della regolamentazione della sosta;
 
– convenzioni tra OMISSIS e Cooperative Guardiamacchine varie, per il servizio di guardiania delle aree adibite alla sosta a pagamento;
 
– convenzione 23 maggio 1997 tra OMISSIS e Polizia Municipale per un servizio integrativo di vigilanza nelle aree tariffate, inteso a reprimere l’evasione del pagamento del ticket da parte degli utenti;
 
– convenzione 8 agosto 1997 tra OMISSIS e OMISSIS/OMISSIS per la regolamentazione dei reciproci rapporti;
 
– atti societari della OMISSIS e della OMISSIS;
 
– corrispondenza varia.
 
Rilevata, peraltro, l’insufficienza della suddetta documentazione, sia in ordine agli incassi – in quanto quella prodotta era riferibile solo ad una parte dei ricavi dei parcheggi – sia in relazione ai costi dichiarati – in mancanza dei numeri dei conti di mastro di molte voci di costo, riferibili alla contabilità generale – è stata acquisita la seguente ulteriore documentazione:
 
presso la OMISSIS:
 
-registri dei corrispettivi e delle fatture attive e passive;
 
– bilanci di esercizio, corredati dai rispettivi conti economici;
 
– mastrini dei conti economici e patrimoniali;
 
– dichiarazioni annuali I.V.A.;
 
-documentazione relativa alle collaborazioni occasionali, alle consulenze, alle spese di trasferta, nonché i contratti di locazione e la prima nota-cassa;
 
presso la OMISSIS:
 
– bilanci del 1996 e del 1998;
 
– piano di investimento degli utili relativo alla gestione 1997;
 
– fatture del 1996 e del 1997 relative a prestazioni di servizio rese dall’OMISSIS e dal OMISSIS alla OMISSIS
 
3.5.            OSSERVAZIONI E PROPOSTE.
 
Con le osservazioni apposte, per ciascun esercizio considerato, alla fine dell’esposizione dei dati, quali risultanti dalla ricostruzione contabile effettuata dalla Commissione che ha compilato i conti, distintamente per ciascuna società (OMISSIS e OMISSIS), e come tali riportati nella relazione, che qui si intende integralmente richiamata, e preso atto delle note di specifica redatte dalla medesima Commissione, il relatore ha evidenziato sia alcune difformità dei dati rispetto alle risultanze documentali, sia le incongruenze riscontrate nell’applicazione della disciplina contrattuale di riferimento, tali, quindi, da incidere sulla esattezza dei dati contabili medesimi, formulando infine le relative proposte di rettifica nell’esposizione e nella quantificazione dei dati contabili, e di liquidazione del debito dell’agente.
 
In particolare:
 
3.5.1.    1996.
 
A)    Somme incassate.
 
Viene richiamato nella relazione l’art. 12 (Proventi del servizio), punto 3 della Convenzione dell’8 gennaio 1996, secondo cui:
 
“3. La contabilizzazione degli incassi è data da:
 
resoconti stampati su carta forniti dai parcometri, da cui risultino gli incassi;
 
numero delle schede e carte elettroniche vendute o giacenti presso i punti vendita finali, moltiplicato per il valore nominale delle stesse;
 
numero dei voucher cartacei venduti o giacenti presso i punti vendita finali moltiplicato per il valore nominale degli stessi;
 
penali di cui all’art. 6, ultimo comma.”.
 
Ciò premess, dunque, il relatore ha osservato, quanto al 1996:
 
– che le somme incassate da OMISSIS (£. 11.851.048.552) come esposte nel conto compilato dalla Commissione, sono di importo maggiore di quello (£. 11.514.981.266) indicato nel Report a suo tempo compilato da OMISSIS che, peraltro, non ha considerato le rimanenze finali, ed era stato indicato un importo minore di interessi bancari,
 
– che nelle somme incassate da OMISSIS (£. 757.939.044) sono stati esposti, oltre alle somme incassate per la sosta, anche gli importi corrispondenti all’incameramento delle percentuali del 5% e dell’80%, spettanti a OMISSIS in virtù delle lettere a) b) e c) del punto 5 dell’art. 12 della Convenzione dell’8 gennaio 1996;
 
– che gli incassi conseguiti da OMISSIS e da OMISSIS sono stati esposti separatamente e che nel conto compilato dalla Commissione sono stati compresi, tra le somme incassate, anche gli interessi bancari attivi, gli abbuoni e gli sconti attivi.
 
– che la contabilizzazione dell’importo corrispondente alle percentuali OMISSIS (esposti quali “costi” per la OMISSIS e “incassi” per la OMISSIS) risulta difforme dalle previsioni contrattuali, perché dette voci non sono indicate né nella disciplina degli incassi né tra quella dei costi, ma risultano, invece, previste al successivo punto 5 dello stesso art. 12, ove dette percentuali rappresentano la ripartizione degli incassi tra le due società, secondo i rapporti di dare/avere tra esse intervenuti con la Convenzione medesima.
 
L’art. 12, punto 5 della Convenzione 8 gennaio 1996 prevede infatti:
 
“5. Tutti gli incassi di cui al precedente punto 3, verranno trattenuti dall’OMISSIS, detratti i costi di gestione sostenuti direttamente dall’OMISSIS di cui al precedente punto 4, comma e), fino alla copertura dei costi di fornitura dei servizi prestati[2]. La parte residua:
 
quanto al 3% dell’ intero incasso, al netto d’I.V.A., sarà attribuita all’OMISSIS come rimborso per costi documentati sostenuti dalla struttura aziendale addetta alla sosta;
 
quanto al 2% dell’ intero incasso, al netto d’I.V.A., sarà attribuita all’OMISSIS come rimborso forfettario di spese generali;
 
quanto al rimanente, esso sarà attribuito per l’80% all’OMISSIS
 
Qualora gli importi trattenuti, relativi alle spese sostenute dall’OMISSIS di cui al precedente punto 4, non fossero sufficienti alla copertura dei costi dell’OMISSIS, nulla sarà dovuto da OMISSIS per la quota mancante.
 
Sulla base dei piani annuali economico-finanziari di gestione delle singole aree, redatti su base prudenziale, l’OMISSIS verserà ad OMISSIS, su base semestrale, un acconto del 50% di quanto previsto dal presente articolo, provvedendo al successivo saldo consuntivo al termine dell’esercizio annuale.” 
 
Ha ancora osservato il relatore che l’attuazione di questa parte della Convenzione, fondamentale per comprendere la disciplina dei rapporti di dare/avere tra OMISSIS (OMISSIS) e OMISSIS (OMISSIS), e le conseguenti risultanze finali ai fini della veridicità dei conti, è stata nel senso di calcolare la percentuale dell’80% spettante a OMISSIS, di cui al predetto punto c), sul margine operativo finale (vale a dire sulla differenza tra ricavi e costi sostenuti da OMISSIS, a sua volta depurata del 5% dovuto ad OMISSIS/OMISSIS per rimborsi spese).
 
Ad avviso del relatore, tale interpretazione suscita non poche perplessità, cominciando dal dato letterale.
 
Se è vero, infatti, che il primo comma del punto 5 dell’art. 12 prevede che “Tutti gli importi incassati…verranno trattenuti dall’OMISSIS, detratti i costi di gestione sostenuti direttamente dall’OMISSIS di cui al precedente punto 4, comma e), fino alla copertura dei costi di fornitura dei servizi prestati” e che le percentuali successivamente fissate sono previste su “la parte residua”, non è chiaro perchè, di detta parte residua, le percentuali (3% e 2%) siano state calcolate “sull’intero incasso” mentre l’80% sia stato invece calcolato sul solo margine operativo finale (vale a dire ulteriormente detraendo, dall’intero incasso, anche il totale dei costi sostenuti anche da OMISSIS).
 
Il “rimanente” su cui va commisurato l’80%, invero, è logicamente connesso a quanto precede nel medesimo articolo, vale a dire ciò che rimane dell’intero incasso una volta detratte le percentuali del 3% e del 2% a copertura dei costi sostenuti dall’OMISSIS/OMISSIS (ed, eventualmente, al netto delle detrazioni di quanto spettante a OMISSIS per rimborso delle spese di commercializzazione dei titoli prepagati e di supervisione del servizio di controllo, spese peraltro sostenute direttamente da OMISSIS e per le quali, infatti, non è stata effettuata alcuna detrazione).
 
In altri termini, la percentuale dell’80% spettante a OMISSIS, stando all’espressione letterale dell’art. 12, punto 5, della Convenzione, doveva essere calcolata sul 95% dell’intero incasso, eventualmente al netto dei costi OMISSIS/OMISSIS di supervisione e commercializzazione (qualora detti servizi fossero stati eseguiti direttamente da OMISSIS/OMISSIS), e non sul solo margine operativo finale, come effettuato invece dalla OMISSIS ed assentito dalla OMISSIS.
 
Da tale (non corretta, ad avviso del relatore) applicazione data da OMISSIS e OMISSIS alla lettera c) del punto 5 dell’art. 12 della Convenzione 8 gennaio 1996, originariamente stipulata tra OMISSIS e OMISSIS (cui sono subentrate, poi, rispettivamente, la OMISSIS a seguito di delibera comunale e la OMISSIS tramite convenzione conclusa tra questa società e l’OMISSIS) è derivata una macroscopica contrazione degli utili di spettanza della OMISSIS medesima, vale a dire di quelle somme che la società doveva destinare, per espressa volontà dell’Amministrazione comunale, oltre che del Legislatore, alla costruzione dei parcheggi pubblici in superficie, del loro miglioramento e delle opere di viabilità.
 
Ulteriormente semplificando, ad avviso del relatore, l’interpretazione più aderente alla lettera della Convenzione (e alle finalità pubbliche del servizio) del ripetuto punto 5 dell’art. 12 dell’accordo OMISSIS/OMISSIS del 1996 sarebbe dovuta essere la seguente:
 
– incassi totali derivanti dalla sosta a pagamento
 
(unitariamente considerati, a prescindere dalla
 
ripartizione delle attività tra le due società)        : 1.000 (al netto dei costi di gestione                                                  sostenuti dalla OMISSIS)
 
– copertura costi strutt.aziendale OMISSIS :30   (3%)
 
– copertura spese generali OMISSIS                          :20   (2%)
 
– totale copertura spese OMISSIS                          :50
 
– rimanente                                                          :950 (95%)
 
– utile OMISSIS                                                                   :760(80% di 950)
 
– copertura costi OMISSIS                                   :190(20% di 950)
 
Invece la contabilizzazione e l’applicazione della ripartizione degli incassi, concretamente effettuata da OMISSIS e OMISSIS, è stata:
 
– incassi OMISSIS                       :930
 
– costi OMISSIS                                   :920 (tra cui 46,5 per 5% OMISSIS)
 
– margine operativo finale            : 10
 
– incassi OMISSIS                                   : 70 (di cui 46,5 per 5%)
 
– costi OMISSIS                                               : 60
 
– utile OMISSIS                                               : 8 (80% di 10)
 
 Del resto, il successivo comma 2 del punto 5 dell’art. 12 della Convenzione afferma che “gli importi trattenuti” (dalla OMISSIS) sono comunque destinati alla copertura delle spese (della OMISSIS medesima) di cui al comma 4 (vale a dire quelli individuati dai parametri ivi descritti), ma allora detta copertura doveva intendersi limitata al tetto del 20% del totale degli incassi (che residuava tolto l’80% spettante a OMISSIS), e non, come effettuato dalla OMISSIS, estendersi alla totalità dei costi sostenuti.
 
In ogni caso, il successivo comma 2 del punto 5 dell’art. 12 della Convenzione, recita: “Qualora gli importi trattenuti, relativi alle spese sostenute dall’OMISSIS di cui al precedente punto 4, non fossero sufficienti alla copertura dei costi dell’OMISSIS, nulla sarà dovuto da OMISSIS per la quota mancante”.
 
Dall’insieme delle suddette disposizioni contrattuali dovrebbero desumersi, ad avviso del relatore, due inevitabili conseguenze:
 
a. gli importi trattenuti da OMISSIS (e poi da OMISSIS) servono a coprire solo le spese indicate al punto 4 dell’art. 12, che vanno quindi effettuate secondo quei parametri e debitamente dimostrate;
 
b. non sussiste alcun obbligo, in capo all’OMISSIS (e poi alla OMISSIS) di copertura delle spese eventualmente rimaste scoperte a seguito dell’insufficiente capienza degli incassi (depurati dalle predette detrazioni e spese).
 
Pertanto, sulla OMISSIS (vale a dire sulla percentuale ad essa spettante) non poteva essere caricato alcun costo OMISSIS eventualmente non coperto con gli incassi ad essa OMISSIS spettanti (quelli, cioè, destinati alla copertura dei costi di cui al punto 4 dell’art. 12 Conv. ed eventualmente da contenere entro un limite prefissato nei piani economico-finanziari approvati dal Comune), come invece risulta effettuato, a causa della diversa applicazione data al punto 5 dell’art. 12, secondo cui l’80% spettante alla OMISSIS è calcolato sul solo ‘margine operativo’, vale a dire sull’importo risultante dalla sottrazione di tutti i costi sostenuti da OMISSIS, includendo – per di più – nei costi anche la stessa percentuale dell’80% del margine operativo, spettante a OMISSIS
 
D’altronde, attribuendo alla OMISSIS l’80% di tutti gli incassi (senza detrarre i costi sostenuti da OMISSIS), il residuo 20% degli incassi non sarebbe stato sufficiente alla OMISSIS nemmeno per la copertura dei costi sostenuti per l’acquisto dei titoli prepagati; è pur vero, peraltro, che l’apporto della OMISSIS, secondo la Convenzione del 1996 e le direttive impartite dall’Amministrazione comunale nella originaria delibera di affidamento del servizio (n. 3673/95), doveva essere limitato alle “attività operative”.
 
Tutto ciò considerato, conclude il relatore che poiché, come già rilevato, sugli utili (quindi, sugli importi che residuano dalla differenza tra ricavi e costi) opera il vincolo di destinazione posto alla OMISSIS dalla fonte normativa originaria (art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 285/1992) e da quella contrattuale (art. 12, comma 3, delibera comunale n. 3673/95), che non risulta, sul punto, revocata (essendo stata fatta salva, nella successiva delibera comunale del 21/05/1996, la disciplina regolatrice dei rapporti tra OMISSIS (OMISSIS) e Comune, cioè il disciplinare allegato alla delibera n. 3673/95) – la questione interpretativa della lett. c) punto 5 dell’art. 12 della Convenzione riveste, ad avviso del relatore, carattere rilevante ai fini della esatta determinazione delle partite del conto – o di sue eventuali rettifiche – e pertanto ne ha rimesso la decisione, in via preliminare, al Collegio, pur senza esimersi dal rideterminare le poste del conto, anche a prescindere dalla diversa prospettazione sopra indicata, per gli altri motivi via via esposti.
 
B) Sintesi conclusioni su incassi e percentuali.
 
Le osservazioni del relatore relativamente alle somme incassate ed alle percentuali d’incasso destinate a OMISSIS e OMISSIS, aventi carattere generale e come tali comuni alle tre annualità in giudizio, sono, pertanto, da riassumere come segue:
 
a) le risultanze contabili in esame (report e conto giudiziale) non espongono unitariamente gli incassi della gestione sosta, bensì in modo separato per ciascuna delle due società interessate (OMISSIS e OMISSIS);
 
b) negli incassi OMISSIS sono contabilizzate anche le percentuali (5% e 80%) previste dal punto 5 dell’art. 12 della Convenzione OMISSIS/OMISSIS, che disciplina i rapporti di dare-avere tra OMISSIS (poi OMISSIS) e OMISSIS (poi OMISSIS), ma non dal punto 3 del medesimo art. 12, che individua specificamente le voci di incasso;
 
c) dal comma 2 del punto 5 del medesimo art. 12 si desume che gli importi trattenuti da OMISSIS dovrebbero servire a coprire solo le spese di cui al precedente punto 4 dell’art. 12 e che non sussiste alcun obbligo in capo a OMISSIS di copertura delle spese eventualmente esorbitanti; il che avrebbe dovuto comportare che gli incassi spettanti a OMISSIS dovevano essere destinati alla copertura dei costi di cui al punto 4 dell’art. 12, quindi, eventualmente, da contenere entro il limite del 20% degli incassi complessivi, o comunque entro un limite che andava prefissato nei piani economici-finanziari approvati dal Comune.
 
d) l’importo delle percentuali spettanti a OMISSIS, e l’importo del margine operativo finale, in ogni caso, sono stati quantificati secondo un errato criterio di determinazione degli incassi.
 
C)    Somme pagate.
 
Richiamati i criteri e i parametri di cui al punto 4, lettere da a) a f) dell’art. 12 della Convenzione OMISSIS/OMISSIS del 1996, il relatore ricorda che i costi OMISSIS (OMISSIS) da calcolare senza preventiva autorizzazione dell’OMISSIS (OMISSIS) risultano solo quelli di cui alla lettera d) (limitatamente a quelli di amministrazione e spese generali di gestione, assicurazione ed acquisto delle tessere e schede) da esporre però in appositi resoconti, ed alla lettera e) (eventuali spese dell’OMISSIS medesima per il servizio di commercializzazione dei titoli prepagati e supervisione del servizio di controllo).
 
Quelli di cui alla lettera d) relativi a incarichi di progettazione e studio, e ad attività di comunicazione e informazione all’utenza e quelli della lettera f), concernenti tutte le altre spese non quantificate previste nei piani economici finanziari da sottoporre al Comune, devono essere sottoposti a preventiva specifica approvazione da parte dell’OMISSIS (OMISSIS).
 
Gli altri costi di cui alle lettere a, b e c dovevano concordarsi congiuntamente all’OMISSIS immediatamente dopo la stipula della Convenzione e dovevano essere quantificati sulla base del criterio dell’importo unitario (ad esempio, per l’acquisizione e installazione dei parcometri e per la manutenzione complessiva del sistema, £:/annue per zona parcometro moltiplicato per il numero delle installazioni, mentre il costo del personale per la gestione e controllo della sosta, £./annue/uomo moltiplicato per il numero degli addetti).
 
Osserva, quindi, il relatore che, dal combinato disposto degli artt. 5, 7 e 12 della Convenzione, gli unici costi OMISSIS (OMISSIS), gravanti legittimamente sulla gestione sosta fino alla loro copertura, sono costituiti dalle somme pagate per il servizio di commercializzazione dei titoli prepagati e per il servizio di supervisione del controllo delle aree adibite a sosta tariffata sempre che, ovviamente, detti servizi siano stati curati direttamente da OMISSIS (OMISSIS); mentre i costi sostenuti dalla struttura aziendale e quelli relativi a spese generali andavano coperti, rispettivamente, col 3% e col 2% dell’intero incasso al netto dell’IVA.
 
Infine, come argomentato per le somme incassate, viene contestata l’imputazione ai costi OMISSIS del 5% degli incassi attribuito a OMISSIS, in quanto tale importo – che rappresenta l’applicazione dell’art. 12, punto 5, lettere a e b della Convenzione – non corrisponde ad un vero e proprio ‘costo’ (né come tale indicato tra le voci di costo nel ripetuto punto 4 dell’art. 12) bensì ad una ripartizione degli incassi, in virtù dei rapporti di dare/avere tra OMISSIS e OMISSIS disciplinati dalla Convenzione, com’è del resto confermato dalla suddivisione dell’art. 12 della Convenzione (“Proventi del servizio”) tra contabilizzazione degli incassi (punto 3), contabilizzazione dei costi (punto 4) e ripartizione degli incassi (punto 5): è appunto in tale parte che, alle lettere a, b e c, sono determinate le percentuali d’incasso da attribuire alla OMISSIS.
 
Sulla base di tali criteri – comuni alle tre annualità considerate – ha evidenziato le voci di costo che nel 1996 risultano quantificate in modo difforme, o che non risultano supportate da idonea documentazione e quindi, per tali motivi, non giustificabili.
 
In particolare, per il 1996, ha ritenuto ingiustificati costi per un totale di £. 3.511.853.234;
 
D) Sintesi conclusioni generali sui costi.
 
Le osservazioni del relatore relativamente alle somme pagate, aventi carattere generale e come tali comuni alle tre annualità in giudizio, sono da riassumere come segue.
 
a) Le risultanze contabili in esame (report e conto giudiziale) non espongono unitariamente i costi della gestione sosta, bensì in modo separato per ciascuna delle due società interessate (OMISSIS e OMISSIS).
 
b) Nell’esposizione dei costi OMISSIS sono contabilizzate anche le percentuali (5% e 80%) previste dal punto 5 dell’art. 12 della Convenzione OMISSIS/OMISSIS, che disciplina i rapporti di dare-avere tra OMISSIS (poi OMISSIS) e OMISSIS (poi OMISSIS), ma non dal punto 4 del medesimo art. 12, che individua specificamente le voci di costo.
 
c) Dal comma 2 del punto 5 del medesimo art. 12 si desume che gli importi trattenuti da OMISSIS dovrebbero servire a coprire solo le spese di cui al precedente punto 4 dell’art. 12 e che non sussiste alcun obbligo in capo a OMISSIS di copertura delle spese eventualmente esorbitanti rispetto agli incassi (depurati delle detrazioni e spese previste); il che avrebbe dovuto comportare che i costi di cui al punto 4 dell’art. 12 andavano coperti con gli incassi, quindi eventualmente da contenere entro un limite che andava prefissato nei piani economici-finanziari approvati dal Comune.
 
d) L’importo delle percentuali spettanti a OMISSIS, e l’importo del margine operativo finale, in ogni caso, sono stati quantificati secondo un errato criterio di determinazione degli incassi.
 
E) Rettifiche 1996.
 
Dalla disamina sopra evidenziata il relatore ha proposto le seguenti rettifiche, valevoli, quanto ai criteri, per tutte e tre le annualità in esame:
 
1. Diversa rappresentazione delle poste del conto.
 
Poiché la rappresentazione unitaria delle somme incassate e di quelle pagate è apparsa la più idonea (in quanto la OMISSIS, agente contabile principale incaricato della gestione della sosta dall’Amministrazione comunale, risponde all’Amministrazione medesima della regolarità di detta gestione, anche per quanto attiene all’attività espletata dalla OMISSIS) e tenuto conto, inoltre, di quanto rilevato in ordine alla quantificazione delle percentuali previste a favore della OMISSIS, il relatore ha proposto:
 
a. che sia complessivamente indicato l’importo degli incassi e dei pagamenti, anche ai fini del calcolo delle percentuali OMISSIS;
 
b. che dette percentuali siano esposte separatamente, nel riepilogo finale, e quindi eliminate dalle voci “somme incassate” e “somme pagate”;
 
c. che le medesime percentuali siano diversamente quantificate, secondo i criteri che seguono:
 
2. Quantificazione degli incassi e delle percentuali OMISSIS – 1996
 
a. Le voci relative agli incassi, sul cui totale vanno determinate le percentuali OMISSIS, sono indicate al punto 3 dell’art. 12 della Convenzione del 1996 (resoconti cartacei forniti dai parcometri, numero delle schede, carte elettroniche, voucher cartacei venduti o giacenti, moltiplicato per il valore nominale degli stessi, oltre alle penali di cui all’art. 6, ultimo comma, di cui si dirà più avanti).
 
Tali incassi corrispondono (tranne le ‘penali’) a quelli indicati, nel conto 1996:
 
al “totale parziale lett. a)” (Lire 11.484.241.413);
 
ai c.d. “incassi cinematografi” (Lire 15.517.764);
 
alle “rimanenze finali” (Lire 330.211.240),
 
per un totale di Lire 11.829.970.417 che, sommato agli incassi OMISSIS per il parcheggio Ponte Mammolo (Lire 9.996.500), dà un totale complessivo di incassi per la gestione della sosta, per il 1996,  pari a Lire 11.839.966.917.
 
b. Il calcolo delle percentuali (5% degli incassi e 80% del margine operativo) spettanti alla OMISSIS andrebbe poi rideterminato, ad avviso del relatore, secondo i criteri e gli importi che seguono.
 
In primo luogo, l’importo degli incassi 1996 da prendere in considerazione per il calcolo delle percentuali non dovrebbe essere costituito, come si è visto, dal totale dei ricavi del Report 1996 (£. 11.514.981.266), né dal totale risultante dal conto 1996 redatto dalla Commissione (£. 11.851.048.552); il primo, perché non contiene il dato relativo alle rimanenze finali (indicate, quali “giacenti” come voce da contabilizzare tra gli incassi dal punto 3 dell’art. 12 della Convenzione) mentre contiene, indebitamente, gli interessi bancari attivi; il secondo, perché comprende anche gli abbuoni e sconti attivi e gli interessi bancari attivi, non ricompresi nel citato punto 3 art. 12. Entrambi, poi, non espongono unitariamente gli incassi conseguiti, per la gestione della sosta, da entrambe le società OMISSIS e OMISSIS
 
L’esatto importo complessivo degli incassi 1996, sulla cui base applicare le percentuali, dovrebbe essere invece – come già proposto – pari a £. 11.839.966.917 (in quanto comprensivo delle rimanenze finali e al netto di interessi bancari attivi, abbuoni e sconti attivi).
 
Il 3% di tale importo, corrispondente all’applicazione della lett. a) del punto 5 dell’art. 12, è pari a Lire 355.199.008.
 
Il 2% di tale importo, corrispondente all’applicazione della lett. b) del punto 5 dell’art. 12, è pari a Lire 236.799.338.
 
Il 5% di tale importo, quindi, da attribuirsi alla OMISSIS per costi documentati di struttura e per rimborso forfettario di spese generali, secondo Convenzione – è pari a L. 591.998.346.
 
Di qui l’80%, calcolato dalle società sul cosiddetto “margine operativo finale”, vale a dire sull’importo che residua alla differenza tra somme incassate e somme pagate, depurato del predetto 5% destinato ai rimborsi OMISSIS.
 
c. Quantificazione dei costi – Margine operativo finale – Debito dell’agente – 1996
 
Tenuto conto che, come proposto sopra al punto a), nei costi OMISSIS non dovrebbero essere comprese le percentuali OMISSIS perché calcolate dopo, separatamente, i costi OMISSIS 1996 vanno determinati in £. 11.235.527.899 (£. 11.811.276.962 – 575.749.063, che rappresentava la percentuale del 5% a OMISSIS esposta nel conto 1996).
 
Aggiungendo ai costi OMISSIS quelli OMISSIS, l’importo complessivo dei costi di gestione della sosta 1996 è pari a £. 12.597.650.626.
 
Detraendo da questo importo quello corrispondente alle somme che si ritiene non possano legittimamente gravare sulla gestione (£. 3.511.853.234), per i motivi indicati nel paragrafo “C) Somme pagate”, l’importo dei costi da prendere in considerazione, per il 1996, è pari a £. 9.085.797.392.
 
Tenuto conto che la percentuale del 5% spettante a OMISSIS è stata rideterminata sul nuovo importo degli incassi, il margine operativo finale (incassi – pagamenti – 5%) è determinato in £. 2.162.171.179 (11.839.966.917 – 9.085.797.392 – 591.998.346).
 
La percentuale dell’80% da calcolare sul “margine operativo finale” può essere allora così determinata:
 
£. 11.839.966.917 SOMME INCASSATE (OMISSIS e OMISSIS come rideterminate)
 
£.   9.085.797.392 PAGAMENTI (OMISSIS e OMISSIS ammessi a discarico) 
 
£.   2.754.169.525            DIFFERENZA –
 
£.     591.998.346      5% (calcolato sul nuovo importo delle somme incassate, come
 
                                     sopra determinate)    
 
    £. 2.162.171.179            MARGINE OPERATIVO FINALE
 
£. 1.643.902.164            80% DEL MARGINE OPER. FINALE (OMISSIS) 1996
 
F) Liquidazione del debito.
 
Consegue alle rettifiche sopra indicate la proposta di liquidazione del debito a carico dell’agente contabile OMISSIS.
 
Per la gestione sosta 1996, il debito va determinato calcolando la differenza tra la quota dell’80% (spettante a OMISSIS) risultante dalla rettifica proposta e quella indicata nel conto:
 
SOMME INCASSATE                               Lire 11.839.966.917
 
SOMME PAGATE:                                               Lire   9.085.797.392
 
INVESTIMENTI:                                           Lire                         0
 
DIFFERENZA:                                                Lire   2.754.169.525
 
DIFFERENZA AL NETTO DEL 5%:      Lire   2.162.171.179
 
QUOTA 80% OMISSIS:                                             Lire   1.643.902.164
 
80% INDICATO NEL CONTO:                        Lire      172.193.481
 
DEBITO AGENTE:                                               Lire   1.471.708.683
 
Il debito dell’agente contabile OMISSIS è infatti costituito dall’80% degli utili della gestione (il 20% spettando a OMISSIS a termini di Convenzione), a destinazione vincolata secondo la legge e le direttive dell’Amministrazione comunale (costruzione dei parcheggi e miglioramento della viabilità) e sussiste finchè tale importo non risulta investito a tale scopo.
 
3.5.2.    1997.
 
Somme incassate.
 
Richiamato nuovamente il punto 3 dell’art. 12 della Convenzione dell’8 gennaio 1996, il relatore osserva:
 
– che le somme incassate nel 1997 da OMISSIS (£. 25.851.068.954), come esposte nel conto compilato dalla Commissione, sono di importo maggiore di quello indicato nel Report a suo tempo compilato da OMISSIS – che tra l’altro non aveva considerato le rimanenze finali – ed è comprensivo di abbuoni, sconti attivi e interessi bancari attivi;
 
– che le somme incassate da OMISSIS (£. 4.942.458.209) sono costituite per la maggior parte (£. 4.938.558.209) dalla percentuale ad essa spettante in virtù dell’art. 12, punto 5, della Convenzione 1996, in quanto gli incassi derivanti dal parcheggio di Ponte Mammolo (pari a £. 27.343.025), che nel 1996 era stato gestito direttamente da OMISSIS, sono esposti tra gli incassi della OMISSIS
 
ribadendo, sostanzialmente, le stesse osservazioni fatte per il 1996, vale a dire:
 
– che gli incassi della OMISSIS e della OMISSIS sono stati esposti separatamente;
 
– che gli incassi esposti nel conto comprendono anche abbuoni, sconti sttivi e interessi bancari attivi, mentre tali voci non sono previste nel più volte citato punto 3 dell’art. 12;
 
– che nemmeno la contabilizzazione delle percentuali OMISSIS tra gli incassi è prevista al punto 3 dell’art. 12 della Convenzione, ma al successivo punto 5, relativo alla ripartizione degli incassi tra le due società;
 
– che, ai sensi del comma 2 del punto 5 dell’art. 12 della Convenzione, sulla percentuale spettante alla OMISSIS non dovrebbe essere caricato alcun costo OMISSIS non coperto con gli incassi ad essa OMISSIS spettanti (quelli, cioè, destinati alla copertura dei costi di cui al punto 4 dell’art. 12 Conv., eventualmente da contenere entro un limite prefissato nei piani economici-finanziari approvati dal Comune), come invece risulta effettuato, di fatto, allorché la percentuale dell’80% spettante a OMISSIS è calcolata sul solo “margine operativo”, vale a dire sull’importo risultante dalla sottrazione di tutti i costi sostenuti da OMISSIS, tra i quali costi figura anche la stessa percentuale dell’80% del margine operativo spettante a OMISSIS;
 
– che l’importo derivante dall’applicazione della lettera c) del punto 5 dell’art. 12 (80% del margine operativo finale alla OMISSIS) è stato corrispondentemente contabilizzato come “costo” per la OMISSIS;
 
– che l’applicazione data dalla OMISSIS a tale punto della Convenzione ha consentito alla OMISSIS medesima di porre a carico della gestione sosta tutti i costi derivanti dalla propria complessiva attività, detraendoli dagli incassi e trattenendo, quale proprio utile, il 20% del margine operativo finale.
 
– che, come per il 1996, l’interpretazione della lettera c del punto 5 dell’art. 12 (modalità di calcolo dell’80% spettante alla OMISSIS) è rimessa alla decisione preliminare del Collegio.
 
B) Sintesi conclusioni su incassi e percentuali
 
Si rinvia a quanto esposto al paragrafo B) del 1996, valevole per le tre annualità.
 
C) Somme pagate
 
Richiamati anche per il 1997 i criteri di determinazione dei costi legittimamente gravanti sulla gestione, in quanto conformi alle previsioni normative e contrattuali, nonchè documentati e, come tali, caratterizzati da veridicità, il relatore ha evidenziato le voci di costo difformi da tali parametri:
 
In particolare, per il 1997, ritiene ingiustificati costi OMISSIS per £. 12.186.969.865.
 
Quanto a OMISSIS, sono stati poi imputati alla gestione della sosta una serie di costi della OMISSIS, per il 1997 divisi tra “costi diretti”, “costi indiretti” e “costi di struttura”.
 
Ha osservato il relatore che, dalle note allegate al conto, redatte dalla Commissione incaricata, e dalla documentazione in atti, non risulta che si tratti di attività riferibili, nello specifico, ai servizi di commercializzazione e supervisione di cui al punto 5, comma 1, dell’art. 12 della Convenzione medesima (e del richiamato comma 4, lettera e) del medesimo articolo 12), per i quali era prevista un detrazione dagli incassi fino a completa copertura di detti servizi prestati dall’OMISSIS/OMISSIS.
 
In particolare:
 
£. 265.960.643 (personale dirigente, altro personale, contributi e oneri)
 
£. 378.753.567 (“personale OMISSIS distaccato presso la OMISSIS, con mansioni di coordinamento, informazione su strada, ispettiva su strada, supporto di segreteria”, comprensivo anche di “strutture e attrezzature”);
 
£. 59.099.040 per personale OMISSIS distaccato, addetto alla “segreteria ed attività di supporto”;
 
£. 81.597.960 per un dirigente della sosta (sig. I.W.);
 
£. 10.200.000 per “consulenze legali”;
 
£. 144.994.200 per “attività di comunicazione al pubblico e corsi di qualificazione per il personale”;
 
£. 2.592.592, per “consulenze tecniche svolte da un membro della Commissione per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione della gara per la fornitura di prefabbricati”;
 
per complessive £. 943.198.003, di cui non sarebbe giustificabile la parte eccedente il più volte citato importo del 5%.
 
L’importo di £. 619.947.692, corrisposte alla Polizia Municipale del Comune di Roma, in base alla convenzione stipulata il 23 maggio 1997, per un’integrazione dell’attività di sorveglianza nelle aree tariffate, risulta invece nel complesso non giustificato, in quanto l’attività di coordinamento con la Polizia Municipale, pur se prevista dall’art. 6 della Convenzione del 1996, non prevede alcun costo a carico della OMISSIS, oltre al fatto che i parametri di cui al punto 4 dell’art. 12 della Convenzione prevedono che l’attività di informazione circa i comportamenti in violazione delle norme in materia di sosta nelle aree tariffate sia svolto da personale OMISSIS e non direttamente dalla Polizia Municipale, la cui attività di vigilanza rientra tra i compiti di detto organo, come tali già retribuiti dal Comune;
 
Ha, poi, rilevato il relatore che il criterio con cui sono stati determinati dalla OMISSIS i costi di struttura della OMISSIS – mediante il parametro convenzionale di imputare alla gestione sosta della OMISSIS la stessa percentuale dei ricavi (volume di affari) della gestione sosta rispetto ai ricavi delle altre gestioni OMISSIS (patrimoniale, rimozioni, ingegneria, progetti ITIS) – non è idoneo alla rappresentazione contabile di un rendiconto finanziario, ove vanno esposti gli incassi effettivamente riscossi o rimasti da riscuotere e le somme effettivamente pagate o rimaste da pagare.
 
Inoltre tale criterio comporta che sulla gestione sosta – che è l’oggetto dei conti in giudizio – vengono contabilizzati indirettamente anche gli importi relativi ad altre gestioni.
 
Infine, nella determinazione dei costi viene sostanzialmente ad essere duplicato quello che è già stato contabilizzato come “costo” per la OMISSIS, vale a dire le percentuali spettanti a OMISSIS (5% dell’intero incasso e 80% del margine operativo finale), nella misura in cui sul relativo ricavo (contabilizzato tra gli incassi della OMISSIS, e quindi preso in considerazione nel relativo “volume di affari”) viene calcolata la quota-parte di percentuale di costo.
 
In ogni caso, il calcolo su cui è stato determinato nel Report redatto da OMISSIS il volume di affari conseguito dalla OMISSIS per la gestione sosta (nell’importo di £. 24.867.322.974) è errato, in quanto detto importo è quello realizzato da OMISSIS e non da OMISSIS (come risulta dal conto redatto dalla Commissione, sommando al totale parziale lettera a quello della lettera b oltre interessi bancari e proventi diversi), posto che i ricavi OMISSIS del 1997 ammontano solo a £. 4.942.458.209.
 
Rideterminando, dunque, il complessivo volume di affari (di tutte le gestioni) OMISSIS in £. 18.103.368.263 (e mantenendo le riserve su tale criterio di determinazione dei costi di struttura OMISSIS), il giro d’affari della gestione sosta rappresenterebbe circa il 27,30% del complessivo volume d’affari OMISSIS; la corrispondente quota percentuale dei costi di struttura (personale, consulenze, compensi organi collegiali, imposte e tasse, spese per comunicazioni, sponsorizazioni, pubblicità, ammortamenti, sopravvenienze passive, oneri bancari, cancelleria, assicurazioni, seminari e corsi, manutenzione hardware e software, ammontanti nel complesso a £. 2.189.268.408) è pari a £. 597.670.275 e non a £. 1.431.600.688. La relativa differenza, pari a £. 933.930.413 non è pertanto giustificabile.
 
       Infine, l’importo di £. 351.131.485, corrispondente alla differenza tra il totale delle spese documentate di struttura e la percentuale del 5% di cui alle lettere a) e b) del punto 5 dell’art. 12 Convenzione 1996, costituisce ulteriore costo non giustificato.
 
D) Sintesi conclusioni sui costi.
 
Si rinvia a quanto esposto al paragrafo D) del 1996, di carattere generale e valevole per le tre annualità in giudizio.
 
E) Rettifiche 1997.
 
1. Diversa rappresentazione delle poste del conto.
 
Si rinvia a quanto esposto nel punto 1 del paragrafo E) del 1996.
 
2. Quantificazione degli incassi e delle percentuali OMISSIS – 1997.
 
a. L’esatto importo degli incassi 1997, sulla cui base applicare le percentuali, dovrebbe essere pari a £. 25.620.007.841.
 
Infatti, le voci relative agli incassi, sul cui totale vanno determinate le percentuali OMISSIS, indicate al punto 3 dell’art. 12 della Convenzione dell’8 gennaio 1996, corrispondono a quelle indicate nel conto 1997:
 
“totale parziale lett.a)” (Lire 24.398.109.924);
 
“totale parziale lett. b)” (Lire   370.956.443);
 
“rimanenze finali” (Lire 850.941.474),
 
per un totale di Lire 25.620.007.841
 
b) Il calcolo delle percentuali (5% degli incassi e 80% del margine operativo finale) spettanti alla OMISSIS andrebbe poi rideterminato, analogamente a quanto esposto per il 1996.
 
Posto che, come si è detto, l’importo degli incassi da prendere in considerazione per il calcolo delle percentuali non è quello corrispondente al totale dei ricavi risultante dal Report 1997 (£. 24.867.322.974), né dal totale (lettere a, b e c) risultante dal rendiconto (£. 25.851.068.954) – il primo, perché non contiene il dato relativo alle rimanenze finali (indicate invece come voce da contabilizzare tra gli incassi, nel punto 3 dell’art. 12 della Convenzione), mentre contiene, indebitamente, gli interessi bancari attivi; il secondo, perché comprende anche gli abbuoni e sconti attivi e gli interessi bancari attivi, non ricompresi nel citato punto 3 art. 12, entrambi, poi, perché non espongono unitariamente gli incassi conseguiti, per la gestione della sosta, da entrambe le società OMISSIS e OMISSIS – ma dovrebbe essere invece pari a £. 25.620.007.841, il 3% di tale importo, corrispondente all’applicazione della lett. a) del punto 5 dell’art. 12 della Convenzione, è pari a Lire 768.600.235.
 
Il 2% di tale importo, corrispondente all’applicazione della lett. b) del punto 5 dell’art. 12, è pari a Lire 512.400.157.
 
Il 5% di tale importo, quindi, teoricamente da attribuirsi alla OMISSIS per costi documentati di struttura e per rimborso forfettario di spese generali, secondo *********** (art. 12, punto 5, lett. a + b), è pari a Lire 1.281.000.392
 
Di qui l’80% sul cosiddetto “margine operativo finale”, vale a dire l’importo che residua alla differenza tra somme incassate e somme pagate, depurata del predetto 5% destinato ai rimborsi OMISSIS.
 
3. Quantificazione dei costi. Margine operativo finale. Debito dell’agente – 1997.
 
Anche per il 1997, come si è visto, sono stati rilevati costi ingiustificati.
 
Tenuto conto, inoltre, che nei costi OMISSIS non dovrebbero essere comprese le percentuali OMISSIS perché calcolate dopo, separatamente, i costi OMISSIS 1997 vanno rideterminati in £. 20.715.176.647 (£. 25.653.734.860 – £. 4.938.558.213, che rappresenta la percentuale del 5% a OMISSIS esposta nel conto 1997).
 
Aggiungendo ai costi OMISSIS quelli OMISSIS, l’importo complessivo dei costi di gestione della sosta 1997 è pari a £ 24.002.215.551.
 
Detraendo da questo importo quello corrispondente alle somme che si ritiene non possano legittimamente gravare sulla gestione (£ 12.186.969.865) per i motivi indicati nel paragrafo C), l’importo dei costi da prendere in considerazione, per il 1997, dovrebbe essere pari a £. 11.815.245.686.
 
Tenuto conto che la percentuale del 5% spettante a OMISSIS è stata rideterminata sul nuovo importo degli incassi (vale a dire in £. 1.281.000.392), il margine operativo finale (incassi – pagamenti – 5%) è determinato in £. 12.523.761.763.
 
La percentuale dell’80% da calcolare su detto margine operativo finale può essere allora così rideterminata:
 
£ 25.620.007.841     SOMME INCASSATE (OMISSIS e OMISSIS, come rideterminate)
 
£. 11.815.245.686    SOMME PAGATE (OMISSIS e OMISSIS ammesse a discarico)
 
£. 13.804.762.155    DIFFERENZA
 
£.   1.281.000.392    5% degli incassi (calcolato sul nuovo importo degli incassi)
 
£. 12.523.761.763     MARGINE OPERATIVO FINALE
 
£. 10.019.009.410     80% del margine operativo finale spettante a OMISSIS.
 
F) Liquidazione del debito. 
 
Per la gestione sosta 1997 il debito va determinato come segue, equivalente alla differenza tra la quota dell’80%, come rideterminata, e quella indicata nel conto.
 
SOMME INCASSATE                                           £. 25.620.007.841
 
SOMME PAGATE                                                            £. 11.815.245.686
 
INVESTIMENTI                                                         £.              0
 
DIFFERENZA                                                £. 13.804.762.155
 
DIFFERENZA AL NETTO DEL 5%                   £. 12.523.761.763
 
QUOTA 80% OMISSIS                                                           £. 10.019.009.410
 
80% INDICATO NEL CONTO                         £. 3.695.192.065
 
DEBITO AGENTE                                                            £. 6.323.817.345
 
 
 
3.5.3.    1998.
 
A) Somme incassate.
 
Anche per il 1998 il relatore ha ribadito le osservazioni già svolte per le precedenti annualità, relative 1) alla mancata esposizione unitaria degli incassi, 2) alla contabilizzazione, tra gli incassi OMISSIS, anche delle percentuali previste dal punto 5 dell’art. 12 della Convenzione del 1996, 3) alla erronea quantificazione degli incassi medesimi.
 
B) Somme pagate.
 
Richiamati i parametri per la determinazione dei costi legittimamente gravanti sulla gestione sosta, il relatore ha evidenziato, anche per il 1998, i costi ritenuti ingiustificati che, per la OMISSIS , ammontano a £. 9.035.787.588.
 
Quanto alla OMISSIS:
 
COSTI DIRETTI.
 
£. 925.150.632, per il personale, comprensivo di contributi e ****** (n. 22 unità), in quanto le spese per il personale OMISSIS possono gravare sulla sosta fino alla loro intera copertura solo se detto personale è adibito alla commercializzazione dei titoli prepagati e supervisione del servizio di controllo, ai sensi dell’art. 12, punto 4, lettera e) della Convenzione del 1996, attività queste che risultano prestate da terzi (cooperative);
 
£. £. 310.988.745 per prestazioni di terzi a vario titolo (inserimento dati permessi residenti nel computer, conducenti camper attrezzati per il rilascio dei permessi, onorari a insegnanti per corsi di formazione del personale, attività di volantinaggio, consulenze varie), in quanto non pertinenti né previste nella Convenzione;
 
£. 20.202.750 alla OMISSIS per vigilanza svolta al parcheggio della Laurentina, in quanto il servizio di vigilanza doveva essere assicurato dalla OMISSIS o dalla OMISSIS;
 
£. 6.000.000 relative al corso avente per oggetto “Il comportamento nel contatto col cliente”, in quanto non pertinente né previsto dalla Convenzione;
 
£. 6.310.374 per acquisto arredi ufficio e manutenzioni, idem c.s.;
 
£. 5.000.000, per quote associative corrisposte alla OMISSIS, idem c.s.;
 
COSTI INDIRETTI
 
£. 199.296.274, relativi alla gestione sosta; alle strutture operative con ricavi la società ha imputato complessivamente costi indiretti per £. 709.157.792, sulla base di valori percentuali determinati, per alcune tipologie di costi, in relazione al numero di dipendenti di ciascuna articolazione e, per altri costi, in base alla superficie in mq di spazi occupati nell’ambito del complesso edilizio sede dell’azienda; detto criterio convenzionale non è chiaro né idoneo alla contabilità in giudizio;
 
COSTI DI STRUTTURA
 
Per il 1998 la quantificazione dei cd. “costi di struttura” è avvenuta sulla base di un criterio ancora diverso rispetto a quello adottato nel 1997. Detti costi sono ripartiti tra le attività con ricavi della società, non in base al volume di affari conseguito da ciascuna delle gestioni in cui si articola la società (come per il 1997) ma sulla base dell’incidenza dei costi indiretti attribuiti complessivamente a dette articolazioni.
 
Ferme restando tutte le riserve esposte per il 1997 relativamente a tale tipo di contabilizzazione convenzionale, il relatore ha comunque a calcolato detti costi sulla base del criterio adottato per il 1997, vale a dire sulla base della stessa incidenza percentuale dei ricavi della gestione sosta sui ricavi dell’intera struttura aziendale. Poiché i ricavi della gestione sosta (£. 1.684.479.433) rappresentano il 5,85% del totale dei ricavi di tutte le strutture operative della OMISSIS (£. 28.833.878.803), il 5,85% dei costi di struttura di £. 2.672.546.567 sarebbe allora pari a £. 168.678.190. La differenza tra l’importo contabilizzato di £. 751.072.016 e quello di £. 168.678.190, pari a £. 751.072.016 è stato pertanto ritenuto non giustificabile.
 
In ogni caso, il relatore anche per il 1998 ha osservato che nell’importo esposto nel conto a titolo di “costi OMISSIS” vanno rappresentati i costi (depurati di quelli eventualmente ritenuti non giustificabili per altri motivi), ma nel limite dell’importo corrispondente alla percentuale del 5% degli incassi determinati ai sensi del punto 3 dell’art. 12 della Convenzione.
 
Solo entro tale percentuale, infatti, detti costi sono giustificabili a termini di Convenzione, in quanto le altre tipologie di costo che ai sensi della Convenzione medesima sarebbero, invece, legittimamente caricabili sulla gestione sosta fino alla loro intera copertura, sono quelle previste per le attività di commercializzazione dei titoli prepagati e di supervisione del servizio di controllo, che nella specie non sono state svolte da OMISSIS e nemmeno da OMISSIS, ma da terzi (cooperative).
 
Poiché, nella specie, i costi OMISSIS del 1998 ammontano ad un totale di £. 3.370.073.967, da detto importo va detratto l’importo corrispondente al 5% dell’intero incasso (già sopra determinato in £. 1.221.442.985) e la relativa differenza, pari a £. 2.148.630.982 va considerata non giustificabile.
 
A questo importo va ancora detratto quello di £. 582.393.826, corrispondente alla differenza tra l’importo erroneamente contabilizzato per costi di struttura (£. 751.072.016) e quello correttamente sopra calcolato (£. 168.678.190).
 
Il totale, pari a £. 1.566.237.156 costituisce l’importo dei costi OMISSIS 1998 non giustificabili.
 
       Pertanto, il totale dei costi ingiustificati, ai sensi della Convenzione, e pertanto non discaricabili ai fini del giudizio di conto, ammontano, per il 1998, a (OMISSIS £. 9.035.787.588 + OMISSIS £.1.566.237.156) £. 10.602.024.744
 
C) Rettifiche 1998.
 
1) Si rinvia, quanto ai criteri generali per le rettifiche relative alla diversa rappresentazione delle poste del conto, a quanto esposto per le annualità precedenti.
 
2) Quantificazione degli incassi e delle percentuali OMISSIS – 1998.
 
Ai fini del calcolo delle percentuali a favore della OMISSIS, e sulla base dei criteri indicati al punto 3 dell’art. 12 della Convenzione 1996, gli incassi 1998 vanno rideterminati secondo i seguenti punti indicati nel conto:
 
totale parziale lett.a) £. 23.378.984.030;
 
totale parziale lett.b) £.    401.877.785;
 
rimanenze finali         £.    647.997.894
 
per un totale di £. 24.428.859.709.
 
Il 3% dell’intero incasso (lettera a) punto 5 art. 12 Convenzione) è pari a £. 732.865.791.
 
Il 2% dell’intero incasso (lettera b punto 5 art. 12 Convenzione) è pari a £. 488.577.194.
 
Il 5% dell’intero incasso da attribuirsi alla OMISSIS per costi documentati di struttura e per rimborso forfetario di spese generali, secondo Convenzione, è quindi pari a £. 1.221.442.985.
 
Qualora per rimanente, su cui calcolare l’80% ancora spettante alla OMISSIS, si intendesse il 95% dell’intero incasso, esso sarebbe pari a £. 23.207.416.726 e l’80% di tale somma sarebbe pari a £. 18.565.933.379.
 
Se invece si adotta il criterio seguito dalle due società (commisurazione dell’80% sul margine operativo finale, cioè sulla differenza tra incassi e pagamenti, come del resto applicato nella presente relazione per le due precedenti annualità), va comunque rettificata la percentuale dell’80% esposta nel conto, in quanto:
 
dai costi OMISSIS esposti nel conto va detratto l’importo ivi indicato quale 5% (£. 1.222.225.218) e quindi i costi OMISSIS da prendere in considerazione sarebbero pari a £. 23.999.829.474;
 
aggiungendo a questi i costi OMISSIS, l’importo complessivo dei costi sarebbe pari a £. 27.369.903.441; detraendo da questo importo le somme ritenute non giustificate (£. 10.602.024.744) l’importo dei pagamenti da prendere in considerazione sarebbe pari a £. 16.767.878.697; il margine operativo finale sarebbe pari a £. 6.439.538.027 e la percentuale dell’80% del margine operativo finale sarebbe così determinata:
 
SOMME INCASSATE                               £. 24.428.859.709
 
SOMME PAGATE (ammesse a discarico)            £. 16.767.878.697
 
DIFFERENZA                                    £. 7.660.981.012
 
5%INCASSI (OMISSIS)                                            £. 1.221.442.985
 
MARGINE OPERATIVO FINALE              £. 6.439.538.027
 
80% ******(OMISSIS)                                              £. 5.151.630.422
 
 
 
Sulla base di tale rideterminazione delle poste sopra indicate, il relatore ha proposto la seguente liquidazione del debito dell’agente, rappresentato dalla differenza tra l’importo dell’80% risultante dalla rettifica proposta e quella indicata nel conto:
 
RISCOSSIONI                                              £. 24.428.859.709
 
PAGAMENTI                                      £. 16.767.878.697
 
INVESTIMENTI                                                                           0
 
DIFERENZA                                      £. 7.660.981.959
 
DIFF AL NETTO DEL 5%              £. 6.439.530.027
 
80% OMISSIS                                                           £. 5.151.630.422
 
80% INDICATO NEL CONTO            £.    30.982.966
 
DEBITO AGENTE                                    £. 5.120.647.456
 
Complessivamente, per le tre annualità in giudizio, i costi ritenuti ingiustificati sono pari a £. 26.300.847.843.
 
Parimenti, le percentuali (5% + 80%) spettanti a OMISSIS, come rideterminate nella relazione, ammontano, per le tre annualità, a complessive £. 19.908.983.719.
 
Nel conto, invece, che prende come riferimento gli importi del Report compilato dalla OMISSIS, le percentuali del 5% e dell’80% ammontano complessivamente, per le tre annualità, a £. 7.286.015.169.
 
La differenza tra le percentuali quantificate nella Relazione e quelle indicate nel conto è pari a £. 12.622.968.550.
 
Tale importo rappresenta, ad avviso del relatore, il debito dell’agente OMISSIS.
 
Esso, in particolare, consiste nelle minori entrate riconosciute alla OMISSIS medesima dalla contabilizzazione effettuata ad opera della – che, come esposto nella relazione, ha imputato alla gestione sosta tutta una serie di costi che sono andati a restringere l’utile sul quale dovevano essere contabilizzate dette percentuali spettanti alla OMISSIS e destinate alla finalità pubblica della costruzione dei parcheggi ed al miglioramento della viabilità.
 
4. IL GIUDIZIO DI RESPONSABILITA’.
 
4.1. IL RAPPORTO DELLA GUARDIA DI FINANZA.
 
Nelle more del giudizio di conto, il Procuratore regionale presso questa Sezione ha avviato accertamenti istruttori in ordine alla natura, pertinenza e congruità delle spese sostenute dalla OMISSIS – che risultavano sostanzialmente assentite dal Comune e dalla OMISSIS- per la gestione della sosta, "spese che, effettuate con il denaro pubblico derivante dalla gestione dei parcheggi, ad una sommaria valutazione apparivano sproporzionate rispetto alle correlate entrate". Ad avviso della Procura regionale, infatti, "il sistema posto in essere (cfr. convenzioni OMISSIS/OMISSIS e OMISSIS/OMISSIS) consentiva alla OMISSIS di trattenere per così dire <alla fonte> non solo il corrispettivo del servizio reso ma anche i costi della gestione, l’incidenza dei quali sui risultati, sostanzialmente negativi, della gestione stessa appariva di notevole rilievo".
 
In tale quadro, pertanto, il Procuratore regionale ha disposto il sequestro della documentazione contabile relativa ai suddetti costi ed ha incaricato la Guardia di Finanza di esaminare analiticamente la documentazione posta sotto sequestro.
 
Con rapporto del 4 ottobre 2000 il Comando del Nucleo Regionale della Polizia Tributaria Lazio ha evidenziato maggiori ed ingiustificati costi per oltre dieci miliardi di lire.
 
Dal predetto rapporto la Procura ha dedotto che i fatti di gestione emergenti dall’esame della contabilità della OMISSIS – che avevano influito sui risultati negativi della gestione della sosta medesima – evidenziavano la violazione gravemente colposa, oltre che di precise disposizioni (delibera comunale 3673 del 1995), anche di fondamentali principi di buona amministrazione.
 
Di qui, l’emissione dell’invito a dedurre del novembre 2000, con cui il Procuratore regionale ha contestato alla OMISSIS s.p.a, alla OMISSIS s.r.l., al dirigente del Comune di Roma dott.ssa **** e al Vice Sindaco dott. T.W., di aver causato un danno all’erario comunale pari a oltre dieci miliardi di lire.
 
Secondo la prospettazione del P.R., infatti, la OMISSIS avrebbe posto in essere, nel triennio 1996-1998, un ‘sistema’ che aveva determinato, attraverso dubbie "intermediazioni commerciali" svolte dai soggetti titolari delle quote sociali della medesima OMISSIS, un ingiustificato aggravio dei costi in danno della OMISSIS e, in definitiva, del Comune di Roma.
 
La OMISSIS, a sua volta, avrebbe omesso di svolgere adeguati controlli nei confronti della OMISSIS, per di più autorizzando o consentendo taluni dei fatti di gestione causativi di danno, come ad esempio il subaffidamento alle cooperative di parcheggiatori del c.d. "servizio di guardiania".
 
La dott.ssa ****, dirigente del Comune di Roma preposta alla competente unità organizzativa, avrebbe omesso di assicurare la vigilanza ed il controllo sulla gestione finanziaria del servizio, contrariamente alle prescrizioni contenute, al riguardo, nella delibera n. 3673 del 1995.
 
Il dott. T.W., ************, avrebbe omesso di vigilare sulla corretta esecuzione della predetta delibera, le cui prescrizioni erano dirette a garantire il pieno controllo comunale sui proventi della sosta a pagamento, in conformità alla disposizione di cui all’art. 7 del Nuovo Codice della strada.
 
Acquisite le controdeduzioni scritte della OMISSIS, della OMISSIS e della dott.ssa ****, ed effettuate le audizioni personali della dott.ssa **** e del dott. T.W. in data, rispettivamente, 10 e 17 gennaio 2001, il Procuratore regionale ha ‘stralciato’ le posizioni di questi ultimi, come quella di eventuali altri soggetti operanti nell’ambito del Comune di Roma o dell’OMISSIS, dopo avere chiesto ed ottenuto da questa Sezione giurisdizionale la proroga del termine di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 19/94, al fine di svolgere ulteriori incombenti istruttori in ordine al tema della vigilanza comunale sullo svolgimento del servizio della sosta a pagamento, con particolare riferimento alla verifica sui proventi pubblici derivanti dal pagamento della sosta medesima.
 
Con la relazione del 4 ottobre 2000, la Guardia di Finanza ha, in primo luogo, evidenziato la successione temporale dei fatti e delle deliberazioni comunali che avevano portato all’affidamento alla OMISSIS della gestione delle attività operative concernenti la sosta a pagamento su strada:
 
2 agosto 1995: deliberazione Cons. Com. n. 175 di revoca della messa in liquidazione della OMISSIS – (con capitale sociale di £. 455.000.000 e controllata al 100% dal Comune di Roma fino al 10 gennaio 2000, allorchè il Comune è rimasto socio al 97,56% e la " OMISSIS " s.p.a. è subentrata con il 2,44%, ed il capitale sociale è stato aumentato a £. 4.100.000.000);
 
1° dicembre 1995: Deliberazione G.C. n. 3673 di affidamento all’OMISSIS dell’attività di gestione della sosta regolamentata a tariffa;
 
20 dicembre 1995: Costituzione della società OMISSIS s.r.l., (inizialmente denominata OMISSIS-, tra l’OMISSIS s.r.l. e la OMISSIS: – S.p.A., entrambe società controllate dall’OMISSIS;
 
8 gennaio 1996: Convenzione tra OMISSIS e OMISSIS per l’affidamento temporaneo di gestione sperimentale della sosta regolamentata a tariffa;
 
20 gennaio 1996: data di inizio dell’attività di gestione della sosta da parte della OMISSIS s.r.l.;
 
21 maggio 1996: Deliberazione di G.C. di revoca all’OMISSIS dell’affidamento del servizio e affidamento dello stesso alla OMISSIS;
 
5 febbraio 1997: Stipula della Convenzione tra OMISSIS e OMISSIS per l’espletamento di tutte le attività operative relative al servizio di gestione della sosta.
 
Da tale successione temporale (in particolare dalla circostanza che la OMISSIS è stata costituita ancor prima della Convenzione stipulata tra OMISSIS e OMISSIS) la Guardia di Finanza ha dedotto la dimostrazione di pregressi accordi posti in essere nella quasi immediatezza (venti giorni dopo) del disciplinare per l’affidamento all’OMISSIS del servizio di gestione della sosta a pagamento, il cui art. 12 prescriveva che "l’OMISSIS dovrà costituire al proprio interno una struttura specificamente addetta alla gestione dei parcheggi ed alla fine di ogni anno dovrà presentare il rendiconto economico di tale gestione".
 
       Dalla visura camerale della OMISSIS la Guardia di Finanza ha poi accertato che:
 
Amministratore Unico della società era tale S.R., e Procuratore speciale, dal 22/02/1996, tale Z.A., residente a Roma;
 
 che il capitale sociale sottoscritto e versato era di £. 21.000.000;
 
che al 30/04/1997 i soci erano, oltre all’OMISSIS e alla OMISSIS (per £. 10.000.000), la OMISSISs.p.a (per £. 10.000.000) e l’OMISSIS (per altri £. 10.000.000) mentre, al 29/05/1998, l’OMISSIS e la OMISSIS avevano acquisito anche la quota della OMISSIS, rimanendo unici soci insieme con l’OMISSIS:
 
A seguito dell’esame del bilancio della OMISSIS, l’attività investigativa dei militari operanti si è poi soffermata su particolari fattispecie, concernenti :
 
AUTOPARCHIMETRI INDIVIDUALI e gli altri strumenti per il pagamento della sosta (BIGLIETTI AUTOPARK, SCHEDE AUTOPARK e TESSERE MICROCHIP "ROMA PER TE");
 
ACQUISTO DI UNA FOTOCOPIATRICE;
 
SERVIZIO DI GUARDIANIA;
 
ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE, CONSULENZE, COLLABORAZIONI VARIE.
 
AUTOPARCHIMETRI INDIVIDUALI E ALTRI DISPOSITIVI PER IL PAGAMENTO DELLA SOSTA.
 
Il G.A.R.A.D.E. ha accertato che la OMISSIS ha emesso, tra il 14 e il 23 dicembre 1996, n. 7 autofatture (dalla n. 26 alla n. 32) per un importo complessivo a £. 1.903.999.600, relative alla cessione gratuita di n. 15.000 supporti denominati "AUTOPARCHIMETRO INDIVIDUALE", ricaricabili attraverso chip card "Roma per te", inseriti in contabilità OMISSIS attraverso l’indicazione di due costi unitari: £. 100.000 + IVA ciascuno per n. 10.000 pezzi e £. 120.000 + IVA ciascuno per n. 5.000 pezzi.
 
 I destinatari di tale operazione gratuita risultano:
 
OMISSIS s.p.a. e OMISSIS s.r.l. (società controllanti della stessa OMISSIS), per un totale di n. 2.930 pezzi, corrispondenti a un costo complessivo, per la OMISSIS, di £. 370.589.400;
 
OMISSIS, per un totale di n. 2.956 pezzi, corrispondenti a un costo complessivo, per la OMISSIS, di £. 372.422.400;
 
OMISSIS; per un totale di n. 9.114 pezzi, corrispondenti a un costo complessivo, per la OMISSIS, di £. 1.160.987.800.
 
Premesso che:
 
la cessione gratuita di detti dispositivi era stata sollecitata dal sig. Z.A., procuratore speciale della OMISSIS, quale operazione promozionale prevista per le festività natalizie del 1996, al fine di promuovere i nuovi criteri di regolamentazione della sosta a pagamento, "mettendo a disposizione dei cittadini, automobilisti e non, un servizio più intelligente ed innovativo attraverso investimenti in tecnologia";
 
come precisato dallo stesso ****, "gli autoparchimetri sono precaricati con 100.000 lire di sosta spendibili; l’acquirente al momento dell’acquisto paga soltanto le 100.000 lire di sosta precaricate, mentre riceve in omaggio l’autoparchimetro individuale Autopark, quale utilizzatore abituale del sistema";
 
sempre secondo ****, "ai vantaggi del pagamento del tempo reale di sosta, possibilità di accensione e spegnimento automatico, si aggiunge la possibilità di avere a disposizione la tessera chip per altre funzioni e servizi, l’identificazione di categorie di utenti privilegiati, possibilità di controllo remoto del dispositivo",
 
il G.A.R.A.D.E. ha rilevato che la spesa iniziale per l’acquisto di detti dispositivi era stata autorizzata dal Presidente della OMISSIS dott. A.P., con nota n. 214 del 29 novembre 1996 indirizzata alla OMISSIS, con cui veniva indicato il numero massimo dei dispositivi (n. 15.000) e la relativa spesa promozionale (da contenere in £. 100.000.000), senza che peraltro tale operazione fosse preventivamente autorizzata dal Comune di Roma, in violazione dell’art. 3 della Convenzione OMISSIS/OMISSIS, secondo cui "la conduzione del servizio (tariffe – orari – giorni di vigenza – agevolazioni ai residenti) sarà effettuata secondo le disposizioni emanate dal Comune di Roma, sentita l’OMISSIS".
 
I militari della Finanza hanno inoltre evidenziato le modalità delle procedure con cui la OMISSIS ha acquistato detti dispositivi dalla OMISSIS.-, e dall’OMISSIS.
 
In particolare, è risultato che l’acquisto dei 15.000 autoparchimetri è stato inserito nella contabilità OMISSIS attraverso n. 2 fatture di acquisto, e precisamente:
 
fattura n. 157/96 emessa dalla OMISSIS, in data 23/12/96, inerente la vendita alla OMISSIS di n. 10.000 autoparchimetri al prezzo unitario di £. 100.000 + IVA, per un importo complessivo di £. 1.190.000.000, comprensiva di IVA al 19%;
 
fattura n. 2805 emessa dall’OMISSIS in data 4/12/96, inerente il riscatto del contratto n. 96/15 stipulato in Udine il 17/04/1996 per risoluzione contrattuale anticipata dell’acquisto in leasing di n. 5.000 dispositivi, per un importo £. 684.687.920, comprensivo di IVA al 19%, riferito all’aumento del canone di leasing successivamente al 17/10/1996, che portava il costo unitario di ogni dispositivo a £. 115.074 + IVA; a tale costo andava aggiunto il canone leasing inerente il semestre dal 17/04 al 16/10/1996, inserito in contabilità OMISSIS con fattura OMISSIS n. 2396 del 4/10/1996 per un importo di £. 151.128.412, con un’incidenza di £. 25.000 + IVA su ciascuno dei 5.000 dispositivi acquistati in leasing..
 
Hanno in proposito sottolineato i militari del G.A.R.A.D.E.:
 
che il contratto di leasing era stato stipulato già in data 17 aprile 1996, cioè ben 7 mesi prima dell’autorizzazione data dalla OMISSIS all’acquisto di un numero massimo di 15.000 parchimetri;
 
che, mentre all’autorizzazione per l’acquisto di 15.000 dispositivi a £. 100.000 cadauno + IVA corrispondono in effetti fatture di acquisto degli stessi per £. 100.000 ciascuno – quanto a n. 10.000 pezzi – e a £. 115.074 + IVA – quanto a n. 5.000 pezzi – le autofatture scaricate in contabilità come costo OMISSIS riguardano sì n. 10.000 pezzi a £. 100.000 ma i rimanenti n. 5.000 pezzi a £. 120.000 anziché a £. 115.074;
 
che n. 2.930 pezzi (pari al 19,5% del totale) sono stati ceduti gratuitamente alle 2 società controllanti della stessa OMISSIS, vale a dire alla OMISSIS (n. 23 pezzi) e alla OMISSIS (n. 2.907 pezzi) per un costo complessivo di £. 370.589.400.
 
In considerazione del fatto che la OMISSIS non aveva acquistato gli autoparchimetri direttamente dalla ditta produttrice degli stessi (la OMISSISs.p.a, ubicata in provincia di Udine), ma, come si è visto, anche attraverso la OMISSIS. s.p.a (società controllante della stessa OMISSIS), i militari operanti in data 22 giugno 2000 hanno acquisito, presso la sede della OMISSIS in provincia di Udine, le fatture inerenti la vendita di autoparchimetri emesse dalla ditta nei confronti delle società appartenenti al gruppo OMISSIS (OMISSIS., OMISSIS di Udine, OMISSIS di Udine, OMISSIS – OMISSIS di Roma) e, in particolare:
 
– alla OMISSIS. s.p.a.            n. 9.231 pezzi dal 30/11 al 29/12/95 al costo unitario di £. 64.000 per un totale di £. 590.784.000; n. 10.769 pezzi dal 29/02/96 al 30/11/96 per un totale di £. 689.216.000; n. 11.616 pezzi dal 30/4 al 30/09/1997, per un totale di £. 743.424.000; n. 298 del 31/05/99, per £. 19.072.000; totale complessivo: n. 31.914 pezzi per £. 2.042.496.000;
 
– alla OMISSIS s.r.l. -, di cui era Amministratore Delegato lo stesso sig. Z.A. procuratore speciale della OMISSIS:n. 831 pezzi dal 31/03 al 19/05/95 per un totale di £. 45.289.500;
 
– alla OMISSIS s.r.l. con sede in Udine: n. 4.169 pezzi, per un totale di £. 227.210.500.
 
Dai suddetti rilievi della Guardia di Finanza è dunque emerso che:
 
– la OMISSISs.p.a. , della provincia di Udine, ha venduto, tra il novembre 1995 e il maggio 1999, alle suddette società del gruppo OMISSIS, n. 36.914 dispositivi autoparchimetri individuali, per un costo di £. 2.314.996.000;
 
– la OMISSIS s.r.l., società costituita tra la OMISSIS. s.p.a. e la OMISSIS – s.r.l. (entrambe società controllate dall’OMISSIS), ha acquistato n. 10.000 dispositivi al prezzo di £. 1.190.000.000 (comprensivo di IVA al 19%) dalla OMISSIS. medesima (che a sua volta li aveva pagati dalla OMISSISa £. 640.000.000) e n. 5.000 dispositivi dalla OMISSIS mediante il riscatto per risoluzione anticipata del contratto di leasing n. 96/15 stipulato in Udine il 17/04/1996, per un importo di £. 684.687.920 (comprensivo di IVA al 19%).
 
– i 15.000 autoparchimetri individuali sono stati poi distribuiti gratuitamente:
 
n. 9.001 dispositivi, alle OMISSIS (costo per la OMISSIS: £. 1.160.987.800);
 
n. 2930 dispositivi, a società controllanti della stessa OMISSIS (OMISSIS e OMISSIS) (costo per la OMISSIS: £. 370.589.400);
 
n. 2956 dispositivi alla OMISSIS (costo per la OMISSIS:: £. 372.422.400).
 
In conclusione, nella contabilità OMISSIS, quali costi a carico della gestione sosta, è stato contabilizzato, per il solo anno 1996, l’importo di £. 1.904.000.000 per l’acquisto dei 15.000 autoparchimetri poi ceduti gratuitamente (costati, in realtà, £. 1.874.687.920, mediante intermediazione delle società controllate, e £. 960.000.000 direttamente dalla fabbrica OMISSIS).
 
L’attività investigativa ha poi ulteriormente ricostruito le vicende inerenti dette intermediazioni commerciali.
 
E’ risultato, in particolare, che – con lettera del 21/11/1994 . l’Amministratore delegato della OMISSISs.p.a., titolare dei diritti di proprietà intellettuale inerenti il dispositivo OMISSIS (autoparchimetro individuale), chiedeva alla OMISSIS di accettare "inizialmente solo il primo lotto di 5.000 pezzi che riguardano la città pilota di Udine".
 
In data 17/02/1995 l’Amministratore delegato della OMISSIS di Udine, sig. ****, confermava l’ordine di n. 5.000 dispositivi alle condizioni di acquisto di £. 54.500 + IVA ciascuno.
 
In data 11/07/1995 la OMISSISs.p.a. veniva incorporata nella OMISSIS. – OMISSIS.
 
I parchimetri ordinati dall’OMISSIS di Udine venivano peraltro fatturati dall’OMISSIS di Udine.
 
In data 27 maggio 1996 la OMISSIS. inoltrava alla OMISSISun ulteriore ordine di n. 10.000 dispositivi al prezzo unitario di £. 64.000 + IVA.
 
Da tutto ciò – e considerato che il contratto di leasing stipulato dalla OMISSIS già nell’aprile 1996 aveva ad oggetto n. 5.000 autoparchimetri individuali, oltre al fatto che il sig. Z.A. aveva rivestito incarichi di primo piano sia nella OMISSIS (di cui era Amministratore delegato) che nella stessa OMISSIS (di cui era procuratore speciale) – la Guardia di Finanza ha ipotizzato che gli autoparchimetri destinati originariamente alla città pilota di Udine erano stati "dirottati" sul mercato di Roma, forse in conseguenza di un flop commerciale verificatosi nella città friulana.
 
Questi ulteriori profili hanno evidenziato, secondo la Guardia di Finanza, l’incremento di prezzo subito dai dispositivi in questione a causa della intermediazione commerciale posta in essere dalla OMISSIS:, tenuto conto che la OMISSIS. aveva acquistato n. 5.000 dispositivi dalla OMISSISal prezzo unitario di £. 54.500 + IVA, e n. 10.000 a £. 64.000 + IVA, rivendendo alla OMISSIS gli stessi dispositivi ad un prezzo sensibilmente maggiorato, e cioè n. 5.000 pezzi a £. 120.000 + IVA ciascuno e n. 10.000 pezzi al prezzo di £. 100.000 + IVA ciascuno, e che a tale maggiorazione (pari in tutto all’importo di £. 687.500.000) andava aggiunto il costo dei canoni di leasing, inseriti in contabilità OMISSIS e corrisposti all’OMISSIS.
 
Un ulteriore approfondimento ha riguardato la cessione gratuita dei n. 2.930 pezzi alla OMISSIS (2.907 pezzi) e alla OMISSIS (23 pezzi) e le ulteriori cessioni gratuite effettuate nel 1997 e nel 1998.
 
E’ risultato, infatti, che nel 1997 e 1998 la OMISSIS ha emesso n. 4 note di credito inerenti la restituzione di n. 2.061 autoparchimetri da parte della OMISSIS, per un corrispondente valore complessivo di £. 294.105.600 (n. 331 a £. 100.000 + IVA e n. 1.730 a £. 120.000).
 
Di questi 2.061 pezzi, però, risultano nuovamente caricati in contabilità OMISSIS n. 1.730 pezzi a £. 120.000 + IVA ciascuno (mentre le autofatture inerenti la cessione gratuita all’OMISSIS dei 2.907 pezzi nel 1996 facevano riferimento alla cessione gratuita di soli n. 898 pezzi costati £. 120.000. mentre gli altri n. 2.009 pezzi ceduti erano costati £. 100.000 + IVA ciascuno) ed hanno determinato l’emissione di altre autofatture nel 1997 e nel 1998.
 
Infatti la OMISSIS, in aggiunta alla cessione gratuita di n. 15.000 pezzi nel 1996 ha autorizzato, con nota n. 1184 del 14/11/1997, la OMISSIS a mettere in distribuzione ulteriori 1.000 autoparchimetri individuali "autopark" alle stesse condizioni precedenti.
 
Risulta, in proposito, tra le varie fatture di acquisto dei dispositivi, che con fattura n. 270/97 del 16/12/1997, la stessa OMISSIS. ha venduto alla OMISSIS n. 1.000 autoparchimetri individuali a £. 100.000 + IVA.
 
In tal modo, a fronte di un carico di complessivi n. 3.061 dispositivi, la OMISSIS ne ha scaricati, mediante le autofatture per cessione gratuita, n. 3.005, mentre nella disponibilità della OMISSIS medesima sono rimasti n. 56 dispositivi.
 
Dal verbale redatto il 5 luglio 2000 dalla Guardia di Finanza è risultato che il direttore della OMISSIS ha riferito che nel marzo 1996 era stata stipulata una convenzione mediante la quale veniva stabilito un compenso pari al 6% del valore nominale del prodotto venduto al pubblico. In particolare, tenuto conto che all’interno dell’autoparchimetro c’era un credito di £. 100.000 da utilizzare per la sosta, risulta che "il prezzo di vendita al pubblico era di £. 100.000, mentre noi lo abbiamo pagato £. 94.000, considerato il 6% di compenso di cui il 4% ai nostri clienti"; aggiunge il direttore della OMISSIS: "in realtà, una volta terminata la distribuzione e vendita del quantitativo di autoparchimetri assegnatoci, la OMISSIS non ci ha più proposto nulla nonostante i nostri clienti abbiano continuato a richiederci l’articolo".
 
Tra i costi dei dispositivi in questione, ha precisato la G.d.F., andrebbe compreso anche quello relativo all’acquisto in leasing di n. 60 terminali autocontrol denominati L.I.A.P., necessari per il controlo a distanza degli autoparchimetri, e per i quali la OMISSIS ha speso, dal dicembre 1997 al dicembre 1998, £. 39.658.606.
 
Quanto agli altri strumenti utilizzati per il pagamento della sosta, è risultato che solo dal settembre 1996 la OMISSIS ha optato per l’approvvigionamento di "BIGLIETTI AUTOPARK" autobliteranti direttamente dal Poligrafico e ***** dello Stato ad un prezzo unitario di £. 65 + IVA, sceso a £. 62 + IVA nelle successive forniture.
 
Nel periodo precedente, invece, risultavano contabilizzati dalla OMISSIS n. 809.000 ticket acquistati dalla OMISSIS. al prezzo unitario di £. 92,4 + IVA (fatture del marzo, giugno e luglio 1996). La OMISSIS. aveva a sua volta acquistato tali biglietti dalle Officine Grafiche Piffarerio s.r.l. con sede in Monza al prezzo unitario di £. 51 + IVA; di conseguenza, l’intermediazione della OMISSIS. ha comportato una maggiorazione di £. 33.492.600 sull’intera fornitura.
 
Anche per quanto riguarda le "SCHEDE AUTOPARK" (apparecchi elettronici monouso) è risultato che la OMISSIS le ha acquistate dalla OMISSIS.
 
Il costo di acquisto, per la OMISSIS, è stato nel 1996 pari a £. 641.140.000 (per n. 50.950 pezzi), nel 1997 pari a £. 663.670.000 (per n. 55.700 pezzi) e per il 1998 pari a £. 222.432.000 (per n. 16.856 pezzi).
 
Considerato che la OMISSIS. aveva a sua volta acquistato detti dispositivi dalla OMISSIS, Azienda produttrice di tali strumenti, a £. 7.200 + IVA ciascuno, mentre il prezzo medio ponderato pagato dalla OMISSIS alla OMISSIS. è stato di £. 10.454,52 + IVA, la G.d.F. ha concluso che l’intermediazione della OMISSIS. aveva comportato per la OMISSIS una maggiorazione di prezzo complessiva pari a £. 401.952.747,12 + IVA per l’intera fornitura dei n. 123.506 pezzi.
 
Infine, per le "TESSERE MICROCHIP"denominate "Roma per te", è risultato che la OMISSIS ha comprato questi dispositivi dalla OMISSIS. ad un prezzo medio ponderato di £. 4.343,86 + IVA, mentre la OMISSIS. li ha acquistati da una società francese, la OMISSIS, a £. 2.007,2 + IVA, con una maggiorazione di prezzo, per l’intermediazione OMISSIS., costata alla OMISSIS complessivamente, £. 695.506.949 + IVA per l’intera fornitura di n. 283.873 pezzi.
 
ACQUISTO DI UNA FOTOCOPIATRICE.
 
La Guardia di Finanza ha riferito che nei registri dei beni ammortizzabili della OMISSIS è risultata inserita una fotocopiatrice NASHUA modello C240 Color Plus, che risulta essere stata acquistata dalla OMISSIS con fattura n. 65 del 30/04/1996per un importo di £. 14.000.000 + IVA.
 
A sua volta l’OMISSIS aveva acquistato la fotocopiatrice da un privato, tale sig. G., titolare di un’impresa individuale iscritta alla Camera di Commercio di Udine, a pari prezzo, in data 21/01/1996.
 
L’attività investigativa sulla fotocopiatrice contraddistinta dalla matricola n. 1850050091 ha appurato, tramite le dichiarazioni del direttore amministrativo della OMISSIS. Italia, filiale della NASHUA in Italia, che la macchina in argomento – che faceva parte di uno stock di fotocopiatrici risultate danneggiate e pertanto vendute a prezzi irrisori – era stata venduta nel 1992 alla OMISSIS – con sede in Milano.
 
La mancata efficienza della fotocopiatrice ha trovato conferma nella necessità di un intervento di assistenza tecnica effettuata in data 09/08/96 (quattro mesi dopo l’acquisto da parte della OMISSIS dall’OMISSIS di Udine) e nell’acquisto di una nuova fotocopiatrice Olivetti con fattura n. 620 del 16/09/1996 per £. 5.100.000 + IVA.
 
 SERVIZIO GUARDIANIA
 
Tra i costi sostenuti dalla OMISSIS negli anni 1996, 1997 e 1998, sono risultati anche quelli relativi al "Servizio di guardiania", fornito da:
 
OMISSIS s.r.l., società del gruppo OMISSIS controllante la stessa OMISSIS, che nell’anno 1996 (da aprile a ottobre) ha fatturato prestazioni per £. 83.716.500;
 
COOPERATIVA " OMISSIS ed OMISSIS ", che dal maggio 1997 al gennaio 1999 (21 mesi) ha fatturato prestazioni per £. 3.248.548.020;
 
COOPERATIVA " OMISSIS ", che dal maggio 1997 al gennaio 1999 (21 mesi) ha fatturato prestazioni per £. 3.321.449.460;
 
COOPERATIVA " OMISSIS ", che dal marzo 1997 al gennaio 1999 (23 mesi) ha fatturato prestazioni per £. 274.773.000.
 
In particolare, sono risultati inseriti nella contabilità OMISSIS, per tali prestazioni, costi ammontanti a £. 2.088.470.000 per il 1997 e a £. 3.575.494.000 per il 1998, oltre alle fatture del gennaio 1999, ammontanti a £. 388.852.800 e a quelle del 1996 ammontanti, come già detto, a £. 83.716.500.
 
E’ stato, in proposito, rilevato dalla Guardia di Finanza che:
 
– il servizio di guardiania prestato dall’OMISSIS risulta atipico rispetto all’oggetto sociale della società (gestione di parcheggi) anche alla luce del fatto che nel periodo interessato (aprile/ottobre 1996) i dipendenti iscritti all’INPS erano solo n. 7/8 unità;
 
– con lettera n. 17/97 del 23/01/1997 il sig. Z.A., procuratore speciale della OMISSIS, inoltrava alla OMISSIS una richiesta di autorizzazione all’attivazione di convenzioni per il servizio di controllo della sosta nel Comune di Roma, rappresentando la necessità, per la OMISSIS, di "avvalersi anche del supporto di altre strutture esterne" e che "la definizione di convenzioni con detti soggetti costituisce la soluzione positiva immediata per evitare possibili contenziosi tra i medesimi soggetti – in qualche modo abilitati ad esercitare attività di parcheggiatori – e l’Amministrazione Comunale, la cui insorgenza bloccherebbe l’attuazione del programma operativo di codesta ******à con sensibili perdite economiche. L’individuazione di soggetti terzi cui affidare il servizio di controllo della sosta avverrebbe in regime di urgenza e necessità, all’interno della sperimentazione in atto, per la durata non superiore all’anno dalla data della stipula della convenzione, in attesa della esecuzione delle procedure di gara che la OMISSIS intende formalizzare". Con lettera del 04/02/1997 l’Amministratore Delegato della OMISSIS, ing. *****************, comunicava che il Consiglio di Amministrazione della OMISSIS, in data 30/01/1997, aveva deliberato l’autorizzazione di affidare a terzi l’espletamento del servizio di controllo della sosta, ai sensi del secondo comma dell’art. 17 della Convenzione OMISSIS/OMISSIS, nei termini di urgenza e necessità prospettati, per la durata limitata fino al 31/12/1997;
 
– in data 06/02/1997 il sig. Z.A. stipulava apposite convenzioni con il sig. L. OMISSIS, (Presidente pro-tempore della ******à Cooperativa a.r.l. "OMISSIS" – ed "OMISSIS" – e con il sig. L.M., Presidente pro-tempore della società Cooperativa a.r.l. " OMISSIS ", nonché rappresentante legale dell’" OMISSIS "
 
Presso la Camera di Commercio è risultato:
 
– quanto a "OMISSIS ed OMISSIS": data di costituzione : 22 luglio 1969; data inizio attività: 01/06/1996; addetti dichiarati nel 1999: 6; oggetto sociale: a) vendita al pubblico di prodotti agroalimentari, biologici, biodinamici, vini ed olii, erboristeria, commercializzazione anche con televendita; b) gestione diretta di parcheggi e darsene concessi da enti pubblici e privati, nonché esercizio di attività di guardiamacchine su liberi parcheggi, rimozione di autoveicoli e natanti, con annessa attività di garages, officine, lavaggi di autovetture, vendita di autovetture nuove e usate, anche in conto terzi; dalle ricerche effettuate presso l’INPS è risultato che nel 1997 erano assicurati n. 51 soggetti, nel 1996 n. 5 soci lavoratori, dal 1992 al 1995 n. 4 soci lavoratori;
 
– quanto alla " OMISSIS ": data di costituzione 16 ottobre 1992, data inizio attività 10/10/1996, addetti dichiarati nel 1999, 0; oggetto sociale: vari, tutti inerenti i parcheggi; ; nel 1997 risultavano assicurati all’INPS n. 53 soggetti, negli anni precedenti nessun socio lavoratore;
 
– quanto all’" OMISSIS "- Associazione Guardiamacchine Autorizzati, non presente nelle scritture della Camera di Commercio, risultava costituita (dall’Anagrafe Tributaria) il 30/09/1996, cui si sono associate le predette " OMISSIS "; l’attività espletata a favore della OMISSIS si è concretizzata nella fornitura di "servizi resi per vs. conto presso il Parco Appia Antica" (come indicato nelle relative fatture) in alcune giornate intercorrenti tra il 07/03/97 e il 06/01/99 (sperimentazione isola pedonale di via Appia Antica);
 
 – il sig. L.M., legale rappresentante dell’ OMISSIS, è risultato essere anche rappresentante dell’Associazione pro-loco "Parco Appia Antica", non presente nelle scritture della Camera di Commercio.
 
Ha osservato la Guardia di Finanza che, incrociando i dati inerenti il numero complessivo dei posti auto a pagamento, il numero di operai interni alla OMISSIS addetti ai parcheggi, il numero dei posti auto cui erano addetti i dipendenti delle Cooperative suddette, il costo complessivo del personale OMISSIS ed il costo delle convenzioni con le citate cooperative, è risultato che l’utilizzo di strutture esterne è stato dettato più da ragioni di convenienza politico-istituzionale che da motivi di economicità.
 
Ad esempio, poiché al 31/12/1998 i posti auto a pagamento erano n. 36.953 e quelli fatturati dalle Cooperative erano n. 7.700, si desume che n. 29.253 posti auto erano sottoposti al controllo degli operai OMISSIS addetti al parcheggio, con un’incidenza pro-capite di n. 184 posti auto.
 
Tale incidenza risulterebbe di gran lunga maggiore di quella di 1/500 stabilita nella proroga delle convenzioni con le cooperative, a partire dal 01/01/98, e ciò evidenzierebbe l’inutilità del ricorso a terzi per le identiche prestazioni fornite dal personale OMISSIS
 
ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE, CONSULENZE, COLLABORAZIONI VARIE.
 
Delle numerosissime fatture emesse da società del gruppo OMISSIS, la Guardia di Finanza ha segnalato quelle inerenti redazione di progetti di regolazione della sosta, consulenza tecnica nella definizione degli assetti gestionali, collaborazione organizzativa ed amministrativa, supporto tecnico, legale, commerciale, etc.
 
In particolare, tra le fatture emesse dalla OMISSIS. a carico della OMISSIS, sono state rilevate la n. 88/96 del 29 agosto 1996, di importo pari a £. 333.733.513, comprensiva di IVA, che si riferisce a prestazioni del primo semestre 1996 e, nello specifico:
 
£. 45.000.000 + IVA per consulenze e collaborazioni;
 
£. 235.448.330 + IVA per "mezzi e risorse", tra cui risultano compresi i costi giornalieri (da £. 550.000 a £. 650.000) più le spese di trasferta (che vanno dagli oltre 9 milioni di lire per 27 o 42 giorni ai 18 milioni per 125 gg.) di personale specialistico e dirigenziale.
 
Nel caso, poi, di una unità di personale specialistico, tale sig. F.G., è risultato che la retribuzione fatturata dalla OMISSIS. (di cui era dipendente) alla OMISSIS (pari a £. 137.000.000) era maggiorata di £. 70.967.000 rispetto a quella effettivamente percepita (£. 66.033.000).
 
Il rapporto del G.A.R.A.D.E. ha concluso quantificando in £. 10.1984.022.150 le complessive, suddette scelte gestionali caratterizzate da antieconomicità.
 
4.2. CONTRODEDUZIONI ALL’INVITO.
 
La OMISSIS replicava all’invito a dedurre con una articolata memoria difensiva, descrittiva delle vicende storiche relative all’attuazione del nuovo servizio e diretta, in primo luogo, a dimostrare che a Roma i costi del sistema sosta nel triennio 1996/1998 erano stati in linea con la media dei costi sostenuti in altre città per il medesimo servizio. Entrando nel dettaglio delle contestazioni mosse con l’invito a dedurre, la OMISSIS premetteva la propria estraneità rispetto ai rapporti tra l’OMISSIS e la OMISSIS, confutando poi le conclusioni della Guardia di Finanza relativamente alla questione degli autoparchimetri individuali.
 
In sintesi, secondo la OMISSIS il costo effettivamente sostenuto per l’acquisto degli autoparchimetri individuali era stato quello autorizzato ed in linea con il costo sostenuto per i medesimi apparecchi da altri gestori della sosta. Anche relativamente agli altri strumenti (terminali autocontrol, voucher cartacei, etc.) la OMISSIS contestava le conclusioni della Guardia di Finanza, in quanto la valutazione di congruità dei costi non andava riferita al costo di produzione della tessera ma eventualmente al prezzo praticato sul mercato.
 
Anche in tema di sub-affidamento del servizio di guardiania alle cooperative di parcheggiatori, la OMISSIS sosteneva la piena legittimità, anche formale, dei suddetti subaffidamenti, che sarebbero avvenuti in base all’art. 17 della Convenzione OMISSIS/OMISSIS, e rilevava l’erroneità dei calcoli effettuati dalla Guardia di Finanza in relazione al rapporto tra addetti e posti auto. In materia di consulenze, poi, la OMISSIS argomentava che l’uso dei professionisti era stato motivato da esigenze operative e che gli stessi erano stati retribuiti in conformità con le tariffe professionali correnti.
 
Nelle proprie conclusioni la OMISSIS, incidentalmente (con riferimento al giudizio di conto) negava la natura di entrata di diritto pubblico delle somme provenienti dalla sosta a pagamento e, di conseguenza, di aver mai assunto la qualità di ‘agente contabile’.
 
La OMISSIS – -, a sua volta, contestava gli addebiti mossi, sostenendo, preliminarmente, che le conclusioni tratte nell’atto di invito erano basate su informazioni incomplete che non tenevano conto né delle pattuizioni assunte dalle parti con le convenzioni a suo tempo sottoscritte, né dell’impatto economico complessivo dell’operazione; precisava che i proventi del servizio erano stati introitati dall’OMISSIS in base a dette convenzioni e che nel triennio in considerazione gli introiti lordi di gestione erano stati di circa 60 miliardi di lire, al netto dell’IVA, mentre gli utili netti e i rimborsi documentati accreditati alla OMISSIS erano stati, nel medesimo periodo, pari a circa 7 miliardi di lire. Secondo la OMISSIS, a tale ultimo importo doveva sommarsi il controvalore, pari a circa 12 miliardi, corrispondente ai beni ed impianti fissi su strada (parcometri, segnaletica, etc.) che la OMISSIS aveva acquisito, del tutto gratuitamente o all’esiguo costo corrispondente al valore contabile risultante dal libro cespiti ammortizzabili beni materiali al termine della gestione.
 
In sostanza, la OMISSIS sosteneva che la OMISSIS, nel triennio indicato, aveva usufruito di un introito complessivo di circa venti miliardi, ai quali dovevano essere aggiunti gli introiti derivanti dal notevole incremento degli accertamenti di infrazioni alle norme sulla sosta.
 
La OMISSIS, inoltre, sottolineava che le ragioni dei non soddisfacenti risultati della gestione non andavano cercati sul fronte delle spese, ma su quello delle entrate, posto che sul calo degli introiti avrebbero inciso la forte evasione nel pagamento delle tariffe (a causa dei ritardi dell’Amministrazione comunale nel dare attuazione all’art. 17 della legge n. 127/97 e dell’assenza di coordinamento da parte della OMISSIS), dai ritardi nell’autorizzazione dell’apertura delle "zone blu", già attrezzate da tempo con oneri a carico della gestione, dai consistenti ritardi nei controlli da parte della Polizia Municipale, dalle scelte discrezionali dell’Amministrazione comunale nel rilascio dei ‘permessi’ per la sosta gratuita.
 
Quanto alle osservazioni della Guardia di Finanza sugli acquisti di autoparchimetri ed altri strumenti per il pagamento della sosta, la OMISSIS difendeva l’operazione commerciale relativa a detti acquisti (sostenendo, tra l’altro, che la OMISSIS. aveva la proprietà intellettuale dei congegni), rilevando al tempo stesso che era stata la OMISSIS ad avere abbandonato l’idea di utilizzare gli autoparchimetri individuali, l’uso dei quali avrebbe invece determinato un effettivo risparmio di gestione.
 
Evidenziava che l’intermediazione della OMISSIS. nei vari acquisti – per i quali, peraltro, la società aveva provveduto ad un ricarico secondo gli usi del commercio – si era limitata ai pochi mesi iniziali per consentire a OMISSIS di raggiungere una propria autonomia nell’approvvigionamento di beni o servizi non coperti da brevetto o da diritti di esclusiva.
 
Anche la OMISSIS argomentava, poi, sulla legittimità dei subaffidamenti alle cooperative di guardiamacchine e sulla maggiore convenienza, in termini finanziari, della utilizzazione delle cooperative rispetto ai maggiori costi di personale che la OMISSIS avrebbe dovuto sostenere in alternativa, osservando infine che la prestazione complessiva di controllo (OMISSIS + cooperative) aveva risposto "mediamente" ai parametri (rapporto addetti/stalli) fissati nella Convenzione ed era stata organizzata in maniera ottimale.
 
4.3. MOTIVI DELLA CITAZIONE.
 
Preso atto dei suddetti accertamenti e deduzioni difensive presentate dalla OMISSIS e dalla OMISSIS a seguito dell’invito, e ritenute queste ultime insufficienti a superare le ragioni che avevano indotto all’emissione dell’invito a dedurre, la Procura regionale ha emesso l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ed ha chiesto la condanna della OMISSIS s.p.a. e della OMISSIS s.r.l. al pagamento della somma di £. 5.092.011.075 ciascuna, a favore del Comune di Roma, oltre interessi e spese di giustizia.
 
Ha, in proposito, ribadito come nella fattispecie si sia trattato di danno conseguente alla cattiva gestione di pubblico danaro (per la natura pubblica dei proventi, desumibile dall’art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 285 del 1992), svolta da soggetti legati da rapporto di servizio con l’ente locale e quindi, in definitiva, nell’ambito di un sistema disciplinato da norme di diritto pubblico, in quanto esplicazione di attività amministrativa con pubbliche finalità ed ha argomentato circa la sussistenza degli elementi costitutivi di responsabilità amministrativa.
 
In particolare, sul danno effettivo ed attuale la Procura ha osservato che gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza hanno evidenziato una serie di spese non pertinenti, incongrue, illegittime, che hanno fatto incrementare artificiosamente i costi del servizio della sosta, incidendo negativamente sui proventi del sistema, destinati alle finalità indicate dall’art. 7 del D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della strada), sicchè deve essere considerato danno effettivo e attuale l’importo di £. 10.184.022.15; del resto, i controlli e le verifiche previste nelle delibere di affidamento e nelle stesse convenzioni miravano ad accertare che i "ricavi" del servizio non fossero distratti verso fini diversi da quelli stabiliti dalla legge, e che i costi fossero legittimi (cioè previsti nella delibera istitutiva del servizio), pertinenti (cioè relativi a spese inerenti e funzionali al servizio) e congrui (cioè non sproporzionati rispetto alla quantità e qualità dei beni o dei servizi acquisiti) rispetto al servizio cui inerivano.
 
Quanto, poi, al danno "ingiusto", ha evidenziato che la spesa complessivamente sostenuta per l’acquisto degli autoparchimetri individuali, a prescindere dalle pur rilevate incongruenze relative al costo unitario di tali apparati, maggiorato a seguito delle descritte intermediazioni, va comunque ritenuta ingiustificata, in quanto non ha avuto quel carattere promozionale (cioè diretta a promuovere il servizio ed incrementare gli introiti) che aveva indotto la OMISSIS ad autorizzare l’acquisto dei predetti dispositivi e l’immissione gratuita sul mercato; osserva, in proposito, la Procura che può anche accadere che ad un lancio promozionale non segua l’interesse del mercato, ma ciò che rende ingiustificabile l’accaduto, nella fattispecie, è la totale mancanza di una ragionata analisi di mercato, preventiva e successiva all’offerta gratuita, e soprattutto la mancata distribuzione normale, in presenza comunque di un certo interesse dimostrato dai cittadini (con riferimento alle dichiarazioni fatte alla G.d.F dal direttore della OMISSIS).
 
Relativamente alle singole voci di danno, la Procura ha, poi, rilevato che:
 
1. a prescindere dalle precedenti osservazioni sull’inutilità del lancio promozionale, i maggiori costi derivanti dall’acquisto degli autoparchimetri e degli altri sistemi di pagamento a mezzo dell’intermediazione della OMISSIS. non dovevano gravare sui costi del servizio, dal momento che già vi gravava il corrispettivo pagato all’OMISSIS, la cui "causa" di pagamento consisteva proprio nel mettere a disposizione la propria "organizzazione", della quale erano elementi operativi OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, etc.
 
In effetti, la Convenzione OMISSIS/OMISSIS prevedeva il diritto della OMISSIS di utilizzare la tecnologia, i supporti ed i prodotti commercializzati con il nome OMISSIS dalle controllate OMISSIS e OMISSIS.
 
Ha rammentato, in proposito, la Procura che nel disciplinare OMISSIS/OMISSIS (allegato alla Convenzione dell’8 gennaio 1996) – che non fu concordato con il Comune di Roma, stando alle dichiarazioni rese a verbale dalla dott.ssa S.S. nell’audizione del 10 gennaio 2001 – era previsto, all’art. 12, punto 5, che tutti gli importi incassati sarebbero stati trattenuti dall’OMISSIS fino alla completa copertura dei costi di fornitura dei servizi prestati, detratti gli eventuali costi di gestione sostenuti direttamente da OMISSIS. L’85% della parte residua (cioè incassi meno costi, vale a dire l’utile netto di gestione) sarebbe stata attribuita ad OMISSIS; ne consegue che il "corrispettivo" dell’OMISSIS era fissato implicitamente al 15% della c.d. parte residua, cioè dei ricavi, ma detta percentuale poteva salire al 18% qualora l’OMISSIS non avesse sostenuto direttamente costi per la gestione delle causali indicate all’art. 12, punto 5, lettera a).
 
Ebbene, con altra convenzione, anch’essa ignorata dagli uffici comunali, con cui l’OMISSIS, a sua volta, aveva attribuito, sostanzialmente in toto, la gestione del servizio alla OMISSIS, era stato previsto che l’OMISSIS avrebbe trattenuto per sé, quale "corrispettivo" dei propri servizi di "coordinamento e assistenza", il 50% di quel margine previsto dall’art. 12 della Convenzione OMISSIS/OMISSIS (15% o 18%): vale a dire che l’OMISSIS avrebbe dovuto ricavare dalla sosta a pagamento un corrispettivo oscillante tra il 7,5% ed il 9% dei ricavi netti, a fronte non di una (pur ridotta) parte dei complessi servizi resi, ma di una non meglio definita attività di coordinamento e assistenza, svolta a favore di una propria società controllata; la OMISSIS avrebbe avuto lo stesso corrispettivo netto, a fronte di attività i cui costi, peraltro, erano posti a carico della gestione sosta; se a ciò si aggiungono i guadagni ottenuti, nelle varie intermediazioni commerciali, da OMISSIS., OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, risulterebbe evidente, secondo la tesi attorea, come l’OMISSIS e le varie società satellite abbiano tratto sostanziali utilità economiche dalla gestione di un servizio che, invece, per legge doveva conseguire il diverso risultato economico di consentire la realizzazione di parcheggi pubblici.
 
E’ stata contestata dalla Procura anche l’affermazione della OMISSIS, secondo cui dalla gestione del sistema sarebbero stati introitati complessivamente circa 20 miliardi di lire, ai quali aggiunge circa 7 miliardi per i beni acquisiti dalla OMISSIS
 
Ha osservato, in proposito, la Procura che tali beni, peraltro in parte acquistati attraverso le note società controllate dall’OMISSIS, erano stati in realtà già pagati dal Comune con i proventi pubblici della sosta a pagamento (in quanto il loro controvalore era stato caricato sui costi della gestione).
 
E’ stata, altresì, contestata l’affermazione che l’intermediazione delle società controllate dall’OMISSIS negli acquisti dei dispositivi di pagamento sarebbe stato motivato dall’inesperienza della OMISSIS, e che il costo della intermediazione comprendeva anche quello di stoccaggio, distribuzione, etc. dei prodotti.
 
Ha osservato la Procura che, se è pur vero che la data di costituzione della OMISSIS era recentissima, essa nasceva da OMISSIS. e OMISSIS, delle quali condivideva sede, uomini (l’Amministratore delegato della OMISSIS, S.R., era anche amministratore della OMISSIS.), mezzi e soprattutto know-how; quanto alla seconda affermazione, ha osservato che essa è priva di riscontro, essendo invece accertato che la c.d. attività di intermediazione era consistita nella mera formulazione della richiesta di fornitura, dal momento che la consegna del materiale ordinato doveva essere consegnato direttamente alla OMISSIS
 
2. L’impiego delle cooperative di parcheggiatori – che peraltro non erano neppure abilitati a svolgere le funzioni di "ausiliari del traffico" sarebbe stato anch’esso fonte di danno, dal momento che i relativi costi hanno inciso negativamente sull’ammontare dell’utile netto di gestione.
 
Ha osservato, in proposito, la Procura che – quanto alla dedotta ‘legittimità’ di tale utilizzo – la materia è regolata in primo luogo dall’art. 16 del disciplinare allegato alla delibera comunale n. 3675 del 1995, ove è previsto il divieto all’OMISSIS di cedere a terzi la concessione, salvo il subaffidamento di attività operative, nel rispetto della vigente normativa. Il medesimo disciplinare, in vari articoli, ha stabilito che la gestione del servizio doveva saldamente restare nelle mani dell’azienda comunale (poi OMISSIS), mentre potevano essere subaffidate a terzi mere attività operative, e che queste ultime di certo non potevano consistere nelle essenziali attività costituenti l’oggetto della concessione, dacchè non si sarebbe trattato di affidamento di secondarie attività operative (es. posa in opera della segnaletica, installazione dei parchimetri, distribuzione e vendita dei voucher, etc.), ma sostanzialmente di ‘cessione della concessione’, esplicitamente vietata, a pena della sua revoca e del conseguente "risarcimento di ogni danno e spesa".
 
Di certo non poteva essere subaffidato il controllo della sosta, dal momento che tale attività implicava l’esercizio di potestà pubbliche trasferite al gestore per effetto della concessione.
 
Anche dal quadro convenzionale successivamente intervenuto tra OMISSIS ed OMISSIS e tra OMISSIS e OMISSIS si desumerebbe che la cessione della concessione era vietata; l’OMISSIS e la OMISSIS non potevano cedere a terzi la convenzione; il subaffidamento, limitato peraltro ad "attività operative", era consentito previa autorizzazione del "gestore" e comunque a favore di "società controllate" dall’OMISSIS (cioè la OMISSIS): tant’è che nella convenzione OMISSIS/OMISSIS si prende atto che la OMISSIS, nel "pieno rispetto degli indirizzi" del Comune, si era "dotata delle strutture, di uomini e mezzi e delle competenze all’uopo occorrenti".
 
Quanto precede, ad avviso della Procura, consentirebbe di escludere che la OMISSIS e la OMISSIS potessero legittimamente subaffidare "attività operative" a terzi (anche perché queste erano già state affidate alla OMISSIS medesima). Pertanto il subaffidamento di attività alle cooperative di parcheggiatori dovrebbe considerarsi illegittimo.
 
Esso, peraltro, non risulterebbe dettato da esigenze d’impresa, ma da motivi di politica sindacale, diretti a risolvere il conflitto tra Comune di Roma e parcheggiatori, sorto a seguito dell’attivazione del sistema pubblico della sosta a pagamento.
 
Secondo la Procura, peraltro, i costi delle cooperative non ssrebbero affatto inferiori a quelli che avrebbe sostenuto la OMISSIS per il medesimo servizio, come sarebbe dimostrato dal raffronto tra il corrispettivo pagato alle cooperative in rapporto al numero di stalli ad esse affidato ed i costi relativi al personale OMISSIS per lo stesso numero di stalli.
 
3. Costituirebbero, inoltre, ipotesi di danno le spese relative ai corrispettivi pagati a professionisti per non meglio precisate attività di consulenza.
 
 Come accertato dalla Guardia di Finanza, si trattava di dipendenti dell’OMISSIS le cui prestazioni sono state fatturate dalla OMISSIS e messe a carico dei costi della gestione della sosta, per corrispettivi giornalieri oscillanti tra le 550 e le 650 mila lire; anche tali costi potevano rientrare nel corrispettivo che l’OMISSIS percepiva (dal 15% al 18% degli incassi netti).
 
Quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo della responsabilità, ha osservato la Procura:
 
– che la OMISSIS è stata incaricata dal Comune, alla stregua di un agente contabile, della riscossione delle somme di pertinenza pubblica ricavate dal sistema della sosta a pagamento; la OMISSIS, dal punto di vista contabile-pubblico, può essere considerata agente fiduciario della OMISSIS; entrambi i soggetti hanno svolto attività pubblicistica, in quanto la gestione della sosta è un "servizio pubblico locale";
 
– che la OMISSIS doveva in primo luogo gestire il servizio con le proprie risorse, e, comunque, dopo l’affidamento all’OMISSIS, e poi alla OMISSIS, della gestione operativa del servizio, essa aveva il dovere di vigilare affinchè i costi del servizio fossero legittimi, pertinenti e congrui, tanto più che detti costi incidevano sull’ammontare dell’utile netto di gestione, da utilizzare per l’attuazione delle finalità di cui all’art. 7 del Codice della strada, e considerato che per effetto della Convenzione OMISSIS/OMISSIS, l’OMISSIS aveva il diritto di "trattenere" i proventi della gestione fino alla copertura dei costi sostenuti;
 
– che la OMISSIS, limitando le proprie verifiche al sommario esame acritico e burocratico dei "reports", senza richiedere la documentazione di spesa, è venuta meno, non solo agli stessi obblighi derivanti dalla delibera di affidamento comunale e dalla Convenzione del 1996, ma anche al dovere di minima diligenza richiesto per un’attività del genere, oltre tutto di rilevanza pubblica;
 
– che, in ragione di tutto ciò, andrebbe ravvisato nel comportamento della OMISSIS l’elemento della colpa grave, senza escludere, a proposito dei costi delle cooperative di parcheggiatori, del dolo (c.d. "contrattuale"), stante la prevedibilità dell’evento dannoso;
 
– che, anche nel comportamento della OMISSIS, andrebbe ravvisata una pari responsabilità, in quanto, quale fiduciaria della OMISSIS nella riscossione di somme di pertinenza pubblica, su di essa gravavano i medesimi doveri "pubblici"; essi consistevano nel non far gravare sulla gestione della sosta costi illegittimi, superflui, non pertinenti ed incongrui, in danno della stessa OMISSIS e, in definitiva, dell’ente proprietario delle aree soggette alla speciale regolamentazione della sosta, cioè al Comune di Roma. Le anomale attività di spesa della OMISSIS s.r.l., che sono andate a gravare sul conto economico della sosta a pagamento, costituirebbero pertanto – ex art. 82 Legge di contabilità generale dello Stato – comportamento dannoso quanto meno gravemente colposo.
 
4.4. ATTO INTEGRATIVO DI CITAZIONE.
 
Con atto integrativo notificato il 16 novembre 2001, la Procura regionale, sciogliendo la riserva espressa nell’atto di citazione del 16 marzo 2001 ed ottenuta dalla Sezione la proroga di legge, ha citato in giudizio anche il dott. T.W. e la dott.ssa ****, per sentirli condannare al pagamento, in favore del Comune di Roma, della somma di £. 500.000.000, da ripartirsi in parti uguali, somma da scorporarsi dal complessivo importo del danno di £. 10.184.022.150 contestato nel primo atto di citazione, e di cui è parte.
 
Ha osservato, al riguardo, la Procura regionale che la responsabilità ravvisata nei confronti dei suddetti convenuti è di tipo "omissivo", rispetto a quella contestata a OMISSIS ed a OMISSIS (di tipo "commissivo"), in quanto costoro, rispettivamente in qualità di vice Sindaco e Assessore alle Politiche della Mobilità e dei Trasporti (T.W.) e di Dirigente del VII Dipartimento "Mobilità" (S.S.) del Comune di Roma, hanno omesso qualsiasi tipo di controllo sulle attività di spesa della OMISSIS/OMISSIS, benchè le stesse si riflettessero sul "conto" economico della sosta a pagamento, dal quale dovevano trarsi, a norma di legge e come ribadito dalla delibera comunale n. 3673/1995, le risorse di pertinenza comunale da impiegare per la realizzazione dei parcheggi pubblici (cfr. art. 12 Disciplinare Comune/OMISSIS).
 
In particolare, la Procura ha evidenziato quanto affermato nella delibera del 1° dicembre 1995, n. 3673 circa l’affidamento all’OMISSIS , che rappresentava "la scelta più coerente, efficace ed economicamente più conveniente" in quanto la medesima Azienda "operando secondo le specifiche direttive e sotto la vigilanza del Comune" avrebbe meglio realizzato gli obiettivi predeterminati, "utilizzando, in un ciclo virtuoso, i proventi del servizio in investimenti per migliorare la mobilità ed il traffico" e quanto previsto nel Disciplinare allegato alla delibera, secondo cui, da un lato, il servizio avrebbe dovuto essere assicurato dall’OMISSIS (poi OMISSIS) con i propri mezzi ed anzi dotandosi di una struttura ad hoc e, dall’altro, il Comune – che ovviamente restava il titolare della gestione del servizio pubblico – avrebbe dovuto espletare una serie di attività di vigilanza e controllo.
 
Risulterebbe pertanto incomprensibile e sconcertante, secondo la Procura, quanto affermato dalla dott.ssa S.S. secondo cui il Dipartimento cui era preposta non aveva mai verificato i costi della gestione, né conosciuto le convenzioni regolanti i rapporti OMISSIS/OMISSIS e OMISSIS/OMISSIS, né aveva mai avuto rapporti con detta OMISSIS (nonostante il Dipartimento avesse attribuito la qualifica di "ausiliario del traffico" agli operatori di quest’ultima società, approvata con delibera della Giunta municipale n. 3197 del 5 agosto 1997).
 
Parimenti, il dott. T.W., al quale competevano pregnanti poteri di proposta, indirizzo, coordinamento e controllo degli atti di amministrazione nella materia delle politiche della mobilità urbana e del traffico, nonché "della definizione e della verifica degli indirizzi gestionali dell’OMISSIS, del OMISSIS e della OMISSIS" (ordinanza sindacale n. 32053 del 25/11/1997) aveva approvato i bilanci che la OMISSIS inviava ogni trimestre al Comune, senza la predisposizione di una delibera autorizzativa che avrebbe implicato il controllo, da parte del Dipartimento VII, dei documenti costituenti gli atti allegati ai bilanci della OMISSIS, e quindi anche delle risultanze della gestione della sosta a pagamento.
 
Ha osservato, al riguardo, la Procura che una delibera di tal fatta è stata predisposta solo per l’approvazione del bilancio OMISSIS 1998 (delibera n. 966 del 23/04/99), così come è emerso che tale assenza di preventiva delibera riguarderebbe solo i bilanci OMISSIS, dato che per le altre società partecipate dal Comune la prassi seguita dagli altri Assessori era diametralmente opposta, come riferito nella nota n. 20558 del 5/10/2001 del Comune di Roma.
 
Contrariamente alla dott.ssa ****, il dott. T.W. ha dichiarato di essere stato a conoscenza della Convenzione OMISSIS/OMISSIS – o meglio, che si stava andando verso la stipula di detta convenzione – e anche di quella tra OMISSIS e OMISSIS, ma che gli aspetti tecnici di tali Convenzioni erano stati concordati tra OMISSIS:, OMISSIS e OMISSIS senza che il Dipartimento VII se ne occupasse in alcun modo; come pure ha dichiarato di essere a conoscenza che la OMISSIS avrebbe affidato l’attività di controllo alle cooperative di parcheggiatori.
 
In tale quadro risulterebbe incomprensibile, ad avviso della Procura, come – allorchè l’OMISSIS decise di far gestire il servizio all’OMISSIS, nonostante le buone ragioni che avevano indotto l’Amministrazione comunale ad affidare il servizio di gestione della sosta a pagamento all’OMISSIS medesima – l’Assessore non abbia ritenuto opportuno, quanto meno, acquisire copia della Convenzione tra OMISSIS e OMISSIS, per una formale approvazione da parte del Comune, per verificarne i contenuti (soprattutto gli aspetti tecnico-economici) e informare della vicenda il Dipartimento VII., tenuto conto inoltre che il dott. T.W. aveva funzioni di "definizione e verifica degli indirizzi gestionali dell’OMISSIS" e che la cessione del servizio di gestione della sosta dall’OMISSIS all’OMISSIS (fosse stato anche solo per le "attività operative") era una operazione gestionale di non poco conto.
 
In realtà, il dott. T.W. sarebbe stato pienamente a conoscenza, oltre che sostanzialmente favorevole, a tale cessione all’OMISSIS del servizio, tanto da annunciarla anche pubblicamente, quale scelta di partnership con un ente pubblico che dava la garanzia di possedere il giusto "know-how"; ciò appare ancor più paradossale se si considera che il Comune, dopo aver deciso il 1° dicembre 1995 di affidare all’OMISSIS la gestione del servizio della sosta a pagamento (in quanto, si ripete, scelta più conveniente, efficace ed economicamente più conveniente, e rientrante comunque, a norma di Statuto OMISSIS, tra le attività connesse e complementari a quelle affidate all’OMISSIS) si renda conto, dopo un mese, che l’OMISSIS non aveva le strutture adatte e decida perciò di dare il "nulla osta" all’immediata cessione del servizio stesso all’OMISSIS, senza neppure peritarsi di verificare le modalità di tale cessione e se le stesse fossero compatibili con le finalità indicate nella deliberazione n. 3673 approvata appena un mese prima, oltre che con quelle del Disciplinare Comune/OMISSIS
 
E’ stato, al riguardo, evidenziato dal Procuratore regionale il rilievo assunto, nella vicenda, dalla mancanza di controllo e verifica su detta Convenzione.
 
Tale accordo, infatti, veniva ad innovare sostanzialmente le prescrizioni del disciplinare Comune/OMISSIS, in quanto prevedeva che i proventi fossero di spettanza dell’OMISSIS (anziché permanere in capo all’OMISSIS, azienda comunale).
 
In sostanza, ha osservato il P.R., si è arrivati al paradosso che la controparte del Comune, ossia l’OMISSIS, che doveva gestire per conto del Comune il servizio della sosta a pagamento, in realtà non lo aveva mai gestito, e lo aveva ceduto subito ad altro soggetto estraneo alla Convenzione (l’OMISSIS), che a sua volta lo aveva ceduto alla OMISSIS; gli uffici comunali addetti alle verifiche sul servizio stesso (VII Dipartimento) non avevano in realtà mai verificato i termini di tale gestione del servizio da parte dell’OMISSIS (prima) e della OMISSIS (poi).
 
E’ stato, in proposito, censurato dalla Procura regionale il comportamento del dott. T.W., che non avrebbe avvertito la necessità di emanare atti di indirizzo e/o direttive volti a verificare i termini dell’accordo OMISSIS/OMISSIS o, per lo meno, incaricare il proprio Dipartimento di operare le verifiche del caso (ai fini di una approvazione comunale della convenzione) e nonostante che le finalità indicate nella delibera n. 3673/95 (gestione del servizio da parte dell’OMISSIS, poi OMISSIS) fossero state ampiamente stravolte.
 
Sul punto, le stesse contestazioni sono state mosse alla dott.ssa ****, che non avrebbe ritenuto, quale responsabile dell’ufficio comunale vigilante, di dover approfondire i termini della gestione OMISSIS e poi OMISSIS, nonostante la partecipazione di soggetti estranei all’OMISSIS ed alla OMISSIS risultasse dai bilanci trimestrali inviati all’ufficio dalla OMISSIS, ove era indicato che gli incassi erano quelli "rilevati dalla comunicazione di OMISSIS”.
 
Ha evidenziato la Procura come anche la scelta del subaffidamento del servizio di guardiania alle cooperative di parcheggiatori fosse a conoscenza del dott. T.W. (ma non della dott.ssa ****), che ne aveva condiviso motivazioni e finalità.
 
La Procura, pertanto, riassumendo il quadro degli addebiti mossi al dott. T.W., ha rilevato che l’Assessore:
 
– sapeva dell’intenzione dell’OMISSIS (a cui il Comue aveva appena affidato la gestione del servizio della sosta a pagamento) di affidare il servizio stesso all’OMISSIS (in quanto l’OMISSIS non aveva le strutture idonee per farlo, in apparente contrasto con le certezze della delibera comunale n. 3673/95), ed anzi aveva addirittura presenziato una conferenza stampa nella quale illustrava la scelta dell’OMISSIS di servirsi della partnership dell’OMISSIS;
 
– sapeva del successivo affidamento del servizio dall’OMISSIS alla OMISSIS;
 
– sapeva dell’affidamento del servizio di guardiania dalla OMISSIS alle cooperative di parcheggiatori (avallato dalla OMISSIS e condiviso, almeno nelle sue finalità, dall’Assessore).
 
In nessuno dei predetti casi, tuttavia – ha osservato la Procura – l’Assessore aveva sentito la necessità di emanare atti propositivi, di indirizzo, coordinamento e controllo, come previsto nelle ordinanze sindacali di attribuzione delle competenze al dott. T.W., volti a verificare (direttamente, o a mezzo del Dipartimento VII) il contenuto e la legittimità di tali affidamenti rispetto alla originaria convenzione Comune di Roma/OMISSIS allegata alla delibera n. 3673/95, che l’Assessore alla mobilità doveva ben conoscere, e le cui finalità venivano sempre più stravolte.
 
E’ stata parimenti addebitata al dott. T.W. (con riferimento alle sue competenze di "definizione e verifica degli indirizzi gestionali della OMISSIS) la mancanza di qualsivoglia attività di verifica in sede di approvazione dei bilanci OMISSIS degli anni 1996/1998; viene in proposito rilevata la mancanza di una previa deliberazione comunale di autorizzazione (munita del visto di regolarità tecnica che implicasse un controllo sui documenti allegati ai bilanci OMISSIS), mancanza peraltro limitata ai soli bilanci OMISSIS, come dichiarato dallo stesso Comune di Roma con nota prot. n. 20558 del 05/10/2001 e dove, inoltre, si faceva cenno dei rapporti OMISSIS/OMISSIS senza che vi fosse traccia delle concrete modalità di affidamento del servizio all’OMISSIS né di quello, ulteriore, da parte dell’OMISSIS alla OMISSIS
 
E’ stato, infine, sottolineato che nonostante l’assenza, tra i documenti contabili della OMISSIS relativi al 1996, della relazione della società di certificazione, l’Assessore T.W., in sede di assemblea dei soci OMISSIS, ha approvato i bilanci senza sollevare alcuna obiezione.
 
Da tale quadro, indicativo di una rilevante noncuranza degli interessi (anche economici) dell’amministrazione comunale titolare dei proventi (a destinazione vincolata) della sosta a pagamento, in quanto ente proprietario delle strade, ai sensi dell’art. 7 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/92), e tenuto conto inoltre che la OMISSIS "traducendo in programmi e piani operativi gli indirizzi generali dell’Amministrazione" (come affermato anche a pag. 1 della relazione bilancio OMISSIS esercizio 1997) – indirizzi certamente di competenza dell’Assessore alla Mobilità – "svolge il proprio ruolo quale parte integrante dell’amministrazione comunale" la Procura ha ravvisato nel comportamento dell’Assessore alla Mobilità dell’epoca, dott. T.W., l’elemento della colpa grave previsto dalla vigente normativa in materia di responsabilità amministrativa, comportamento causalmente legato alla verificazione del danno erariale.
 
E’ apparso infatti evidente alla Procura che un migliore esercizio dei propri poteri di indirizzo e coordinamento – e un migliore utilizzo dei propri poteri di verifica degli indirizzi gestionali della OMISSIS in sede di approvazione dei bilanci – avrebbero consentito di verificare la difformità degli accordi OMISSIS/OMISSIS e OMISSIS:/OMISSIS alle finalità e prescrizioni della delibera comunale n. 3673/95, permettendo all’amministrazione comunale di adottare gli opportuni correttivi che, a loro volta, avrebbero impedito (o, quanto meno, fortemente ostacolato) il verificarsi del danno erariale.
 
Anche nei confronti della dott.ssa **** – quale dirigente comunale in servizio presso varie Unità Organizzative del Dipartimento VII "Mobilità", oltre che dirigente del medesimo dal 1997 – sono state mosse censure sostanzialmente di tipo omissivo, consistenti nella mancanza di una seria attività di controllo sulle attività di spesa della OMISSIS s.r.l., benchè le stesse si riflettessero sul conto economico della sosta a pagamento dal quale dovevano trarsi le risorse di pertinenza comunale da impiegare per la realizzazione dei parcheggi pubblici; attività di controllo che peraltro era stata prevista dall’art. 13 del disciplinare allegato alla delibera n. 3673/95.
 
Non è stata ritenuta, peraltro, esimente della responsabilità la circostanza addotta dalla dott.ssa ****, relativa alla mancata conoscenza delle convenzioni OMISSIS/OMISSIS e OMISSIS/OMISSIS.
 
Già nell’invito a dedurre, infatti, la Procura aveva considerato che "non aver avuto conoscenza della attribuzione a terzi della titolarità dei proventi della sosta a pagamento, in violazione della delibera n. 3673/95, nonché della natura, della pertinenza e della congruità delle spese sostenute da OMISSIS/OMISSIS e poste a carico dei proventi della sosta, non costituisce affatto un’ esimente, semmai una aggravante, atteso che sussisteva per il committente il dovere (peraltro, come si è visto, ben sottolineato nella Convenzione Comune/OMISSIS (poi estesa alla OMISSIS) di conoscere e vigilare i risultati economici della gestione, tanto più che, come si è già tante volte detto, la legge destinava i proventi del servizio per fini pubblici".
 
La dott.ssa ****, peraltro, aveva riconosciuto di essere successivamente venuta a conoscenza del fatto che il servizio era gestito dall’OMISSIS e che i rendiconti inviati dalla OMISSIS al Dipartimento VII erano stati redatti secondo le comunicazioni inviate dalla OMISSIS, ma nonostante ciò la stessa non aveva ritenuto di disporre la pur minima verifica o controllo.
 
La Procura ha evidenziato, peraltro, che il Dipartimento VII era l’ufficio competente a svolgere le attività dell’ente locale in materia di sosta a pagamento, ed era perciò il diretto destinatario delle disposizioni (del disciplinare allegato alla delibera n. 3673/95) che intestavano al Comune i poteri di controllo sulla predetta gestione.
 
Ciò sarebbe desumibile sia dalle competenze previste in sede di istituzione del medesimo Dipartimento "Politiche della Mobilità e dei Trasporti", che aveva tra i suoi compiti quello di "controllo e vigilanza sull’attuazione degli interventi, la cui realizzazione è affidata a soggetti terzi rispetto all’Amministrazione comunale", sia da quelle previste dall’ordinanza sindacale n. 00491 del 13/09/1995, istitutiva di varie Unità Organizzative all’interno del predetto Dipartimento, tra cui la U.O. "Area gestione e innovazione amministrativa" tra i cui compiti vi era la "vigilanza amministrativa sulle Aziende facenti riferimento al Dipartimento VII in merito alla individuazione, raggiungimento e verifica degli obbiettivi relativi alla politica della mobilità e dei trasporti".
 
Tale competenza sarebbe confermata, inoltre, anche dalla circostanza che la dott.ssa S.S. aveva reso il proprio parere di regolarità tecnico amministrativa in calce alla delibera n. 3673/95 (che affidava il servizio all’OMISSIS), in qualità di Direttore della predetta U.O. Area Gestione e Innovazione amministrativa del Dipartimento VII (ed il cui disciplinare allegato alla delibera medesima era stato elaborato proprio dalla dott.ssa ****, come risulta dalle affermazioni della stessa in occasione dell’audizione del 10 gennaio 2001), così come detto parere di regolarità era stato apposto dalla dott.sssa ****, sempre in qualità di Direttore della predetta U.O. del Dipartimento VII, alla delibera n. 1622/96, con cui era stato revocato l’affidamento all’OMISSIS per affidarlo alla OMISSIS, nonché alla delibera n. 3197/97 per il conferimento delle funzioni relative al servizio di accertamento delle violazioni in materia di sosta.
 
Da ciò ha desunto la Procura che tutte le disposizioni del disciplinare allegato alla delibera n. 3673/95 che fanno riferimento al "Comune" ed alle relative attività di controllo sulla gestione della sosta a pagamento, dovrebbero intendersi riferite, nello specifico, al Dipartimento VII, con le conseguenze che ne derivano per l’attribuzione delle relative responsabilità.
 
Non ha, peraltro, ritenuto condivisibili le affermazioni della dott.ssa S.S. secondo cui, nel momento in cui la gestione della sosta a pagamento era stata affidata alla OMISSIS s.p.a., il Comune avrebbe perso la possibilità di operare controlli diretti nei confronti della OMISSIS medesima che, in quanto società di diritto privato, sarebbe stata assoggettata solamente ai controlli previsti dal codice civile (consiglio di amministrazione, collegio dei revisori, assemblee dei soci, società di certificazione); infatti, in disparte la considerazione che la OMISSIS, ancorchè società di diritto privato, è posseduta in modo totalitario dal Comune, unico azionista, ciò che rileva nella vicenda de qua non è il controllo contabile in quanto tale, ma la correttezza della gestione del denaro pubblico, quale è quello costituito dai proventi derivanti dalla sosta a pagamento, che rappresenta un servizio pubblico locale, affidato alla OMISSIS alle stesse norme e condizioni di cui al disciplinare Comune/OMISSIS allegato alla delibera n. 3673/95.
 
La Procura ha, del resto, evidenziato le contraddizioni delle argomentazioni difensive della dott. ssa S.S., allorchè ha affermato, da un lato, che la OMISSIS era assoggettata ai controlli previsti per le società private e, dall’altro, che il suo ufficio non era competente ad operare i suddetti controlli, mentre lo era l’ufficio comunale che si occupava della vigilanza sulle aziende: il che, in particolare, sarebbe smentito dal fatto che il Dipartimento VII aveva predisposto le delibere di autorizzazione al Sindaco (o a persona da lui delegata) per l’approvazione del bilancio OMISSIS 1998.
 
Ha, pertanto, concluso la Procura che l’esito degli accertamenti svolti può far ritenere sussistente, anche in capo alla dott.ssa ****, il requisito della gravità della colpa, consistente nel comportamento totalmente omissivo dalla stessa tenuto nella vicenda dei controlli sull’andamento delle entrate e delle spese della gestione della sosta a pagamento, direttamente causativo della verificazione del danno erariale.
 
Ha ritenuto, peraltro, la Procura che, rispetto alle responsabilità contestate alla OMISSIS s.p.a. ed alla OMISSIS s.r.l. con l’originario atto di citazione, le censure mosse all’Assessore T.W. ed alla dott.ssa **** si collocano su di un piano più sfumato rispetto a quello di chi ha concretamente mal gestito i proventi della sosta a pagamento, facendo derivare, da tale considerazione, una limitata attribuzione dell’addebito nei loro confronti, consistente nella richiesta dell’importo di £. 500.000.000, oltre rivalutazione monetaria e spese di giudizio, da ripartirsi tra ciascuno di essi in parti uguali, precisando che tale somma dovrà essere ovviamente scorporata dal totale del danno erariale di £. 10.184.022.150, già richiesto agli altri soggetti convenuti con l’originario atto di citazione, ovvero la OMISSIS s.p.a. e la OMISSIS s.r.l.
 
5. ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE RELATIVE AL GIUDIZIO DI CONTO N. 053120
 
5.1.   per la OMISSIS (*********. ***************)
 
Con memorie del 28 aprile e del 27 luglio 2000 l’Avv. *************** ha esposto, rispettivamente, alcune precisazioni su dati contabili concernenti alcune parti (pag. 10, 11, 12, 13) della prima relazione del magistrato relatore sui rendiconti originariamente presentati dalla OMISSIS per gli esercizi 1996, 1997 e 1998, nonché alcune osservazioni di accompagnamento agli incombenti disposti da questa Sezione con l’ordinanza n. 283/2000; in particolare, si è soffermato sulla natura del rapporto intercorso tra la OMISSIS s.p.a. ed il Comune, da inquadrarsi quale "affidamento diretto" e non "concessione", in quanto, la posizione di socio di maggioranza dell’ente pubblico, imposta dallo stesso art. 22, lett. e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, implica la volontà dell’ente medesimo di non estraniarsi dall’attività di gestione delservizio, come avviene invece nell’ipotesi di concessione a terzi e che, ciò malgrado, sul piano giuridico la società aveva operato come soggetto distinto dall’Amministrazione Comunale, in quanto dotata di autonoma personalità e regolata dalle disposizioni civilistiche. Ha brevemente illustrato, poi, il contenuto delle due relazioni depositate dalla OMISSIS in data 14 e 22 febbraio 2000, prot. nn. 1466 e 1750, di accompagnamento alla documentazione depositata, rappresentando le difficoltà, per la società, di entrare in possesso anche della documentazione relativa alla gestione OMISSIS, al fine di ricostruire la complessiva rendicontazione del triennio in giudizio, atteso che tale ultima documentazione era situata presso la medesima OMISSIS s.r.l. e comunque reiterando la richiesta di audizione personale già formulata con la precedente memoria.
 
Ha poi affermato che sulla OMISSIS la OMISSIS ha effettuato un controllo di natura contabile al fine di riscontrare la veridicità dei dati esposti nei rendiconti OMISSIS e che infatti, dall’esame della rendicontazione 1998, era emerso l’addebito di imposte relative ai tre esercizi, contestato dalla OMISSIS, e che per tale motivo era stato instaurato dalla OMISSIS un giudizio civile nei confronti di OMISSIS, teso ad ottenere il riconoscimento della debenza di tali imposte in capo a quest’ultima società; a seguito, poi,della fissazione dell’udienza per il giudizio di conto, e della pedissequa richiesta della OMISSIS di ottenere l’accesso alla documentazione contabile detenuta dalla OMISSIS, quest’ultima società, con nota del 9 maggio 2000, aveva rappresentato che l’Autorità Giudiziaria aveva posto sotto sequestro tutta la documentazione afferente l’attività della OMISSIS medesima. La OMISSIS, pertanto, non aveva potuto disporre – durante i 60 gg. disposti con l’ordinanza n. 283/1000 – di tali documenti contabili, indispensabili per predisporre i conti richiesti dalla Sezione, ancorchè la Procura li avesse depositati in tale periodo a seguito dell’ordinanza medesima.
 
Ha inoltre confutato la tesi della Procura relativa alla natura di tassa (e non di tariffa) delle somme introitate dalla sosta, rappresentando che la OMISSIS, che aveva sempre considerato tali introiti come corrispettivi di diritto privato confluenti nella formazione del reddito d’impresa e regolarmente assoggettati ad IVA, ha provveduto a richiedere un apposito parere al Prof. F. C., anche al fine di avere contezza circa il pagamento o meno dell’imposta sul valore aggiunto: se si fosse accolta la tesi della Procura, infatti, la OMISSIS avrebbe dovuto pretendere la restituzione del maggior importo versato dagli utenti a titolo di IVA e come tale riversato all’erario.
 
Con riferimento al rendiconto redatto dalla OMISSIS e relativo agli esercizi 1996, 1997 e 1998, ha precisato l’oggetto dei ricavi della OMISSIS – rappresentati dall’importo pari al 5% dei ricavi di gestione della OMISSIS e dall’80% del margine operativo finale, così come risultante dai report di gestione elaborati e trasmessi dalla stessa OMISSIS; con riferimento all’esercizio 1997, ha evidenziato l’importo di £.3.900.000 per la vendita dei bandi di gara indetta per la fornitura in opera e la manutenzione ingaranzia per un anno di due strutture modulari prefabbricate da adibire a parcheggio per autovetture per circa 330 posti macchina. Tale procedura di gara, infatti – indetta al fine di destinare l’utile derivante alla OMISSIS dalla gestione sosta per il 1997 (pari a £. 1.655.419.302), come previsto dall’art. 12 del Disciplinare allegato alla delibera n. 3673/95 – era stata sospesa in via cautelare dal Tribunale Civile di Roma a seguito del ricorso presentato da uno dei concorrenti partecipanti, per la difesa del proprio prodotto protetto da brevetto registrato e si era conclusa con il recesso da parte dell’aggiudicatario definitivo che, nel frattempo, aveva rinunciato alla realizzazione del parcheggio; nel 2000 era in corso la redazione degli atti per una nuova procedura di gara. Nel bilancio 1998, poi, erano stati indicati, tra gli altri ricavi, quelli relativi all’importo di £. 84.964.999, per la vendita dei bandi di gara indetta per l’affidamento del servizio di gestione della sosta a partire da gennaio 1999.
 
Per quanto attiene ai costi, ha precisato che i costi sostenuti direttamente dalla OMISSIS e rendicontati analiticamente, si riferivano alla struttura interna dedicata alla gestione del servizio, oltre che ad una quota parte dei costi indiretti di produzione (cioè i costi comuni all’azienda che indirettamente contribuiscono alla produzione dei servizi resi, ripartiti tra vari centri di responsabilità in base al numero di mq occupati e a quello di dipendenti in forza presso ciascuna direzione e/o funzione) e a quelli di struttura (relativi alla struttura aziendale, aree di staff, ripartiti tra le attività produttive – servizi, ingegneria, gestione patrimoniale – in base ai ricavi conseguiti, che rappresenta il criterio di imputazione per l’anno 1997), nonchè alla percentuale di asorbimento dei costi indiretti di produzione (criterio di imputazione per l’anno 1998): per l’anno 1996, invece, non si era proceduto all’attribuzione di costi indiretti e di struttura in quanto la gestione del servizio era stata svolta interamente a mezzo di personale e attrezzature OMISSIS e OMISSIS, non esistendo ancora in quel periodo una struttura interna alla OMISSIS dedicata all’attività in oggetto.
 
Sono state poi precisate, nella suddetta memoria difensiva, le vicende connesse:
 
alla modifica dell’art. 4 dello Statuto della OMISSIS -, da parte della delibera di Consiglio Comunale n. 257 del 22 novembre 1999, con cui è stato aumentato il capitale sociale (da £. 455.000.000 a £. 4.550.000.000) mediante emissioni di n. 41.000.000 di azioni del valore nominale di £. 100, e sono state offerte in opzione n. 1.000.000 azioni alla omissis S.p.A. (aumento omologato dal Tribunale di Roma in data 29 febbraio 2000 con decreto n. 844 ed integralmente sottoscritto e versato in data 30 aprile 2000);
 
alla costituzione, da parte della OMISSIS -, della OMISSIS S.p.A. in data 29 dicembre 1995, avente ad oggetto "la realizzazione di studi, la definizione di programmi e la prestazione di servizi per la concezione e lo sviluppo di sistemi di trasporto collettivo di persone", le cui azioni sono state ripartite tra la OMISSIS (65%), e la OMISSIS – OMISSIS – OMISSIS, cui la Giunta Comunale, con delibera n. 1622/96, aveva affidato l’incarico per lo svolgimento delle attività di ingegneria relative allo studio di fattibilità della "metro C", alla progettazione di linee tranviarie per il ******** e alla progettazione esecutiva della linea C per la tratta funzionale S.Giovanni-********* e, successivamente, per la progettazione di altre tratte e la progettazione per la riqualificazione ambientale del nodo Termini, nonché per la realizzazione di alcune linee tramnviarie; attività tutte sospese nel 1998 dall’Amministrazione Comunale, in relazione a varie problematiche di carattere urbanistico e progettuale, nonché dall’urgenza di portare a termine i lavori per il ******** 2000, e riprese nel 1999;
 
alla cessione delle azioni della Omissis. da parte di OMISSIS alla OMISSIS in data 16 dicembre 1997, che così e divenuta titolare dell’intero capitale sociale; la OMISSIS – (incaricata della gestione della sosta a pagamento) è così subentrata altresì nei rapporti attivi e passivi precedentemente instaurati dalla controllata OMISSIS (incaricata della progettazione e studi di ingegneria relativi ai trasporti pubblici tranviari e metropolitani) a seguito di fusione tra OMISSIS e OMISSIS, deliberata dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti della OMISSIS in data 29 novembre 1999, con lo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse umane coinvolte nelle due società.
 
Con la medesima memoria difensiva del 27 luglio 2000 l’Avv. ******** ha altresì rappresentato che – in virtù della sostanziale incompatibilità tra la figura di "agente contabile" attribuita alla OMISSIS dalla Procura regionale di questa Corte e l’attività di gestione affidata alla società privata OMISSIS, in base all’opzione per il modulo societario privatistico individuato dalla legge n. 142/90 – la OMISSIS medesima aveva provveduto, in data 25 luglio 2000, a depositare presso la Corte di Cassazione il ricorso per regolamento di giurisdizione, potendosi fondatamente affermare che il mancato esercizio di funzioni pubbliche in capo al gestore privato postulerebbe l’esclusiva competenza giurisdizionale del giudice ordinario.
 
Con nota del 3 ottobre 2000 l’Avv. ******** ha trasmesso copia del parere del Direttore Regionale delle Entrate per il Lazio /Ufficio Fiscalità delle Imprese e Finanziaria, secondo cui nel rapporto tra il gestore della sosta e gli utenti si instaura una prestazione di servizio a titolo oneroso, in quanto il "permettere la sosta" unitamente alla predisposizione di una serie di attività preparatorie e concomitanti, intese a facilitare e garantire la prestazione della sosta – tra cui la vigilanza volta ad evitare l’occupazione abusiva degli spazi – configurerebbe un rapporto sinallagmatico, a nulla rilevando la circostanza che la società non è tenuta alla ulteriore prestazione di custodia del veicolo; ciò, pertanto, comporterebbe la natura di "corrispettivo" che caratterizza le somme riscosse dal gestore della sosta, e la loro qualificazione come "ricavi" ai fini dell’IRPEG, nonché la loro assoggettabilità all’IVA.
 
Con memoria aggiunta in pari data, l’Avv. ******** ha concluso che, attesa la connotazione privatistica del corrispettivo reso dall’utente, il servizio di gestione della sosta doveva necessariamente essere qualificato come un servizio pubblico sottoposto al pagamento di una "tariffa" e pertanto andava inquadrato privatisticamente anche il rapporto gestore-utente, con palese erroneità del presupposto evocato dalla Procura regionale per la individuazione della OMISSIS quale agente contabile: ha insistito, quindi, per la sospensione del giudizio di conto in pendenza di regolamento di giurisdizione, ai sensi dell’art. 367 c.p.c.
 
Con successiva memoria del 6 ottobre 2000 l’Avv. ******** ha confutato le tesi prospettate dalla Procura regionale nel "controricorso" innanzi alla Corte di Cassazione, relative alla presunta inammissibilità del ricorso per regolamento di giurisdizione presentato dalla OMISSIS e con ulteriore memoria in data 17 ottobre 2000 – preso atto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano rigettato il ricorso per regolamento di giurisdizione presentato dalla OMISSIS, affermando la natura di "agente contabile della OMISSIS" e la sua sottoposizione alla giurisdizione contabile – ha chiesto a questa Sezione di pronunciarsi sul tipo di schema che il conto giudiziale della OMISSIS deve rivestire.
 
5.2. per la OMISSIS             (*********. *************** e Avv. *************)
 
Con note di udienza depositate in data 9 maggio 2002 gli Avv.ti *************** e *************, delegati a seguito della rinuncia dell’Avv. ********, hanno dedotto relativamente:
 
1. alla liquidazione della parcella ai componenti della Commissione che ha redatto d’ufficio i conti giudiziali della OMISSIS, su nomina di questa Sezione;
 
2. alle risultanze dei conti giudiziali compilati dalla Commissione suddetta.
 
In particolare, i difensori della OMISSIS hanno eccepito il sostanziale inadempimento dei Commissari rispetto alle direttive di cui all’ordinanza di questa Sezione n. 0283/2000.
 
La OMISSIS, infatti, ad avviso dei difensori, non sarebbe stata messa in grado di comprendere le risultanze definitive del conto giudiziale (ovvero i risultati economici della gestione sosta), atteso che per ogni anno risultano redatti quattro prospetti riepilogativi con risultati anche difformi; non sarebbe dato conoscere, peraltro, quali le irregolarità contabili e quali eventuali differenze sarebbero emerse rispetto ai rendiconti compilati a suo tempo dalla OMISSIS
 
In ogni caso, i prospetti finali indicherebbero gli stessi importi indicati da OMISSIS a titolo di risultati economici finali presentati al Comune, il quale non ha mai formulato rilievi di sorta.
 
I Commissari, inoltre, avrebbero svolto una mera verifica a campione, disattendendo le istruzioni formulate nell’ordinanza della Corte, mentre sarebbe stata necessaria una analitica riconciliazione tra i dati risultanti nei "report" con la documentazione contabile e fiscale di supporto.
 
Quanto ai conti giudiziali, essi sono stati redatti secondo criteri di competenza economica e non di cassa, come indicato nella relazione del 31 marzo 2000 e ai sensi dell’art. 616 e segg. del Regolamento Generale di Contabilità dello Stato, richiamato nel decreto per resa di conto.
 
Del resto, la OMISSIS aveva più volte ribadito l’impossibilità di redigere un conto economico basato sul criterio di cassa, attesa la sua soggezione, in quanto società per azioni, alle disposizioni sul bilancio di cui all’ art. 2423 del codice civile, e gli stessi Commissari hanno riconosciuto che non vi era altra possibilità se non quella di redigere un rendiconto in forma libera, peraltro rilevando che il rendiconto 1997 della OMISSIS non poteva identificarsi con il conto giudiziale previsto dal Regolamento di Contabilità Generale dello Stato.
 
Hanno rilevato, inoltre, i difensori della OMISSIS che i conti giudiziali presentano degli errori materiali: la somma di £. 3.900.000 che i Commissari hanno ritenuto omessa, è invece stata compresa negli utili; i prospetti riepilogativi 1996 contengono una inversione degli importi OMISSIS e OMISSIS; è errata anche la somma algebrica tra ricavi e costi OMISSIS del 1997.
 
Hanno concluso i difensori che, poiché il conto è stato redatto anche per OMISSIS, ad essa società deve essere posto il 50% della parcella, in ragione della ripartizione della responsabilità tra le due società, come richiesta dalla procura regionale nel coevo giudizio di responsabilità ed hanno in pari tempo depositato copia del controricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, presentato nell’ambito del giudizio n. 55138 nei confronti della OMISSIS
 
 Infine, con memoria in data 4 marzo 2005 i difensori della OMISSIS hanno inteso confutare, sotto vari profili, sia le conclusioni della relazione sui conti depositata dal magistrato relatore in data 8 luglio 2004 – ed il relativo addebito posto a carico della OMISSIS -sia la ricostruzione effettuata dalla Procura regionale nel coevo giudizio di responsabilità, con la quantificazione del relativo danno, posto a carico della OMISSIS nella misura del 50%.
 
In particolare, per quanto concerne l’ambito del giudizio di conto trattato nel presente paragrafo 5, si rappresentano le eccezioni sollevate dai difensori della OMISSIS con le argomentazioni di seguito esposte.
 
A. INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE
 
La difesa della OMISSIS ha eccepito, in primo luogo, che il debito dell’agente contabile, così come calcolato nella relazione del magistrato, sia "indimostrato" e che alla sua determinazione abbiano contribuito in misura determinante "inammissibili valutazioni di merito circa la correttezza ed operato della OMISSIS, sotto il profilo delle scelte politiche e gestionali effettuate", atteso che l’indagine da compiere dovrebbe invece essere limitata alla corretta ricostruzione della contabilità relativa alla gestione della sosta, mediante rappresentazione adeguatamente articolata delle poste di entrata e di uscita, verificando la sussistenza della documentazione giustificativa delle spese e l’ammontare totale degli incassi, secondo le indicazioni date precedentemente da questa Corte alla OMISSIS per la redazione del conto giudiziale. Tale ricostruzione dovrebbe essere operata con esclusivo riferimento alla Convenzione OMISSIS/OMISSIS in data 8 gennaio 1996, nell’interpretazione che le parti hanno inteso darne, con l’avallo del Comune di Roma, attraverso comportamento concludenti posti in essere nel corso dei tre anni.
 
Ha eccepito, in particolare:
 
– che nella relazione finale si ipotizzi un debito a carico della OMISSIS ancorchè la gestione della sosta abbia coinvolto anche la struttura operativa OMISSIS che materialmente, in attuazione di una convenzione stipulata con OMISSIS, riscuoteva proventi della sosta;
 
– che il magistrato ha, da un lato, "accorpato" del tutto illegittimamente dati risultanti dal report di gestione OMISSIS con dati risultanti invece dai bilanci delle due società, dall’altro "ricostruito" con criteri non avallati da alcun supporto documentale, e perciò non utilizzati dalle parti, le voci dei costi e dei ricavi (sottraendo o aggiungendo voci rispetto ai report di gestione), pervenendo così ad un risultato "negativo", ripercorrendo in ciò i criteri già usati dai Commissari nella ricostruzione della contabilità.
 
Ha poi precisato che – secondo la previsione di cui all’art. 12, punto 1, della Convenzione OMISSIS/OMISSIS, cui la OMISSIS è subentrata in luogo dell’OMISSIS – "le parti hanno inteso regolare i propri rapporti economici non sulla base delle risultanti dei costi e dei ricavi così come rappresentati nei propri bilanci ma sulla base di appositi rendiconti economici di gestione, che riportavano tutte le voci di incasso da considerare (che quindi non potevano coincidere con le voci di ricavo indicate invece in bilancio, redatto con criteri per certi versi diversi) ed alcuni centri di costo concordati convenzionalmente tra le parti". Le valutazioni operate dal Magistrato sulla legittimità della Convenzione sarebbero, quindi, assolutamente inammissibili, "perché tale profilo attiene ad un aspetto discrezionale nella scelta delle modalità di gestione del servizio nelle quali la OMISSIS è subentrata, scelte di competenza esclusiva del Comune e delle società da esso individuate".
 
E’ stato, al riguardo, contestato che il Magistrato relatore avrebbe considerato come incassi non quelli corrispondenti alla elencazione di cui all’art. 12, punto 3, della Convenzione, ma anche voci ricavate dai bilanci OMISSIS e che, anche con riferimento ai costi, si sarebbero disapplicati gli accordi convenzionali di cui all’art. 12, punto 4.
 
In particolare, è stato confutato il rilievo del Magistrato relativo alla mancata applicazione del criterio dei "costi unitari" – da determinarsi congiuntamente da OMISSIS e OMISSIS (quindi da OMISSIS e OMISSIS) subito dopo la stipula della Convenzione, e quindi "ex ante" , come previsto dall’art. 12, punto 4, comma 2, della Convenzione OMISSIS/OMISSIS dell’8 gennaio 1996 – in quanto nel comma 1 del medesimo articolo è anche precisato che i costi sarebbero stati calcolati annualmente su base consuntiva. Pertanto, alla luce della natura sperimentale della gestione della sosta e in ragione dell’impossibilità di fissare a priori un ammontare certo e preciso di "costo unitario", che oltre tutto avrebbe potuto esporre la società a costi maggiori di quelli effettivamente sostenuti, le Parti hanno provveduto a redigere i "report di gestione", indicando a consuntivo il valore complessivo dei costi effettivamente sostenuti per ciascuna voce e dividendoli poi per le unità di riferimento (parcometri o addetti alla sosta); tale valore parametrico avrebbe consentito di verificare i risultati della gestione da utilizzare sia per l’organizzazione di una gestione in proprio come pure per le future gare d’appalto. Ove, invece, le parti avessero proceduto nell’applicazione rigida del criterio del costo unitario, la finalità della gestione sperimentale avrebbe finito per essere annullata, ed il valore così fissato ex ante sarebbe sì stato utile ai fini di monitoraggio, per stabilire la quantificazione complessiva dei costi della gestione, ma non al fine di determinare gli effettivi risultati economici della gestione sosta stessa.
 
Per avvalorare tale impostazione, la difesa della OMISSIS ha affermato che finalità precipua perseguita dall’Amministrazione Comunale non era quella di realizzare ulteriori parcheggi pubblici tariffati, ma di disincentivare l’uso dei mezzi privati di trasporto a favore di quelli pubblici, per cui la prospettiva della finalità di tale gestione andrebbe ribaltata nel senso che, qualora ci fossero stati degli utili, questi sarebbero dovuti tassativamente essere impiegati per la costruzione di nuovi parcheggi pubblici, ai sensi dell’art. 7 del Codice della strada; inoltre, andrebbe considerato che nella Convenzione OMISSIS/OMISSIS era stata posta la clausola di garanzia per OMISSIS, nel senso che questa non avrebbe dovuto sopportare alcuna perdita nel caso in cui gli incassi trattenuti dall’OMISSIS (OMISSIS) non fossero stati sufficienti a coprire i costi (di qualunque entità) gravanti sulla sosta: dunque non poteva essere in alcun modo rilevante (né poteva ravvisarsi alcuna differenza) tra calcolare il costo unitario in modo preventivo rispetto alla diversa modalità di calcolo (a consuntivo) del costo unitario, giacchè una eventuale determinazione preventiva del costo unitario si sarebbe risolta certamente solo a favore dell’OMISSIS-OMISSIS, che avrebbe preventivato costi più alti per cautelarsi da eventuali perdite.
 
E’ stato, altresì, contestato l’ulteriore rilievo del Magistrato riguardo alla mancata autorizzazione di alcuni costi, ai sensi dell’art. 12, punto 4 della Convenzione, argomentando che, ai fini di una più efficiente organizzazione del servizio, che non poteva subire interruzioni di sorta, in talune circostanze la disposizione in questione è stata interpretata in modo restrittivo (residuale), limitando i casi di autorizzazione preventiva alle voci di costo relative a "comunicazione e informazione all’utenza", mentre sono state escluse da ogni autorizzazione preventiva le spese di amministrazione e generali di gestione, assicurazione, acquisto tessere e schede a scalare, nonché quelle relative ad attività di progettazione e studio, anche attinenti alla fase ideativa ed organizzativa della comunicazione ed informazione all’utenza.
 
E’ stata anche esclusa la prospettata interpretazione dell’art. 12, punto 5, concernente le modalità di calcolo della percentuale dell’80% spettante a OMISSIS, nel senso che non avrebbe avuto senso attribuire alla OMISSIS l’80% degli incassi, senza tenere in alcuna considerazione la contabilizzazione dei costi di OMISSIS ed OMISSIS/OMISSIS afferenti alla gestione della sosta, o ritenendo addirittura che OMISSIS potesse pagarsi i costi dell’avvio del servizio e della successiva gestione mediante il residuo 20% degli incassi, atteso che proprio per la totale assunzione di rischi in capo ad OMISSIS-OMISSIS e per la assoluta imprevedibilità di costi e ricavi conseguibili, l’unico meccanismo contrattuale ipotizzabile era quello in base al quale l’OMISSIS aveva la facoltà di detrarre tutti i costi sostenuti dagli incassi, e ciò anche ai fini del calcolo del "rimanente" su cui calcolare l’80% da attribuire a OMISSIS
 
A tali argomentazioni è stata aggiunta la considerazione che il Comune non ha mai elevato censure all’interpretazione che le Parti hanno dato alla Convenzione del 1996, approvando i rendiconti della OMISSIS senza alcun rilievo.
 
B. ADEMPIMENTO DELLA OMISSIS ALL’OBBLIGO DI RENDERE IL CONTO
 
Dopo avere ribadito che la OMISSIS non poteva redigere un conto economico basato sul criterio di cassa, attesa la natura di società per azioni e dunque soggetto giuridico di diritto privato, sottoposto come tale a tutti i principi inderogabilmente stabiliti dal codice civile con riferimento alle società per azioni, ai sensi dell’art. 2423 bis del codice civile, i difensori della OMISSIS hanno evidenziato come le parti abbiano scelto la redazione del report di gestione come unico strumento idoneo di controllo e di verifica della gestione, nonché come mezzo per determinare gli effettivi risultati economici di gestione della sosta, e come anche il conto depositato dai Commissari si identifica in realtà con il conto economico depositato dalla OMISSIS
 
Per tale motivo hanno chiesto che sia riconsiderato l’esatto adempimento della OMISSIS all’obbligo di rendere il conto della gestione, osservando che anche i Commissari, dopo avere informalmente preso contatti con la Ragioneria Generale dello Stato, avevano concluso che, mancando un modello di conto che potesse adattarsi alla rappresentazione dei ricavi e dei costi relativi alla gestione effettuata dalla OMISSIS e dalla OMISSIS, i documenti contabili potevano essere rappresentati mediante un rendiconto in forma libera, secondo criteri di competenza economica; criteri che, in taluni casi, sarebbero stati disattesi dal Magistrato relatore nei suoi rilievi.
 
C. CONTRODEDUZIONI SULLE SINGOLE OSSERVAZIONI DEL MAGISTRATO RELATORE
 
Le argomentazioni difensive si sono concentrate, infine, su singoli rilievi della relazione del Magistrato, non senza prima confutare, in linea generale, la metodologia di analisi adottata nella relazione, che sarebbe viziata dai seguenti errori di impostazione: 1) indicare dati di costo spesso non omogenei, in quanto prelevati in parte dai bilanci e in parte dai report; 2) applicazione non uniforme ed omogenea per i diversi esercizi; 3) presenza di due errori materiali di calcolo (somma dei costi finanziari sostenuti nel 1996, come indicata a pag. 26 della relazione, e calcolo della quota percentuale dei costi di struttura sostenuti dalla OMISSIS nel 1997, indicata in £. 933.930.413 invece di £. 833.930.413).
 
Sono state, in particolare, sollevate le eccezioni che seguono.
 
1996.
 
1. Gli interessi bancari attivi vanno ricompresi tra gli incassi, ancorchè non indicati tra le voci di incasso di cui all’art. 12, punto 3, della Convenzione, in quanto comunque ricompresi nel giro di affari della sosta.
 
2. Le rimanenze finali – ovvero il valore delle schede rimaste invendute – non vanno incluse tra le voci di incasso, così come tra le voci di spesa va riportato solo il costo del venduto, secondo un criterio di cassa.
 
3. Non è comprensibile perché nella relazione si sia considerato ingiustificato il solo importo corrispondente all’IVA, relativa alla cessione gratuita degli autoparchimetri, diversamente da quanto osservato dal relatore per gli anni 1997 e 1998 e, comunque, detta operazione di cessione gratuita era stata effettuata a fini promozionali, per incentivare l’uso del dispositivo automatico che avrebbe consentito un risparmio di spesa rispetto agli altri sistemi di pagamento (schede elettroniche e voucher cartacei),
 
4. Le spese sostenute per le riunioni di personale, pari a £. 4.153.400 sono documentate nei resoconti OMISSIS
 
5. L’acquisto in leasing degli autoparchimetri ha consentito di evitare i maggiori costi che sarebbero derivati da un finanziamento bancario e l’importo di £. 208.574.607 corrisponde alle rate dei contratti in vigore al 31 dicembre 1996, alcuni dei quali erano relativi a periodi a cavallo dei due esercizi; il relativo importo va quindi incluso tra i costi secondo un criterio di competenza, in quanto "riconducibile" all’esercizio 1996.
 
6. Il report di gestione OMISSIS 1996 evidenzia analiticamente le voci che compongono la categoria dei "costi generali"; anche nelle note esplicative allegate ai conti redatti dai Commissari, dal n. 10 al n. 16, risultano specificate nella loro tipologia tutte le voci di costo contestate nella relazione del Magistrato,, suddivise per ogni prestazione resa e/o imputazione; esse risultano quindi comprovate ed il loro complessivo ammontare, pari a £. 1.020.465.156, va pertanto discaricato; in particolare, poi, quanto alle spese per "studi e ricerche" (£. 76.203.547) , per opere dell’ingegno (£. 74.378.5969) e per "assistenza programmi" (£. 9.950.000), le stesse devono considerarsi autorizzate (anche se non previamente e non in forma scritta) dalla OMISSIS e dal Comune, in occasione e mediante l’approvazione dei report analitici; la mancata documentazione giustificativa relativa alle spese di viaggio del sig. **** (£. 6.125.000) non riguardava la OMISSIS, in quanto detta società poteva solo effettuare verifiche contabili sui report di gestione per controllare l’afferenza dei costi alla gestione della sosta; l’ulteriore somma di £. 4.200.000, pari alla differenza non documentata rispetto alle fatture relative alle retribuzioni del sig. Z.A., sarebbe frutto di errore materiale, in quanto le giornate lavorative fatturate sono 107 e non 101 (come risulta dalla nota n. 19 allegata ai conti dei Commissari).
 
7. Quanto alla categoria dei "costi commerciali", i costi sostenuti per provvigioni corrisposti alle varie cooperative (OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS) per la vendita all’utenza dei titoli prepagati, per un importo complessivo di £. 488.986.960, andrebbe discaricata in quanto coerente con le previsioni di cui all’art. 5 della Convenzione, che prevedeva che la commercializzazione sarebbe stata gestita da OMISSIS e curata da OMISSIS, anche attraverso la qualificata rete di punti vendita dell’OMISSIS; al riguardo, la difesa osserva che la OMISSIS, subentrando all’OMISSIS, ha ereditato scelte imprenditoriali già compiute; l’importo per spese di progettazione, studio e consulenze, (£. 50.000.000) va giustificato perché concerne la realizzazione della struttura organizzativa OMISSIS e soggetta esclusivamente a rendicontazione; quello per servizi di guardiania (£. 70.350.000) va giustificata perché non corrisponde a subaffidamenti o cessioni a terzi vietati dalla Convenzione, ma ad operazioni pienamente consentite e non in contrasto né con lo spirito della Convenzione né con le vigenti norme in materia: trattavasi non di attività di controllo della sosta, bensì di mera attività operativa avente ad oggetto la distribuzione dei titoli prepagati in attesa che venissero installati i parcometri da parte di una cooperativa guardiamacchine operante in piazza del Popolo.
 
8. Per quanto concerne i costi sostenuti dalla OMISSIS, su una complessiva somma di £. 1.362.122.727 (costituita da c.d. "costi diretti" per la retribuzione di personale OMISSIS e OMISSIS distaccato presso la OMISSIS, spese di utilizzo attrezzature, strutture, materiali e servizi forniti da OMISSIS e OMISSIS), non può considerarsi giustificata solo la somma corrispondente al 5% degli incassi (£. 591.998.346), prevista contrattualmente a rimborso delle spese OMISSIS, ritenendo non discaricabile il restante importo (£. 770.124.381); come precisato anche dal Magistrato, infatti, potevano essere caricati sulla gestione sosta anche i costi relativi alla commercializzazione dei titoli prepagati ed al servizio di supervisione della gestione della sosta, e il Magistrato non ha provato che il tipo di mansione svolta dal personale utilizzato da OMISSIS non corrispondeva a quella di supervisione e commercializzazione prevista dall’art. 12, punto 4, lett. e), né che detto tipo di attività sia stata svolta da personale OMISSIS piuttosto che da quello OMISSIS.
 
1997.
 
1. Viene nuovamente contestata l’inclusione delle "rimanenze finali" tra le voci d’incasso OMISSIS (£. 850.941.474) e l’esclusione dell’IVA, relativa alla cessione gratuita degli autoparchimetri (£. 21.420.000), dalle voci di costo OMISSIS
 
2. I costi inerenti "le ferie e i permessi non goduti", e i relativi contributi previdenziali ed assistenziali, (£. 460.364.295) va considerata giustificabile, atteso che si tratta di costi di competenza (vale a dire riconducibili) all’esercizio 1996; il criterio di cassa adottato dal Magistrato non è stato, peraltro, seguito uniformemente per altri accantonamenti (es. gli ammortamenti).
 
3. I costi relativi a "consulenze esterne" (£. 157.665.580) sono giustificabili perché non andavano preventivamente e specificamente autorizzati da OMISSIS, in quanto il criterio del costo unitario era da intendersi a consuntivo e l’autorizzazione dei costi sottratti a detto criterio del costo unitario doveva considerarsi insita sempre nell’approvazione a consuntivo dei report da parte della OMISSIS e del Comune; in ogni caso, si tratterebbe di costi rientranti tra le spese generali di amministrazione e di gestione, soggette solo a rendicontazione che, nella fattispecie, sarebbe stata operata.
 
4. Anche l’importo di £. 66.113.503, contemplato nella voce "collaborazioni", sarebbe da giustificare in quanto attinente ad attività di progettazione e studio, come da nota n. 19 allegata al conto redatto dai Commissari, e quindi riconducibile in parte alla categoria delle spese di progettazione e studio e in parte a quelle generali di amministrazione e gestione, come tali non soggette a preventiva autorizzazione.
 
5. La somma di £. 87.746.400, che nella relazione il Magistrato ha ritenuto quale "duplicazione" di quanto già contabilizzato con riferimento alla "cessione gratuita degli autoparchimetri", già in precedenza quantificati come costi, e come tali non giustificabili, sarebbe invece da discaricare, ad avviso della difesa, che non comprende il motivo per cui, questa volta, il Magistrato ha ritenuto non giustificabile l’intero importo invece che solo quello relativo all’IVA; sarebbe quest’ultimo addebito, poi, a costituire, secondo la tesi difensiva, una duplicazione di quanto già compreso nell’addebito di £. 21.420.000 di cui alla precedente nota 1.
 
6. Si ritengono giustificati anche i costi (£. 1.283.473.480) relativi alla "distribuzione dei titoli prepagati", nonché quelli relativi al "servizio di guardiania" (£. 2.088.470.000) con le stesse motivazioni svolte per l’anno precedente.
 
7. Il costo relativo alla voce "prestazioni di terzi" pari a £. 183.614.705, per collaborazioni rese dall’amministratore, dott. ****, sarebbe giustificabile in quanto si tratterebbe di collaborazioni rese alla OMISSIS dal dott. Z.A. nella sua veste di amministratore di OMISSIS, e come tali fatturate da quest’ultima società, senza alcuna duplicazione.
 
8. Anche l’importo (£. 25.696.000) relativo al servizio di guardiania reso da Istituti di vigilanza presso il parcheggio della Magliana) sarebbe giustificato, in quanto rendicontato, verificato dalla OMISSIS in termini di attinenza e congruità, e conosciuto dal Comune, che non ha mosso rilievi sul punto.
 
9. Per quanto concerne i costi riferibili alla OMISSIS caricati sulla gestione sosta, per il 1997 detti costi sono stati classificati in COSTI DIRETTI, COSTI INDIRETTI E COSTI DI STRUTTURA. Anche per tale annualità viene confutata, dalla difesa, l’applicazione dell’art. 12, punto 4, lettera e) così come descritta nella relazione del Magistrato. Il procedimento seguito dal relatore partiva dal presupposto che, a termini di Convenzione, dovevano considerarsi ammissibili, oltre a quelle spese corrispondenti al 5% degli incassi (previsto dalla Convenzione a rimborso delle spese OMISSIS) solo quelle riferibili ad attività di commercializzazione e supervisione della gestione della sosta (ai sensi del combinato disposto di cui all’ art. 12, punto 4, lettera e), all’art. 5, comma 2, e all’art. 7, comma 6 della Convenzione) e che, sulla base di tale presupposto, i costi andavano prima depurati di quelle voci non ritenute discaricabili per motivi vari e poi, ulteriormente, andavano ridotti della parte eccedente il predetto 5% degli incassi qualora le attività che avevano comportato detti costi superiori al 5% non fossero state riconducibili a quelle previste dalla Convenzione (ovvero quelle di commercializzazione dei titoli prepagati e di supervisione della gestione sosta). La difesa sostiene invece che tutto l’importo delle spese OMISSIS(£. 3.287.038.904), va discaricato, in quanto l’attività di commercializzazione e supervisione della gestione va intesa in senso ampio, vale a dire con riferimento a tutto ciò che attiene alla sosta ed è volto allo sviluppo ed al miglioramento del servizio. Pertanto ritiene che vada discaricato l’importo (£. 1.764.174.617) relativo ai c.d. "costi diretti" (riferibili anche a costi di strutture ed attrezzature del supporto di segreteria, di retribuzione di un dirigente della sosta, di consulenze legali, di corsi di qualificazione, di consulenze tecniche per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione della gara per la fornitura di prefabbricati), compreso quello (£. 619.947.692) corrisposto alla Polizia Municipale del Comune di Roma, per avere integrato in via straordinaria l’attività di sorveglianza nelle aree tariffate sulla base di specifica convenzione, e che il relatore aveva ritenuto non giustificabile in quanto l’attività di vigilanza di quest’organo rientra nelle mansioni istituzionali già retribuite dal Comune; andrebbe discaricato anche l’importo complessivo ai "costi indiretti" (£. 91.263.599), peraltro non contestato dal relatore, nonché quello relativo all’importo di "costi di struttura" imputato alla gestione sosta (£.1.431.600.688) . Per questi ultimi, il relatore – dopo aver confutato il criterio di determinazione dei relativi costi, basato su di un parametro convenzionale che faceva riferimento alla percentuale di costo corrispondente alla percentuale di "giro d’affari" imputabile alla sosta nell’intera attività di struttura della OMISSIS- aveva comunque rilevato (sulla scorta di quanto rettificato dai Commissari) l’errore in cui era incorso il Report redatto da OMISSIS, laddove il volume d’affari conseguito dalla OMISSIS per la gestione della sosta, indicato in £. 24.867.322.974, era in realtà quello realizzato dalla OMISSIS, mentre la OMISSIS aveva realizzato per la gestione sosta un volume di affari di £. 4.942.458.209 (su un complessivo importo di altre gestioni di £. 18.103.368.263), pari dunque al 27,30% dell’intera gestione OMISSIS; affermava pertanto il relatore che i costi di struttura relativi alla gestione sosta andavano calcolati nel 27,30% dei complessivi costi di struttura (anche per gestioni diverse dalla sosta) di £. 2.189.268.408: la percentuale corrispondente, rispetto al complessivo volume di affari della OMISSIS non era dunque il 65% di £. 38.028.233.028, pari a £. 1.431.600.688, bensì il 27,30%, di £. 18.103.368.263, pari a £. 597.670.275, imputabile alla struttura relativa alla gestione sosta, come analiticamente spiegato alle pagg. 133-134 della relazione. Al riguardo, nulla viene controdedottto dalla difesa, se non un "banale errore aritmetico" (rectius, di battitura) compiuto dal Magistrato nel determinare l’importo differenziale tra quello determinato nel report e quello determinato nel conto secondo la diversa percentuale suddetta, mentre si sofferma, invece, ad illustrare la sponsorizzazione che la OMISSIS – ha sostenuto nei confronti della OMISSIS s.p.a., di cui era socio maggioritario, per la manifestazione "La Fabbrica di Roma", nell’ambito della quale, unitamente a SdT, OMISSIS e OMISSIS, la OMISSIS aveva allestito lo stand dedicato alla mobilità "Roma nell’età del ferro", per sensibilizzare la cittadinanza sui nuovi sviluppi della mobilità. Quanto, poi, ai rilievi del relatore in merito all’errore di contabilizzazione, viene osservato solo che la OMISSIS, in assenza di criteri univoci e di norme di legge, aveva deciso la migliore allocazione dei costi sulla base dell’esperienza acquisita e che la correttezza dell’operato della OMISSIS risultava confortata dal fatto che i relativi bilanci erano stati certificati dalle ******à di revisione.
 
10. Viene infine confutato il rilievo relativo a £. 72.800.000, aggiunto ai costi non giustificabili, in quanto già addebitato nell’ambito delle considerazioni sugli autoparchimetri ceduti in omaggio (£. 87.746.400, comprensivo di IVA).
 
1998.
 
1. Anche per il 1998 sono stati confutati i rilievi del relatore relativi a:
 
– inclusione tra gli incassi delle rimanenze finali;
 
– inclusione – tra i costi non giustificabili della OMISSIS- dell’importo dell’IVA relativa agli autoparchimetri ceduti in omaggio;
 
– tutti quegli importi ritenuti non discaricabili perché non autorizzati preventivamente, o non calcolati secondo il criterio dei costi unitari;
 
sulla base delle medesime considerazioni generali di merito espresse per gli esercizi precedenti, concernenti;
 
– la non necessità della preventiva autorizzazione, o del calcolo secondo il criterio dei costi unitari, per quelle spese che sono state poi sostanzialmente assentite con l’approvazione dei report da parte del Comune;
 
– l’impossibilità di adottare un criterio di cassa, e quindi la necessaria attribuzione anche dei costi comunque riferibili ad un certo esercizio, ancorchè materialmente non pagati in quello stesso esercizio, ad eccezione di quanto ritenuto, invece, per le rimanenze finali, che ad avviso della difesa non vanno incluse tra gli incassi, che vanno considerati solo con riferimento a quelli effettivamente conseguiti;
 
– l’inclusione di alcune spese classificate di "collaborazione" ma in realtà consistenti in attività di consulenza e coordinamento dell’attività amministrativa, da riportarsi, dunque, alle "spese di amministrazione e generali di gestione";
 
– la legittimità delle spese a cooperative esterne alla struttura OMISSIS/OMISSIS, per distribuzione dei titoli prepagati e per il servizio di guardiania;
 
– l’inammissibilità di ricondurre i costi OMISSIS nel tetto del 5% degli incassi, in quanto la OMISSIS avrebbe sopportato costi, oltre che per la struttura aziendale e generali, anche per le attività di commercializzazione dei titoli prepagati e di supervisione della gestione.
 
In particolare, poi, viene confutato:
 
1. il rilievo relativo al costo (£. 12.100.000) sostenuto da OMISSIS per corsi di formazione del personale addetto alla sicurezza, obbligatori ai sensi della legge n. 626/94;
 
2. il rilievo relativo al costo (£. 71.280.000) sostenuto da OMISSIS per il noleggio e lo spurgo dei WC chimici installati presso i vari parcheggi di scambio, che va posto a carico della gestione sosta per assicurare accettabili livelli igienici sia per i fruitori del parcheggio sia per il personale di vigilanza addetto a tali parcheggi;
 
3. l’addebito relativo al costo di £. 42.000.000, che non risulta motivato;
 
4. il rilievo relativo al costo (£. 109.653.621) sostenuto da OMISSIS per ammortamenti delle spese di costruzione, per studi e ricerche, pubblicità e software;
 
5. il rilievo relativo al costo (£. 535.443.000) delle imposte dirette e indirette, computato da OMISSIS al fine del calcolo del margine operativo sul quale calcolare la percentuale da attribuire a OMISSIS, in quanto questione pendente davanti al giudice ordinario e il cui costo andrebbe quindi sospeso fino a definitivo esito del giudizio;
 
6. il rilievo relativo al costo (£. 72.400.000) sostenuto da OMISSIS e riclassificato dal Magistrato quali "consulenze" mentre si tratta di spese tecniche sostenute per attività di progettazione strettamente inerenti le aree di sosta e riconducibili nell’ambito della lettera d) dell’art. 12, punto 4;
 
7. il rilievo relativo al costo (£. 1.690.840.639) sostenuto da OMISSIS per "sopravvenienze passive di leasing", corrispondente alla differenza tra i canoni di leasing effettivamente spettanti annualmente alla società OMISSIS (per contratti stipulati nel triennio 1996/1998) e gli importi contabilmente detraibili riportati nei bilanci delle anzidette annualità; a fronte del rilievo del relatore, secondo cui dette sopravvenienze non devono influenzare in alcun modo i rapporti economici tra OMISSIS e OMISSIS, in quanto i costi relativi ai canoni di leasing sono stati quantificati nei report delle tre annualità, sulla base dei costi effettivi, la difesa oppone la circostanza che il 1998 rappresenta l’ultimo anno di svolgimento del servizio da parte di OMISSIS, che nel 1999 è stata peraltro messa in liquidazione e quindi non avrebbe più potuto fruire di tali beni acquistati in leasing per la gestione del servizio; perciò anche i futuri canoni per contratti di leasing dovevano essere caricati sulla gestione 1998;
 
8. il rilievo relativo al costo (£. 582.393.826) sostenuto da OMISSIS per costi di struttura, le cui modalità di calcolo, nel 1998, sono diverse rispetto al 1997, perché il criterio utilizzato è stato, questa volta, non utilizzando il giro di affari realizzato, ma l’incidenza dei costi indiretti attribuiti alle varie gestioni OMISSIS: il relatore ha ritenuto di applicare il metodo fondato sull’incidenza percentuale dei ricavi, come per il 1997, il cui esito ha portato ad un totale di costi di struttura di £. 168.678.190 e la cui differenza, rispetto all’importo contabilizzato nel report (£. 199.296.274) è stata considerata dal Magistrato non discaricabile; la difesa rinvia, in proposito, alle considerazioni svolte per il 1997, riferite alla insindacabilità della scelta discrezionale della OMISSIS circa il metodo di allocazione dei costi di struttura;
 
9. il rilievo relativo al costo (£. 1.566.237.156) costituente quota parte di quelli sostenuti da OMISSIS per il 1998 (£. 3.370.073.967) e risultante dalla differenza tra l’importo (£. 2.148.630.982) eccedente il 5% degli incassi (riconosciuto da Convenzione a rimborso spese OMISSIS), e l’importo corrispondente alla differenza tra la somma erroneamente contabilizzata quale costo di struttura (£. 751.072.016) e quella rettificato di £. 168.678.190, pari a £. 582.393.826.
 
Vale a dire: £. 2.148.630.982 (ritenuto non giustificabile in quanto eccedente il 5% degli incassi riconosciuto da Convenzione, considerato inoltre che nulla va dovuto a OMISSIS per commercializzazione dei titoli prepagati e per supervisione della gestione della sosta, in quanto servizi svolti da personale OMISSIS) meno £. 582.393.826 (differenza tra costi erroneamente calcolati e costi correttamente calcolati, e in quanto tale già considerata nel calcolo delle spese non giustificabili) = £. 1.566.237.156. La difesa ha contestato, oltre all’applicazione del criterio dell’esclusione dei costi esorbitanti il "tetto" del 5% , anche l’importo di £. 582.393.826, che ritiene "aggiunto" alla somma dei costi non giustificabili, piuttosto che, come in realtà avvenuto, sottratto ad essi.
 
Hanno concluso i difensori della OMISSIS, in merito al giudizio di conto, che:
 
1. la società ha contabilizzato e riconosciuto solo i costi effettivamente afferenti il servizio di gestione della sosta tariffata; laddove tali costi non erano ritenuti relativi a tale gestione, la OMISSIS ha contestato a OMISSIS la spettanza delle somme, anche mediante instaurazione di giudizio civile;
 
2. la società ha sempre seguito i criteri e le disposizioni contenuti nella Convenzione;
 
3. la società ha effettuato tutte le verifiche contabili necessarie sui report di gestione redatti dalla OMISSIS, il quale peraltro esponeva analiticamente tutte le spese sostenute;
 
4. in mancanza di criteri nella Convenzione, la società si è attenuta ai principi di bilancio dettati dalla normativa civilistica, seguendo principi di competenza, ripartendo costi e ricavi tra gli esercizi cui gli stessi erano riconducibili, e pertanto hanno chiesto:
 
in via principale
 
– accertare e dichiarare l’infondatezza degli addebiti mossi all’operato della OMISSIS s.p.a. e, per l’effetto, disporre il discarico di OMISSIS s.p.a. dal debito individuato a carico della medesima nella relazione sui conti giudiziali depositata in data 8 luglio 2004; riconfermare, conseguentemente, la correttezza contabile di quanto evidenziato nei reports di gestione dichiarando la regolarità e correttezza formale e sostanziale della documentazione contabile a suo tempo depositata e, per l’effetto, dichiarare la medesima OMISSIS adempiente rispetto all’obbligo di resa del conto giudiziale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 58, 2° comma, della legge n. 142/90;
 
in via subordinata
 
– in considerazione dell’ammontare delle voci di costo OMISSIS, individuate come non giustificate dal magistrato relatore, porre il debito conseguente ai costi non giustificati a carico della medesima OMISSIS s.r.l.
 
in via ulteriormente subordinata
 
– preso atto degli errori materiali, formali e sostanziali contenuti nel conto giudiziale e nella relazione del Magistrato relatore depositata in data 8 luglio 2004, procedere nelle relative rettifiche con ogni conseguente statuizione in ordine al debito.
 
5.3.            per la OMISSIS – – s.r.l. (Avv. ************ e, dal 2005, anche *********. ********************)
 
Con atto di costituzione del 26 marzo 2001 l’Avv. ************, per conto della OMISSIS – – s.r.l., è intervenuto nel giudizio di conto n. 53120, a seguito della comunicazione, anche a detta società, del decreto di fissazione dell’udienza del 19 aprile 2001, di discussione di detto giudizio, precisando che, ai sensi degli artt.1, 12 e 17, comma 2, della Convenzione OMISSIS/OMISSIS dell’8 gennaio 1996, che consentivano all’OMISSIS di provvedere agli adempimenti posti a suo carico anche a mezzo di proprie società controllate operanti nello specifico settore della mobilità e della sosta, esclusi il subappalto e la cessione a terzi, l’OMISSIS ha promosso la costituzione della OMISSIS – – s.r.l. (nata il 20 aprile 1995 con la denominazione di OMISSIS – s.r.l.) della quale lo stesso OMISSIS possedeva il pieno controllo attraverso le sue partecipate OMISSIS Consult s.r.l. (titolare di quote per un valore nominale di £. 10 milioni) e OMISSIS – OMISSIS S.p.A. (titolare di quote per un valore nominale di £. 10 milioni), alle quali poi, in data 5 luglio 1996, si è aggiunta la OMISSIS s.r.l. controllata anch’essa dall’OMISSIS (titolare di una quota per un valore nominale di £. 1 milione); tale sistema avrebbe permesso, inoltre, la concentrazione di tutto il know-how acquisito in un unico soggetto giuridico che l’OMISSIS si è reso disponibile a cedere al termine della stessa Convenzione alla OMISSIS, al fine di agevolare la prosecuzione in proprio della gestione del servizio avviato in via sperimentale. Partendo nel gennaio con n. 0 stalli di sosta, nel gennaio 1999 la OMISSIS ha consegnato al Comune di Roma n. 40.761 stalli a sosta regolamentata a tariffa, attrezzati con spese a totale carico della gestione. Nel 1999 la OMISSIS, esauritasi la convenzione con l’OMISSIS, tramite due distinte gare pubbliche ha proceduto ad affidare il medesimo servizio ad altri soggetti. Il difensore della OMISSIS ha conclusivamente chiesto che la Sezione dichiari il difetto di legittimazione passiva della OMISSIS s.r.l. in relazione al giudizio di conto, instaurato unicamente contro la OMISSIS s.p.a.
 
Con memoria in data 17 settembre 2002, lo stesso Avv. ************ si è opposto alla richiesta avanzata in via subordinata dalla OMISSIS, nel ricorso ex art. 11 della legge n. 319 dell’8 luglio 1980 (avverso il decreto n. 1/2002/R del 9 maggio 2002, di liquidazione del compenso ai componenti della Commissione nominata per la redazione dei conti giudiziali) di porre il 50% della parcella, come liquidata con il decreto n. 1/2002/R di questa Sezione, a carico della OMISSIS
 
A motivo dell’intervento il difensore della OMISSIS ha dedotto che detta società non è "parte" nel giudizio di conto, instaurato a carico esclusivo della OMISSIS s.p.a., considerato, inoltre, che questa Sezione, nell’ordinanza n. 463 del 9 aprile 2001, aveva espressamente disposto che il conto giudiziale venisse redatto <d’ufficio>, "a spese della OMISSIS s.p.a."; ha pertanto chiesto che detta richiesta subordinata della OMISSIS sia dichiarata infondata ed ha insistito affinchè la Sezione dichiari il difetto di legittimazione passiva della OMISSIS nel giudizio di conto.
 
6. ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE NEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITA’n. 55138
 
6.1. per la OMISSIS (*********. *************** e prof. Avv. *************)
 
Con comparsa di costituzione del 1° febbraio 2002 la difesa della OMISSIS ha prospettato, in via incidentale, le censure mosse dalla stessa società all’istruttoria del P.M. dott. ******. in un esposto-denuncia diretto al Consiglio di Presidenza di questa Corte, nonché alla Procura della Repubblica, con riferimento all’art. 108 della Costituzione ("indipendenza" del Pubblico Ministero) ed ha chiesto che sia "dichiarata ed accertata l’invalidità dell’intera istruttoria condotta dal P.M. in ragione delle circostanze e delle eccezioni dedotte" nel predetto atto; in subordine, ha chiesto la sospensione del procedimento in attesa delle determinazioni del Consiglio di Presidenza e della Procura presso il Tribunale di Roma.
 
In via pregiudiziale ha eccepito poi il difetto di giurisdizione di questa Corte, rappresentando di aver presentato ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – depositato in atti – ed ha chiesto perciò la sospensione del giudizio, affermando sussistere i presupposti di ammissibilità e fondatezza dell’istanza ex art. 367 c.p.c., per i motivi che espone.
 
Essi concernono, in sintesi:
 
– la non applicabilità della sentenza n. 12367/2001 pronunciata dalle Sezioni Unite della Cassazione (che hanno affermato la giurisdizione di questa Corte nei confronti della OMISSIS nel giudizio di conto, quale "agente contabile"), tenuto conto della diversità del giudizio di responsabilità (rispetto al giudizio di conto), in quanto giudizio attivato dalla Procura regionale con finalità risarcitorie;
 
– le funzioni e la natura della OMISSIS s.p.a., nonché la natura dell’affidamento da parte dell’Amministrazione comunale, non riconducibile a concessione, bensì al modello di cui alla lettera e) dell’art. 22 della legge n. 142/90, ove la società, pur costituendo "organo indiretto" dell’Amministrazione, è soggetto distinto dall’Ente locale, in quanto dotata di autonoma responsabilità e regolata dalle disposizioni del codice civile in tema di società di capitali;
 
– l’attività contrattuale della OMISSIS con soggetti terzi per procacciarsi mezzi e strumenti (autoparchimetri, servizio di guardiania, consulenze), riconducibile a scelte gestionali ed imprenditoriali, come tali non assimilabili alle attività delle pubbliche amministrazioni e al di fuori di un rapporto funzionale di servizio determinato da un inserimento sistematico del soggetto nell’organizzazione amministrativa pubblica.
 
– Nel merito, ha svolto argomentazioni sostanzialmente riprese nella memoria del marzo 2005, illustrate come segue.
 
Con memoria in data 4 marzo 2005 i difensori della OMISSIS hanno preso in esame:
 
1. Gli obblighi della OMISSIS nei confronti dell’Amministrazione comunale, come derivanti dalla deliberazione comunale n. 3673/95.
 
2. Il rapporto convenzionale OMISSIS-OMISSIS (OMISSIS-OMISSIS).
 
3. La responsabilità contrattuale dell’OMISSIS alla luce delle disposizioni convenzionali.
 
4. I rischi della gestione in capo ad OMISSIS e commercializzazione dei titoli di pagamento.
 
5. L’obbligo di tenuta della documentazione contabile da parte di OMISSIS-OMISSIS.
 
6. Le specificazioni e i limiti dell’obbligo di verifica e vigilanza da parte di OMISSIS.
 
7. La legittimità dell’organizzazione del servizio.
 
8. Le consulenze.
 
9. L’assenza dei presupposti dell’azione di responsabilità (dolo o colpa grave).
 
10. L’insindacabilità nel merito delle scelte politico-amministrative.
 
11. La qualificazione del danno
 
con argomentazioni difensive che verranno più approfonditamente riportate ed esaminate in parte motiva.
 
In estrema sintesi, viene affermato:
 
1) che le finalità pubbliche del servizio sperimentale della sosta non risiedono nel conseguimento del massimo profitto, non trattandosi di mera operazione commerciale ma di svolgimento di un servizio pubblico locale per conto del Comune, diretto, però, non esclusivamente a far introitare utili nelle casse comunali, bensì a consentire una migliore circolazione all’interno della fascia urbana e incentivare l’utenza alle forme alternative di trasporto (collettivo e pubblico); la prospettiva posta a base del giudizio di responsabilità andrebbe pertanto ribaltata: non si tratterebbe di accertare responsabilità per l’eventuale mancato o insufficiente realizzo degli utili, bensì di accertare l’esatto impiego (vincolato) degli utili, solo nella misura in cui detti utili siano stati realizzati;
 
2) che il Comune è rimasto titolare dei compiti di pianificazione e individuazione delle zone da regolamentare, della determinazione delle tariffe e, soprattutto, dei compiti di vigilanza e controllo anche economico del servizio, per cui l’assenza di rilievi da parte dell’Amministrazione comunale – sia nei confronti dei rendiconti trimestrali trasmessi, che dei bilanci approvati dal Consiglio di Amministrazione, – devono comportare la legittimità dell’operato della OMISSIS, che peraltro curava anche la tenuta della documentazione contabile relativa a tutti i ricavi e a tutti i costi, anche sulla base dei report di gestione comunicati alla OMISSIS dalla OMISSIS;
 
3) che non possono essere mossi rilievi alla OMISSIS per quanto concerne quanto previsto nella convenzione OMISSIS/OMISSIS, posto che la OMISSIS è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi all’OMISSIS, per espressa volontà dell’Amministrazione comunale, e ad essa non era consentito discostarsi rispetto alle scelte imprenditoriali già poste in essere da altro soggetto;
 
4) che l’OMISSIS aveva assunto l’obbligo di svolgere le attività previste dal contratto con i relativi rischi, quindi i controlli del Comune e della OMISSIS non potevano essere particolarmente invasivi e penetranti, specie sotto il profilo dei costi, la cui verifica di pertinenza e congruità, da parte di OMISSIS, non era mai stata prevista dalla Convenzione; attesa la totale assunzione di rischi in capo ad OMISSIS (e poi a OMISSIS) e la imprevedibilità iniziale di costi e ricavi conseguibili dal sistema della sosta tariffata, l’unico meccanismo contrattuale ipotizzabile era quello in base al quale era data facoltà all’OMISSIS di detrarre tutti i costi sostenuti dagli incassi, con ciò trasferendo in parte i rischi di una gestione negativa in capo a OMISSIS, ferma restando, peraltro, la clausola di garanzia di cui all’art. 12, n. 5, ultimo comma, della Convenzione, secondo cui nulla sarebbe stato dovuto all’OMISSIS qualora gli incassi ad essa spettanti non fossero stati sufficienti a coprire le spese;
 
5) che i risultati complessivi della gestione 1996/1998 non evidenziano costi incongrui rispetto a quello che è avvenuto per gli anni successivi, se si tiene conto che gran parte dei costi sostenuti inizialmente dalla OMISSIS hanno formato oggetto di ammortamento negli anni successivi, come quelli per i parcometri e la stampa e distribuzione dei titoli di pagamento cartacei;
 
6) che la OMISSIS non può essere ritenuta responsabile dell’eventuale sovrapprezzo praticato da OMISSIS sui titoli di pagamento forniti alla OMISSIS, in quanto unico dovere della OMISSIS era quello di verificare che detti prezzi fossero allineati con quelli che OMISSIS praticava in altre città italiane; 
 
7) che gli unici documenti contabili cui era tenuta l’OMISSIS a termini di Convenzione erano il rendiconto economico annuale della gestione (c.d. report) , di natura consuntiva, ed il piano economico-finanziario: solo su questi documenti poteva dirigersi il controllo della OMISSIS;
 
8) che non vi era alcun obbligo di approvazione delle spese sostenute da OMISSIS da parte di OMISSIS o del Comune, tranne quelle espressamente previste dalla Convenzione, né tantomeno potevano essere sindacate le scelte relative ad eventuali intermediazioni di OMISSIS o di altri partnership dell’OMISSIS e di OMISSIS; peraltro, trattandosi di attività innovativa e sperimentale non vi erano parametri oggettivi cui ancorare un criterio di valutazione di congruità dei costi; l’attenzione e la vigilanza della OMISSIS, dunque, oltre ad un formale controllo della veridicità dei costi, non poteva che attestarsi sulla vigilanza delle entrate, tenuto conto, comunque, che la previsione di una percentuale delle entrate anche per OMISSIS costituiva garanzia per il Comune e per la OMISSIS di una corretta ed economica gestione del servizio da parte di OMISSIS; la OMISSIS dovrebbe quindi essere dichiarata estranea ad eventuali comportamenti illegittimi perpetrati da OMISSIS, OMISSIS o altre società coinvolte nella gestione, e tanto meno sopportare il 50% dell’addebito individuato quale danno dalla Procura, mentre ad essa andrebbe attribuita solo una responsabilità sussidiaria;
 
 9)che la legittimità dell’organizzazione del servizio – cui la OMISSIS è peraltro subentrata in luogo dell’OMISSIS, originariamente affidataria da parte del Comune – è desumibile dal testo dell’art. 12 del disciplinare allegato alla delibera comunale n. 3673/95, nel quale vengono previste tre distinte figure (il subaffidamento, la cessione e la creazione di una struttura specificamente addetta alla gestione dei parcheggi); da tale previsione, e dalla sua collocazione successivamente agli artt. 6 (modalità del controllo) e 7 (personale addetto al servizio) si desume che solo la cessione a terzi era espressamente vietata; in coerenza con tali previsioni, l’OMISSIS aveva stipulato la convenzione con l’OMISSIS, per creare una struttura specificamente addetta alla gestione dei parcheggi; da quest’ultima convenzione era previsto, da un lato, l’utilizzo di società controllate dall’OMISSIS per la gestione del servizio e, dall’altra, l’utilizzo dell’istituto del subappalto per le attività operative; del resto, l’affidamento operato da OMISSIS alla controllata OMISSIS non costituisce né subappalto né subaffidamento, atteso che una società controllata non assume la posizione giuridica di "terzo"; unico subaffidamento a terzi di attività operative è stato quello con cui la OMISSIS ha affidato alle cooperative di guardiamecchine il controllo della sosta, che rappresenta mera attività operativa, nell’ambito della categoria contrattuale del subaffidamento, ben distinto dalla categoria del subappalto, e per il quale opera l’unico vincolo dell’autorizzazione da parte del contraente principale; autorizzazione che, nella specie, è stata concessa da OMISSIS, in virtù dell’aderenza del subaffidamento alla previsione di cui all’art. 17, comma 2, della convenzione OMISSIS/OMISSIS, e delle ragioni di necessità ed urgenza di tale attività operativa e della circostanza della sua transitorietà; l’uso del personale delle cooperative, peraltro, ha consentito un risparmio sui costi che sarebbero stati, invece, maggiori utilizzando personale OMISSIS; in ogni caso, l’eventuale danno dovrebbe essere calcolato sulle differenze di costo tra il personale OMISSIS e quello delle cooperative;
 
10) che le consulenze di cui si è avvvalsa la OMISSIS sono state necessitate dalla mobilitazione di risorse professionali e tecniche di profilo adeguato ed i rispettivi compensi risultano congrui rispetto ai correnti valori di mercato; l’eventuale danno, in ogni caso, dovrebbe essere calcolato sulle differenze di compenso tra i professionisti esterni utilizzati e quelli interni OMISSIS;
 
11) che non risultano sussistenti per la OMISSIS i presupposti del dolo o della colpa grave, in base alle elaborazioni giurisprudenziali intorno a quest’ultimo presupposto soggettivo di responsabilità, in quanto la società ha posto in essere tutti i controlli come definiti nella convenzione, ha del resto ereditato le scelte tecniche ed operative delegate al soggetto gestore, i cui rapporti contrattuali non avrebbe potuto modificare, a rischio di una colpevole interruzione del servizio, tenuto conto inoltre che l’intero sistema era in una fase sperimentale; in subordine, nella determinazione dell’eventuale danno da porre a carico della OMISSIS – danno che comunque non è stato puntualmente dimostrato dalla Procura – dovrebbe tenersi conto del coinvolgimento di altri soggetti (anche se non convenuti in giudizio) nella produzione dell’evento dannoso, e quindi ridurre l’addebito nei limiti delle quote corrispondenti all’effettiva rilevanza causale della loro condotta singolarmente considerata, come affermato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti (n. 5/2001);
 
12) che l’esercizio del potere pubblico, nella ideazione e gestione del sistema della sosta tariffata, è stato ispirato da una precisa scelta discrezionale, che si è attenuta a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, non sindacabile dal giudice contabile; anche le scelte relative alla cessione gratuita degli autoparchimetri sono state motivate dalla finalità di evitare al massimo l’evasione degli utenti nelle aree di sosta tariffata; il giudice contabile può estendere il proprio sindacato solo rispetto a criteri di razionalità, congruità e non arbitrarietà delle scelte, escluso ogni apprezzamento in ordine a convenienza ed opportunità;
 
13) che il raggiungimento delle finalità come sopra individuate (in termini non di conseguimento di utili, ma di finalità pubbliche come il miglioramento della viabilità e la diffusione di una "cultura" della tariffazione della sosta), comprovato dal fatto che al momento attuale il servizio risulta attivo ed efficiente in tutte le parti del territorio comunale, cosa che ha consentito "l’enorme potenziamento del trasporto pubblico e la complessiva fluidificazione del traffico", sono elementi che dovrebbero far considerare i vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione comunale o dalla comunità amministrata (compensatio lucri cum damno);
 
 14) che, in subordine, l’addebito andrebbe ridotto, ai sensi dell’art. 83 della Legge di contabilità, in considerazione dei vantaggi complessivi conseguiti dalla collettività amministrata, del peculiare rischio imprenditoriale che connota il servizio di tariffazione della sosta complessivamente considerato, della eccessività del danno posto a carico della OMISSIS, rispetto alla gravità delle violazioni contestate, della limitata incidenza causale della condotta della odierna convenuta nel verificarsi dell’evento dannoso.
 
6.2. Per la OMISSIS (Avv. ************).
 
Con memoria del 29 gennaio 2002 l’Avv. ************ ha sollevato preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte nei confronti della OMISSIS, con argomentazioni che – partendo dall’affermazione fatta da questa Corte nell’ordinanza 750/R/2000 (che ha rigettato l’istanza di sospensione del giudizio in attesa dell’esito del regolamento di giurisdizione presentato dalla OMISSIS), secondo cui la disamina sulla giurisdizione andrebbe indirizzata tenuto conto della natura del denaro oggetto del maneggio da parte del soggetto incaricato dal Comune – si incentrano sulla natura non pubblica dei proventi gestiti dalla OMISSIS, atteso che pubblici sarebbero soltanto gli "utili" spettanti all’OMISSIS (prima) e alla OMISSIS (poi); inoltre, il trasferimento di una parte della gestione alla OMISSIS sarebbe avvenuta sulla base del diritto privato, con assunzione da parte dell’OMISSIS del rischio di impresa, senza assumere mai la veste di agente contabile, qualifica questa inconciliabile con l’aleatorietà del risultato economico dell’attività svolta; alcuni articoli della Convenzione OMISSIS/OMISSIS dimostrerebbero che in realtà i corrispettivi della sosta entravano nel patrimonio della OMISSIS, la quale era tenuta a riversare all’OMISSIS solo gli utili.
 
Ciò troverebbe conferma nella circostanza che, da un lato, la stessa Procura regionale e la Guardia di Finanza hanno definito come "operative" le attività della OMISSIS e, dall’altro, detta società non è stata chiamata nel giudizio di conto attivato nei confronti dell’agente contabile OMISSIS, oltre che nella pacifica giurisprudenza in relazione agli enti pubblici economici e nell’inesistenza di un rapporto di servizio tra OMISSIS ed ente locale, per cui ogni eventuale responsabilità della società per la gestione del servizio dovrebbe essere fatta valere dalla OMISSIS davanti al giudice ordinario, come peraltro già avvenuto nella controversia pendente relativamente all’interpretazione di alcune clausole contrattuali.
 
Nel merito degli addebiti contestati dalla Procura, ha rappresentato, in via generale, che la OMISSIS si è assunta il rischio di impresa (rappresentato, nella specie, dall’art. 12, n. 5, della Convenzione OMISSIS/OMISSIS, secondo cui qualora gli incassi non fossero stati sufficienti alla copertura dei costi, nulla sarebeb stato dovuto da parte del’OMISSIS a copertura dell’eventuale disavanzo), oltre tutto con la previsione del 5% degli incassi a favore dell’OMISSIS a titolo di coordinamento ed a prescindere dal risultato, il che costituiva un ulteriore costo per la OMISSIS. Ha evidenziato inoltre come l’inizio dell’attuazione della Convenzione è avvenuto all’insegna dell’urgenza, in quanto l’impegno assunto nei confronti del Comune era stato quello di aprire la prima area a sosta tariffata entro il 20 gennaio 1996, ossia dopo 12 giorni dalla firma della Convenzione OMISSIS/OMISSIS).
 
La necessità di fronteggiare questa urgenza avrebbe quindi imposto l’intermediazione della OMISSIS e di tutte le altre risorse della Federazione OMISSIS, per l’approvvigionamento di alcuni elementi indispensabili all’attivazione del servizio, considerato che il gruppo OMISSIS poteva mettere a disposizione mezzi e risorse professionali che non erano acquisibili altrove con le stesse garanzie di professionalità.
 
In particolare, per quanto riguarda l’acquisto degli autoparchimetri individuali (c.d. "decoder"), ha precisato come l’utilizzo di questi sistemi – la cui peculiarità e vantaggio per l’utente risiede nel pagamento a consuntivo della sosta effettivamente consumata – non solo non fosse una scelta successiva all’attivazione della convenzione, da assoggettare a valutazione di merito, ma costituisse uno dei presupposti della scelta di OMISSIS da parte dell’OMISSIS/OMISSIS, per dare agli utenti, almeno quelli abituali, un servizio al giusto costo; le tecnologie sviluppate in esclusiva dalla Federazione OMISSIS per il pagamento della sosta costituivano un elemento distintivo della capacità e del know-how di OMISSIS nel settore, ed il loro costo (di mercato e non industriale) era già noto ai diversi interlocutori, in quanto pubblicizzato a livello nazionale.
 
Ha poi evidenziato come l’acquisto del "decoder" rappresentasse una scelta più economica per il gestore, rispetto alle schede cartacee monouso, precisando che la mancata prosecuzione della distribuzione era stata motivata da un cambio di strategia industriale da parte della OMISSIS che non aveva più concesso le autorizzazioni all’acquisto di detti dispositivi.
 
Quanto al prezzo di acquisto, ha poi rappresentato che il prezzo praticato era di £. 120.000 e che, solo a fronte di ordini superiori ai 10.000 pezzi, il prezzo sarebbe sceso a £. 100.000 (come d’uso in commercio); la OMISSIS aveva acquistato "a magazzino", a proprio rischio, n. 5.000 pezzi a £. 120.000 ciascuno (con l’impegno che se l’acquisto non fosse stato autorizzato, la OMISSIS non avrebbe potuto dedurne i relativi costi nei conteggi convenzionali con OMISSIS), dato che l’urgenza di attivare la tariffazione impediva di attendere gli ordinari 4 mesi (tra l’ordine e la consegna).
 
Quando con lettera del 29/11/1996 la OMISSIS autorizzò la distribuzione di n. 15.000 pezzi, la OMISSIS ha potuto fronteggiare rapidamente la richiesta, perché aveva già acquistato a suo rischio ed aveva in magazzino i 5.000 pezzi e, a fronte della limitazione del costo unitario a £. 100.000 imposto dalla OMISSIS, la OMISSIS ha deciso di sostenere lei stessa la differenza.
 
Relativamente, poi, alla intermediazione della OMISSIS, ha evidenziato come sarebbe stato impossibile acquistare l’autoparchimetro individuale direttamente presso le imprese costruttrici, le quali hanno sempre operato su licenza e dietro commessa onerosa della OMISSIS, società titolare dei brevetti industriali, con l’assoluto divieto nei loro confronti di trattare direttamente con la propria clientela o con terzi e considerato che ancora oggi non esiste sul mercato un prodotto omologo e/o a prezzi inferiori e che il prezzo praticato dalla OMISSIS nelle altre città italiane, ove è stato attivato analogo servizio, è stato assolutamente identico a quello corrisposto dalla OMISSIS.
 
Quanto alla cessione gratuita del decoder all’OMISSIS e all’OMISSIS, ha precisato che, nel primo caso, detta cessione non è stata effettuata per soddisfare esigenze dirette di queste società, ma nell’ambito del programma di distribuzione gratuita degli apparecchi, essendo mirata alla clientela degli sportelli delle delegazioni (ente della Federazione OMISSIS che deteneva il controllo di OMISSIS e di cui quest’ultima curava organizzazione emarketing). L’OMISSIS, quindi, ha fatto parte della rete convenzionata dei punti di distribuzione dei titoli e dei sistemi prepagati sulla piazza di Roma ed è stata trattata alla stregua dei tabaccai, dell’ OMISSIS o di altri distributori; lo stesso discorso vale per l’OMISSIS, per una quantità marginale (n. 23 pezzi) destinata alla distribuzione locale, con risparmio dell’aggio distributivo del 6%.
 
Anche per quanto concerne gli altri mezzi di pagamenti (biglietti e schede autopark e tessere microchip "Roma per te") la difesa ha svolto sostanzialmente analoghe considerazioni, circa l’urgenza con cui il Comune di Roma intendeva rendere operativo il servizio, che avrebbe determinato la scelta delle intermediazioni di società della Federazione OMISSIS, ove il materiale necessario era prontamente disponibile, la congruità dei relativi prezzi e i problemi determinati dalla proprietà intellettuale del software incorporato nel prodotto (come per le tessere microchip).
 
Con riferimento, poi, ai costi determinati dall’utilizzo delle cooperative, la difesa della OMISSIS ha osservato che la società non aveva alcun interesse a far lievitare i costi, posto che ad essa era riservata una compartecipazione del 20% al margine netto della gestione e che inoltre aveva l’onere di ripianare il bilancio, se negativo.
 
In particolare, poi, l’utilizzo del personale delle cooperative avrebbe consentito un notevole risparmio rispetto ai costi che la società avrebbe dovuto affrontare impiegando il proprio personale, in quanto l’art. 6, comma 2, della Convenzione OMISSIS/OMISSIS prevedeva la copertura di 1 addetto per 150/200 posti auto (rispettivamente, per le zone a bordo marciapiede e per i parcheggi in superficie) per tutti i giorni e le ore di tariffazione della sosta e che la convenzione con le cooperative prevedeva la presenza di 1 addetto per 200 posti auto dalle 8 alle 23 dal lunedì al sabato, a fronte di un corrispettivo medio di £. 1.380+ iva al giorno per posto auto; il costo di un addetto delle cooperative sarebbe, dunque, pari a £. 33/34 milioni l’anno, contro i 45/48 di costo medio del personale OMISSIS.
 
Inoltre l’affidamento a terzi del servizio di controllo della sosta è stato espressamente autorizzato dalla OMISSIS con nota n. 10/97 del 4 febbraio 1997.
 
Anche per quanto riguarda l’utilizzo delle consulenze professionali, ad avviso della difesa mancherebbe la prova del presunto danno subito dalle casse comunali, oltre al fatto che tale utilizzo sarebbe pienamente legittimo alla luce dell’art. 1, comma 3 della Convenzione OMISSIS/OMISSIS, in quanto i relativi costi risultano in molti casi inferiori agli stessi valori tabellari utilizzati dal Comune di Roma e dalla stessa OMISSIS per analoghe prestazioni, né la Procura avrebbe dimostrato che le prestazioni in questione sono state superflue nell’economia del servizio svolto da OMISSIS, o pagate ad un prezzo superiore al suo effettivo valore, o affidata a soggetti incapaci.
 
Ha, infine, contestato la quantificazione del presunto danno operata dalla Procura, posto che dalla documentazione contabile risulta che nel triennio della gestione OMISSIS/OMISSIS il sistema Comune di Roma/OMISSIS/OMISSIS avrebbe usufruito di un introito complessivo pari a circa 23 miliardi di lire; quanto, poi, alla circostanza contestata dalla Procura, relativa al fatto che la previsione dei costi indicata nella documentazione relativa alle gare con cui la OMISSIS ha provveduto ad affidare il servizio successivamente al 1999 è stata inferiore ai costi sostenuti dalla OMISSIS, ha osservato che i nuovi contratti stipulati a seguito della gara non prevedevano numerose incombenze rimaste a carico della OMISSIS con spese ed oneri prima di competenza ed a carico esclusivo della OMISSIS (come ammortamenti attrezzature: 4,5 mld; titoli prepagati con relativa distribuzione: 1,2 mld; progettazione: 0,25 mld; amministrazione: 0,6 mld).
 
Ha concluso la difesa chiedendo che, anche alla luce di quanto risultato dal conto giudiziale redatto dalla Commissione incaricata con ordinanza n. 463/2001, nonché dalla verifica effettuata dal II^ Gruppo Verifiche del Comando Nucleo Provinciale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, e stante l’infondatezza dei presupposti in base ai quali la Procura ha mosso i propri addebiti, venga rigettata la domanda attrice.
 
Con atto del 9 maggio 2005 il *********. ******************** si è costituito in giudizio per rappresentare e difendere la OMISSIS, in aggiunta con l’Avv. ************, facendo propri gli argomenti svolti nei precedenti scritti difensivi.
 
6.3. per la dott.ssa **** (Avv.to **************** e Avv. ***********; dal 2005, Avv. **************** e Avv. ***********).
 
Con memoria in data 1 febbraio 2002 è stata preliminarmente eccepita la nullità dell’ordinanza di proroga n. 167/2001/P del 17 settembre 2001 e, comunque, dell’atto integrativo di citazione notificato il 28/11/2001, in quanto intempestivo rispetto al termine assegnato nella precedente proroga disposta ai sensi dell’art. 5 della legge n. 19/94, scaduto il 27 luglio 2001.
 
Nel merito, sono state confutate le responsabilità attribuite alla dott.ssa ****, in relazione ai compiti istituzionali ed ai mezzi di cui la stessa disponeva, oltre che in relazione agli specifici addebiti dell’atto di citazione.
 
In particolare, premesso che il servizio di gestione della sosta a pagamento non era preordinato al conseguimento di utili e che il controllo del Comune era volutamente limitato ad una verifica complessiva dei risultati gestionali tramite i rendiconti trimestrali inviati dalla OMISSIS, che riportavano solo gli incassi ed erano privi di documentazione di supporto, la difesa ha prospettato che in capo alla dott.ssa S.S. non vi era alcun potere di inibire atti di gestione, potere estraneo al rapporto concessorio Comune/OMISSIS e ancor di più quando all’OMISSIS è subentrata la OMISSIS, società per azioni, tenuto conto che il legislatore non ha disciplinato in modo esplicito alcuna forma di controllo per il modulo delle società miste che gestiscono servizi pubblici, dovendosi ritenere un implicito rinvio alle norme di diritto privato disciplinate dal codice civile; una volta costituita la società partecipata, il Comune non avrebbe alcuna posizione di supremazia o d’imperio nei confronti di essa ma può solo esercitare i comuni poteri del socio in sede di partecipazione agli organi della società (CdA e Collegio sindacale) attraverso i propri rappresentanti (nella specie, Assessore alla Mobilità quale delegato del Sindaco nell’assemblea degli azionisti, e Segretario generale e ragioniere Capo del Comune nel Collegio sindacale).
 
Secondo la tesi difensiva, dunque, la dott.ssa ****, non aveva alcuna possibilità, non solo di intervenire in scelte gestionali discrezionali rimesse all’autonomia contrattuale, ma nemmeno di esercitare controlli più penetranti – come quelli effettuati dalla Guardia di Finanza – che non sarebbero stati possibili nella sua posizione istituzionale e comunque avrebbero comportato dispendio di uomini e mezzi che non erano nella disponibilità dell’ufficio; essa, peraltro, non poterebbe ssere chiamata a rispondere di scelte discrezionali operate da altri soggetti, come l’OMISSIS e l’OMISSIS, che però non sono stati convenuti in giudizio.
 
Sono state, inoltre, confutate le singole fattispecie dannose dell’atto di citazione: quanto alle cooperative di guardiania, il loro utilizzo era in sé legittimo in quanto coerente con le previsioni dell’art. 17 della convenzione OMISSIS/OMISSIS; la loro utilità è dimostrata dal fatto che il personale OMISSIS non sarebbe stato sufficiente, tenuto conto che il servizio doveva essere assicurato per 12 ore al giorno e che il rapporto addetti/posti auto previsto in convenzione non era un tetto massimo ma indicativo la cui variazione era lasciata alla discrezionalità del gestore; per gli autoparchimetri la difesala contestato la diversità tra il fatto dannoso contestato nell’invito a dedurre (costo eccessivo degli autoparchimetri rispetto ai prezzi di mercato) e quello contestato nella citazione (cessione gratuita) pur rimanendo uguale il danno quantificato.
 
E’ stato, altresì, evidenziato che la dott.ssa **** – come riconosciuto nello stesso atto di citazione integrativo – non era stata chiamata a valutare la preventiva autorizzazione all’Assessore T.W. per l’approvazione dei bilanci della OMISSIS nell’assemblea degli azionisti , vedendosi così preclusa la possibilità di verificare la regolarità della documentazione allegata al bilancio e si era trovata ad operare in una situazione di sostanziale estromissione, atteso che tutte le vicende relative alla sosta a pagamento erano state conosciute, affrontate e gestite in prima persona dall’Assessore T.W., oltre al fatto che, come Direttore del Dipartimento VII, la stessa aveva a disposizione un organico assolutamente carente ed insufficiente a gestire tutte le questioni di competenza del Dipartimento, tra le quali quella della sosta era una delle tante.
 
Dopo aver precisato l’organizzazione e le competenze del Dipartimento VII e le ripartizioni in unità organizzative più volte ridefinite, la difesa ha rappresentato che la dott.ssa S.S. non può comunque essere ritenuta responsabile rispetto agli anni 1997 e 1998 in quanto il rendiconto economico sugli incassi della sosta 1997 fu inviato dalla OMISSIS al Dipartimento solo il 31 luglio 1998, data in cui – a seguito dell’ordinanza sindacale n. 377/1998 – l’attività di controllo sui servizi della mobilità era stata affidata ad altro dirigente; quanto al rendiconto economico 1998, esso fu inviato al Dipartimento solo il 13 maggio 1999, quando la dott.ssa **** era già da tre mesi direttore di altro dipartimento.
 
E’ stata, in ogni caso, confutata dalla difesa la sussistenza del presupposto della gravità della colpa nel comportamento della dott.ssa ****, concludendo – in via pregiudiziale – per l’inammissibilità e/o improcedibilità dell’atto integrativo di citazione in quanto tardivamente proposto; nel merito, in via principale, l’assoluzione dalla richiesta risarcitoria della Procura; in subordine, riconoscimento del minor apporto causale della presunta condotta omissiva della convenuta in relazione a quelle commissive della OMISSIS e della OMISSIS e, comunque, rispetto a quella del dott. T.W., ripartendo di conseguenza il danno in misura proporzionalmente diversa; comunque, una larga applicazione del potere riduttivo.
 
6.4. per il dott. T.W. (***************************, *********. ********************, Avv. ******************).
 
Con memoria del 31 gennaio 2002, la difesa del dott. T.W., Assessore alla Mobilità, ha eccepito, in via pregiudiziale, la nullità e/o inammissibilità dell’atto di citazione, in quanto tardivamente proposto, per gli stessi motivi svolti dalla difesa della dott.ssa ****, in quanto la concessione della proroga da parte della Sezione sarebbe avvenuta dopo la scadenza del termine di proroga precedentemente concesso.
 
In via preliminare, è stata, poi, eccepita l’inammissibilità e/o la nullità dell’atto di citazione per sostanziale diversità del fatto dannoso contestato nell’invito rispetto a quello contenuto nell’atto di evocazione in giudizio.
 
In ogni caso, la diversa impostazione accusatoria imporrebbe, ad avviso della difesa, l’integrazione del contraddittorio con gli altri soggetti che hanno stipulato le convenzioni e gli affidamenti oggetto del giudizio.
 
Nel merito dei singoli addebiti imputati al dott. T.W. (mancata verifica sul contenuto e sulla legittimità delle convenzioni e mancato controllo dei bilanci OMISSIS prima della loro approvazione), la difesa ha ribadito l’insindacabilità delle scelte discrezionali qualora i mezzi siano compatibili con i fini, circostanza che nella specie sarebbe pienamente sussistente nell’operato dell’Assessore, tenuto conto delle finalità pubbliche del sistema di tariffazione della sosta, non coincidente con l’afflusso di maggiori entrate nelle casse comunali, bensì con l’incremento del trasporto pubblico attraverso la dissuasione all’uso del mezzo privato, il conseguente miglioramento della viabilità, la riqualificazione atmosferica, acustica e visiva.
 
Il raggiungimento di tali obbiettivi sarebbe stato riconosciuto dal Consiglio Comunale con l’ordine del giorno approvato il 07/12/2000, unitamente ai considerevoli risultati economici per il Comune, che avrebbe introitato nel triennio 1996/1999, al netto dei costi, 83,3 miliardi di lire, di cui 10,3 provenienti dagli incassi della sosta e 72,9 dall’attività sanzionatoria, una parte dei quali (12,6 miliardi) reinvestiti per la gestione dei parcheggi di scambio.
 
E’ stato poi confutato l’addebito relativo all’omesso intervento per impedire gli affidamenti all’OMISSIS, alla OMISSIS ed alle cooperative di parcheggiatori, atteso che l’Assessore non aveva alcun dovere istituzionale né competenze specifiche per valutare la legittimità di convenzioni già regolarmente sottoscritte dai soggetti contraenti, tanto più che in giudizio non sono stati citati i soggetti OMISSIS e OMISSIS.
 
Da ciò deriverebbe l’assenza di colpa grave, secondo la connotazione che è stata data dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte dei conti a tale presupposto della responsabilità.
 
Quanto al presunto omesso controllo sui bilanci della OMISSIS e sulla mancanza di delibera comunale autorizzativa all’approvazione degli stessi, è stato affermato che l’Assessore alla Mobilità non avrebbe avuto alcuna competenza al di fuori di quelle previste per il socio di maggioranza, che detti bilanci erano stati sottoposti, senza rilievi, agli organi societari e di controllo e al Dipartimento VII, oltre che all’Autorità per i servizi pubblici ed al Consiglio Comunale, come confermato anche dal Segretario Generale del Comune nella relazione del 27/10/2000 – che peraltro non risulterebbe riscontrata dalla Procura – senza che da nessuno di detti soggetti fosse stato mai sollevato alcun rilievo.
 
E’ stata, in proposito, evidenziata la competenza di carattere generale spettante all’Assessore e Vice Sindaco T.W., la radicale trasformazione operata con la legge n. 142/90 nel senso della separatezza di funzioni tra competenze politiche e amministrative e la mera funzione di indirizzo generale sulle politiche aziendali, non certo quale controllo puntuale degli atti, che permane invece in capo agli uffici amministrativi.
 
Quanto all’autorizzazione preventiva all’approvazione dei bilanci, tale atto non sarebbe previsto da alcuna norma, senza considerare che detti bilanci OMISSIS erano stati assentiti dal Collegio sindacale della società e dalla società di certificazione, e che il bilancio del Comune, che contiene anche quelli delle sue aziende, era stato approvato dagli organi comunali e dal CO.RE.CO.
 
Per quanto attiene, infine, ai presupposti per l’affermazione della responsabilità, è stata eccepita la mancanza di nesso causale, in quanto l’asserito danno sarebbe comunque da ricondurre ad atti di concreta gestione, facenti capo a soggetti terzi e non alle convenzioni stipulate tra OMISSIS e OMISSIS e, in ogni caso, la sua quantificazione non sarebbe improntata ai criteri di personale imputabilità dello stesso, ai sensi dell’art. 3, 1 quater, della legge n. 639/96.
 
E’ stata, pertanto, conclusivamente chiesta, in via pregiudiziale, declaratoria di nullità e/o inammissibilità della citazione integrativa, per violazione del termine di cui all’art. 5 della legge n. 19/94; in via preliminare, l’estromissione del T.W. e, comunque, l’inammissibilità e/o nullità della citazione integrativa per difformità del fatto dannoso rispetto all’invito a dedurre; in via principale il rigetto della domanda per infondatezza; in via subordinata, che la responsabilità venga affermata in via sussidiaria e non solidale; in estremo subordine, l’applicazione del potere riduttivo.
 
7. UDIENZE DEL 24 MARZO E DELL’11 APRILE 2005.
 
7.1. All’udienza del 24 marzo 2005 sono presenti, per la OMISSIS, l’Avv. *****************, delegato dal *********. ********, e il *********. *************; per la OMISSIS, il prof. Avv. ********************; per la dott.ssa ****, l’ ***********************; assenti i difensori del dott. T.W..
 
E’ presente altresì il P.M. nelle persone del V.P.G. dott. *************. e del V.P.G. dott. ******************.
 
       Il *********. *****, preliminarmente, conferma l’istanza in data 10 marzo 2005 di rinvio dell’udienza a causa della recente procura conferitagli da OMISSIS:; anche l’Avv. **************** conferma l’istanza scritta di rinvio del 4 marzo 2005, motivata con la recente sua sostituzione a seguito del decesso dell’Avv. *********.
 
Il P.M. manifesta avviso contrario al rinvio, quanto meno per il giudizio di conto, pendente da cinque anni.
 
       Il Collegio, ritiratosi per decidere, dispone con ordinanza a verbale di rigettare le istanze, considerato che l’Avv. ***** e l’Avv. **************** si aggiungono, rispettivamente agli Avv.ti ************ e ***********, fin dall’origine costituiti, e che pertanto i collegi difensivi della OMISSIS e della dott.ssa ****, nel loro complesso, possono considerarsi già sufficientemente edotti dei giudizi n. 53120 e n. 55138 fin dalla loro introduzione.
 
       La discussione si apre con la trattazione del giudizio di conto, relativamente al quale il P.M. riassume l’istruttoria curata dal magistrato relatore, di cui fa proprie le conclusioni e le proposte, ad eccezione della posta contabile relativa agli autoparchimetri, di cui chiede l’addebito nella sua interezza, trattandosi di costo sostenuto per la distribuzione gratuita dei dispositivi, titolo non previsto dalla Convenzione OMISSIS/OMISSIS.
 
L’Avv. Vinti replica osservando che, se si contesta la convenzione OMISSIS/OMISSIS, allora bisognerebbe estendere la chiamata in giudizio anche a tali società e chiede che, in subordine, il debito del contabile venga accertato a carico di OMISSIS
 
L’Avv. Piselli si associa alle considerazioni e richieste dell’Avv. Vinti.
 
Quanto ai profili di responsabilità introdotti col giudizio n. 55138, il P.M., nella persona del V.P.G. dott. ******************, riassume e conferma l’atto scritto.
 
In relazione, poi, alle eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate nelle memorie difensive, osserva:
 
1) che la giurisdizione di questa Corte nei confronti di OMISSIS e OMISSIS, anche sotto il profilo del giudizio di responsabilità, è indiscutibile dopo le sentenze della Corte di Cassazione sui regolamenti di giurisdizione presentati dalle suddette società;
 
2) che non è necessaria alcuna integrazione del contraddittorio, in quanto oggetto del giudizio di responsabilità non è tanto la presunta illegittimità dei conferimenti ad OMISSIS ed OMISSIS, quanto le modalità operative dei subaffidamenti, che hanno fatto lievitare i costi;
 
3) che non è necessaria alcuna consulenza tecnica, in quanto gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza sono capillari ed esaurienti;
 
 4) che l’eccezione di nullità ed inammissibilità dell’atto di citazione integrativo per tardività dello stesso rispetto ai termini di legge, è infondata, sia perché, sulla base dei principi affermati dalla sentenza n. 27/QM/99 delle Sezioni Riunite di questa Corte, il rimedio avverso le ordinanze di proroga è il reclamo, nella specie non attivato, sia perché, nella fattispecie, la Procura ha chiesto la proroga prima della scadenza del termine precedentemente assegnato;
 
5) che l’eccezione di nullità ed ammissibilità dell’atto di citazione integrativo, per la parte riguardante il dott. T.W., per difformità dell’impianto accusatorio rispetto all’invito è infondata, in quanto le contestazioni di entrambi gli atti riguardano l’omissione di atti di indirizzo e di controllo, sia con riguardo alla congruità dei costi che alla legittimità degli affidamenti, come risulta anche dalle contestazioni analitiche riportate a pag. 150 dell’invito a dedurre, integrato dall’audizione personale del dott. T.W. fonoregistrata e depositata; quanto, poi, alla circostanza che la posizione del dott. T.W. e della dott.ssa **** era stata in un primo momento stralciata, ciò non può costituire elemento preclusivo al successivo esercizio dell’azione nei loro confronti, in quanto lo stralcio era dichiaratamente avvenuto per approfondimenti istruttori e non per delibata infondatezza degli addebiti mossi nei loro confronti;
 
6) che l’asserita indeterminatezza del petitum è infondata, atteso il preciso riferimento degli addebiti e la loro quantificazione sulla base delle risultanze della Guardia di Finanza;
 
7) che la subordinata richiesta difensiva di addebito a carico della OMISSIS in via sussidiaria anziché solidale va respinta in quanto la responsabilità sussidiaria è configurabile solo nelle ipotesi omissive, mentre sia per la OMISSIS che per il dott. T.W. sono emersi anche comportamenti concludenti di tipo commissivo.
 
Nel merito, precisa:
 
1) che tra le finalità della gestione della sosta da parte del Comune vi era anche quella di tipo economico, atteso che dalle premesse della delibera comunale di affidamento risulta che la gestione della sosta si inseriva nel più ampio programma PUT e PUP e che il Comune si riservava il costante controllo per verificare l’economicità della gestione, anche con riferimento al vincolo di destinazione degli utili, tenuto conto, infine, che nessuna convenzione poteva abrogare l’art. 7 del codice della strada, che disponeva l’utilizzo dei proventi per la costruzione dei parcheggi;
 
2) che all’attenzione del Collegio va sottoposta anche la circostanza della convulsa tempistica in cui si sono verificate le vicende in questione (costituzione della OMISSIS, cessione all’OMISSIS e da questa alla OMISSIS), come evidenziato anche nel rapporto del G.A.R.A.D.E.
 
Riassume, poi, le contestazioni della Procura come segue:
 
A) per la vicenda degli autoparchimetri, precisa che gli addebiti possono ricondursi sostanzialmente a quattro:
 
1) la OMISSIS ha acquistato un numero maggiore di autoparchimetri rispetto a quelli autorizzati da OMISSIS;
 
2) a prezzo maggiore di quello di mercato, in quanto OMISSIS e OMISSIS hanno utilizzato l’intermediazione di OMISSIS che, invece di far risparmiare (know-out, etc.) ha comportato lievitazione di costi, non dovuti né a stoccaggio né a distribuzione, perché i dispositivi sono stati consegnati direttamente a OMISSIS dalla società costruttrice; inoltre un consistente numero di autoparchimetri è stato restituito a OMISSIS e ricaricato in contabilità per £. 120.000 anziché per £. 100.000 (costo unitario autorizzato da OMISSIS); tenuto conto che l’OMISSIS già percepiva il 50% del 15% del margine operativo finale, ne desume l’incremento artificioso dei costi, osservando che, mentre le società del gruppo OMISSIS lucravano da queste intermediazioni, gli unici che ci rimettevano erano OMISSIS e Comune di Roma;
 
3) la OMISSIS ha autorizzato l’acquisto senza l’autorizzazione del Comune;
 
4) gli autoparchimetri sono stati distribuiti gratuitamente.
 
B) per la vicenda del servizio di guardiania, osserva che:
 
1) sia l’OMISSIS e la OMISSIS, a termini di convenzione, dovevano gestire il servizio con proprio personale;
 
2) che comunque la OMISSIS avrebbe potuto cedere a terzi solo alcuni servizi specialistici;
 
3) che il servizio di guardiania è un servizio essenziale, connaturato alla gestione della sosta;
 
4) che, come confermato dagli atti, l’utilizzo di tali cooperative era stato dettato da motivazioni di tipo politico-sindacale e non economico.
 
C) per la vicenda delle consulenze, evidenzia che:
 
1) era stato utilizzato personale del gruppo OMISSIS;
 
2) remunerato con oltre £. 600.000 al giorno;
 
3) in diversi casi risultava una sovrapposizione di incarichi per lo stesso periodo con aggravio di costi.
 
Quanto, infine, alla ripartizione delle responsabilità, precisa che alla OMISSIS è stata addebitata la responsabilità sia per omesso controllo sull’operato della OMISSIS, quale fiduciario della stessa, sia per responsabilità diretta, in quanto nella vicenda degli autoparchimetri e delle cooperative di parcheggiatori ha formalmente autorizzato queste scelte e, nel primo caso, senza nemmeno tentare il recupero di quanto ceduto gratuitamente, integrando con ciò la sussistenza dell’elemento della colpa grave e, per quanto attiene alla prevedibilità dell’elemento dannoso, anche quella del dolo contrattuale civilisticamente inteso.
 
Anche la OMISSIS avrebbe messo in atto un comportamento quanto meno gravemente colposo in quanto ad essa sono riconducibili tutte le scelte dannose.
 
Da parte dell’Assessore comunale alla Mobilità, dott. T.W., sarebbe risultato poi un attivo interessamento sia per la cessione all’OMISSIS dell’affidamento disposto dall’Amministrazione comunale all’OMISSIS, sia per la vicenda delle cooperative di guardiania, nonché l’omissione di qualunque forma di controllo sui costi delle operazioni OMISSIS, mentre da parte della Dirigente del Dipartimento VII è stato perpetrato un comportamento omissivo che ha contribuito a consentire il dannoso operato della OMISSIS, con la predetta lievitazione dei costi che ha ristretto il margine degli utili di pertinenza comunale da destinare alla costruzione dei parcheggi ed al miglioramento della viabilità.
 
Per tutti i suesposti motivi conclude confermando le richieste di condanna contenute nell’atto di citazione e in quello integrativo.
 
Il Prof. Avv. ***** chiede preliminarmente che siano acquisite le argomentazioni dei periti tecnici, presentate in sede penale dalla difesa, a seguito della trasmissione degli atti del P.M. contabile alla Procura della Repubblica, ove sono confutati puntualmente gli addebiti evidenziati nella relazione del G.A.R.A.D.E.
 
Osserva, poi, che il magistrato relatore sui conti si è già pronunciato su alcune questioni che sono anche oggetto del giudizio di responsabilità; andrebbe, pertanto, verificato se vi siano ipotesi di astensione dello stesso relatore nel giudizio di responsabilità.
 
Nel merito, osserva che non sono ravvisabili nella Convenzione OMISSIS/OMISSIS particolari obblighi a carico della fiduciaria OMISSIS circa i proventi, come prospettato dalla Procura, che peraltro nella citazione avrebbe fatto generico riferimento a norme la cui violazione non è direttamente riferibile all’illegittimità delle spese effettuate dalla OMISSIS.
 
Va tenuto conto del quadro privatistico entro cui si è svolto il servizio della OMISSIS, che pertanto non può essere considerata come ente strumentale del Comune.
 
In particolare, va valutata positivamente l’iniziativa promozionale della cessione gratuita degli autoparchimetri, in quanto l’utente del dispositivo aveva comunque pagato il prezzo del corrispettivo di un certo numero di ore, ed è stato dimostrato come questo sistema di esazione della sosta avrebbe potuto comportare un risparmio. Il brevetto della OMISSISriguardava l’intero meccanismo, cioè l’hardware, realizzato dietro corrispettivo di £. 600 milioni pagati dalla OMISSIS; i motivi del prezzo con cui tali dispositivi sono stati venduti a OMISSIS, inferiore a quello praticato poi alla OMISSIS, sarebbero stati già esposti nella memoria difensiva, di cui il P.M. non avrebbe tenuto conto. In ogni caso, l’intermediazione OMISSIS sarebbe stata scelta perché la OMISSIS non possedeva il menagement, e sarebbe stato utilizzato personale OMISSIS, che aveva il know-out necessario
 
Quanto alle cooperative, precisa che quelle funzionanti nel 1996 sono state sciolte e i soci assunti poi dal Comune; se il personale addetto alla vigilanza è risultato sovradimensionato la causa è da ricercare nel rilascio, da parte del Comune, di un gran numero di patentini; nel 1997 e nel 1998 risultano 60 soci utilizzati dal Comune.
 
Conclude contestando la sussistenza del danno e della colpa grave, la mancanza di prova di illecito, tenuto conto che il periodo considerato era di avvio sperimentale e che il sistema di gestione della sosta è stato consegnato dopo un triennio perfettamente funzionante, con numerosi vantaggi per l’Amministrazione comunale, come sarebbe dimostrato dall’aumento nella vendita di biglietti OMISSIS, e la dissuasione dall’uso dell’automobile privata.
 
Al termine dell’intervento dell’Avv. *****, l’udienza è sospesa, per indisposizione del Consigliere ********, membro del Collegio, ed aggiornata alla data dell’11 aprile 2005.
 
7.2. All’udienza di prosecuzione dell’11 aprile – alla quale sono presenti il P.M. in persona del V.P.G. dott. ******************, nonché gli ********************* (OMISSIS), *************** (OMISSIS), **************** (****), ****************** e ****************** (T.W.) – il Presidente invita i difensori a proseguire i loro interventi.
 
Prende la parola l’Avv. ******, chiedendo che, qualora il Collegio ritenga non più tempestiva la richiesta di separazione dei giudizi (conto e responsabilità), gli sia concesso un breve termine per proporre istanza di ricusazione del Consigliere ******************* nel giudizio di responsabilità n. 55138, in quanto la stessa è stata anche magistrato relatore nel giudizio di conto n. 53120; la richiesta del termine è motivata dal fatto che ha appreso la composizione del Collegio solo in data odierna e non vi era alcun modo di saperla prima.
 
Evidenzia altresì come nel giudizio di responsabilità la OMISSIS e la OMISSIS siano state chiamate a rispondere dell’addebito posto al 50% ciascuna mentre, con la correzione delle poste del conto si è chiesta la condanna della sola OMISSIS
 
Si sofferma poi sulla correttezza dell’operato della OMISSIS, che ha sempre chiesto le dovute autorizzazioni, e a carico della quale non può essere contestata alcuna violazione di norme di legge, se non in via interpretativa, con conseguente assenza di colpa grave.
 
Il P.M. replica che la richiesta di separazione dei due giudizi è intempestiva e infondata, poiché la riunione dei giudizi è stata disposta con ordinanza del 21/02/2002; inoltre, se c’erano dubbi sulla opportunità che il magistrato relatore sui conti fosse lo stesso anche nel giudizio di responsabilità, la relativa eccezione doveva essere formalmente sollevata nei modi e nei tempi stabiliti; dichiara pertanto l’assoluta contrarietà anche alla concessione di un termine per la proposizione di un’eventuale istanza di ricusazione, osservando anche che, sulla base delle norme che disciplinano i giudizi innanzi a questa Corte il giudizio di conto può intrecciarsi o procedere di pari passo con quello di responsabilità.
 
A richiesta del Presidente, l’Avv. Vinti dichiara di non voler entrare nel merito della questione di incompatibilità né sollevarla formalmente; pur se va preso atto che uno dei membri del Collegio ha già manifestato il proprio convincimento in merito ad alcune questioni, nel merito i due giudizi non sono separabili.
 
Il Collegio, ritiratosi per decidere, dispone, con ordinanza a verbale, il rigetto dell’ istanza di concessione del termine per proporre istanza di ricusazione (considerando che l’udienza odierna è prosecuzione di quella del 24 marzo ultimo scorso, che l’odierna composizione del Collegio, identica a quella della prima udienza introduttiva del giudizio di responsabilità, era conoscibile agli atti anche anteriormente alla data odierna, e delibando sommariamente circa l’assenza di un fumus sui presupposti di applicazione dell’art. 52 c.p.c.) nonché dell’istanza di separazione dei giudizi, in quanto la riunione è stata disposta con ordinanza del 21/02/2002 e, comunque, la loro riunione non comporta automaticamente identico esito, posta la peculiarità del profilo di ciascuno di essi nella giurisdizione di questa Corte.
 
Nel prosieguo degli interventi difensivi, il *********. ******** contesta la sussistenza di danno e di illegittimità riconducibili all’operato della OMISSIS, posto che i costi della gestione sono analoghi a quelli di altre città italiane; dopo aver chiarito gli obiettivi dell’affidamento diretto (tra cui non vi era quello di realizzare utili ma di conseguire il risultato dell’attivazione del sistema di gestione della sosta tariffata, nell’ambito delle clausole della convenzione) ed al ruolo dell’OMISSIS – scelta per il know-out – con cui la OMISSIS poteva concordare le scelte imprenditoriali a termini di convenzione, evidenzia come l’OMISSIS avesse assunto tutti i rischi dell’iniziativa, tanto che in caso di perdita nessuna refusione andava operata nei confronti di detta società, e come non possano mettersi in discussione scelte di merito, senza neppure tener conto del periodo sperimentale in cui dette scelte sono state fatte. Con riferimento ai singoli addebiti contestati, osserva che il servizio di guardiania era stato già posto in essere quando la società è subentrata nella convenzione, così come le intermediazioni commerciali e le consulenze (rispetto a tali punti, peraltro, andrebbero valutate le conseguenze di scelte diverse che sarebbero potute ricadere sulla OMISSIS); ciò vale anche ai fini della insussistenza della colpa grave. Conclude evidenziando l’assenza di meccanismi sanzionatori o di rilievi da parte del Comune e il carattere eccessivo del danno quantificato dalla Procura, nonché la limitata incidenza causale della OMISSIS nel verificarsi dell’evento dannoso, e chiede che la OMISSIS venga dichiarata completamente esente da responsabilità; in subordine, considerati i vantaggi derivati alla collettività dalla messa a punto del sistema della sosta tariffata, la riduzione dell’addebito.
 
L’Avv. Vinti si riporta alle argomentazioni svolte dall’Avv. ********.
 
L’Avv. **************** (dott.ssa ****) ribadisce le censure mosse circa l’intenpestività dell’atto di citazione integrativo rispetto all’invito, con riferimento alla tardività dell’ordinanza di proroga emessa dalla Sezione, successivamente alla scadenza del precedente termine e anche al 45° giorno di sospensione feriale e confuta l’applicabilità, alla fattispecie, sia della giurisprudenza delle Sezioni Riunite citata dal P.M. che dell’art. 739 c.p.c.
 
Nel merito, osserva come tutto l’impianto accusatorio fa riferimento alla delibera comunale n. 3673/95, mentre successivamente ad essa, sono avvenute continue modifiche del quadro gestionale mediante convenzioni, peraltro volute dagli stessi organi comunali deliberanti, che hanno esternalizzato il servizio, prevedendo intermediazioni e subaffidamenti, per cui alla gestione non si poteva applicare lo stesso quadro di controllo preventivo compatibile invece con una gestione esercitata da un’azienda del Comune, ma solo un controllo consuntivo; se invece si contesta l’illegittimità delle Convenzioni OMISSIS/OMISSIS/OMISSIS, allora bisognerebbe chiamare in giudizio tutti coloro che hanno approvato la delibera.
 
In particolare, rappresenta che la dott.ssa **** è stata nominata Dirigente del Dipartimento VII il 21 gennaio 1997, nell’ambito dell’ordinanza del Sindaco che ristrutturava il Dipartimento, e che il bilancio OMISSIS del 1996 è pervenuto al Dipartimento il 23 giugno 1997, corredata del verbale del Collegio dei revisori del 7 aprile 1997; il bilancio del 1997 è pervenuto, a sua volta, nel maggio 1998, approvato dalla ******à di revisione. Rappresenta, in proposito, come fosse impossibile per la Dirigente del Comune eccepire alcunchè di fronte a bilanci approvati dagli organi di revisione e privi della documentazione di supporto; evidenzia inoltre come con ordinanza del Consiglio comunale del 07/12/2000 sono stati dimostrati i benefici derivati dal servizio della sosta tariffata e che nei successivi contratti di servizio stipulati dal Comune è stato previsto che il sistema dei controlli faccia capo ad un Comitato tecnico. Nel concludere per la completa esenzione di responsabilità della sua assistita, è autorizzato a depositare un fascicolo contenente i documenti a sostegno delle argomentazioni svolte.
 
L’Avv. ***** (dott. T.W.) dichiara di associarsi alle pregiudiziali sollevate dall’Avv. Greco. Nel merito, evidenzia la responsabilità politica assunta dall’Assessore T.W., che era stato l’ideatore della sosta tariffata e si era assunto il ruolo di difenderla, e contesta il disinteresse della Procura per la relazione con cui il Comune ha accertato positivamente il servizio svolto ed il raggiungimento degli obiettivi. Evidenzia inoltre come tutto il Consiglio comunale, compreso il P.M. che successivamente ha introdotto il presente giudizio, aveva approvato, all’epoca, la delibera con cui era stato disposto che la OMISSIS subentrasse in tutti i rapporti attivi e passivi intrattenuti dall’OMISSIS e come l’investimento degli utili spettasse all’Ufficio Patrimonio. Non è peraltro messa in discussione la Convenzione ma i fatti gestori che hanno aumentato i costi, il che esula dalle competenze del dott. T.W., che aveva un ruolo politico, la cui attività è insindacabile da parte della Corte dei conti. Evidenzia infine come la delibera preventiva di autorizzazione all’approvazione dei bilanci OMISSIS non avrebbe comunque consentito di rilevare alcun aspetto di illegittimità, posto che i bilanci erano accompagnati dai pareri positivi della ******à di certificazione e del Collegio dei revisori, di cui facevano parte il Segretario generale e il Ragioniere generale del Comune di Roma e come sia stato deliberato l’affidamento ad un adviser esterno (CISPEL, dott. ****) per il monitoraggio, al fine di definire i parametri per il contratto di servizio del triennio successivo.
 
Conferma, conclusivamente, la richiesta di esenzione di responsabilità e, in subordine, l’uso del potere riduttivo.
 
L’Avv. Di ****** si associa alle argomentazioni svolte dall’Avv. *****.
 
Al termine degli interventi difensivi, il P.M. dott. ********** replica alla pregiudiziale di nullità dell’atto di citazione integrativo, argomentando che l’ipotesi di nullità prospettata non è prevista dalla legge e che non sussiste alcuna intempestività, posto che l’atto integrativo è stato emesso in esito ad una proroga chiesta tempestivamente dalla Procura; la tardività dell’ordinanza di concessione della proroga da parte della Sezione non può andare a detrimento dell’azione tempestivamente esercitata dalla Procura. Ribadisce in proposito l’applicabilità della sentenza n. 27/QM/99 dele Sezioni Riunite perché si verte, nella presente fattispecie, di tardività dell’eccezione; l’ordinanza di concessione della proroga era stata notificata da parte della Procure ai difensori, che non l’hanno impugnata tempestivamente; quanto all’art. 739 c.p.c, la stessa citata sentenza ne afferma l’applicabilità.
 
Nel merito, oltre a ribadire in tutta la sua interezza l’atto di citazione integrativo, replica alla difesa dell’Assessore T.W. che sarebbe stato ingiustificato evocare altri amministratori e non quello alla Mobilità che aveva promosso il sistema di gestione della sosta tariffata affidato alla OMISSIS
 
L’Avv. Vinti interviene per sottoporre all’attenzione del Collegio il problema della complessità della posizione processuale della OMISSIS con riferimento ai due giudizi, posto che, se non è messa in discussione la legittimità della Convenzione, bensì la sua esecuzione, allora gli addebiti mossi alla OMISSIS nel giudizio di conto non possono riverberarsi nel giudizio di responsabilità, in quanto la concreta gestione, che ha provocato i costi contestati, non è stata effettuata dalla OMISSIS ma da altri soggetti.
 
L’Avv. Greco, a sua volta, interviene per sottolineare che il bilancio del 1998 non è stato vistato dalla dott.ssa *****
 
Terminata la discussione, i due giudizi passano in decisione.
 
 
 
D I R I T T O
 
 
 
GIUDIZIO n. 53120.
 
1. Ancor prima di procedere alla disamina delle numerose argomentazioni difensive, pregiudiziali e di merito, prospettate dalla difesa dei soggetti costituiti nell’odierno giudizio, il Collegio ritiene opportuno, ai fini dell’esatto inquadramento sistematico delle problematiche emerse e di una chiarificazione sulla natura e sull’ambito del giudizio di conto in rapporto a quello di responsabilità, formulare alcune premesse di carattere generale.
 
Giova rammentare, innanzi tutto, che la Corte Costituzionale (per tutte, sentenza 3 novembre 1988, n. 1007) ha stabilito, quali principi generali del nostro ordinamento:
 
a) che il pubblico denaro proveniente dai cittadini contribuenti, destinato a soddisfare le pubbliche necessità, debba essere assoggettato alla garanzia costituzionale della correttezza della sua gestione;
 
b) che tale garanzia si attua con lo strumento del conto giudiziale;
 
c) che il carattere “necessario” del giudizio di conto postula tre significati: 1) che a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile, che abbia comunque maneggio di denaro e valori pubblici, è consentito sottrarsi a questo fondamentale dovere; 2) che non possono porsi condizioni che rendano eventuale o aleatorio tale giudizio; 3) che nessuna parte del conto può essere sottratta alla giurisdizione della Corte dei conti.
 
Premesso tale riferimento costituzionale sulla funzione assolta dal giudizio necessario di conto, occorre poi precisare che la cognizione di questa Corte, in materia di esame giudiziale sui conti, è diretta innanzi tutto ad accertare la veridicità o meno dei conti presentati: gli agenti contabili, infatti, siano essi dipendenti pubblici o privati, che gestiscono beni o denari dell’Amministrazione pubblica, devono indicare nel conto, documentandoli, i fatti che hanno dato luogo alle entrate ed alle uscite dei beni o del denaro: Tale verifica deve concludersi con una decisione sul diritto di credito dell’Amministrazione pubblica, che eventualmente scaturisca da detta gestione.
 
L’accertamento del corretto maneggio del pubblico denaro è poi reso più completo allorchè, dalla verifica dell’attività contabile dell’agente, e dall’accertamento delle relative responsabilità, si possa risalire a quella gestoria degli amministratori pubblici.
 
Se è vero, infatti, che oggetto del giudizio di conto è la rappresentazione contabile in se stessa considerata, ciò non toglie che il giudizio di conto possa implicare anche un giudizio di responsabilità contabile, che può avere radice nel conto stesso, anche se l’oggetto di questo giudizio di responsabilità contabile è costituito da uno o più fatti amministrativi da cui risulti una maggiore o minore colpevolezza dell’agente.
 
Nel giudizio di conto, quindi, il soggetto costituito in giudizio è l’agente contabile in quanto tale, colui, cioè, che ha concretamente maneggiato il danaro, introitando incassi e disponendo pagamenti (e il cui debito è di per sé presunto, salvo discarico sulla base dell’esito contabile di pareggio ovvero di prove liberatorie il cui onere è posto in capo allo stesso contabile), mentre, ai fini dell’accertamento della “responsabilità contabile”, il soggetto può essere, oltre allo stesso agente già sottoposto a (e, nel momento della presentazione del conto, automaticamente costituito in) giudizio di conto, anche un suo corresponsabile, in quanto soggetto colpevole di avere arrecato danno allo Stato.
 
La “corresponsabilità”, in questo caso, è connessa non al maneggio di denaro, ma alla gestione dei negozi cui il conto si riferisce.
 
Quando il fatto illecito sia da attribuirsi allo stesso soggetto (agente) che rende il conto, la relativa responsabilità contabile può essere accertata mediante lo stesso giudizio di conto, così che la decisione della Corte può essere pronunciata sia in relazione al conto ed alle sue giustificazioni, che in relazione alle connesse responsabilità (anche se l’accertamento di queste ultime non rientrano necessariamente nel giudizio di conto, così che, ad esempio, l’eventuale discarico pronunciato con riferimento al conto può non costituire cosa giudicata in ordine alle responsabilità che nel conto non siano state prese in considerazione).
 
Il giudizio di ”responsabilità amministrativa”, infine, si riconnette al rapporto che nasce da atti illeciti compiuti dal dipendente dello Stato o da enti pubblici nell’esercizio delle rispettive funzioni o attribuzioni: in tal caso, presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità c.d.”amministrativa”, sono la qualità di funzionario o agente dell’amministrazione del soggetto convenuto in giudizio, e che il fatto produttivo del danno sia stato compiuto nell’esercizio di pubbliche funzioni, oltre, naturalmente, all’esistenza del nesso causale tra l’agente e il fatto dannoso.
 
Ciò posto, occorre rammentare – per quanto attiene poi all’oggetto e ai reciproci rapporti tra le predette figure processuali – che la consolidata giurisprudenza contabile ha da tempo affermato che il giudizio di conto (sia nella fase istruttoria condotta dal magistrato relatore che in quella decisoria del Collegio) non può essere limitato al mero riscontro computistico ed aritmetico delle poste, o alla mera gestione di cassa del contabile ma, sulla base degli stessi principi generali e delle affermazioni espressi dalla Corte Costituzionale sul punto, esso deve costituire strumento per rilevare inadempimenti di altri soggetti.
 
Tant’è che, per ovviare alle difficoltà di natura processuale che impedivano di estendere il contraddittorio del giudizio di conto propriamente detto ad eventuali altri funzionari (posto che – a differenza dell’agente contabile che è automaticamente costituito in giudizio per c.d. fictio iuris mediante la sola presentazione del conto – altri soggetti possono essere costituiti in giudizio solo tramite una formale vocatio) che non abbiano avuto il maneggio di denaro, è assicurata dal legislatore con la previsione della riunione del giudizio di conto con quello di responsabilità, attivato dal Procuratore regionale mediante “citazione”, unico strumento processuale idoneo, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Sezioni Riunite di questa Corte, sent. 12 ottobre 1987, n. 553).
 
Del resto, tale strumentalità del giudizio di conto è confermata da quanto previsto all’art. 195 del Regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, laddove prevede che le istanze per dichiarazione di responsabilità di cui agli artt. 81 e 82 della legge di contabilità generale dello Stato (approvata con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440) vengano promosse dal Procuratore generale presso la Corte di conti, oltre che in base agli elementi documentali comunicati dalle Amministrazioni, anche “quando la responsabilità emerga dai conti” (Sezioni Riunite, sent. 6 aprile 1989, n. 608/A).
 
Il giudizio di conto, dunque, sia che lo si ritenga, a mente di un precedente indirizzo giurisprudenziale anteriore alla legge 8 giugno 1990, n. 142 sull’Ordinamento delle autonomie locali, come lo strumento idoneo, non solo 1) per l’accertamento della regolarità della gestione del contabile (riscossioni e pagamenti), 2) per la verifica dell’esattezza delle iscrizioni in bilancio attinenti all’attività gestoria dell’ente e 3) per l’esame dei fatti di gestione, ma anche 4) per conoscere, oltre che della responsabilità del contabile, 5) anche di quelle degli amministratori per i fatti di gestione globalmente rappresentati nelle risultanze; sia che lo si ritenga solo strumentale all’accertamento delle responsabilità di funzionari e amministratori, nell’ambito di un “processo contabile” nel quale vengono riuniti per connessione il giudizio di conto a carico del contabile e quello di responsabilità azionato dalla Procura mediante citazione nei confronti di altri contabili corresponsabili o dei diversi funzionari o amministratori (come nella presente fattispecie), esso costituisce comunque l’istituto organicamente previsto e disciplinato dall’ordinamento per conoscere non solo delle tipiche responsabilità dei contabili, implicate dal “maneggio” del denaro e dei valori pubblici, ma per introdurre una ulteriore e più pregnante fase processuale, comportante la “plenaria cognitio” delle responsabilità degli organi che hanno deliberato la spesa, nelle ipotesi in cui queste responsabilità appaiano connesse con quelle dei contabili, come previsto dall’art. 44, primo periodo, del Regolamento di procedura di cui al R.D. n. 1038(1933 (Sezioni Riunite di questa Corte, sent. 24 luglio 1991, n. 721/A).
 
Il processo contabile, che può annoverare più fasi nel caso esso tragga origine dal giudizio necessario sul conto del contabile e prosegua con la citazione di altri soggetti per l’accertamento di reesponsabilità connesse, è in ogni caso da considerarsi come una figura processuale ben più ampia e composita, nel cui ambito il giudizio di conto risulta assorbito, pur avendo giocato l’iniziale e importante ruolo di prima fase, o momento generativo occasionale.
 
Trattasi, quindi, di una figura composita (“simultaneus processus”), che vede convenuti dinanzi al giudice sia l’agente contabile (mediante chiamata in causa officiosa) che altri soggetti, funzionari e/o amministratori (con atto di citazione della Procura), che dà luogo, appunto, ad un “processo simultaneo in ordine a cause autonome”, ove l’attività istruttoria delegata al magistrato relatore, sfociante nelle proposte contenute nella relazione finale, verte ovviamente su fatti che sono indizio di possibile responsabilità degli altri soggetti, e/o amministratori e/o funzionari, quali emergenti dall’esame del conto, e deve fisiologicamente ottenere riscontro nei risultati della parallela attività istruttoria della Procura , al punto che lo stesso Collegio – ove non fosse stata adottata l’azione accertatrice di responsabilità da parte della Procura – avrebbe potuto disporre la chiamata in causa di altri presunti responsabili, se non direttamente (in ossequio agli attuali dubbi circa la compatibilità dell’esercizio dell’istituto della chiamata “iussu iudicis” con i principi costituzionali che informano il “giusto processo”), comunque prospettando alla Procura la presenza di sufficiente materiale probatorio già acquisito tramite l’esame sui conti (in termini, Sezioni Riunite, cit.) (circa l’unicità del fatto gestorio, anche Cassazione civ., Sezioni Unite, 14 febbraio 1994, n. 1433).
 
E’ alla luce di tali considerazioni generali, concernenti l’unicità del fatto gestorio e la particolarità del processo contabile celebrato innanzi a questa Corte, che il Collegio affronterà, nel prosieguo, la disamina delle eccezioni prospettate dalla difesa della – s.r.l. nell’udienza del 24 marzo 2005, concernenti, sotto vari profili, le censure sulla mancata separazione del giudizio di conto da quello di responsabilità.
 
Sempre nell’ambito della presente disamina a carattere preliminare e generale, va poi osservato che, in base ai predetti principi tracciati dalle Sezioni Riunite di questa Corte, nonché a seguito della abrogazione del Regolamento per l’esecuzione della legge comunale e provinciale di cui al R.D. 12 febbraio 1911, n. 297, del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 e del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 8 giugno 1990, n. 142 sull’Ordinamento delle autonomie locali, la responsabilità patrimoniale degli amministratori degli enti locali è regolata dalla normativa prevista per l’analoga responsabilità degli impiegati civili dello Stato e che le norme e procedure previste dalle vigenti leggi si applicano al conto di gestione dei tesorieri e degli altri agenti contabili che, anche in via di fatto, abbiano avuto maneggio di denaro o di materie o beni di pertinenza degli enti locali.
 
Va poi evidenziato che, a seguito dell’abrogazione dell’art. 266 del citato R.D. n. 297/1911, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto di escludere che l’esame il giudizio di questa Corte possano comportare, in sede di giudizio di conto, il merito giuridico e contabile di ciascuna partita del conto ma, come si è già detto sopra, i dati contabili devono essere presi in considerazione come dimostrativi dei fatti di gestione globalmente rappresentati in dette risultanze contabili e significativi dal punto di vista contabile in quanto comportanti variazioni sui risultati finali di gestione (Sezioni Riunite di questa Corte, sent. 12 maggio 1988, n. 582).
 
Va peraltro precisato che, ai fini dell’affermazione della responsabilità dei contabili, non è presa in considerazione solo la generale obbligazione di deposito e/o restituzione di beni (denaro o altri beni mobili) ma anche una serie di doveri di servizio ricollegabili alla gestione, sia con riferimento a precise norme di legge o contrattuali che alle comuni regole di diligenza e perizia, la cui violazione, in quanto produttiva di danno, è censurabile in sede di giudizio di responsabilità.
 
1.2. Quanto all’attività del magistrato relatore sui conti, disciplinata dall’art. 47 del T.U. di cui al R.D. n. 1214/1934 e dagli artt. 27-30 del regolamento di procedura cui al R.D. n. 1038/1933, essa si sostanzia nella verifica sulla eventuale esistenza di irregolarità del conto, e a tale fine egli può acquisire elementi di valutazione o documentazione integrativa mediante fogli di rilievo in via ufficiosa, oppure utilizzare quei documenti comunque acquisiti (art. 27 R.D. n. 1038/33), al fine di concludere la propria attività con la relazione, atto contenente l’esposizione dei risultati dell’esame svolto e la propria proposta in ordine alla definizione del giudizio.
 
La realtà giurisprudenziale ammette che il relatore possa chiedere una pronuncia collegiale su punti della causa che si presentino controversi e di difficile interpretazione: ciò in quanto al relatore non è chiesto un parere ma una proposta di pronuncia, e può verificarsi che detta proposta sia ostacolata dall’esistenza di un punto controverso, sul quale pertanto viene chiesto il pronunciamento del Collegio.
 
E’ parimenti ammesso che nell’ambito dell’esame dei conti possano essere evidenziate dal relatore ipotesi di responsabilità anche a carico di altri agenti diversi dal contabile o di funzionari o amministratori pubblici: ciò è desumibile sia dall’art. 44 del reg. proc., che dispone la riunione del giudizio di conto con quello di responsabilità nelle ipotesi in cui con la responsabilità del contabile concorra anche quella di altri funzionari (ed allora è evidente che la segnalazione di questo "concorso" non può essere omessa dal relatore, in quanto è funzionale alla riunione dei giudizi) , ma anche dall’art. 195 del reg. cont., secondo cui, anche a prescindere dalle ipotesi di concorso, l’azione è promossa dal Procuratore quando la responsabilità emerga dall’esame dei conti.
 
E’ anzi desumibile, dall’insieme normativo predetto, che l’esame del conto da parte del relatore, con l’evidenziazione di fatti potenzialmente produttivi di responsabilità, si iscrive nell’ambito degli adempimenti obbligatori di informazione in quanto rappresenta fonte di cognizione di quei medesimi fatti.
 
Per quanto concerne, poi, la nomina del magistrato istruttore (relatore sui conti) anche quale relatore nel giudizio (di conto ed, eventualmente, in quello di responsabilità, riunito a quello di conto), la corrispondente, consolidata prassi trova giustificazione nella considerazione che non è ritenuto preclusivo che egli abbia già manifestato il proprio avviso con la proposta contenuta nella relazione di rimessione al Collegio, dal momento che gli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 del codice di procedura civile prevedono, rispettivamente, quale motivo di astensione obbligatoria e di conseguente ricusazione del giudice, l’avere egli conosciuto della causa "come magistrato in altro grado del processo" e non in una diversa fase dello stesso grado di processo (in disparte le ipotesi di astensione facoltativa dettate da "gravi motivi" di convenienza, di cui all’ultimo comma dell’art. 51, la cui inosservanza, peraltro, non è fonte di ricusazione).
 
Sia la dottrina che la prassi giurisprudenziale consentono, poi, al relatore di utilizzare, in alternativa tra la proposta di discarico e quella di condanna del contabile, anche quella di rettifica di resti e di pronunce interlocutorie, senza tralasciare l’ipotesi che, tra le possibili conclusioni del relatore, può essere compresa anche quella di liquidazione del debito dell’agente, atteso che tale può essere la decisione della Sezione, senza che sia necessaria una pronuncia di condanna; al riguardo, va precisato che il termine "debito" corrisponde al significato contabile di "carico", e quindi la liquidazione di esso si risolve in una rideterminazione delle poste del conto.
 
E’ evidente che, con la rideterminazione del carico (nel caso di aumento dello stesso per effetto della liquidazione del debito dell’agente) e conseguente diminuzione delle somme da discaricare, si realizza l’effetto di dare coerenza alla rappresentazione della gestione mediante risultati coerenti con le operazioni contabili riconosciute regolari.
 
1.3. Merita, al riguardo, accennare alla tradizionale distinzione operata dall’ordinamento tra agenti della riscossione, consegnatari di materie e agenti tesorieri (pagatori), ai fini della diversa struttura del conto ad essi richiesto (artt. 616-635 del reg. cont. di cui al R.D.n. 827/1924), integrata dalle discipline settoriali (ad es., per i conti degli agenti contabili degli enti locali, D.P.R. n. 194/1996) e dalla previsione anche di documenti riassuntivi in forma libera per i conti dei contabili di fatto o dei titolari di gestioni fuori bilancio, purchè rappresentativi delle varie operazioni di gestione poste in essere, con allegati i documenti dimostrativi.
 
Del resto, la stessa giurisprudenza ha ritenuto irrilevante la regolarità formale di compilazione del conto, purchè sia assicurata la idoneità del documento a rappresentare la gestione del contabile.
 
Le disposizioni concernenti i conti dei vari tipi di agenti dimostrano che, quale che sia la struttura di esso in funzione delle diverse specie di contabili, comune è lo scopo di dimostrare l’esito della gestione, a credito, a debito o a pareggio del contabile, nei confronti dell’Amministrazione per conto della quale lo stesso contabile cura la gestione.
 
Altra caratteristica del conto giudiziale è quella di rappresentare sostanzialmente la situazione "di cassa", comprensiva dei residui (somme rimaste da riscuotere o da pagare).
 
Va infine evidenziato che, ai sensi degli artt. 188 e 612 reg. cont. cit., gli agenti contabili rispondono della propria gestione personale e che, quando per diverse cause essi si avvalgono di altri soggetti, tale subaffidamento non distoglie l’agente principale dalle proprie responsabilità né interrompe la sua gestione, con la conseguenza che il contabile deve comprendere nel suo conto giudiziale anche il periodo di tempo gestito dall’affidatario, del cui operato l’agente risponde, anche quando l’attività di vigilanza sulla gestione sia esercitata da terzi.
 
1.4. Un ultimo accenno va fatto, in linea generale, alle diverse forme di gestione dei servizi pubblici locali, così come disegnate dall’art. 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e, in particolare, al modello societario a prevalente capitale pubblico, utilizzato nella fattispecie oggetto dell’odierno giudizio.
 
Come autorevolmente affermato dalla giurisprudenza, la scelta di tale modulo – alternativo alle altre forme di gestione previste dalla medesima norma (in economia, a mezzo di concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione) e conseguente ad una valutazione di opportunità sul coinvolgimento di soggetti diversi dall’Ente locale nell’esercizio del servizio pubblico – non esclude la gestione diretta dell’ente locale, dal momento che esso continua a svolgere un ruolo determinante.
 
La gestione di un servizio pubblico locale a mezzo di società a prevalente capitale pubblico suppone, pertanto, "la determinazione dell’Ente di non estraniarsi dall’attività di gestione" anche quando, in conformità con quanto previsto dall’art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, l’Ente locale decida di costituire società per azioni senza il vincolo della proprietà maggioritaria (Cass. civ., SS.UU., 6 maggio 1995, n. 4989, 4990, 4992).
 
Se, dunque, la giurisprudenza della Cassazione ha interpretato l’art. 22, comma 3, della legge n. 142/90 cit. (esercizio a mezzo di s.p.a. a capitale pubblico) come "gestione diretta" del servizio pubblico da parte dell’Ente locale, la società per azioni, in tale ipotesi, costituisce un "organo indiretto" dell’Amministrazione, deputato al servizio pubblico (Cass. civ. SS.UU. 29 dicembre 1990, n. 12221).
 
Consegue a tale inquadramento giuridico, non solo che l’affidamento dello svolgimento del servizio pubblico alla s.p.a da parte dell’Ente locale è un "affidamento diretto", che può prescindere dalla necessità di procedure concorsuali in quanto, appunto, collegato al modulo della gestione diretta, ma anche che il rapporto tra Ente locale e società per azioni si svolge "nell’ambito di un modulo essenzialmente pubblicistico" (Consiglio di Stato, Sez. II, 28 febbraio 1996, n. 366) .
 
Qualora, peraltro, la società per azioni affidataria dell’Ente locale (il quale mantiene la gestione diretta del servizio a mezzo di detta società, organo indiretto dell’Amministrazione) intenda non espletare direttamente il servizio affidatole, bensì affidarlo a sua volta (ove ciò le sia consentito) a terzi, essa è obbligata, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 157 del 1995, ad applicare le procedure in materia di appalti pubblici di servizi, stabilite dalla Direttiva 92/50 CEE, a meno che le attività subaffidate non siano di carattere accessorio, strumentale, di natura squisitamente specialistica, in ogni caso "tali da far venire meno il principio della gestione diretta su cui si fonda – come si è detto – la possibilità di affidamento del servizio" alla società. (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 366/96 cit.).
 
E’ utile, in tal senso, ancora precisare la differenza tra affidamento di un "servizio pubblico" ad una società per azioni a capitale misto ai sensi dell’art. 22, comma 3, della legge n. 142/90 e dell’art. 12, comma 1, della legge n. 498/92 – reso a terzi (cittadini-utenti) ed il cui corrispettivo sia in tutto o in parte a carico degli utenti, e l’"appalto-servizi"- la cui concessione deve essere affidata a seguito di gara pubblica – reso a favore dell’Ente aggiudicatore (o del suo organo indiretto), che ne corrisponde il controvalore economico (in termini, T.A.R. Puglia, 23 aprile 1998, n. 367).
 
La distinzione non è di poco conto, se si considera che la gestione di servizi pubblici può essere affidata direttamente a società per azioni miste solo se il servizio può qualificarsi pubblico e che, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, per essere qualificato come "pubblico" un servizio deve essere reso alla collettività con la previsione di un corrispettivo a carico, in tutto o in parte, degli utenti (proposta 91/C/260 presentata dalla Commissione al Consiglio delle Comunità europee in data 28 agosto 1991, in G.U.C.E. 25 settembre 1991, C 250/4; previsione del corrispettivo della tariffa per assicurare l’equilibrio economico-finanziario della connessa gestione, di cui all’art. 12, comma 4, della legge n.498/92 ); e che, in particolare, il servizio pubblico locale deve avere per oggetto "la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali" (art. 22 legge n. 142/90).
 
Diversamente, se il servizio non è svolto per soddisfare direttamente gli interessi della collettività locale, ma risponde ad esigenze collegate solo in via indiretta e mediata a quegli interessi, il suo affidamento è soggetto alla disciplina di matrice comunitaria ed alle regole di evidenza pubblica.
 
2. Tutto ciò premesso in via generale, l’oggetto dell’odierno processo contabile (comprendente sia il giudizio di conto n. 53120 che il giudizio di responsabilità n. 55138, riuniti nell’udienza del 22 febbraio 2002 ai sensi dell’art. 44 del R.D. n. 1038/1933 e dell’art. 274 del codice di procedura civile) è costituito, sotto il profilo del giudizio di conto, dall’esame contabile della gestione della sosta nel triennio 1996-1998 effettuata dal titolare di diritto di tale gestione, ossia la OMISSIS, quale agente contabile che, in quanto affidatario diretto da parte del Comune di Roma dello svolgimento di un servizio pubblico locale (quale è stato ritenuto quello di gestione del sistema della sosta veicolare a pagamento su strade del Comune di Roma), risulta appunto unico titolare di detta gestione nonché responsabile di fronte al Comune dell’esito del "carico" accertato nei conti giudiziali del triennio considerato, (ancorchè l’espletamento di detta attività sia stato affidato ai soggetti terzi OMISSIS e poi OMISSIS), ai sensi dell’art. 612 del Regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con R.D. n. 827/1924: "carico" che, come precisato nelle premesse generali sopra esposte, è corrispondente, nella fattispecie, agli introiti accertati al momento dell’incasso delle somme pagate dai cittadini utenti per la sosta tariffata, e rispetto alle quali il "discarico" può essere conseguente solo a determinate circostanze (versamento all’Ente locale dei corrispondenti importi, sussistenza di comprovate cause di impedimento al totale o parziale versamento, esito positivo della destinazione di dette somme secondo i vincoli posti dall’Ente locale o dalla legge, come nel caso di specie).
 
Sotto un diverso ma connesso profilo, riconducibile a "cause" autonome, ancorchè rientranti nell’unico fatto gestorio, oggetto del presente processo contabile è anche l’accertamento delle responsabilità della stessa OMISSIS e degli altri soggetti convenuti, sia in veste di contabili fiduciari (OMISSIS: s.r.l.) sia in quella di amministratori (dott. T.W.) o di funzionari (dott. ssa S.S.) del Comune di Roma, in relazione al danno provocato al medesimo Comune dalle condotte gestionali (OMISSIS e OMISSIS), commissive o meramente omissive sul piano dei controlli e della vigilanza (T.W., S.S.), così come emerse – oltre che, in parte, nell’ambito dell’esame dei conti – a seguito dell’istruttoria svolta dalla Procura regionale con l’ausilio della Guardia di Finanza e sfociate nell’atto di citazione del 22 marzo 2001, come integrato con atto del 15 novembre 2001.
 
Ciò posto, vanno subito prese in esame le questioni sollevate in via pregiudiziale e/o preliminare dalla difesa dei soggetti costituiti e convenuti nel presente processo.
 
2.1. Ad istanza della società OMISSIS s.r.l., va dichiarato il difetto di legittimazione passiva, limitatamente al giudizio di conto n. 53120, di tale società, intervenuta volontariamente a seguito dell’erronea comunicazione, con nota del 29 novembre 2000 della Segreteria di questa Sezione, del decreto di fissazione di udienza del 19 aprile 2001, che era invece relativo alla sola OMISSIS s.p.a.
 
Come già precisato, infatti, agente contabile destinatario dell’affidamento diretto della gestione della sosta da parte del Comune, e come tale incaricato in via esclusiva della resa del conto giudiziale, ai sensi degli artt. 74 e 612 del R.D. n. 827/1924 e degli artt. 44, 45 e 46 del R.D. n. 1214/1934, è la OMISSIS, nei confronti della quale è stato emesso il decreto per resa di conto, da parte di questa Sezione, in data 11 gennaio 2000.
 
E’ solo nei confronti della predetta OMISSIS che, pertanto, ha efficacia la pronuncia di questa Sezione in relazione all’esito dell’esame giudiziale dei conti (discarico o condanna, o liquidazione del debito), ancorchè tale limitazione processuale perda rilevanza se considerata con riferimento al concorso della OMISSIS, evocata nel giudizio di responsabilità n. 55138 dalla Procura regionale, ai fini della pronuncia in ordine al risarcimento del contestato danno provocato al Comune, e che tale giudizio è stato riunito con quello di conto, in quanto anche da esso trae origine e fondamento.
 
2.2. Quanto al difetto di giurisdizione di questa Corte, la relativa contestazione – portata in sede di ricorso preventivo innanzi alla Corte di Cassazione nel 2001 e nel 2002 da entrambe le società OMISSIS e OMISSIS, in relazione ad entrambi i giudizi di conto e di responsabilità – deve ritenersi superata dalle sentenze n. 12367 del 2001 e n. 12192 del 2004, con cui la Suprema Corte ha dichiarato sussistere la giurisdizione di questa Corte sia nel giudizio di conto che in quello di responsabilità.
 
E’ appena il caso qui di accennare a quanto più dettagliatamente esposto in narrativa (punti 1.6 e 2.2.) intorno alla decisiva rilevanza, evidenziata dalla Cassazione: 1) della "titolarità" comunale dei proventi della sosta a pagamento piuttosto che della loro natura (tassa, tariffa, o addirittura entrata privata); 2) del rapporto intercorrente tra Comune ed enti gestori (OMISSIS e OMISSIS) per la cattiva gestione di denaro di pertinenza del Comune, elementi tutti che sono stati posti a base della delibazione di manifesta infondatezza resa dal Collegio sulla istanza di sospensione del giudizio presentata dai difensori ai sensi dell’art. 367 c.p.c.
 
2.3. Sono del tutto destituite di fondamento anche le censure mosse all’istruttoria del V.P.G. dott. ************* dalla difesa della OMISSIS, nelle memorie del 1° febbraio 2002 e del 4 marzo 2005.
 
Viene prospettata, in sostanza, una "violazione dell’art. 108 della Costituzione ("indipendenza" del Pubblico Ministero)" con riferimento alla circostanza che, precedentemente all’istruttoria condotta nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, il dott. ******. aveva fatto parte della Giunta capitolina nell’epoca in cui (1996) la Giunta aveva adottato la deliberazione n. 3673, con cui la gestione della sosta era stata affidata all’OMISSIS e, pochi mesi dopo, la deliberazione n. 1622 del 21 maggio 1996, con cui detto affidamento all’OMISSIS di gestione della sosta era stato revocato in favore della OMISSIS- -, a partecipazione esclusiva del Comune.
 
Afferma la difesa che tale attiva partecipazione del dott. ******, oltre a renderlo corresponsabile delle scelte che egli stesso ha poi contestato quale rappresentante della Procura regionale di questa Corte, connoterebbe l’attività istruttoria dello stesso da intenti di tipo "persecutorio", atteso che nelle sue funzioni di P.M. titolare dell’istanza per resa di conto della OMISSIS innanzi a questa Sezione, avrebbe taciuto di informare questo Collegio che la documentazione contabile della OMISSIS (comprensiva anche dei rendiconti necessari alla OMISSIS per la redazione del conto giudiziale richiesto ) era stata sottoposta a sequestro da lui stesso nella concomitante indagine per i profili attinenti alla responsabilità contabile e amministrativa, istruttoria peraltro preannunciata dal dott. Canale al Collegio in un’udienza specificamente fissata per la discussione del giudizio di conto.
 
Tale comportamento del P.M., secondo la tesi difensiva, avrebbe esposto la OMISSIS, da un lato, alla dichiarazione di inadempimento sulla resa del conto, contestato alla società, ed alla conseguente compilazione d’ufficio dei conti giudiziali da parte di una Commissione appositamente incaricata, a spese della stessa OMISSIS medesima, ai sensi dell’art. 46 del R.D. n. 1214/34, come da ordinanza di questa Sezione dell’11 maggio 2001 e, dall’altro, all’eco sulla stampa delle vicende processuali della società.
 
Viene chiesta, pertanto, la dichiarazione di invalidità dell’intera istruttoria del P.M. o, in subordine, la sospensione del giudizio in attesa delle decisioni sull’esposto-denuncia, inviato dalla OMISSIS al Consiglio di Presidenza, al Procuratore Generale di questa Corte, nonché alla Procura della Repubblica.
 
Tali censure, valutabili nell’ambito delle diverse iniziative che hanno caratterizzato la pur legittima strategia difensiva della OMISSIS nel presente processo contabile (che vanno dalla contestazione della giurisdizione di questa Corte in due differenti ricorsi in Cassazione, alla contestazione della presunta irregolare composizione di questo Collegio, allorchè doveva decidere sull’opposizione, presentata dalla medesima OMISSIS, al decreto di liquidazione della parcella dei Commissari incaricati della redazione d’ufficio dei conti, emesso dallo stesso Collegio, fino alla prospettazione dell’incompatibilità del magistrato relatore sui conti in quanto anche relatore nel giudizio di responsabilità riunito a quello di conto, e tralasciando le numerose richieste di rinvio e di sospensione del giudizio) – oltre ad essere connotate da profili di pretestuosità, si rivelano anche completamente infondate per quanto di competenza di questa Corte in relazione ai fatti concernenti l’odierno giudizio.
 
Per quanto riguarda, infatti, la asserita violazione del principio di indipendenza del Pubblico Ministero, sancito dall’art. 108 della Costituzione, che renderebbe invalida l’intera istruttoria, e che la difesa della OMISSIS vorrebbe far risalire alla precedente attività di assessore al Patrimonio del dott. ******, (il cui mandato risulta peraltro scaduto nel 1997), non si vede come tale attività (comunque prevista e consentita dall’ordinamento) possa costituire, poi, motivo di incompatibilità all’esercizio delle funzioni istituzionali che, peraltro, a maggior ragione risultano arricchite dall’esperienza maturata in seno all’Amministrazione capitolina.
 
Sarebbe, semmai, censurabile il contrario, potendosi ipotizzare un vulnus all’indipendenza del magistrato l’eventuale omissione di un’azione dovuta – posto che l’ordinamento prevede l’obbligatorietà dell’azione della Procura – in relazione a precedenti incarichi svolti a seguito di mandato ricevuto nello stesso ambito nel quale il magistrato si trova successivamente a dover procedere.
 
E’ evidente, poi, che gli eventuali, meri profili di opportunità concernenti l’esercizio dell’azione da parte di un singolo rappresentante dell’Ufficio di Procura piuttosto che da parte di un altro, esulano dalla cognizione di questa Sezione.
 
Per quanto attiene la asserita corresponsabilità sul piano amministrativo del dott. ******, in quanto egli stesso, quale assessore al Patrimonio, doveva "accorgersi" – tanto più in quanto magistrato contabile – delle dannose conseguenze dell’affidamento alla OMISSIS, osserva il Collegio che le suddette deliberazioni non sono in sé produttive di danno, in quanto non è stato mai in discussione, né in sede di giudizio di conto, né in quello di responsabilità, l’affidamento alla OMISSIS, in quanto tale, della gestione della sosta a pagamento – per le cui implicazioni, a seguito della legge n. 142/90, si rimanda a quanto detto al punto 1 di questa parte motiva – bensì i "subaffidamenti" a società terze e la loro sostanziale natura di "cessione" della gestione (come tale vietata dal disciplinare allegato alla delibera n. 3673/95), oltre che le concrete modalità con cui è stata effettuata la gestione medesima.
 
Al riguardo, né la convenzione OMISSIS/OMISSIS né, tanto meno, quella intervenuta tra OMISSIS e OMISSIS, a cui la OMISSIS è poi subentrata in vece dell’OMISSIS, risultano mai portate ufficialmente alle valutazioni degli organi collegiali dell’Amministrazione capitolina nell’epoca di residua durata del mandato del dott. ******.
 
Per quanto concerne, poi, la contestazione del danno derivato alla OMISSIS dalla circostanza che il dott. ****** avrebbe "omesso" di informare questo Collegio che la documentazione contabile della OMISSIS era stata posta sotto sequestro, anche tale prospettazione è priva di rilevanza oltre che infondata.
 
Già con l’ordinanza n. 283/2000 questa Sezione aveva tenuto conto delle " difficoltà operative presumibilmente incontrate dalla OMISSIS S.p.A. nella redazione dei rendiconti(…) nonché nella esposizione dei dati contabili complessivi, riferiti anche alla gestione operativa da parte della OMISSIS" e con memoria del 27 luglio 2000 la OMISSIS medesima aveva rappresentato a questa Sezione "l’impossibilità di ottemperare alla redazione dei conti richiesti a causa dell’indisponibilità della documentazione contabile completa, posta sotto sequestro da parte della Procura regionale" (v. pagg. 3 e 4 della relazione sui conti).
 
Con successiva ordinanza n. 463 dell’11 maggio 2001 questa Sezione ha, pertanto, preso atto che la nuova udienza, successiva all’ordinanza che aveva disposto il deposito dei conti, era intervenuta 270 giorni dopo che la Procura aveva depositato presso la Segreteria la documentazione contabile della OMISSIS e, comunque, dopo 150 giorni dal formale dissequestro della stessa, consentendo, di fatto, un ampliamento del termine originariamente assegnato per il deposito dei conti.
 
E’ solo in tale data (11 maggio 2001) che la Sezione ha ordinato la compilazione d’ufficio, a spese della OMISSIS inadempiente, dei conti giudiziali per il triennio 1996/1998, dopo dieci mesi dal momento in cui era stato reso "ufficiale" il sequestro della documentazione da parte della Procura e dopo cinque mesi dal formale dissequestro della documentazione medesima.
 
Non si vede quindi come il contestato "silenzio" da parte della Procura, risalente a oltre dieci mesi prima, abbia potuto aggravare la posizione della OMISSIS inadempiente; in disparte la considerazione che la OMISSIS, in quanto responsabile della gestione operativa da parte della OMISSIS, e titolare di compiti di vigilanza sulla stessa, era destinataria dei rendiconti che la OMISSIS periodicamente le inviava e avrebbe potuto, pertanto, autonomamente procedere alla redazione dei conti giudiziali sulla scorta della documentazione inviatale ai fini del controllo.
 
Non hanno alcuna rilevanza nemmeno gli altri aspetti censurati dalla difesa della OMISSIS (istruttoria "preannunciata" dalla Procura in sede di giudizio di conto, che avrebbe determinato presunte "fughe" di notizie), atteso che si è trattato, nella specie, di argomentazioni espresse dal P.M. in pubblica udienza, nell’ambito della sua requisitoria in sede di giudizio di conto, attinenti le stesse sostanziali vicende oggetto di tale giudizio, e, in quanto tali, già ampiamente conosciute e conoscibili a seguito della pubblicazione delle precedenti ordinanze di questa Sezione; in disparte la considerazione della riunione dei due giudizi nell’unico, odierno processo, disposta con ordinanza di questa Sezione.
 
In ogni caso, questo Collegio osserva che nessuna delle suddette censure risulta avere avuto un seguito, sia pure in fase di avvio procedimentale, nelle diverse sedi interessate dall’esposto-denuncia, e per tale motivo ritiene infondata anche la richiesta di sospensione del presente giudizio.
 
2.4. E’ stata sollevata dalla difesa della dott.ssa **** l’eccezione di nullità dell’atto di citazione integrativo, in quanto intempestivo rispetto all’invito a dedurre, posto che l’ordinanza di proroga dei termini, disposta dalla Sezione, è intervenuta dopo la scadenza degli stessi.
 
Anche tale eccezione è infondata.
 
Sul punto, il Collegio concorda con quanto prospettato dal P.M. nell’udienza del 24 marzo 2005: il rimedio avverso le ordinanze di proroga è il reclamo, e lo stesso non risulta proposto nei confronti dell’ordinanza in questione.
 
In ogni caso, è al momento della richiesta della proroga da parte della Procura che deve farsi riferimento, quale dies ad quem del termine decadenziale, come confermato dal pacifico orientamento giurisprudenziale di questa Corte, non potendosi far derivare la decadenza dell’azione della Procura da eventuali ritardi da parte della Sezione nella fase di concessione della proroga.
 
Sono da condividere le argomentazioni del P.M. anche relativamente all’altra eccezione di nullità e/o inammissibilità dell’atto di citazione integrativo sollevata dalla difesa del dott. T.W., in relazione alla asserita diversità dell’impianto accusatorio contenuto nell’atto rispetto a quello dell’invito a dedurre.
 
Nessuna sostanziale diversità, infatti, risulta dai due atti, in quanto la contestazione nei confronti del dott. T.W. concerne sostanzialmente l’omissione di atti di indirizzo e controllo sui subaffidamenti, sia con riguardo alla congruità dei relativi costi, sia con riguardo alla loro stessa legittimità.
 
Nessuna rilevanza ha, poi, lo stralcio inizialmente disposto dalla Procura nei confronti del dott. T.W. e della dott. ****, posto che esso era dichiaratamente avvenuto per approfondimenti istruttori e non per essere stata archiviata la loro posizione.
 
Infondata è anche l’asserita indeterminatezza del petitum relativo all’originario atto di citazione.
 
Il riferimento agli addebiti posti a carico dei convenuti è preciso e circostanziato, oltre che quantificato sulla base delle risultanze emerse a seguito dell’indagine della Guardia di Finanza, come ampiamente riportata nell’atto di citazione.
 
3. Nel merito, giova accennare alla peculiarità del giudizio di conto, oggetto del presente processo, in quanto avente per oggetto la ricostruzione contabile di una società per azioni, ai fini della sua rappresentazione nei conti giudiziali che sono stati, peraltro, redatti in forma libera dalla Commissione appositamente incaricata.
 
Ciò comporta che il discarico dell’agente, nella specie, non può essere costituito dall’importo totale di quanto riscosso, con riferimento al ‘carico’ accertato al momento degli incassi, in quanto questi non andavano versati all’ente per il quale è stata esercitata la gestione (nella specie, Amministrazione comunale), così come è previsto per gli agenti della riscossione.
 
Nel caso di specie, trattandosi di attività che ha comportato, da un lato, funzioni di riscossione di proventi pubblici e, dall’altro, pagamenti, in virtù dell’affidamento diretto da parte del Comune della gestione del servizio pubblico, gli introiti hanno determinato, una volta detratte le voci di costo della gestione, l"utile" di detta gestione (c.d. "margine operativo finale").
 
Poiché, peraltro, da detto utile si è dovuta detrarre la percentuale del 20%, spettante all’OMISSIS/OMISSIS per lo svolgimento delle attività operative, a termini di Convenzione, alla OMISSIS è residuato un utile disponibile corrispondente all’80% del margine operativo finale.
 
E’ solo l’impiego di tale utile per le finalità previste dalla legge e dalla delibera comunale di affidamento, e quindi il suo esito positivo, che potrebbe consentire, nella fattispecie, il sostanziale discarico della OMISSIS nei confronti dell’Amministrazione comunale.
 
Di conseguenza, il controllo giudiziale di questa Corte sui conti della OMISSIS comprende, oltre alla verifica della veridicità delle poste del conto sulla base della documentazione giustificativa, anche la loro regolarità rispetto alle disposizioni contenute nelle fonti dell’affidamento (Delibera comunale n. 3673/95 e allegato Disciplinare, nonchè Convenzione 08/01/1996, con cui l’OMISSIS, originariamente affidataria del Comune, e poi la OMISSIS, subentrata ad essa dopo pochi mesi, hanno inteso regolare i rapporti con l’OMISSIS, incaricata dall’OMISSIS delle c.d. "attività operative" – a loro volta poi affidate dall’OMISSIS alla OMISSIS), oltre alla regolarità della determinazione del c.d. "margine operativo finale" a destinazione vincolata.
 
Ritiene, peraltro, il Collegio di applicare il principio espresso dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza 12 maggio 1988, n. 582, secondo cui – come già accennato nelle premesse generali (n. 1.1. di parte motiva) – a seguito dell’abrogazione dell’art. 266 del R.D. n. 297/1911, le valutazioni di questa Corte, in sede di giudizio di conto, non comportano il merito giuridico e contabile di ogni singola partita del conto stesso, ma solo quei dati contabili che sono dimostrativi dei fatti di gestione globalmente rappresentati e che acquistano rilevanza in quanto comportano variazioni significative sui risultati finali della gestione stessa.
 
Di conseguenza, verranno presi in esame i dati più significativi emersi dalla relazione sui conti e dalle relative obiezioni sollevate dalla difesa dell’agente contabile OMISSIS
 
3.1. Le contestazioni opposte dalla difesa della OMISSIS si sono preliminarmente rivolte su alcune questioni di carattere generale, riguardanti:
 
"inammissibili valutazioni di merito del magistrato relatore circa la correttezza e regolarità dell’operato della OMISSIS, sotto il profilo delle scelte politiche e gestionali effettuate";
 
"inammissibile interpretazione della Convenzione" e, in particolare per quanto riguarda l’art. 12, punto 4, della Convenzione medesima, l’ impossibilità e inopportunità di stabilire a priori un costo unitario preventivo per il triennio;
 
illegittimo accorpamento di dati risultanti dal report di gestione con dati risultanti invece dai bilanci delle due società OMISSIS e OMISSIS (sia con riferimento agli incassi che ai costi);
 
errori di calcolo "che denotano una non sempre approfondita attenzione alla parte numerica dell’elaborato".
 
Per quanto riguarda il primo punto, la difesa della OMISSIS sostiene, in sostanza, che l’esame del conto da parte del magistrato relatore dovrebbe limitarsi alla corretta ricostruzione della contabilità relativa alla gestione della sosta, mediante la verifica della sussistenza della documentazione giustificativa delle spese e l’ammontare totale degli incassi.
 
Osserva, al riguardo, il Collegio che la tesi difensiva sembra non tenere conto dell’effettivo oggetto e natura del giudizio di conto, quali già esposti al punto 1 di questa parte motiva. Ed è pertanto priva di fondamento.
 
 
In tal modo, sia l’attività istruttoria del magistrato relatore sui conti, sia quella dispiegata dal Collegio giudicante ai sensi degli artt. 14 e 15 regol. cit., "restano in ogni caso attività istruttorie, cioè attività sostanzialmente intese alla acquisizione di prove e alla predisposizione del quadro decisionale".
 
Ciò è coerente sia con la funzione strumentale del giudizio di conto, cui ha fatto riferimento la Corte di Cassazione quale causa giustificativa dello stesso (Cass. civ., Sezioni Unite, 18 gennaio 1991), sia con quanto pacificamente ammesso dalla prassi e dalla giurisprudenza circa la possibilità, per il relatore (come già osservato al punto 1.1), di evidenziare ipotesi di responsabilità anche a carico di altri agenti contabili o di funzionari o amministratori, desumibile dall’art. 44 del reg. di proc. n. 1038/1933 – che dispone in tali casi la riunione del giudizio di conto con quello di responsabilità – per cui tale evidenziazione è doverosa per il relatore, in quanto funzionale alla riunione dei due giudizi, sia, infine, con quanto previsto dall’art. 195 del reg. di cont. gen. Stato n. 827/1924, secondo cui l’azione di responsabilità è promossa dal Procuratore generale anche "quando la responsabilità emerga dall’esame dei conti".
 
Nella fattispecie, poi, la disamina degli atti e dei fatti di gestione della OMISSIS, e quindi della loro liceità, è di particolare rilevanza in quanto ha per oggetto il particolare modulo di svolgimento del servizio pubblico locale, tramite società per azioni a prevalente capitale pubblico, introdotto dall’art. 22 della legge n. 1442/1990, che si configura quale "affidamento diretto" da parte del Comune e che prescinde dalla necessità di procedure concorsuali proprio perché collegato al modello della "gestione diretta", ove il rapporto tra Ente locale e società per azioni "si svolge nell’ambito di un modulo essenzialmente pubblicistico" (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 366/96 cit.).
 
Del resto, non si comprende per quale motivo la OMISSIS dovrebbe essere esente dal controllo sulle "scelte politiche e gestionali effettuate", allorchè queste si riflettano sulla lievitazione dei costi, quando anche la vigente disciplina sulla insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali dei soggetti sottoposti alla giurisdizione di questa Corte si applica laddove la discrezionalità è consentita, vale a dire ove non sussistano disposizioni di legge, atti di imperio dell’Amministrazione affidante o cogenti principi di contabilità pubblica (nella specie invece sussistenti e corrispondenti, rispettivamente, alla destinazione vincolata dei proventi della sosta, a mente dell’art. 7 del D.Lgs. n. 285/1992 e della delibera n. 3673/1995 e agli artt. 44 del reg. di proc. n. 1038/1933 e 195 del reg. di cont. gen. Stato n. 824/1924).
 
       Va infine confutato quanto affermato dalla difesa, secondo cui alla determinazione del debito avrebbero contribuito in misura determinante valutazioni di merito inammissibili in sede di giudizio di conto (pag. 129 della memoria), considerato che il criterio indicato da pag. 73 a pag. 75 della relazione ("Rettifiche proposte" – anno 1996) attiene al solo procedimento contabile (i costi detratti dalle riscossioni contengono voci di costo ritenute illegittime, o perché non documentate o perché difformi dalla fonte contrattuale dallo stesso relatore individuata nella Convenzione). L’unica ipotesi di valutazione di merito, riguardante la legittimità della Convenzione, è stata dallo stesso relatore rimessa alle valutazioni da effettuarsi in relazione al giudizio di responsabilità.
 
Da ciò consegue anche che non risponde a verità quanto affermato dalla difesa della OMISSIS, secondo cui il magistrato relatore avrebbe "inspiegabilmente disatteso" il postulato secondo cui non può prescindersi dal contenuto della Convenzione, in quanto, al contrario, il contenuto della Convenzione è stato costantemente preso, nella relazione del Magistrato sui conti, come fonte contrattuale per l’accertamento della sussistenza dell’addebito. (Nella specie, peraltro, la difesa ha inteso richiamare la parte della Convenzione in cui si prevede che l’OMISSIS avrebbe dovuto costituire una apposita struttura specificamente addetta alla gestione dei parcheggi, che alla fine di ogni anno avrebbe dovuto presentare il rendiconto economico della gestione, per avvalorare la tesi che l’unico documento da prendere a riferimento per la redazione e l’esame dei conti giudiziali era il report di gestione della OMISSIS e non dati appartenenti ai bilanci della OMISSIS e della OMISSIS: questione che verrà in seguito esaminata).
 
La seconda contestazione riguarda l’interpretazione della Convenzione OMISSIS/OMISSIS 8 gennaio 1996, in particolare per quanto concerne l’art. 12, punti 4 e 5, che prevedono, rispettivamente, le modalità di contabilizzazione delle spese e la determinazione delle percentuali in favore della OMISSIS
 
Sul primo aspetto, in base al quale il magistrato relatore aveva ritenuto ingiustificate talune voci di spesa esposte nella contabilità della OMISSIS, in quanto non preventivamente autorizzate dalla OMISSIS, come previsto dall’art. 12, punto 4 (spese di progettazione e studio, comunicazione ed informazione all’utenza), o non contabilizzate col criterio dei costi unitari (art. 12, punto 4, lettere a, b e c) la difesa oppone l’effettiva volontà delle parti, come risultante dai comportamenti concludenti di entrambe nel corso del triennio (art. 1362 c.c.).
 
Argomenta infatti la difesa che , in virtù della natura sperimentale del servizio e della necessità di ricondurre la maggior parte delle voci di costo nell’ambito della rendicontazione successiva, anche ai fini di una più efficiente organizzazione del servizio, la OMISSIS ha limitato i casi di autorizzazione preventiva alle sole ipotesi che non potevano escludersi dalla dizione letterale della convenzione e che comportavano "una scelta discrezionale circa i tempi e le modalità di comunicazione con l’utenza, vale a dire le voci di costo per <comunicazione ed informazione all’utenza, preventivamente autorizzate dall’OMISSIS>", mentre ne erano rimaste escluse le spese per attività di progettazione e studio.
 
Osserva, in primo luogo, il Collegio che il criterio del calcolo a consuntivo annuale, previsto dall’art. 12, punto 4, non contrasta con il parametro del costo unitario, indicato nello stesso punto, in quanto la stessa dizione letterale della norma contrattuale li fa coesistere ("i costi saranno calcolati annualmente (…) su base consuntiva, e saranno calcolati sulla base dei seguenti parametri: costo unitario (…)".
 
Ciò avrebbe dovuto comportare che nel rendiconto si sarebbero dovuti esporre i costi effettivamente sostenuti (su base consuntiva), quantificati sulla base di parametri stabiliti in via preventiva, attraverso l’indicazione dei costi unitari presunti (es. acquisizione parcometri £….annue/per zona parcometro moltiplicate per il numero delle installazioni).
 
Quanto, poi, al riferimento fatto dalla difesa della OMISSIS alla disciplina privatistica dell’interpretazione del contratto, secondo cui va indagata la comune intenzione delle parti, al di là del senso letterale delle parole, va osservato che la fonte primaria della gestione della sosta era rappresentata dal Disciplinare allegato alla delibera comunale n. 3673/95 – con cui erano stati tracciati anche i principi economico-finanziari della gestione medesima – e che, in virtù della natura giuridica di "affidamento diretto" del servizio pubblico locale dal Comune all’OMISSIS, e poi alla OMISSIS, discendeva l’obbligo, per quest’ultima società, anche se subentrata all’OMISSIS nella Convenzione con l’OMISSIS (e poi con la OMISSIS), di vigilare sulla compatibilità delle norme contrattuali con la disciplina primariamente posta dal Comune, che continuava ad avere la "gestione diretta" del servizio, anche se si era avvalso della s.p.a. OMISSIS per il suo espletamento e, in caso contrario, di informarne il Comune per le opportune iniziative.
 
Orbene, ai sensi dell’art. 12 del Disciplinare allegato alla delibera n. 3673/95 la OMISSIS doveva predisporre "un piano economico-finanziario che preveda i costi necessari per l’espletamento di tutte le prestazioni di cui all’art. 2" (prestazioni che comprendevano l’attuazione del sistema di tariffazione, la redazione dei progetti di segnaletica, la redazione di progetti definitivi di riorganizzazione della sosta, e, soprattutto, la predisposizione di un piano finanziario che pervenga ad un equilibrio costi-ricavi, l’esazione delle tariffe, compresa la fornitura, l’installazione e la manutenzione ordinaria degli strumenti, la commercializzazione dei mezzi di pagamento, la realizzazione di campagne di informazione, la vigilanza e il controllo sull’uso corretto delle attrezzature da parte dell’utenza, la tenuta di una dettagliata contabilità amministrativa, tale da consentire al Comune un controllo dei ricavi e delle spese sostenute).
 
E’ evidente che il modulo essenzialmente pubblicistico nel quale si svolge il rapporto tra Ente locale e società per azioni incaricata dello svolgimento di un servizio pubblico locale – poichè tale continuava ad essere la gestione della sosta a pagamento, anche dopo i subaffidamenti all’OMISSIS e alla OMISSIS – imponeva l’ottemperanza alle modalità gestorie stabilite dall’Ente locale, (che non cessava di essere titolare di diritto dei proventi di detta gestione), sicuramente preminenti rispetto a previsioni eventualmente difformi, di natura convenzionale, inerenti al rapporto tra le due società private, come la OMISSIS e la "operativa" OMISSIS.
 
Diversamente, dovrebbe ipotizzarsi che sia avvenuta, nella realtà dei fatti, una vera e propria cessione della gestione (e non delle sole attività operative), come tale vietata dalla volontà del Comune, come risulta dall’art. 16 del predetto Disciplinare, e dalla stessa volontà delle parti, come risulta dall’art. 17 della Convenzione dell’8 gennaio 1996.
 
Del resto, quanto al metodo di contabilizzazione dei costi unitari, la medesima Convenzione ha previsto la necessaria attività di pianificazione, stabilendo all’ultimo comma del punto 4 dell’art. 12, che "i costi unitari di cui ai precedenti punti a, b e c saranno calcolati congiuntamente subito dopo la stipula del presente atto".
 
Osserva, al riguardo, il Collegio, che tale indispensabile e preventiva attività di pianificazione, da svolgersi originariamente tra OMISSIS e OMISSIS, non è mai avvenuta, come confermato anche dalla nota OMISSIS del 4 dicembre 2001, acquisita dai Commissari agli atti del giudizio di conto.
 
Per quanto riguarda, poi, l’interpretazione del punto 5 dell’art. 12 della Convenzione (percentuali a favore della OMISSIS), si rinvia alla disamina che seguirà al punto 3.2.
 
In ogni caso, è sufficiente qui rilevare che l’interpretazione a cui si è attenuto il relatore corrisponde a quella che hanno dato le parti (vale a dire applicazione del 5% al totale degli incassi e dell’80% al margine operativo finale) e che la rettifica proposta dal Magistrato riguarda invece l’entità degli incassi su cui applicare il 5%, in quanto gli incassi esposti nel conto andrebbero rettificati con l’inclusione di altre voci, come si vedrà al punto 3.2.
 
La specificità del conto giudiziale rispetto al report introduce anche la terza contestazione di carattere generale rivolta dalla difesa della OMISSIS
 
Sostiene infatti, la difesa che "il rendiconto elaborato dal Magistrato riporta dati di costo spesso non omogenei" in quanto sarebbero prelevati senza alcun criterio logico in parte dai bilanci e in parte dai report.
 
Va subito precisato che il relatore non ha elaborato nessun rendiconto, in quanto è vincolato all’esame del conto giudiziale così come redatto, ma si è limitato a constatare la mancata giustificazione di alcune voci di costo.
 
L’operazione contestata al magistrato relatore risale in realtà agli stessi conti giudiziali elaborati dai Commissari, che hanno concluso per una redazione dei conti "in forma libera", e che come tali dovevano essere presi in considerazione nella relazione.
 
Del resto, risulta dagli atti che la scelta di accorpare alcune voci tratte dal bilancio e altre tratte dal report della OMISSIS è avvenuta in quanto nel report o non erano indicate (trattandosi di un documento sintetico), o erano riportate in modo inesatto (come si vedrà, ad esempio, per gli interessi bancari attivi compresi negli incassi OMISSIS del 1996 e per diverse altre voci).
 
La ricostruzione contabile effettuata dalla Commissione era infatti informata al criterio di rendere il più possibile ostensivi i risultati effettivi della gestione della sosta, per rispettare il criterio della veridicità dei dati del conto giudiziale ai fini del controllo giudiziale sulla regolarità della gestione medesima.
 
Del resto, la difesa della OMISSIS continua a non considerare che i reports di gestione della OMISSIS non sono idonei quali conti giudiziali, tant’è che questa Sezione ha ordinato la compilazione dei conti d’ufficio, proprio perché i reports inviati non rappresentavano introiti e pagamenti delle due società unitariamente considerati, e alcune voci risultavano sinteticamente raggruppate, in quanto classificate sulla base dei centri di costo).
 
In proposito, la OMISSIS ha sostenuto l’impossibilità di adeguarsi ai principi di contabilità pubblica, redigendo un conto economico basato sul criterio di cassa (che è ancora un altro problema, diverso da quello dell’accorpamento di dati estratti da due diversi documenti contabili della OMISSIS, entrambi rispecchianti introiti e pagamenti, quindi dati di cassa), in virtù della propria natura giuridica di società per azioni e della conseguente sottoposizione alle regole di bilancio di competenza di cui all’art. 2423 bis del codice civile, in particolare richiamando i nn. 2 e 3, secondo cui si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio e si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data di incasso o del pagamento".
 
Va in proposito precisato che la disciplina civilistica cui la OMISSIS è soggetta nella tenuta della propria contabilità non riguarda le diverse incombenze che le derivano dall’attività di agente contabile, come tale obbligata alla resa del conto giudiziale, che altra cosa è rispetto al bilancio di competenza.
 
E’ fin troppo ovvio che l’impedimento non poteva essere addotto ad alcun impedimento riconducibile, di per sé, alle diverse regole civilistiche del bilancio della società, in quanto l’essere tenuta la società alla redazione di un bilancio di competenza non le impediva di redigere anche un conto giudiziale da sottoporre all’esame di questa Corte.
 
Un accenno merita poi la contestazione di alcuni errori di calcolo nella redazione del conto.
 
La difesa si riferisce a quanto contenuto a pag. 26 della relazione (che in quella parte riporta i dati del conto 1996 elaborato "d’ufficio" dalla Commissione incaricata) e a pag. 135 della relazione medesima, ove il relatore propone una rettifica del calcolo dei costi di struttura OMISSIS da attribuire alla gestione sosta, peraltro sulla base dello stesso criterio applicato dalla OMISSIS
 
Quanto al primo errore contestato, non si tratta, come asserito dalla difesa, di un "errore nella somma dei costi finanziari sostenuti dalla OMISSIS nel 1996": il totale della voce f) – pari a £. 182.812.827 (somma dei costi finanziari OMISSIS del 1996) è infatti esatto, essendo costituito dalla somma dell’importo dei costi tributari (questi ultimi erroneamente trascritti in un importo uguale alla somma, ma in realtà pari a £. 182.795.350, come del resto può riscontrarsi dalla nota dei Commissari n. 17, indicata a fianco dell’importo contestato e riportata a pag. 42 della relazione medesima) e l’importo degli interessi bancari passivi, pari a £. 17.477.
 
Trattasi, dunque, di contestazione, oltre che infondata, anche irrilevante.
 
Il secondo errore contestato – corrispondente ad un errore di trascrizione nella somma di £. 933.930.413 invece che di £. 833.930.413, nel conto OMISSIS del 1997, non corrisponde, come asserito dalla difesa, ad un "errore nel calcolo della quota percentuale" dei costi di struttura da attribuire alla OMISSIS nel 1997, che invece risulta correttamente quantificato.
 
Trattasi invece di errore riferibile alla sottrazione tra l’importo di £. 1.431.600.688 (costi OMISSIS di struttura generali) e £. 597.670.275 (costi OMISSIS di struttura riferibili alla sola gestione sosta, corrispondenti al 27,30% dei costi di struttura generali, secondo il criterio scelto ed applicato dalla OMISSIS medesima), la cui differenza è pari, effettivamente, a £. 833.930.413.
 
Trattasi, dunque, di errore (di trascrizione) che peraltro non incide minimamente sul calcolo della percentuale del 5% di spettanza della OMISSIS, ma semmai sul totale dei costi OMISSIS ritenuti ingiustificati.
 
Di ciò il Collegio terrà conto nella parte in cui si discuterà dei costi OMISSIS 1997.
 
3.2. Tutto ciò premesso, dall’esame dei conti relativi alle tre annualità in giudizio, elaborati dalla Commissione incaricata sulla base dei bilanci di esercizio della OMISSIS, comprensivi dei conti economici, e dei Report di gestione prodotti dalla stessa OMISSIS, oltre che dei bilanci della OMISSIS, tenuto conto delle osservazioni e delle proposte del Magistrato relatore – a loro volta dedotte anche sulla base delle note integrative ai conti presentate dalla Commissione incaricata – e, altresì, delle controdeduzioni espresse dalla difesa della OMISSIS, come riportate in narrativa, il Collegio è pervenuto alle conclusioni che seguono.
 
3.2.a. Quanto al metodo di contabilizzazione:
 
1) Vanno approvate le rettifiche delle poste del conto proposte dal Magistrato relatore in ordine alla classificazione unitaria degli incassi e dei pagamenti delle due società OMISSIS e OMISSIS, attesa l’unicità della gestione e la titolarità di essa in capo alla OMISSIS quale agente contabile, ai sensi degli artt. 188 e 612 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento di contabilità generale dello Stato), applicabile alla fattispecie in giudizio.
 
2) Vanno approvate, pertanto, anche lo stralcio delle poste riguardanti le percentuali di spettanza della OMISSIS ai sensi dell’art. 12, punto 5, lettere a, b e c, della Convenzione 08/01/1996, sia dal totale dei ricavi OMISSIS che dal totale dei costi OMISSIS, in quanto riguardanti competenze relative all’assetto di reciproci interessi tra le due società e, come tali, da esporre separatamente e con riferimento alle risultanze globali dei conti (incassi totali OMISSIS/OMISSIS su cui calcolare il 5%, e margine operativo finale risultante dalla differenza tra detti incassi globali e costi globali OMISSIS/OMISSIS, su cui calcolare l’80%.
 
3) La base di incassi su cui calcolare la percentuale del 5% spettante alla OMISSIS per rimborso spese è rappresentata:
 
– dal totale delle lettere a) e b) dei ricavi OMISSIS 1996, sommato ai ricavi OMISSIS 1996;
 
– dal totale delle lettere a), b) e c) dei ricavi OMISSIS 1997, sommato al totale dei ricavi OMISSIS 1997;
 
– dal totale delle lettere a), b) e c) dei ricavi OMISSIS 1998, sommato al totale dei ricavi OMISSIS 1998.
 
Ciò in quanto la dizione "incassi" contenuta nell’art. 12, punto 5, della Convenzione 08/01/96, postula che in detta voce vanno compresi gli interessi bancari attivi mentre vanno escluse le rimanenze finali (in ciò accogliendo la relativa eccezione sollevata dalla difesa della OMISSIS). Le rimanenze, peraltro, che sono costituite da beni destinati alla vendita, o da beni che concorrono alla produzione di beni destinati alla vendita, sono state correttamente incluse nel conto. Va rispettato, peraltro, quanto previsto dai principi contabili, secondo cui le variazioni subite dalle merci, dalle materie prime, sussidiarie e di consumo devono essere esposte tra i costi, mentre le variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, finiti e semilavorati vanno indicate tra i ricavi.
 
Il Collegio ritiene, in proposito, di precisare che, diversamente da quanto affermato dalla difesa, non risponde a verità l’affermazione secondo cui gli stessi Commissari avrebbero riconosciuto che le rimanenze non potevano figurare tra gli incassi, ma hanno semplicemente preso atto che le rimanenze "non figurano" nel Report di gestione OMISSIS, spiegandone la ragione con il fatto che "convenzionalmente è prevista l’indicazione in detto rendiconto del costo del venduto dei titoli prepagati che, contabilmente, è pari all’ammontare complessivo degli acquisti in questione meno le rimanenze".
 
     In altri termini, l’intenzione dei Commissari non era quella di giustificare l’assenza di tale voce nel conto giudiziale, ma solo di dare la spiegazione della sua assenza dal Report, secondo l’ottica della OMISSIS, ottica che , peraltro, non è stata dai Commissari adottata, in quanto essi stessi, oltre a rappresentare nel conto giudiziale tale voce – come risulta dall’esposizione dei dati contabili a pag. 23 della Relazione (Ricavi OMISSIS, lettera c: rimanenze finali) – hanno al contrario affermato, nella relativa nota di accompagnamento n. 4 (pag. 33 della Relazione), che "Le rimanenze finali d £. 330.211.240 che com’è noto, rappresentano una posta rettificativa dei costi, costituiscono elementi positivi di reddito ed il loro ammontare è stato rilevato dalle scritture contabili e dal conto economico di bilancio della OMISSIS".
 
Segue poi la spiegazione sul perché tale dato è stato estrapolato dal bilancio e non dal report OMISSIS, vale a dire che nel Report tale dato era assente, in quanto prendeva in considerazione solo il costo del venduto.
 
Ciò non è in contraddizione con i criteri generali indicati per la redazione del conto, posto che tale voce è riconducibile al contenuto delle "giacenze", il cui titolo era indicato tra i contenuti del conto giudiziale fin dall’ordinanza di questa Sezione n. 00283 del 25 maggio 2000 (dimostrazione della utilizzazione delle rimanenze attive), come del resto precisato a pag. 3 della Relazione.
 
Non risulta, del resto, nemmeno che convenzionalmente tale voce sia da limitare al costo delle sole quantità vendute, in quanto le "giacenze" – tra cui devono ricomprendersi le rimanenze del materiale non venduto – sono espressamente previste dal punto 3 dell’art. 12 della Convenzione OMISSIS/OMISSIS (voci di incasso), ancorchè riferite alle giacenze "presso i punti vendita finali" invece che di magazzino; la differenza, sul punto, non ha alcuna rilevanza ai fini del conto).
 
Va dato atto, invece, che i Commissari hanno implicitamente riconosciuto la correttezza dell’esclusione di tale voce dall’importo degli incassi su cui calcolare le percentuali (nota 6 ai Ricavi OMISSIS 1996)
 
Quanto agli interessi bancari attivi, le contestazioni della difesa della OMISSIS attengono sia all’importo degli interessi bancari attivi esposti nel conto giudiziale (che risulta corrispondente a quello indicato in bilancio e non nel report), sia al fatto che il relatore non ha ritenuto giustificato includere gli interessi bancari attivi tra gli incassi, in quanto "non riconducibi alle voci indicate all’art. 12, punto 3, della Convenzione OMISSIS/OMISSIS 1996" (pag. 56 della Relazione).
 
Osserva in proposito il Collegio che l’esatto importo degli interessi bancari attivi è proprio quello indicato dai Commissari nel conto giudiziale, estrapolato dal bilancio, e corrispondente a £. 21.061.333, in quanto l’importo indicato al medesimo titolo nel Report corrisponde, in realtà, non agli interessi bancari attivi ma agli importi incassati dalla OMISSIS per la sosta delle società incaricate di effettuare riprese cinematografiche.
 
La difesa, sul punto – già esplicitato dal magistrato relatore a pag. 51 della Relazione, a proposito delle somme incassate dalla OMISSIS – nulla ha controdedotto, limitandosi ad affermare che "ciò che conta è il report" quando, oltre all’errore rilevato poc’anzi, è stato fin dall’inizio di questo giudizio più volte rilevato che la rappresentazione contabile contenuta nel Report, in molti casi, non è idonea ai preminenti fini della rappresentazione analitica e veritiera della gestione.
 
Per quanto concerne, poi, l’inserimento o meno di tale voce tra gli incassi, osserva il Collegio che – pur se gli interessi bancari attivi non rientrano tra le voci di incasso indicate all’art. 12, punto 3, della Convenzione – essi costituiscono tuttavia un introito effettivo e pertinente con la gestione della sosta, rientrante comunque nel giro di affari connesso alla gestione medesima curata dalla OMISSIS
 
Su tale limitato punto, pertanto, accoglie l’argomentazione della OMISSIS, e dispone di rettificare l’importo degli interessi bancari attivi tra i ricavi OMISSIS del 1996, con l’aggiunta di £. 21.061.333.
 
 
 
In conseguenza di quanto sopra disposto e chiarito, le poste degli incassi complessivi, relativi a ciascuna annualità, vanno rettificate come segue.
 
INCASSI TOTALI 1996:
 
£. 11.514.981.266 (ricavi OMISSIS lett. a e b) +
 
£.     9.996.500 (ricavi OMISSIS, meno le percent. art. 12 Conv.)
 
__________________
 
£. 11.524.977.766 (TOT.)
 
 
 
INCASSI TOTALI 1997:
 
£. 25.000.127.480 (ricavi OMISSIS, lett. a, b e c) – £. 72.800.000 (ricavi OMISSIS, lett.b, ricavo figurativo) + £.      3.900.000 (ricavi OMISSIS, meno le percent. art. 12 Conv.)
 
__________________
 
£. 24.931.227.480
 
 
 
INCASSI TOTALI 1998
 
£. 24.345.342.728 (ricavi OMISSIS, lett.a, b e c) + £.     84.965.021 (ricavi OMISSIS, meno le percent. art. 12 Conv)
 
___________________
 
£. 24.430.307.749
 
 
 
Per quanto concerne gli incassi OMISSIS 1997, va precisato che la voce "distribuzione autoparchimetri individuali", di cui all’ultima voce della lettera c) dei ricavi OMISSIS 1997, per un importo di £. 72.800.000, è riferita all’imponibile virtualmente iscritto in bilancio a compensazione del corrispondente importo iscritto nei costi, derivante dalle "autofatture" della OMISSIS (si rinvia, per il maggiore dettaglio, a quanto esposto per il 1996 nella parte concernente gli autoparchimetri).
 
Dispone, al riguardo, il Collegio che tale importo, in quanto compensazione virtuale del corrispondente importo iscritto nei costi, va stralciato dal totale degli incassi (come sarà stralciato da quello dei costi).
 
Da quanto precede deriva il nuovo importo della percentuale del 5% da attribuire a OMISSIS per rimborsi spese, mentre quella dell’80% sul margine operativo finale sarà conseguente alla rideterminazione dei costi, secondo i rilievi che saranno esposti nel prosieguo della trattazione.
 
Vanno rettificati, pertanto gli importi 1996, 1997 e 1998 della percentuale del 5% sugli incassi, spettante a OMISSIS, secondo quanto segue.
 
ANNO 1996: £. 576.248.888
 
ANNO 1997: £. 1.246.561.374
 
ANNO 1998: £. 1.221.515.388
 
 
 
3.2.b. Con riferimento, poi, alla esatta quantificazione di alcune specifiche voci di costo per ciascuna delle annualità in giudizio, il Collegio è pervenuto alle conclusioni che seguono.
 
1996.
 
 
 
COSTI OMISSIS
 
AUTOPARCHIMETRI.
 
Asserisce la difesa della OMISSIS che il relatore avrebbe effettuato "una personale e distorta interpretazione del meccanismo contabile dell’autofatturazione previsto per le cessioni gratuite" in quanto avrebbe considerato non giustificabile l’importo dell’IVA pagata su detti costi, perché relativa ad un’operazione promozionale non prevista dalla Convenzione.
 
Peraltro, sarebbe inammissibile in questa sede (giudizio di conto) ogni valutazione di merito circa una scelta operata dalla OMISSIS nell’ambito di un complesso rapporto convenzionale, in quanto l’operazione di cessione gratuita non afferiva ad aspetti relativi alla "conduzione" del servizio, quali quelli relativi alle tariffe, agli orari, ai giorni di vigenza o alle agevolazioni ai residenti, quanto piuttosto mirava unicamente ad incentivare la diffusione della sosta tariffata.
 
Viene inoltre evidenziato dalla difesa che tale operazione promozionale è stata autorizzata dalla OMISSIS con lettera del 19/11/1996, inviata per conoscenza anche al Comune di Roma (Dipartimento VII), "il quale non ha ritenuto di formulare rilievi di sorta, tacitamente consentendo tale operazione che, anzi, l’Amministrazione comunale aveva sollecitato ed imposto".
 
Conclude la difesa rilevando l’incerto e contraddittorio comportamento del magistrato relatore che, per gli anni 1997 e 1998 avrebbe considerato ingiustificabile l’intero importo (imponibile + IVA) degli autoparchimetri, e prospettando che l’esigenza fondamentale che aveva indotto alla distribuzione gratuita di detti dispositivi elettronici era quella di fornire agli utenti abituali dei parcheggi un sistema di pagamento che consentiva di pagare solo per il tempo effettivamente utilizzato, con un costo per il gestore più ridotto di quello della scheda elettronica.
 
Osserva al riguardo il Collegio che le contestazioni della difesa sul punto, oltre ad essere infondate per quanto concerne l’ammissibilità delle valutazioni sulle scelte di gestione della OMISSIS, presentano poi elementi contraddittori e confusi in relazione alla effettiva condotta della società nell’operazione promozionale.
 
Va innanzi tutto chiarito il motivo per il quale nella relazione è stato considerato ingiustificabile il solo importo dell’IVA.
 
L’operazione promozionale di cessione gratuita dei dispositivi "autopark" (o autoparchimetri, apparecchiature contenenti una carica di £. 100.000 spendibili dall’utente per la sosta) è stata posta in essere, contabilmente, in modo separato rispetto all’acquisto dei medesimi dispositivi.
 
Essa è descritta in contabilità mediante la rappresentazione di un acquisto e di una corrispondente vendita figurativa fatta dalla OMISSIS a se medesima.
 
Infatti, essendo la società tenuta, ai sensi degli artt. 2 e 13 del D.P.R. n. 633/72, ad assoggettare la cessione gratuita del bene, mediante fattura intestata a se stessa (che nel caso di vendita ricadrebbe invece sull’acquirente finale), contenente il prezzo del bene più l’IVA, la OMISSIS ha esposto tra i costi il valore dei dispositivi da cedere gratuitamente più il relativo importo dell’IVA.
 
Poiché, però, l’imponibile degli autoparchimetri ceduti non doveva rappresentare un costo reale – in quanto il prezzo del loro acquisto presso la OMISSIS era già stato contabilizzato tra i costi di acquisto di dette apparecchiature – bensì soltanto il prezzo figurativo che la OMISSIS praticava a se stessa, il corrispettivo importo in uscita è stato "compensato" con la rappresentazione dello stesso importo in entrata, rimanendo effettivamente a carico della società, tra i costi, solo l’importo dell’IVA.
 
E’ solo tale costo, infatti, che rappresenta l’onere realmente sostenuto dalla OMISSIS in relazione all’operazione promozionale, in quanto se gli autoparchimetri fossero stati venduti invece che ceduti gratuitamente, l’IVA sarebbe stata a carico dell’acquirente.
 
Non è stata, dunque, messa in discussione, dal relatore, la legittimità del pagamento dell’IVA da parte della OMISSIS, ovviamente dovuta ai sensi della normativa fiscale citata, ma il fatto che tale onere è stato sopportato dalla società in relazione all’operazione promozionale, di cui in definitiva rappresenta il costo contabile (oltre al costo relativo all’acquisto delle apparecchiature).
 
Ciò posto, risulta che nel 1996 sono stati autofatturati dalla OMISSIS, per la campagna promozionale del Natale 1996, n. 15.000 parchimetri, al seguente costo: n. 10.000 a £. 100.000 + IVA l’uno (tot. £. 1.000.000.000 + IVA) e n. 5.000 a £. 120.000 l’uno (tot. £. 600.000.000 + IVA), per un totale di £. 1.904.000.000 (£. 1.600.000.000 + IVA £. 304.000.000).
 
Senonchè il costo complessivo di dette apparecchiature risulta in realtà di £. 1.702.366.665 + IVA, invece che di £. 1.600.000.000, in quanto la fornitura dei 5.000 pezzi è stata acquistata tramite contratti di leasing con l’OMISSIS, che hanno portato il costo delle apparecchiature a £. 702.366.665, di cui £. 575.368.000 quale riscatto anticipato del contratto di leasing e £. 126.998.665 per pagamento 1^ rata del suddetto contratto, relativo al periodo aprile-ottobre 1996.
 
Complessivamente, quindi, il costo di acquisto dei 15.000 autoparchimetri è stato di £. 2.006.366.665 (£. 1.702.366.665 + IVA a carico della OMISSIS per la cessione gratuita, pari a £. 304.000.000).
 
Come si è detto, in applicazione della predetta normativa fiscale la OMISSIS ha provveduto ad autofatturarsi indicando in complessive £. 1.600.000.000 il valore delle apparecchiature, sul cui imponibile l’IVA al 19% è pari a £. 304.000.000.
 
Tale imponibile – riportato nelle autofatture e nei costi del conto economico di bilancio OMISSIS (acquisito dai Commissari, come risulta a pag. 17 della Relazione) – è stato compensato inserendo tra i ricavi lo stesso importo, con la denominazione "Distribuzione autoparchimetri".
 
Con tale procedimento, è rimasto a carico del bilancio della società unicamente l’importo dell’IVA di £. 304.000.000.
 
Se questo è il significato dell’operazione contabile, il costo complessivo della campagna promozionale va peraltro valutato tenendo conto anche del costo di acquisto dei dispositivi, per cui esso risulta complessivamente pari a £. 2.006.366.665 (£. 1.702.366.665 + £. 304.000.000 IVA).
 
Tale rilievo, in difformità dalle conclusioni del relatore per il 1996 – derivanti, peraltro, da una non sempre chiara esposizione, nel conto giudiziale, delle vicende concernenti della campagna promozionale – scaturisce dalla seguente considerazione.
 
La circostanza che il valore dell’imponibile di tali apparecchiature, aggiunto ai costi di acquisto delle stesse (a causa delle autofatturazioni fiscalmente dovute in relazione alla cessione gratuita), sia stato compensato contabilmente attraverso l’inclusione del corrispondente valore tra i ricavi, non vuol dire che il costo di acquisto delle medesime apparecchiature – a prescindere dalle compensazioni contabili ‘virtuali’ – sia giustificato.
 
Non lo è sotto il profilo della tariffa che attraverso di esse veniva introitata, atteso che il medesimo importo che costituiva la ‘carica’ di detti dispositivi (£. 100.000) sarebbe stato introitato ugualmente mediante l’alternativo sistema di pagamento, vale a dire il versamento della tariffa, da parte dell’automobilista, nel parcometro (e ciò vale anche a destituire di fondamento la tesi difensiva circa la maggiore economicità dell’autoparchimetro rispetto agli altri titoli prepagati, posto che trattasi di scelte alternative, ma non obbligatorie, rispetto al principale sistema di esazione costituito dai parcometri a moneta).
 
Non lo è nemmeno sotto il profilo dei costi di intermediazione, caricati sulla gestione a causa delle maggiorazioni di prezzo praticate dalle società del gruppo OMISSIS che hanno venduto i dispositivi alla OMISSIS, nonché di quelli, aggiuntivi, sostenuti per i canoni di leasing (anche se per questi ultimi può rilevarsi una maggiore convenienza rispetto ai finanziamenti bancari).
 
E’ appena il caso, infine, di rilevare che nel Report 1996 la OMISSIS ha esposto un costo inferiore di £. 221.366.665 rispetto a quello risultante dal conto economico di bilancio, e cioè £. 1.785.000.000, denominato "Costo sviluppo attività per cessione gratuita di n. 15.000 autoparchimetri individuali Autopark ricaricabili".
 
Tale circostanza è sufficiente a dimostrare, se ancora fosse necessario, l’inidoneità dei Report OMISSIS ai fini della una ricostruzione veritiera della gestione, e il fatto che gli altri documenti contabili (bilanci di esercizio, corredati dai rispettivi conti economici) sono stati esaminati dai Commissari e dal Magistrato relatore non per "accorpare" indebitamente e illogicamente dati disomogenei – come asserisce la difesa della OMISSIS – ma per il doveroso riscontro della veridicità e completezza dei dati contabili.
 
L’importo dei costi non giustificati relativi all’operazione promozionale degli autoparchimetri è dunque pari a £. 2.006.366.665.
 
CONTRATTI DI LEASING
 
Viene confutato dalla difesa che il criterio di contabilizzazione dei contratti di leasing possa essere assoggettato al criterio di "cassa", posto che detti contratti prevedono la corresponsione di alcuni canoni relativi a periodi a cavallo tra due annualità, e che quindi l’unico criterio idoneo è quello di competenza, dove ciò che rileva è la riconducibilità di un determinato costo ad un determinato esercizio.
 
Osserva al riguardo il Collegio che il rilievo è inconferente, atteso che, anche in questo caso, non va confusa la contabilità interna alla società, che continua ad essere assoggettata ai principi civilistici in materia di bilancio, con quello che rileva nel conto giudiziale all’esame di questa Corte, e che necessariamente è informato ad un criterio di cassa.
 
Ciò posto, risulta che, nella specie, nell’anno 1996 sono stati stipulati con la società OMISSIS cinque contratti di finanziamento per allestire n. 467 zone parcometro, mediante n. 7 contratti (96/18, 96/29, 96/32, 96/33, 96/34, 96/44 e 96/56).
 
Gli importi corrispondenti ai canoni maturati entro il 31/12/96, nella specie, sono rappresentati, nel conto economico OMISSIS1996, dalle fatture OMISSIS relative ai contratti 18 (del 14/05/96)e nn. 32, 33 e 34 (del 22/08/96), il primo con canone posticipato semestrale e i rimanenti tre con canoni posticipati trimestrali.
 
I relativi canoni pagati entro il 31/12/96 ammontano complessivamente a £. 284.733.577.
 
L’importo di £. 208.574.607 corrisponde invece alla somma dei risconti passivi (vale a dire proventi incassati di competenza di esercizi successivi, a norma dell’art. 2424 bis del codice civile), relativi ai suddetti e agli altri contratti nn. 29, 44 e 56, anch’essi stipulati nel 1996; di tale importo risulta effettuata la contropartita in contabilità 1997.
 
Come motivato dal dr. ***** nella nota inviata alla Commissione in data 18/10/2001 – versata in atti nel faldone depositato dalla Commissione insieme ai conti giudiziali – ciò sarebbe derivato dal fatto che nel 1996 erano state effettuate registrazioni per i ratei relativi al contratto n. 29, per un importo errato di £. 113.715.615, e al contratto n. 44, per un importo errato di £. 118,771.924, poi annullate in data 31/03/1997 con riferimento all’esercizio 1996. Sempre il 31/03/1997 è stato poi rilevato l’esatto importo del risconto passivo per £. 208.574.607 e riportato nella relativa contabilità.
 
L’importo di £. 208.574.607, dunque, in quanto indebitamente annotato tra i pagamenti del 1996, non può essere discaricato.
 
COSTI GENERALI E COSTI COMMERCIALI.
 
Per quanto concerne l’importo dei "costi generali" sostenuti dalla OMISSIS nel conto giudiziale 1996, pari a £. 1.020.465.156, e quello dei "costi commerciali" per lo stesso esercizio, pari a £. 1.963.827.432, il Collegio ha riesaminato tutta la documentazione a corredo degli stessi, concludendo quanto segue.
 
Nel 1996 la OMISSIS ha contabilizzato, per attività di progettazione e studio, collaborazioni professionali, consulenze tecniche, studi di settore, assistenza e collaborazione per la realizzazione e gestione del sistema sosta, tramite personale del gruppo Automobil Club – spese definite di "start up", di carattere "spot", e "riferite ai tempi minimi di attivazione della struttura OMISSIS" – un costo complessivo di £. 1.212.354.216.
 
Osserva al riguardo il Collegio che le attività di progettazione e studio sono contemplate – quali prestazioni da parte dell’OMISSIS (OMISSIS) inerenti al servizio di gestione della sosta ad essa società affidato in via sperimentale e temporanea – dall’art. 2, punto 1, commi 2 e 3, e punto 2, della Convenzione OMISSIS/OMISSIS dell’8 gennaio 1996, sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 2, punti 2, 9 e 10, del Disciplinare allegato alla Delibera della G.C. n. 3673 del 1° dicembre 1995 (di affidamento all’OMISSIS del medesimo servizio).
 
La medesima Convenzione ha previsto, all’art. 12, punto 4, lettera d), che le spese di progettazione e studio sarebbero dovute essere "preventivamente autorizzate" dall’OMISSIS (OMISSIS) e ciò, evidentemente, in funzione di quanto stabilito, nella medesima Convenzione, al citato art. 2: in particolare, al punto 1, ultimo comma, per quanto riguarda i progetti di segnaletica ("Tali progetti dovranno essere redatti secondo le indicazioni dell’OMISSIS (…) sottoposti all’approvazione del Comune di Roma"), al punto 3 ("Predisposizione dei piani economico finanziari relativi ai vari interventi, distinti per anno di esercizio finanziario in relazione alla durata della convenzione, e di un piano economico-finanziario complessivo che pervenga ad un equilibrio di costi-ricavi") ed al punto 8 ("Tenuta di una dettagliata contabilità amministrativa tale da consentire all’OMISSIS un controllo dei ricavi effettuati e delle spese sostenute").
 
Dalla complessiva previsione contrattuale emerge dunque che la disciplina delle spese di progettazione e studio è stata sottoposta ad autorizzazione preventiva da parte della OMISSIS (unitamente alle altre spese "non quantificate" preventivamente, ma previste nei piani economico finanziari relativi ai vari interventi, come disposto dall’art. 12, punto 4, lettera f della medesima Convenzione), in funzione di un puntuale controllo delle stesse, sia da parte della OMISSIS che del Comune, anche con riferimento al loro contenimento nell’ambito della pianificazione dei costi: e la causa di tale controllo mediante pianificazione ed autorizzazione preventiva – che la libera volontà delle parti ha correttamente mutuato dalle disposizioni originariamente contenute nella delibera comunale di affidamento – non può che essere ricondotta alla finalità pubblica di destinazione degli utili, la cui entità sarebbe stata ovviamente condizionata dall’importo dei costi.
 
Ciò posto, il Collegio non può che confermare quanto rilevato nella relazione sui conti circa la rilevanza che assume la mancata autorizzazione preventiva da parte della OMISSIS sulla gran parte di detti costi – ancorchè assentiti ex post dalla OMISSIS medesima – il che comporta conseguenze ancor più significative se collegato alla mancanza di una pianificazione economico-finanziaria, sia settoriale per i vari interventi che complessiva.
 
Né può condividersi la giustificazione che la difesa della OMISSIS vorrebbe addurre al riguardo, alla luce dei canoni ermeneutici codicistici dettati per l’interpretazione dei contratti (art. 1362 e ss. c.c.).
 
L’indagine sulla comune intenzione delle parti circa il contenuto oggettivo che le stesse hanno inteso dare alle clausole contrattuali postula, infatti, che il senso letterale delle parole non conduca univocamente alla individuazione della comune volontà delle parti: solo in tal caso, allora, può valutarsi anche il loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto.
 
Tale ipotesi, peraltro, non riguarda la fattispecie in esame, ove invece il senso letterale delle parole usate nella Convenzione riflette chiaramente ed univocamente la volontà delle parti di adeguarsi alle disposizioni comunali del medesimo tenore contenute nella delibera n. 3673/95, la cui valenza pubblicistica non lascia dubbi circa la portata e la rilevanza degli interessi finanziari di cui sono espressione.
 
Nondimeno ritiene il Collegio che, dei suddetti costi generali, possano essere discaricati quelli essenziali all’avvio della gestione sperimentale della sosta (quali quelli per la locazione ed il mantenimento dei locali, retribuzioni del personale, assicurazioni, bancarie, cancelleria, stampanti e fotocopie, illuminazione, manutenzione macchine, postali, pulizia, riscaldamento e trasporti, assistenza ai programmi, servizi di certificazione, materiali e ferramenta, custodia, confezionamento e trasporto delle monete, consulenze professionali legali, notarili, fiscali e del lavoro, nonché il compenso per l’amministratore), in quanto comunque sufficientemente documentati, mentre quelli relativi alle consulenze residuali (£. 105.254.400), collaborazioni (£. 145.558.148), studi e ricerche (£. 76.203.547), opere dell’ingegno (£. 74.378.596), pubblicità (£. 13.227.044), come pure quelli commerciali relativi a studi di settore (£. 7.140.000), pubblicità (£. 29.733.417) e prestazioni di terzi (£. 716.199.792), pur se documentati (in alcuni casi, peraltro, del tutto genericamente), non possono essere discaricati, in quanto effettuati in assenza di una qualsiasi pianificazione oltre che autorizzazione preventiva e, quindi, in definitiva, in difformità dalle previsioni contrattuali di riferimento e dai criteri generali disposti con la delibera comunale di affidamento.
 
(A titolo di esempio circa la genericità della documentazione di alcune voci di costo, basti poi citare la fattura n. 5/96 del 2/7/96 dell’OMISSIS, per "Indagini su durata di sosta in alcune strade del Comune di Roma (Prati, Esquilino, Montecelio) per un importo di £. 15.000.000, la fattura n. 6/96 del 3/7/96 della medesima OMISSIS, per "Attività tecnico-promozionale in occasione della Convenzione con OMISSIS per la gestione del sistema Autopark in Roma", per £. 50.000.000, la fattura n. 88/96 del 29/08/96 della OMISSIS. s.p.a. per "Prestazioni effettuate nel primo semestre 1996", per un importo di £. 280.448.330, ove la distinta allegata, pur se specificamente riferita all’attività di n. 6 addetti, al costo giornaliero di £. 550/650.000 per "Consulenza tecnica nella definizione degli assetti gestionali e commerciali, supporto alle attività di pianificazione economico-finanziaria, studio, elaborazione e redazione piani economico-finanziari, definizione piani di investimento, (…)" etc., non è corredata di alcun elemento dimostrativo dei risultati di tale attività.
 
E ancora: la fattura n. 129 del 30/08/96 dell’ OMISSIS s.r.l., relativa a "Prestazioni ns. dipendente F. C. Dr. mesi gennaio e febbraio 1996", per £. 20.000.000 (l’attività del Dr. ******* è peraltro compresa nella precedente fattura della OMISSIS., per n. 27 giorni, al costo giornaliero di £. 650.000), o quella n. 170 del 30/08/96 dell’ OMISSIS, s.r.l. società del gruppo OMISSIS di Udine, pari a £. 198.012.743 per "interventi su Roma" di n. 12 unità di personale dell’ OMISSIS, tra cui lo stesso Amministratore Delegato della società, che era contemporaneamente Procuratore generale della OMISSIS, sig. ****, dove l’attività di "Progettazione, predisposizione e realizzazione struttura organizzativa aziendale (quella che poi ha preso il nome di OMISSIS), formazione personale, consulenze varie, etc. ha comportato una spesa di £. 50.000.000, quella dell’Amministratore delegato una spesa di £. 101.680.200 per n. 107 gg., e quella residua si riferisce agli altri dipendenti per un numero complessivo di n. 77 giorni, senza che dalla documentazione di causa sia possibile riscontrare in alcun modo i risultati di tale attività).
 
Del tutto estranei, poi, alle tipologie suindicate, oltre che privi di autorizzazione e di ogni specifico riferimento ad esigenze ricollegabili con la gestione della sosta, sono i costi sostenuti per n. 2 telefoni cellulari (£. 600.000 – fattura n. 1479 del 03/06/96 dell’ OMISSIS)), per il ristorante dell’Hotel OMISSIS (£. 2.866.727 – fattura n. 61354/96 del 20/12/96), per n. 3 accendisigari M. (£. 323.528 – fattura n. 978 del 27/08/96 della OMISSIS).
 
L’importo complessivo dei costi generali e commerciali non giustificati è pari, dunque, a £. 1.171.485.199.
 
SERVIZIO DI GUARDIANIA.
 
Per quanto concerne, invece, i costi relativi al servizio di guardiania (£. 70.350.000), effettuato nel 1996 tramite il ricorso a personale della società OMISSIS, del gruppo OMISSIS, ritiene il Collegio che tale servizio – limitatamente a tale annualità – può considerarsi effettuato in conformità alle disposizioni contenute nella Convenzione, ove l’affidamento diretto di attività operative – vale a dire senza l’espletamento di gara pubblica, come prescritto dalla normativa europea – postulava l’obbligo di svolgimento di dette attività mediante personale dell’OMISSIS o della OMISSIS
 
COOPERATIVE DISTRIBUZIONE TITOLI PREPAGATI.
 
Quanto ai costi relativi alle provvigioni corrisposte a varie cooperative di OMISSIS ed all’OMISSIS per la distribuzione dei titoli prepagati (£. 488.986.960), il Collegio ritiene sufficiente alla loro giustificazione la circostanza che detta intermediazione commerciale finalizzata alla distribuzione dei titoli di pagamento fosse già prevista nel Disciplinare allegato alla delibera comunale n. 3673/95 di affidamento del servizio (art. 5, comma 5), il che postulava anche il pagamento della relativa provvigione.
 
Per tutti i motivi che precedono, il totale dei costi OMISSIS 1996 non giustificato è pari a £. 3.386.426.471.
 
 
 
PERCENTUALI OMISSIS
 
In applicazione, poi, alla proposta del relatore concernente lo stralcio, dal totale dei costi commerciali OMISSIS, quali esposti nel conto 1996, delle percentuali del 5% sugli incassi e dell’80% del margine operativo finale, spettanti a OMISSIS ai sensi delle lettere a) b) e c) dell’art. 12, punto 5, della Convenzione, il Collegio osserva che la corretta contabilizzazione di tali voci comporta la rettifica dell’esposizione contabile su tale punto, in quanto esse – come non rappresentano un vero incasso derivante dalla riscossione delle tariffe per la sosta – così non rappresentano un effettivo costo derivante dalla gestione della sosta per la OMISSIS (e, infatti, tali voci non sono indicate tra quelle di incasso e di costo di cui ai punti 3 e 4 dell’art. 12 della Convenzione 08/01/96), bensì una ripartizione degli incassi per il regolamento degli assetti tra OMISSIS e OMISSIS
 
Tale interpretazione è chiaramente desumibile dalla lettura del medesimo art. 12 cit. ("Proventi del servizio"), suddiviso tra contabilizzazione degli incassi (punto 3), contabilizzazione dei costi (punto 4) e ripartizione degli incassi (punto 5): è infatti in quest’ultimo punto che sono definite e quantificate le percentuali da attribuire alla OMISSIS
 
Fermo restando, poi, il diverso importo della percentuale del 5%, che verrà quantificata in conseguenza del diverso importo complessivo degli incassi OMISSIS/OMISSIS, (vale a dire con l’inclusione degli interessi attivi), e del diverso importo anche dell’80% sul rimanente, tali percentuali verranno prese in considerazione nelle conclusioni riepilogative, quale diminuzione del margine operativo finale (il 5%) e quale carico/debito per l’agente OMISSIS (l’80%), considerato che tale ripartizione dell’incasso è da stralciare anche nella parte relativa alle "Somme incassate" dalla OMISSIS
 
Va poi osservato che, per quanto attiene al 1996, mentre nel conto degli incassi sono state riportate tutte e tre le percentuali (3%, 2% e 80%), nella parte relativa ai costi è stato omesso l’importo corrispondente all’80% (£. 172.193.481, come calcolato nel Report e nel conto giudiziale) che invece era stato inserito tra gli incassi.
 
Tale circostanza, nella specie, si rivela irrilevante alla luce del diverso criterio proposto dal Magistrato relatore, che il Collegio ha disposto di adottare, consistente nello stralcio di dette percentuali sia dalle voci di incasso che da quelle di costo, così come esposte nel conto.
 
Per tutte le ragioni sopra evidenziate, il Collegio dispone che dal totale dei costi OMISSIS per l’anno 1996, quale risultante dal conto giudiziale (£. 11.811.276.962) vada stralciato l’importo di £. 575.749.063 (somma priva della percentuale dell’80%, come già detto).
 
COSTI OMISSIS
 
Per quanto concerne i costi sostenuti direttamente dalla OMISSIS, e come tali contabilizzati nel conto 1996 per £. 1.362.122.727, gli stessi sono rappresentati da costi diretti, per le retribuzioni del personale OMISSIS e OMISSIS distaccato presso la società, oltre che da spese per utilizzo di attrezzature, strutture, materiali e servizi forniti dalle suddette aziende municipali in relazione all’allestimento e manutenzione del parcheggio dell’area Ponte Mammolo.
 
Ritiene il Collegio, anche in questo caso, di accogliere le osservazioni e proposte fatte dal relatore, di discaricare detti costi nel limite del 5% degli incassi complessivi della gestione, atteso che, ai sensi degli art. 5, comma 2, 7, comma 6, e 12, punto 4, lettera e) della Convenzione, gli unici costi OMISSIS legittimamente gravanti sulla gestione sosta, oltre quelli di struttura e generali (da coprire con la percentuale del 5% degli incassi, prevista dalle lettere a) e b) del medesimo punto 5 art. 12), sono quelli sopportati dalla società per la commercializzazione dei titoli prepagati e per la supervisione del servizio di controllo.
 
Ciò posto, risulta che alla commercializzazione dei titoli prepagati ha provveduto la OMISSIS, mediante la capillare rete di distribuzione già utilizzata dall’OMISSIS per i titoli prepagati del trasporto pubblico, o mediante le agenzie OMISSIS (tabaccai, punti vendita OMISSIS) e che, anche per la supervisione del servizio di controllo, ha provveduto la OMISSIS, come risulta dalle numerose risorse umane messe a disposizione da società del gruppo OMISSIS (OMISSIS.).
 
Del resto, ciò non risulta smentito dagli atti né validamente opposto dalle argomentazioni difensive – secondo cui spetterebbe a questa Corte provare che il personale OMISSIS distaccato presso la OMISSIS "non" ha svolto dette mansioni di commercializzazione e supervisione – atteso che è all’agente contabile che spetta l’onere di provare gli elementi a proprio discarico.
 
Dal totale dei costi della OMISSIS, quali risultanti dal conto 1996, va pertanto discaricato il solo importo di £. 591.998.346 (percentuale del 5%, ora calcolata sui nuovi incassi, prevista da Convenzione quale rimborso spese) mentre l’importo di £. 770.124.381, non è giustificato.
 
CONCLUSIONI E RETTIFICHE 1996.
 
Ai sensi dell’art. 12, punto 5, della Convenzione 08/01/1996, alla OMISSIS compete il 5% dell’intero incasso derivante dalla gestione della sosta quale rimborso dei costi (il 3% per i costi documentati sostenuti dalla struttura aziendale e il 2% forfettariamente per le spese generali).
 
Di ciò che rimane degli incassi, detratti gli importi a copertura dei costi, l’80% è attribuito alla OMISSIS, mentre il 20% rimane alla OMISSIS
 
Riassumendo, pertanto, tutte le considerazioni che precedono, ed in parziale accoglimento delle proposte del Magistrato relatore, il conto giudiziale 1996 relativo alla gestione della sosta affidata alla OMISSIS, va rettificato secondo le modalità e le risultanze che seguono:
 
1) Vanno esposti unitariamente gli importi delle riscossioni
 
OMISSIS e OMISSIS (queste ultime al netto delle percentuali art. 12, punto 5).
 
2) Vanno esposti unitariamente i pagamenti OMISSIS e OMISSIS
 
(questi ultimi al netto della percentuali di cui all’art. 12, punto 5).
 
3) Le riscossioni OMISSIS/OMISSIS (al netto delle percentuali di cui all’art. 12, punto 5, esposte nel conto tra i ricavi OMISSIS, e delle voci di cui alla lettera c) dei ricavi OMISSIS) ammontano a £. 11.524.977.766.
 
4) I pagamenti OMISSIS/OMISSIS a discarico (al netto delle percentuali di cui all’art. 12, punto 5, esposte nel conto tra i costi OMISSIS, lett.g, e al netto degli importi non discaricati), risultano come dal calcolo che segue:
 
£. 11.811.276.962 (costi OMISSIS) – £.    575.749.063 (percentuali) = £. 11.235.527.899 (costi OMISSIS al netto delle percentuali) + £. 1.362.122.767 (costi OMISSIS) = £. 12.597.650.666 (tot. costi OMISSIS/OMISSIS come esposti nel c.g.)
 
 
 
£. 3.386.426.471 (costi OMISSIS non giustificati)
 
£.   770.124.381 (costi OMISSIS non giustificati)
 
_________________
 
£. 4.156.550.852 (totale costi OMISSIS/OMISSIS non giustificati)
 
 
 
£. 12.597.651.000 (tot. costi OMISSIS/OMISSIS esposti nel c.g.)
 
£. 4.156.550.852 (tot. costi OMISSIS/OMISSIS non giustificati)
 
___________________
 
=     £. 8.441.099.774 (tot. costi OMISSIS/OMISSIS a discarico)
 
 
 
5) La differenza riscossioni e pagamenti risulta:
 
£. 11.524.977.766 (INCASSI OMISSIS/OMISSIS)
 
£. 8.441.099.774 (COSTI OMISSIS/OMISSIS a discarico)
 
_____________________
 
= £. 3.083.881.492
 
6) L’onere costituito dal 5% degli incassi spettante a OMISSIS è così determinato:
 
INCASSI: £. 11.524.977.766
 
5% = £. 576.248.888
 
 
 
7) Il risultato (MARGINE OPERATIVO FINALE) è determinato come segue:
 
£. 3.083.881.492
 
 £.576.248.888)
 
________________
 
= £. 2.507.632.604
 
 
 
8) L’utile/carico o debito dell’agente contabile OMISSIS è così determinato:
 
80% del margine operativo finale = £. 2.006.106.083
 
 
 
1997.
 
 
 
COSTI OMISSIS
 
AUTOPARCHIMETRI
 
Viene contestato dalla difesa della OMISSIS, anche per l’esercizio 1997, il rilievo effettuato dal Magistrato relatore sul costo dell’IVA relativa alle cessioni gratuite degli autoparchimetri.
 
Osserva, al riguardo, il Collegio che, anche per il 1997, valgono le osservazioni svolte per l’esercizio precedente, cui rinvia.
 
Basti qui ricordare che, oltre alla rilevanza della difformità della spesa rispetto ai criteri e principi della delibera comunale di affidamento e della Convenzione, in quanto effettuata (ed autorizzata in parte dalla OMISSIS) al di fuori di qualunque pianificazione, in questa specifica fase del processo contabile assume rilievo anche la circostanza che la OMISSIS ha fatturato acquisti con finalità promozionali mediante il sistema delle autofatture, a causa delle quali ha dovuto sostenere, in più, l’onere dell’IVA.
 
Va, al riguardo, precisato che l’importo di £. 87.746.400, riportato alla lettera e) dei costi generali OMISSIS 1997,costituisce l’importo dell’imponibile + IVA, relativo alla cessione gratuita dei n. 728 autoparchimetri autorizzati, compensato dall’importo del solo imponibile di £. 72.800.000 esposto tra i ricavi dello stesso anno, lettera b).
 
Per le stesse considerazioni svolte per il 1996, va considerato ingiustificato, oltre all’importo dell’IVA relativa alle autofatture delle cessioni gratuite (£. 14.946.400), anche quello relativo al costo di acquisto degli stessi, pari a £. 100.000.000.
 
Il totale dei costi per gli autoparchimetri non giustificati è pertanto pari a £. 114.946.400.
 
COSTI PERSONALE
 
Ritiene il Collegio di confermare le osservazioni del Magistrato relatore relativamente alle voci riferite a ferie e permessi non goduti, con i relativi oneri previdenziali e assistenziali – in quanto accantonamenti e non voci di costo effettive rappresentabili in un conto giudiziale – il cui importo, pari a £. 460.364.295, va pertanto stralciato dai costi della gestione sosta.
 
COSTI LEASING PARCOMETRI
 
Per il 1997 sono stati esposti nel conto gli importi corrispondenti ai ratei scadenti nell’anno, al netto dell’IVA.
 
COSTI GENERALI E COMMERCIALI
 
(CONSULENZE COLLABORAZIONI STUDI DI SETTORE)
 
Valgono per le consulenze esterne le stesse considerazioni fatte per il 1996, relativamente al rilievo che assume, per tali voci di costo, la mancanza dell’autorizzazione preventiva della OMISSIS e della pianificazione economico-finanziaria, strumentali alla possibilità di contenimento dei costi, nell’ottica di pervenire ad un equilibrio costi-ricavi, espressamente contemplata nella Convenzione, oltre che nel Disciplinare allegato alla delibera di G.C. n. 3673/95.
 
Tuttavia, anche per il 1997, ritiene il Collegio che, dei suddetti costi, possano essere discaricati quelli relativi alle consulenze legali, notarili, amministrative e fiscali, lavoro e paghe, in quanto essenziali all’attività della società e sufficientemente documentate.
 
Lo stesso vale per gli altri costi generali (assicurazioni, spese bancarie, di cancelleria, condominiali, compenso amministratore, , illuminazione, etc.).
 
Quelli, invece, relativi a collaborazioni (£. 66.113.503), varie (£. 1.848.801), consulenze sistemi di sicurezza (£. 5.000.000), consulenza personale (£. 44.880.000), sponsorizzazione congressi (£. 10.000.000), e quota di ammortamento pubblicità e software (£. 159.283.213), non possono ritenersi giustificati, ancorchè documentati (in diversi casi, peraltro, del tutto genericamente), in quanto effettuati in assenza di una qualsiasi pianificazione, oltre che autorizzazione preventiva e, quindi, in definitiva, in difformità dalle previsioni contrattuali di riferimento, oltre che dai principi e criteri generali espressi con la delibera comunale di affidamento.
 
E ancora, dei costi commerciali (lettera g), sono privi di giustificazione i seguenti costi: "consulenze tecniche" (£. 28.141.963), in quanto genericamente documentata a titolo di consulenza per progettazione di massima ed esecutiva sulla disciplina della sosta su alcune zone del Comune di Roma, priva di resoconto sul risultato finale del progetto e sulla sua utilizzazione; per gli stessi motivi, quello relativo a "servizi studi di settore" (£. 9.000.000), per indagine sul traffico svolto dalla OMISSIS, quello per materiale di "pubblicità e propaganda" (£. 30.300.000), quello per "prestazioni di terzi", limitatamente agli importi (£. 224.787.050) corrisposti alla OMISSIS. ed all’OMISSIS, per collaborazioni rese da 3 dipendenti di dette società e da un professionista per i progetti di regolazione della sosta, in quanto effettuate in assenza di qualsiasi pianificazione e prive di autorizzazione preventiva, oltre che di resoconti sul risultato finale delle progettazioni e sulla loro utilizzazione.
 
Per gli stessi argomenti espressi nel corrispondente punto trattato per il 1996, quindi, la relativa spesa, imputata a costi generali e commerciali, pari a £. 1.154.666.825 è priva di giustificazione e non può essere discaricata.
 
(Del costo di £. 87.746.400 si è detto nel precedente punto, relativo agli autoparchimetri).
 
COSTI COOPERATIVE DISTRIBUZIONE TITOLI
 
Come per la precedente annualità, il costo delle cooperative utilizzate per la distribuzione dei titoli prepagati è giustificato dalle previsioni contenute nel Disciplinare allegato alla delibera comunale di affidamento.
 
COSTO COOPERATIVE SERVIZI DI GUARDIANIA
 
Diversamente dal 1996, per il 1997 la OMISSIS è ricorsa, per il servizio di guardiania, a cooperative di guardiamacchine.
 
Ritiene il Collegio che tale costo non sia giustificabile, in quanto espletato da soggetti terzi rispetto alla OMISSIS ed alle società del gruppo OMISSIS, in violazione, oltre che delle disposizioni della Convenzione e del Disciplinare allegato alla delibera n. 3673/95, anche della normativa europea in materia di procedure concorsuali ad evidenza pubblica.
 
Il relativo costo, pari a £. 2.088.470.000, è pertanto ingiustificato.
 
RIMANENZE
 
Va infine detratto, per analogia con i motivi che hanno indotto a detrarre il corrispondente importo dai ricavi, quello relativo alle rimanenze iniziali (£. 330.211.240), in quanto non corrisponde ad un effettivo costo sostenuto per la gestione della sosta.
 
Conclusivamente, l’importo dei costi non giustificati OMISSIS per l’anno 1997 è pari a £. 4.148.658.760.
 
PERCENTUALI OMISSIS.
 
L’importo di £. 4.938.558.213, esposto in fondo alla lettera g), corrisponde all’applicazione delle percentuali spettanti alla OMISSIS (5% degli incassi e 80% del margine operativo finale).
 
Per i motivi più volte ripetuti, in conformità con quanto disposto dal Collegio al punto 3.2. della presente parte motiva, tale importo va stralciato dai costi OMISSIS e va rideterminato negli importi.
 
COSTI OMISSIS
 
Nel 1997 la OMISSIS ha rappresentato costi complessivi per £. 3.287.038.904, che sono così più che raddoppiati rispetto al 1996.
 
Nel 1997, infatti, la OMISSIS risultava articolata in diverse gestioni, oltre quella adibita alla sosta: gestione patrimoniale, gestione rimozioni, servizi di ingegneria, progetti ITS.
 
La circostanza è verosimilmente connessa con la costituzione, da parte della OMISSIS – s.p.a, della OMISSIS -, in data 29 dicembre 1995, avente per oggetto "la realizzazione di studi, la definizione di programmi e la prestazione di servizi per la concezione e lo sviluppo di sistemi di trasporto collettivo di persone" (v. memoria avv. ******** citata in narrativa a pag. 93 e sgg.), cui la OMISSIS partecipava con il 65% delle azioni; dal 16 dicembre 1997, a seguito della cessione delle azioni da parte della "OMISSIS-OMISSIS-OMISSIS(altra azionista della Omissis.), la OMISSIS è divenuta titolare dell’intero capitale sociale della OMISSIS, subentrando altresì nei rapporti attivi e passivi della OMISSIS con la fusione del 29 novembre 1999.
 
Ciò posto, risulta dal conto 1997 che i costi attribuiti alla gestione sosta sono stati così ripartiti:
 
£. 1.764.174.617 (costi diretti);
 
£. 91.263.599 (costi indiretti);
 
£. 1.431.600.688 (costi di struttura).
 
Osserva, al riguardo, il Collegio che, tra i costi diretti, sono compresi, oltre a quelli per retribuzioni e contributi a personale dipendente della società, anche £. 378.753.567 per personale OMISSIS distaccato, £. 59.099.040, per personale OMISSIS distaccato, e £. 13.808.400 per personale OMISSIS e OMISSIS adibito ad attività di informazione presso i parcometri.
 
L’utilizzo di tale personale distaccato è stato conseguente a convenzioni appositamente concluse tra la OMISSIS e le suddette aziende.
 
Tali costi, per un importo complessivo di £. 451.661.007, non possono ritenersi giustificati, in quanto effettuati al di fuori di qualunque pianificazione preventiva.
 
E’ inoltre condivisibile il rilievo del Magistrato relatore circa la considerazione che i costi OMISSIS diretti legittimamente gravanti sulla gestione sosta, a termini di Convenzione (combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7, comma 6 e 12, punto 5, lettere a) e b), sono quelli sostenuti per la commercializzazione dei titoli prepagati e per la supervisione del servizio di controllo (oltre quelli di struttura aziendale addetta alla sosta, (nel limite dell’importo del 3% degli incassi, e quelli per spese generali (forfettariamente rimborsati con il 2% degli incassi), limite da ritenersi valevole, appunto, per i costi indiretti (generali) e per quelli di struttura.
 
Ciò posto, sicuramente non sono riconducibili a tali attività i costi diretti per consulenze di vario tipo (£. 239.384.753) (comprensivi di corsi di qualificazione del personale, consulenze legali, consulenze tecniche fornite da un membro della Commissione per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione della gara per la fornitura di prefabbricati); né può accedersi alla tesi difensiva, secondo cui l’attività di supervisione e commercializzazione andrebbe intesa in senso ampio, "vale a dire tutto ciò che attiene alla sosta ed è volto allo sviluppo ed al miglioramento del servizio", atteso il carattere non disponibile, "ad libitum", dei costi della gestione, che vanno ad incidere sugli utili da destinare alle finalità prioritariamente individuate dalla legge e dalla delibera comunale di affidamento.
 
Quanto a quelli corrisposti alla Polizia Municipale, (£. 619.947.692), in virtù di apposita convenzione del 23 maggio 1997 per la prestazione di attività integrativa del servizio di vigilanza e repressione delle violazioni, è da condividere il rilievo che detta attività rientra tra i compiti istituzionalmente previsti in capo alla Polizia Municipale, e come tali già retribuiti dal Comune.
 
La complessiva spesa di £. 1.310.993.552, imputata ai costi diretti, è da considerare pertanto ingiustificata.
 
Quanto alla categoria dei costi indiretti, comprendente le spese generali e di amministrazione, ed a quella dei costi di struttura, è applicabile lo stesso criterio del 1996, secondo cui, ai sensi delle previsioni di cui all’art. 12 punto 5 della Convenzione, le relative spese sostenute dalla OMISSIS andavano contenute nel tetto percentuale del 5% degli incassi, già previsto quale rimborso spettante a OMISSIS per detti costi (in particolare, il 3% per la struttura e il 2% per quelle generali).
 
Se le parti, infatti, con la Convenzione del 1996 (art. 12, punto 5) hanno concordemente deciso di distogliere dall’utile finale una parte (5%), destinandola al rimborso delle spese della OMISSIS, appare del tutto illogico, e contrario alle finalità pubbliche insite nella gestione del servizio pubblico locale, che ulteriori spese della stessa OMISSIS vengano caricate sulla medesima gestione.
 
A ciò va aggiunto che le spese di struttura e generali contabilizzate dalla OMISSIS scaturiscono dal coacervo di spese riconducibili a gestioni diverse, presumibilmente quelle di pertinenza della Omissis. (ingegneria e progettazione relative al sistema di trasporto pubblico urbano), di cui la OMISSIS, nel novembre 1997, è divenuta azionista unico.
 
Va inoltre rilevato che la quota percentuale di costi di struttura che la OMISSIS ha imputato alla gestione sosta è il risultato di un calcolo convenzionale, che in questa sede non può essere adottato (percentuale di costi di struttura sosta commisurata alla percentuale di ricavi per la sosta), sia perché la percentuale di ricavi presa come base di calcolo è costituita dal "giro di affari" della gestione sosta, e questa, a sua volta, comprende gli importi corrispondenti alle lettere a, b e c del punto 5 dell’art. 12 (vale a dire il 5% degli incassi e l’80% del margine operativo finale, che, come si è più volte detto, non costituiscono incassi effettivi derivanti dalla sosta ma ripartizione, tra OMISSIS e OMISSIS, di percentuali dell’incasso a titolo di rimborsi e aggio), sia perché, nella specie, l’importo del "giro di affari" attribuibile alla sosta, preso come base (£. 24.867.322.974) per determinare la percentuale di giro d’affari della sosta rispetto alle altre gestioni, e quindi anche la percentuale di costi di struttura da attribuire alla sosta, non è quello della OMISSIS, ma quello della OMISSIS
 
L’errore, rilevato anche dai Commissari e ripreso dal Magistrato nella relazione, è stato così determinato:
 
1) ricavi complessivi delle varie gestioni OMISSIS: £. 38.028.233.028.
 
2) ricavi specifici della gestione sosta OMISSIS: £. 24.867.322.974 (che rappresenta il 65% dei ricavi complessivi);
 
3) costi di struttura complessivi delle varie gestioni OMISSIS: £. 2.189.268.408;
 
4) costi di struttura della gestione sosta OMISSIS: 65% dei costi complessivi, quindi £. 1.431.600.688.
 
Senonchè, come già detto, l’importo di cui al punto 2) è un macroscopico errore, in quanto esso corrisponde non ai ricavi OMISSIS ma a quelli OMISSIS
 
Del resto, anche il correttivo proposto non è idoneo a rappresentare detti costi, in quanto l’importo realmente attribuibile al "giro d’affari" della OMISSIS per la gestione sosta non può essere costituito dalle percentuali del 5% e dell’80%, per i motivi più volte ripetuti.
 
Vale, pertanto, anche in questo caso, il criterio secondo cui detti costi vanno contenuti entro il tetto del 5% degli incassi (che per il 1997, come si è visto, è pari a £. 1.196.561.374), per cui gli importi rappresentati nel conto, sotto la denominazione di "costi indiretti" e di "costi di struttura", esorbitanti detto limite (costituito, in particolare, dal 2% degli incassi, per i costi indiretti, e del 3% degli incassi per quelli di struttura), non può essere posto a carico della gestione sosta.
 
Poiché, peraltro, l’importo dei costi indiretti (£. 91.263.599) è ampiamente al di sotto del 2% degli incassi complessivi 1997 (£. 23.931.227.480), per determinare l’importo eccedente ritiene il Collegio di procedere al calcolo cumulativo di costi indiretti e di costi di struttura, da rapportare alla complessiva percentuale del 5%.
 
In tal modo, poiché la somma dei costi indiretti e di quelli di struttura è pari a £. 1.522.864.287, e il 5% degli incassi totali 1997 è pari a £. 1.196.561.374, ne consegue che la parte di costi eccedente tale percentuale è pari a £. 326.302.913.
 
Tale importo, dunque, va considerato non giustificato.
 
In conseguenza di tale calcolo, perde di rilevanza la contestazione dell’errore di £. 100.000.000, fatta dalla difesa della OMISSIS a pag. 146 della memoria difensiva del 04/03/2005, in quanto basato sulla differenza tra l’importo dei costi di struttura esposto nel conto (£. 1.431.600.688) e quello della percentuale del 27,30% dei medesimi costi di struttura (£. 597.670.275), applicata dai Commissari quale correttivo dell’errore commesso dalla OMISSIS nell’attribuirsi un giro d’affari che invece era della OMISSIS e che in tal modo veniva a rappresentare il 65% del giro di affari complessivo della OMISSIS (La differenza riportata nella relazione indicava in £. 933.930.413, anziché in £. 833.930.413, l’importo esorbitante la percentuale del 27,30%).
 
Non può esimersi il Collegio dall’evidenziare le singolari argomentazioni con cui la difesa della OMISSIS – che nulla ha controdedotto sul punto del macroscopico "giro di affari" di £. 24.867.322.974 della OMISSIS, attribuito invece alla OMISSIS, e che ha consentito di esporre in contabilità costi di struttura della gestione ‘sosta’ della OMISSIS per un importo corrispondente al 65% dei costi di struttura di tutte le gestioni OMISSIS – ha inteso sostenere che "in assenza di criteri univoci e di norme di legge, la OMISSIS ha deciso la migliore allocazione dei costi", destinando £. 11 milioni alla OMISSIS, per la sponsorizzazione della manifestazione "La Fabbrica di Roma", con l’allestimento dello stand dedicato all’età del Ferro.
 
Conclusivamente, i costi OMISSIS 1997 non giustificati, ammontano a £. 1.637.296.365.
 
CONCLUSIONI E RETTIFICHE 1997.
 
Per le consideraZIoni che precedono, ed in parziale accoglimento delle proposte del Magistrato relatore, il conto giudiziale 1997 relativo alla gestione della sosta affidata alla OMISSIS, va rettificato secondo le modalità e le risultanze che seguono:
 
1) Vanno esposte unitariamente le riscossioni OMISSIS E OMISSIS (queste ultime, al netto delle percentuali art. 12, punto 5).
 
2) Vanno esposti unitariamente i pagamenti OMISSIS E OMISSIS (questi ultimi, al netto delle percentuali art. 12, punto5)
 
3) Le riscossioni OMISSIS/OMISSIS (al netto delle percentuali esposte tra i ricavi OMISSIS e delle voci di cui alla lettera c) dei ricavi OMISSIS, detratto l’importo di £. 72.800.000) sono così determinate:
 
£. 24.931.227.480         
 
4) I pagamenti OMISSIS/OMISSIS a discarico (al netto delle percentuali art. 12, punto 5 esposte nel conto tra i pagamenti OMISSIS, e degli importi non giustificati), risultano come dal calcolo che segue:
 
       £. 25.653.734.860 (costi OMISSIS conto)
 
– £. 4.938.558.213 (percentuali)
 
_________________
 
= £. 20.715.176.647 (costi OMISSIS al netto percentuali)
 
+ £. 3.287.038.904 (costi OMISSIS conto)
 
_________________
 
= £. 24.002.215.551 (tot costi OMISSIS/OMISSIS conto)
 
      
 
 £. 4.148.658.760 (costi OMISSIS non giustif.)
 
+£. 1.637.296.365 (costi OMISSIS non giustif.)
 
___________________
 
= £. 5.785.955.125 (tot costi OMISSIS/OMISSIS non giustif.)
 
 
 
 £. 24.002.215.551 (tot costi OMISSIS/OMISSIS conto)
 
– £. 5.785.955.125 (tot costi OMISSIS/OMISSIS non giustif.)
 
____________________
 
= £. 18.216.260.426 (tot costi OMISSIS/OMISSIS a discarico)
 
 
 
5) La differenza tra riscossioni e pagamenti giustificati è pari a:
 
   £. 24.931.227.480 (RISCOSSIONI OMISSIS/OMISSIS)
 
£. 18.216.260.426 (PAGAMENTI A DISCARICO)
 
____________________
 
= £. 6.714.967.054
 
 
 
6) L’onere costituito dal 5% delle riscossioni spettante a OMISSIS è determinato come segue:
 
RISCOSSIONI: £. 24.931.227.480
 
5%: £. 1.246.561.374
 
 
 
7) Il risultato (MARGINE OPERATIVO FINALE) è determinato come segue:
 
£. 6.714.967.054
 
£. 1.246.561.374
 
___________________
 
= £. 5.468.405.680
 
 
 
8) L’utile/carico o debito dell’agente contabile OMISSIS è pari a:
 
80% del margine operativo finale = £. 4.374.724.544
 
1998.
 
COSTI OMISSIS
 
Tenuto conto delle osservazioni e proposte del Magistrato relatore e delle controdeduzioni opposte dalla difesa della OMISSIS, il Collegio osserva che, applicando i suesposti criteeri, relativi all’esposizione unitaria degli incassi e dei pagamenti delle due società, stralciando dai relativi importi le percentuali spettanti alla OMISSIS e subordinando, infine, la giustificazione dei pagamenti effettuati al rispetto dei parametri della documentazione, della preventiva autorizzazione e delle altre previsioni di fonte amministrativa e contrattuale, anche le poste relative ai costi 1998 vanno rettificate come segue.
 
 AUTOPARCHIEMTRI PROMOZIONALI
 
Per il 1998 è stata sostenuta una spesa per l’acquisto di n. 225 autoparchimetri (225 a £. 100.000 e 1 a £. 120.000 + IVA) destinati alla cessione gratuita, che peraltro risulta completamente priva dell’autorizzazione della OMISSIS
 
L’imponibile, riportato nei costi quale importo figurativo (in quanto già ricompreso nella voce relativa ai costi per l’acquisto delle apparecchiature), a seguito dell’emissione delle autofatture, è stato compensato virtualmente mediante l’iscrizione di uguale importo tra i ricavi (ciò risulta dal bilancio OMISSIS, poiché nel conto per il 1998 è stato esposto il solo l’importo dell’IVA, effettivamente a carico della gestione).
 
Per i motivi già esplicitati precedentemente, sia il costo di acquisto di tali dispositivi (£. 224.120.000) sia l’IVA a carico della OMISSIS per la cessione gratuita (£. 4.504.000) rappresentano un costo ingiustificato.
 
Il relativo importo è pari, complessivamente, a £. 228.624.000.
 
RIMANENZE INIZIALI
 
Tale voce, che costituisce posta rettificativa dei costi sostenuti dalla società, corrisponde alle rimanenze finali iscritte tra i ricavi nel conto 1997.
 
Per gli stessi motivi, dunque, che hanno indotto il Collegio ad accogliere la relativa eccezione difensiva per quanto riguardava le entrate del 1996, 1997 e 1998, non corrispondendo dette poste a reali pagamenti, il loro importo (£. 850.941.474) va detratto dai costi.
 
CANONI DI LEASING
 
Anche per il 1998 sono stati riportati nel conto gli importi dei canoni di leasing con scadenza nel corso dell’esercizio.
 
L’entità relativa alle sopravvenienze passive, (£. 1.690.840.639), iscritta alla lettera h), sarebbe giustificata, secondo la tesi difensiva, dalla circostanza che, avendo la OMISSIS cessato l’attività di gestione alla fine del 1998, in seguito all’aggiudicazione del servizio ad altra società, non avrebbe più fruito dei beni assunti in leasing.
 
Tale circostanza, se può giustificare il credito vantato dalla OMISSIS, non può essere considerata giustificativa dell’esposizione nel conto giudiziale, di detto costo anticipato, anche perché lo stesso attiene ad una regolazione dei rapporti tra OMISSIS e OMISSIS al di fuori delle previsioni convenzionali. Sulla gestione della sosta, anche se dopo il 1998 condotta operativamente da altra società, sono continuati a gravare i canoni convenzionalmente stabiliti per il leasing, mediante successione nei rapporti attivi e passivi del nuovo gestore operativo, e dunque la sopravvenienza in questione si traduce in una duplicazione di onere che non trova alcuna giustificazione.
 
Il relativo importo (£. 1.690.840.639), pertanto, va detratto dai costi.
 
COSTI GENERALI E COMMERCIALI
 
Osserva il Collegio che, dalle categorie di costi in questione, sulla base dei criteri e delle osservazioni svolte per le precedenti annualità, vanno detratti i seguenti costi:
 
– £. 50.000.000 corrisposte ad un dipendente dell’OMISSIS di Udine per consulenza non riscontrata se non genericamente.
 
– £. 13.227.044;
 
– £. 851.964.414 per ammortamenti a titolo di studi e ricerche e pubblicità, in quanto genericamente documentati e non autorizzati né pianificati;
 
– £. 26.520.000, corrisposte ad un professionista per consulenza tecnica, progettazione di massima ed esecutiva per la disciplina della sosta in alcune zone del Comune di Roma: il protrarsi di tali generiche consulenze, anche nel terzo anno di gestione, in assenza di elementi circa il loro risultato e la loro utilizzazione, non permette di giustificare il relativo importo;
 
– £. 3.950.000, per pubblicità e propaganda, non autorizzate né pianificate;
 
– £. 91.150.000, comprese nella voce "prestazioni di terzi", relative (quanto a £. 30.450.000) a prestazioni genericamente fatturate ad un professionista della OMISSIS. e (quanto a £. 60.700.000) a compensi corrisposti a professionisti per collaborazioni prive di più specifico riscontro;
 
per un importo complessivo di £. 1.036.811.414.
 
Per i motivi che precedono, i costi OMISSIS per l’anno 1998, che il Collegio ritiene non giustificati, ammontano a complessive £. 3.583.097.527.
 
PERCENTUALI OMISSIS.
 
Per il 1998 è stato riportato in conto, tra i costi, l’importo complessivo di £. 1.222.225.218, corrispondente alla somma delle percentuali del 5% sugli incassi e dell80% sul margine operativo finale, spettanti alla OMISSIS ai sensi dell’art. 12, punto 5, della Convenzione 08/01/1996.
 
Per i motivi più volte ripetuti, in conformità a quanto stabilito dal Collegio al punto 3.2. della presente parte motiva, tale importo va stralciato dai costi OMISSIS, così come è stato stralciato dai ricavi OMISSIS la (per questa annualità diversa) somma di percentuali ex art. 12, punto 5, che la OMISSIS ha ritenuto di vedersi attribuire.
 
L’importo delle percentuali riportate nei costi, pertanto da detrarre dai costi OMISSIS riportati nel conto, è pari a £. 1.222.225.218.
 
Il complessivo importo di costi OMISSIS 1997 non giustificati ammonta a £. 3.807.217.527.
 
COSTI OMISSIS
 
Anche per l’anno 1998 la OMISSIS ha classificato e suddiviso i propri costi (che ammontano complessivamente a £.3.370.073.967) in costi diretti, indiretti e di struttura.
 
Osserva, al riguardo, il Collegio che dei costi diretti sono da ritenere ingiustificati, per i criteri già esposti per le annualità precedenti, gli importi che seguono.
 
– £. 111.886.383, per corsi di formazione (quanto a £. 34.088.750), attività di volantinaggio (quanto a £. 16.792.500) e consulenze varie (£. 61.005.133) di cui non è riscontrabile il risultato e la sua utilizzabilità, tutti costi, comunque, privi di pianificazione;
 
– £. 351.596.001, per materiale pubblicitario, in quanto non pianificati preventivamente;
 
– £. 7.293.098, per rappresentanza, genericamnente documentati;
 
– £. 5.000.000.000, per quote associative corrisposte alla OMISSIS, non riversabili sulla gestione sosta e non pianificate;
 
– £. 2.009.000, per imposte e tasse, in quanto deducibili e quindi non pertinenti ai costi effettivamente sopportati dalla società;
 
per un totale di £. 483.884.482, corrispondente ai costi diretti che non risultano giustificati.
 
       Quanto ai costi indiretti, essi sono stati calcolati, mediante valori percentuali convenzionali, in £. 199.296.274, da attribuire alla gestione sosta. Risulta, in proposito, che dei complessivi costi indiretti imputati alle varie gestioni OMISSIS, l’importo di £. 628.027.622 (per organi di staff, quali amministratore ed organi collegiali, affari generali e personale, amministrazione, bilancio e controllo, affari legali e societari, comunicazione e marketing), sono stati "ribaltati" ai costi di struttura, per essere ripartiti tra tutte le articolazioni della società che producono ricavi (V. note Commissari nn. 45 e 47 ai costi OMISSIS 1998).
 
Risulta poi che i costi di struttura complessivi della società comprendono anche costi, per organi di staff, (aventi le stesse qualificazioni di quelli indiretti) pari a £. 1.652.526.603, oltre a quelli ribaltati dai costi indiretti, come si è detto pari a £. 628.027.622.
 
Da quanto è dato desumere sulla base delle note integrative al conto redatte dai Commissari, l’importo ‘ribaltato’ – dai costi indiretti a quelli di struttura – corrisponde originariamente a costi imputabili ad articolazioni della società che non producono ricavi: il che lascia intendere che tali costi non sono imputabili alla gestione sosta, che invece produce ricavi.
 
Non si vede, dunque, il motivo per cui detti costi debbano essere poi ripartiti anche tra le articolazioni che producono ricavi, tra cui quella della sosta.
 
L’importo di £. 628.027.622 risulta, pertanto, ingiustificato e va detratto dai costi di struttura da prendere in considerazione per il calcolo della loro quota percentuale da imputare alla gestione sosta.
 
Sempre tra i costi di struttura, vanno altresì detratti, per i criteri più dettagliatamente esposti a proposito delle annualità precedenti, gli importi che seguono:
 
– £. 215.000.000 per collaborazione professionale relativa ad un progetto riguardante il "Posizionamento strategico e sviluppo organizzativo della OMISSIS", in quanto non è dato riscontrare tra la documentazione giustificativa allegata al conto alcun elemento circa il risultato finale e la sua utilizzabilità;
 
– £. 23.526.250, per consulenze diverse, genericamente documentate e prive del requisito indicato al punto che precede;
 
per un totale di £. 866.553.960 di costi di struttura complessivi, non giustificabili.
 
       Detraendo dal totale dei costi di struttura OMISSIS che risultano in contabilità (£. 2.672.546.567, al netto dell’importo di £. 749.341.389 addebitato alla OMISSIS – s.p.a, che dal 1998 ha occupato i locali della proprietaria OMISSIS) i costi ritenuti non giustificati, l’importo che residua, pari a £. 1.805.992.607 può costituire la base di costi di struttura su cui calcolare l’entità da attribuire alla gestione sosta, secondo il criterio adottato dalla società per ripartire i costi,.
 
       Senonchè, il Collegio non ritiene condivisibile a applicabile il criterio adottato per il 1998 dalla società, vale a dire non più quello della ripartizione convenzionale in base alla stessa percentuale di ricavi che la struttura sosta consegue rispetto alle altre strutture della società, ma quello della ripartizione – alla struttura sosta – della stessa percentuale di costi indiretti imputati alla stessa struttura sosta in relazione alle altre strutture.
 
       Il rilievo è stato già evidenziato dal relatore, che ha adottato il criterio dei Commissari, vale a dire di applicare il medesimo metodo utilizzato dalla OMISSIS per l’anno precedente: contabilizzare i costi di struttura da imputare alla sosta sulla base dell’incidenza dei ricavi della gestione sosta rispetto ai ricavi del totale delle gestioni OMISSIS
 
       Va osservato, in proposito, che la difesa della OMISSIS sembra non avere colto appieno il procedimento utilizzato dal relatore nel calcolo in questione, perché viene contestata una duplicazione di costi.
 
Afferma, infatti, la difesa che – dopo avere individuato la percentuale di incidenza del 5,85% (ricavi di gestione sosta £. 1.684.479.433 su totale ricavi £. 28.833.878.803), utilizzata poi per l’attribuzione dei costi di struttura alla gestione sosta (il cui calcolo ha portato il relatore, come i Commissari, a considerare un totale di costi di struttura ammissibili di £. 168.678.190 e la differenza con quanto esposto in conto dalla OMISSIS, vale a dire £. 582.393.826, inammissibile) – il relatore avrebbe ulteriormente ridotto detti costi totali di struttura (£. 3.370.073.962) sul presupposto che sarebbero giustificabili solo quelli rientranti nella percentuale del 5% degli incassi (vale a dire £. 1.221.442.985), ritenendo la parte eccedente, cioè £. 2.148.630.982, ingiustificabile.
 
A questo punto la difesa cade in un evidente errore concettuale: afferma, infatti, che "a ciò poi aggiunge nuovamente l’importo dei costi di struttura considerato non ammissibile (£. 582.393.826), pervenendo all’importo complessivo di costi non ammissibili per £. 1.566.237.156".
 
Ciò di cui la difesa non si è avveduta è che il procedimento seguito dal relatore ha, al contrario, consentito di detrarre i costi già considerati non ammissibili.
 
Egli, infatti, ha calcolato la parte eccedente l’importo di £. 1.221.442.985 (5% degli incassi), e per ciò stesso considerata inammissibile, in quanto superiore a quel tetto assunto come limite di spesa.
 
 
Invece di considerare tale cifra come costo non giustificabile, egli l’ha poi ridotta dei costi già considerati non giustificati a seguito dell’adozione del procedimento suggerito dai Commissari, in quanto ha sottratto (e non "aggiunto", come asserisce la difesa) da tale cifra l’importo di £. 582.393.826, pervenendo così ad un nuovo importo dei costi non giustificati, che da £. 2.148.630.982 venivano diminuiti a £. 1.566.237.156.
 
In proposito, il Collegio ritiene che il criterio da adottare per la quantificazione dei costi giustificati imputabili a spese di struttura e spese generali, sia quello proposto dal Magistrato relatore, vale a dire quello del contenimento di detti costi nell’ambito della percentuale del 5% prevista dalla stessa Convenzione per il rimborso di tali tipologie di costo.
 
Ciò in quanto, sempre a termini di Convenzione (combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7, comma 6 e 12, , punto 5, lettere a e b), gli unici costi OMISSIS che possono legittimamente gravare sulla gestione della sosta, al di fuori di quelli rimborsati con la percentuale del 5%, sono quelli diretti, sostenuti per la commercializzazione dei titoli e per la supervisione del servizio di controllo.
 
Va piuttosto osservato, in difformità da quanto operato dal relatore, che il tetto del 5% può essere applicato ai costi indiretti (generali) ed a quelli di struttura, ma non a quelli diretti, secondo la logica dell’art. 12, punto 5, lettere a e b, combinato con gli artt. 5, comma 2 e 7, comma 6 della Convenzione, richiamata dallo stesso relatore (il rimborso del 5% è infatti previsto solo per costi generali e di struttura).
 
Pertanto, sommando ai complessivi costi di struttura (£. 3.370.073.962) quelli indiretti (£. 199.296.274) si ottiene l’importo di £. 3.569.370.236, che rappresenta la base su cui applicare la percentuale.
 
Detraendo, infatti, da tale ultimo importo quello (£. 1.246.561.374) corrispondente alla percentuale del 5% degli incassi 1998, come calcolata sul diverso importo di incassi rettificato dal Collegio, si ottiene l’importo di £. 2.322.808.862, che rappresenta l’importo di costi indiretti e di struttura imputabili alla gestione sosta esorbitanti il tetto del 5%,e, in quanto tali, non giustificabili.
 
Tale importo di costi inammissibili, in quanto eccedenti il tetto del 5%, va peraltro diminuito dei costi già sopra considerati non giustificati (£. 866.533.960), al fine di evitare duplicazioni ed in analogia con lo stesso procedimento seguito dal relatore ed equivocato dalla difesa.
 
Detto importo di £. 866.533.960 costituisce, infatti, la somma di costi ritenuti dal Collegio non giustificati per motivi di merito (intendendo con ciò motivi non riferibili alla loro esorbitanza rispetto al tetto del 5%), ma che rientrano comunque nel coacervo di costi esorbitanti detta percentuale, e quindi già censurati per tale motivo.
 
L’importo che residua, quindi, pari a £. 1.456.274.902, costituisce il totale dei costi indiretti e di struttura non giustificati.
 
Conclusivamente, sulla base delle osservazioni e rettifiche che precedono, il totale dei costi OMISSIS 1998 diretti, indiretti e di struttura ritenuti non giustificati è pari a £. 1.940.159.384 (£. 483.884.482, diretti + £. 1.456.274.902 indiretti e di struttura).
 
CONCLUSIONI E RETTIFICHE 1998.
 
Per tutte le considerazioni che precedono, il conto giudiziale 1998 relativo alla gestione della sosta affidata alla OMISSIS, va rettificato secondo le modalità e le risultanze che seguono.
 
1) Vanno esposte unitariamente le riscossioni OMISSIS e OMISSIS (queste ultime al netto delle percentuali ex art. 12);
 
2) Vanno esposti unitariamente i pagamenti OMISSIS e OMISSIS (questi ultimi al netto delle percentuali ex art. 12);
 
3) Le riscossioni OMISSIS/OMISSIS (al netto delle percentuali esposte tra i ricavi OMISSIS e delle voci di cui alla lettera d dei ricavi OMISSIS) vanno così determinate:
 
£. 24.430.307.749
 
4) I pagamenti OMISSIS/OMISSIS a discarico (al netto delle percentuali esposte tra i costi OMISSIS e degli importi non giustificati) vanno determinati come dal calcolo che segue):
 
£. 25.222.054.692 (costi OMISSIS conto)
 
£.    1.222.225.218 (percentuali esposte nei costi OMISSIS)
 
_______________________
 
       £. 23.999.829.474 (costi OMISSIS al netto perc. ex art. 12)
 
+     £. 3.370.073.967 (costi OMISSIS esposti in conto)
 
_______________________
 
       =            £. 27.369.903.441 (tot costi OMISSIS/OMISSIS esposti in conto)
 
                                                                   al netto delle percentuali
 
£. 3.807.217.527 (costi OMISSIS non giustif.)
 
+     £. 1.940.159.384 (costi OMISSIS non giustif.)
 
_______________________
 
=     £. 5.747.376.911 (tot costi OMISSIS/OMISSIS non giustif.)
 
 
 
       £. 27.369.903.441 (costi OMISSIS/OMISSIS conto, al netto perc.)
 
 £. 5.747.376.911 (costi OMISSIS/OMISSIS non giustif.)
 
____________________
 
=     £. 21.622.526.530 (tot costi OMISSIS/OMISSIS a discarico)
 
 
 
5) La differenza tra riscossioni e pagamenti giustificati è così determinata:
 
       £. 24.430.307.749 (INCASSI OMISSIS/OMISSIS)
 
 £. 21.622.526.530 (COSTI A DISCARICO)
 
______________________
 
=     £. 2.807.781.219 
 
 
 
6) L’onere rappresentato dal 5% delle riscossioni spettante a OMISSIS è determinato come segue:
 
INCASSI: £. 24.430.307.749
 
5%: £. 1.221.515.388 
 
 
 
7)Il risultato (MARGINE OPERATIVO FINALE) è così determinato:
 
£. 2.807.781.219
 
–      £. 1.221.515.388
 
_______________________
 
=     £. 1.586.265.831 
 
 
 
8) L’utile/carico o debito dell’agente contabile OMISSIS è determinato come segue:
 
80% del margine operativo finale = £. 1.269.012.665
 
°°°°°°°°°°
 
Possono ora riassumersi le conclusioni del Collegio sui conti giudiziali relativi alla gestione dell’agente contabile OMISSIS, non senza rammentare, ancora una volta, che del conseguente debito liquidato deve rispondere la OMISSIS medesima, quale titolare della gestione affidatale dal Comune di Roma, anche quando detto debito sia conseguente a scelte operative e gestionali messe in atto dalla OMISSIS, ai sensi degli artt. 188 e 612 del Regolamento di contabilità approvato con R.D. n. 827/1924.
 
Ritiene, inoltre, il Collegio che, come affermato da autorevole dottrina, la decisione della Sezione sul conto può riguardare anche la sola liquidazione del debito, (posto che l’eventuale pronuncia di condanna può essere adottata nell’ambito del connesso giudizio di responsabilità n. 55138), in base a quanto disposto dall’art. 48 del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. n. 1214/1934, precisando che l’espressione "debito" è genericamente adoperata con il significato contabile di "carico", cosicchè la liquidazione del debito altro non è che una determinazione giudiziale delle poste del conto.
 
Con il medesimo significato deve essere intesa l’espressione "rettifiche dei resti", da riprendersi nel conto successivo.
 
I resti rappresentano, infatti, una posta del conto giudiziale di ogni agente della riscossione e riguardano le somme rimaste da versare (all’ente pubblico per il quale vengono riscosse) o il credito per quelle versate in più al termine della gestione (art.621 Reg. cont.).
 
Poiché nella fattispecie in esame, l’affidamento diretto della gestione da parte del Comune alla OMISSIS ha comportato che le tariffe per la sosta – la cui esazione è stata affidata alla società – non vengono riversate al Comune ma devono essere utilizzate per le finalità previste dall’art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 285/1992, come confermato nella delibera n. 3673/95 e nell’allegato Disciplinare, i resti, da riprendersi in ciascun conto successivo, riguardano quella quota del margine operativo finale (80%) non utilizzato secondo dette disposizioni.
 
E’ da evidenziare ancora una volta, in proposito, come nella contabilità adottata dalla OMISSIS, ed assentita dalla OMISSIS, detta percentuale dell’80% del margine operativo finale ha costituito una voce dei costi della OMISSIS, venendo così a diminuire lo stesso margine operativo, risultante dalla differenza tra ricavi e costi connessi all’esazione della tariffa.
 
Va infine osservato che nel primo anno di sperimentazione (1996) i costi complessivi della gestione della sosta a pagamento, al netto delle percentuali in questione, sono stati pari a £. 12.597.650.666, mentre negli anni successivi i costi sono quasi raddoppiati (£. 24.002.215.551 nel 1997 e £. 23.999.829.474 nel 1998).
 
Se, da un lato, ciò va messo in relazione con l’aumento corrispettivo degli incassi (£. 11.524.977.766 nel 1996, £. 24.931.227.480 nel 1997 e £. 24.430.307.749 nel 1998, correlazione dovuta anche al prezzo della distribuzione dei titoli prepagati, che costituiscono una delle voci di incasso oltre gli introiti dei parcometri a moneta, attesa la percentuale del 6% corrisposta alle cooperative di distribuzione), va rilevato che gran parte dei costi nel 1997 e nel 1998 è stato assorbito dal servizio di guardiania degli stalli (sosta per ogni posto macchina), svolto dal personale delle cooperative guardiamacchine (solo nel 1998, tale costo ha rappresentato il 38,8% del costo del personale della OMISSIS).
 
I costi per il personale, poi, hanno rappresentato circa il 50% dei costi complessivi, seguendo lo stesso incremento percentuale cdei costi complessivi: nel 1996 il personale è costato alla OMISSIS £. 5 miliardi circa, nel 1997 il costo per il personale OMISSIS è salito ad oltre £. 9 miliardi e si è aggiunto quello della OMISSIS per £. 2 miliardi circa; nel 1998 le suddette quantità sono lievemente diminuite, attestandosi, comunque, sui 9 miliardi per la OMISSIS, e su 1,5 miliardi per la OMISSIS
 
Merita ancora un accenno il costo delle intermediazioni commerciali svolte da società del gruppo OMISSIS, che solo nel 1996 hanno determinato sovrapprezzi per oltre 1 miliardo di lire, e l’operazione promozionale di cessione gratuita, su impulso della OMISSIS, delle apparecchiature elettroniche "autoparchimetri", di cui l’acquirente finale ha pagato solo il corrispettivo della ‘carica’ (£. 100.000); tale operazione ha comportato il costo di acquisto (sempre tramite intermediazioni commerciali) di circa 2 miliardi di lire per n. 15.000 apparecchiature, poi distribuite gratuitamente a due società del gruppo OMISSIS (OMISSIS e OMISSIS) , alla OMISSIS ed alla OMISSIS.
 
Le consulenze (escluse quelle legali, notarili, del lavoro e fiscali) e le collaborazioni hanno comportato, per i primi due anni, un costo di circa 900 milioni di lire l’anno, mentre nel 1998 il costo è sceso a 400 milioni di lire circa. Le stesse sono state svolte prevalentemente da personale delle società del gruppo OMISSIS, in relazione all’apporto di esperienza di cui il gruppo era già in possesso.
 
Va evidenziato, al riguardo, come, se è vero che tra le prestazioni oggetto della Convenzione OMISSIS/OMISSIS (poi OMISSIS/OMISSIS) rientravano attività concernenti la redazione di progetti di segnaletica e predisposizione di ordinanze del traffico, redazione di progetti definitivi di riorganizzazione della sosta, studio e progettazione di sistemi di monitoraggio dello stato di occupazione dei parcheggi in superficie, con relativa raccolta dati, è vero anche che era stato previsto, (specie nella delibera n. 3673/95 di affidamento della gestione) che "tali progetti dovranno essere redatti secondo le indicazioni dell’OMISSIS (…) e sottoposti dall’OMISSIS all’approvazione del Comune di Roma.
 
Tale autorizzazione è del tutto mancata, se non – come eccepito dalla difesa della OMISSIS – in via implicita, mediante la mancanza di rilievi da parte del Comune ai bilanci che sono stati inviati al Dipartimento VII.
 
Nel rimettere tutti gli elementi che precedono anche al successivo vaglio in relazione alle singole responsabilità dei soggetti convenuti nel giudizio n. 55138, oggetto, insieme con i conti, del presente processo, il Collegio riassume le proprie conclusioni sulla contabilità relativa alla gestione sosta per gli anni 1996, 1997 e 1998, non senza precisare che quanto conseguito dalla OMISSIS, quale 80% del risultato, in quanto non utilizzato per il conseguimento delle finalità previste dalla normativa di cui al D.Lgs n. 285/1992 e dalla delibera comunale n. 3673/95 di affidamento del servizio, costituisce il debito dell’agente contabile OMISSIS per l’anno 1996 che, in quanto tale, deve essere contabilizzato tra i resti e portato in carico per l’anno successivo.
 
1) Nell’esposizione dei risultati della gestione, devono essere rappresentati unitariamente (e non tramite contabilità separate OMISSIS e OMISSIS) le riscossioni e i pagamenti derivanti direttamente dalla gestione della sosta tariffata, al netto delle percentuali dovute a OMISSIS, delle rimanenze di magazzino finali e iniziali, ma comprensivi degli interessi bancari attivi.
 
2) Il totale dei pagamenti, al netto delle percentuali corrisposte alla OMISSIS, va sottratto al totale delle riscossioni per determinare l’importo della differenza, dalla quale va detratto l’onere costituito dall’importo del 5% spettante a OMISSIS per rimborso spese, a termini dell’art. 12, punto 5, lettere a) e b).
 
3) Il risultato così ottenuto costituisce il margine operativo finale, su cui va calcolato l’importo dell’80% spettante a OMISSIS
 
I conti relativi alle annualità 1996, 1997 e 1998 vanno pertanto rettificati secondo le risultanze che seguono:
 
ANNO 1996
 
A) RISCOSSIONI:                         £. 11.524.981.266
 
B) PAGAMENTI A DISCARICO:      £. 8.441.099.774
 
   DIFFERENZA:                            £. 3.083.881.492
 
C) ONERI (5% RISC.):                  £.          576.248.888
 
   RISULTATO (A – B – C): £. 2.507.632.604
 
   ****** (80% RISUL.):            £. 2.006.106.083
 
 
 
ANNO 1997
 
(RESTI 1996):                          £. 2.006.106.083
 
RISCOSSIONI:                               £. 24.931.227.480
 
PAGAMENTI A DISC.:                £. 18.216.260.426
 
DIFFERENZA:                                   £. 6.714.967.054
 
ONERI (5% RISC.):          £. 1.246.561.374
 
RISULTATO (A – B – C):      £. 5.468.405.680
 
  ******O (80% RISUL.):            £. 4.374.724.544
 
   RESTI 1997:                           £. 6.380.830.627
 
ANNO 1998
 
(RESTI 1997):                          £. 6.380.830.627
 
RISCOSSIONI:                                 £.24.430.307.749
 
PAGAMENTI A DISCARICO:       £.21.622.526.530
 
DIFFERENZA:                                          £. 2.807.781.219
 
ONERI (5% RISC.):                  £. 1.221.515.388
 
RISULTATO (A – B – C):             £. 1.586.265.831
 
  ******O (80% RISUL.):            £. 1.089.716.665
 
   RESTI 1998:                           £. 7.649.843.292
 
 
 
L’importo di £. 7.649.843.292 (€. 3.950.814,34) rappresenta, dunque, il debito dell’agente contabile OMISSIS, da riportare nei conti dei successivi esercizi fino all’eventuale pagamento o altro fatto estintivo del debito, a seguito del quale l’agente verrà discaricato.
 
Va rammentato, infatti, che – a norma degli artt. 621, 626 e 632 del Reg. cont. approvato con R.D. n. 827/1924 – il conto giudiziale degli agenti della riscossione deve contenere, nella seconda parte, il debito dell’esercizio o della gestione precedente, nonché il debito per somme incassate; il conto giudiziale dei contabili di materie deve dimostrare il debito per le materie e gli oggetti esistenti all’inizio dell’esercizio o della gestione; il conto giudiziale dei tesorieri deve dimostrare nell’entrata il debito alla chiusura dell’esercizio precedente.
 
°°°°°°°°°°
 
B. GIUDIZIO N. 55138.
 
       1. Sulla natura, pertinenza e congruità delle spese sostenute dalla OMISSIS – e sostanzialmente assentite dal Comune e dalla OMISSIS – il Procuratore regionale ha avviato l’istruttoria, parallela alla richiesta di deposito dei conti giudiziali, diretta ad accertare le eventuali responsabilità, oltre che della OMISSIS, affidataria diretta della gestione della sosta a pagamento da parte del Comune, anche della OMISSIS, che aveva materialmente attuato la gestione medesima, oltre che di quegli amministratori e funzionari comunali che, omettendo il doveroso esercizio del controllo su detta gestione, avessero concorso alla produzione del danno.
 
       L’istruttoria è sfociata nell’azione introdotta con atto di citazione del 22 marzo 2001, con cui, sostanzialmente, è stata contestata alla OMISSIS, alla OMISSIS, all’Amministratore comunale e Vice Sindaco in carica all’epoca dei fatti contestati, dott. T.W., nonché alla responsabile del Dipartimento VII del Comune di Roma, dott.ssa ****, la produzione di un danno quantificato in 10 miliardi di lire, per il triennio 1996/1998, sulla base dei risultati della verifica effettuata dalla Guardia di Finanza – ************, esposti nella relazione prot. n. 69851/GARADE/2^/4251 del 4 ottobre 2000.
 
Gli accertamenti istruttori hanno, infatti, sostanzialmente evidenziato i costi sostenuti per gli autoparchimetri individuali (c.d. "decoder autopark"), poi ceduti in omaggio, anche con riferimento alle intermediazioni commerciali delle società del gruppo OMISSIS, con inevitabile lievitazione dei prezzi di acquisto, ed a quelli per i servizi di guardiania svolti da cooperative private, oltre che a costi incongrui e privi di autorizzazione comunale concernenti le consulenze e collaborazioni prstate da personale delle società del gruppo OMISSIS.
 
       Il danno derivante dalle suddette, anomale attività di spesa, consisterebbe, in particolare, nella diminuzione degli utili della gestione, dai quali dovevano trarsi, a norma dell’art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), le risorse di pertinenza comunale da impiegare per la realizzazione dei parcheggi pubblici (come ribadito anche dal Disciplinare annesso alla delibera comunale n. 3673/95, di affidamento del servizio all’OMISSIS).
 
       Come già esposto in narrativa, la tesi attorea si fonda, infatti, sulla considerazione che, nella fattispecie in questione, si è in presenza di una gestione di pubblico denaro (come testualmente definito dall’art. 7, comma 7, del D.Lgs n. 285/92 citato, che attribuisce la titolarità di detti proventi all’ente pubblico proprietario della strada), svolta da soggetti legati da rapporto di servizio con l’ente locale, e che tutto il sistema previsto dalla delibera comunale istitutiva del servizio di gestione della sosta a pagamento si imperniava, dal punto di vista degli effetti finanziari della nuova disciplina, sulla circostanza che i proventi di tale gestione avessero natura pubblica e fossero destinati – detratte le spese di gestione, cioè i "costi" – alle finalità indicate dal medesimo art. 7, comma 7 (vale a dire alla costruzione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, loro miglioramento e, per le somme eventualmente eccedenti, ad interventi per migliorare la mobilità urbana).
 
       In coerenza con tali finalità di pubblico interesse, erano stati previsti costanti controlli diretti ad accertare l’entità dei proventi e l’effettiva incidenza, su di essi, dei costi della gestione: in altri termini, non si sarebbero dovuti sostenere costi non pertinenti, cioè relativi a spese estranee e non funzionali al servizio, ovvero costi incongrui, cioè sproporzionati rispetto alla quantità e qualità dei beni o dei servizi acquisiti, anche se strumentali alla gestione, oppure relativi a maggiori oneri derivanti da prestazioni di terzi non previste dalla delibera istitutiva del servizio e per tale ragione illegittime e non autorizzabili.
 
       Gli accertamenti demandati, in merito, alla Guardia di Finanza sulla documentazione di spesa afferente la gestione del servizio della sosta a pagamento – così come descritti in narrativa e ampiamente riportati nell’esposizione in fatto dell’atto di citazione – hanno, come si è detto, evidenziato una serie di spese non pertinenti, incongrue, illecite, che hanno incrementato artificiosamente i costi del servizio della sosta, incidendo negativamente sui proventi.
 
Di qui, il danno causato all’ente proprietario delle strade, Comune di Roma, che per il tramite di detti proventi avrebbe dovuto assolvere a finalità di pubblico interesse – come la costruzione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei o, più in generale, il miglioramento della viabilità – vale a dire a finalità che, in quanto uniche alternative alla sosta lineare su strada, avrebbero consentito la fluidificazione e la limitazione del traffico privato individuale, posta quale obiettivo dallo stesso D.Lgs. n. 285/92.
 
In relazione alla disamina sull’accertamento di tale primo requisito della responsabilità contestata dalla Procura regionale, vale a dire la sussistenza del danno, osserva, in proposito, il Collegio che va subito chiarito – a fronte delle argomentazioni opposte, al riguardo, dalla difesa della OMISSIS – che il danno posto a base dell’esercizio dell’azione della Procura non è mai stato identificato con un "minore introito nelle casse comunali", come se la finalità della tariffazione della sosta fosse quella di "trarre sempre maggiori profitti dal traffico privato", profitto inteso in senso privatistico (obiettivo, questo, semmai attribuibile alle altre società coinvolte nella gestione de qua).
 
Le finalità della tariffazione della sosta – che emergono in modo chiaro ed inequivocabile dalla prospettazione attorea – così come delineate dalla legge istitutiva della tariffa (il ripetuto art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 285/1992), e, ancor prima, dalla Circolare del Ministro per le Aree Urbane del 28 maggio 1991, n. 1196, sicuramente non consistono nel perseguimento di un ‘profitto’ inteso quale risultato di una mera operazione commerciale, bensì nel reperimento di risorse da destinare alla fluidificazione del traffico urbano, proprio come correttamente ravvisato nei motivi posti a base dell’azione della Procura di questa Corte.
 
"Distorta e fuorviante", pertanto, si appalesa non la tesi della Procura (come vorrebbe la difesa), la cui citazione fa invece coerentemente riferimento alle finalità pubbliche di destinazione delle tariffe, presupposto dell’intero sistema normativo che disciplina la sosta a pagamento, bensì quella difensiva, che vorrebbe contestare la sussistenza del danno smontando un assunto (quello di rimpinguare le casse comunali) che nessuno, tanto meno la Procura di questa Corte, ha mai ritenuto pertinente alla fattispecie in esame.
 
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia pienamente sussistente il requisito del danno, così come contestato nell’atto introduttivo del presente giudizio.
 
Ancor prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 285 del 1992, infatti, tra le azioni governative previste dal Piano nazionale per il risparmio dell’energia, era prevista quella relativa all’emanazione di "indirizzi" alle Amministrazioni comunali per lo studio e l’attuazione di piani urgenti per la fluidificazione del traffico veicolare sulle principali strade urbane.
 
E’ di fondamentale importanza, per comprendere il sistema di cui oggi si contesta l’attuazione (e non certo la finalità), richiamare proprio quegli indirizzi, così come risultano dalla Circolare del Ministro per le Aree Urbane n. 1196/1991, citata dalla stessa difesa.
 
Affermava la Circolare che, poiché il più importante fattore di congestione del traffico urbano era rappresentato dall’occupazione delle carreggiate stradali da parte dei veicoli in sosta, per sgombrare le principali strade cittadine dalla sosta veicolare era necessario "realizzare aree di sosta, sostitutive di quelle anzidette, al di fuori delle carreggiate stradali principali"
 
Le aree di sosta di cui si parla nella circolare sono, evidentemente, i parcheggi da realizzare in funzione sostitutiva di quelli allineati su strada, come lo stesso titolo del paragrafo recita "2.1. PARCHEGGI SOSTITUTIVI DELLA SOSTA SU STRADA".
 
A tale obiettivo, continua la Circolare n. 1196, si stava in parte provvedendo con gli interventi previsti dalla Legge 24 marzo 1989, n. 122, recante "Disposizioni in materia di parcheggi (…)".
 
A questo punto – è qui è il passaggio fondamentale – viene individuato il “mezzo” attraverso il quale realizzare l’obiettivo, poco prima delineato, di costruzione dei parcheggi: esso è rappresentato dalla tariffazione della sosta.
 
Afferma infatti la Circolare che "poiché per la realizzazione e la gestione delle aree di sosta al di fuori delle carreggiate stradali è necessario prevedere adeguate tariffe di parcheggio – con criteri di corretta amministrazione – a maggior ragione risulta indispensabile prevedere la tariffazione della sosta per i posti-auto residui che potranno permanere sulle sedi stradali".
 
Aggiunge inoltre l’atto di indirizzo che, poiché si tratta di una "tariffa di sosta", resa possibile dall’applicazione della citata legge n. 122/89, "ciò postula – e questo è il punto essenziale dell’indirizzo attuativo in esame – l’utilizzo dei relativi proventi direttamente nel settore degli interventi sul traffico e sui trasporti, per rendere più fluida e più sicura la mobilità".
 
Se tale è il contenuto della Circolare di indirizzo, emanata dal Ministro per le Aree Urbane nel 1991, esso, come tale, è stato recepito in pieno dal Legislatore, che dopo un anno ha varato il D.Lsg. n. 285/1992, con cui è stato precisato che "i proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione, gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana".
 
Ma vi è di più: con il comma 5 del medesimo art. 7 della Legge veniva disposto che "le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane".
 
Non può esserci alcun dubbio, dunque, che – atteso lo specifico ambito e servizio nel quale la società per azioni a capitale pubblico OMISSIS, per volere del Comune di Roma, andava a gestire un servizio pubblico, esercitando la funzione di "organo indiretto" dell’Amministrazione (Cass. S.U., n. 12221/1990) ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. e) della legge 8 giugno 1990, n. 142 – l’utilizzazione dei proventi della sosta per il pagamento di costi non pertinenti e incongrui, come ad esempio gli acquisti, peraltro mediante intermediazioni commerciali di società del gruppo OMISSIS, di dispositivi elettronici di pagamento (che hanno comportato una spesa di circa 2 miliardi di lire nel 1996), oltre tutto in violazione della concertazione disposta dal predetto comma 5 dell’art. 7 e del D.Lgs. n. 285/92, costituisca un danno, da qualificarsi come tale in quanto ha comportato distrazione di somme dalle finalità cui le stesse erano vincolate per legge.
 
Lo stesso vale per i costi (oltre 2 miliardi di lire nel 1997 e oltre 3 miliardi e mezzo nel 1998), sostenuti per il servizio di vigilanza sulle evasioni tariffarie, effettuata da cooperative di guardiamacchine, a seguito di convenzioni stipulate con le stesse per scelta personale del procuratore generale della OMISSIS o delle società del gruppo OMISSIS – ai cui soci, poi, il Comune ha conferito la qualifica di "Ausiliari del traffico" – in totale inosservanza dei pur rilevanti indirizzi forniti, al riguardo, dalla citata ********* n. 1196.
 
Il punto 2.3. della Circolare, infatti, con criterio che al Collegio appare ragionevole e congruo, aveva ipotizzato il potenziamento dei servizi e dei Corpi di polizia municipale, preannunciando iniziative legislative per favorire l’impiego di personale a tempo determinato, mediante assunzioni da parte dell’Amministrazione comunale, che avrebbe dovuto favorire giovani in attesa di primo lavoro, donne in cerca di occupazione, pensionati dei Corpi di polizia nazionale e locale: ciò senza escludere anche la possibilità che tale attività di accertamento venisse affidata ai concessionari della gestione delle aree di sosta (ma, in nessun caso, era previsto l’affidamento alle cooperative private di guardiamacchine).
 
Sicuramente dannosa, poi, si rivela la consistente spesa per consulenze, studi e collaborazioni acquisite da personale di società del gruppo OMISSIS (per un costo che, dai circa 200 milioni di lire nel 1996, è passato a quasi un miliardo all’anno, nel 1997 e nel 1998), in quanto nella gran parte dei casi prive di riscontro circa il risultato delle stesse e la relativa utilizzabilità.
 
Costituiscono danno, altresì, i costi "indiretti" (spese generali di amministrazione e di struttura aziendale della OMISSIS) fatti ricadere sulla gestione sosta – e quindi andati anch’essi a diminuzione degli incassi tariffari – connessi anche al coinvolgimento di strutture e personale pertinenti a gestioni diverse rispetto alla sosta e alla utilizzazione di professionalità appartenenti a società del gruppo OMISSIS
 
E’ stato più volte affermato, infatti, dalle società convenute, che OMISSIS, e poi OMISSIS, non possedevano il c.d. "know how" necessario allo svolgimento del servizio, così da rendere necessario l’affidamento delle "attività operative" all’OMISSIS mediante Convenzione stipulata, tra OMISSIS ed OMISSIS l’8 gennaio 1996, dopo appena un mese dall’affidamento comunale (al quale ente, però, OMISSIS attribuiva anche la facoltà – di enorme rilievo dal punto di vista finanziario – di "trattenere" gli incassi della sosta, salvo riservare a sé l’80% del margine finale, una volta detratti, appunto, i costi della gestione svolta da parte della stessa OMISSIS mediante ulteriori ‘subaffidamenti’).
 
L’OMISSIS, infatti, si è avvalsa a sua volta della OMISSIS – s.r.l. – società costituita nello stesso periodo, il 20/12/95, e partecipata a sua volta da OMISSIS s.r.l. e da OMISSIS. s.p.a, entrambe controllate dall’OMISSIS- per le c.d. "attività operative".
 
Nel frattempo, peraltro, il Consiglio comunale, con delibera n. 47 del 28 marzo 1996, aveva disposto di affidare a OMISSIS tutti i servizi prima affidati ad OMISSIS e OMISSIS., quali il servizio di rimozione dei veicoli in sosta vietata, la progettazione e la gestione delle opere di potenziamento della Metropolitana di Roma, e la stessa gestione della sosta, disponendo però (corollario fondamentale per affermare la correttezza dell’Amministrazione comunale nella fase di "previsione" del servizio) che gli eventuali "partners privati(della OMISSIS) dovranno essere individuati mediante procedure concorsuali a garanzia della trasparenza e della convenienza ed efficacia delle scelte operate".
 
La OMISSIS, dunque, si trovava a subentrare in tutti i rapporti attivi e passivi intrattenuti prima da OMISSIS, e dunque anche in quello derivante dalla Convenzione con l’OMISSIS, al quale, nel frattempo, era subentrata la OMISSIS
 
Quest’ultima società ha effettuato la concreta gestione della sosta, con piena libertà di scelta demandata ad un suo "procuratore generale" circa l’entità dei costi, la scelta dei mezzi strumentali di esazione, gli acquisti effettuati per il tramite (oneroso) di altre società del gruppo OMISSIS
 
La OMISSIS, a sua volta, lungi dal confutare dette scelte gestionali che andavano ad incidere sul proprio margine finanziario e quindi sulla utilizzazione dei proventi per le note finalità, ha a sua volta caricato sulla gestione sosta una parte dei costi derivanti dallo sviluppo delle proprie competenze, che nel frattempo erano via via accresciute, anche in vista del Giubileo dell’anno 2000, comportanti tutte le attività di ingegneria e di progettazione del trasporto pubblico su gomma e su rotaia: ciò si desume dalla ripartizione dei costi, così come emerso dall’esame dei conti 1997 e 1998, effettuata sulla base di discutibili criteri convenzionali (come si è visto, infatti, i costi di ‘struttura’ della OMISSIS sono stati ripartiti alla gestione sosta non sulla base di rendicontazioni effettive, bensì sulla base di una percentuale, che era quella (27,38%) di incidenza dei ricavi della gestione sosta rispetto ai ricavi delle altre gestioni della società).
 
Si rivela, altresì, pregiudizievole, l’applicazione ‘distorta’ di quanto disposto dalla Convenzione OMISSIS/OMISSIS che, all’art. 12, punto 5, ha previsto le ‘percentuali’ da attribuire alla OMISSIS sulla base degli incassi.
 
I proventi da utilizzare per la primaria finalità della costruzione dei parcheggi erano previsti, dalla Convenzione, nella percentuale dell’80%, commisurata non ai complessivi incassi derivanti dall’esazione delle tariffe per la sosta (presi come riferimento, invece, solo per la diversa percentuale del 5% da attribuire alla OMISSIS quale rimborso spese), bensì a ciò che residuava di detti incassi dopo la detrazione dei costi: l’80%, dunque, del c.d. "margine operativo finale".
 
Senonchè, tra detti costi, che andavano a ridurre il margine operativo su cui calcolare l’80%, veniva contabilizzato lo stesso importo dell’80%, in quanto la OMISSIS, invece di tenere una contabilità complessiva delle riscossioni derivanti dalla tariffazione della sosta, e dei relativi costi, ha consentito che la OMISSIS contabilizzasse separatamente tali proventi, includendo quindi tra le spese anche le competenze della OMISSIS, come un normale "pagamento" a carico della OMISSIS
 
Se ciò poteva essere compatibile con un bilancio societario ispirato alle comuni regole civilistiche, non può in alcun modo giustificarsi una tale prospettazione contabile, in una resa del conto sul denaro complessivamente riscosso, di provenienza e destinazione pubblica, dove la percentuale dell’80%, che la stessa Convenzione OMISSIS/OMISSIS riservava alla OMISSIS, andava considerata non quale costo per la OMISSIS, ma quale costo sopportato, in definitiva, dall’utente pubblico e, rispetto al rendimento del conto giudiziale, quale "carico" in capo alla OMISSIS, per essere destinato alle finalità pubbliche più volte indicate.
 
E’ evidente, dunque, che più elevati erano i costi, più si assottigliava il margine sul quale la OMISSIS avrebbe potuto introitare quei proventi cui la Legge aveva assegnato la finalità primaria della costruzione dei parcheggi in superficie, sopraelevati e sotterranei, quale aree di sosta alternative con il fondamentale compito di fluidificare il traffico, e rispetto ai quali la tariffazione svolgeva la funzione strumentale di risorsa economica alla quale attingere per la realizzazione di dette opere.
 
La tariffa, infatti, era stata "determinata in relazione ad una visione globale del traffico (pubblico e privato) sull’intera area urbana e quindi utilizzata come uno degli elementi fondamentali di regolazione della circolazione veicolare cittadina" (punto 2.2. Circ. cit.).
 
Acquista rilievo, in tale ottica, la considerazione svolta nella predetta ********* n. 1196, circa il fatto che la mancata realizzazione degli interventi di fluidificazione del traffico urbano, previsti dai pochissimi P.U.T. (************ del Traffico) predisposti a seguito della Circolare del Ministero dei lavori Pubblici n. 2575/1986, era stata determinata, per lo più, dalla "indisponibilità di fondi da parte delle amministrazioni comunali".
 
Tali fondi andavano "urgentemente reperiti attraverso i proventi contravvenzionali (…) e attraverso gli utili derivanti dalla tariffazione della sosta"con primaria destinazione alla elaborazione dei piani urbani di fluidificazione del traffico, da realizzarsi mediante provvedimenti amministrativi nei quali si sarebbero previsti i relativi finanziamenti, mediante l’utilizzo anche di dette risorse economiche.
 
Va evidenziato, altresì, che al fine di non trasformare la tariffazione della sosta in un ulteriore onere a carico della categoria degli utenti del messo individuale, ancorchè bilanciato dagli effetti diretti della fluidificazione del traffico, il predetto atto di indirizzo riteneva “indispensabile individuare interventi integrativi, mediante un idoneo potenziamento dei servizi di trasporto collettivo e, in particolare, quello pubblico”.
 
Lo stesso art. 7, comma 7. Del D.Lgs. n. 285/92 ha previsto, peraltro, l’utilizzazione dell’eventuale eccedenza – risultante dall’utilizzo delle tariffe per la costruzione dei parcheggi – nella direzione di interventi "per migliorare la mobilità urbana".
 
Ritiene, dunque, il Collegio che il danno sia valutabile anche con riferimento ai riflessi sulle altre utilizzazioni che il Comune poteva realizzare con le tariffe imposte alla collettività per la sosta veicolare, come il potenziamento del trasporto pubblico, individuale (taxi) e collettivo (autobus e metropolitana).
 
Nonostante le tesi difensive della OMISSIS e della OMISSIS, al riguardo, abbiano asserito il "raggiungimento degli obiettivi" insiti nella gestione, non può non rilevare questa Corte che tali obiettivi non si identificavano – come asserito dalla difesa – nell’installazione dei parcometri e nel definitivo assetto del sistema di tariffazione (che, semmai, potrebbero rappresentare obiettivi immediati di tipo "tecnico", valutabili nell’ambito dei controlli interni di una qualunque società) ma, ai fini che qui rilevano, di gestione di danaro della collettività, la cui titolarità permane in capo all’Amministrazione comunale, gli obiettivi erano, e sono, quelli sopra descritti, vale a dire la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie per la fluidificazione del traffico urbano e la dissuasione all’uso del mezzo privato.
 
Non può considerarsi raggiunto tale ultimo obiettivo, né quello del potenziamento dei mezzi di trasporto pubblico, come invece asserito dalla difesa della OMISSIS, in quanto non risultano elementi certi e documentati che dimostrino inequivocabilmente tale assunto difensivo: non può costituire prova, infatti, l’asserito aumento della vendita di biglietti di autobus, in quanto il parametro andrebbe valutato in rapporto proporzionale alla crescita anagrafica dell’utenza, né quello di un presunto miglioramento della fluidità del traffico urbano, il cui permanente carattere congestionato, nonostante la tariffazione operi da quasi dieci anni, è di palese riscontro.
 
Va concluso, semmai, ad avviso della Corte, che la mancata realizzazione dell’obiettivo di fluidificazione del traffico è da ricollegarsi proprio alla mancata realizzazione di adeguate opere infrastrutturali, quali un sufficiente numero di parcheggi (in superficie, sopraelevati e sotterranei) e l’effettivo potenziamento del trasporto pubblico, individuale (taxi) e collettivo (autobus e metro), oltre alla mancanza di adeguati piani urbani del traffico.
 
Ciò va ricollegato proprio alla scarsità di risorse tariffarie utilizzabili, in quanto, per il triennio in questione, la gestione della tariffazione della sosta ha sopportato costi elevatissimi per i motivi già sopra esposti e non per i motivi prospettati dalla difesa, che ha voluto attribuire la causa della gestione deficitaria alle evasioni che avrebbero determinato la scarsità degli incassi.
 
 
 
2. Il danno, pienamente sussistente, come si è sopra argomentato, è stato quantificato per il triennio in considerazione, in £. 7.649.843.292 nell’ambito del giudizio di conto, quale "debito" dell’agente contabile OMISSIS da riportare, in carico, tra i resti degli anni successivi; in £. 10 miliardi è stato parimenti determinato il danno dalla Procura regionale, sulla base degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza.
 
Non possono, al riguardo, trovare ingresso le eccezioni difensive della OMISSIS, con riferimento ai diversi risultati emersi a seguito di perizia tecnica, prodotta innanzi al Giudice penale, atteso che gli esiti di tale perizia non risultano agli atti del presente giudizio.
 
Entrambi i suddetti importi fanno sostanzialmente riferimento alle medesime tipologie di costi, rappresentati dall’acquisto degli autoparchimetri individuali, poi ceduti gratuitamente, dal servizio di guardiania svolto dalle cooperative di guardiamacchine nel 1997 e nel 1998 e dalle consulenze varie svolte da personale di alcune società del gruppo OMISSIS
 
La differenza negli importi è da attribuire al particolare meccanismo utilizzato per i conti giudiziali, secondo cui in quella sede il danno è stato identificato con la mancata utilizzazione della quota del margine operativo finale (80%) di spettanza della OMISSIS, mentre nel giudizio di responsabilità il danno è esattamente corrispondente ai costi sopportati dalla gestione sosta per le categorie di spesa evidenziate.
 
       Ritiene, pertanto, il Collegio che, per quanto attiene il particolare profilo del giudizio di conto, sia da liquidare in finali £. 7.649.843.292 – come sopra suddivise per ciascuna annualità a titolo di "resti", nella parte relativa al giudizio n. 53120 – il carico che la OMISSIS dovrà riportare nei conti successivi, fino alla sua eventuale estinzione, e conseguente discarico, da pronunciarsi in una successiva fase di controllo dei conti, una volta intervenuto il pagamento o altre cause estintive del debito.
 
Per quanto concerne, invece, il danno di cui si chiede la condanna nell’ambito del giudizio n. 55138, lo stesso – che dalla somma dei singoli addebiti per i vari costi, come evidenziato nella relazione del G.A.R.A.D.E. riportata in narrativa, cui si rinvia, ammonterebbe a £. 10.480.946.388 – è stato rideterminato dalla Procura in complessive £. 10 miliardi, da ripartire in parti uguali tra OMISSIS e OMISSIS, detratto l’importo di £. 500 milioni di lire, da ripartire in parti uguali tra i convenuti dott. T.W. e dott.ssa *****
 
3. L’accertamento del danno impone, a questo punto della trattazione, la disamina sulle rispettive condotte dei soggetti convenuti, integranti l’elemento soggettivo della responsabilità contestata ed il nesso causale con i fatti produttivi di danno, e quindi in relazione alla sussistenza di tutti i requisiti previsti dall’ordinamento per l’accertamento della responsabilità e l’eventuale, conseguente condanna.
 
3.1. Quanto alla OMISSIS ed alla OMISSIS, appare indubbia e dimostrata la sussistenza di condotta gravemente colposa.
 
La OMISSIS, infatti, quale società a partecipazione unica comunale, affidataria diretta del servizio di gestione della sosta e titolare altresì di altre importanti attribuzioni attinenti la mobilità ed i parcheggi, ha gravemente omesso di esercitare i controlli necessari sulla gestione operativa della OMISSIS, che pure le erano stati attribuiti dalla Convenzione e dalla delibera comunale di affidamento, in alcuni casi facendosi parte attiva nell’autorizzare spese incongrue (come quella per la cessione gratuita di un certo numero di autoparchimetri, autorizzati con lettera n. 214 del 29 novembre 1996 e con lettera n. 1184 del 14 novembre 1997) e prive, comunque, della necessaria autorizzazione comunale (come quella per il servizio di guardiania svolto dalle cooperative di guardiamacchine o per le consulenze di vario tipo effettuate da personale di alcune società facenti parte del gruppo OMISSIS, come OMISSIS, OMISSIS o OMISSIS.), o nel caricare sulla contabilità della gestione sosta costi di pertinenza di altre proprie gestioni (v. analisi dei costi di struttura della OMISSIS nei conti 1997 e 1998), o nel consentire, comunque, una gestione OMISSIS priva di qualunque pianificazione economico-finanziaria, sia generale che settoriale, nonostante questa fosse stata imposta dalla delibera comunale di affidamento del servizio, a garanzia della correttezza della gestione e della possibilità di puntuale controllo anche da parte del Comune.
 
La OMISSIS ha assentito, infine, il particolare meccanismo contabile secondo cui la percentuale ad essa spettante a termini di Convenzione, e destinata alla realizzazione delle opere primariamente definite dalla legge e dalla delibera comunale di affidamento, veniva tratta dalla contabilità separata della OMISSIS e calcolata su di un margine operativo finale la cui entità era influenzata dalla stessa percentuale, riportata tra i costi della OMISSIS
 
E’ quindi evidente, dagli elementi raccolti tramite l’esame dei conti giudiziali e sostanzialmente coincidenti con gli accertamenti istruttori disposti dalla Procura e versati nel rapporto del G.A.R.A.D.E., il cui contenuto è ampiamente riportato in narrativa oltre che nell’esposizione in fatto dell’atto di citazione – e ai quali elementi il Collegio espressamente si richiama – il concorso di entrambe le società OMISSIS e OMISSIS alla produzione degli eventi dannosi evidenziati anche nell’ambito del giudizio di conto.
 
Tale condotta non può che qualificarsi gravemente colposa, atteso il ruolo di "organo indiretto dell’Amministrazione comunale" che derivava alla OMISSIS dallo svolgimento di un servizio pubblico locale, la natura pubblica degli stessi proventi derivanti dall’utenza cittadina e, d’altro canto, la piena consapevolezza da parte della OMISSIS dell’operato gestionale della OMISSIS, di cui la OMISSIS riceveva periodicamente dimostrazione attraverso i "reports" di gestione.
 
La OMISSIS, a sua volta, ha messo in atto scelte gestionali che risultavano prevalentemente dirette a consentire considerevoli profitti alle società controllate dall’OMISSIS, come l’OMISSIS, l’OMISSIS, la OMISSIS.
 
Non possono, al riguardo, essere condivise le argomentazioni difensive circa l’indispensabile "know how" offerto da tali società in termini di progettazioni e strumentazioni indispensabili per la realizzazione del sistema della sosta tariffata.
 
Non può non considerarsi, infatti, che per la realizzazione di un efficiente sistema di tariffazione della sosta, a costi contenuti, poteva bastare la costruzione di una capillare rete di parcometri e la distribuzione dei titoli prepagati.
 
La fornitura, l’installazione e la manutenzione dei parcometri sarebbe stata assoggettata alle regolari procedure di evidenza pubblica, con le connesse garanzie di trasparenza e di economicità del prezzo, mentre la distribuzione dei titoli prepagati avrebbe consentito il più agevole reperimento degli stessi presso i punti vendita utilizzati per i biglietti dei mezzi pubblici.
 
La riscossione avvenuta per mezzo dei dispositivi "decoder autopark, – la cui diffusione, peraltro, si è esaurita con la partita destinata alla cessione gratuita (cessione destinata, per il 20%, alle società OMISSIS e OMISSIS, come risulta dal rapporto del G.A.R.A.D.E.) – non può considerarsi compensata dagli introiti connessi alle ‘cariche’ da £. 100.000 di cui erano dotati tali dispositivi, atteso che le stesse tariffe, destinate alla sosta, sarebbero state comunque riscosse tramite gli altri sistemi di pagamento (parcometri o biglietti).
 
Inoltre, l’intermediazione commerciale svolta dalla OMISSIS. – che, contrariamente a quanto asserito dalla difesa, non aveva altro compito se non quello di "rigirare" l’ordine di acquisto alla società produttrice dei dispositivi, atteso che le partite di merce risultano consegnate alla stessa OMISSIS – ha comportato il raddoppio del costo di tali dispositivi, come dimostrato nel rapporto del G.A.R.A.D.E. (v. pagg.13 e sgg.).
 
Del resto, se la OMISSIS non possedeva un suo specifico “know how”, non si capisce per quale motivo abbia accettato di essere delegata dall’OMISSIS a mettere in atto tale gestione, per poi servirsi di altre società controllate dall’OMISSIS medesima (queste ultime in possesso, invece, del famoso “know how”).
 
 Va attribuita alla OMISSIS anche la responsabilità diretta – ferma restando, come per gli altri addebiti, anche quella della OMISSIS – per l’utilizzo delle cooperative di guardiania, a nulla rilevando le deduzioni difensive circa l’ottimizzazione del servizio, basata sulla contestazione dei dati relativi al rapporto addetti/stalli forniti dalla Procura sulla base delle rilevazioni della Guardia di Finanza.
 
La scelta dell’utilizzazione delle cooperative di guardiamacchine, specie se rispondente a motivi di politica sociale, come argomentato dalla difesa, andavano a maggior ragione assentite preventivamente ed esplicitamente dal Comune, mediante la più alta espressione del consenso collegiale, e non certamente per il tramite di valutazioni personali di singoli assessori o funzionari, considerato che l’esercizio della funzione di controllo e vigilanza per la repressione delle evasioni tariffarie costituiva, fino a quell’epoca, attività propria del Corpo di Polizia Municipale.(E’ appena il caso di osservare che l’attribuzione della funzione di "Ausiliari del traffico", effettuata poi dal Comune, ai soggetti coinvolti in dette funzioni, sembra corrispondere, verosimilmente, ad una mera ‘sanatoria’, in via amministrativa, di quella scelta e non può, in questa sede, valere a diminuire la responsabilità della OMISSIS e della OMISSIS)
 
Anche le spese per consulenze, per la maggior parte riconducibili alla progettazione ed a studi sulla sosta, dovevano essere preventivamente autorizzate dal Comune, mediante la preventiva pianificazione economico-finanziaria prevista nel Disciplinare di cui alla Delibera n. 3673/95, e comunque secondo quanto espressamente disposto dall’art. 2 della Convenzione, e i relativi costi, contabilizzati a carico della gestione sosta, avrebbero dovuto essere corredati delle opportune dimostrazioni circa il risultato di dette consulenze e la loro utilizzazione.
 
La OMISSIS e la OMISSIS, pertanto, in quanto responsabili a titolo di colpa grave del danno provocato al Comune di Roma con la diminuzione delle risorse da destinare alla realizzazione dei parcheggi sostitutivi ed alle altre opere per migliorare la viabilità, vanno condannate, ciascuna, alla somma di £. 4.750.000.000, pari ad €. 2.453.170,27, compresa la rivalutazione monetaria, oltre gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.
 
3.2. Dall’insieme dei fatti produttivi di danno, come qui riassuntivamente esposti (e più dettagliatamente riferiti in narrativa e nella parte relativa al giudizio di conto, cui rispettivamente si rinvia) si desume anche la specifica responsabilità dell’amministratore comunale dott. T.W. che, in qualità di vice sindaco e di "ideatore" di tale sistema, aveva l’obbligo di una costante e puntuale verifica della correttezza della gestione e, soprattutto, della esecuzione delle disposizioni e direttive comunali contenute nella delibera n. 3673/95.
 
Non possono essere condivise, al riguardo, le tesi difensive basate sull’insindacabilità delle scelte discrezionali qualora i mezzi siano compatibili con i fini, sia perché viene messa in discussione in questa sede proprio il fatto che il sistema di subaffidamenti successivi (e della conseguente lievitazione dei costi, implicitamente assentita dal dott. T.W.), fosse compatibile con la preminente finalità di ricavare dalla tariffazione della sosta le risorse necessarie per gli interventi di costruzione dei parcheggi e di generale miglioramento della viabilità (ed i cui risultati, positivamente e apoditticamente affermati dalla difesa, risultano invece contraddetti dalla persistente criticità del traffico urbano e dell’inquinamento atmosferico ed acustico di Roma, tuttora notoriamente sussistenti), sia perché è concordemente affermato dai prevalenti ed autorevoli orientamenti giurisprudenziali e dottrinari che la discrezionalità, per essere esercitata con esenzione di responsabilità, non deve essere in contrasto con inequivocabili disposizioni normative.
 
Non può essere, infatti, disconosciuto che l’Assessore alla Mobilità doveva essere pienamente consapevole, in virtù del mandato esercitato, oltre che della disposizione legislativa che attribuiva la titolarità dei proventi della sosta al Comune, anche degli indirizzi statali in materia, tutti confluenti nel senso di conferire agli introiti tariffari la fondamentale funzione di risorsa per la realizzazione dei parcheggi sostitutivi ed il miglioramento della viabilità.
 
Nonostante ciò, il dott. T.W., oltre ad essere personalmente a conoscenza (diversamente dalla dott.ssa ****) dell’intenzione dell’OMISSIS di stipulare una convenzione con l’OMISSIS, si dichiarò sostanzialmente favorevole alla cesione del servizio, tanto da dichiararlo pubblicamente – come ammesso dalla stessa difesa – senza preoccuparsi di verificare se le modalità di tale cessione fossero compatibili con le finalità indicate dalla Delibera comunale n. 3673, approvata appena un mese prima.
 
Ciò è ancor più grave se si considera che l’accordo OMISSIS/OMISSIS veniva ad innovare in modo determinante le prescrizioni del disciplinare Comune/OMISSIS, in quanto prevedeva che i proventi fossero di spettanza dell’OMISSIS, anziché permanenre in capo all’OMISSIS, azienda comunale.
 
In sostanza, come osservato dalla Procura regionale, la controparte del Comune, ossia l’OMISSIS, che doveva gestire per conto del Comune il servizio della sosta a pagamento, in realtà lo aveva ceduto subito (prima ancora che il Comune lo affidasse alla OMISSIS) all’OMISSIS, soggetto estraneo al Disciplinare, che a sua volta lo aveva ceduto alla OMISSIS
 
Il fatto che il dott. T.W., consapevole di tutto ciò, non abbia emanato alcun atto di coordinamento, volto a verificare i termini dell’accordo OMISSIS/OMISSIS, né si sia preoccupato di incaricare il Dipartimento VII di operare le verifiche necessarie, unitamente alla circostanza che egli sia stato, poi, a conoscenza anche del subaffidamento del servizio di guardiania alle cooperative di parcheggiatori, condividendone motivazioni e finalità, integra ad avviso del Collegio gli estremi della colpa grave nella condotta dello stesso.
 
Del resto, non si vede come, se non attraverso condotte omissive o commissive gravemente colpevoli, egli potesse ignorare gli effetti di una Convenzione che, nell’affidare la gestione operativa della tariffazione della sosta all’OMISSIS e poi alla OMISSIS, attribuiva anche la spettanza degli introiti al gestore, mentre alla OMISSIS lasciava solo l’80% di quanto residuava dalla sottrazione dei costi (costi tra i quali, si ripete, era caricato anche il medesimo 80%).
 
Né può essere condivisa, al riguardo, l’argomentazione difensiva secondo cui l’Assessore non avrebbe potuto intervenire in un assetto di interessi concluso tra parti private, in quanto non ne avrebbe avuto né il dovere istituzionale né le competenze specifiche.
 
Alla difesa è probabilmente sfuggito (ma non poteva esserlo al dott. T.W.) che tali accordi erano successivi ad un affidamento del servizio da parte dell’Amministrazione comunale, che continuava ad esercitare una "gestione diretta" di esso (Cass. S.U. n. 4990/1995), che la OMISSIS costituiva "organo indiretto" del Comune e che tale affidamento, secondo la giurisprudenza della Cassazione (ma anche secondo la diligenza con cui andrebbe svolto un mandato pubblico) non può avvenire se non attraverso un modulo essenzialmente pubblicistico, anche perchè solo sulla base di tale affidamento diretto la scelta di partners privati può prescindere dalla necessità di procedimenti concorsuali di affidamento, imposti dalla normativa comunitaria, a meno che non si tratti di attività "accessorie, strumentali, di natura squisitamente specialistica o simili, che non siano tali da far venir meno il principio della "gestione diretta" (Consiglio di Stato, n. 366/96).
 
Sembra, invece, che il ripetuto insistere, nelle convenzioni e nelle tesi difensive, del carattere "operativo" delle attività subaffidate, più che basarsi sulla realtà dei fatti (ove invece all’OMISSIS ed alle sue partecipate veniva addirittura attribuita la spettanza degli introiti e la contabilizzazione della gestione, oltre all’affidamento di attività "operative"), sia finalizzato a giustificare proprio il mancato ricorso alle procedure concorsuali di evidenza pubblica nella scelta dei partners privati.
 
Pertanto, ritenute insufficienti le argomentazioni difensive a scagionare il dott. T.W. dalle responsabilità ad esso riferibili nella realizzazione del danno come sopra dimostrato, ed al medesimo addebitate nell’atto di citazione integrativo, questa Corte ritiene che lo stesso debba essere condannato, a titolo di colpa grave, al risarcimento del danno, nella misura che il Collegio equitativamente determina, ai sensi dell’art. 1226 c.c., in £. 250.000.000, pari ad €. 129.114,22 compresa la rivalutazione monetaria, oltre gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza.
 
3.3. Per quanto concerne, invece, la responsabilità addebitata alla dott.ssa ****, quale titolare del Dipartimento VII, il Collegio non ravvisa in essa il requisito della gravità della colpa, necessario per far luogo ad una pronuncia di condanna.
 
Risulta, infatti, dalla documentazione prodotta dalla difesa, che la dott.ssa **** era stata assegnata, con ordinanza sindacale del 06/01/1994, alla Ripartizione XIV.
 
Con ordine di servizio n. 39 del 03/06/1994, in attesa di una più organica riorganizzazione dei servizi amministrativi, le era stata affidata la Direzione dei seguenti servizi: Affari Generali – Consorzi stradali, Ufficio Personale, *****************, Ufficio vetture pubbliche TAXI, Noleggio da rimessa, mentre i rimanenti servizi erano affidati al Primo Dirigente dott. A. e ad un altro Primo Dirigente, e la Ripartizione contava su sei funzionari direttivi.
 
A seguito del trasferimento del dott. A., disposto senza alcuna sostituzione, alla dott.ssa S.S. erano state affidate, dal 22/09/94, anche le competenze attribuite al Primo Dirigente, quali Ufficio vigilanza OMISSIS, Ufficio Edicole, Ufficio Occupazioni Suolo Pubblico, Ufficio Infiammabili, Ufficio Permessi Centro Storico, Ufficio Ordinanze di Traffico.
 
Tali attribuzioni risultano accresciute a seguito della ristrutturazione del Dipartimento VII, avvenuta con ordinanza sindacale n. 421 del 14/09/95; veniva infatti assegnata alla dott.ssa S.S. anche la Direzione dell’Unità Organizzativa "Area Gestione e Innovazione Amministrativa", con competenza anche di vigilanza sulle opere di realizzazione delle Linee Metropolitana.
 
Nel frattempo la dotazione dell’Unità in questione era peggiorata, in quanto risultavano assegnati solo due funzionari direttivi.
 
Con numerose richieste scritte la dott.ssa S.S. aveva rappresentato più volte la difficoltà di assolvere ai compiti istituzionali ed a quelli di verifica e controllo cui erano direttamente connesse responsabilità di tipo anche amministrativo.
 
Con ordinanza sindacale del 29 febbraio 1997 la stessa veniva incaricata anche della direzione del Dipartimento VII – Mobilità e Trasporti.
 
Con lettera del 4 aprile 1997 la dott.ssa S.S. rappresentava all’Assessore al personale, al direttore del Dipartimento I ed al Segretario Generale del Comune di Roma che il processo sempre più accentuato di funzioni operative ad aziende e società della mobilità aveva modificato il ruolo del Dipartimento VII, spostandolo da quello della gestione a quello della vigilanza e del controllo sull’operato di soggetti terzi incaricati di volta in volta di rendere operativi servizi di mobilità affidati dall’Amministrazione comunale.
 
Rappresentava, al riguardo, che il Dipartimento comprendeva otto Unità Organizzative, comportanti competenze e funzioni mai svolte prima e che, pertanto, era necessario potenziare il personale del Dipartimento, caratterizzato da gravi carenze di organico, prevedendo nuove professionalità in grado di comprendere le comunicazioni aziendali e societarie, di delineare scenari economico-finanziari, in relazione agli andamenti della gestione dei servizi affidati all’esterno.
 
Chiedeva, pertanto, di provvedere al reperimento, tra gli altri, di n.2 unità di profilo economico, con esperienza nel controllo di gestione e in diritto societario e commerciale.
 
Le medesime e analoghe problematiche venivano rappresentate anche con nota del 09/04/1997, mentre con nota del 19/03/97 la stessa aveva rappresentato la complessità delle competenze intestate al Dipartimento, anche in vista della realizzazione dei progetti e delle opere da attivarsi in vista del ********, che si andavano ad aggiungere alle mansioni ordinarie.
 
Ciò posto, il Collegio – pur rilevando nel comportamento della Dirigente, per il periodo di sua competenza, una colpevole omissione circa la puntuale verifica, e la conseguente segnalazione, dei risultati economici complessivi della gestione – ritiene che alla dott.ssa ****, cui era affidata la direzione delle complesse e numerose incombenze delle otto Unità Organizzative del Dipartimento, non possa essere addebitata, a titolo di colpa “grave” (come richiesto dalla normativa di cui alla legge n. 19/94, confermata, sul punto, dalla legge n. 639/96), la responsabilità derivante dalla gestione sosta della OMISSIS, atteso che la verifica della corretta conduzione del servizio di tariffazione della sosta presupponeva l’approfondita analisi dei reports della OMISSIS, oltre che dei bilanci della OMISSIS, e/o una "comprensione" del complessivo sistema di gestione, avviato anche mediante i subaffidamenti all’OMISSIS ed alla OMISSIS, che non risultano essere stati oggetto di specifiche valutazioni di competenza del Dipartimento VII.
 
Per le predette considerazioni, il Collegio ritiene che la dott.ssa S.S. vada dichiarata esente da responsabilità.
 
4. Sulla base di tutte le argomentazioni che precedono e delle suesposte risultanze processuali, così come acquisite in ordine al giudizio di conto n. 53120 e a quello di responsabilità n. 55138, i conti della OMISSIS vanno rettificati secondo quanto esposto in parte motiva relativa al giudizio n. 53120, e, conseguentemente, liquidato il debito della OMISSIS in complessive £. 7.649.843.292, pari a €. 3.950.814,34 compresa la rivalutazione monetaria, oltre gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza, da riportarsi quale "resto" nel carico degli anni successivi sino alla sua estinzione mediante pagamento o atti di analoga efficacia, a seguito dei quali potrà darsi discarico al contabile.
 
La domanda risarcitoria della Procura regionale, introduttiva del giudizio n. 55138, va accolta, ad eccezione della parte riguardante la dott.ssa **** e, per l’effetto, le altre parti convenute vanno condannate ai seguenti importi:
 
– OMISSIS s.p.a, per £. 4.750.000.000, pari ad €. 2.453.170,27, oltre interessi legali;
 
– OMISSISs.r.l., per £. 4.750.000.000, pari ad €. 2.453.170,27, oltre interessi legali;
 
– dott. T.W., per £. 250.000.000, pari ad €. 129.114,22 oltre interessi legali;
 
 
 
P.Q.M.
 
 
 
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando
 
LIQUIDA
 
il debito della OMISSIS- – in £. 7.649.843.292, pari ad €. 3.950.814,34 come ripartito, per ciascuna delle tre annualità 1996, 1997 e 1998, in parte motiva del giudizio n. 53120, compresa la rivalutazione monetaria, oltre gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza, disponendone il riporto, quale resto, nel carico degli anni successivi sino alla sua estinzione, mediante pagamento o altri atti aventi efficacia estintiva, a seguito dei quali potrà darsi discarico al contabile.
 
CONDANNA
 
– la OMISSIS- – al pagamento della somma di £. 4.750.000.000, pari ad €. 2.453.170,27, oltre interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza;
 
– la OMISSIS -, s.r.l., al pagamento della somma di £. 4.750.000.000, pari ad €. 2.453.170,27 oltre interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza;
 
– il dott. T.W. al pagamento della somma di £. 250.000.000, pari ad €. 129.114,22, oltre interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza.
 
Condanna, altresì, i suddetti soggetti al pagamento delle spese di giudizio che, fino alla pubblicazione della presente sentenza, si liquidano in €. 11.196,63 (undicimilacentonovantasei/63).
 
L’ esito positivo dei suddetti pagamenti, a favore del Comune di Roma, comporterà il discarico della OMISSIS relativamente alla somma liquidata come debito nel giudizio di conto n. 53120, per la parte ad essa relativa, con effetto sui conti successivi.
 
DICHIARA
 
la dott.ssa S.S. esente da responsabilità per carenza di colpa grave e, pertanto, la assolve da ogni addebito.
 
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
 
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 4, 11 e 18 luglio 2005.
 
Depositata il 30 dicembre 2005.

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento