Con la determina n. 22/2007 la Corte dei Conti – Sezione Controllo Enti, ai sensi dell’art. 7 della L. 259/58, trasmette alle Presidenze delle due Camere del Parlamento la relazione contenente i risultati del controllo eseguito sulla gestione dell’Autorità portuale di Venezia relativamente agli esercizi che vanno dal 2000 al 2005.
Il controllo ha manifestato complessivamente nel quinquennio una situazione economica dell’Istituto soddisfacente.
La gestione dei servizi di interesse generale risulta affidata a società partecipate dall’Autorità e ad imprese scelte mediante procedura ad evidenza pubblica. Secondo quanto emerge dalla relazione amministrativa ai conti consuntivi, le imprese che forniscono tali servizi applicano agli utenti le tariffe preventivamente fissate dall’Autorità.
Resta sempre elevata la spesa per consulenze, nonostante la sensibile riduzione registrata nell’ultimo biennio del periodo in riferimento.
Particolarmente intenso risulta l’impegno dell’Autorità nell’opera di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni e nella realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione compatibilmente con le difficoltà connesse con il reperimento delle necessarie risorse finanziare.
L’Autorità ha fornito un dettagliato elenco delle iniziative assunte in materia durante il periodo considerato dal referto con l’indicazione, per ciascun intervento, della fase di attuazione del relativo procedimento, del costo dell’intera opera e della fonte di finanziamento.
La Corte evidenzia altresì che l’Autorità portuale di Venezia, per lo svolgimento dei suoi compiti, possiede partecipazioni, totalitarie, maggioritarie o di minoranza, in diverse società che operano nell’ambito portuale o in altri campi, e che tramite la società APVHolding S.P.A. possiede anche partecipazioni indirette.
Al riguardo il Collegio, ritiene che la costituzione di nuove società e la partecipazione al capitale di società già esistenti deve sempre avere come unico scopo quello indicato dalle disposizioni di legge che regolano le attività portuali, evitando che i nuovi soggetti possano in qualche modo entrare in concorrenza con l’iniziativa privata nello svolgimento delle stesse attività.
Seguono la determinazione e la relazione.
Determinazione n. 22/2007
nell’adunanza del 13 aprile 2007;
visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;
vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;
visto l’art. 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 con il quale é stata istituita l’Autorità portuale di Venezia;
visto l’art. 6, comma 4, della predetta legge, come sostituito con l’art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che assoggetta il rendiconto della gestione finanziaria delle autorità portuali al controllo della Corte dei conti;
vista la determinazione di questa Sezione n. 21 del 20 marzo 1998 secondo la quale il controllo della Corte dei conti sulle autorità portuali, disposto dal citato art. 8 bis del decreto legge n. 457 del 1997, è riconducibile nella previsione normativa dell’art. 2 della indicata legge n. 259 del 1958;
visti i conti consuntivi dell’Autorità suddetta, relativi agli esercizi finanziari dal 2000 al 2005, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell’art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;
esaminati gli atti;
udito il relatore Consigliere dott. Ruggero Antonietti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il
risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente per gli esercizi dal 2000 al 2005;
ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell’art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;
P. Q. M.
comunica, a norma dell’art. 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2000 al 2005 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell’Autorità portuale di Venezia, l’unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente stesso.
ESTENSORE
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PRESIDENTE
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Ruggero Antonietti
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Mario Alemanno
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Depositata in Segreteria il 18 aprile 2007
Qui la relazione I parte
Qui la relazione II parte
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