Corte dei conti – del. N. 3/2008 – sezione del controllo per il Trentino Alto Adige Sűd Tirol con sede in Trento – relazione sul controllo di gestione della spesa nel settore della previdenza ed assicurazioni sociali della regione Trentino Alto Adige

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Con la deliberazione n. 3/2008, la Sezione del Controllo per il Trentino Alto Adige della Corte dei Conti, dispone, a norma dell’art. 3, comma 6, della legge n. 20/1994, la comunicazione al Presidente della Regione Trentino Alto Adige Sűdtirol, della relazione conclusiva del controllo eseguito sulla gestione della spesa nel settore della previdenza ed assicurazioni sociali della Regione Trentino Alto Adige Sűdtirol, – esercizi 2003-2005 – quale ente assoggettato a tale tipo di controllo ai sensi degli articoli 2, 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 305/1988.
Giova precisare che l’arco di tempo al quale si riferisce l’analisi condotta, abbraccia il triennio 2003-2005, caratterizzato dall’entrata in vigore della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 che ha previsto, fra le altre cose, l’istituzione di un Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate e trasferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Il quadro della disciplina di settore, piuttosto complesso ed articolato, caratterizzato dalla presenza di molteplici norme disciplinanti in modo distinto e separato i diversi settori di intervento, ha subito modifiche importanti ad opera delle leggi regionali 18 febbraio 2005, n. 1 e 21 settembre 2005, n. 7; quest’ultima, in particolare, prevede la trasformazione delle Istituzioni pubbliche di Assistenza e beneficenza (IPAB) in aziende pubbliche di servizi alla persona, dotate di autonomia statutaria, contabile e gestionale.
Le principali novità introdotte dalla legge regionale n. 1/2005 sono sintetizzate dal Collegio nei seguenti punti:
  • abrogazione delle norme incompatibili con l’istituzione del Fondo Unico ad opera dell’art. 13 della legge regionale n. 1/2004, come sostituito dall’art. 7 della legge regionale n. 5/2004;
  • riferimento più sfumato e meno puntuale ai fabbisogni delle Province per l’individuazione delle assegnazioni regionali;
  • abrogazione del riscontro, ad opera delle Province, del corretto utilizzo vincolato dei fondi trasferiti dalla Regione da attuarsi mediante apposito consuntivo riferito alla gestione dell’anno immediatamente precedente e la limitazione del predetto riscontro alla compilazione di idonei prospetti di sintesi da trasmettersi alla Regione unitamente ai rispettivi conti consuntivi;
  • riduzione della rigidità dell’utilizzo vincolato dei fondi trasferiti alle Province avendo queste ultime ampio margine di manovra nell’utilizzo delle predette risorse;
  • oneri di gestione, computati originariamente sulla base di ben precise disposizioni (4% delle somme utilizzate per le leggi regionali n. 15/1957, n. 8/1961, n. 14/1976 e n. 4/1992 e 4% del Fondo trasferito per le leggi regionali n. 7/1992, n. 3/1993, n. 19/1993 e n. 12/1995) divenuti una componente da tenere in debito conto nella determinazione delle quote di Fondo da trasferire alle due Province.
Infine, considerato altresì che la gestione dei fondi trasferiti competeva alle Province, nei cui riguardi, secondo la Corte, andrebbe proseguita la presente indagine, e non alla Regione, quest’ultima sembrerebbe, comunque, aver avuto un ruolo piuttosto marginale sia per quanto attiene alla verifica dei presupposti della programmazione formulata dalle Province (il parere dell’apposita Commissione, intervenuto in alcune occasioni tardivamente, non apportava modifiche di rilievo alla programmazione provinciale) che per quanto riguarda il monitoraggio dei meccanismi di compensazione o restituzione delle somme non utilizzate da parte delle stesse Province e ciò, a maggior ragione, con riferimento alla chiusura dell’esercizio 2004 ed al passaggio dal vecchio al nuovo sistema di erogazione dei finanziamenti per le funzioni delegate.
  • Qui deliberazione e relazione.

Crucitta Giuseppe – Francaviglia Rosa

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