Corte dei conti – del. N. 15/sez.pi/2006 – sezione regionale di controllo – pubblico impiego – Friuli Venezia Giulia –- preintesa relativa al contratto collettivo regionale di lavoro del personale comparto unico non dirigenti – certificazione con esito n

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Con la deliberazione n. 15/2006, la Sezione Regionale del Controllo – Pubblico Impiego per il Friuli Venezia-Giulia della Corte dei conti, dispone, a norma dell’art. 47, commi 4 – 5 – 6, del D. LGS. 165/2001 (T.U.P.I.), di non certificare positivamente la preintesa sul contratto collettivo regionale di lavoro del personale di cui al comparto unico non dirigenti relativamente al quadriennio normativo 2002-2005 (II fase) – biennio economico 2004-2005.
Il Collegio osserva che l’omogeneizzazione della contrattualistica del personale regionale e di quello degli enti locali, non integra un valore assoluto; la circostanza che dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse, pur insistenti sul medesimo territorio regionale, abbiano una retribuzione ed un trattamento giuridico identico, non costituisce un obiettivo meritevole, in sé e per sé, di giustificare i consistenti sforzi economici.
Il Comparto unico, in considerazione del trasferimento delle funzioni dall’amministrazione regionale agli enti locali, costituisce uno strumento ormai ineludibile, per il soddisfacimento dell’interesse pubblico, ma lo stesso merita impegni di risorse, in quanto ciò si colleghi ad un riassetto organizzativo dell’amministrazione regionale e degli enti locali.
L’art.2 della legge regionale 15 maggio 2001, n.15, recante Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali (ora non più vigente), ha espressamente sancito che “fermo restando il diritto dei cittadini a un livello adeguato e uniforme di servizi su tutto il territorio regionale”, il conferimento delle funzioni deve avvenire nel rispetto dei principi di:
sussidiarietà, poichè tutte le funzioni regionali che non attengono a esigenze unitarie per la collettività e il territorio regionale, sono conferite ai Comuni e alle Province, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative;
completezza, omogeneità e unicità della responsabilità amministrativa, così da assicurare ai singoli enti l’unitaria responsabilità di servizi o attività amministrative omogenee e un’effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento;
efficienza ed economicità in modo di assicurare un adeguato esercizio delle funzioni, anche in forma associata, in considerazione delle diverse caratteristiche e dimensioni degli enti riceventi in relazione all’idoneità organizzativa dell’amministrazione ricevente;
autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità delle Autonomie locali nell’esercizio delle funzioni a esse conferite.
I giudici nell’analisi effettuata, pur apprezzando lo sforzo profuso in tal senso dai soggetti pubblici coinvolti, prendono atto che il processo di decentramento è ancora in evoluzione con tempi di definizione incerti e che quindi allo stato non appare del tutto conforme ai principi su esposti né a quelli espressi, in materia di retribuzione del personale pubblico, dall’art.1 commi 198 e 199 lett. b della legge n.266 del 2005, ove è previsto che le amministrazioni regionali e gli enti locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a contenere le spese per il personale; a tal proposito, il Collegio rammenta che tali norme, compreso l’art.1, comma 204 che prevede il monitoraggio e la verifica dell’attuazione dell’art.1, comma 198, costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli artt.117, comma 3 e 119, comma 2 della Costituzione ai quali occorre necessariamente conformarsi.
La Corte, inoltre, soffermandosi in particolare sulle disposizioni contenute nella preintesa, aventi ricaduta economica anche indiretta, appura che quest’ultime prevedono lo spiegamento di effetti monetari posteriori al periodo di vigenza dell’accordo che ancorché in fieri rilevano in tale sede.
In sostanza, la circostanza che le parti abbiano disciplinato trattamenti economici di futura erogazione e, comunque, onerosi in un tempo successivo a quello della validità del contratto sottoposto al vaglio non preclude alla Corte di tenerne conto atteso che la stessa è deputata ad effettuare la propria attività di controllo attraverso una valutazione complessiva della fattispecie contrattuale.
Infine, il Collegio, avendo accertato che alcune voci di costo contrattuale appaiono inattendibili e/o incompatibili con gli strumenti di programmazione e di bilancio di carattere regionale e nazionale, delibera di rendere certificazione non positiva sull’ipotesi di accordo inerente la preintesa in esame.
Qui quanto deliberato.

Crucitta Giuseppe – Francaviglia Rosa

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