Corte dei conti – det. N. 36/2008 – sezione del controllo enti – Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (Enasarco) – relazione sul controllo di gestione ex legge 21 marzo 1958 n. 259.

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Con la determinazione n. 36/2008, la Sezione del Controllo Enti della Corte dei Conti, dispone, a norma dell’art. 7 della legge 21 marzo 1958, n.259, la comunicazione alle Presidenze delle due Camere del Parlamento della relazione conclusiva del controllo eseguito sulla gestione finanziaria – esercizi 2005 e 2006 – dell’Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) quale ente assoggettato a tale tipo di controllo ai sensi dell’art.12 della predetta legge.
Il Collegio fa presente che negli ultimi due mesi del biennio in considerazione la gestione dell’Enasarco non è stata diretta dagli ordinari organi di amministrazione ma da un Commissario straordinario, nominato dai Ministeri vigilanti, che ha posto in essere significative azioni, tra le quali si segnalano la riduzione dei compensi spettanti agli organi e, per il suo peso sul risultato economico del 2006, la cospicua svalutazione dei crediti dell’attivo circolante.
Inoltre, con riguardo all’attivo patrimoniale la Corte evidenzia rappresenta che esso risulta costituito per la metà da immobili, mentre il portafoglio mobiliare (immobilizzato e non) ne rappresenta una quota pari a circa il 43%.
In considerazione delle illustrate risultanze economiche e patrimoniali del controllo sulla gestione la Corte, condividendo le raccomandazioni formulate dalle Amministrazioni vigilanti, ritiene necessario che l’ente, per garantire la futura sostenibilità della gestione previdenziale – nella quale continueranno durevolmente a convivere il sistema di calcolo retributivo delle pensioni e quello contributivo introdotto dal 1° gennaio 2004 – debba impegnarsi a conseguire una consistente redditività dalla gestione del suo patrimonio mobiliare ed immobiliare (gestione che, relativamente a quest’ultimo, è ancora gravata da un elevato grado di morosità degli inquilini) ed il contenimento dei costi generali di gestione, oltre che a svolgere una costante attività di monitoraggio del rapporto tra contributi e prestazioni ai fini della tempestiva adozione delle misure correttive che si rivelassero indispensabili.
Riguardo a tali misure, e con specifico riferimento all’attuale sistema di calcolo basato sul criterio contributivo, è da sottolineare l’esigenza, quale segnalata nell’ultimo bilancio attuariale, sia di un periodico aggiornamento delle basi tecniche dei coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi in rendita, che del monitoraggio nel tempo dell’allineamento tra rendimento realizzato con gli investimenti patrimoniali e tasso di capitalizzazione riconosciuto sui montanti medesimi.
  • Qui determinazione e relazione.
 

Crucitta Giuseppe – Francaviglia Rosa

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