Corretto l’annullamento dell’aggiudicazione con relativa escussione della cauzione provvisoria: indipendentemente dall’accertamento e dalla sanzione degli estremi oggettivi e soggettivi del reato di falso in atti pubblici, risulta per tabulas che i rappre

Lazzini Sonia 24/12/09
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Che i generali principi di lealtà, affidamento e buona fede, che secondo il nostro Ordinamento devono informare i rapporti fra i soggetti sia pubblici che privati, riguardano necessariamente non solo l’operato della Stazione appaltante, ma anche quello dei privati partecipanti alla procedura di gara, con la conseguenza che l’accertamento nei termini sopraindicati della non rispondenza al vero delle autocertificazioni penali e la conseguente esclusione della necessaria affidabilità morale e professionale consentiva, anzi imponeva, all’Amministrazione di escludere la ricorrente dalla gara; con ricorso la ricorrente adiva questo Tribunale per chiedere l’accertamento in via incidentale dell’illegittimità dei seguenti atti: bando di gara con cui veniva indetta la gara mediante pubblico incanto per l’aggiudicazione dei lavori di recupero e restauro conservativo del centro storico rurale "Villa ******" (*******) -servizi di foresteria e ristorazione; disciplinare di gara per l’aggiudicazione dei lavori di recupero e restauro conservativo del centro storico rurale "Villa ******" (*******) -servizi di foresteria e ristorazione;verbale di gara del 31 gennaio 2005; nota contenente istanza di escussione della cauzione provvisoria; nota di comunicazione della esclusione della ricorrente. dalla gara di appalto per l’aggiudicazione dei lavori di recupero e restauro conservativo del centro storico rurale "Villa ******" (*******) –servizi di foresteria e ristorazione; note dell’ 1 febbraio 2005 (prot. 103) e del 10 marzo 2005, con le quali la Comunità Montana dei Monti Sabini ha comunicato all’ Autorità di Vigilanza per i lavori pubblici di avere escluso l’impresa dalla gara in argomento; nonché di ogni atto da essi presupposto, ad essi connesso e/o conseguente;
Che la medesima ricorrente chiedeva altresì la condanna della detta Comunità Montana alla restituzione della cauzione provvisoria indebitamente escussa ai propri danni nonchè il risarcimento degli ulteriori danni subiti a causa della illegittima esclusione dalla gara e dei conseguenti atti adottati dalla medesima Comunità Montana,, parimenti illegittimi;
qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?
 
Il ricorso non può trovare favorevole accoglimento:
Che la medesima società adiva poi questo Tribunale deducendo i vizi di violazione di legge con riguardo all’art. 75 del DPR n. 554/1999, trattandosi di condanna non passata in giudicato; nonché di violazione della stessa norma e della legge speciale di gara e di eccesso di potere per travisamento, difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifesta, poiché in realtà i titolari dell’impresa non avevano dichiarato i precedenti penali contestati dall’Amministrazione semplicemente in quanto non ostativi rispetto alla partecipazione alla gara e non vi era quindi stato, come chiarito dal Tribunale penale, alcun reato di falso;
Che si costituiva la Comunità Montana dei Monti Sabini, per affermare l’infondatezza del ricorso e della pretesa risarcitoria;
Che, secondo la narrazione di parte resistente, il soggetto amministratore unico, socio e direttore tecnico della società produceva, insieme al presidente del consiglio d’amministrazione, l’autocertificazione sopraindicata, ma che ad un controllo a campione i certificati ottenuti dalla competente Procura della Repubblica evidenziava per il primo dei due:
una sentenza penale irrevocabile di condanna ai sensi degli artt. 444-445 c.p.p. per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali;
un decreto del GIP del Tribunale di Terni per violazione delle norme sul lavoro dei minori e sulla salute e sicurezza dei lavoratori su luogo di lavoro;
un ulteriore decreto dello stesso GIP per violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni;
Che i precedenti penali venivano confermati dal certificato dei carichi pendenti conseguentemente chiesto dalla Stazione appaltante alla società, restando quindi esclusa la buonafede dell’interessato, che non poteva che essere a conoscenza di tali pendenze;
Che alla stregua dell’art. 75, comma 1, lett. c), del DPR n. 554/1999, la sentenza patteggiata ormai irrevocabile per reati incidenti sull’affidabilità morale e professionale doveva in ogni caso determinare l’esclusione dalla gara;
Che del tutto ragionevole si palesa altresì la valutazione dell’Amministrazione circa l’incisione di tali reati sull’affidabilità morale e professionale dell’impresa, considerati sia i fatti in tal modo sanzionati, sia gli ulteriori comportamenti oggettivi della medesima interessata riferiti alla medesima attività organizzativo-imprenditoriale che avrebbe dovuto essere svolta nel possibile futuro rapporto contrattuale;
 
 
a cura di*************i
 
 
riportiamo qui di seguito la sentenza numero 11155 del 13 novembre 2009, emessa dal Tar Lazio, Roma
 
 
N. 11155/2009 REG.SEN.
N. 07221/2007 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione Seconda Bis
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 7221 del 2007, proposto da:
Soc. ALFA Srl, rappresentata e difesa dagli avv. ******************, **************, con domicilio eletto presso il primo in Roma, corso D’Italia, 19;
contro
Comunita’ Montana ************ – XX Zona Regione Lazio, rappresentata e difesa dall’avv. *****************, con domicilio eletto presso la stessa in Rieti, via Paolo Borsellino,41;
per
IL RISARCIMENTO DEI DANNI PER ESCLUSIONE DA GARA – RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Comunita’ Montana ************ – XX Zona Regione Lazio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2009 il dott. ***************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
Considerato e Ritenuto in fatto e diritto;
Che, con ricorso notificato il 30 luglio 2007 alla Comunità Montana dei Monti Sabini -XX Zona della Regione Lazio, la CO.RE.M.A. ****** adiva questo Tribunale per chiedere l’accertamento in via incidentale dell’illegittimità dei seguenti atti: bando di gara del 10 novembre 2004 della Comunità Montana dei Monti Sabini – XX Zona della Regione Lazio, con cui veniva indetta la gara mediante pubblico incanto per l’aggiudicazione dei lavori di recupero e restauro conservativo del centro storico rurale "Villa ******" (*******) -servizi di foresteria e ristorazione; disciplinare di gara per l’aggiudicazione dei lavori di recupero e restauro conservativo del centro storico rurale "Villa ******" (*******) -servizi di foresteria e ristorazione;verbale di gara del 31 gennaio 2005; nota prot.100 dell’ 1 febbraio 2005 della Comunità Montana dei Monti Sabini, contenente istanza di escussione della cauzione provvisoria; nota prot.191 del 28 febbraio 2005 di comunicazione della esclusione della CO.RE.MA. dalla gara di appalto per l’aggiudicazione dei lavori di recupero e
restauro conservativo del centro storico rurale "Villa ******" (*******) –servizi di foresteria e ristorazione; note dell’ 1 febbraio 2005 (prot. 103) e del 10 marzo 2005, con le quali la Comunità Montana dei Monti Sabini ha comunicato all’ Autorità di Vigilanza per i lavori pubblici di avere escluso l’impresa dalla gara in argomento; nonché di ogni atto da essi presupposto, ad essi
connesso e/o conseguente;
Che la medesima ricorrente chiedeva altresì la condanna della detta Comunità Montana alla restituzione della cauzione provvisoria indebitamente escussa ai propri danni nonchè il risarcimento degli ulteriori danni subiti a causa della illegittima esclusione dalla gara e dei conseguenti atti adottati dalla medesima Comunità Montana,, parimenti illegittimi;
Che con bando di gara del 10 novembre 2004 la Comunità Montana sopraindicata indiceva gara mediante pubblico incanto per l’aggiudicazione dei lavori di recupero e restauro conservativo del
centro storico rurale "Villa ******" e che il disciplinare di gara prescriveva le modalità di presentazione dell’offerta prevedendo, a pena di esclusione, anche “la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 …con la quale illegale rappresentante del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità: … c) Dichiara, che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive. relative a reati che precludono la partecipazione a gare
d’appalto di lavori pubblici”;
Che la ricorrente presentava domanda di partecipazione corredata dalla cauzione provvisoria richiesta;
Che la Stazione appaltante escludeval’impresa dalla gara e provvedeva ad incamerare la cauzione provvisoria, comunicando poi alla ricorrente (che aveva fatto istanza di accesso agli atti) l’avvenuta esclusione dalla gara per aver reso false dichiarazioni circa l’inesistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 75 del D.P.R. 554/99 …";
Che ne seguiva il decreto penale di condanna n. 295/05 emesso dal Tribunale di Rieti, per il reato di falso di cui all’art. 483 c.p., in relazione agli arti. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 peraltro riformato dalla sentenza n. 331/2006 del Tribunale penale di Rieti, di assoluzione con formula piena;
Che la ricorrente, quindi, chiedeva la cancellazione della segnalazione presso il Casellario Informatico delle imprese ed inoltre chiedeva (vanamente) alla Stazione appaltante la restituzione della cauzione provvisoria, riservandosi di agire per il ristoro degli ulteriori danni subiti;
Che la medesima società adiva poi questo Tribunale deducendo i vizi di violazione di legge con riguardo all’art. 75 del DPR n. 554/1999, trattandosi di condanna non passata in giudicato; nonché di violazione della stessa norma e della legge speciale di gara e di eccesso di potere per travisamento, difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifesta, poiché in realtà i titolari dell’impresa non avevano dichiarato i precedenti penali contestati dall’Amministrazione semplicemente in quanto non ostativi rispetto alla partecipazione alla gara e non vi era quindi stato, come chiarito dal Tribunale penale, alcun reato di falso;
Che si costituiva la Comunità Montana dei Monti Sabini, per affermare l’infondatezza del ricorso e della pretesa risarcitoria;
Che, secondo la narrazione di parte resistente, il soggetto amministratore unico, socio e direttore tecnico della società produceva, insieme al presidente del consiglio d’amministrazione, l’autocertificazione sopraindicata, ma che ad un controllo a campione i certificati ottenuti dalla competente Procura della Repubblica evidenziava per il primo dei due:
una sentenza penale irrevocabile di condanna ai sensi degli artt. 444-445 c.p.p. per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali;
un decreto del GIP del Tribunale di Terni per violazione delle norme sul lavoro dei minori e sulla salute e sicurezza dei lavoratori su luogo di lavoro;
un ulteriore decreto dello stesso GIP per violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni;
Che i precedenti penali venivano confermati dal certificato dei carichi pendenti conseguentemente chiesto dalla Stazione appaltante alla società, restando quindi esclusa la buonafede dell’interessato, che non poteva che essere a conoscenza di tali pendenze;
Che alla stregua dell’art. 75, comma 1, lett. c), del DPR n. 554/1999, la sentenza patteggiata ormai irrevocabile per reati incidenti sull’affidabilità morale e professionale doveva in ogni caso determinare l’esclusione dalla gara;
Che del tutto ragionevole si palesa altresì la valutazione dell’Amministrazione circa l’incisione di tali reati sull’affidabilità morale e professionale dell’impresa, considerati sia i fatti in tal modo sanzionati, sia gli ulteriori comportamenti oggettivi della medesima interessata riferiti alla medesima attività organizzativo-imprenditoriale che avrebbe dovuto essere svolta nel possibile futuro rapporto contrattuale;
Che, indipendentemente dall’accertamento e dalla sanzione degli estremi oggettivi e soggettivi del reato di falso in atti pubblici, risulta per tabulas che i rappresentanti della società ricorrente presentarono una dichiarazione non veritiera alla stazione appaltante, tacendo l’esistenza di più precedenti penali (la sentenza patteggiata, ormai irrevocabile, per mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ma anche i due decreti del GIP del Tribunale di Terni per violazione delle norme sul lavoro dei minori, sulla salute e sicurezza dei lavoratori su luogo di lavoro e sulla prevenzione degli infortuni) di particolare disvalore giuridico, sociale e morale;
Che i generali principi di lealtà, affidamento e buona fede, che secondo il nostro Ordinamento devono informare i rapporti fra i soggetti sia pubblici che privati, riguardano necessariamente non solo l’operato della Stazione appaltante, ma anche quello dei privati partecipanti alla procedura di gara, con la conseguenza che l’accertamento nei termini sopraindicati della non rispondenza al vero delle autocertificazioni penali e la conseguente esclusione della necessaria affidabilità morale e professionale consentiva, anzi imponeva, all’Amministrazione di escludere la ricorrente dalla gara;
Che il ricorso deve quindi essere respinto, ma che sussistono giustificate ragioni per compensare fra le parti le spese di giudizio;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2009 con l’intervento dei Signori:
****************, Presidente
*******************, Consigliere
 
L’ESTENSORE              IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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