Corte dei Conti, Deliberazione n. 25/PAR/2013 sul mancato rispetto del patto di stabilità

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Con la deliberazione in rassegna (Deliberazione n.25/PAR/2013), la Sezione regionale della Corte dei Conti della Puglia interviene sul quadro sanzionatorio vigente per le ipotesi di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente ai divieti inerenti l’utilizzo delle risorse variabili e alla possibilità di poterne disporre l’allocazione nel fondo risorse decentrate.

In particolare, un’Amministrazione Provinciale chiedeva alla Sezione di verificare la possibilità che le risorse variabili di cui all’art. 15, commi 2-4, CCNL 1° aprile 1999 (risorse destinate al perseguimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità) ed all’art. 15, comma 5, CCNL 1° aprile 1999 (risorse connesse all’attivazione di nuovi servizi), contrattate e previste nell’esercizio in cui è avvenuto il mancato rispetto del patto di stabilità interno, potessero essere erogate nell’esercizio successivo “sottoforma di compenso accessorio a favore del personale dipendente avente diritto, previo accertamento, a tal proposito, della sussistenza delle condizioni previste dalla disciplina contrattuale vigente, in conformità agli orientamenti applicativi per tale scopo espressi dall’ARAN”.

La Sezione, dopo aver valutato i profili di ricevibilità della richiesta di parere, osserva, sul piano dell’ammissibilità oggettiva della richiesta, che con tutta evidenza il “quesito, da esaminare in termini di generalità ed astrattezza, possa inquadrarsi nell’alveo della contabilità pubblica limitatamente all’interpretazione della normativa inerente i limiti finanziari entro i quali deve svolgersi la contrattazione integrativa nel rispetto degli obiettivi posti dalle disposizioni in materia di patto di stabilità interno che, come noto, costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.”

In ordine all’ ubi consistam della richiesta, il Collegio osserva, come del resto appare evidente dal tenore della rubrica dell’art. 40, comma 3 quinquies, del D Lgs. 30/03/2001 n. 165, aggiunto dall’art. 54 comma 1 del D. Lgs. 27/10/2009 n. 150, che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità interno e di analoghi strumenti del contenimento della spesa.

Inoltre, le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell’economia e delle finanze e’ fatto altresì obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva.

L’intento del legislatore è chiaramente rivolto, nel contesto del disegno di coordinamento della finanza pubblica, a sottolineare che nelle politiche della contrattazione integrativa gli Enti devono necessariamente osservare la disciplina in materia di patto di stabilità interno nonché le disposizioni di contenimento della spesa del personale.

Pertanto, secondo i magistrati contabili, “al fine di procedere all’erogazione delle risorse della contrattazione integrativa decentrata, gli enti locali, nel rispetto dei principi di una sana e prudente gestione finanziaria e della disciplina dettata dal su richiamato art. 40, comma 3 quinquies, del D. Lgs. n. 165/2001, dovranno tener conto dell’osservanza degli obiettivi imposti dal patto di stabilità interno sia nell’esercizio precedente a quello in cui si prevede la destinazione di tali risorse sia nell’esercizio in corso al momento della destinazione delle risorse quando in concreto la spesa inizia a gravare sul bilancio comunale.”

Santoro Salvatore

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